Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

NORMATIVA GIURIDICA RELATIVA ALL'INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI HANDICAPPATI

LUCIANO TRONCHIN

 

 

L'inserimento scolastico degli handicappati in atto nel nostro Paese sta iniziando a trovare an­che una regolamentazione normativa a livello uf­ficiale.

Tuttavia tale complesso di leggi e circolari ministeriali, pur non costituendo un insieme or­ganico ma un corpo legislativo disarticolato, frammentario e spesso contraddittorio, risulta a volte sconosciuto a quanti, insegnanti, genitori, operatori scolastici e socio-sanitari, si battono per l'inserimento scolastico dei disabili.

Ne deriva che l'inserimento è in tal modo affi­dato più a fattori emotivi e di volontariato che ad un preciso diritto sancito dallo Stato.

Le conseguenze di tale situazione sono sotto gli occhi di tutti: molti inserimenti promettenti entrano in crisi proprio a causa della frustrazio­ne che comporta il dover risolvere giorno per giorno problemi e contraddizioni a titolo quasi esclusivamente personale.

Quindi una maggior conoscenza di tale norma­tiva crediamo sia un contributo concreto al fine di impostare una rivendicazione ed una lotta che affronti il tema dell'inserimento scolastico in termini di diritto allo studio (che la Costituzione repubblicana riconosce a tutti i cittadini, indi­pendentemente dalle loro condizioni) al fine di attuare concretamente ciò che è previsto dalle varie disposizioni legislative.

Con tale ricognizione intendiamo realizzare un primo sforzo di razionalizzazione della comples­sa materia.

Ci riproponiamo di fornire ulteriori contributi sui vari punti enucleati in questo dossier, ad ini­ziare dal problema della formazione e specializ­zazione degli insegnanti.

 

 

NORME SULL'INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NELLA SCUOLA

 

La formazione degli insegnanti specializzati

 

DPR n. 970 del 31.10.1975 - «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità».

Questo decreto del Presidente della Repubbli­ca costituisce la nuova regolamentazione della materia.

Esso prescrive che il personale direttivo e do­cente che opererà in «scuole e istituzioni sta­tali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari fi­nalità», sia munito di un apposito «titolo di spe­cializzazione da conseguire al termine di un cor­so teorico-pratico di durata biennale presso scuo­le o istituti riconosciuti dal Ministero della pub­blica istruzione».

Art. 9 - «Nei concorsi a posti di personale di­rettivo e docente previsti dal Decreto del Presi­dente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istitu­zioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.

Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in posses­so del titolo di specializzazione».

«Il personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrati­va in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento».

 

Decreto ministeriale 3 giugno 1977 - «Approva­zione dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo da preporre alle scuole ed istituzioni che perse­guono particolari finalità».

Tale D.M. delinea i programmi da svolgersi durante i corsi di specializzazione di durata bien­nale destinati «a docenti ed educatori che ope­rano nei vari ordini e gradi di scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della generalità degli alunni, quanto, in par­ticolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-­sensoriali e con disturbi nella sfera affettivo comportamentale».

Tale premessa delinea inoltre più compiuta­mente la figura dell'insegnante specializzato dei corsi biennali: «L'insegnante specializzato dovrà essere via via stimolato a prendere sempre più piena coscienza della valenza "politica" della sua funzione docente, protagonista, insieme alle al­tre componenti sociali, della gestione di nuovi modelli di sviluppo democratico ed educativo. Concezione questa che sottolinea gli aspetti re­lazionali, ossia il modo di vedere l'alunno con difficoltà di sviluppo e di apprendimento piena­mente inserito nel proprio contesto socio-am­bientale, grazie all'apprestamento dei presidi e degli interventi dei quali non dovrà essere co­munque privato, in quanto è ormai acquisito dalla attuale coscienza sociale e pedagogica il presup­posto che non si può separare la patologia dell'individuo da quella dell'ambiente in cui vive.

Poiché non è più concepibile un programma di recupero attraverso la gestione istituzionale del­le varie forme di deficit, la prospettiva operativa oltrepassa i luoghi e la concezione assistenziale per approdare alla gestione sociale del fabbiso­gno. Di conseguenza la scuola, per diventare ido­nea ad affrontare al suo interno la problematica del “diverso”, deve aprirsi alla realtà del terri­torio e strutturarsi in funzione del bisogno della comunità infantile e giovanile di un determinato ambito territoriale».

 

Circolare ministeriale n. 3415 del 28.9.1976.

Le scuole magistrali ortofreniche e le scuole di metodo (che operano nella formazione degli insegnanti delle classi speciali) sono autorizzate da tale circolare a proseguire la loro attività, in attesa di una nuova disciplina legislativa appli­cativa del D.P.R. n. 970.

 

Ordinanza ministeriale n. 303 del 16.11.1977.

In assenza di una precisa disciplina legislativa, tale ordinanza intende dare avvio ai corsi di spe­cializzazione del D.P.R. 970, stabilendo che «le scuole o gli istituti statali o gestiti da istituzioni statali o da enti pubblici o da enti privati dotati di personalità giuridica, i quali, con opportuna documentazione, dimostrino uno specifico impe­gno nel campo dell'educazione speciale e diffe­renziale» possono organizzare tali corsi dopo aver presentato una domanda al Ministero della pubblica istruzione ed aver quindi ottenuto il ri­conoscimento dello stesso.

 

Decreto ministeriale del 3.7.1978.

Con tale decreto il Ministero della pubblica istruzione approva l'elenco dei corsi di specializ­zazione riconosciuti, su base nazionale, ed auto­rizza gli stessi ad avviare le procedure per ini­ziare l'attività di formazione.

 

Ordinanza ministeriale n. 148 del 20.6.1979 - «Disciplina dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche che trattano alunni porta­tori di handicaps».

Detta ordinanza precisa alcuni punti relativi ai corsi di specializzazione suddetti che la prece­dente normativa aveva lasciato in sospeso, rela­tivi alle modalità dei passaggi ed agli esami.

 

 

Le modalità dell'inserimento

 

Circolare ministeriale n. 227 del 13.8.1975 - «In­terventi a favore degli alunni handicappati: pro­gramma per l'anno scolastico 1975-76».

Con tale circolare la scuola inizia a muoversi a livello ufficiale sul problema degli handicappa­ti approntando i primi interventi e le prime ri­strutturazioni in funzione dell'inserimento.

È importante notare che tale circolare affida ai Provveditori il compito di costituire un gruppo di lavoro presso ogni Provveditorato agli studi al fine di seguire tale attività.

 

Circolare ministeriale n. 216 del 3.8.1977.

Tale circolare precisa ed elenca i compiti del gruppo di lavoro per i problemi degli alunni han­dicappati costituito presso ogni Provveditorato agli studi.

 

Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme sulla valuta­zione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».

Art. 7 - «Le classi di scuola media che accol­gono alunni portatori di handicaps sono costitui­te con un massimo di 20 alunni».

Art. 10 - «L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti disposizioni si adempie, per i fanciulli sordo-muti, nelle apposite scuole speciali o nel­le classi ordinarie delle pubbliche scuole, ele­mentari e medie, nelle quali siano assicurate la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, in attua­zione di un programma che deve essere predi­sposto dal consiglio scolastico distrettuale».

 

Circolare ministeriale n. 167 del 10.7.1978.

Tale circolare prevede la possibilità per i do­centi di ruolo nella scuola di ottenere il coman­do per coordinare ed organizzare le attività di programmazione educativa e di integrazione in funzione della presenza nella scuola di alunni portatori di handicaps, qualora questi docenti siano in possesso di laurea in pedagogia o in psicologia.

 

Circolare ministeriale n. 199 del 28.7.1979 - «For­me particolari di sostegno a favore di alunni por­tatori di handicaps».

«È auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda ad inserire nella scuola elementare e nella scuola media più di un allievo handicappato per classe».

«... si ritiene che possa essere adottato il cri­terio di un insegnante di sostegno per 4 alunni handicappati, inseriti nelle diverse classi, anzi­ché 6».

«Tutte le indicazioni sulle compresenze e sui tempi aggiuntivi vanno rapportate alle singole situazioni e non possono essere generalizzate se non come indirizzi globali entro i quali biso­gna operare».

«Ad ogni segnalazione di alunno handicappa­to, al fine di ottenere le particolari forme di so­stegno, di competenza sia dello Stato sia degli Enti locali dovrà corrispondere una specifica de­scrizione di situazione o di comportamento for­mulata dal personale competente, attestante la necessità, per quel soggetto degli interventi ipo­tizzati dalla legge a favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nelle scuole comuni».

«Le attestazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente fornite alla scuola dai servizi medici scolastici, dai servizi preventivi e riabili­tativi territoriali, dai servizi di igiene mentale. L'essenzale è che la definizione del soggetto han­dicappato non venga lasciata alla sola responsa­bilità e discrezionalità degli insegnanti e dei diri­genti scolastici».

 

 

Il distretto scolastico

 

Legge n. 477 del 30.7.1973 e DPR n. 416 del 31.5.1974.

Tali disposizioni legislative hanno provveduto ad istituire il distretto scolastico, fissando la nuova organizzazione della scuola italiana in re­lazione a criteri generali. È tuttavia estendibile anche agli handicappati il concetto di organizza­re dei servizi scolastici in funzione del territorio.

Va detto che allo stato attuale, pur essendo in presenza di un'attribuzione legislativa di fun­zioni al distretto in merito all'inserimento scola­stico degli handicappati, manca tuttavia una spe­cifica normativa applicativa che l'entrata in fun­zione degli organici a livello distrettuale, a par­tire dal prossimo anno scolastico, rende quanto mai urgente e pressante.

 

 

Servizio socio-psico-pedagogico

 

DPR 416 del 31.5.1974 - «Istituzione e riordina­mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica».

Art. 4 - Tra i compiti attribuiti al Collegio dei Docenti, possiamo leggere: «Il Collegio dei Do­centi esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso pro­fitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo con­tinuativo nella scuola con compiti medico-socio-­psico-pedagogici e di orientamento».

Art. 12 - Al Consiglio Scolastico Distrettuale è attribuita la funzione di elaborare, entro il mese di luglio di ogni anno, un programma per l'anno scolastico successivo attinente al servizio di me­dicina scolastica e di assistenza socio-psico-pe­dagogica.

Art. 15 - Tra le funzioni del Consiglio Scolasti­co Provinciale vi è quella di indicare i criteri generali per il coordinamento a livello provincia­le dei servizi di orientamento scolastico, di me­dicina scolastica e di assistenza psico-pedagogi­ca, tenendo peraltro conto dei programmi formu­lati dai Consigli Scolastici Distrettuali.

 

Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme sulla valuta­zione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».

Artt. 2 e 7 - Nelle classi di scuola elementare e media in cui siano inseriti alunni portatori di handicaps, devono essere assicurati la necessa­ria integrazione specialistica, il servizio psico­pedagogico e forme particolari di sostegno se­condo le rispettive competenze dello Stato e de­gli Enti locali preposti, nei limiti delle loro rela­tive disponibilità di bilancio e sulla base del pro­gramma predisposto dal Consiglio scolastico di­strettuale.

 

Circolare ministeriale n. 217 del 4.8.1977 - «An­no scolastico 77-78: programma per il servizio socio-psico-pedagogico agli alunni di scuola ma­terna, elementare e media».

Il servizio socio-psico-pedagogico è di compe­tenza dello Stato. Tuttavia il Provveditorato agli studi, su richiesta dei Consigli di circolo e di istituto (ciò rientra ora nelle funzioni del Consi­glio scolastico distrettuale, in base alla legge di istituzione di detto organismo) può stipulare del­le convenzioni con Enti dotati di personalità giu­ridica i quali, anche per loro specifiche finalità istituzionali, abbiano fornito prove concrete di un serio contributo alla soluzione dei problemi dei soggetti destinatari del servizio.

 

Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978 - «Fun­zioni del Consiglio scolastico distrettuale - di­rettive generali per il coordinamento delle atti­vità dei Consigli scolastici distrettuali».

Per quanto concerne il «servizio di medicina scolastica e il servizio socio-psico-pedagogico» possiamo leggere che «Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR 616 del 1977, spettano ai Comuni i servizi di medicina scolastica, inclusi gli inter­venti specialistici medico-psico-pedagogici. Il servizio socio-psico-pedagogico spetta allo Stato per la sua intima connessione con l'attività edu­cativa e didattica».

 

Circolare ministeriale n. 167 del 10.7.1978 - «Ser­vizio psico-pedagogico nella scuola materna e dell'obbligo».

«... per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 517, si impone una più chiara identificazione degli interventi psico-pedagogici che, per la (oro stretta connessione alla programmazione ed alla azione didattico-educativa, non possono essere che competenza diretta della scuola».

Nell'individuare la figura dell'insegnante co­mandato a tale compito, si prevedono le sue funzioni:

«All'interno della scuola:

a) collaborazione con gli insegnanti per in­terventi relativi alla componente psicologica dell'azione educativa ed ai fenomeni di disadatta­mento scolastico;

b) collaborazione alla programmazione delle iniziative per l'attività educativa individualizzata.

All'esterno della scuola:

a) collaborazione con gli specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del terri­torio per assicurare il necessario coordinamento degli interventi al fine di assecondare il proces­so di integrazione scolastica degli handicappati;

b) collaborazione coi servizi di orientamen­to e di prevenzione esistenti sul territorio».

 

Circolare ministeriale n. 276 del 11.11.1978 - «Servizio psico-pedagogico agli alunni delle scuole materne, elementari e medie».

«Nelle scuole in cui si disponga del personale previsto dalla C.M. n. 167 del 10.7.1978 non sa­ranno utilizzati gli specialisti in regime di con­venzione».

 

Circolare ministeriale n. 158 del 28.6.1979 - «Di­sposizioni per la continuazione dell'attività spe­rimentale prevista dalla C.M. n. 167 del 10.7.78».

Nel dare le indicazioni per la continuazione del servizio di appoggio socio-psico-pedagogico nel­la scuola, tale circolare precisa ulteriormente i compiti degli insegnanti comandati a tale fun­zione:

«1) collaborazione con gli insegnanti per in­terventi relativi alla componente psico-pedagogi­ca dell'azione educativa con particolare riferi­mento alla programmazione della stessa;

2) collaborazione con gli insegnanti per inter­venti relativi ai fenomeni di disadattamento sco­lastico e per l'attività educativa individualizzata;

3) partecipazione a titolo consultivo ai vari consigli di classe, interclasse e collegio dei do­centi;

4) collaborazione con gli insegnanti nel rap­porto con gli specialisti delle strutture assisten­ziali e sanitarie del territorio, nel quadro del pia­no di attività a tal fine predisposto dal collegio dei docenti e nel rispetto della responsabilità di coordinamento dei direttori didattici e dei pre­sidi».

È inoltre utile ricordare che tale circolare si preoccupa di precisare che con l'attività di cui sopra non si intende introdurre nuove figure pro­fessionali nella scuola ma soltanto verificare una modalità connessa alla funzione docente.

 

Circolare ministeriale n. 159 del 28.6.1979 - «Col­laborazione tra scuola e servizi specialistici del territorio».

Si precisa la competenza della scuola relativa ai problemi connessi alla programmazione edu­cativa, con specifico riferimento alle tematiche psicologiche dell'età evolutiva.

La componente psico-pedagogica è considera­ta parte integrante della funzione di programma­zione educativa e didattica degli insegnanti per i quali è auspicato lo sviluppo di forme di aggior­namento e specializzazione per le problematiche psico-pedagogiche.

Si ritiene superato l'istituto della convenzione, precedentemente ammesso in particolari casi, precisando che le competenze professionali rife­rite al servizio socio-psico-pedagogico individua­no il referente gestionale nell'Ente locale.

In questo senso è ribadita e prevista espressa­mente la collaborazione tra docenti e specialisti delle strutture assistenziali operanti nel territo­rio, nel rispetto delle specifiche competenze pro­fessionali di ciascuno.

 

 

Attività di sostegno, recupero ed integrative

 

DPR 416 del 31.5.1974 - «Istituzione e riordina­mento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica».

Art. 6 - Il consiglio di circolo o di istituto stabi­lisce «i criteri per la programmazione e l'attua­zione delle attività parascolastiche, interscola­stiche, extrascolastiche, con particolare riguar­do ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione».

Art. 12 - Il consiglio scolastico distrettuale elabora il programma delle attività parascolasti­che, interscolastiche ed extrascolastiche.

 

Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme sulla valuta­zione degli alunni e sulla abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».

Art. 2 (scuola elementare) - «Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promo­zione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative or­ganizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse, anche allo scopo di rea­lizzare interventi individualizzati in relazione al­le esigenze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tali attività la scuola attua for­me di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati, assegnati ai sensi dell'art. 9 del DPR 31.10.1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali o ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della legge n. 820 del 24.9.1971.

Il collegio dei docenti elabora il piano di tale attività integrative, sulla base dei criteri gene­rali indicati dal consiglio di circolo e delle pro­poste dei consigli di interclasse».

Art. 7 (scuola media) - «Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena for­mazione della personalità degli alunni, la pro­grammazione educativa può comprendere attivi­tà scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e di ini­ziative di sostegno anche allo scopo di realizza­re interventi individualizzati in relazione alle esi­genze dei singoli alunni.

Nell'ambito di tale programmazione sono pre­viste forme di integrazione e di sostegno a favo­re degli alunni portatori di handicaps da realizza­re mediante l'utilizzazione dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in servizio nel­la scuola media e in possesso di particolari tito­li di specializzazione che ne facciano richiesta entro il limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di 6 ore settimanali».

«Le attività di integrazione e le iniziative di sostegno si svolgono periodicamente in sostitu­zione delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scola­stico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale dell'orario scolastico secondo un program­ma che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei con­sigli di classe.

Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito dell'orario complessivo settimanale de­gli insegnamenti stabiliti per ciascuna classe. Tale programma deve essere coordinato con il doposcuola previsto per lo studio sussidiario e le libere attività complementari dall'art. 3 della legge 31.12.1962, n. 1859».

 

Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978 - «Di­rettive generali per il coordinamento delle atti­vità dei consigli scolastici distrettuali».

Tale circolare prevede tra le «attività para­scolastiche, extrascolastiche ed interscolasti­che» i corsi di recupero e di sostegno, nonché le libere attività complementari, le visite guidate ed i viaggi di istruzione.

Viene successivamente affermato che l'assi­stenza educativa che «attiene ad interventi che si inseriscono intimamente nei processi di ap­prendimento e pertanto si strutturano secondo metodologie di tipo prettamente pedagogico», spetta per competenza allo Stato. Essa si con­cretizza principalmente nei corsi di recupero e di sostegno e nelle altre attività scolastiche edu­cative tese a realizzare anche interventi indivi­dualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.

 

Circolare ministeriale n. 178 del 31.7.1978 - «Ap­plicazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 4.8.1977, n. 517».

«Per iniziative di sostegno vanno intese tutte quelle attività che il collegio dei docenti, su pro­posta dei consigli di classe e sulla base dei cri­teri generali indicati dal consiglio di istituto, ri­tiene necessario adottare al fine di colmare i di­vari di partenza fra gli alunni e di superare co­munque gli scompensi che si dovessero rilevare nel corso degli studi sul piano dell'apprendimen­to. Dette attività si caratterizzano quindi per la adozione di particolari accorgimenti metodologi­ci, compresi gli interventi individualizzati, atti a favorire il raggiungimento degli obiettivi anzi­detti.

Per attività scolastiche di integrazione si in­tendono, invece, quelle iniziative, secondo i me­desimi criteri di ripartizione di competenza sopra indicati, che si programmano al fine di ampliare il campo delle attività formative e degli interessi culturali ed espressivi degli alunni.

Sono da considerarsi attività integrative, ad esempio, le ricerche guidate o libere, il dibattito su argomenti precedentemente approfonditi, le visite di istruzione, come pure le attività espres­sive ed artistiche, la fotografia, le riprese cine­matografiche, ecc.

Sembra opportuno richiamare il carattere pre­cipuamente interdisciplinare che tali attività pos­sono assumere...».

«Durante lo svolgimento del piano delle 160 ore... l'operatività dell'orario settimanale delle lezioni è sospesa».

«Si ritiene utile sottolineare l'opportunità che gli interventi in questione si svolgano in fasi ri­correnti...».

«Iniziative di sostegno e attività di integrazio­ne devono costituire momenti individualizzanti».

«L'utilizzazione del docente assegnato alla classe per il sostegno può avvenire di norma mediante momenti aggiuntivi specifici rispetto all'orario di lezione».

 

Circolare ministeriale n. 206 del 4.8.1979 - «At­tività integrative ed iniziative di sostegno nella scuola media».

Le iniziative di sostegno e le attività integra­tive sono connotate come «uno strumento indi­spensabile per rimuovere o attenuare i problemi proposti da particolari situazioni di emarginazio­ne culturale o sociale » e devono essere orga­nizzate attraverso un piano « da correlarsi stret­tamente con gli obiettivi individuati nella pro­grammazione»...

«Le 160 ore costituiscono uno spazio speri­mentale che il legislatore ha offerto agli ope­ratori scolastici, rompendo la rigidità della strut­tura di orari e di programmi».

Per queste attività è previsto il possibile uti­lizzo di personale docente straordinario. È inol­tre possibile attuare dei momenti di compresen­za tra il docente assegnato alla classe per il so­stegno all'handicappato e gli insegnanti titolari.

 

Servizi sanitari ed assistenziali attribuiti ad Enti locali e Regioni

 

Legge n. 382 del 22.7.1975.

Tale legge costituisce il punto di riferimento con cui si attua tutta una vasta serie di deleghe di funzioni dallo Stato alle Regioni ed Enti locali. DPR 24.7.1977 n. 616.

Tale disposizione legislativa costituisce il de­creto attuativo di quel processo di delega di fun­zioni previsto dalla legge n. 382.

 

Circolare ministeriale n. 313 del 28.11.1977 - «Assistenza medico-psichica».

Il servizio di medicina scolastica, anche di ti­po specialistico, è attribuito alla competenza de­gli Enti locali.

Successivamente si precisa la ripartizione del­le competenze tra lo Stato, cui spetta la gestione dell'attività educativa che include il momento psico-pedagogico, e gli Enti locali che invece de­vono fornire, qualora sussista il bisogno, i sup­porti assistenziali specialistici medici e riabili­tativi.

 

Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978 - «Fun­zioni del consiglio scolastico distrettuale».

Il «servizio di assistenza scolastica» è affidato ai Comuni, come peraltro « il servizio di medicina scolastica », precisando inoltre che anche gli in­terventi specialistici di ordine medico-psichico sono di diretta competenza degli stessi.

 

Legge n. 833 del 23.12.1978 - «Istituzione del servizio sanitario nazionale».

Art. 2 - Uno degli obiettivi del servizio è «la promozione della salute nell'età evolutiva, ga­rantendo l'attuazione dei servizi medico-scolasti­ci negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola ma­terna, e favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati».

Art. 10 - È prevista l'organizzazione dei servizi sanitari su base territoriale attraverso le Unità sanitarie locali, definite come il complesso dei servizi, dei presidi, degli uffici che assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale. L'Unità sanitaria locale si articola in distretti di base per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pron­to intervento.

Art. 11 - «Le Regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di servizio in modo che esse coincidano con gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali e con quelle di gestione dei servizi so­ciali».

Art. 14 - L'Unità sanitaria locale provvede «al­la prevenzione individuale e collettiva delle ma­lattie fisiche e psichiche; all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; alla riabilita­zione».

Art. 26 - I servizi di riabilitazione dell'Unità sanitaria locale sono intesi come «prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichi­che e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

L'Unità sanitaria locale, quando non sia in gra­do di fornire direttamente il servizio, vi provvede mediante convenzione con istituti... aventi i re­quisiti previsti dalla legge».

 

 

Dizionario dei concetti principali

 

ASSISTENZA EDUCATIVA. È di competenza dello Stato. Si sostanzia principalmente nei cor­si di recupero e sostegno e nelle attività scola­stiche integrative, in relazione alle esigenze dei singoli alunni (C.M. n. 79 del 25.3.1978).

Per iniziative di sostegno vanno intese quelle attività tese a colmare i divari di partenza degli alunni e a superare gli scompensi che si doves­sero rilevare nel corso degli studi sul piano dell'apprendimento, comprendendo anche gli inter­venti individualizzati. Per attività integrative si intendono quelle iniziative tese ad ampliare il campo delle attività formative e degli interessi culturali ed espressivi degli alunni, quali ricer­che, visite di istruzione, attività espressive ed artistiche, ecc. (C.M. n. 178 del 31.7.1978).

 

ASSISTENZA SCOLASTICA. È attribuita ai Co­muni (C.M. n. 79 del 25.3.1978).

 

MEDICINA SCOLASTICA. Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR n. 616 del 1977, essa spetta ai Comuni, compresi gli interventi specialistici me­dico-psichici.

 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. È di com­petenza delle Regioni (C.M. n. 79 del 25.3.1978).

 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO. È di competen­za dei distretti scolastici, sia per le funzioni pro­grammatorie che per i compiti operativi (l'art. n. 39 del DPR n. 616 del 1977, prevede che i di­stretti scolastici svolgano le attività dei soppres­si Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; si veda inoltre la C.M. n 79 del 25.3.1978).

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA. È di competenza del collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe o di interclasse. Rientra in essa il piano delle inizia­tive di sostegno e delle attività integrative. Si articola;

a) individuazione delle situazioni di parten­za degli alunni viste nel loro contesto socio­culturale;

b) la definizione degli obiettivi intermedi e finali e la relativa organizzazione dei contenuti;

c) l'individuazione delle metodologie;

d) la sistematica osservazione dei processi di apprendimento ed il procedimento valutativo, con le connesse verifiche periodiche sulle meto­dologie ed i risultati conseguiti (C.M. n. 178 del 31.7.1978).

 

SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO. Esso spetta allo Stato per la sua connessione con l'at­tività educativo-didattica. I compiti ad esso at­tribuiti sono indicati nelle C.M. n. 167 del 10.7. 1978 e n. 158 del 28.6.1979.

 

 

Scheda bibliografica sull'inserimento degli handicappati nella scuola

 

L. ANCONA, I processi biologici dell'apprendi­mento, La Scuola, Brescia, 1977.

E.M. ANDERSON, L'inserimento scolastico degli handicappati, Zanichelli, Bologna, 1977.

AA.VV., Dalla scuola speciale alla scuola pubbli­ca integrata, (Atti del Convegno A.I.A.S.), Co­senza, 1972.

AA.VV., Educazione degli handicappati, (a cura di A. Pioli), Angeli, Milano, 1977.

AA.VV., La pedagogia speciale e i suoi metodi, (a cura di R. Zavalloni), La Scuola, Brescia, 1969.

AA.VV., Gli handicappati nella scuola di tutti, Edi­zioni C.I., Roma, 1975.

AA.VV., L'integrazione degli alunni handicappati nell'esperienza scolastica, La Scuola, Brescia, 1977.

AA.VV., L'educazione degli svantaggiati, (a cura di A. Harry Passow, M. Goldberg, A.J. Tannen­baum), Angeli, Milano, 1976.

AA.VV., Handicappati e scuola, (a cura di L. Cam­pioni e D. Rossetti), Quaderni di Cooperazione Educativa, 10, La Nuova Italia, Firenze, 1976.

L. BELLOMO e L. RIBOLZI, L'inserimento degli handicappati nella scuola dell'obbligo, Il Muli­no, Bologna, 1979.

C. BEREITER e S. ENGELMANN, Scuola per l'in­fanzia e svantaggio culturale, Angeli, Milano, 1977.

G. BOLZONELLA, Handicappati e scuola dell'ob­bligo, «Scuola Democratica», 4, 1978.

L. CANCRINI, Bambini «diversi» a scuola, Borin­ghieri, Torino, 1974,

G. CAVALLINI, La fabbrica del deficiente, Emme edizioni, Milano, 1974.

C. COLETTE, Scuola e psichiatria, Angeli, Mila­no, 1977.

L. D'ALFONSO, Esperienza di inserimento di ra­gazzi handicappati in scuola normale, «Fogli di informazione», 7, 1973.

G. FARA, Aspetti psicodinamici dell'insuccesso scolastico, «Psicologia contemporanea», 1, 1974.

R. GAY, Dallo svantaggio all'insuccesso, Fabbri, Milano, 1978.

E. GIUS, L'inserimento sociale dell'handicappa­to, (edito dall'A.N.F.F.A.S.), Roma, 1975.

E. GIUS, Il lavoro pedagogico con i bambini han­dicappati, «Sapere», luglio 1974.

A. GREGORINI, Il fanciullo in difficoltà: la scuo­la e l'integrazione sociale, «Didattica integra­tiva», 5, 1976.

GRUPPO BORGHETTO PRENESTINO, Un mondo differenziale, Guaraldi, Rimini, 1971.

G. HARRISON e M. CALLARI GALLI, Né leggere né scrivere, Feltrinelli, Milano, 1971.

L. LUMBELLI, S. MANTOVANI, Feed-back ed ef­fetto Pigmalione, «Scuola e Città», 9, 1974.

A.R. LURIA, Il bambino ritardato mentale, Zani­chelli, Bologna, 1978.

MEDICINA DEMOCRATICA, Ipotesi di intervento per la difesa della salute nella scuola, «Medi­cina Democratica», 13, 1978.

MEDICINA DEMOCRATICA, Scuola e salute, sup­plemento monografico al n. 13 di «Medicina Democratica», 1978.

L. NOT, L'educazione dei deboli mentali, La Scuo­la, Brescia, 1977.

C. PADOVANI, La speranza handicappata, Gua­raldi, Rimini, 1974.

R. ROSENTHAL e L. JACOBSON, Pigmalione in classe, Angeli, Milano, 1968.

V. SCALFARI e M. ZIRILLI, Bambini handicappati a scuola con gli altri, «Inchiesta», 13, 1974.

S. STCHR e I. SPANO, Scuola e riproduzione dei rapporti sociali, Beetani, Verona, 1975.

R. ZAVALLONI, Introduzione alla pedagogia spe­ciale, La Scuola, Brescia, 1969.

 

 

Scheda bibliografica sul ruolo degli operatori scolastici

 

AA.VV., I vestiti dello psicologo, Emme edizioni, Milano, 1974.

AA.VV., Esperienza di assistenza medico-psico­-pedagogica alla scuola elementare: il lavoro di gruppo con gli insegnanti come metodo di base per l'intervento, «Neuropsichiatria Infan­tile», 149-150, 1973.

COLLETTIVO PSICOLOGI DEMOCRATICI DEL VE­NETO, Documento sulla proposta di legge sull'ordinamento della professione di psicologo, «Fogli di informazione», 53, 1979.

L. COMBA, Uno psicologo al servizio di chi?, «Inchiesta», 11, 1973.

D. GAROFALO, L'équipe a scuola; modelli e pro­blemi di intervento psico-pedagogico, «Neuro­psichiatria Infantile», 191, 1977.

C. GORIA, Ruoli in discussione: lo psicologo e gli insegnanti, «Scuola e Città», 4-5, 1975.

N. GOLDSCHMIDT, M.T. BARGELLINI, T. GRAVA­GNUOLO, E. SALVI, G. SOZZI, S. STEINER, T.M. TANDA, Contributo per la ridefinizione del ruo­lo dei tecnici: riflessioni sui rapporti tra S.I.M. e istituzione scuola, «Fogli di informazione», 56, 1979.

E. MARCOZ, Il ruolo degli operatori sociali nella scuola, «Maternità e Infanzia», 4, 1975.

A. DE PASCALIS, L. SERVADIO, R. VIT, Il rappor­to tra psichiatria e pedagogia, «Fogli di infor­mazione», 56, 1979.

E. PETRALLA, L'équipe medico-psico-pedagogica nella scuola: realtà e prospettive, «Rassegna di servizio sociale», 1, 1976.

 

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