Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

PROPOSTA DI LEGGE «NORME PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE SONO CAUSA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE E PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE» (1)

 

 

Art. 1

Per superare ogni forma di emarginazione del­le persone con handicaps fisici, psichici, intel­lettivi o sensoriali e per consentire il loro inseri­mento sociale, sono abrogate tutte le disposi­zioni legislative e regolamentari o di altra natura che impediscono o limitano l'uso dei servizi o strutture di carattere collettivo-sociale o che comunque sono causa di discriminazione nei con­fronti dei cittadini sopraindicati.

In particolare, per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato degli invalidi ed han­dicappati vengono soppresse le norme che pre­scrivono nella documentazione richiesta la pre­sentazione di un certificato medico dal quale risultino la «sana e robusta costituzione e l'as­senza di difetti o imperfezioni che possano di­minuire il prestigio o impedire il pieno adempi­mento delle funzioni o dei doveri».

Resta ferma anche per gli invalidi e handicap­pati la necessaria certificazione medica, quando richiesta, che attesti che gli stessi non siano affetti da malattie contagiose.

Ai fini di cui sopra sono soppresse tutte le norme di legge e regolamentari che vietano l'ac­cesso alla scuola, al lavoro, ai servizi e locali pubblici di persone affette da malattie o imperfe­zioni definite « ripugnanti » o tali comunque da recare «incomodo o sgradimento agli altri».

 

Art. 2

I soggetti di cui all'articolo 1 che non hanno la piena capacità funzionale per sostenere le prove di esame nei concorsi pubblici, hanno diritto di ottenere la dispensa totale o parziale dalle sin­gole prove con l'obbligo di sottoporsi a prove equipollenti per l'accertamento dei requisiti pro­fessionali previsti dai bandi di concorso.

La dispensa e le prove sostitutive sono stabi­lite dalla Commissione esaminatrice.

Gli enti pubblici sono tenuti a dotarsi di ser­vizi, strutture e attrezzature per consentire l'ac­cesso e l'uso da parte dei soggetti di cui all'arti­colo 1.

 

Art. 3

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, sono appli­cate anche alle nuove costruzioni e ristruttura­zioni dell'edilizia comunque sovvenzionata dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.

Entro un anno dalla entrata in vigore della pre­sente legge i comuni provvedono a modificare i regolamenti edilizi in modo che le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, siano applicate a tutte le nuove edificazioni di qualsiasi genere, e per quanto possibile alle ristrutturazioni.

 

Art. 4

A carico dello Stato, nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, è previsto a partire dal 1980:

a) uno stanziamento annuo di lire 20 miliar­di per l'adattamento, ivi compresa la dotazione delle opportune strumentazioni, di alloggi di edi­lizia residenziale pubblica sovvenzionata o age­volata occupati o assegnati a persone con handi­caps fisici, psichici, intellettivi o sensoriali, in modo da consentirne il pieno utilizzo;

b) uno stanziamento annuo di lire 10 miliar­di a favore degli handicappati fisici, psichici, in­tellettivi o sensoriali, per l'adattamento e la do­tazione di cui al punto precedente degli alloggi di proprietà dei soggetti sopra indicati e occu­pati dagli stessi. Gli stanziamenti di cui al pre­sente articolo sono ripartiti tra le regioni dal CER (Comitato per l'edilizia residenziale) entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 5

Le regioni provvedono entro 6 mesi dall'en­trata in vigore della presente legge a definire i criteri per la ripartizione dei fondi di cui al pre­cedente articolo 4. La regione riparte tra i co­muni singoli o associati interessati i fondi di cui all'articolo 4, lettera b), i quali provvedono, sul­la base dei criteri regionali, alla loro diretta ero­gazione.

Le regioni fissano inoltre il limite massimo del contributo per ogni singolo alloggio.

Il contributo di cui alla lettera b) dell'artico­l0 4 può essere concesso anche per l'adatta­mento e la dotazione di alloggi occupati da han­dicappati fisici, psichici, intellettivi o sensoriali di proprietà di terzi i quali abbiano dichiarato di essere consenzienti.

 

Art. 6

Nell'assegnazione di alloggi di nuova costru­zione o ristrutturati dell'edilizia residenziale pub­blica una quota non inferiore al 10 per cento è riservata prioritariamente agli handicappati con gravi difficoltà motorie, agli anziani ed a comu­nità alloggio per interventi predisposti dai co­muni singoli o associati ai fini di assistenza re­sidenziale di minori, handicappati e di anziani, fermi restando i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

 

Art. 7

Le regioni provvedono, entro sei mesi dall'en­trata in vigore della presente legge ad emanare le norme di attuazione del precedente articolo 6, stabilendo che gli alloggi siano assegnati anche a nuclei familiari con uno o più handicappati con gravi difficoltà motorie.

L'assegnazione agli anziani è riferita a singo­le persone o a coppie di età superiore ai 65 anni.

 

Art. 8

(Servizi di aiuto personale)

I comuni singoli o associati istituiscono il ser­vizio di aiuto personale ai soggetti di cui all'ar­ticolo 1 che presentano una o più delle seguenti condizioni:

a) non sono in grado di spostarsi autono­mamente;

b) non sono in grado di leggere a causa di cecità assoluta;

c) non sono in grado di usare gli arti per la scrittura.

Nei casi suddetti i comuni singoli o associati provvedono a mettere a disposizione, in uso, an­che temporaneo, ai soggetti di cui al presente articolo, gli strumenti o ausili tecnici necessari per facilitare il massimo di autonomia possibile nelle attività della vita quotidiana e in partico­lare protesi, libri in braille, sistemi di registra­zione, sussidi che consentano la lettura a la co­municazione scritta.

Nel caso in cui le condizioni del soggetto non consentano l'uso degli strumenti di cui al com­ma precedente o il cui utilizzo non ne assicuri la piena autonomia, i Comuni singoli o associati provvedono a mettere a disposizione personale idoneo per il servizio di aiuto personale.

Il servizio di aiuto personale deve essere or­ganicamente integrato con gli altri servizi terri­toriali sanitari e socio-assistenziali e organizza­to in conformità a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal quinto comma della legge 23 dicem­bre 1978, n. 833.

Il personale addetto al servizio di aiuto perso­nale può essere integrato con:

a) obiettori di coscienza riconosciuti ai sen­si della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta;

b) cittadini che facciano richiesta di presta­re attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.

Ai volontari di cui alla precedente lettera b) i comuni singoli o associati non possono erogare somme a qualsiasi titolo ad esclusione del rim­borso delle spese vive sostenute purché preven­tivamente autorizzate dall'ente gestore di cui al primo comma del presente articolo.

 

Art. 9

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge le regioni determinano con propria legge i criteri relativi alla istituzione, funziona­mento e finanziamento dei servizi di aiuto per­sonale.

Le modalità di utilizzo degli obiettori di co­scienza sono determinate d'intesa con il Mini­stero della difesa.

Nella definizione dei criteri le regioni:

a) possono stabilire livelli massimi di red­dito dei soggetti di cui all'articolo 8 al fine di consentire la graduale attivazione del servizio e di favorire prioritariamente le fasce di popolazio­ne economicamente più deboli;

b) definiscono le modalità per il recupero in misura totale o parziale dell'indennità di accom­pagnamento prevista dallo Stato, da parte dei comuni singoli o associati che provvedano, d'in­tesa con i soggetti interessati, a fornire gli inter­venti necessari per l'accompagnamento e per il compimento degli atti quotidiani della vita di cui al terzo comma dell'articolo 8.

 

Art. 10

Per quanto previsto agli articoli 8 e 9 della presente legge, è iscritto nel bilancio del Mini­stero dell'interno per gli anni 1980-1981 uno stan­ziamento di lire 100 miliardi.

 

 

 

(1) Proposta di legge n. 1656 presentata alla Camera dei Deputati in data 7 maggio 1980 dall'On. Molineri e da altri Parlamentari del PCI.

 

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