Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
PROPOSTA DI LEGGE
«NORME PER L'ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CHE SONO
CAUSA DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE E PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO
PERSONALE» (1)
Art. 1
Per superare ogni forma di emarginazione
delle persone con handicaps
fisici, psichici, intellettivi o sensoriali e per consentire il loro inserimento
sociale, sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari o di
altra natura che impediscono o limitano l'uso dei servizi o strutture di
carattere collettivo-sociale o che comunque sono causa di discriminazione nei
confronti dei cittadini sopraindicati.
In particolare, per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado e per l'accesso ai posti di lavoro
pubblico e privato degli invalidi ed handicappati vengono soppresse le norme
che prescrivono nella documentazione richiesta la presentazione di un
certificato medico dal quale risultino la «sana e robusta costituzione e l'assenza
di difetti o imperfezioni che possano diminuire il prestigio o impedire il
pieno adempimento delle funzioni o dei doveri».
Resta ferma anche per gli invalidi e handicappati la
necessaria certificazione medica, quando richiesta, che attesti che gli stessi
non siano affetti da malattie contagiose.
Ai fini di cui sopra sono soppresse tutte le norme di
legge e regolamentari che vietano l'accesso alla
scuola, al lavoro, ai servizi e locali pubblici di persone affette da malattie
o imperfezioni definite « ripugnanti » o tali comunque da recare «incomodo o sgradimento agli altri».
Art. 2
I soggetti di cui all'articolo 1 che non hanno la piena capacità funzionale per sostenere le prove di
esame nei concorsi pubblici, hanno diritto di ottenere la dispensa totale o
parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi a prove equipollenti
per l'accertamento dei requisiti professionali previsti dai bandi di concorso.
La dispensa e le prove sostitutive sono stabilite
dalla Commissione esaminatrice.
Gli enti pubblici sono tenuti a dotarsi di servizi,
strutture e attrezzature per consentire l'accesso e l'uso da parte dei
soggetti di cui all'articolo 1.
Art. 3
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n.
118, a favore dei mutilati e invalidi civili in materia di barriere
architettoniche e trasporti pubblici, sono applicate anche alle nuove
costruzioni e ristrutturazioni dell'edilizia comunque sovvenzionata dallo
Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
Entro un anno dalla entrata
in vigore della presente legge i comuni provvedono a modificare i regolamenti
edilizi in modo che le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1978, n. 384, siano applicate a tutte le nuove edificazioni di
qualsiasi genere, e per quanto possibile alle ristrutturazioni.
Art. 4
A carico dello Stato, nel bilancio del Ministero dei
lavori pubblici, è previsto a partire dal 1980:
a) uno stanziamento annuo di lire 20 miliardi per l'adattamento, ivi compresa la dotazione delle
opportune strumentazioni, di alloggi di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata o agevolata occupati o assegnati a persone con handicaps
fisici, psichici, intellettivi o sensoriali, in modo da consentirne il pieno
utilizzo;
b) uno stanziamento annuo di lire 10 miliardi a favore degli handicappati fisici, psichici, intellettivi
o sensoriali, per l'adattamento e la dotazione di cui al punto precedente
degli alloggi di proprietà dei soggetti sopra indicati e occupati dagli
stessi. Gli stanziamenti di cui al presente articolo sono ripartiti tra le
regioni dal CER (Comitato per l'edilizia residenziale) entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
Le regioni provvedono entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge a definire i criteri per la ripartizione dei fondi
di cui al precedente articolo 4. La regione riparte
tra i comuni singoli o associati interessati i fondi di cui
all'articolo 4, lettera b), i
quali provvedono, sulla base dei criteri regionali, alla loro diretta erogazione.
Le regioni fissano inoltre il limite massimo del
contributo per ogni singolo alloggio.
Il contributo di cui alla lettera b) dell'articol0 4 può essere concesso
anche per l'adattamento e la dotazione di alloggi
occupati da handicappati fisici, psichici, intellettivi o sensoriali di
proprietà di terzi i quali abbiano dichiarato di essere consenzienti.
Art. 6
Nell'assegnazione di alloggi
di nuova costruzione o ristrutturati dell'edilizia residenziale pubblica una
quota non inferiore al 10 per cento è riservata prioritariamente agli
handicappati con gravi difficoltà motorie, agli anziani ed a comunità alloggio
per interventi predisposti dai comuni singoli o associati ai fini di
assistenza residenziale di minori, handicappati e di anziani, fermi restando i
requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assegnazione di alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
Art. 7
Le regioni provvedono, entro sei mesi dall'entrata
in vigore della presente legge ad emanare le norme di attuazione
del precedente articolo 6, stabilendo che gli alloggi siano assegnati anche a
nuclei familiari con uno o più handicappati con gravi difficoltà motorie.
L'assegnazione agli anziani è riferita a singole
persone o a coppie di età superiore ai 65 anni.
Art. 8
(Servizi di aiuto
personale)
I comuni singoli o associati istituiscono il servizio
di aiuto personale ai soggetti di cui all'articolo 1
che presentano una o più delle seguenti condizioni:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente;
b) non sono in grado di leggere a causa di cecità
assoluta;
c) non sono in grado di usare gli arti per la
scrittura.
Nei casi suddetti i comuni singoli o associati provvedono a mettere a disposizione, in uso, anche
temporaneo, ai soggetti di cui al presente articolo, gli strumenti o ausili
tecnici necessari per facilitare il massimo di autonomia possibile nelle
attività della vita quotidiana e in particolare protesi, libri in braille,
sistemi di registrazione, sussidi che consentano la lettura a la comunicazione
scritta.
Nel caso in cui le condizioni del soggetto non
consentano l'uso degli strumenti di cui al comma precedente o il cui utilizzo non ne assicuri la piena autonomia, i Comuni
singoli o associati provvedono a mettere a disposizione personale idoneo per il
servizio di aiuto personale.
Il servizio di aiuto
personale deve essere organicamente integrato con gli altri servizi territoriali
sanitari e socio-assistenziali e organizzato in conformità a quanto previsto
dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dal quinto comma della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
Il personale addetto al servizio di
aiuto personale può essere integrato con:
a) obiettori di coscienza riconosciuti ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano
richiesta;
b) cittadini che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.
Ai volontari di cui alla precedente lettera b) i comuni singoli o associati non
possono erogare somme a qualsiasi titolo ad esclusione del
rimborso delle spese vive sostenute purché preventivamente autorizzate
dall'ente gestore di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 9
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge le regioni determinano con propria legge i criteri relativi
alla istituzione, funzionamento e finanziamento dei servizi di aiuto
personale.
Le modalità di utilizzo degli
obiettori di coscienza sono determinate d'intesa con il Ministero della
difesa.
Nella definizione dei criteri le regioni:
a) possono stabilire livelli massimi di reddito dei
soggetti di cui all'articolo 8 al fine di consentire la graduale attivazione del
servizio e di favorire prioritariamente le fasce di popolazione economicamente più deboli;
b) definiscono le modalità per il recupero in misura
totale o parziale dell'indennità di accompagnamento
prevista dallo Stato, da parte dei comuni singoli o associati che provvedano,
d'intesa con i soggetti interessati, a fornire gli interventi necessari per
l'accompagnamento e per il compimento degli atti quotidiani della vita di cui
al terzo comma dell'articolo 8.
Art. 10
Per quanto previsto agli articoli 8 e 9 della
presente legge, è iscritto nel bilancio del Ministero
dell'interno per gli anni 1980-1981 uno stanziamento di lire 100 miliardi.
(1) Proposta di legge n. 1656
presentata alla Camera dei Deputati in data 7 maggio 1980 dall'On. Molineri e da altri Parlamentari del PCI.
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