Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
PROPOSTA DI LEGGE «NORME PER L'ESTENSIONE AI RELIGIOSI E ALLE RELIGIOSE DELLA
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO» (1)
Art. 1
Lo Statuto dei lavoratori e ogni altra disposizione di legge che disciplina i rapporti di lavoro
nonché i contratti collettivi di lavoro e le norme sulle assicurazioni
obbligatorie devono essere applicati nei confronti dei religiosi e delle religiose,
che esplicano attività lavorativa anche se essi abbiano tacitamente o
esplicitamente rinunciato ai diritti nascenti dalle suddette disposizioni.
Art. 2
Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge deve essere regolarizzata la posizione dei
religiosi e delle religiose che prestano attività lavorativa presso enti
pubblici e privati, attribuendo ad essi, con contratto individuale lo stesso
trattamento normativo, retributivo ed assicurativo di cui fruiscono, a parità
di anzianità e mansioni, gli altri dipendenti.
Ove gli enti suddetti si avvalgano solamente
dell'attività di religiose o religiosi si fa riferimento al trattamento
riservato ai lavoratori che svolgono analoga attività nel comune, nella provincia
o nella regione.
In mancanza, si fa
riferimento ai contratti collettivi di lavoro, che disciplinano la materia.
Art. 3
È fatto divieto di disporre la cessazione della attività lavorativa dei religiosi e delle religiose,
il loro trasferimento ad altro ente pubblico o privato
o l'assegnazione ad altra mansione, che comportino una qualifica inferiore.
Ogni atto diretto a violare le disposizioni di cui al
comma precedente, anche se compiuto anteriormente alla entrata
in vigore della presente legge, è nullo.
Art. 4
I religiosi o le religiose, che svolgono attività
lavorativa presso enti pubblici o privati hanno diritto a percepire le
indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e le retribuzioni
ad essi non corrisposte rispettivamente nei limiti
temporali di cui all'art. 2948 n. 5) e 2955 n. 2) del codice civile.
Art. 5
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici o privati sopra menzionati
devono provvedere al versamento dei contributi sociali non corrisposti sia a
favore dei religiosi o delle religiose in attualità di servizio sia a favore
di quelli che abbiano cessato dal servizio, senza aggravio di penalità o interessi.
A domanda degli interessati l'istituto nazionale per
la previdenza sociale, provvede alla corresponsione
delle pensioni e di ogni altro beneficio nella stessa misura e con le stesse
modalità previste per i lavoratori che svolgono o hanno svolto analoghe
mansioni.
All'atto del versamento dei contributi di cui
all'articolo precedente gli enti pubblici o privati menzionati nella presente
legge devono consegnare alle sedi dell'INPS territorialmente competenti, una
dichiarazione nella quale sia specificatamente
indicata, per ogni interessato, il periodo di attività effettivamente svolto e
le mansioni ricoperte.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
(1) Proposta di legge n. 1720 presentata
in data 19 maggio 1980 alla Camera dei Deputati dagli On. Maria
Luisa Galli, Marte Ferrari, Alfonso Gianni e Domenico
Napoletano.
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