Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA «INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE DI
CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS» (1)
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna,
in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'articolo 3
dello Statuto, nell'ambito delle attribuzioni regionali di cui all'articolo 22
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di
servizi e interventi diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps.
Gli interventi di cui alla presente legge hanno
carattere integrativo rispetto ad ogni altro intervento in favore delle
categorie protette previste da altre leggi.
In particolare, le iniziative riguardanti
l'apprendimento scolastico dei cittadini portatori di handicaps debbono essere parte integrante dei programmi
predisposti dagli enti rispettivamente competenti per il diritto allo studio;
deve essere altresì favorito il collegamento fra le attività di formazione
professionale e l'inserimento lavorativo.
Art. 2
Gli obiettivi di cui al precedente articolo 1 si
attuano in particolare mediante iniziative idonee a favorire:
a) l'istruzione secondaria
superiore e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico speciale;
b) l'inserimento lavorativo;
c) il mantenimento e
l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.
Art. 3
Le iniziative rivolte a favorire l'accesso alla istruzione secondaria superiore e universitaria sono
dirette a studenti portatori di handicaps residenti
in Emilia-Romagna per i quali la frequenza
scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione
ai corsi.
Le suddette iniziative hanno carattere
integrativo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, e concernono:
sussidi didattici, trasporti e assistenza individuale.
Art. 4
Al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e
grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, può stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati
specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico
speciale.
Art. 5
La Regione Emilia-Romagna
assume iniziative volte a favorire l'inserimento lavorativo di cittadini
handicappati residenti in Emilia-Romagna con handicaps tali da comportare una diminuzione permanente
della capacità lavorativa superiore a due terzi e che non siano collocati in
attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482.
Art. 6
Per realizzare le iniziative di cui al precedente
articolo, la Regione assegna contributi ai Comuni che, in forma singola o
associata, promuovano e garantiscano la realizzazione
di almeno uno dei seguenti interventi:
a) adeguamento dei beni
strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli
handicappati;
b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese singole o associate di cui almeno un terzo dei
soci siano handicappati;
c) assunzione parziale, in
casi eccezionali e motivati, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento
lavorativo.
Detto intervento deve essere organicamente compreso
in un complesso di provvedimenti assunti dagli enti locali e volti a favorire
l'inserimento lavorativo degli handicappati.
La Regione inserisce fra i criteri di priorità di cui
all'art. 2, 2° comma, della legge regionale 2 aprile 1973, n. 19, l'impegno di imprese artigiane, costituite in forma singola o
associata, a mantenere per tutta la durata del mutuo concesso dalla legge
medesima, l'occupazione di soci handicappati o di dipendenti handicappati in numero
non inferiore al 20% dei propri dipendenti.
Art. 7
Alle imprese artigiane di cui alla legge regionale
29 maggio 1979, n. 15, aventi fra i propri soci o dipendenti almeno il 20% di
handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore
a due terzi e non collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2
aprile 1968 n. 482, il contributo di cui all'art. 3 della suddetta legge è
elevato al 75% del costo di acquisizione dell'area e
al 100% degli oneri di urbanizzazione.
Alle imprese non insediate nelle zone di riequilibrio
di cui all'art. 2 della legge regionale 29 maggio 1979, n. 15, che favoriscano l'inserimento lavorativo degli handicappati ai
sensi del precedente comma, sono concessi contributi per l'acquisizione
dell'area e il pagamento dei relativi oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria nella misura, rispettivamente, del 50% e del 75%.
Resta fermo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo
3 della legge regionale suddetta in ordine alla
determinazione della spesa ammissibile.
Art. 8
I Comuni assicurano la partecipazione delle
associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla
formulazione ed alla verifica dei provvedimenti di cui al secondo comma del
precedente art. 6; ed in particolare prendono contatti con le imprese e con la
Commissione di cui all'articolo 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine
alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'articolo 5 in
posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle
caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su
richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti
l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonei
conseguenti interventi.
Art. 9
I Comuni singoli o associati, mediante i servizi
sociali e sanitari presenti nel territorio, favoriranno la predisposizione di interventi idonei ad assicurare ogni forma di supporto
all'inserimento lavorativo dei cittadini handicappati e l'adattamento
all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore
handicappato.
Art. 10
Al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale
ambiente di vita cittadini che a causa del proprio handicap siano
istituzionalizzati, o possano essere soggetti a rischi di istituzionalizzazione,
o di altra forma di emarginazione sociale, la Regione assegna contributi ai
Comuni che, in forma singola o associata, realizzino interventi rivolti a:
a) costruire, acquistare o riattare appartamenti o
altre strutture immobiliari destinate a servizi per handicappati gravi;
b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti
pubblici o privati, e associazioni di volontariato,
strutture diurne e residenziali che richiedano una alta intensità
assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a 10, preferibilmente
residenti nel territorio del Comune o della associazione di Comuni. Dette
strutture dovranno comunque essere differenziate con
riferimento all'età degli utenti;
c) inserire gli handicappati nel
contesto di strutture volte all'organizzazione del tempo libero gestite
da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.
Art. 11
La Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro avente il compito di
predisporre un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Il programma è
predisposto in collaborazione con le organizzazioni interessate e deve mirare
ad accertare la idoneità degli interventi
assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre
l'eventuale loro adeguamento.
La Giunta regionale definisce í tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli
organi di osservazione epimediologica locali e
regionali.
Art. 12
Nel quadro degli interventi di cui al precedente articolo 3 la
Regione assegna contributi ai Comuni di residenza degli studenti fino alla
concorrenza massima di L. 1.000.000 per ciascun studente
assistito per anno scolastico.
I Comuni che intendano
avvalersi del contributo regionale inviano con atto deliberativo entro il 30
giugno di ogni anno scolastico la documentazione relativa al numero degli
interventi programmati ed alla spesa presunta per ciascuno di essi.
La Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno per gli esercizi 1980-1981, sentita la
Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla
liquidazione dei contributi in parola.
Art. 13
I Comuni che intendano accedere
ai contributi di cui all'articolo 6 inoltrano alla Regione la deliberazione
indicante:
- la descrizione degli interventi prescelti in relazione alla situazione occupazionale presente nel
territorio e aventi validità annuale;
- il numero e le caratteristiche
degli handicappati interessati a ciascun intervento;
- la spesa presunta per ogni intervento.
I contributi potranno essere assegnati solo per uno
degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.
Art. 14
Per ottenere i finanziamenti di cui all'articolo 10 i
Comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali
relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione
con enti pubblici e privati.
I piani recano:
- la descrizione degli interventi
con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;
- il numero degli handicappati per ciascun intervento
e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore;
- il numero e la qualificazione del
personale impegnato ove necessario per la realizzazione dell'intervento;
- la spesa presunta per ciascun intervento. I
finanziamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 10 sono erogati con le modalità e secondo
le procedure previste dalla legge regionale 7 maggio 1975, n. 27.
Art. 15
Le richieste di finanziamento di cui agli articoli 13 e 14, salvo quanto previsto nell'ultimo comma
dell'articolo 14, per ciascuno dei due settori di intervento, devono essere
inoltrate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro
il 31 marzo per gli anni successivi.
La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei
fondi fino alla concorrenza massima dell'80% della
spesa ritenuta ammissibile.
I finanziamenti per gli interventi di cui all'articolo
13, non possono comunque essere superiori a
100.000.000 per ciascun progetto di intervento.
Art. 16
Copertura finanziaria
Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata negli esercizi 1980 e 1981 la spesa complessiva di L. 4.500.000.000, così ripartita:
a) per gli interventi di cui all'art. 3 di concorso nelle spese per l'inserimento scolastico: L. 240.000.000, di cui L. 100.000.000
nell'esercizio 1980 e L. 140.000.000 nell'esercizio
1981;
b) per gli interventi di cui
all'art. 4, per produzione e distribuzione di materiale didattico: L. 100.000.000 di cui L.
50.000.000 nell'esercizio 1980 e L. 50.000.000 nell'esercizio 1981;
c) per gli interventi di cui
all'art. 6, concernente contributi per l'inserimento lavorativo: L. 2.500.000.000, di cui L.
1.250.000.000 per l'esercizio
1980 e L. 1.250.000.000 per l'esercizio 1981;
d) per gli interventi di cui
all'art. 10 - lett. b) e c), concernenti contributi per
l'integrazione sociale e la gestione di strutture residenziali diurne: L.
1.080.000.000 di cui L. 540.000.000 nell'esercizio
1980 e L. 540.000.000 nell'esercizio 1981;
e) per il finanziamento relativo alla
costruzione, all'acquisto o riattamento di appartamenti polifunzionali di cui
alla lett. a) dell'art. 10 della
presente legge: L. 500.000.000, di cui L. 250 milioni nell'esercizio 1980 e L.
250.000.000 nell'esercizio 1981;
f) per gli interventi di cui
all'art. 11, concernenti un programma di ricerche socio-epidemiologiche sugli
handicappati: L. 80.000.000 nel biennio 1980-1981. Alla ripartizione di questi
fondi si provvederà annualmente con legge di bilancio.
Gli stanziamenti annui dei capitoli di spesa corrente
di cui alle lettere a), b), c), ed f) del primo
comma del presente articolo potranno essere integrati o modificati annualmente
con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di
contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e
delle disponibilità di bilancio.
All'onere conseguente all'attuazione della presente
legge la Regione provvede mediante la istituzione di
appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei bilanci di
previsione a partire dall'esercizio finanziario 1980, dotati annualmente degli
stanziamenti indicati per ciascuno degli interventi dal primo comma del presente
articolo e mediante la utilizzazione di quota-parte
dell'importo complessivo di L. 13 miliardi che sul
bilancio pluriennale 1979-1981 è destinato al finanziamento di un progetto di
legge «Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli
handicappati» nell'ambito del programma 11 «altri interventi di carattere sociale» settore 03 - Sezione 5ª Sicurezza Sociale.
(1) Legge 29 dicembre 7979, n. 48.
www.fondazionepromozionesociale.it