Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
PROPOSTA DI LEGGE QUADRO
SULL'ASSISTENZA (1)
Art. 1
In attuazione delle norme costituzionali ed al fine
di attuare un ordinamento sociale che garantisca al cittadino il pieno e
libero sviluppo della personalità e la sua partecipazione alla vita del paese,
le regioni, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono
emanare norme per l'attuazione di quanto indicato negli articoli che seguono.
Le regioni, entro e non oltre un anno dall'entrata
in vigore della presente legge, devono comunque con appositi
provvedimenti legislativi o amministrativi, disporre la cessazione dell'attività
di ogni ente pubblico o privato, il quale, mediante l'istituzionalizzazione
totale degli assistiti, produca forme di esclusione ed emarginazione sociale.
Art. 2
Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo
precedente, entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge le regioni devono emanare norme per l'assistenza
alternativa al ricovero in istituti prevedendo in particolare:
a) interventi di aiuto
economico diretti:
1) ad assicurare il minimo vitale;
2) a superare contingenti difficoltà, di ordine finanziario che possano determinare situazioni di
esclusione, di emarginazione o di istituzionalizzazione;
b) interventi di aiuto domestico;
c) segnalazione all'autorità giudiziaria dei minori in
situazione di abbandono materiale e morale;
d) affidamento di minori a scopo educativo, affidamento
assistenziale di interdetti, inserimento di
handicappati adulti e di anziani presso famiglie e persone;
e) istituzione e gestione di comunità-alloggio con un
massimo di otto soggetti.
Art. 3
La gestione dei servizi suddetti deve essere assicurata
dagli organi preposti alla gestione dei servizi sanitari di cui alla legge 23
dicembre 1978, n. 833, riconoscendo la partecipazione spontanea delle forze
sociali e fornendo ad esse tutte le informazioni richieste nella salvaguardia della riservatezza dei fatti personali.
Art. 4
Entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il personale ed i patrimoni
delle IPAB e di ogni altro istituto pubblico o di assistenza, sono trasferiti
agli organismi di cui al precedente articolo 3.
Art. 5
L'assistenza privata è libera. Non possono essere
versate sovvenzioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma da parte dello
Stato, delle regioni, dei comuni e di enti pubblici
alle istituzioni private di assistenza.
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