Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
NORMATIVA GIURIDICA RELATIVA ALL'INSERIMENTO
SCOLASTICO DEGLI HANDICAPPATI
LUCIANO TRONCHIN
L'inserimento
scolastico degli handicappati in atto nel nostro Paese sta iniziando a trovare
anche una regolamentazione normativa a livello ufficiale.
Tuttavia tale
complesso di leggi e circolari ministeriali, pur non costituendo un insieme organico
ma un corpo legislativo disarticolato, frammentario e spesso contraddittorio, risulta a volte sconosciuto a quanti, insegnanti, genitori,
operatori scolastici e socio-sanitari, si battono per l'inserimento scolastico
dei disabili.
Ne deriva
che l'inserimento è in tal modo affidato più a fattori emotivi e di
volontariato che ad un preciso diritto sancito dallo Stato.
Le
conseguenze di tale situazione sono sotto gli occhi di tutti: molti inserimenti
promettenti entrano in crisi proprio a causa della frustrazione che comporta il dover risolvere giorno per giorno
problemi e contraddizioni a titolo quasi esclusivamente personale.
Quindi una
maggior conoscenza di tale normativa crediamo sia un
contributo concreto al fine di impostare una rivendicazione ed una lotta che
affronti il tema dell'inserimento scolastico in termini di diritto allo studio
(che la Costituzione repubblicana riconosce a tutti i cittadini, indipendentemente
dalle loro condizioni) al fine di attuare concretamente ciò che è previsto
dalle varie disposizioni legislative.
Con tale
ricognizione intendiamo realizzare un primo sforzo di
razionalizzazione della complessa materia.
Ci riproponiamo di fornire ulteriori contributi sui vari punti
enucleati in questo dossier, ad iniziare dal problema della formazione e
specializzazione degli insegnanti.
NORME
SULL'INSERIMENTO DEGLI HANDICAPPATI NELLA SCUOLA
La formazione degli insegnanti specializzati
DPR n. 970 del 31.10.1975 - «Norme in materia di scuole aventi particolari finalità».
Questo decreto del Presidente della Repubblica
costituisce la nuova regolamentazione della materia.
Esso prescrive che il personale direttivo e docente
che opererà in «scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono
particolari finalità», sia munito di un apposito «titolo di specializzazione
da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso
scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione».
Art. 9 - «Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal Decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono
alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.
Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle
graduatorie di merito, che siano in possesso del
titolo di specializzazione».
«Il personale docente di cui al precedente comma può
essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura
integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di
quelli che presentino specifiche difficoltà di
apprendimento».
Decreto ministeriale 3 giugno 1977 - «Approvazione
dei programmi dei corsi di specializzazione per il personale direttivo, docente
ed educativo da preporre alle scuole ed istituzioni
che perseguono particolari finalità».
Tale D.M. delinea i
programmi da svolgersi durante i corsi di specializzazione di durata biennale
destinati «a docenti ed educatori che operano nei vari ordini e gradi di
scuola (materna, elementare, secondaria ed artistica) a favore tanto della
generalità degli alunni, quanto, in particolare, dei soggetti con difficoltà fisio-psichico-sensoriali e con disturbi nella sfera
affettivo comportamentale».
Tale premessa delinea
inoltre più compiutamente la figura dell'insegnante specializzato dei corsi
biennali: «L'insegnante specializzato dovrà essere via via
stimolato a prendere sempre più piena coscienza della valenza
"politica" della sua funzione docente, protagonista, insieme alle altre componenti sociali, della gestione di nuovi
modelli di sviluppo democratico ed educativo. Concezione questa che sottolinea gli aspetti relazionali, ossia il modo di vedere
l'alunno con difficoltà di sviluppo e di apprendimento pienamente inserito nel
proprio contesto socio-ambientale, grazie all'apprestamento dei presidi e
degli interventi dei quali non dovrà essere comunque privato, in quanto è
ormai acquisito dalla attuale coscienza sociale e pedagogica il presupposto
che non si può separare la patologia dell'individuo da quella dell'ambiente in
cui vive.
Poiché non è più concepibile un programma di recupero
attraverso la gestione istituzionale delle varie forme di deficit, la
prospettiva operativa oltrepassa i luoghi e la concezione assistenziale
per approdare alla gestione sociale del fabbisogno. Di conseguenza la scuola,
per diventare idonea ad affrontare al suo interno la problematica del
“diverso”, deve aprirsi alla realtà del territorio e strutturarsi
in funzione del bisogno della comunità infantile e giovanile di un determinato
ambito territoriale».
Circolare ministeriale n. 3415 del
28.9.1976.
Le scuole magistrali ortofreniche e le scuole di
metodo (che operano nella formazione degli insegnanti delle classi speciali)
sono autorizzate da tale circolare a proseguire la loro attività, in attesa di una nuova disciplina legislativa applicativa
del D.P.R. n. 970.
Ordinanza ministeriale n. 303 del
16.11.1977.
In assenza di una precisa disciplina legislativa,
tale ordinanza intende dare avvio ai corsi di specializzazione del D.P.R. 970,
stabilendo che «le scuole o gli istituti statali o gestiti da istituzioni statali o da enti pubblici o da enti privati dotati di
personalità giuridica, i quali, con opportuna documentazione, dimostrino uno
specifico impegno nel campo dell'educazione speciale e differenziale» possono
organizzare tali corsi dopo aver presentato una domanda al Ministero della
pubblica istruzione ed aver quindi ottenuto il riconoscimento dello stesso.
Decreto ministeriale del 3.7.1978.
Con tale decreto il Ministero della pubblica
istruzione approva l'elenco dei corsi di specializzazione riconosciuti, su
base nazionale, ed autorizza gli stessi ad avviare le procedure per iniziare
l'attività di formazione.
Ordinanza ministeriale n. 148 del
20.6.1979 - «Disciplina dei corsi di specializzazione per il personale
direttivo, docente ed educativo delle istituzioni
scolastiche che trattano alunni portatori di handicaps».
Detta ordinanza precisa alcuni punti relativi ai corsi di specializzazione suddetti che la precedente
normativa aveva lasciato in sospeso, relativi alle modalità dei passaggi ed
agli esami.
Le modalità dell'inserimento
Circolare ministeriale n. 227 del
13.8.1975 - «Interventi a favore degli alunni handicappati:
programma per l'anno scolastico 1975-76».
Con tale circolare la scuola inizia
a muoversi a livello ufficiale sul problema degli handicappati
approntando i primi interventi e le prime ristrutturazioni in funzione
dell'inserimento.
È importante notare che tale circolare affida ai
Provveditori il compito di costituire un gruppo di lavoro presso ogni
Provveditorato agli studi al fine di seguire tale attività.
Circolare ministeriale n. 216 del
3.8.1977.
Tale circolare precisa ed elenca i compiti del gruppo
di lavoro per i problemi degli alunni handicappati
costituito presso ogni Provveditorato agli studi.
Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme
sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».
Art. 7 - «Le classi di scuola media
che accolgono alunni portatori di handicaps sono
costituite con un massimo di 20 alunni».
Art. 10 - «L'obbligo scolastico sancito dalle vigenti
disposizioni si adempie, per i fanciulli sordo-muti,
nelle apposite scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche
scuole, elementari e medie, nelle quali siano assicurate la necessaria
integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive
competenze dello Stato e degli Enti locali preposti, in attuazione di un
programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale».
Circolare ministeriale n. 167 del
10.7.1978.
Tale circolare prevede la possibilità per i docenti
di ruolo nella scuola di ottenere il comando per coordinare ed organizzare le
attività di programmazione educativa e di integrazione
in funzione della presenza nella scuola di alunni portatori di handicaps, qualora questi docenti siano in possesso di
laurea in pedagogia o in psicologia.
Circolare ministeriale n. 199 del
28.7.1979 - «Forme particolari di sostegno a favore di alunni
portatori di handicaps».
«È auspicabile, per quanto possibile, che non si proceda ad inserire nella scuola elementare e nella scuola
media più di un allievo handicappato per classe».
«... si ritiene che possa essere adottato il criterio
di un insegnante di sostegno per 4 alunni handicappati, inseriti nelle diverse
classi, anziché 6».
«Tutte le indicazioni sulle compresenze e sui tempi
aggiuntivi vanno rapportate alle singole situazioni e non possono essere
generalizzate se non come indirizzi globali entro i
quali bisogna operare».
«Ad ogni segnalazione di alunno
handicappato, al fine di ottenere le particolari forme di sostegno, di
competenza sia dello Stato sia degli Enti locali dovrà corrispondere una
specifica descrizione di situazione o di comportamento formulata dal
personale competente, attestante la necessità, per quel soggetto degli
interventi ipotizzati dalla legge a favore degli alunni portatori di handicaps inseriti nelle scuole comuni».
«Le attestazioni di cui sopra dovranno essere
tempestivamente fornite alla scuola dai servizi medici scolastici, dai servizi
preventivi e riabilitativi territoriali, dai servizi di igiene
mentale. L'essenzale è che la definizione del
soggetto handicappato non venga lasciata alla sola
responsabilità e discrezionalità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici».
Il distretto scolastico
Legge n. 477 del 30.7.1973 e DPR n. 416
del 31.5.1974.
Tali disposizioni legislative hanno provveduto ad istituire il distretto scolastico, fissando la
nuova organizzazione della scuola italiana in relazione a criteri generali. È
tuttavia estendibile anche agli handicappati il concetto di organizzare dei
servizi scolastici in funzione del territorio.
Va detto che allo stato attuale, pur essendo in presenza di un'attribuzione legislativa di funzioni al
distretto in merito all'inserimento scolastico degli handicappati, manca
tuttavia una specifica normativa applicativa che l'entrata in funzione degli
organici a livello distrettuale, a partire dal prossimo anno scolastico, rende
quanto mai urgente e pressante.
Servizio socio-psico-pedagogico
DPR 416 del 31.5.1974 - «Istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica».
Art. 4 - Tra i compiti attribuiti al Collegio dei
Docenti, possiamo leggere: «Il Collegio dei Docenti esamina, allo scopo di
individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo
continuativo nella scuola con compiti medico-socio-psico-pedagogici
e di orientamento».
Art. 12 - Al Consiglio Scolastico Distrettuale è
attribuita la funzione di elaborare, entro il mese di luglio di
ogni anno, un programma per l'anno scolastico successivo attinente al
servizio di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica.
Art. 15 - Tra le funzioni del Consiglio Scolastico
Provinciale vi è quella di indicare i criteri generali per il coordinamento a
livello provinciale dei servizi di orientamento
scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica,
tenendo peraltro conto dei programmi formulati dai Consigli Scolastici
Distrettuali.
Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme
sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico».
Artt. 2 e 7 - Nelle classi di scuola elementare e media
in cui siano inseriti alunni portatori di handicaps, devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio psicopedagogico
e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e
degli Enti locali preposti, nei limiti delle loro relative disponibilità di
bilancio e sulla base del programma predisposto dal Consiglio scolastico distrettuale.
Circolare ministeriale n. 217 del
4.8.1977 - «Anno scolastico 77-78: programma per il servizio
socio-psico-pedagogico agli alunni di scuola materna,
elementare e media».
Il servizio socio-psico-pedagogico
è di competenza dello Stato. Tuttavia il Provveditorato agli studi, su richiesta dei Consigli di circolo e di istituto (ciò
rientra ora nelle funzioni del Consiglio scolastico distrettuale, in base alla
legge di istituzione di detto organismo) può stipulare delle convenzioni con
Enti dotati di personalità giuridica i quali, anche per loro specifiche
finalità istituzionali, abbiano fornito prove concrete di un serio contributo
alla soluzione dei problemi dei soggetti destinatari del servizio.
Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978
- «Funzioni del Consiglio scolastico distrettuale - direttive generali per il
coordinamento delle attività dei Consigli scolastici
distrettuali».
Per quanto concerne il «servizio di medicina
scolastica e il servizio socio-psico-pedagogico»
possiamo leggere che «Ai sensi degli artt. 42 e 45
del DPR 616 del 1977, spettano ai Comuni i servizi di medicina scolastica, inclusi gli interventi specialistici medico-psico-pedagogici.
Il servizio socio-psico-pedagogico
spetta allo Stato per la sua intima connessione con l'attività educativa e
didattica».
Circolare ministeriale n. 167 del 10.7.1978
- «Servizio psico-pedagogico nella
scuola materna e dell'obbligo».
«... per effetto dell'entrata in vigore della legge
n. 517, si impone una più chiara identificazione degli
interventi psico-pedagogici che, per la (oro stretta
connessione alla programmazione ed alla azione didattico-educativa,
non possono essere che competenza diretta della scuola».
Nell'individuare la figura dell'insegnante comandato
a tale compito, si prevedono le sue funzioni:
«All'interno della scuola:
a) collaborazione con gli insegnanti per
interventi relativi alla componente psicologica dell'azione educativa
ed ai fenomeni di disadattamento scolastico;
b) collaborazione alla programmazione delle iniziative
per l'attività educativa individualizzata.
All'esterno della scuola:
a) collaborazione con gli specialisti delle strutture
socio-sanitarie e riabilitative del territorio per assicurare il necessario
coordinamento degli interventi al fine di assecondare il processo di integrazione scolastica degli handicappati;
b) collaborazione coi servizi
di orientamento e di prevenzione esistenti sul territorio».
Circolare ministeriale n. 276 del
11.11.1978 - «Servizio psico-pedagogico
agli alunni delle scuole materne, elementari e medie».
«Nelle scuole in cui si disponga
del personale previsto dalla C.M. n. 167 del 10.7.1978 non saranno utilizzati gli specialisti in regime di convenzione».
Circolare ministeriale n. 158 del 28.6.1979
- «Disposizioni per la continuazione dell'attività sperimentale
prevista dalla C.M. n. 167 del 10.7.78».
Nel dare le indicazioni per la continuazione del
servizio di appoggio socio-psico-pedagogico
nella scuola, tale circolare precisa ulteriormente i compiti degli insegnanti
comandati a tale funzione:
«1) collaborazione con gli insegnanti per interventi relativi alla componente psico-pedagogica
dell'azione educativa con particolare riferimento alla programmazione della
stessa;
2) collaborazione con gli
insegnanti per interventi relativi ai fenomeni di disadattamento scolastico e
per l'attività educativa individualizzata;
3) partecipazione a titolo consultivo ai vari
consigli di classe, interclasse e collegio dei docenti;
4) collaborazione con gli insegnanti nel rapporto
con gli specialisti delle strutture assistenziali e sanitarie del territorio, nel quadro del piano di attività a tal fine predisposto dal
collegio dei docenti e nel rispetto della responsabilità di coordinamento dei
direttori didattici e dei presidi».
È inoltre utile ricordare che tale circolare si
preoccupa di precisare che con l'attività di cui sopra non si
intende introdurre nuove figure professionali nella scuola ma soltanto
verificare una modalità connessa alla funzione docente.
Circolare ministeriale n. 159 del 28.6.1979
- «Collaborazione tra scuola e servizi specialistici del
territorio».
Si precisa la competenza della scuola relativa ai problemi connessi alla programmazione educativa,
con specifico riferimento alle tematiche psicologiche dell'età evolutiva.
La componente psico-pedagogica è considerata parte integrante della
funzione di programmazione educativa e didattica degli insegnanti per i quali
è auspicato lo sviluppo di forme di aggiornamento e specializzazione per le
problematiche psico-pedagogiche.
Si ritiene superato l'istituto della convenzione, precedentemente ammesso in particolari casi, precisando che
le competenze professionali riferite al servizio socio-psico-pedagogico
individuano il referente gestionale nell'Ente locale.
In questo senso è ribadita e prevista espressamente
la collaborazione tra docenti e specialisti delle strutture assistenziali
operanti nel territorio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali
di ciascuno.
Attività di sostegno, recupero ed integrative
DPR 416 del 31.5.1974 - «Istituzione e
riordinamento di organi collegiali della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica».
Art. 6 - Il consiglio di circolo o di istituto
stabilisce «i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività
parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo
ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle
visite guidate ed ai viaggi di istruzione».
Art. 12 - Il consiglio scolastico distrettuale elabora il
programma delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche.
Legge n. 517 del 4.8.1977 - «Norme
sulla valutazione degli alunni e sulla abolizione
degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell'ordinamento
scolastico».
Art. 2 (scuola elementare) - «Ferma restando l'unità di
ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la
promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la
programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate
per gruppi di alunni della stessa classe oppure di
classi diverse, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in
relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati,
assegnati ai sensi dell'art. 9 del DPR 31.10.1975, n. 970,
anche se appartenenti a ruoli speciali o ai sensi del 4° comma dell'art. 1
della legge n. 820 del 24.9.1971.
Il collegio dei docenti elabora il piano di tale
attività integrative, sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio
di circolo e delle proposte dei consigli di interclasse».
Art. 7 (scuola media) - «Al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità
degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività
scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e di
iniziative di sostegno anche allo scopo di realizzare interventi
individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tale programmazione sono previste
forme di integrazione e di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicaps da realizzare mediante
l'utilizzazione dei docenti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato, in
servizio nella scuola media e in possesso di particolari titoli di
specializzazione che ne facciano richiesta entro il limite di una unità per
ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps
e nel numero massimo di 6 ore settimanali».
«Le attività di integrazione
e le iniziative di sostegno si svolgono periodicamente in sostituzione delle
normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno
scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale dell'orario
scolastico secondo un programma che dovrà essere elaborato dal collegio dei
docenti sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto e
delle proposte dei consigli di classe.
Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'ambito
dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti per ciascuna
classe. Tale programma deve essere coordinato con il doposcuola previsto per lo
studio sussidiario e le libere attività complementari dall'art. 3 della legge
31.12.1962, n. 1859».
Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978
- «Direttive generali per il coordinamento delle attività
dei consigli scolastici distrettuali».
Tale circolare prevede tra le «attività parascolastiche,
extrascolastiche ed interscolastiche» i corsi di recupero e di sostegno, nonché le libere attività complementari, le visite guidate
ed i viaggi di istruzione.
Viene successivamente affermato che l'assistenza
educativa che «attiene ad interventi che si inseriscono intimamente nei
processi di apprendimento e pertanto si strutturano secondo metodologie di
tipo prettamente pedagogico», spetta per competenza allo Stato. Essa si concretizza principalmente nei corsi di recupero e di
sostegno e nelle altre attività scolastiche educative tese a realizzare anche
interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
Circolare ministeriale n. 178 del 31.7.1978
- «Applicazioni delle disposizioni di cui all'art. 7 della
legge 4.8.1977, n. 517».
«Per iniziative di sostegno vanno intese tutte quelle
attività che il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe e
sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di istituto,
ritiene necessario adottare al fine di colmare i divari di partenza fra gli
alunni e di superare comunque gli scompensi che si dovessero rilevare nel
corso degli studi sul piano dell'apprendimento. Dette attività si
caratterizzano quindi per la adozione di particolari
accorgimenti metodologici, compresi gli interventi individualizzati, atti a
favorire il raggiungimento degli obiettivi anzidetti.
Per attività scolastiche di integrazione
si intendono, invece, quelle iniziative, secondo i medesimi criteri di
ripartizione di competenza sopra indicati, che si programmano al fine di
ampliare il campo delle attività formative e degli interessi culturali ed
espressivi degli alunni.
Sono da considerarsi attività integrative, ad
esempio, le ricerche guidate o libere, il dibattito su argomenti precedentemente approfonditi, le visite di istruzione, come
pure le attività espressive ed artistiche, la fotografia, le riprese cinematografiche,
ecc.
Sembra opportuno richiamare il carattere precipuamente
interdisciplinare che tali attività possono
assumere...».
«Durante lo svolgimento del piano delle 160 ore...
l'operatività dell'orario settimanale delle lezioni è sospesa».
«Si ritiene utile sottolineare
l'opportunità che gli interventi in questione si svolgano in fasi ricorrenti...».
«Iniziative di sostegno e attività di
integrazione devono costituire momenti individualizzanti».
«L'utilizzazione del docente
assegnato alla classe per il sostegno può avvenire di norma mediante momenti
aggiuntivi specifici rispetto all'orario di lezione».
Circolare ministeriale n. 206 del 4.8.1979
- «Attività integrative ed iniziative di sostegno nella scuola media».
Le iniziative di sostegno e le
attività integrative sono connotate come «uno strumento indispensabile
per rimuovere o attenuare i problemi proposti da particolari situazioni di
emarginazione culturale o sociale » e devono essere organizzate attraverso un
piano « da correlarsi strettamente con gli obiettivi individuati nella programmazione»...
«Le 160 ore costituiscono uno spazio sperimentale
che il legislatore ha offerto agli operatori
scolastici, rompendo la rigidità della struttura di orari e di programmi».
Per queste attività è previsto il possibile utilizzo
di personale docente straordinario. È inoltre possibile attuare dei momenti di
compresenza tra il docente assegnato alla classe per il sostegno
all'handicappato e gli insegnanti titolari.
Servizi sanitari ed assistenziali
attribuiti ad Enti locali e Regioni
Legge n. 382 del 22.7.1975.
Tale legge costituisce il punto di riferimento con
cui si attua tutta una vasta serie di deleghe di funzioni dallo Stato alle
Regioni ed Enti locali. DPR 24.7.1977 n. 616.
Tale disposizione legislativa costituisce il decreto
attuativo di quel processo di delega di funzioni previsto dalla legge n. 382.
Circolare ministeriale n. 313 del
28.11.1977 - «Assistenza medico-psichica».
Il servizio di medicina scolastica, anche di tipo specialistico, è attribuito alla competenza degli
Enti locali.
Successivamente si precisa la ripartizione delle competenze tra lo
Stato, cui spetta la gestione dell'attività educativa che include il momento psico-pedagogico, e gli Enti locali che invece devono
fornire, qualora sussista il bisogno, i supporti assistenziali specialistici
medici e riabilitativi.
Circolare ministeriale n. 79 del 25.3.1978
- «Funzioni del consiglio scolastico distrettuale».
Il «servizio di assistenza
scolastica» è affidato ai Comuni, come peraltro « il servizio di medicina scolastica
», precisando inoltre che anche gli interventi specialistici di ordine
medico-psichico sono di diretta competenza degli stessi.
Legge n. 833 del 23.12.1978 - «Istituzione
del servizio sanitario nazionale».
Art. 2 - Uno degli obiettivi del servizio è «la promozione della salute nell'età evolutiva, garantendo
l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, e
favorendo con ogni mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati».
Art. 10 - È prevista l'organizzazione dei servizi
sanitari su base territoriale attraverso le Unità sanitarie locali, definite
come il complesso dei servizi, dei presidi, degli uffici che assolvono
ai compiti del servizio sanitario nazionale. L'Unità sanitaria locale si
articola in distretti di base per l'erogazione dei servizi di
primo livello e di pronto intervento.
Art. 11 - «Le Regioni provvedono ad
adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre unità di
servizio in modo che esse coincidano con gli ambiti territoriali delle Unità
sanitarie locali e con quelle di gestione dei servizi sociali».
Art. 14 - L'Unità sanitaria locale provvede «alla
prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;
all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione
pubblica e privata di ogni ordine e grado; alla riabilitazione».
Art. 26 - I servizi di riabilitazione dell'Unità sanitaria
locale sono intesi come «prestazioni sanitarie dirette
al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa.
L'Unità sanitaria locale, quando non sia in grado di
fornire direttamente il servizio, vi provvede mediante convenzione con
istituti... aventi i requisiti previsti dalla legge».
Dizionario dei concetti principali
ASSISTENZA EDUCATIVA. È di competenza dello Stato. Si
sostanzia principalmente nei corsi di recupero e
sostegno e nelle attività scolastiche integrative, in relazione alle esigenze
dei singoli alunni (C.M. n. 79 del 25.3.1978).
Per iniziative di sostegno vanno intese quelle
attività tese a colmare i divari di partenza degli alunni e a superare gli
scompensi che si dovessero rilevare nel corso degli studi
sul piano dell'apprendimento, comprendendo anche gli interventi
individualizzati. Per attività integrative si intendono
quelle iniziative tese ad ampliare il campo delle attività formative e degli
interessi culturali ed espressivi degli alunni, quali ricerche, visite di
istruzione, attività espressive ed artistiche, ecc. (C.M. n. 178 del
31.7.1978).
ASSISTENZA SCOLASTICA. È attribuita ai Comuni (C.M.
n. 79 del 25.3.1978).
MEDICINA SCOLASTICA. Ai sensi degli artt. 42 e 45 del DPR n. 616 del 1977, essa spetta ai
Comuni, compresi gli interventi specialistici medico-psichici.
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. È di competenza delle
Regioni (C.M. n. 79 del 25.3.1978).
ORIENTAMENTO SCOLASTICO. È di competenza dei
distretti scolastici, sia per le funzioni programmatorie
che per i compiti operativi (l'art. n. 39 del DPR n. 616 del 1977, prevede che
i distretti scolastici svolgano le attività dei soppressi Consorzi
provinciali per l'istruzione tecnica; si veda inoltre la C.M. n 79 del
25.3.1978).
PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA. È di competenza
del collegio dei docenti, sulla base delle proposte dei consigli di classe o di interclasse. Rientra in essa il
piano delle iniziative di sostegno e delle attività integrative. Si articola;
a) individuazione delle situazioni di partenza degli alunni viste nel loro contesto socioculturale;
b) la definizione degli
obiettivi intermedi e finali e la relativa organizzazione dei contenuti;
c) l'individuazione delle metodologie;
d) la sistematica osservazione dei processi di apprendimento ed il procedimento valutativo, con le
connesse verifiche periodiche sulle metodologie ed i risultati conseguiti
(C.M. n. 178 del 31.7.1978).
SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO.
Esso spetta allo Stato per la sua connessione con l'attività
educativo-didattica. I compiti ad esso
attribuiti sono indicati nelle C.M. n. 167 del 10.7. 1978 e n. 158 del
28.6.1979.
Scheda bibliografica sull'inserimento
degli handicappati nella scuola
L.
ANCONA, I processi biologici dell'apprendimento, La Scuola, Brescia, 1977.
E.M.
ANDERSON, L'inserimento scolastico degli
handicappati, Zanichelli, Bologna, 1977.
AA.VV., Dalla scuola speciale alla scuola pubblica
integrata, (Atti del Convegno A.I.A.S.), Cosenza, 1972.
AA.VV., Educazione degli handicappati, (a cura
di A. Pioli), Angeli, Milano, 1977.
AA.VV., La pedagogia speciale e i suoi metodi,
(a cura di R. Zavalloni), La Scuola, Brescia, 1969.
AA.VV., Gli handicappati nella scuola di tutti,
Edizioni C.I., Roma, 1975.
AA.VV., L'integrazione degli alunni handicappati
nell'esperienza scolastica, La Scuola, Brescia, 1977.
AA.VV., L'educazione degli svantaggiati, (a cura
di A. Harry Passow, M. Goldberg, A.J. Tannenbaum), Angeli, Milano, 1976.
AA.VV., Handicappati e scuola, (a cura di L. Campioni e D. Rossetti), Quaderni di Cooperazione
Educativa, 10, La Nuova Italia, Firenze, 1976.
L.
BELLOMO e L. RIBOLZI, L'inserimento degli handicappati nella scuola dell'obbligo, Il Mulino, Bologna, 1979.
C. BEREITER e S. ENGELMANN, Scuola per l'infanzia e svantaggio culturale, Angeli, Milano,
1977.
G.
BOLZONELLA, Handicappati e scuola dell'obbligo, «Scuola Democratica», 4, 1978.
L.
CANCRINI, Bambini «diversi» a scuola,
Boringhieri, Torino, 1974,
G.
CAVALLINI, La fabbrica
del deficiente, Emme edizioni, Milano, 1974.
C.
COLETTE, Scuola e psichiatria,
Angeli, Milano, 1977.
L.
D'ALFONSO, Esperienza di
inserimento di ragazzi handicappati in scuola normale, «Fogli di informazione», 7, 1973.
G.
FARA, Aspetti psicodinamici
dell'insuccesso scolastico, «Psicologia contemporanea», 1, 1974.
R.
GAY, Dallo
svantaggio all'insuccesso, Fabbri, Milano, 1978.
E.
GIUS, L'inserimento sociale
dell'handicappato, (edito dall'A.N.F.F.A.S.), Roma, 1975.
E.
GIUS, Il lavoro pedagogico con i bambini
handicappati, «Sapere», luglio 1974.
A.
GREGORINI, Il fanciullo
in difficoltà: la scuola e l'integrazione sociale, «Didattica integrativa»,
5, 1976.
GRUPPO
BORGHETTO PRENESTINO, Un mondo
differenziale, Guaraldi, Rimini,
1971.
G.
HARRISON e M. CALLARI GALLI, Né leggere né scrivere, Feltrinelli,
Milano, 1971.
L.
LUMBELLI, S. MANTOVANI, Feed-back ed effetto
Pigmalione, «Scuola e
Città», 9, 1974.
A.R.
LURIA, Il bambino ritardato mentale, Zanichelli,
Bologna, 1978.
MEDICINA
DEMOCRATICA, Ipotesi di
intervento per la difesa della salute nella scuola, «Medicina
Democratica», 13, 1978.
MEDICINA
DEMOCRATICA, Scuola e salute, supplemento
monografico al n. 13 di «Medicina Democratica», 1978.
L. NOT,
L'educazione dei deboli mentali, La
Scuola, Brescia, 1977.
C.
PADOVANI, La speranza handicappata, Guaraldi, Rimini,
1974.
R.
ROSENTHAL e L. JACOBSON, Pigmalione in classe, Angeli, Milano, 1968.
V.
SCALFARI e M. ZIRILLI, Bambini
handicappati a scuola con gli altri, «Inchiesta», 13,
1974.
S.
STCHR e I. SPANO, Scuola e riproduzione dei rapporti sociali,
Beetani, Verona, 1975.
R.
ZAVALLONI, Introduzione alla pedagogia
speciale, La Scuola, Brescia, 1969.
Scheda bibliografica sul ruolo degli
operatori scolastici
AA.VV., I vestiti dello psicologo, Emme
edizioni, Milano, 1974.
AA.VV., Esperienza di assistenza medico-psico-pedagogica
alla scuola elementare: il lavoro di gruppo con gli insegnanti come metodo di
base per l'intervento, «Neuropsichiatria Infantile», 149-150, 1973.
COLLETTIVO PSICOLOGI DEMOCRATICI DEL VENETO, Documento
sulla proposta di legge sull'ordinamento della professione di psicologo,
«Fogli di informazione», 53, 1979.
L.
COMBA, Uno psicologo al servizio di chi?, «Inchiesta», 11, 1973.
D.
GAROFALO, L'équipe a scuola; modelli e
problemi di intervento psico-pedagogico,
«Neuropsichiatria Infantile», 191, 1977.
C.
GORIA, Ruoli in discussione: lo psicologo
e gli insegnanti, «Scuola e Città», 4-5, 1975.
N.
GOLDSCHMIDT, M.T. BARGELLINI, T.
GRAVAGNUOLO, E. SALVI, G. SOZZI, S. STEINER, T.M. TANDA, Contributo
per la ridefinizione del ruolo dei tecnici: riflessioni
sui rapporti tra S.I.M. e istituzione scuola, «Fogli di informazione», 56, 1979.
E.
MARCOZ, Il ruolo degli operatori sociali
nella scuola, «Maternità e Infanzia», 4, 1975.
A.
DE PASCALIS, L. SERVADIO, R. VIT, Il rapporto tra psichiatria e pedagogia,
«Fogli di informazione», 56, 1979.
E.
PETRALLA, L'équipe medico-psico-pedagogica nella scuola: realtà e
prospettive, «Rassegna di servizio sociale», 1, 1976.
www.fondazionepromozionesociale.it