Prospettive assistenziali, n. 54, aprile - giugno 1981
AFFIDAMENTI EDUCATIVI DI MINORI E
INSERIMENTI DI HANDICAPPATI ADULTI PRESSO PARENTI
Nel n. 35 di
Prospettive assistenziali avevamo pubblicato la deliberazione del
Comune di Torino istitutiva del servizio di affidamento educativo di minori e
di inserimento di handicappati adulti e di anziani presso famiglie, persone e
comunità alloggio.
Pubblichiamo
ora la deliberazione della Giunta comunale di Torino del 23 giugno 1980,
approvata dal Consiglio comunale il 10 settembre 1980, che regolamenta gli
affidamenti educativi di minori e gli inserimenti di
handicappati adulti presso parenti.
TESTO
DELLA DELIBERAZIONE
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14
settembre 1976 (doc. 1398) si sono indicate le priorità di intervento
a favore di minori ed anziani, istituendo pure il servizio dell'affidamento a
volontari (persone, famiglie, nuclei parafamiliari) e delle comunità alloggio
comunali.
Il servizio dell'affidamento familiare, in base a tale deliberazione, non comprende il caso in cui
l'inserimento del minore e dell'handicappato avvenga nella famiglia di parenti
indicati dall'art. 433 cod. civ.. L'esperienza di
questi ultimi anni ha, per contro, mostrato come spesso i servizi sociali
comunali e provinciali hanno provveduto ad affidare direttamente e a seguito di
un provvedimento di affidamento del Tribunale per i minorenni, minori a
parenti che avevano dichiarato la loro disponibilità in
tal senso.
L'assunzione da parte del Comune delle funzioni e
delle competenze del disciolto Ente nazionale assistenza
orfani di lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.)
secondo il disposto della legge 21 ottobre 1978 n. 641, ha reso più frequenti i
casi di affidamento a parenti poiché era prassi dell'E.N.A.O.L.I.
disporre tale provvedimento ricercando in primo luogo la disponibilità nei
parenti dell'orfano.
Ora appare indubbio che, se da un lato il rapporto
di parentela dovrebbe implicare un maggior grado di solidarietà, non di meno la
famiglia del parente affìdatario deve essere aiutata
economicamente, se il suo reddito sia inferiore al minimo vitale, quando
l'affidamento del minore sia avvenuto per motivi di carattere educativo e a
tutela del minore stesso e cioè per i seguenti casi:
1) gravi carenze educative
dei genitori con conseguente intervento dei servizi socio sanitari, e/o del
Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e
333 del cod. civ.;
2) ricovero in ospedale per un
lungo periodo dei genitori o del genitore superstite;
3) morte dei due genitori o del genitore
superstite; per i casi ENAOLI rimane in vigore la normativa attuale fino alla
legge regionale di riordino.
Rimangono pertanto esclusi gli affidamenti a parenti
determinati da motivi di lavoro dei genitori stessi o
da carenze dei servizi sociali (es. asili nido e scuole materne) perché in casi
come questi, se sussistono le condizioni, vengono applicati i criteri previsti
dalla deliberazione sull'assistenza economica (1).
Nei casi di cui ai punti 1-2-3 il Comune corrisponde ai parenti affidatari una somma pari al
contributo versato agli affidatari non parenti, dedotto l'importo di cui alla
deliberazione del Consiglio comunale del 4 marzo 1979 n. mecc.
7908384 «Contributi a carico degli utenti e dei parenti delle
persone assistite dal Comune mediante affidamenti, inserimenti, comunità alloggio
e ricoveri in istituto» (2).
Restano applicabili le norme della sopra richiamata deliberazione per quanto concerne il possesso di beni
da parte dell'affidato o dell'inserito e dei parenti che escludono
l'intervento economico a carico del Comune di Torino.
È prevista la copertura assicurativa dei parenti
affidatari, in analogia a quanto stabilito per l'affidamento.
I criteri di idoneità dei
parenti disponibili all'affidamento ed ogni altra procedura relativa alla
condizioni dell'affidamento sono quelli stabiliti dalla deliberazione
istitutiva dell'affidamento familiare.
Resta fermo l'obbligo della segnalazione di cui
all'art. 314/4 del codice civile dei minori in presunta situazione di abbandono.
La
Giunta municipale,
visto che il nuovo Consiglio comunale, eletto a seguito
delle elezioni dell'8-9 giugno 1980, non è ancora in funzione;
attesa l'urgenza e la necessità di non differire il
provvedimento succitato, per cui si rende applicabile l'art. 140 della legge
comunale e provinciale (T.U. 4 febbraio 1915 n. 148) ;
provvedendo in via d'urgenza ai sensi del citato art. 140;
delibera all'unanimità, di approvare i criteri sopracitati relativi alla assistenza economica degli
affidamenti educativi di minori ed affidamenti di handicappati a parenti tenuti
agli alimenti (art. 433 cod. civ.).
I fondi necessari per l'attuazione del presente
provvedimento sono da imputare al cap. 703 art. 2 del
bilancio 1980 (Interventi alternativi al ricovero-assistenza
economica ai minori) sui fondi già impegnati al punto B della deliberazione assunta
in via d'urgenza dalla Giunta municipale in data 28 dicembre 1979 (n. mecc. 7909017/19).
Pertanto, il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di fondi.
(1) Vedere Prospettive assistenziali, n. 44.
(2) Vedere Prospettive assistenziali, n. 45.
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