Prospettive assistenziali, n. 53, gennaio - marzo 1981

 

 

Notizie

 

 

COLLOCABILI GLI HANDICAPPATI PSICHICI (1)

 

Porto a conoscenza degli uffici in indirizzo che ho istituito nel giugno scorso un Gruppo di studio con il compito di individuare rapidamente le linee essenziali della riforma della legge n. 482/68 sul­le assunzioni obbligatorie.

Prioritaria rilevanza è data dai problemi che l'at­tuale legge - ormai completamente superata nel nuovo assetto istituzionale del Paese e inadegua­ta alle acquisizioni culturali e scientifiche relative ai portatori di handicaps, a prescindere dalla loro natura - frappone alla partecipazione sociale dei soggetti handicappati richiesta dagli stessi prin­cipi costituzionali.

Già con la circolare n. 8579 del 10-11-1979 que­sto Ministero, nel tentativo di rimuovere gli osta­coli di carattere sociale era pervenuto alla deter­minazione di emanare una serie di direttive che si ritenevano idonee ad avviare un esperimento che, coinvolgendo altri organi istituzionali, per la parte di rispettiva competenza, consentisse di raccogliere ogni elemento utile e necessario per l'adeguamento della normativa in materia. Tutta­via le relazioni che stanno pervenendo agli Uffici, tranne alcuni sporadici casi, non sono da consi­derarsi soddisfacenti, mentre, per altro verso, alcuni Uffici, continuando a dare letterale applica­zione alla legge 482/68 in materia di certifica­zioni sanitarie idonee ai fini di iscrizione degli interessati negli elenchi di cui all'art. 19 della citata legge, precludono completamente la possi­bilità di superare il formalismo giuridico che non tiene assolutamente conto delle pur valide espe­rienze acquisite dall'epoca dell'entrata in vigore della legge 482 nel campo dei servizi riabilitativi e di recupero dei soggetti handicappati.

In relazione a quanto sopra si invitano gli Uffici in indirizzo, in una logica di interpretazione esten­siva del testo normativo disciplinante il sistema delle assunzioni obbligatorie, la cui ratio va ne­cessariamente inserita nella dinamica interve­nuta nelle analoghe norme in materia di assisten­za sanitaria, di recupero riabilitativo e di adde­stramento professionale, a procedere agli adem­pimenti di competenza in materia di collocamento obbligatorio sulla base di un concetto unitario di invalidità fisica e psichica, che escluda le ingiustificate discriminazioni fin qui verificatesi e ciò in linea con il dettato costituzionale e con il più qualificato indirizzo giurisprudenziale.

 

 

EVITARE LO SMEMBRAMENTO DELLE COMUNITÀ TERRITORIALI E DEI NUCLEI FAMILIARI E PARENTALI DEI TERREMOTATI

 

Le sottoelencate Associazioni volontarie sa­lernitane:

- Coordinamento per l'attuazione dei servizi so­ciali e sanitari:

- Unione per la lotta contro l'emarginazione so­ciale - Sez. prov.le;

- Associazione nazionale famiglie emigrati. - Sez. prov.le;

- Comitato adozione e affidamento;

- Associazione nazionale assistenti sociali Sez. reg.le e prov.le;

- Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie - Gruppo prov.le

INVITANO

Le autorità politico-amministrative e quanti, militari o volontari, sono impegnati nell'attività di soccorso e di sistemazione dei territori, ad evitare assolutamente non solo lo smembramen­to dei nuclei familiari e parentali ma anche quel­lo delle comunità territoriali, fornendo un tipo di sistemazione che, pur nella sua provvisorietà, non isoli le persone dal loro naturale contesto ambientale e sociale.

RITENGONO

pertanto che, malgrado l'impellente necessità di fornire un idoneo alloggio ai senza-tetto, non debbano essere accolte le offerte di istituzioni o privati disponibili ad ospitare soltanto singole categorie di persone (solo bambini o solo bam­bine, solo anziani o solo invalidi, ecc.)

RACCOMANDANO

laddove purtroppo è già avvenuto, di provvedere al più presto al sollecito ripristino dell'unitarie­tà degli agglomerati umani, in attesa della pron­ta ricostruzione degli agglomerati urbani.

CONFIDANO

nel senso di responsabilità e nella democraticità degli organismi pubblici e privati affinché si ri­spetti e si favorisca al massimo il diritto e la li­bertà dei singoli e dei gruppi all'autodetermina­zione, all'autogestione ed all'autosufficienza.

CONSIGLIANO

di evitare, per le persone rimaste apparente­mente sole, affrettate istituzionalizzazioni e, nel caso di minori, incauti provvedimenti adottivi e di privilegiare invece, per il momento, la prassi dell'affidamento attuato sempre nell'ambito del­le comunità o di origine o immediatamente li­mitrofe.

OFFRONO

la loro collaborazione tecnica e la disponibilità personale dei proprii aderenti per l'organizzazio­ne e la concreta attuazione delle suesposte atti­vità di intervento sociale.

 

Salerno, 1 dicembre 1980

 

 

RICHIESTA L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (2)

 

Noi sottoscritti genitori di bambini handicap­pati, operatori sociali, sanitari e cittadini chie­diamo formalmente alle SS.LL. di provvedere alla graduale eliminazione delle barriere architetto­niche nei pubblici edifici ed in particolare nelle scuole elementari e medie, nonché nei pubblici trasporti.

È noto che l'eliminazione di tali impedimenti fisici, che sono di ostacolo alla vita di relazione dei soggetti handicappati, era stata già prevista dall'art. 27 della legge 31-3-1971 n. 118.

Il D.P.R. 27-4-1978 n. 384 riconferma la prescri­zione legislativa e ne fornisce il regolamento dettagliato di attuazione; non risulta tuttavia che la normativa in questione abbia avuto finora at­tuazione, nemmeno parziale, quale segno di at­tenzione agli handicappati e di concreta volontà di dare loro spazio nella collettività.

La permanenza delle suddette barriere, infatti, è di grande nocumento agli handicappati, ne im­pedisce la vita di relazione limitandone il movi­mento, fa pesantemente avvertire la loro condi­zione di minorità, li esclude di fatto dalla vita della collettività.

Riteniamo che l'impegno in favore dei soggetti più deboli non possa esprimersi soltanto con formule astratte di legge che restano inevase, ma debba divenire operante e concreto, affinché gli handicappati avvertano di essere veramente accettati dagli altri.

Essi hanno, come tutti, diritto di vivere la pro­pria vita e di essere uguali nel diritto di essere diversi. può esservi vera integrazione se è preclusa la partecipazione e non realizzata l'au­tonomia, poiché soltanto questa pone in una con­dizione egualitaria, seppure nella persistenza dello svantaggio.

D'altra parte, gli impegni e gli investimenti profusi per realizzare il programma dell'integra­zione, pur tra molteplici resistenze e difficoltà, saranno inutili se, compiuto il 18° anno, gli han­dicappati ad oggi assistiti nelle scuole dovranno ritornare ad essere relegati negli ambienti do­mestici, unica risorsa di una vita fatta di rasse­gnazione, quando non resa amara dalla dispe­razione.

La città di Torino, all'avanguardia in questo come in altri servizi sociali, ha in proposito pub­blicato e distribuito un opuscolo di grande vali­dità ("Una città per tutti?") che ci permettiamo di allegare alla presente istanza.

Confidiamo che la nostra richiesta venga ac­colta, in doverosa attuazione di una legge dello Stato, ormai non più recente, che tante speranze ha suscitato nei destinatari, ancora fiduciosi nella solidarietà della collettività e nella corret­tezza delle istituzioni.

 

 

 

(1) Circolare 16733 del 9 agosto 1980 del Ministro del lavoro.

(2) Documento inviato al Presidente della Giunta regio­nale pugliese, ai Sindaci, al Presidente e al Direttore sani­tario del Consorzio provinciale riabilitazione di Bari e al Prefetto di Bari.

 

www.fondazionepromozionesociale.it