Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA «NORME PER L'ASSISTENZA
FAMILIARE E PER
Art. 1
Al fine di concorrere al mantenimento dell'equilibrio
e del benessere psico-affettivo dei bambini, gli
ospedali pubblici e le case di cura private convenzionate dovranno garantire,
sia nelle modalità organizzative della degenza sia nell'attuazione dei
trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze
affettive ed espressive proprie dell'età del bambino ricoverato.
Art. 2
Uno dei genitori, o loro sostituto, di minori di anni 10 ricoverati presso gli ospedali della regione e
le case di cura convenzionate, ha facoltà di accedere e permanere nel reparto
di ricovero del figlio nell'intero arco delle 24 ore.
A tale scopo deve essere adottato ogni provvedimento,
anche a carattere provvisorio, idoneo ad agevolare la permanenza e l'assistenza
familiare nelle ore notturne.
Art. 3
Le proposte per la costruzione, ampliamento e
ristrutturazione e per la riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici e pediatrici inviate dalle unità sanitarie locali alla
Regione, in conformità all'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1974, n. 12,
dovranno, tra l'altro, indicare:
a) le modalità di trasformazione della nursery in un sistema che consenta la permanenza del neonato
accanto alla madre;
b) il numero dei letti, per ogni stanza di reparto
pediatrico, da destinarsi a uno dei genitori, o loro
sostituto, per il raggiungimento di un indice pari al 70% dei letti pediatrici;
c) gli spazi riservati a sale gioco e il personale
adibito alla loro conduzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzioni.
Art. 4
I medici del reparto, oltre ad informare i genitori
del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare
ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino, sui
relativi tempi di esecuzione e loro significato
terapeutico.
Uno dei genitori, o loro sostituto, ha facoltà di
assistere il bambino durante le visite mediche di reparto o ambulatoriali,
all'atto dei prelievi per esami laboratoristici e
durante le medicazioni e ogniqualvolta detta assistenza non abbia
controindicazioni igienico-sanitarie.
In deroga a quanto previsto dal comma precedente,
per atti medici la cui complessità di esecuzione
suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei
genitori, o loro sostituto, tra i sanitari ed i genitori verrà concordata
l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto
applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli ospedali
regionali e di ogni altro presidio pubblico o privato
convenzionato.
Art. 5
Nei normali orari di accesso
del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati
presso gli ospedali della regione o case di cura convenzionate.
Art. 6
I direttori sanitari degli ospedali della regione e
delle case di cura convenzionate possono emanare,
esclusivamente per comprovati motivi igienico-sanitari,
disposizioni limitative dell'accesso o della presenza di minori e genitori -
previsti al 1° comma dell'art. 2 e dell'art. 5 - in particolari reparti o zone
di essi.
Analoga iniziativa può essere assunta dai medici di
reparto per singoli casi e comunque per motivazioni igienico-sanitarie.
I medici che intendano
adottare il provvedimento di cui al comma precedente, dovranno rilasciare
dichiarazione scritta e motivata agli interessati. Qualora detto provvedimento
comporti una limitazione superiore alle 24 ore, dovrà
essere convalidato dal direttore sanitario.
Art. 7
Gli adempimenti previsti dalla presente legge per gli
ospedali pubblici sono a carico degli enti ospedalieri fino all'entrata in
funzione delle unità sanitarie locali e in conformità all'art. 47 della legge
regionale 3 gennaio 1980, n. 1.
(1) Legge 1 aprile 1980, n. 24.
Segnaliamo che la legge della Regione Piemonte 1 aprile 1980, n. 18, che
riguarda anch'essa la tutela dei minori ricoverati in ospedale, stabilisce che
«i presidi sanitari pubblici e privati,
all'atto della istituzione e della riorganizzazione
funzionale dei reparti ostetrico-ginecologici e pediatrici, in coerenza con
gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria, prevedono tra l'altro: a) le
modalità organizzative atte a permettere prima, durante e dopo il parto la
presenza di un famigliare o di una persona di fiducia richiesta espressamente
dalla donna».
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