Prospettive assistenziali, n. 53, gennaio - marzo 1981
Notizie
COLLOCABILI
GLI HANDICAPPATI PSICHICI (1)
Porto a conoscenza degli uffici in indirizzo che ho
istituito nel giugno scorso un Gruppo di studio con il compito di individuare
rapidamente le linee essenziali della riforma della legge n. 482/68 sulle assunzioni obbligatorie.
Prioritaria rilevanza è data dai problemi che l'attuale
legge - ormai completamente superata nel nuovo assetto
istituzionale del Paese e inadeguata alle acquisizioni culturali e
scientifiche relative ai portatori di handicaps, a
prescindere dalla loro natura - frappone alla partecipazione sociale dei
soggetti handicappati richiesta dagli stessi principi costituzionali.
Già con la circolare n. 8579 del 10-11-1979 questo
Ministero, nel tentativo di rimuovere gli ostacoli di carattere sociale era pervenuto alla determinazione di emanare una serie di
direttive che si ritenevano idonee ad avviare un esperimento che, coinvolgendo
altri organi istituzionali, per la parte di rispettiva competenza, consentisse
di raccogliere ogni elemento utile e necessario per l'adeguamento della
normativa in materia. Tuttavia le relazioni che stanno pervenendo agli Uffici,
tranne alcuni sporadici casi, non sono da considerarsi soddisfacenti, mentre,
per altro verso, alcuni Uffici, continuando a dare letterale applicazione alla
legge 482/68 in materia di certificazioni sanitarie idonee ai fini di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui
all'art. 19 della citata legge, precludono completamente la possibilità di
superare il formalismo giuridico che non tiene assolutamente conto delle pur
valide esperienze acquisite dall'epoca dell'entrata in vigore della legge 482
nel campo dei servizi riabilitativi e di recupero dei
soggetti handicappati.
In relazione a quanto sopra si invitano gli Uffici in indirizzo, in
una logica di interpretazione estensiva del testo normativo disciplinante il
sistema delle assunzioni obbligatorie, la cui ratio va necessariamente
inserita nella dinamica intervenuta nelle analoghe norme in materia di
assistenza sanitaria, di recupero riabilitativo e di addestramento
professionale, a procedere agli adempimenti di competenza in materia di
collocamento obbligatorio sulla base di un concetto unitario di invalidità
fisica e psichica, che escluda le ingiustificate discriminazioni fin qui
verificatesi e ciò in linea con il dettato costituzionale e con il più
qualificato indirizzo giurisprudenziale.
EVITARE LO
SMEMBRAMENTO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI E DEI NUCLEI FAMILIARI E PARENTALI DEI
TERREMOTATI
Le sottoelencate Associazioni
volontarie salernitane:
- Coordinamento per l'attuazione dei servizi sociali e sanitari:
- Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale - Sez. prov.le;
- Associazione nazionale famiglie
emigrati. - Sez. prov.le;
- Comitato adozione e affidamento;
- Associazione nazionale assistenti sociali Sez. reg.le e prov.le;
- Associazione nazionale famiglie adottive e
affidatarie - Gruppo prov.le
INVITANO
Le autorità politico-amministrative e quanti,
militari o volontari, sono impegnati nell'attività di soccorso e di
sistemazione dei territori, ad evitare assolutamente non solo lo smembramento
dei nuclei familiari e parentali ma anche quello delle comunità territoriali,
fornendo un tipo di sistemazione che, pur nella sua provvisorietà, non isoli le
persone dal loro naturale contesto ambientale e
sociale.
RITENGONO
pertanto
che, malgrado l'impellente necessità di fornire un idoneo alloggio ai
senza-tetto, non debbano essere accolte le offerte di istituzioni o privati
disponibili ad ospitare soltanto singole categorie di persone (solo bambini o
solo bambine, solo anziani o solo invalidi, ecc.)
RACCOMANDANO
laddove
purtroppo è già avvenuto, di provvedere al più presto al sollecito ripristino
dell'unitarietà degli agglomerati umani, in attesa della pronta ricostruzione
degli agglomerati urbani.
CONFIDANO
nel
senso di responsabilità e nella democraticità degli organismi pubblici e
privati affinché si rispetti e si favorisca al massimo il diritto e la libertà
dei singoli e dei gruppi all'autodeterminazione, all'autogestione ed
all'autosufficienza.
CONSIGLIANO
di
evitare, per le persone rimaste apparentemente sole, affrettate
istituzionalizzazioni e, nel caso di minori, incauti provvedimenti adottivi e
di privilegiare invece, per il momento, la prassi dell'affidamento attuato
sempre nell'ambito delle comunità o di origine o immediatamente limitrofe.
OFFRONO
la loro
collaborazione tecnica e la disponibilità personale dei proprii
aderenti per l'organizzazione e la concreta attuazione delle suesposte attività
di intervento sociale.
Salerno,
1 dicembre 1980
RICHIESTA
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (2)
Noi sottoscritti genitori di bambini handicappati,
operatori sociali, sanitari e cittadini chiediamo formalmente alle SS.LL. di provvedere alla graduale
eliminazione delle barriere architettoniche nei pubblici edifici ed in
particolare nelle scuole elementari e medie, nonché nei pubblici trasporti.
È noto che l'eliminazione di tali impedimenti fisici,
che sono di ostacolo alla vita di relazione dei
soggetti handicappati, era stata già prevista dall'art. 27 della legge
31-3-1971 n. 118.
Il D.P.R. 27-4-1978 n. 384 riconferma
la prescrizione legislativa e ne fornisce il regolamento dettagliato di
attuazione; non risulta tuttavia che la normativa in questione abbia avuto
finora attuazione, nemmeno parziale, quale segno di attenzione agli
handicappati e di concreta volontà di dare loro spazio nella collettività.
La permanenza delle suddette barriere, infatti, è di grande nocumento agli handicappati, ne impedisce la vita di
relazione limitandone il movimento, fa pesantemente avvertire la loro condizione
di minorità, li esclude di fatto dalla vita della collettività.
Riteniamo che l'impegno in favore dei soggetti più
deboli non possa esprimersi soltanto con formule astratte di legge che restano
inevase, ma debba divenire operante e concreto,
affinché gli handicappati avvertano di essere veramente accettati dagli altri.
Essi hanno, come tutti, diritto di vivere la propria
vita e di essere uguali nel diritto di essere diversi.
Né può esservi vera integrazione se è preclusa la
partecipazione e non realizzata l'autonomia, poiché soltanto questa pone in
una condizione egualitaria, seppure nella persistenza dello svantaggio.
D'altra parte, gli impegni e gli investimenti profusi
per realizzare il programma dell'integrazione, pur tra molteplici resistenze e
difficoltà, saranno inutili se, compiuto il 18° anno, gli handicappati
ad oggi assistiti nelle scuole dovranno ritornare ad essere relegati negli
ambienti domestici, unica risorsa di una vita fatta di rassegnazione, quando
non resa amara dalla disperazione.
La città di Torino, all'avanguardia in questo come in
altri servizi sociali, ha in proposito pubblicato e distribuito un opuscolo di
grande validità ("Una città per tutti?")
che ci permettiamo di allegare alla presente istanza.
Confidiamo che la nostra richiesta venga accolta, in
doverosa attuazione di una legge dello Stato, ormai non più recente, che tante
speranze ha suscitato nei destinatari, ancora fiduciosi nella solidarietà della
collettività e nella correttezza delle istituzioni.
(1) Circolare 16733 del 9 agosto 1980
del Ministro del lavoro.
(2) Documento inviato al Presidente
della Giunta regionale pugliese, ai Sindaci, al Presidente e al Direttore sanitario
del Consorzio provinciale riabilitazione di Bari e al Prefetto di Bari.
www.fondazionepromozionesociale.it