Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DI ALCUNE IPAB (1)

 

 

Il DPR 24 luglio 1977 n. 616 prevede all'art. 25 «Ove, entro il 1° gennaio 1979, non sia appro­vata la legge di riforma (dell'assistenza), la leg­ge regionale disciplina i modi e le forme di at­tribuzione in proprietà o in uso ai Comuni singoli o associati o a Comunità montane dei beni tra­sferiti alle Regioni a norma dei successivi art. 113 e 115, nonché il trasferimento dei beni delle IPAB di cui ai commi precedenti e disciplinano l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione e alla programmazione dei servizi disposte in at­tuazione del presente articolo».

Il DPR 616 esclude dal trasferimento solo le IPAB «che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa».

Decaduti i decreti legge presentati dal Go­verno per prorogare il termine del 1° gennaio 1979 di cui sopra, le Regioni avevano il diritto­dovere di legiferare per il trasferimento delle IPAB.

Purtroppo sono intervenuti accordi fra le forze politiche per limitare il numero delle IPAB da trasferire (2); di qui la conservazione di moltissi­me IPAB, conservazione che lascia spazio alle manovre della DC per la loro privatizzazione.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1

Nella prima attuazione dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono poste in liquidazione ed estinte le II.PP.AA.BB., con sede legate nella Regione,

- che siano state concentrate od amministra­te dai disciolti EE.CC.AA.;

- che abbiano la maggioranza dell'Organo di Amministrazione di nomina dei Comuni, delle Province, della Regione o di altri Enti pubblici, salvo quelle il cui Presidente sia, per disposizio­ne statutaria, un'autorità religiosa od un suo rap­presentante;

- che non esercitino le attività previste dallo Statuto od altre attività assistenziali.

Non rientrano nelle disposizioni di cui al com­ma precedente le II.PP.AA.BB. che svolgono pre­valentemente attività di istruzione, compresa quella pre-scolare e le II.PP.AA.BB. che gestisco­no seminari e case di riposo per religiosi.

La Giunta Regionale, sentiti i pareri delle II.PP.AA.BB. ed il Consiglio Comunale del luogo ove ha sede legale od insista la struttura dell'I.P.A.B. ed accertata la possibilità del Comune di subentrare nelle funzioni svolte dall'I.P.A.B., su conforme parere della Commissione consilia­re competente, individua le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le deliberazioni della Giunta sono pubblicate per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione e notificate nelle forme di legge alle II.PP.AA.BB. interessate.

 

Art. 2

A decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta Regionale di cui al pre­cedente articolo 1, gli Organi Amministrativi del­le II.PP.AA.BB. restano in carica unicamente:

1) per gli adempimenti di cui al successivo ar­ticolo 3;

2) per la chiusura della contabilità e la presen­tazione del relativo rendiconto;

3) per assicurare la continuità dei servizi e la gestione economica e patrimoniale.

Nei casi in cui non risulti possibile individuare - neppure mediante l'istituto del prorogatio - i componenti degli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB., il Presidente della Giunta Regiona­le provvede - su conforme deliberazione di Giunta e sentita la Commissione consiliare com­petente, a nominare un Commissario nella per­sona del Sindaco del Comune in cui l'I.P.A.B. ha sede legale, o di un suo delegato.

 

Art. 3

Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB. di cui all'articolo 1, 1° comma, della presente legge provvedono, entro 60 giorni dalla notificazione di cui al 3° comma dell'articolo 1, mediante apposito atto deliberativo e sulla base di modelli forniti dalla Regione alla rilevazione:

a) dei beni mobili;

b) dei beni immobili (evidenziando quali strut­ture siano adibite a servizi o sede dell'Ente);

c) dei rapporti giuridici pendenti;

d) del personale comunque in servizio alla da­ta del 31 dicembre 1979, mediante un elenco nominativo da cui risultino: natura e decorrenza del rapporto, qualifica, orario di lavoro settimana­le, trattamento economico e previdenziale in atto.

Gli Organi liquidatori provvedono a trasmette­re la deliberazione di cui sopra alla Giunta Regio­nale per i provvedimenti di cui ai successivi ar­ticoli e contestualmente al Comune nel cui terri­torio ha sede legale l'istituzione.

In caso di inadempienza dell'Organo liquidatore dell'I.P.A.B., l'espletamento dei suddetti adempi­menti viene assicurato a cura dell'Amministra­zione Comunale.

 

Art. 4

I beni mobiliari ed immobiliari delle Istituzioni di cui all'articolo 1, 1° comma, compresi il nu­merario ed i titoli di credito sono assegnati in proprietà ai Comuni di norma ove le stesse han­no sede legale nell'osservanza delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e della con­tabilità vigenti.

Nel caso in cui le strutture destinate ai servizi socio-assistenziali siano ubicate in più Comuni o in Comune diverso dalla sede legale, si provvede all'attribuzione di detti beni anche in difformità a quanto stabilito dal comma precedente, sentite le Amministrazioni interessate.

Tutti gli altri beni immobiliari sono attribuiti ai Comuni secondo criteri idonei a favorire un rie­quilibrio territoriale dei servizi e delle risorse pa­trimoniali esistenti ai sensi della L.R. 8-8-1977, n. 39 e degli artt. 23 e 29 della L.R. 21-1-1980, n. 3.

Il patrimonio mobiliare ed immobiliare attribui­to ai Comuni ai sensi della presente legge con­serva la stessa destinazione per servizi sociali ed assistenziali anche in caso di trasformazione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 25, ultimo com­ma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

Art. 5

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Isti­tuzioni soppresse è assegnato al Comune al qua­le sono stati attribuiti i beni destinati all'eroga­zione dei servizi e allo svolgimento delle funzio­ni, a norma del precedente articolo 4, 1° com­ma, con effetto dalla data di soppressione dell'I.P.A.B.

Il personale di cui al comma precedente viene utilizzato e dipende funzionalmente dai Consor­zi di Comuni o dall'Amministrazione Comunale di Torino ed opera secondo quanto disposto dal­la legge regionale 8-8-1977, n. 39, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali.

Fino all'inquadramento nell'Ente di destinazio­ne, a tale personale continueranno ad applicarsi le norme in vigore alla data del provvedimento di soppressione presso l'Ente di provenienza, re­lativo allo stato giuridico ed al trattamento eco­nomico di attività, quiescenza, previdenza ed as­sistenza.

Per i rapporti di lavoro subordinato di natura diversa da quelli indicati al 1° comma del presen­te articolo, i Comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo alle Istituzioni sop­presse, e agli adempimenti relativi a tali rappor­ti di lavoro provvedono gli Organi liquidatori di cui all'articolo 2.

Le modalità di inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo inde­terminato nei ruoli organici dell'Ente destinata­rio, che avrà decorrenza dalla data di soppressio­ne dell'I.P.A.B. e che terrà conto della posizione giuridica ed economica acquisita dal personale presso l'istituzione di provenienza alla data del provvedimento di soppressione, saranno deter­minate con legge regionale.

 

Art. 6

La Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali inte­ressati e la Commissione consiliare competente, con distinti provvedimenti, dispone la estinzione di ciascuna I.P.A.B. ed attribuisce ai Comuni sin­goli o associati od alle Comunità Montane il per­sonale e la proprietà dei beni secondo i criteri di cui ai precedenti articoli.

Con il medesimo provvedimento si individuano i Comuni singoli o associati e le Comunità Mon­tane che subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi titolo inerenti ai beni e alle loro pertinenze, ol­treché in tutti gli altri rapporti giuridici preesi­stenti.

I Comuni singoli o associati e le Comunità Mon­tane, qualora particolari ed eccezionali situazioni lo richiedano, possono costituire, particolarmen­te nella fase transitoria, Commissioni finalizzate alla gestione delle funzioni svolte dalle estinte II.PP.AA.BB.

 

Art. 7

Gli Organi Amministrativi delle II.PP.AA.BB. non possono compiere attività diverse da quelle previste all'articolo 2 e in ogni caso non posso­no senza espressa autorizzazione della Giunta Regionale:

1) assumere nuovo personale, anche nell'ambi­to dei posti previsti dalle vigenti piante orga­niche;

2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo.

L'autorizzazione è concessa, sentiti i pareri dei Comuni interessati, al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell'articolo 31, 2° comma, della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostitu­zione temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e per congedo militare.

Gli Organi Amministrativi non possono altresì, senza espressa autorizzazione della Giunta Re­gionale, sentita la Commissione consiliare com­petente, procedere ad alienazioni o trasformazio­ni di destinazioni di beni immobili o di titoli, alla costituzione di diritti reali sugli stessi, alla sti­pulazione di contratti di locazione o di affitto su­periore a quella minima prevista dalla legislazio­ne vigente.

 

Art. 8

Fino a quando non verrà approvato il piano socio-sanitario di cui all'art. 56 della legge 23­12-1974, n. 833, nulla è innovato per quanto at­tiene le II.PP.AA.BB-infermerie che fruiscono di finanziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 30-12-1974, n. 43.

Le II.PP.AA.BB. di cui al 1° comma dell'arti­colo 1 della presente legge per le quali venga meno, per qualsiasi causa il finanziamento regio­nale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 30-12-1974, n. 43, ovvero non sia prevista l'uti­lizzazione nell'ambito del piano socio-sanitario, saranno soggette alla normativa di cui alla pre­sente legge.

Le stesse II.PP.AA.BB. saranno poste in liqui­dazione secondo quanto previsto dalla presen­te legge.

 

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblica­zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 

(1) Legge 10 aprile 1980, n. 20, «Prime norme attuative del DPR 24 luglio 1977, n. 616 concernenti il trasferimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ai Comuni singoli o associati od a Comunità montane, nonché utilizzo dei beni e del personale da parte degli Enti ge­stori».

Analoghe disposizioni sono contenute nella legge della Regione Emilia-Romagna 8 aprile 1980, n. 25, «Prime norme di attuazione del DPR 24 luglio 1977, n. 616, in materia di assistenza sociale».

(2) V. l'editoriale del n. 46 di Prospettive assistenziali.

 

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