Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA «NORME PER L'ASSISTENZA FAMILIARE E PER LA TUTELA PSICO-AFFETTIVA DEI MINORI RICOVERATI NEI PRESIDI OSPEDALIERI» (1)

 

 

Art. 1

Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire, sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei trattamenti terapeutici, il ri­spetto delle esigenze affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.

 

Art. 2

Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della re­gione e le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.

A tale scopo deve essere adottato ogni prov­vedimento, anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza fami­liare nelle ore notturne.

 

Art. 3

Le proposte per la costruzione, ampliamento e ristrutturazione e per la riorganizzazione funzio­nale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla Regione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12, dovranno, tra l'altro, indicare:

a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato accanto alla madre;

b) il numero dei letti, per ogni stanza di repar­to pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;

c) gli spazi riservati a sale gioco e il personale adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.

 

Art. 4

I medici del reparto, oltre ad informare i geni­tori del bambino ricoverato sulla natura e anda­mento della malattia, devono dare ogni informa­zione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.

Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia contro­indicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma prece­dente, per atti medici la cui complessità di ese­cuzione suggerisca l'adozione di cautele o limi­tazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà con­cordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

 

Art. 5

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso gli ospedali della regione o ca­se di cura convenzionate.

 

Art. 6

I direttori sanitari degli ospedali della regione e delle case di cura convenzionate possono ema­nare, esclusivamente per comprovati motivi igie­nico-sanitari, disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori - previsti al 1° comma dell'art. 2 e dell'art. 5 - in partico­lari reparti o zone di essi.

Analoga iniziativa può essere assunta dai me­dici di reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.

I medici che intendano adottare il provvedi­mento di cui al comma precedente, dovranno ri­lasciare dichiarazione scritta e motivata agli in­teressati. Qualora detto provvedimento comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà es­sere convalidato dal direttore sanitario.

 

Art. 7

Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

 

 

 

(1) Legge 1 aprile 1980, n. 24. Segnaliamo che la legge della Regione Piemonte 1 aprile 1980, n. 18, che riguarda anch'essa la tutela dei minori ricoverati in ospedale, sta­bilisce che «i presidi sanitari pubblici e privati, all'atto della istituzione e della riorganizzazione funzionale dei re­parti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro: a) le modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la presenza di un fami­gliare o di una persona di fiducia richiesta espressamente dalla donna».

 

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