Prospettive assistenziali, n. 53, gennaio - marzo 1981
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
PRINCIPI
PER UNA LEGGE IN MATERIA DI ADOZIONE INTERNAZIONALE
Riportiamo
qui di seguito, dietro gentile concessione del Servizio Sociale Internazionale
- Sezione italiana -, alcune considerazioni in merito all'adozione di minori
stranieri, tratte dall'articolo: «L'adozione internazionale - Argomenti per un
progetto di legge - Proposte per un coordinamento dei servizi» pubblicato
sulla rivista SSI Informazioni, Anno VIII, N. 1.
Siamo lieti
di constatare che anche il Servizio Sociale
Internazionale concorda con l'urgenza - da noi più volte espressa - di una
precisa regolamentazione giuridica dell'adozione di minori stranieri e che le
linee direttive contenute in questo documento collimano, seppur con qualche
non sostanziale divergenza, con quanto da noi sostenuto anche su questa rivista (1).
... Il fenomeno dell'adozione internazionale si è
affacciato recentemente alla ribalta italiana. Fino a pochi anni fa l'Italia
non era un paese di arrivo di bambini stranieri; aveva
anzi vissuto nel dopoguerra il fenomeno contrario. Però la richiesta delle
coppie diretta verso i Paesi in via di sviluppo è in
crescente aumento e la mancanza di una regolamentazione organica incrementa
situazioni anormali ed anche illegali.
Per questi motivi sarebbe auspicabile che venisse elaborato un apposito progetto di legge il quale
dovrebbe tener presente alcuni punti essenziali:
Organi:
- il Tribunale per i minorenni
- un organo centrale nazionale,
costituito dal Ministero della giustizia o da una sua diretta emanazione;
- le rappresentanze consolari italiane all'estero;
- i servizi sociali specializzati a
livello internazionale per interventi sul territorio.
Il Tribunale per i minorenni dovrebbe raccogliere delle
coppie che aspirano ad adottare minori stranieri.
Tali coppie dovrebbero avere, oltre ai requisiti affettivi, psicologici ed educativi, necessari ai fini dell'adozione nazionale,
una particolare sensibilità e capacità di comprendere gli eventuali conflitti
che possono sorgere tra le due diverse culture di cui gli aspiranti adottanti e
l'adottando sono rispettivamente portatori e di conseguenza anche di
comprendere e rispettare la «lotta per l'identità» in cui l'adottato potrebbe
essere coinvolto nell'adolescenza e nell'età preadulta.
L'organo centrale dovrebbe avere natura di organo
amministrativo e dovrebbero venirgli affidati compiti e poteri che portino innanzitutto alla eliminazione di quegli interventi
privati che coprono tutta l'area di contatti a livello internazionale
attraverso cui bambini stranieri vengono procacciati alle coppie desiderose di
adottarli...
Alle rappresentanze consolari italiane all'estero
dovrebbe essere affidato il compito di controllare le
procedure concernenti il minore adottando che siano svolte nel suo Paese di
origine e di verificare la documentazione ad esse relative.
Delibazione di provvedimenti stranieri
d'adozione
La legge sull'adozione internazionale dovrebbe
escludere il riconoscimento di provvedimenti stranieri che pronunciano
l'adozione di un minore straniero da parte di una coppia italiana o quanto meno accordare al giudice italiano competente poteri
che lo mettano in grado di verificare che la via dell'adozione nel Paese
d'origine del minore e della successiva delibazione in Italia del
provvedimento d'adozione non sia un mezzo per evadere le garanzie - sostanziali
e procedurali - che la stessa legge italiana pone a tutela dell'interesse del
minore.
Informazioni
L'informazione sull'istituto dell'adozione, sia
quanto alle finalità che gli sono proprie, sia quanto
ai requisiti che consentono di ricorrervi, sia quanto agli effetti che ne
derivano, è un mezzo molto importante per creare le basi di un sano
provvedimento di adozione internazionale.
La coppia, molto spesso si indirizza
verso l'adozione internazionale quando non riesce ad adottare un bambino
nazionale, oppure sotto la pressione di stati emotivi creati dalla diffusione
di notizie drammatiche su cataclismi naturali, guerre od altri interventi tali
da provocare esodi di massa.
A questo proposito è bene notare che nel nostro
Paese esiste una concreta disinformazione anche se, a
livello di mezzi di comunicazione di massa si dibatte quasi giornalmente la
questione (...).
In questa situazione generale di disinformazione
sarebbe tanto più necessaria una informazione individualmente dettagliata su
tutti gli aspetti concernenti l'adozione
internazionale al momento in cui gli adottandi iniziano l'iter necessario a
realizzare il loro progetto.
Le informazioni dovrebbero essere fornite assai
rigorosamente e il più ampiamente possibile sui vari aspetti
dell'adozione internazionale siano essi giuridici, socio-culturali e
individuali.
Nel realizzare questo tipo di abbinamento
famiglia-bambino oltre alle informazioni di carattere generale sarebbe
assolutamente indispensabile per una buona evoluzione dei rapporti
interfamiliari, una completa e corretta informazione sul precedente «vissuto»
del bambino, tenendo conto anche del fatto che questi bambini non vengono quasi
mai affidati nei primi mesi di vita.
Da quanto sopra esposto si rivela quindi l'opportunità
che una legge per l'adozione internazionale indichi in modo preciso la
necessità di adempiere correttamente la fase informativa nel corso dell'iter da
seguire nel procedimento preliminare l'adozione stessa.
Azione a livello nazionale
La legge sull'adozione internazionale, per la
complessità dei problemi che affronta e che tenta di
risolvere, dovrebbe prevedere azioni coordinate tra i vari Tribunali per i
minorenni e gli altri organi dello Stato, in particolare quelli investiti di
compiti più direttamente concernenti la protezione dei minori.
Un valido coordinamento circa i criteri da osservare
per determinare l'idoneità della famiglia, le procedure
da seguire e le modalità circa l'abbinamento famiglia-bambino sarebbe indispensabile
per garantire una reale ed omogenea tutela del minore su tutto il territorio
nazionale.
Funzioni dei servizi sociali e
coordinamento a livello nazionale e internazionale.
La legge sull'adozione internazionale dovrebbe
menzionare espressamente gli interventi dei servizi sociali, affidando loro il
compito di affiancare l'azione dei Tribunali per i
minorenni sul territorio e dell’organo centrale a livello nazionale ed
internazionale.
È evidente che in tal caso sarebbe necessario
l'intervento di personale particolarmente qualificato nel settore ed in grado di essere costantemente aggiornato su tutti gli argomenti
indispensabili a fornire esaurienti informazioni e ad esprimere un'adeguata
valutazione dei livelli di reciproco adattamento tra il bambino, la famiglia ed
il suo nuovo ambiente socio-culturale (...).
Considerazioni conclusive
L'emanazione di una legge italiana sull'adozione
internazionale permetterebbe di regolare la materia in modo autonomo e conforme
ai principi generali cui il nostro ordinamento giuridico é ispirato.
Gli accordi internazionali, bi - o multilaterali, si
sono rivelati idonei a fornire criteri per l'identificazione delle autorità
competenti a pronunciare l'adozione e della legge applicabile, ma non a
fornire una disciplina sostanziale idonea a garantire una effettiva
protezione degli interessi del minore. Inoltre ogni
accordo internazionale è il risultato di un compromesso tra due o più
ordinamenti giuridici, tra due o più culture diverse.
L'Italia è diventata un Paese dove molti bambini
stranieri si inseriscono nella comunità nazionale
attraverso l'istituto dell'adozione, diventano cittadini italiani e lo Stato ha
il compito di proteggere gli interessi di questi suoi futuri cittadini come
del resto avviene per quanto riguarda la madre gestante ed il nascituro. Il
parallelo tra bambini italiani adottati, nascituro e bambini
stranieri è importante e dovrebbe costituire il principio ispiratore di una
legge italiana sull'adozione internazionale.
Si aggiunge inoltre che il prevedere per legge gli interventi di servizi sociali a livello nazionale
e internazionale può costituire la sola garanzia perché l'istituto
dell'adozione venga attuato con criteri imparziali e rigidamente professionali
che considerino «l'utente-bambino» il solo soggetto che deve usufruire di un
intervento assistenziale che mira a restituirgli l'opportunità di una vita
familiare idonea alle sue individuali particolari esigenze affettive,
psicologiche e sociali.
(1) Vedi «Proposta per una nuova
normativa dell'adozione internazionale», in Prospettive assistenziali, n. 51.
www.fondazionepromozionesociale.it