Prospettive assistenziali, n. 51, luglio - settembre 1980
PROPOSTA DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE
LOCALI
Sulla base
delle proposte di iniziativa parlamentare presentate
dalle diverse parti politiche in tema di nuovo ordinamento degli enti locali,
una prima bozza di articolato è stata presentata dalla Sottocommissione
costituita entro la Commissione Affari costituzionali del Senato.
Questo primo
testo non riflette ovviamente l'orientamento di tutti i gruppi e le riserve, da
alcuni formulate, dovranno essere vagliate in sede di
Commissione: rappresenta tuttavia un superamento della fase iniziale
dell'iter.
Il punto
nodale della discussione ha continuato ad essere quello concernente l'ente
intermedio ed i suoi rapporti con i compiti delle Regioni. Resta
aperta anche la questione del riordinamento dell'amministrazione periferica
dello Stato.
Da parte
nostra avanziamo riserve sull'istituzione dell'Ente intermedio ritenendo
sufficiente la presenza dei Comuni e delle loro Associazioni (Unità locali).
Pertanto, a
nostro avviso, le Province dovrebbero essere soppresse e dovrebbero essere valorizzate
le Unità locali nella prospettiva della rifondazione
del Comune (1).
Manifestiamo
inoltre vivissime preoccupazioni in merito alle proposte relative
alle aree metropolitane, proposte che accentuerebbero il peso politico
ed economico delle città più importanti a scapito di quelle minori e delle loro
Associazioni, e accrescerebbero i già gravi squilibri esistenti nelle Regioni
comprendenti i Comuni di Genova, Napoli, Milano, Roma e Torino.
TESTO UNIFICATO
TITOLO I
Sezione I
IL COMUNE
Art. 1 (Natura e
funzioni)
Il Comune è l'ente territoriale che esprime e
rappresenta tutti gli interessi riguardanti direttamente o indirettamente la
comunità locale.
È titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni
ad esso affidate dallo Stato o delegate dalla Regione.
Attua forme di decentramento, sulla base dell'entità
demografica, della estensione del territorio, della
dislocazione degli insediamenti residenziali.
Realizza forme di cooperazione e di
associazione con altri comuni per la gestione di servizi e per
l'esercizio di funzioni in ambiti intercomunali adeguati.
Art. 2
(Territorio)
Le Regioni, a norma degli articoli 117 e 133 della
Costituzione, possono modificare le circoscrizioni
dei comuni sentite le popolazioni interessate secondo le norme degli statuti e
delle leggi regionali.
Le leggi regionali promuovono il riordinamento
territoriale dei comuni e ne agevolano la fusione
anche attraverso l'erogazione di appositi contributi finanziari e forme di
assistenza tecnica e amministrativa.
L'istituzione di nuovi comuni, la modifica delle loro
circoscrizioni, la denominazione dei comuni sono
disciplinate dalla legge regionale nel rispetto dei principi seguenti:
a) possono essere istituiti nuovi comuni purché con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e qualora la popolazione residua del o
dei comuni preesistenti risulti non inferiore a 5.000
abitanti;
b) le leggi regionali istitutive di nuovi comuni o
modificative delle loro circoscrizioni sono adottate sentito il parere della
Provincia, nel cui territorio sono compresi i comuni interessati al
provvedimento;
c) la consultazione delle popolazioni interessate
avviene mediante deliberazione dei consigli comunali interessati al
provvedimento, adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al
comune, salvo che gli statuti o le leggi regionali dispongano il ricorso al
referendum;
d) all'eventuale referendum partecipano gli iscritti
nelle liste elettorali del o dei comuni interessati al mutamento di
circoscrizione o di denominazione.
Art. 3 (Funzioni
proprie del Comune)
Sono attribuite al Comune le funzioni amministrative
nei settori dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo
economico e dei servizi sociali nonché in materia di
polizia locale, urbana e rurale e di polizia amministrativa.
Il Comune, soggetto della programmazione, concorre
alla formazione ed attuazione dei programmi regionali e provinciali, adotta ed
esegue particolari programmi in attuazione di provvedimenti
nazionali o regionali di intervento per singoli settori o scopi determinati;
svolge le proprie funzioni adottando ed eseguendo programmi annuali e
pluriennali, in armonia con gli obiettivi nazionali e regionali della
programmazione, che ne costituiscono il quadro di riferimento, e coordinando i
propri interventi con quelli regionali e statali.
Art. 6 (Funzioni
amministrative del Comune nel settore organico dell'assetto
e
dell'utilizzazione del territorio)
Spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative relative all'urbanistica - come definita dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 - ivi comprese le
funzioni relative alla tutela dell'ambiente naturale che non siano
espressamente riservate dalla legge della Repubblica allo Stato o alla Regione
o attribuite direttamente alla Provincia.
Spettano al Comune le funzioni amministrative
relative all'edilizia economica e popolare, all'edilizia scolastica, agli
insediamenti abitativi, quali, in particolare, l'assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare,
l'approvvigionamento idrico, le fognature, la nettezza urbana, la illuminazione
pubblica, i cimiteri, la viabilità, i trasporti, le pubbliche affissioni.
Art. 5 (Funzioni
del Comune nel settore economico)
Spettano al Comune le funzioni amministrative in
materia di insediamenti produttivi, attività agricole,
artigianali, commerciali e turistiche ed ogni altra funzione amministrativa nel
settore delle attività economiche che sia ad esso espressamente attribuita
dalle leggi dello Stato o delegata dalle Regioni.
I programmi regionali di sviluppo prevedono,
contestualmente agli obiettivi da conseguire, i mezzi finanziari da assegnare e
le funzioni amministrative regionali delegate ai Comuni ai fini del migliore
perseguimento degli obiettivi del programma
regionale.
I Comuni adottano bilanci pluriennali e annuali per
programmi e progetti, in relazione agli obiettivi
economici, sociali e civili da realizzare, secondo norme di coordinamento
stabilite dalla Regione in attuazione della legge dello Stato.
Art. 6 (Funzioni
del Comune nel settore organico dei servizi sociali)
Spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative relative all'assistenza sociale, all'assistenza
sanitaria, all'assistenza scolastica, alla promozione delle attività ricreative
e sportive - come definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616 - che la legge della Repubblica non riservi espressamente
allo Stato.
Spettano al Comune le funzioni ad esso
espressamente attribuite da leggi della Repubblica in ordine alla tutela ed
alla valorizzazione del patrimonio storico, librario, artistico archeologico,
monumentale, paleoetnologico ed etno-antropologico,
nonché le funzioni espressamente attribuite da leggi della Repubblica in
ordine alle attività cinematografiche, musicali e di prosa.
I Comuni svolgono attività di promozione educativa e
culturale attinente precipuamente alla comunità locale, direttamente o
contribuendo al sostegno di enti, istituzioni,
fondazioni, società a prevalente partecipazione di enti locali e di associazioni
a larga base rappresentativa.
La Regione determina con legge i criteri di
programmazione e di organizzazione dei servizi sociali
di competenza comunale, i tipi e le modalità delle prestazioni, nonché le
forme associative disciplinate dalla presente legge.
Art. 7 (Funzioni del Comune nel settore
organico della polizia locale e amministrativa)
Spettano al Comune le funzioni amministrative
relative alla polizia locale urbana e rurale concernenti le attività di polizia
che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non
siano proprie delle competenti autorità statali.
Il Comune esercita altresì le funzioni ad esso attribuite in materia di polizia amministrativa ai
sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.
Art. 8 (Altre
funzioni del Comune)
Il Comune svolge altresì le funzioni ad esso assegnate dalla Regione in attuazione degli articoli
13, 56, 93, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Svolge ogni altra attività di interesse
pubblico della comunità amministrata, non espressamente riservata allo Stato,
alla Regione, alla Provincia.
Art. 9 (Principi
relativi alla delega di funzioni amministrative ai
Comuni)
Il Comune esercita le funzioni amministrative che gli
sono delegate o subdelegate dalla
Regione con legge regionale, secondo i principi stabiliti dai
rispettivi statuti.
Dette leggi dispongono contestualmente:
a) la conseguente
ristrutturazione degli uffici e degli enti regionali con trasferimenti
necessari per il più ampio ed efficiente decentramento amministrativo;
b) la regolazione dei
relativi rapporti finanziari in modo da assicurare i mezzi necessari per il
migliore esercizio delle funzioni stesse.
La delega di funzioni amministrative al Comune può
essere subordinata alla costituzione di forme di collaborazione o associative
tra Comuni.
Le leggi regionali regolano l'esercizio di funzioni
da parte della Regione per mezzo degli uffici del
comune.
Art. 10 (Funzioni
esercitate dal Comune per servizi di carattere nazionale)
Il Comune svolge le funzioni amministrative in
materia di anagrafe, stato civile, servizi elettorali,
statistica e leva militare, previste, dalie leggi dello Stato.
All'esercizio di tali funzioni provvede il sindaco
secondo le direttive degli organi competenti. Altre funzioni amministrative per
servizi di carattere nazionale possono essere
affidati ai comuni con leggi dello Stato, che regolano anche i relativi
rapporti finanziari.
Art. 11
(Gestione dei servizi pubblici)
Nell'ambito dei principi fissati da leggi della
Repubblica, il comune può assumere servizi pubblici, anche con diritto di
privativa, quando si riveli necessario in relazione
alla particolare natura del servizio o per la salvaguardia degli interessi
della collettività.
I comuni possono gestire i servizi pubblici in
economia o mediante aziende speciali.
Le aziende sono dotate di autonomia
funzionale ed operano sotto l'indirizzo ed il controllo del comune nei modi e
nelle forme stabilite dalla legge e da appositi regolamenti.
Spetta in ogni caso al comune nominare gli organi
delle aziende e approvare i fondamentali atti delle stesse (programmi, bilanci,
rendiconti, tariffe, investimenti, tabella unica del personale).
Le norme del presente articolo
si applicano ai servizi pubblici realizzati da associazioni intercomunali.
Art. 12 (Potestà
tributaria dei Comuni)
Il comune esercita la potestà tributaria nell'ambito
delle leggi della Repubblica che regolano anche le
forme del suo concorso nel procedimento tributario.
Sezione II
FORME COLLABORATIVE INTERCOMUNALI
Art. 13 (Intese,
convenzioni e associazioni volontarie)
I comuni possono realizzare tra di loro forme di
collaborazione allo scopo di assicurare la più
efficace organizzazione e gestione dei servizi di loro competenza.
Costituiscono forme di collaborazione:
a) le intese.
Esse, stipulate mediante deliberazione dei Consigli comunali
interessati, per assolvere compiti particolari, non costituiscono persona
giuridica autonoma; possono essere create anche fra comuni appartenenti a
province e a regioni diverse, purché con il consenso di queste ultime; regolano
preventivamente le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti ed i rispettivi obblighi;
b) le
convenzioni. Esse, stabilite mediante appositi accordi deliberati dai
rispettivi consigli, per consentire la utilizzazione
di servizi gestiti da altri comuni, non costituiscono persona giuridica
autonoma; regolano preventivamente i rapporti economici, le condizioni
generali o particolari di gestione e le forme di consultazione periodica
degli enti contraenti;
c) le
associazioni volontarie. Esse, costituite mediante deliberazione dei
consigli comunali, che approvano i relativi statuti, sono dotate di autonomia funzionale, hanno personalità giuridica
propria; hanno la capacità di compiere tutti i negozi giuridici ed ogni atto
necessario per il raggiungimento dei fini riguardanti uno o più servizi. Lo
statuto disciplina i modi e le forme per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo da parte dei singoli comuni
associati; lo statuto determina altresì il numero dei rappresentanti di ciascun
ente, l'articolazione degli organi della gestione associata, le attribuzioni
degli organi stessi, i rapporti finanziari ed ogni altra norma necessaria
all'organizzazione e al funzionamento della gestione associata.
L'organo deliberativo dell'associazione è in ogni
caso l'assemblea.
La costituzione dell'associazione deve essere
sottoposta al parere non vincolante della Provincia.
Art. 14
(Associazioni obbligatorie)
La Regione, per la realizzazione degli scopi di cui
al primo comma del precedente articolo, può costituire associazioni
obbligatorie, tra i comuni, quando non siano previste
da legge dello Stato.
Il provvedimento di costituzione deve essere
adottato, sentita la Provincia o le Province interessate ai fini della
delimitazione territoriale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri
assegnati alla Regione e con il voto favorevole dei consigli comunali che rappresentino la maggioranza assoluta della popolazione e
dei comuni.
La legge regionale stabilisce i criteri di composizione
dell'assemblea rappresentativa della associazione
intercomunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze ed adottando
criteri di proporzionalità che facciano corrispondere il più possibile la
composizione politica dell'assemblea rappresentativa dell'associazione
intercomunale con quella dell'insieme dei consigli comunali.
La legge regionale disciplina altresì la formazione
degli organi, eletti a maggioranza dall'assemblea, alla quale spettano in ogni
caso i poteri deliberativi.
La legge regionale disciplina gli altri aspetti
organizzativi e procedurali dell'associazione intercomunale, nel rispetto dei
principi generali della presente legge.
L'associazione intercomunale di cui al presente articolo può svolgere tutte le funzioni amministrative
di spettanza dei Comuni.
L'ambito territoriale entro il quale viene costituita
l'associazione intercomunale deve concernere
contestualmente tutti i servizi sociali di competenza comunale.
Le Comunità montane e le Unità sanitarie locali, istituite con legge dello Stato, costituiscono
associazioni obbligatorie disciplinate dalla presente legge.
Sezione III
AREE METROPOLITANE
Art. 15 (Natura)
Sono aree metropolitane quelle comprendenti i comuni
di Genova, Napoli, Milano, Roma e Torino.
La Regione, sentiti i comuni e le
province interessate, delimita l'ambito territoriale dell'area metropolitana;
provvede, a norma dell'articolo 133 della Costituzione, se necessario, al
riordino delle circoscrizioni comunali, con riferimento alle esigenze
dell'area; promuove le forme collaborative e
associative dei comuni interessati.
Qualora l'area metropolitana coincida con l'ambito
territoriale di una Provincia, delimitata ai sensi dell'art. 22, la Provincia
stessa assume la denominazione di Provincia metropolitana.
Art. 16
(Funzioni)
Alla Provincia metropolitana spettano, oltre alle
funzioni ordinarie, la gestione di parchi metropolitani,
di impianti relativi al disinquinamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani,
di strutture di commercio all'ingrosso, l'attuazione di programmi edilizi.
Alla Provincia metropolitana possono essere affidate
quelle funzioni comunali che, per esigenze di carattere unitario, i
consiglieri comunali deliberino di affidare ad essa
col voto favorevole dei due terzi dei comuni dell'area, che rappresentino
almeno la metà della popolazione.
Art. 17
(Ripartizioni in circoscrizioni)
I Comuni compresi nelle aree metropolitane, la
popolazione dei quali sia superiore a centomila abitanti,
devono ripartire il proprio territorio in circoscrizioni.
La ripartizione del territorio comunale in circoscrizioni
avviene d'intesa con la Provincia allorché si tratti
di Comuni compresi in un'area metropolitana.
Art. 18
(Municipalità)
La Regione, a norma dell'art. 133 della
Costituzione, provvede, se necessario al riordino delle circoscrizioni
comunali in relazione alle singole esigenze dell'area.
Qualora, anche in seguito ai provvedimenti di cui al
precedente articolo 42, lettera b), permangano nell'ambito dell'area
metropolitana comuni con popolazione superiore ad 800.000 abitanti, i
quartieri dei comuni medesimi sono eretti in « municipalità ».
I consigli delle municipalità sono eletti a suffragio
diretto secondo le norme per le elezioni comunali.
Ai consigli delle municipalità spettano poteri
deliberativi in ordine ai compiti stabiliti dallo
statuto del comune.
Lo statuto comunale fissa altresì le norme per la
costituzione di un organo esecutivo collegiale e detta norme per il bilancio
delle municipalità e i connessi rapporti con il
bilancio del comune per le entrate e per le spese, nonché per la dotazione in
uso di uffici, personale, beni e strumenti e quanto altro occorra per
assicurare il più ampio decentramento amministrativo nel quadro unitario del
comune.
TITOLO II
LA PROVINCIA
Art. 19
La Provincia è l'ente locale
territoriale preposto alla cura dello sviluppo socio-economico della
relativa popolazione.
È titolare di funzioni proprie ed esercita funzioni
ad essa delegate dalla Regione attinenti le materie
previste dal presente titolo.
Art. 20
(Funzioni)
La provincia, soggetto della programmazione: concorre
alla formazione dei programmi regionali, secondo le
disposizioni degli statuti e delle leggi regionali, e coordina i programmi dei
comuni ricadenti nella propria circoscrizione;
assicura il collegamento tra la Regione ed i comuni in
relazione ai programmi di sviluppo economico, sociale e territoriale ed ai
relativi programmi di settore;
esprime il proprio parere sulla determinazione degli ambiti
territoriali entro i quali si costituiscono strutture associative tra Comuni.
Art. 21 (Funzioni
di programmazione e di pianificazione territoriale)
La Provincia esercita le funzioni
amministrative che si riferiscono direttamente alla formazione dei
piani e dei programmi e alla verifica della loro attuazione.
In particolare la Provincia, nel
quadro degli indirizzi del programma regionale di sviluppo, determinati
secondo procedure stabilite da legge regionale, svolge le seguenti funzioni:
1) coordinamento, per la rispettiva circoscrizione,
dei programmi di sviluppo e dei programmi relativi a
provvedimenti nazionale e regionali d'intervento per singoli settori o
scopi determinati;
2) formazione del piano urbanistico territoriale di
coordinamento;
3) verifica di conformità dei piani regolatori
comunali e intercomunali con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento;
4) funzioni in materia di trasporti e di viabilità
provinciali;
5) promozione di forme
associative tra i comuni;
6) raccolta di dati e informazione statistica. La
legge regionale determina le procedure di formazione ed i contenuti
fondamentali del piano territoriale provinciale, anche al fine di raccordarlo
con le competenze comunali in materia di urbanistica e
con le competenze regionali in materia di assetto ed utilizzazione del
territorio.
Art. 22 (Criteri
ed indirizzi per la modifica delle circoscrizioni provinciali
e per
l'istituzione di nuove province)
L'istituzione di nuove province e la modifica delle
circoscrizioni provinciali, previste dall'art. 133 della Costituzione, sono
disciplinate secondo i seguenti criteri ed indirizzi:
a) la determinazione dell'ambito territoriale delle
province deve corrispondere il più possibile all'area entro la quale:
1) si svolge la maggior parte dei rapporti socioeconomici
e storico-culturali della popolazione residente;
2) sia possibile favorire il
riequilibrio economico, sociale e culturale dell'area stessa e del territorio
regionale;
3) sia possibile favorire il più efficace svolgimento
delle funzioni attribuite alle Province;
b) non si può procedere all'istituzione di nuove Province
qualora la popolazione di almeno una delle Province interessate alla modifica
territoriale risulti inferiore ai duecentomila
abitanti, determinati sulla base dell'ultimo censimento generale, o, nelle aree
metropolitane definite ai sensi dell'art. 15 della presente legge, inferiore ad
un milione di abitanti;
c) non è consentito che, nell'ambito di ciascuna
regione, il numero delle province sia superiore a un
terzo o inferiore ad un terzo di quelle esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge;
d) l'iniziativa dei Comuni prevista dall'articolo 133
della Costituzione viene esercitata mediante
deliberazione dei rispettivi consigli comunali, adottata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati al Comune, e si intende validamente assunta quando
concorrano le volontà di tanti Comuni da rappresentare la maggioranza assoluta
delle popolazioni interessate al provvedimento di mutamento delle
circoscrizioni provinciali;
e) ciascuna
regione può coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera c) del
presente articolo e presentare al Parlamento, ai sensi degli artt. 71 e 121 della Costituzione, una
proposta di legge per la determinazione delle circoscrizioni provinciali;
f) qualora la regione abbia presentato alle Camere
proposta di legge ai sensi della precedente lettera e) ed una delle Camere
abbia modificato in tutto o in parte la proposta, va richiesto il parere della
Regione ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE
Art. 23 (Gli
statuti dei Comuni e delle Province)
I Comuni e le Province adottano ciascuno il proprio
statuto nei limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dalla presente
legge.
Gli statuti disciplinano:
a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi
comunali e provinciali;
b) le forme ed i modi della partecipazione popolare all'attività amministrativa e della partecipazione
dei singoli e dei gruppi ai procedimenti amministrativi.
c) l'istituzione di
commissioni consiliari permanenti a fini preparatori delle decisioni del
consiglio e di preventivo parere su determinati atti della giunta, delle aziende e delle
istituzioni dipendenti dal comune;
d) la tutela, mediante la fissazione di termini
tassativi, del diritto di autoconvocazione
del consiglio e dei diritti di iniziativa e di controllo dei consiglieri;
e) il riconoscimento dei
gruppi consiliari e gli strumenti per l'espletamento delle loro funzioni;
f) le garanzie per l'esercizio dei diritti di documentazione
dei gruppi consiliari e dei singoli consiglieri, senza che possa essere
opposto il segreto di ufficio;
g) le eventuali forme del decentramento comunale;
h) le procedure per la
costituzione delle forme associative e di cooperazione fra gli enti locali. i) l'organizzazione degli uffici comunali e provinciali.
Lo statuto della Provincia prevede le forme ed i modi
del concorso dei Comuni alle attività di cui
all'articolo 21.
Art. 24
(Approvazione degli statuti)
Gli statuti comunali e provinciali sono adottati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora non venga raggiunta
la prescritta maggioranza, la votazione va ripetuta dopo che siano trascorsi
almeno trenta giorni ed è valida se abbiano partecipato alla seduta almeno i
due terzi dei componenti e la proposta abbia riportato la maggioranza assoluta
dei voti dei consiglieri assegnati.
Ove neppure nella seconda votazione si raggiunga la prescritta maggioranza, il consiglio delibera
dopo non meno di sei mesi a maggioranza assoluta dei componenti.
Le stesse procedure devono essere seguite nel caso di
modifica dello statuto.
Art. 25 (Organi
necessari dei Comuni e delle Province)
Sono organi necessari dei Comuni e delle Province,
rispettivamente, il Consiglio Comunale, la Giunta comunale
ed il Sindaco; il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ed il
Presidente della Provincia.
Gli statuti comunali e provinciali possono prevedere
la nomina di un Presidente di assemblea con funzioni
di direzione dei lavori consiliari.
Art. 26 (Funzionamento
dei Consigli e delle Giunte comunali e provinciali)
Il Comune e la Provincia sono dotati di autonomia regolamentare per l'organizzazione propria e
delle istituzioni da essi dipendenti e per la disciplina, quando sia previsto
da leggi dello Stato, delle materie connesse alle funzioni ad essi attribuite.
I regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti, devono in particolare contenere disposizioni
relative:
a) alle procedure per la
convocazione e per il funzionamento del Consiglio e della Giunta e degli altri
organi comunali e provinciali;
b) alla validità delle sedute e delle
deliberazioni;
c) alla costituzione ed alle attività delle commissioni
consiliari;
d) al procedimento di esame
dei provvedimenti e degli atti di competenza comunale e provinciale;
e) alle modalità di voto ed ai
casi di segretezza delle sedute;
f) all'esercizio del diritto
all'informazione sull'attività del Comune e della
Provincia.
Art. 27 (Funzioni
necessarie del Consiglio comunale)
Il Consiglio determina l'indirizzo politico ed
amministrativo dell'ente locale.
Spetta inoltre ad esso:
a) deliberare lo statuto, i regolamenti, la pianta
organica ed il trattamento economico e giuridico dei dipendenti;
b) deliberare i programmi ed i piani, generali e di
settore, esprimere i pareri e formulare le proposte che le leggi dello Stato e
della Regione prevedono di competenza comunale;
c) deliberare la costituzione
delle forme associative e di collaborazione tra enti locali;
d) approvare il bilancio pluriennale e quello annuale preventivo e le relative variazioni; il conto
consuntivo, l'emissione di prestiti obbligazionari;
e) deliberare i tributi previsti dalle leggi e le
tariffe per l'uso dei beni dell'ente locale o per la fruizione
dei servizi pubblici;
f) deliberare gli indirizzi generali e vigilare sulla
gestione degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del
Comune, nonché approvare i loro piani, programmi e
bilanci;
g) deliberare sulla partecipazione del Comune a
società, dettare gli indirizzi generali e vigilare sull'attività degli
amministratori nominati dal Comune o da esso comune
designati;
h) deliberare gli acquisti e le alienazioni di beni
immobili e gli altri contratti relativi a diritti
reali;
i) nominare, designare e revocare gli amministratori di enti la cui nomina o designazione o revoca spetti al
Comune;
l) deliberare sugli oggetti che comportano spese che
impegnino gli esercizi finanziari successivi a quello al quale le spese si
riferiscono;
m) deliberare l'assunzione
diretta di pubblici servizi, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
n) deliberare su tutte le
altre questioni espressamente riservate al Consiglio dalle leggi statali,
regionali o dallo statuto.
Il Consiglio può delegare alla Giunta, fissando
criteri e limiti della delega, i provvedimenti previsti alle lettere c), h), l).
Art. 28 (Funzioni
necessarie del Consiglio provinciale)
Sono
attribuite al Consiglio provinciale le funzioni di cui all'articolo precedente
in quanto applicabili.
Art. 29 (Composizione, elezione e revoca
della Giunta, del sindaco e del presidente della Provincia)
Il sindaco e il presidente della Provincia e le
Giunte comunali e provinciali sono eletti dal rispettivo Consiglio nel proprio
seno, su lista unica, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei
consiglieri presenti e votanti.
Ove non sia raggiunta la predetta maggioranza, si
procede entro otto giorni a nuova votazione, per la validità della quale è sufficiente la maggioranza semplice.
Lo statuto disciplina il procedimento di revoca del
sindaco, del presidente della Provincia, dei singoli o di tutti i componenti le rispettive Giunte, per la cui adozione è
comunque necessario lo scrutinio per appello nominale e la maggioranza
assoluta dei consiglieri presenti e votanti.
La Giunta comunale è composta dal sindaco, che la
convoca e la presiede, e da un numero di componenti
stabilito dallo statuto non superiore ad un quinto dei consiglieri assegnati.
La Giunta provinciale è composta dal presidente
della Provincia, che la convoca e la presiede, e da un numero di componenti stabilito dallo Statuto non superiore ad un
quinto dei consiglieri assegnati.
Art. 30 (Competenze
necessarie delle Giunta)
La Giunta è l'organo propulsivo dell'attività del
Consiglio; ne attua gli indirizzi e le determinazioni;
delibera su tutte le materie non espressamente attribuite alla competenza del
Consiglio da leggi dello Stato e della Regione o dallo Statuto.
Non possono essere adottate in via d'urgenza
deliberazioni aventi ad oggetto gli atti espressamente
riservati al Consiglio dalla presente legge, fatta eccezione per le materie
delegabili.
La Giunta in caso di urgenza
può adottare sotto la sua responsabilità le deliberazioni altrimenti
spettanti al Consiglio a norma di statuto, e riferisce ad esso nella sua prima
adunanza per la ratifica, che deve intervenire, a pena di nullità, entro
sessanta giorni dall'adozione della deliberazione. Restano salvi gli effetti
dell'atto che si siano già prodotti.
Art. 31 (Competenze
necessarie del sindaco e del presidente della Provincia)
Il sindaco ed il presidente della Provincia rappresentano,
rispettivamente, il Comune e la Provincia; convocano e presiedono la Giunta ed
esercitano le competenze loro espressamente attribuite dalle leggi, dai
regolamenti e dallo Statuto.
Il sindaco ed il presidente della Provincia possono
delegare, per tempo determinato e per oggetto definito, l'esercizio delle
proprie attribuzioni a singoli componenti della
Giunta o del Consiglio.
Lo statuto dispone in ordine alla
temporanea sostituzione del sindaco e del presidente della Provincia assente o
impedito.
Art. 32 (Funzioni del sindaco e del
presidente della Provincia per interventi d'urgenza)
Il sindaco e il presidente della Provincia, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono adottare, in caso di grave ed urgente
necessità, tutti i provvedimenti contingibili
necessari per evitare pregiudizi alla comunità amministrata o per soddisfare
bisogni non altrimenti ovviabili in materia di uso dei
beni comunali, di igiene, di edilizia e di polizia locale.
I provvedimenti di cui al comma precedente devono
essere adeguatamente motivati ed essere in armonia con i principi generali
dell'ordinamento giuridico.
Art. 33 (Funzioni
speciali del sindaco)
Quando ricorrono gravi ed urgenti necessità di
pubblico interesse il sindaco può adottare opportuni
provvedimenti a carattere temporaneo, disponendo della proprietà privata nei
limiti e con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Al proprietario è comunque dovuta
una giusta indennità.
Art. 34
(Distintivo del sindaco)
Il distintivo del sindaco è costituito da una fascia
tricolore cinta attorno ai fianchi.
Art. 35 (Principi
dell'attività amministrativa locale)
Nello
svolgimento delle funzioni proprie gli enti locali territoriali determinano il
contenuto e le forme dei propri atti, nei limiti stabiliti dalla presente
legge.
Art. 36 (Ordinamento
degli uffici e dei servizi nonché del personale
dipendente dagli enti locali)
La struttura degli uffici e l'ordinamento del personale sono informati ai principi della democrazia,
del decentramento e dello snellimento delle procedure.
La regolamentazione dello stata giuridico e del
trattamento economico del personale dipendente degli
enti locali deve essere conforme ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
Il trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni e delle province viene determinato
in conformità ai principi, ai criteri ed ai livelli retributivi, risultanti da
accordi nazionali.
I livelli retributivi non potranno, in nessun caso,
superare quelli contenuti negli accordi suddetti.
L'accordo nazionale viene
stipulato tra una rappresentanza del Governo, dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e le
organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative, su scala nazionale,
dei lavoratori dipendenti.
L'accordo è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri da adottare entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.
Art. 37 (Elezione
dei consigli comunali e provinciali)
L'elezione dei consigli comunali e provinciali, il
numero dei consiglieri, i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità alla carica di consigliere, di assessore, di sindaco, di
presidente della Provincia, la convalida degli eletti e la loro surrogazione
e decadenza sono disciplinate dalla legge dello Stato salva la competenza
delle Regioni a statuto speciale.
I consigli comunali e provinciali sono eletti a
suffragio popolare diretto, con voto personale, libero e segreto, dai cittadini
che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
Le indennità e il trattamento assistenziale
e previdenziale degli amministratori comunali sono regolati in conformità a
norme stabilite da legge della Repubblica, la quale assicura altresì le condizioni
per rendere effettivo il diritto di cui all'art. 51, ultimo comma, della
Costituzione.
Art. 38 (Casi di
scioglimento dei consigli comunali e provinciali)
I consigli comunali e provinciali vengono
sciolti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'Interno:
1) quando l'approvazione del bilancio sia avvenuta
nei modi e nei termini di cui al quarto comma dell'articolo
52;
2) quando sia stata accertata l'impossibilità di dare vita agli organi esecutivi, previa diffida ed invito a
provvedere da parte dell'organo di controllo entro il termine perentorio di 60
giorni. Il termine assegnato deve avere inizio trascorsi 30 giorni dal loro
insediamento o dalle dimissioni o revoca del sindaco, del Presidente della
provincia o delle giunte comunali o provinciali;
3) quando sia venuta a mancare per dimissioni morte
od altra causa la metà dei componenti assegnati.
Qualora il sindaco e il presidente della Provincia siano
compresi fra i consiglieri venuti a mancare per dimissioni, morte o altra
causa, anche la giunta si considera decaduta.
Per il disbrigo degli affari correnti, restano in
carica il sindaco e la giunta comunale, il presidente
dell'amministrazione provinciale e la giunta provinciale, qualora almeno la
metà degli assessori non sia compresa fra i consiglieri venuti a mancare per
dimissioni, morte o altra causa.
Con il decreto di cui al primo comma del presente
articolo viene nominato, fuori dalle ipotesi di cui al
comma precedente, per il disbrigo degli affari correnti, un commissario o un
collegio di commissari.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e
provinciali devono essere indette entro il termine di 90 giorni.
TITOLO IV
FINANZA LOCALE
Art. 39
(Ordinamento)
I Comuni e le Province sono enti dotati di autonomia finanziaria, nelle forme e nei limiti
stabiliti dalla legge dello Stato, che coordina la finanza locale con la
finanza regionale e la finanza statale, ispirandosi al principio dell'unità
della finanza pubblica e della pluralità di concorso per le entrate.
Con legge della Repubblica sono determinati i tributi
propri dei comuni, le compartecipazioni ai tributi erariali e i compiti di
concorso dei comuni stessi al processo tributario
generale.
Art. 40 (Coordinamento
della finanza pubblica)
Le entrate dei Comuni e delle province sono stabilite
da leggi della Repubblica secondo i seguenti principi:
a) attuazione del coordinamento finanziario di cui
all'art. 119 della Costituzione in modo che siano predeterminate, in una proiezione
pluriennale, le risorse finanziarie da attribuire ai diversi livelli
istituzionali in rapporto agli obiettivi prioritari per tutto il Paese e alle
rispettive funzioni;
b) finanziamento delle funzioni normali mediante tributi propri, quote di tributi erariali e somme
trasferite a carico del bilancio statale attribuiti ai comuni e alle province
in base a legge della Repubblica;
c) finanziamenti per investimenti, attributi con leggi
nazionali e regionali.
Ai fini del coordinamento di cui al comma precedente,
la Commissione parlamentare per le questioni regionali:
a) segue i rapporti tra la finanza statale, regionale
e locale, in base ad apposite rilevazioni trimestrali
presentate dai Ministri del Bilancio e della programmazione economica e del tesoro
nonché in base ad eventuali indagini conoscitive;
b) predispone relazioni periodiche sulla
efficacia delle norme che regolano il coordinamento della finanza
statale, regionale e locale e sullo stato dell'equilibrio fra funzioni e
risorse ai vari livelli istituzionali.
Art. 41 (Ordinamento del Bilancio, della
contabilità e dei contratti dell'amministrazione locale)
L'attività degli enti locali si esplica
attraverso programmi e bilanci pluriennali ed annuali.
Tali bilanci devono essere deliberati in pareggio
economico.
I bilanci e la contabilità dei comuni e delle province
sono regolati secondo i principi della legge 19 maggio 1976, n. 319.
Con legge regionale sono dettate norme d'attuazione per il coordinamento dei bilanci e della
contabilità tra Regioni, province e comuni, in particolare in ordine:
a) all'articolazione dei programmi e ai loro aggiornamenti
annuali;
b) alla struttura dei bilanci pluriennali e annuali
sia di competenza che di cassa.
Art. 42 (Finanziamento
dei programmi di investimento degli enti locali)
Gli investimenti nazionali per il finanziamento dei
programmi di investimento degli enti locali sono
ripartiti su base regionale. La Regione assegna le somme con
riferimento agli obiettivi della programmazione regionale.
Ai fini del coordinamento di cui all'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, sono comunicati alla Regione i programmi d'investimento degli enti
locali territoriali.
Nel quadro dei programmi di utilizzazione delle disponibilità creditizie
per gli investimenti pubblici e privati, sono determinate dagli organi competenti,
con riferimento agli obiettivi della programmazione economica, le quote di
investimento degli enti locali delle quali deve essere effettuato il
finanziamento.
I mutui sono consentiti solo per investimenti e alla
condizione che i relativi oneri non alterino il
pareggio economico del bilancio.
TITOLO V
Sezione I
IL CONTROLLO
Art. 43 (Organo
di controllo)
In ogni capoluogo di Regione è istituito un organo
regionale per il controllo sugli atti dei comuni, delle province, delle unità
sanitarie locali, delle comunità montane, delle associazioni fra comuni.
Esso è denominato Comitato regionale di controllo.
Con legge regionale l'organo di controllo può essere
suddiviso in una o più sezioni decentrate per territorio. Dura in carica quanto
il Consiglio regionale.
Con legge regionale possono essere altresì istituite
sezioni decentrate per la sola materia sanitaria.
Con legge regionale sono stabilite altresì la sede,
le modalità e le spese di funzionamento, le competenze del Comitato regionale e
delle sezioni decentrate e le forme di coordinamento.
Gli atti degli enti locali operanti su territori appartenenti
a più province vanno comunque sottoposti al controllo
del Comitato regionale.
Con legge regionale può essere attribuito al Comitato
o a una sezione decentrata il controllo di legittimità
sugli atti di altri enti locali anche economici, per i quali non sia prevista
una diversa forma di controllo.
Art. 44 (Composizione)
Il Comitato Regionale di controllo e ciascuna sezione
decentrata sono costituiti da cinque componenti, di cui:
a) tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato
a due fra cittadini iscritti nelle liste elettorali e scelti fra docenti universitari
di diritto, magistrati amministrativi e ordinari, avvocati dello Stato,
avvocati con un'anzianità di iscrizione nell'Albo
speciale da almeno cinque anni, dirigenti generali o equiparati delle
amministrazioni pubbliche;
b) un funzionario direttivo
eletto dal Consiglio regionale e scelto da una terna trasmessa dal Commissario
di governo territorialmente competente;
c) un magistrato eletto dal Consiglio regionale e
scelto da una terna trasmessa dal Presidente del TAR o della sezione di TAR
competente territorialmente o, in mancanza della sezione del TAR, da una terna
trasmessa dal Presidente del Tribunale avente sede nel capoluogo della
provincia ove la sezione svolge la propria attività.
I componenti di cui alla
lettera a) e c) del comma precedente sono collocati in aspettativa dall'amministrazione
di appartenenza per tutto il periodo in cui sono chiamati ad esercitare le funzioni
di controllo di cui all'articolo precedente.
Art. 45
(Ineleggibilità)
Non sono eleggibili a componenti
del Comitato:
1) i membri del Parlamento e dei Consigli regionali;
2) gli amministratori e i dipendenti dei comuni,
delle province, delle associazioni fra comuni, delle comunità montane, delle
unità sanitarie locali e comunque di ogni altro ente
i cui atti sono soggetti al controllo del Comitato;
3) coloro che non sono
eleggibili secondo la legge dello Stato a consiglieri comunali, provinciali e
regionali;
4) i componenti dei consigli
circoscrizionali.
Art. 46
(Trasmissione degli atti, audizione)
La legge regionale stabilisce le modalità ed i
termini della pubblicazione e dell'invio delle deliberazioni al comitato di
controllo.
La legge regionale detta altresì norme per garantire
l'audizione dei rappresentanti del comune e della
provincia da parte dei comitati di controllo prima delle relative pronunce,
nonché l'inserimento a verbale delle osservazioni dell'ente locale come parte
integrante del procedimento di controllo.
Art. 47 (Controllo
preventivo di legittimità)
Il controllo di legittimità consiste nella verifica
della conformità dell'atto rispetto alle norme giuridiche che ne regolano la
competenza, ne disciplinano il procedimento di formazione, ne stabiliscono i
presupposti e ne vincolano il cantenuto, esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito.
Il controllo preventivo di legittimità è esercitato
su atti fondamentali.
Sono atti fondamentali:
a) ogni provvedimento a contenuto normativo;
b) i bilanci annuali e pluriennali;
c) i piani e i programmi, sui quali la legge non
preveda una forma diversa di controllo da parte della Regione, che in tal caso
esamina l'atto anche dal punto di vista della legittimità formale;
d) la pianta organica del personale;
e) la istituzione di tributi e
la disciplina della loro applicazione;
f) la costituzione, la modificazione e la estinzione di forme collaborative
o partecipative con altri enti pubblici territoriali o economici e con società;
g) la costituzione, la modificazione o la soppressione
di servizi o di unità di gestione;
h) la disposizione del demanio o del patrimonio;
i) la contrazione di mutui.
Art. 48
(Esecutività delle deliberazioni)
Le deliberazioni di cui all'articolo precedente
diventano esecutive, se il comitato di controllo non ne pronuncia
l'annullamento entro il termine perentorio di venti giorni dal loro
ricevimento, ridotti alla metà nel caso di urgenza
dichiarata nell'atto.
Per i bilanci, i conti consuntivi, i piani e i programmi
il termine di cui al comma precedente è di trenta giorni.
Il Comitato di controllo può interrompere per una
sola volta, con provvedimenti motivati, i termini di esecutività
degli atti.
Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
di chiarimenti l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini
indicati dall'organo di controllo, l'atto cessa di produrre i suoi effetti.
Art. 49
(Controllo di merito)
Il controllo di merito è esercitato in via preventiva
sugli atti di cui alle lettere b), d)
ed h) del precedente art. 6.
Esso comporta l'esame della opportunità
dell'atto; dell'assenza di eccesso di potere dello stesso; della corrispondenza
del singolo atto alle finalità e ai programmi dell'ente; della coerenza
dell'atto medesimo rispetto ai programmi e ai piani della provincia e della
regione nonché agli obiettivi della finanza pubblica.
È esercitato mediante la richiesta di riesame, per
una sola volta, all'ente deliberante entro lo stesso termine in cui è
esercitato il controllo di legittimità.
Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
di riesame l'ente non confermi l'atto o non lo modifichi nei termini indicati
nell'ordinanza di rinvio, l'atto cessa di produrre i suoi effetti.
L'atto diventa esecutivo, se viene
confermato senza modificazioni dallo stesso organo che lo aveva adottato.
La richiesta di riesame che non abbia comportato
anche rilievi di legittimità dell'atto preclude ogni
successiva intervento in tale direzione dopo la riconferma dello stesso da
parte dell'ente interessato.
Art. 50
(Controllo successivo di legittimità)
Ogni altro atto non è soggetto a controllo preventivo
ed è esecutivo dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo
pretorio.
Su di esso viene esercitato,
entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla trasmissione, il controllo
successivo ai soli fini della verifica della rispondenza dell'atto ai
requisiti di forma richiesti e della competenza dell'organo che ha adottato il
provvedimento.
Se l'organo di controllo ravvisa dei vizi, invita
l'ente a sanare l'atto viziato entro congruo termine, decorso inutilmente il
quale, l'atto va considerato nullo.
Nella ipotesi di annullamento e di definitiva impossibilità
di sanatoria dell'atto, dei danni rispondono gli amministratori che l'hanno
posto in essere.
Art. 51 (Atti
non soggetti a controllo)
Gli atti meramente esecutivi di deliberazioni già
approvate non sono soggetti ad alcun controllo.
Art. 52
(Controllo sostitutivo)
L'organo di controllo valuta se gli enti, i cui atti
sono sottoposti al proprio esame, abbiano omesso di compiere un atto dovuto a
contenuto vincolato, anche attuativo di impegni assunti con un precedente atto amministrativo o
derivanti da leggi nazionali o regionali, che non comporti valutazioni
discrezionali sulle modalità e sulla quantificazione.
In caso di accertata
omissione, l'organo di controllo invita l'ente a provvedere, assegnando un
congruo termine, trascorso inutilmente il quale, nomina un commissario ad acta. Fra gli atti dovuti sono compresi anche i bilanci e
i conti consuntivi.
Per i bilanci, valutata la omissione,
l'organo di controllo, invita l'ente a provvedere, assegnando un congruo
termine, trascorso inutilmente il quale nomina un commissario col compito di
compiere l'atto in sostituzione dell'organo inadempiente.
Per i conti consuntivi, l'organo di controllo, col
rispetto delle procedure previste per i bilanci,
provvede alla nomina di un collegio di revisori, col compito di predisporre la
relazione da sottoporre all'approvazione del consiglio.
È escluso il giudizio di
conto sui conti consuntivi.
Art. 53 (Responsabilità
dei componenti del Comitato di controllo)
I componenti dei comitati di
controllo sono personalmente responsabili degli atti illegittimi da essi
approvati nonché della mancata approvazione di atti legittimi.
Sono esclusi dalla responsabilità coloro che si sono
formalmente dissociati dalla maggioranza che si è formata sugli atti di cui al
comma precedente.
Art. 54 (Decadenza
di ogni altra forma di controllo)
Tutti i poteri di vigilanza e di controllo previsti
dalle leggi nei confronti degli atti e degli organi dei comuni e delle
province, da qualsiasi autorità e sotto qualsiasi
forma esercitata, ivi compresi i visti, le autorizzazioni e i consensi
preventivi, si intendono decaduti e sostituiti dai controlli previsti dalla
presente legge.
Sezione II
LE RESPONSABILITÀ
Art. 55 (Casi di
responsabilità)
Il presidente ed i componenti
degli Organi collegiali deliberanti sono solidalmente responsabili per i
danni derivati da atti od operazioni illegittime poste in essere dal Collegio
stesso, fatta eccezione per quelli che abbiano fatto constatare nel verbale
il proprio dissenso o non abbiano partecipato alla formazione dell'atto o al
compimento dell'operazione.
Gli amministratori dei Comuni e delle Province nei
casi in cui abbiano:
a) dato esecuzione a
provvedimenti non divenuti esecutivi a norma di legge;
b) effettuato spese o
contratto impegni di spese, non deliberati nei modi e nelle forme di legge;
c) deliberato spese senza assicurare la copertura
finanziaria, sono responsabili nei confronti dell'amministrazione sia per il
danno effettivamente arrecato all'Amministrazione, sia per lo squilibrio
economico-finanziario arrecato al bilancio.
Il danno derivante dallo squilibrio economicofinanziario
va valutato in via equitativa.
Gli amministratori ed i dipendenti dei Comuni e delle
Province sono responsabili dei libri e dei documenti loro affidati secondo i
rispettivi regolamenti., che disciplinano
l'ordinamento degli uffici e dettano norme per le indîviduazioni dei responsabili
dei singoli atti.
Art. 56 (Responsabilità
dell'ente nei confronti dei terzi)
I Comuni, le Province, le Comunità montane e le forme
associative e di collaborazione degli enti locali rispondono direttamente del
danno ingiusto arrecato da amministratori e dipendenti a terzi, negli stessi
casi e con le stesse modalità previste per la responsabilità dello Stato nei confronti di terzi.
Non sussiste responsabilità dell'ente allorché il
fatto dannoso non sia stato commesso dall'agente
durante il servizio o a causa di esso ovvero sia riferibile ad un suo
comportamento doloso costituente reato.
La responsabilità di cui al primo comma sussiste
anche quando il danno sia stato arrecato nell'esercizio di funzioni attributive
dallo Stato o delegate dalla Regione.
Art. 57 (Danno
ingiusto)
È danno ingiusto quello
derivante dalla violazione di diritti soggettivi.
La responsabilità dell'ente sussiste sia se la
violazione del diritto soggettivo derivi dal compimento di atti
od operazioni, sia se essa consista nell'omissione o nel ritardo
ingiustificato di atti dovuti.
Quando la legge o il regolamento non stabiliscono
diversamente, il termine entro il quale la Amministrazione
deve pronunciarsi sull'istanza dell'interessato è di 60 giorni dalla
presentazione dell'istanza.
Trascorso tale termine l'interessato può far
constatare l'inattività dell'amministrazione mediante diffida notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla notificazione della diffida l'interessato può esperire l'azione per il
risarcimento del danno, senza pregiudizio del diritto alla riparazione dei
danni che si siano già verificati in conseguenza dell'omissione o del ritardo.
La notificazione della difesa non è necessaria nel
caso in cui la legge qualifichi direttamente come silenzio-rifiuto l'inerzia
dell'amministrazione protrattasi per un tempo determinato: in tal caso
l'interessato può proporre senz'altro l'azione di
risarcimento dopo che sia trascorso il termine stabilito dalla legge.
Quando il danno derivi dalla mancata esecuzione del
giudicato formatosi contro l'Amministrazione, l'azione di risarcimento può
essere proposta dopo che siano trascorsi 60 giorni
dalla notificazione della decisione del giudice amministrativo che, ai sensi
dell'art. 27, n. 4), del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054 o dell'art. 37
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di
conformarsi al giudicato.
Art. 58 (Azione
di responsabilità)
L'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori e dei dipendenti dei Comuni, delle Province e delle rispettive
forme associative e collaborative può
essere promossa su denuncia del Comitato di controllo, del sindaco o del presidente
della Provincia, previa deliberazione consiliare.
Essa può inoltre essere promossa da un consigliere
comunale, provinciale o delle forme associative e collaborative:
in tal caso si può dar corso al giudizio qualora la sezione giudicante dichiari
l'azione non manifestamente infondata con ordinanza adottata in camera di
consiglio e sentito il procuratore generale e le altre parti interessate.
L'amministrazione può sempre costituirsi in giudizio
e, in caso di azione diretta, può essere condannata
alle spese di giudizio.
L'attore può essere condannato alle spese di giudizio
anche a seguito della ordinanza di cui al terzo comma.
Qualora sussista fondato timore di pregiudizio dei
diritti dell'ente, l'organo che promuove l'azione di
responsabilità può chiedere provvedimenti cautelari al presidente della sezione
giudicante, che provvede sentiti il procuratore generale e le altre parti interessate.
Art. 59 (Decadenza
dell'azione di responsabilità)
L'azione di responsabilità decade ove non sia
promossa entro cinque anni dai fatti contestati e se non vi sia
pronuncia passata in giudicato entro otto anni dai fatti stessi.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 60 (Funzioni
non previste dalla presente legge)
Restano comunque confermate
a favore dei comuni tutte le funzioni loro attribuite da leggi dello Stato, che
non siano state abrogate ai sensi del successivo art. 64.
Art. 61 (Scioglimento
degli organismi comprensoriali)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge cessano dalle loro funzioni gli organismi comprensoriali eventualmente
costituiti dalle Regioni con carattere di generalità sull'intero territorio regionale,
anche quando abbiano assunto la forma del consorzio
tra Comuni.
Qualora l'organismo comprensoriale abbia assunto la
forma di consorzio tra Comuni, la Regione nomina uno
o più commissari che provvedono alla loro liquidazione entro tre mesi dalla
nomina.
La Regione provvede comunque
alla disciplina dei rapporti in corso al momento della cessazione di attività
degli organismi comprensoriali.
Art. 62
(Ordinamento dei segretari comunali e provinciali)
Il Governo della Repubblica è
delegata ad emanare decreti aventi valore di legge per il nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo della
presente legge.
Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
1) rideterminazione
delle funzioni tenendo conto del nuovo ordinamento delle autonomie locali;
2) definizione delle funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa e della responsabilità per
il funzionamento dell'apparato amministrativo comunale e provinciale secondo
gli artt. 65 e 66 della presente legge;
3) definizione delle funzioni di istruttoria
per gli atti deliberativi, di segretezza del consiglio e della giunta, di
compimento delle procedure e della esecuzione degli atti in modo da assicurare
autenticità agli atti e alle procedure stesse e da favorire la massima
collaborazione con gli organi elettivi;
4) affidamento di compiti notarili
e di copia per facilitare il funzionamento dell'ente;
5) organizzazione del ruolo di cui all'articolo della
presente legge e dei relativi organi di gestione, secondo criteri di elevata professionalità e di gestione democratica con la
partecipazione prevalente di rappresentanti regionali e locali, prevedendo le
forme di accesso per pubblico concorso, unicità di carriera, corsi di aggiornamento,
ampia mobilità, con conservazione, in ogni caso, delle condizioni di carriera
ed economiche acquisite.
Art. 63 (Delega
al Governo per la redistribuzione delle funzioni
della provincia)
Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
aventi valore di legge ordinaria per la redistribuzione
delle funzioni esercitate dalla Provincia ivi comprese quelle di cui alla Legge
10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche fra i Comuni e le associazioni intercomunali.
Criteri direttivi della delega sono il rispetto dei
principali contenuti nella presente legge in materia di funzioni proprie dei
comuni, al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni
amministrative.
Al fine dell'esercizio della delega di cui al presente
articolo il Governo adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più schemi di decreto che trasmette a ciascuna Regione,
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'Associazione nazionale fra
comuni d'Italia, all'Unione delle Province italiane, alla Unione
nazionale dei comuni e degli enti montani.
Gli enti e le istituzioni suddette esprimono il
proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto
governativo.
Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Governo adotta, se del caso, nuovi schemi di decreto, che sottopone
alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime le
proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.
Il Governo adotta i decreti definitivi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 64
(Abrogazione delle norme incompatibili)
Con effetto dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa
incompatibili.
Sono in particolare abrogati:
- il testo unico approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ad eccezione;
- il testo unico approvato con
regio decreto 4 febbraio 191, n. 148, e loro successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione;
- il regolamento approvato con
regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, e successive modificazioni ed
integrazioni, ad eccezione;
- il decreto legislativo
luogotenenziale 17 nonovembre 1944, n. 426, e successive modificazioni;
- il capo III del titolo V della
legge 10 febbraio 1953, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli artt. 3, 4, 5, e 6 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- gli artt. 3, 4, 5, salvo
il 6° comma, 8 e 10 del titolo I e del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni
ed integrazioni;
- nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102, limitatamente
alla parte relativa alle funzioni di pianificazione e
di programmazione delle Comunità montane.
Art. 65 (Modificazioni
alla legge 1 giugno 1977, n. 286)
La legge 1 giugno 1977, n. 286 resta in vigore con le
seguenti modificazioni:
all'art. 1 sono soppresse le parole «L'art. 270 del testo
unico della legge comunale e provinciale, approvato
con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalla legge 10 novembre
1970, n. 852, è sostituito dal seguente»;
nell'art. 4 sono soppresse le parole: «L'art. 271 del
testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto, 3
marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente».
Art. 66
(Scioglimento di consorzi)
I comuni e le province che hanno costituito consorzi
ai sensi del Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni,
devono procedere al loro scioglimento entro il 31 dicembre 1982.
Con l'atto di scioglimento del consorzio, i comuni
decidono di assumere singolarmente i servizi o di gestirli mediante
associazioni intercomunali oppure mediante le altre forme di cooperazione tra i comuni previste dalla presente legge.
Qualora sia stata costituita una azienda
speciale consortile ed i comuni non intendano utilizzarla trasformandola ai
sensi dell'articolo 10 della presente legge, l'azienda deve essere soppressa
contemporaneamente al consorzio.
Il personale dei consorzi disciolti e delle aziende
soppresse è trasferito presso gli enti o le aziende
cui è affidato il relativo servizio, salvaguardando la condizione economica
acquisita.
Nello stesso modo dispongono le
leggi regionali quando provvedano allo scioglimento o alla
riorganizzazione degli enti di cui all'articolo 7 della presente legge.
Art. 67 (Entrata
in vigore statuti)
Fino all'entrata in vigore degli statuti, nelle
materie che gli statuti dovranno regolare continuano
ad applicarsi le norme precedenti alla presente legge.
I comuni e le province adottano gli statuti entro il
31 dicembre 1980.
Art. 68 (Proroga
dell'attività delle attuali province)
Nella fase di prima applicazione della presente legge
i Consigli delle Province, le cui circoscrizioni siano state modificate ai
sensi del precedente articolo 22, restano in carica
fino alla data di indizione delle elezioni generali per il rinnovo dei consigli
provinciali ed esercitano le funzioni su tutto il territorio della precedente
circoscrizione.
Art. 69 (Entrata
in vigore)
La presente legge entra in vigore il quindicesimo
giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, tranne per quanto diversamente disposto nel successivo
articolo.
(1) V. il documento «Le autonomie
locali in relazione all'avvio della riforma sanitaria»
in Prospettive assistenziali, n. 50.
www.fondazionepromozionesociale.it