Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
DRAMMATICHE
VICENDE DI BAMBINI
In questi ultimi mesi l'opinione pubblica è stata colpita da alcune vicende drammatiche:
- Katiuscia di anni quattro di Bassano del
Grappa e Mirko di anni tre di Genova sono stati dai Tribunali per i minorenni
di Venezia e di Genova strappati alle madri che, avendo meno di 16 anni, non
avevano potuto riconoscerli stante l'assurdo divieto imposto dalla legge,
divieto che non si comprende per quali motivi non venga eliminato dal
Parlamento.
Al riguardo purtroppo non ci risulta
che sia stata presentata da nessuna parte politica una proposta di legge di
modifica dell'ultimo comma dell'art. 250 del codice civile che recita «Il riconoscimento
non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto
il sedicesimo anno di età».
Un'altra drammatica vicenda è stata vissuta dal
piccolo Franco di Torino e in merito pubblichiamo il documento della sede
nazionale dell'ANFAA del luglio 1980.
Le drammatiche vicende di Franco e di
altri bambini ledono i diritti fondamentali dell'infanzia e mettono in
discussione l'adozione speciale e l'affidamento familiare
I bambini hanno tutti gli stessi diritti?
Dopo le vicende di Franco e di altri
bambini dobbiamo purtroppo dire di no!
Il 6° principio della Dichiarazione dei diritti del fanciullo afferma «Il fanciullo per lo sviluppo armonioso della sua personalità,
ha bisogno di amore e di comprensione».
L'esistenza di un rapporto affettivo stabile del
bambino con i genitori o con chi li sostituisce è ritenuta da tutti gli esperti la base fondamentale per l'armonioso sviluppo della
sua personalità.
Questo rapporto deve formarsi fin dai primi giorni di
vita e non deve mai essere interrotto se non per gravissimi motivi e sempre e
solo nell'interesse del minore.
La procedura attuata dal Tribunale per i minorenni di Torino nei confronti di Franco, di Alessandro e di altri bambini purtroppo non rispetta
l'esigenza di uno stabile rapporto affettivo.
Infatti, secondo il Tribunale per i minorenni il bambino in affidamento familiare o presso
balie, quando viene dichiarato adottabile, deve essere allontanato dalla sua
famiglia (affidatari o balie), rinchiuso in un istituto per un periodo di
«decongestionamento», e cioè perché dimentichi gli affetti stabiliti e si
prepari a nuovi affetti, e quindi consegnato a coniugi adottivi.
Sembra che non sia mai prevista la possibilità, da
concordare con i coniugi adottivi, del mantenimento di un rapporto del bambino
con gli affidatari, neppure quando questo possa
essere vantaggioso per ridurre la sofferenza del bambino stesso.
Inoltre, mentre la famiglia adottiva deve essere
«giovane», come giustamente prescrive la legge 431/67 (differenza di età con il bambino non superiore ai 45 anni) sempre secondo
il Tribunale per i minorenni di Torino, gli affidatari e le balie possono
anche essere «vecchi».
Per i baliatici poi non vengono
generalmente fatti accertamenti sulle capacità educative delle balie. Spesso
avviene addirittura che il marito della balia non venga
nemmeno preso in considerazione, come se non esistesse e come se il bambino
non tendesse a legarsi affettivamente anche a questi.
Esaminiamo la vicenda di Franco riportando gli
avvenimenti più significativi e indicando che cosa,
secondo noi, doveva essere fatto.
Vicenda di Franco |
Che cosa
si doveva fare |
Nasce
a Torino il 3.9.1976. A
sei giorni la madre lo affida ad una balia. |
Finora
la Regione Piemonte non ha emanato nessuna norma sul baliatico, sui relativi
controlli, sulla vigilanza e sull'obbligo - previsto dagli art. 17 e 18 della
legge 10 novembre 1925 n. 2277 e peraltro mai rispettato - della segnalazione
al Comune dei minori degli anni 14 affidati a famiglie o a
istituti pubblici e privati. |
Il
10.5.1977 il Tribunale per i minorenni di Torino affida provvisoriamente Franco alla balia suddetta, incaricando la
Provincia di Torino di vigilare sul buon andamento dell'affidamento. |
Come
da accordi intervenuti con l'ANFAA, il Tribunale per i minorenni avrebbe
dovuto affidare Franco alla Provincia, o meglio al Comune di Torino. La
Provincia di Torino non ha mai svolto i compiti che le erano stati attribuiti
dal Tribunale per i minorenni. Nessuno
si è preoccupato dell'età degli affidatari; questo è un fatto grave perché,
ad eccezione degli affidamenti sicuramente di brevissima durata, gli
affidatari dovrebbero avere gli stessi requisiti di età
e capacità educativa richiesti dalla legge sull'adozione speciale. Infatti
il bambino, qualunque sia la sua posizione giuridica e la sua situazione
personale, ha bisogno di avere dei genitori o degli affidatari giovani e
capaci. In sostanza il bambino non dovrebbe mai essere allontanato dagli
affidatari, salvo i casi di ritorno nella propria famiglia d'origine, di un
suo autonomo inserimento e, ovviamente, quando gli affidatari non lo trattino come si deve o non lo vogliano più tenere presso
di loro. |
L'11
luglio 1977 il Tribunale per i minorenni di Torino dichiara lo stato di adottabilità di Franco. |
Alla
dichiarazione di adottabilità avrebbe dovuto seguire
immediatamente l'affidamento preadottivo. |
Il
18.10.1977 la balia e il marito chiedono al Tribunale per i minorenni di
Torino l'affidamento definitivo. |
Nel
caso in cui venga pronunciata l'adottabilità di un
bambino in affidamento, questi non deve essere di norma allontanato dagli
affidatari. |
Dal
18.10.1977 al 27.8.1979 e cioè per quasi due anni il
Tribunale per i minorenni tace. |
|
Il
28.8.1979 il Tribunale per i minorenni revoca l'affidamento alla balia,
dispone che il minore venga ricoverato in istituto e
che sia ricercata una famiglia adottiva nonostante che la perizia fatta fare
dallo stesso Tribunale affermi che «il
minore ha stabilito con gli affidatari un forte legame affettivo; li chiama
con il nome di mamma e papà... il bambino è incapace di accettare situazioni
di separazione totale dai coniugi affidatari che ingenera in lui
disperazione, angoscia e reazioni aggressive non controllabili». |
La
separazione di un bambino dalla famiglia che l'ha tenuto per quasi quattro
anni come figlio (i genitori d'origine non si sono mai fatti vivi) viola i
diritti fondamentali dell'infanzia e provoca traumi gravi e spesso
irreparabili. Non
si tratta di trovare modalità (ammesso che esistano) per ridurre i danni da
separazione; occorre in tutta la misura possibile evitare le separazioni. |
Il
30.10.1979 la Corte di Appello di Torino respinge il
ricorso presentato dagli affidatari. |
|
Il
21.11.1979 gli affidatari presentano alla corte di Cassazione ricorso
contro il provvedimento della Corte di Appello.
Finora il ricorso non è stato esaminato. |
Il
Tribunale per i minorenni avrebbe dovuto sospendere ogni iniziativa in attesa dell'esito del ricorso. |
Il
17.6.1980 Franco viene allontanato dagli affidatari con l'intervento della
polizia. Il bambino piange, grida, si dispera e
viene letteralmente tolto dalle braccia del padre affidatario. Dalla
questura il bambino viene trasferito all'Istituto
provinciale per l'infanzia non insieme agli altri bambini ma nel reparto contumacia!!! Quel
che è successo a Franco, è capitato anche ad altri bambini, come ad esempio
alcuni mesi fa ad Alessandro di Fossano, i cui
affidatari avevano avuto il bambino dal Comune. |
Quando
deve essere disposto l'allontanamento del bambino dagli affidatari (o dalla
sua famiglia d'origine), prima di chiedere l'intervento della forza
pubblica, occorre ricercare tutte le possibili soluzioni per rendere meno
traumatico l'allontanamento stesso. Nel caso di Franco non è stato nemmeno
chiesto agli affidatari di collaborare. È
disumano non solo separare il bambino da quelli che per lui sono i suoi
genitori (tanto più se l'allontanamento viene fatto manu militari), ma anche ricoverarlo in istituto perché
si «decongestioni» degli affetti stabiliti e si prepari, come se fosse una
macchinetta, a voler bene alla nuova famiglia. |
L'8.7.1980 Franco viene affidato a scopo di adozione ad un'altra famiglia. |
A
questo riguardo ci chiediamo: -
che cosa è stato detto ai coniugi adottivi del
passato di Franco? -
il bambino è stato preso come un pacchetto o c'è stato un periodo di
reciproca conoscenza prima che venisse portato via
dall'istituto? -
se la Corte di Cassazione accoglie il ricorso degli
affidatari, che cosa succederà a Franco? |
È assolutamente necessario sottolineare
come questa Associazione sia sempre stata del tutto contraria alla
trasformazione degli affidamenti educativi in adozioni ordinarie e come abbia
sempre sostenuto la necessità di abolire questo tipo di adozione anche al fine
di eliminare una delle vie attraverso le quali viene attuata la compravendita
dei bambini; tuttavia, nel caso specifico, quando in seguito alla quantità di
errori ed omissioni compiuti dagli organi amministrativi e giudiziari, vengono
create condizioni per cui l'applicazione ortodossa della legge sull'adozione
speciale si rivela negativa agli effetti del futuro del bambino, riteniamo
doveroso disattendere alla nostra posizione di principio.
A nostro parere ciò è tanto più valido in quanto la
situazione che si era venuta a creare era dovuta
interamente alle decisioni disorganiche e pressappochiste, di volta in volta
assunte da chi ha il compito istituzionale di tutelare le esigenze dei minori.
Una volta di più viene
dimostrato come la mancata formulazione di un «programma di interventi»
ragionato e realistico, predisposto sulla misura dei singoli casi, è, salvo
casi fortuiti, sempre deleteria.
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