Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
LEGGE DELLA REGIONE
PIEMONTE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DI ALCUNE IPAB (1)
Il DPR 24
luglio 1977 n. 616 prevede all'art. 25
«Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia approvata la legge di riforma
(dell'assistenza), la legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai Comuni singoli o
associati o a Comunità montane dei beni trasferiti alle Regioni a norma dei
successivi art. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui
ai commi precedenti e disciplinano l'utilizzo dei beni e del personale da parte
degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla programmazione
dei servizi disposte in attuazione del presente articolo».
Il DPR 616
esclude dal trasferimento solo le IPAB
«che svolgono in modo precipuo attività inerenti la
sfera educativo-religiosa».
Decaduti i
decreti legge presentati dal Governo per prorogare il
termine del 1° gennaio 1979 di cui sopra, le Regioni avevano il dirittodovere
di legiferare per il trasferimento delle IPAB.
Purtroppo
sono intervenuti accordi fra le forze politiche per limitare
il numero delle IPAB da trasferire (2); di qui la conservazione di
moltissime IPAB, conservazione che lascia spazio alle manovre della DC per la
loro privatizzazione.
TESTO
DELLA LEGGE
Art. 1
Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616, sono poste in liquidazione ed estinte le II.PP.AA.BB., con sede legate
nella Regione,
- che siano state concentrate od amministrate dai
disciolti EE.CC.AA.;
- che abbiano la maggioranza dell'Organo di Amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province,
della Regione o di altri Enti pubblici, salvo quelle il cui Presidente sia, per
disposizione statutaria, un'autorità religiosa od un suo rappresentante;
- che non esercitino le attività previste dallo
Statuto od altre attività assistenziali.
Non rientrano nelle disposizioni di cui al comma
precedente le II.PP.AA.BB. che
svolgono prevalentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare e
le II.PP.AA.BB. che gestiscono
seminari e case di riposo per religiosi.
La Giunta Regionale, sentiti i pareri delle II.PP.AA.BB. ed il Consiglio
Comunale del luogo ove ha sede legale od insista la struttura dell'I.P.A.B. ed accertata la possibilità del Comune di
subentrare nelle funzioni svolte dall'I.P.A.B., su
conforme parere della Commissione consiliare competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate per
esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge
alle II.PP.AA.BB. interessate.
Art. 2
A decorrere dalla data di
pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al precedente
articolo 1, gli Organi Amministrativi
delle II.PP.AA.BB. restano
in carica unicamente:
1) per gli adempimenti di cui al successivo articolo
3;
2) per la chiusura della
contabilità e la presentazione del relativo rendiconto;
3) per assicurare la continuità dei
servizi e la gestione economica e patrimoniale.
Nei casi in cui non risulti
possibile individuare - neppure mediante l'istituto del prorogatio
- i componenti degli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB.,
il Presidente della Giunta Regionale provvede - su conforme deliberazione di
Giunta e sentita la Commissione consiliare competente, a nominare un
Commissario nella persona del Sindaco del Comune in cui l'I.P.A.B.
ha sede legale, o di un suo delegato.
Art. 3
Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB.
di cui all'articolo 1, 1° comma, della presente legge
provvedono, entro 60 giorni dalla notificazione di cui al 3° comma
dell'articolo 1, mediante apposito atto deliberativo e sulla base di modelli
forniti dalla Regione alla rilevazione:
a) dei beni mobili;
b) dei beni immobili (evidenziando
quali strutture siano adibite a servizi o sede dell'Ente);
c) dei rapporti giuridici pendenti;
d) del personale comunque in
servizio alla data del 31 dicembre 1979, mediante un elenco nominativo da cui
risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro
settimanale, trattamento economico e previdenziale in atto.
Gli Organi liquidatori provvedono a
trasmettere la deliberazione di cui sopra alla Giunta Regionale per i
provvedimenti di cui ai successivi articoli e contestualmente al Comune nel
cui territorio ha sede legale l'istituzione.
In caso di inadempienza
dell'Organo liquidatore dell'I.P.A.B., l'espletamento
dei suddetti adempimenti viene assicurato a cura dell'Amministrazione
Comunale.
Art. 4
I beni mobiliari ed immobiliari delle Istituzioni di
cui all'articolo 1, 1° comma, compresi il numerario
ed i titoli di credito sono assegnati in proprietà ai Comuni di norma ove le
stesse hanno sede legale nell'osservanza delle disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità vigenti.
Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi
socio-assistenziali siano ubicate in più Comuni o in
Comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni
anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le
Amministrazioni interessate.
Tutti gli altri beni immobiliari sono attribuiti ai Comuni secondo criteri idonei a favorire un riequilibrio
territoriale dei servizi e delle risorse patrimoniali esistenti ai sensi della
L.R. 8-8-1977, n. 39 e degli artt.
23 e 29 della L.R. 21-1-1980,
n. 3.
Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribuito ai
Comuni ai sensi della presente legge conserva la stessa destinazione per
servizi sociali ed assistenziali anche in caso di
trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 5
Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio presso le Istituzioni soppresse è assegnato al Comune al quale sono stati attribuiti i beni
destinati all'erogazione dei servizi e allo svolgimento delle funzioni, a
norma del precedente articolo 4, 1° comma, con effetto dalla data di
soppressione dell'I.P.A.B.
Il personale di cui al comma precedente viene utilizzato e dipende funzionalmente dai Consorzi di
Comuni o dall'Amministrazione Comunale di Torino ed opera secondo quanto
disposto dalla legge regionale 8-8-1977, n. 39, nell'ambito dei servizi
socio-assistenziali.
Fino all'inquadramento nell'Ente di destinazione, a
tale personale continueranno ad applicarsi le norme in vigore alla data del
provvedimento di soppressione presso l'Ente di provenienza, relativo allo
stato giuridico ed al trattamento economico di attività,
quiescenza, previdenza ed assistenza.
Per i rapporti di lavoro subordinato di natura
diversa da quelli indicati al 1° comma del presente
articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo alle
Istituzioni soppresse, e agli adempimenti relativi a tali rapporti di lavoro
provvedono gli Organi liquidatori di cui all'articolo 2.
Le modalità di inquadramento
del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei
ruoli organici dell'Ente destinatario, che avrà decorrenza dalla data di
soppressione dell'I.P.A.B. e che terrà conto della
posizione giuridica ed economica acquisita dal personale presso l'istituzione
di provenienza alla data del provvedimento di soppressione, saranno determinate
con legge regionale.
Art. 6
La Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali interessati
e la Commissione consiliare competente, con distinti provvedimenti, dispone la estinzione di ciascuna I.P.A.B.
ed attribuisce ai Comuni singoli o associati od alle Comunità Montane il personale
e la proprietà dei beni secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.
Con il medesimo provvedimento si individuano
i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane che subentrano nelle
situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi
titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, oltreché
in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
I Comuni singoli o associati e le Comunità Montane, qualora particolari ed eccezionali situazioni lo
richiedano, possono costituire, particolarmente nella fase transitoria,
Commissioni finalizzate alla gestione delle funzioni svolte dalle estinte II.PP.AA.BB.
Art. 7
Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB.
non possono compiere attività diverse da quelle
previste all'articolo 2 e in ogni caso non possono senza espressa
autorizzazione della Giunta Regionale:
1) assumere nuovo personale, anche nell'ambito
dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assumere temporaneamente personale in sostituzione
di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.
L'autorizzazione è concessa, sentiti i pareri dei
Comuni interessati, al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità
locale e sempre che non sia stato possibile provvedere
ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione
temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204 e per congedo militare.
Gli Organi Amministrativi non possono altresì, senza
espressa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, procedere ad alienazioni o trasformazioni di destinazioni di beni
immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla stipulazione
di contratti di locazione o di affitto superiore a
quella minima prevista dalla legislazione vigente.
Art. 8
Fino a quando non verrà
approvato il piano socio-sanitario di cui all'art. 56 della legge 2312-1974,
n. 833, nulla è innovato per quanto attiene le II.PP.AA.BB-infermerie
che fruiscono di finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale
30-12-1974, n. 43.
Le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma dell'articolo 1 della presente legge per
le quali venga meno, per qualsiasi causa il finanziamento regionale, di cui
all'articolo 8 della legge regionale 30-12-1974, n. 43, ovvero non sia prevista
l'utilizzazione nell'ambito del piano socio-sanitario, saranno soggette alla
normativa di cui alla presente legge.
Le stesse II.PP.AA.BB. saranno poste in liquidazione secondo quanto previsto dalla
presente legge.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte.
(1) Legge 10 aprile 1980, n. 20, «Prime
norme attuative del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernenti il trasferimento
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane, nonché
utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti gestori».
Analoghe disposizioni sono contenute
nella legge della Regione Emilia-Romagna 8 aprile
1980, n. 25, «Prime norme di attuazione
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale».
(2) V. l'editoriale del n. 46 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it