Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

PROPOSTA PER UNA NUOVA NORMATIVA DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Sabato 24 maggio 1980, su iniziativa del CIAI, si è riunito a Milano un gruppo di esperti che ha esaminato il problema dell'adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani.

Tale gruppo era formato da Alfredo Carlo Mo­ro, Consigliere di Cassazione; Giorgio Battistac­ci, Consigliere di Cassazione; Giuseppe Franchi, Ordinario di Istituzioni di diritto privato all'Uni­versità degli studi di Venezia; Gilberto Barbari­to, Vice-Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano; Camillo Losana, Giudice al Tribunale per i minorenni di Torino; Gianpaolo Fiorio, Giu­dice al Tribunale per i minorenni di Venezia; Francesco Santanera, Segretario dell'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale; Gianbat­tista Corbetta, Presidente del CIAI; Gabriella Merguici, Segretaria esecutiva del CIAI; Donata Micucci Nova, Segretaria del CIAI.

Durante questa riunione informale ancora una volta è stata riconosciuta la necessità e l'urgen­za di una disciplina giuridica dell'adozione inter­nazionale, settore che non sembra essere stato compiutamente esaminato nelle proposte di leg­ge in materia di adozione e affidamento fami­liare, attualmente all'esame del Comitato ristret­to della Commissione Giustizia del Senato.

Riportiamo il documento elaborato in occasio­ne di quell'incontro nel quale vengono indicati i punti essenziali che una normativa in materia di adozione internazionale dovrebbe comprendere.

 

Documento

I punti essenziali che una normativa sull'ado­zione internazionale dovrebbe comprendere sono stati individuati nei seguenti:

1) Necessità di definire una immagine unica di adozione a cui ci si debba riferire nei casi di adozione di minori stranieri da parte di cittadini italiani. Non ci riferiamo qui all'adozione da par­te di cittadini stranieri di loro connazionali né all'adozione da parte di stranieri di minori di al­tra nazionalità; i casi non compresi non sono soggetti ad alcun provvedimento di attribuzione o di ricezione degli effetti giuridici.

Nell'ordinamento italiano non potrà avere effi­cacia alcun provvedimento straniero di adozione che non corrisponda ai requisiti fondamentali:

a) che l'adozione sia stata dichiarata nel pre­minente interesse del minore adottato;

b) che esista una adeguata differenza mini­ma e massima di età tra adottanti e minore adottato;

c) che gli adottanti siano coniugi con una adeguata esperienza di vita matrimoniale co­mune;

d) che sia stata effettuata una accurata in­dagine sulla idoneità psico-fisica della coppia all'adozione, da parte dell'autorità italiana compe­tente. Nel caso di coppie italiane residenti all'estero da un congruo periodo di tempo e per motivi di occupazione stabile, tale idoneità dovrà essere stata rilevata dall'autorità competente del luogo di residenza;

e) che sia stato effettuato un determinato periodo di prova prima della definitiva pronuncia di efficacia giuridica del provvedimento stranie­ro da parte dell'autorità italiana. Tale esperimen­to, quando non è già stato effettuato all'estero (nel caso di italiani residenti all'estero), dovrà essere effettuato in Italia.

Se tutti i requisiti sopra indicati sussistono, il Tribunale per i Minorenni dichiarerà che l'ado­zione di ... da parte di ... disposta da ... a (in) ... ha gli effetti dell'adozione speciale. Tale dichiarazione sarà fatta con decreto in camera di consiglio.

2) Nessun ingresso nel territorio italiano di un minore straniero al di sotto di 8/10 anni di età, non accompagnato da genitori o parenti cittadini stranieri, può avvenire senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni. L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, disposta con decreto in camera di consiglio non reclamabile, nel caso di minori che entrano in Italia a scopo di adozio­ne e di minori già adottati nel loro Paese di ori­gine, sarà data solo dopo la verifica dell'esisten­za di quei principi inderogabili di cui al punto 1.

3) Nei casi di ingressi a scopo turistico e di breve durata, l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non sarà necessaria. Nei casi in cui si richiederà il rinnovo del permesso di soggiorno, tale rinnovo potrà essere concesso solo dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni.

4) Nel caso in cui durante il periodo obbliga­torio di esperimento, anche in presenza dell'au­torizzazione del Tribunale per i minorenni all'in­gresso del minore, si verifichi l'inidoneità della coppia all'adozione, il Tribunale per i minorenni provvederà all'allontanamento del minore dalla suddetta famiglia e ad una sua idonea sistema­zione.

5) Il Ministero degli esteri, con sua circolare, provvederà ad informare i Paesi stranieri sulle condizioni in base alle quali i minori stranieri vengono accettati nel nostro paese ed in particolare di quanto previsto al punto 4.

6) L'obbligatorietà della segnalazione al Tribu­nale per i minorenni dei minori ricoverati in isti­tuti di pubblica o privata assistenza, dovrà esse­re estesa anche ai minori stranieri.

7) Dovranno essere previste delle sanzioni ina­bilitanti (per esempio incapacità tutelare di cui all'art. 350 cod. civ.) per chiunque collabori a far entrare un minore straniero senza le necessarie autorizzazioni. Tali sanzioni dovranno essere ero­gate dal Tribunale per i minorenni. In particolare non potrà essere concessa l'adozione a chi abbia in qualche modo contribuito a fare entrare in Italia un minore straniero senza le necessarie autorizzazioni.

8) Nei casi in cui non esista un provvedimen­to straniero definitivo di adozione, il provvedi­mento straniero di affidamento del minore a sco­po di adozione e l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore in Italia, produce nel nostro ordinamento l'effetto di di­chiarazione di adottabilità. Trascorso il periodo di affidamento preadottivo, previsto dalla norma­tiva italiana, il Tribunale per i minorenni proce­derà alla pronuncia definitiva di adozione legit­timante.

9) Si dovrà individuare un Organismo intermi­nisteriale, a cui potranno partecipare anche rap­presentanti degli Enti o delle Agenzie incaricate per l'adozione internazionale, cui spetteranno compiti di contatto e collegamento con le auto­rità straniere e di controllo e di verifica delle adozioni internazionali e dell'inserimento dei mi­nori. Detto Organismo dovrà controllare e verifi­care l'attività svolta dagli Enti o Agenzie e l'ido­neità di queste ad operare nel campo della ado­zione internazionale; raccogliere ed elaborare informazioni atte a favorire la possibilità di Con­venzioni con Autorità o Organizzazioni di altri Paesi.

10) Si dovranno pure prevedere alcune Agen­zie o Enti, la cui attività dovrà essere verificata e controllata dall'Organismo centrale, incaricati all'assistenza delle singole pratiche di adozione internazionale. Con questo si intende l'attività che ha per scopo la mediazione tra le persone e le Autorità, le Magistrature, le Organizzazioni del Paese di origine del bambino; inoltre la pre­stazione necessaria affinché l'adozione possa rea­lizzarsi. Tali Enti o Agenzie si avvarranno, per l'accertamento dell'idoneità «specifica» all'ado­zione di un minore straniero, dei servizi sociali dell'Ente locale. Essi si dovranno pure assicura­re, prima di procedere, che il Tribunale per i mi­norenni competente (quello di residenza della coppia), abbia rilasciato una certificazione «ge­nerica» di idoneità della coppia all'adozione. Pri­ma dell'ingresso del minore in Italia il Tribunale per i minorenni, accertata la correttezza della procedura e l'esistenza di tutti i requisiti all'ado­zione procederà alla concessione della necessa­ria autorizzazione.

11) Si dovrà prendere in esame l'ipotesi di una Convenzione internazionale che sancisca la per­dita della cittadinanza originaria quando, per ado­zione, il minore acquisisce quella dei genitori adottivi se comune, oppure quella del padre adot­tivo in caso contrario.

 

 

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

 

Nella seduta della Camera dei deputati del 16 luglio 1980 gli On.li Rosalba Molineri, Adriana Fabbri Seroni, Violante, Angela Maria Bottari, Er­silia Salvato, Cecilia Chiovini, Bottarelli, Macis e Maria Teresa Granati Caruso hanno presentato ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'interno e della sanità l'interrogazione nume­ro 3-02187 che riportiamo integralmente.

 

Testo dell'interrogazione

 

Per conoscere - premesso:

che l'adozione di minori stranieri può essere nell'insieme di altri atti, una delle varie forme di solidarietà diretta a bambini che si trovano nel loro paese di origine in situazione di totale abban­dono da parte dei genitori e parenti ed in condi­zioni tali da non poter ricevere nella propria co­munità gli inderogabili interventi necessari al loro sviluppo e spesso alla loro sopravvivenza;

che è tuttavia doveroso assicurare a questi bambini tutte le condizioni per un idoneo inseri­mento familiare, applicando anche nei loro riguar­di le norme sull'adozione speciale (legge 5 giu­gno 1967, n. 431), in particolare per quanto con­cerne il preventivo accertamento dell'idoneità dei coniugi che intendono avere questi minori in adozione;

che alcuni tribunali per minorenni ed alcune organizzazioni italiane operano ai riguardo con il senso di responsabilità che la delicatezza della materia richiede;

che altre organizzazioni attuano procedure le­sive dei diritti dei minori stranieri, operando di­rettamente o fornendo notizie a coppie o persone singole, tanto che richiedenti dichiarati inidonei all'adozione speciale da parte dei tribunali per minorenni italiani, riescono ad introdurre con vari mezzi bambini in Italia;

che queste persone, nonostante la loro inido­neità educativa o il superamento dei limiti di età massima prevista dalla legge sull'adozione spe­ciale, riescono ad ottenere, spesso con sorpren­dente celerità, la delibazione come adozione ordinaria o speciale in Italia di sentenze pronun­ciate dallo Stato di provenienza del bambino, sen­tenze che a volte riguardano solo l'attribuzione della tutela -

se risponde al vero che l'adozione di bambini stranieri da parte di coniugi italiani abbia assun­to, specialmente in questi ultimi anni, caratteri­stiche, a volte, di un vero e proprio mercato;

se non ritengano necessario che, con la mas­sima urgenza, i competenti organi dello Stato as­sumano i seguenti provvedimenti:

a) informazione agli Stati stranieri dei rischi derivanti da procedure che non prevedono il pre­ventivo accertamento della idoneità degli adot­tanti da parte dei tribunali per i minorenni ita­liani, pericolo rappresentato soprattutto dal falli­mento dell'inserimento familiare con conseguen­te disadattamento del minore, o peggio ancora, con il rinvio del minore nel paese di origine;

b) un accertamento più rigoroso sull'entrata in Italia di minori stranieri a fini adottivi;

c) segnalazione, da parte delle competenti autorità di polizia alle competenti autorità giudi­ziarie minorili, dei minori stranieri che sono in situazione di abbandono da parte dei genitori e dei parenti e che sono privi di tutela.

Per sapere inoltre se la Croce Rossa Italiana opera nel campo dell'adozione internazionale e, in caso di risposta affermativa, se tale attività rientra nei compiti istituzionali dell'ente, anche alla luce di quanto previsto dalla legge 23 dicem­bre 1978, n. 833, e quali siano le procedure se­guite dalla CRI.

 

 

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