Prospettive assistenziali, n. 54, aprile - giugno 1981

 

 

AFFIDAMENTI EDUCATIVI DI MINORI E INSERIMENTI DI HANDICAPPATI ADULTI PRESSO PARENTI

 

 

Nel n. 35 di Prospettive assistenziali avevamo pubblicato la deliberazione del Comune di To­rino istitutiva del servizio di affidamento educa­tivo di minori e di inserimento di handicappati adulti e di anziani presso famiglie, persone e comunità alloggio.

Pubblichiamo ora la deliberazione della Giunta comunale di Torino del 23 giugno 1980, approvata dal Consiglio comunale il 10 settembre 1980, che regolamenta gli affidamenti educativi di mino­ri e gli inserimenti di handicappati adulti presso parenti.

 

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 settembre 1976 (doc. 1398) si sono indi­cate le priorità di intervento a favore di minori ed anziani, istituendo pure il servizio dell'affidamen­to a volontari (persone, famiglie, nuclei parafa­miliari) e delle comunità alloggio comunali.

Il servizio dell'affidamento familiare, in base a tale deliberazione, non comprende il caso in cui l'inserimento del minore e dell'handicappato av­venga nella famiglia di parenti indicati dall'art. 433 cod. civ.. L'esperienza di questi ultimi anni ha, per contro, mostrato come spesso i servizi sociali comunali e provinciali hanno provveduto ad affidare direttamente e a seguito di un prov­vedimento di affidamento del Tribunale per i mi­norenni, minori a parenti che avevano dichiarato la loro disponibilità in tal senso.

L'assunzione da parte del Comune delle fun­zioni e delle competenze del disciolto Ente na­zionale assistenza orfani di lavoratori italiani (E.N.A.O.L.I.) secondo il disposto della legge 21 ottobre 1978 n. 641, ha reso più frequenti i casi di affidamento a parenti poiché era prassi del­l'E.N.A.O.L.I. disporre tale provvedimento ricer­cando in primo luogo la disponibilità nei parenti dell'orfano.

Ora appare indubbio che, se da un lato il rap­porto di parentela dovrebbe implicare un maggior grado di solidarietà, non di meno la famiglia del parente affìdatario deve essere aiutata economi­camente, se il suo reddito sia inferiore al minimo vitale, quando l'affidamento del minore sia avve­nuto per motivi di carattere educativo e a tutela del minore stesso e cioè per i seguenti casi:

1) gravi carenze educative dei genitori con conseguente intervento dei servizi socio sanitari, e/o del Tribunale per i minorenni ai sensi degli artt. 330 e 333 del cod. civ.;

2) ricovero in ospedale per un lungo periodo dei genitori o del genitore superstite;

3) morte dei due genitori o del genitore su­perstite; per i casi ENAOLI rimane in vigore la normativa attuale fino alla legge regionale di riordino.

Rimangono pertanto esclusi gli affidamenti a parenti determinati da motivi di lavoro dei geni­tori stessi o da carenze dei servizi sociali (es. asili nido e scuole materne) perché in casi come questi, se sussistono le condizioni, vengono ap­plicati i criteri previsti dalla deliberazione sull'assistenza economica (1).

Nei casi di cui ai punti 1-2-3 il Comune corri­sponde ai parenti affidatari una somma pari al contributo versato agli affidatari non parenti, de­dotto l'importo di cui alla deliberazione del Con­siglio comunale del 4 marzo 1979 n. mecc. 7908384 «Contributi a carico degli utenti e dei parenti delle persone assistite dal Comune me­diante affidamenti, inserimenti, comunità allog­gio e ricoveri in istituto» (2).

Restano applicabili le norme della sopra richia­mata deliberazione per quanto concerne il pos­sesso di beni da parte dell'affidato o dell'inseri­to e dei parenti che escludono l'intervento eco­nomico a carico del Comune di Torino.

È prevista la copertura assicurativa dei paren­ti affidatari, in analogia a quanto stabilito per l'affidamento.

I criteri di idoneità dei parenti disponibili all'affidamento ed ogni altra procedura relativa alla condizioni dell'affidamento sono quelli stabiliti dalla deliberazione istitutiva dell'affidamento fa­miliare.

Resta fermo l'obbligo della segnalazione di cui all'art. 314/4 del codice civile dei minori in pre­sunta situazione di abbandono.

 

La Giunta municipale,

visto che il nuovo Consiglio comunale, eletto a seguito delle elezioni dell'8-9 giugno 1980, non è ancora in funzione;

attesa l'urgenza e la necessità di non differi­re il provvedimento succitato, per cui si rende applicabile l'art. 140 della legge comunale e pro­vinciale (T.U. 4 febbraio 1915 n. 148) ;

provvedendo in via d'urgenza ai sensi del ci­tato art. 140;

delibera all'unanimità, di approvare i criteri sopracitati relativi alla assistenza economica de­gli affidamenti educativi di minori ed affidamenti di handicappati a parenti tenuti agli alimenti (art. 433 cod. civ.).

I fondi necessari per l'attuazione del presente provvedimento sono da imputare al cap. 703 art. 2 del bilancio 1980 (Interventi alternativi al rico­vero-assistenza economica ai minori) sui fondi già impegnati al punto B della deliberazione as­sunta in via d'urgenza dalla Giunta municipale in data 28 dicembre 1979 (n. mecc. 7909017/19).

Pertanto, il presente provvedimento non com­porta ulteriore impegno di fondi.

 

 

(1) Vedere Prospettive assistenziali, n. 44.

(2) Vedere Prospettive assistenziali, n. 45.

 

 

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