Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
PROPOSTA
PER UNA NUOVA NORMATIVA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Sabato 24 maggio 1980, su iniziativa del CIAI, si è
riunito a Milano un gruppo di esperti che ha esaminato
il problema dell'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani.
Tale gruppo era formato da Alfredo Carlo Moro,
Consigliere di Cassazione; Giorgio Battistacci,
Consigliere di Cassazione; Giuseppe Franchi, Ordinario
di Istituzioni di diritto privato all'Università degli studi di Venezia;
Gilberto Barbarito, Vice-Presidente del Tribunale
per i minorenni di Milano; Camillo Losana, Giudice al Tribunale per i minorenni
di Torino; Gianpaolo Fiorio, Giudice al Tribunale
per i minorenni di Venezia; Francesco Santanera, Segretario
dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; Gianbattista
Corbetta, Presidente del CIAI; Gabriella Merguici, Segretaria esecutiva del CIAI; Donata Micucci Nova, Segretaria del CIAI.
Durante questa riunione informale ancora una volta è
stata riconosciuta la necessità e l'urgenza di una disciplina giuridica
dell'adozione internazionale, settore che non sembra essere stato
compiutamente esaminato nelle proposte di legge in materia di
adozione e affidamento familiare, attualmente all'esame del Comitato
ristretto della Commissione Giustizia del Senato.
Riportiamo il documento elaborato in occasione di quell'incontro nel quale
vengono indicati i punti essenziali che una normativa in materia di adozione
internazionale dovrebbe comprendere.
Documento
I punti essenziali che una normativa sull'adozione
internazionale dovrebbe comprendere sono stati individuati nei seguenti:
1) Necessità di definire una immagine
unica di adozione a cui ci si debba riferire nei casi di adozione di minori stranieri
da parte di cittadini italiani. Non ci riferiamo qui all'adozione da parte di
cittadini stranieri di loro connazionali né all'adozione da parte di stranieri
di minori di altra nazionalità; i casi non compresi
non sono soggetti ad alcun provvedimento di attribuzione o di ricezione degli
effetti giuridici.
Nell'ordinamento italiano non potrà avere efficacia alcun provvedimento straniero di adozione che non
corrisponda ai requisiti fondamentali:
a) che l'adozione sia stata dichiarata nel preminente
interesse del minore adottato;
b) che esista una adeguata
differenza minima e massima di età tra adottanti e minore adottato;
c) che gli adottanti siano coniugi con una adeguata esperienza di vita matrimoniale comune;
d) che sia stata effettuata
una accurata indagine sulla idoneità psico-fisica della coppia all'adozione,
da parte dell'autorità italiana competente. Nel caso di coppie italiane
residenti all'estero da un congruo periodo di tempo e per motivi di occupazione stabile, tale idoneità dovrà essere stata
rilevata dall'autorità competente del luogo di residenza;
e) che sia stato effettuato un
determinato periodo di prova prima della definitiva pronuncia di efficacia
giuridica del provvedimento straniero da parte dell'autorità italiana. Tale
esperimento, quando non è già stato effettuato
all'estero (nel caso di italiani residenti all'estero), dovrà essere effettuato
in Italia.
Se tutti i requisiti sopra indicati sussistono, il
Tribunale per i Minorenni dichiarerà che l'adozione di ...
da parte di ... disposta da ... a (in) ... ha gli effetti dell'adozione
speciale. Tale dichiarazione sarà fatta con decreto in camera di consiglio.
2) Nessun ingresso nel territorio italiano di un
minore straniero al di sotto di 8/10 anni di età, non
accompagnato da genitori o parenti cittadini stranieri, può avvenire senza
l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione del Tribunale
per i minorenni, disposta con decreto in camera di consiglio non reclamabile,
nel caso di minori che entrano in Italia a scopo di adozione
e di minori già adottati nel loro Paese di origine, sarà data solo dopo la
verifica dell'esistenza di quei principi inderogabili di cui al punto 1.
3) Nei casi di ingressi a
scopo turistico e di breve durata, l'autorizzazione del Tribunale per i
minorenni non sarà necessaria. Nei casi in cui si richiederà il rinnovo del
permesso di soggiorno, tale rinnovo potrà essere
concesso solo dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
4) Nel caso in cui durante il periodo obbligatorio di esperimento, anche in presenza dell'autorizzazione del
Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore, si verifichi l'inidoneità
della coppia all'adozione, il Tribunale per i minorenni provvederà
all'allontanamento del minore dalla suddetta famiglia e ad una sua idonea
sistemazione.
5) Il Ministero degli esteri, con sua circolare, provvederà ad informare i Paesi stranieri sulle condizioni
in base alle quali i minori stranieri vengono accettati nel nostro paese ed in
particolare di quanto previsto al punto 4.
6) L'obbligatorietà della segnalazione al Tribunale
per i minorenni dei minori ricoverati in istituti di pubblica o privata
assistenza, dovrà essere estesa anche ai minori stranieri.
7) Dovranno essere previste delle sanzioni inabilitanti
(per esempio incapacità tutelare di cui all'art. 350 cod. civ.) per chiunque
collabori a far entrare un minore straniero senza le necessarie autorizzazioni.
Tali sanzioni dovranno essere erogate dal Tribunale
per i minorenni. In particolare non potrà essere concessa l'adozione a chi abbia in qualche modo contribuito a fare entrare in Italia
un minore straniero senza le necessarie autorizzazioni.
8) Nei casi in cui non esista un provvedimento
straniero definitivo di adozione, il provvedimento
straniero di affidamento del minore a scopo di adozione e l'autorizzazione del
Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore in Italia, produce nel nostro
ordinamento l'effetto di dichiarazione di adottabilità. Trascorso il periodo di affidamento preadottivo, previsto
dalla normativa italiana, il Tribunale per i minorenni procederà alla
pronuncia definitiva di adozione legittimante.
9) Si dovrà individuare un Organismo interministeriale,
a cui potranno partecipare anche rappresentanti degli Enti o delle Agenzie
incaricate per l'adozione internazionale, cui spetteranno compiti di contatto e
collegamento con le autorità straniere e di controllo e di verifica delle
adozioni internazionali e dell'inserimento dei minori. Detto Organismo dovrà
controllare e verificare l'attività svolta dagli Enti o Agenzie e l'idoneità
di queste ad operare nel campo della adozione
internazionale; raccogliere ed elaborare informazioni atte a favorire la
possibilità di Convenzioni con Autorità o Organizzazioni di altri Paesi.
10) Si dovranno pure prevedere alcune Agenzie o
Enti, la cui attività dovrà essere verificata e controllata dall'Organismo
centrale, incaricati all'assistenza delle singole pratiche di
adozione internazionale. Con questo si intende
l'attività che ha per scopo la mediazione tra le persone e le Autorità, le
Magistrature, le Organizzazioni del Paese di origine del bambino; inoltre la
prestazione necessaria affinché l'adozione possa realizzarsi. Tali Enti o
Agenzie si avvarranno, per l'accertamento dell'idoneità «specifica» all'adozione
di un minore straniero, dei servizi sociali dell'Ente locale. Essi si dovranno
pure assicurare, prima di procedere, che il Tribunale per i minorenni
competente (quello di residenza della coppia), abbia
rilasciato una certificazione «generica» di idoneità della coppia
all'adozione. Prima dell'ingresso del minore in Italia il Tribunale per i
minorenni, accertata la correttezza della procedura e l'esistenza di tutti i
requisiti all'adozione procederà alla concessione della necessaria
autorizzazione.
11) Si dovrà prendere in esame l'ipotesi di una
Convenzione internazionale che sancisca la perdita della cittadinanza originaria quando, per adozione, il minore acquisisce
quella dei genitori adottivi se comune, oppure quella del padre adottivo in
caso contrario.
INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE
Nella seduta della Camera dei deputati del 16 luglio 1980 gli On.li Rosalba Molineri,
Adriana Fabbri Seroni, Violante, Angela Maria Bottari, Ersilia Salvato, Cecilia Chiovini,
Bottarelli, Macis e Maria
Teresa Granati Caruso hanno presentato ai Ministri di grazia e giustizia, degli
affari esteri, dell'interno e della sanità l'interrogazione numero 3-02187 che
riportiamo integralmente.
Testo dell'interrogazione
Per
conoscere - premesso:
che l'adozione di minori stranieri può essere
nell'insieme di altri atti, una delle varie forme di solidarietà diretta a
bambini che si trovano nel loro paese di origine in situazione di totale abbandono
da parte dei genitori e parenti ed in condizioni tali da non poter ricevere
nella propria comunità gli inderogabili interventi necessari al loro sviluppo
e spesso alla loro sopravvivenza;
che è tuttavia doveroso assicurare a questi bambini
tutte le condizioni per un idoneo inserimento familiare, applicando anche nei
loro riguardi le norme sull'adozione speciale (legge 5 giugno 1967, n. 431),
in particolare per quanto concerne il preventivo accertamento dell'idoneità
dei coniugi che intendono avere questi minori in adozione;
che alcuni tribunali per minorenni ed alcune
organizzazioni italiane operano ai riguardo con il senso di responsabilità che
la delicatezza della materia richiede;
che altre organizzazioni attuano procedure lesive dei
diritti dei minori stranieri, operando direttamente o fornendo notizie a
coppie o persone singole, tanto che richiedenti dichiarati inidonei
all'adozione speciale da parte dei tribunali per minorenni italiani, riescono
ad introdurre con vari mezzi bambini in Italia;
che queste persone, nonostante la loro inidoneità educativa
o il superamento dei limiti di età massima prevista dalla legge sull'adozione
speciale, riescono ad ottenere, spesso con sorprendente celerità, la
delibazione come adozione ordinaria o speciale in Italia di sentenze pronunciate
dallo Stato di provenienza del bambino, sentenze che a volte riguardano solo
l'attribuzione della tutela -
se risponde al vero che l'adozione di bambini stranieri
da parte di coniugi italiani abbia assunto, specialmente in questi ultimi
anni, caratteristiche, a volte, di un vero e proprio mercato;
se non ritengano necessario che, con la massima
urgenza, i competenti organi dello Stato assumano i seguenti provvedimenti:
a) informazione agli Stati stranieri dei rischi
derivanti da procedure che non prevedono il preventivo accertamento della idoneità degli adottanti da parte dei tribunali per i
minorenni italiani, pericolo rappresentato soprattutto dal fallimento
dell'inserimento familiare con conseguente disadattamento del minore, o peggio
ancora, con il rinvio del minore nel paese di origine;
b) un accertamento più rigoroso sull'entrata in Italia di minori stranieri a fini adottivi;
c) segnalazione, da parte delle competenti autorità di
polizia alle competenti autorità giudiziarie minorili, dei minori stranieri
che sono in situazione di abbandono da parte dei
genitori e dei parenti e che sono privi di tutela.
Per sapere inoltre se la Croce Rossa Italiana opera
nel campo dell'adozione internazionale e, in caso di risposta affermativa, se
tale attività rientra nei compiti istituzionali dell'ente, anche alla luce di
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e quali siano le
procedure seguite dalla CRI.
www.fondazionepromozionesociale.it