Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980

 

 

PROPOSTA DI LEGGE QUADRO SULL'ASSISTENZA (1)

 

 

Art. 1

In attuazione delle norme costituzionali ed al fine di attuare un ordinamento sociale che garan­tisca al cittadino il pieno e libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del paese, le regioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono emanare nor­me per l'attuazione di quanto indicato negli arti­coli che seguono.

Le regioni, entro e non oltre un anno dall'en­trata in vigore della presente legge, devono co­munque con appositi provvedimenti legislativi o amministrativi, disporre la cessazione dell'attivi­tà di ogni ente pubblico o privato, il quale, me­diante l'istituzionalizzazione totale degli assistiti, produca forme di esclusione ed emarginazione sociale.

 

Art. 2

Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo precedente, entro e non oltre 12 mesi dall'entra­ta in vigore della presente legge le regioni de­vono emanare norme per l'assistenza alternativa al ricovero in istituti prevedendo in particolare:

a) interventi di aiuto economico diretti:

1) ad assicurare il minimo vitale;

2) a superare contingenti difficoltà, di ordine finanziario che possano determinare situazioni di esclusione, di emarginazione o di istituzionaliz­zazione;

b) interventi di aiuto domestico;

c) segnalazione all'autorità giudiziaria dei mi­nori in situazione di abbandono materiale e mo­rale;

d) affidamento di minori a scopo educativo, af­fidamento assistenziale di interdetti, inserimento di handicappati adulti e di anziani presso famiglie e persone;

e) istituzione e gestione di comunità-alloggio con un massimo di otto soggetti.

 

Art. 3

La gestione dei servizi suddetti deve essere as­sicurata dagli organi preposti alla gestione dei servizi sanitari di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, riconoscendo la partecipazione spontanea delle forze sociali e fornendo ad esse tutte le informazioni richieste nella salvaguardia della riservatezza dei fatti personali.

 

Art. 4

Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vi­gore della presente legge il personale ed i patri­moni delle IPAB e di ogni altro istituto pubblico o di assistenza, sono trasferiti agli organismi di cui al precedente articolo 3.

 

Art. 5

L'assistenza privata è libera. Non possono es­sere versate sovvenzioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma da parte dello Stato, delle regioni, dei comuni e di enti pubblici alle istitu­zioni private di assistenza.

 

 

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