Prospettive assistenziali, n. 54, aprile - giugno 1981

 

 

LEGGE DELLA REGIONE BASILICATA «RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI» (1)

 

 

CAPO I

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1

(Oggetto)

In attesa della legge nazionale sulla riforma dell'assistenza pubblica, la presente legge, nel quadro dei principi contenuti in materia nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, detta norme in via provvisoria per il riordino nell'ambito della Regione Basilicata dei servizi socio-assisten­ziali di competenza dei Comuni, della Provincia e della Regione.

In particolare la presente legge detta nor­me relative:

1) ai tipi e alle modalità di intervento;

2) alla gestione coordinata e integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 28 dicem­bre 1978, n .833;

3) al modello organizzativo e funzionale, arti­colato nel territorio, dei servizi medesimi.

 

Art. 2

(Principi generali informatori)

L'assistenza sociale di cui alla presente legge è informata ai seguenti principi:

a) prevenzione o rimozione delle situazioni di abbandono e di bisogno;

b) superamento della logica assistenziale per categoria;

c) mantenimento e reinserimento dei sog­getti nel proprio nucleo familiare. ovvero inse­rimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, co­munque, permanenza nel proprio ambiente;

d) uguaglianza di prestazioni a parità di bi­sogni;

e) differenziazione dei servizi unicamente in relazione alla specificità delle esigenze, in un quadro di generale interdipendenza tra gli stessi;

f) recupero dei soggetti socialmente disadat­tati o affetti da minorazioni psico-fisiche e sen­soriali;

g) promozione ed utilizzazione di tutte le ini­ziative in campo assistenziale della società ci­vile, nella varietà delle sue libere articolazioni;

h) partecipazione dei cittadini utenti alla ge­stione sociale dei servizi.

Gli interventi di assistenza sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libe­ra scelta tra le possibili prestazioni.

 

Art. 3

(Destinatari dei servizi)

I servizi, le prestazioni e gli interventi sono ri­volti a tutti i cittadini residenti in Basilicata nei limiti e secondo le modalità previste dalla pre­sente legge.

Essi si estendono agli stranieri che risiedono nella regione Basilicata nonché ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente nel ter­ritorio regionale, limitatamente alle prestazioni di carattere assolutamente urgente.

 

Art. 4

(Tipi d'intervento)

I principi e le finalità di cui al precedente arti­colo 2 si realizzano attraverso:

1) interventi a sostegno della famiglia e dei singoli, sotto forma, in particolare di:

a) prestazioni economiche;

b) assistenza domiciliare;

c) attività sociali connesse alle competenze dell'autorità giudiziaria con particolare riferi­mento a quelle del giudice tutelare, del Tribunale per i minorenni e delle strutture giudiziarie ope­ranti nel settore del diritto di famiglia;

2) Interventi sostitutivi dell'ambiente familia­re, sotto forma, in particolare di:

a) affidamenti etero-familiari;

b) affidamenti a comunità alloggio;

c) ricovero in istituti a gestione pubblica o privata;

3) Interventi integrativi dell'ambiente familia­re, sotto forma in particolare di:

a) centri e soggiorni di vacanze; b) attività ricreative e culturali.

 

Art. 5

(Prestazioni economiche)

Le prestazioni economiche sono disposte con funzione di integrazione del reddito del nucleo familiare e dei singoli.

Esse tendono ad affrontare particolari condizioni individuali o familiari di bisogno econo­mico.

L'entità delle prestazioni economiche è rap­portata, nei limiti delle disponibilità di bilancio dagli enti gestori dei servizi, al reddito ed alla composizione del nucleo familiare.

 

Art. 6

(Assistenza domiciliare)

Gli interventi di assistenza domiciliare sono finalizzati a far fronte a situazioni di particolare bisogno relative sia a nuclei familiari sia a sin­goli individui.

Essi sono rivolti in ispecie:

- alle persone anziane;

- agli individui non autosufficienti;

- ai minori che si trovino momentaneamente privi dell'assistenza dei genitori per particolari motivi.

 

Art. 7

(Interventi connessi ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria)

Gli interventi indicati al precedente articola 4, punto 1, lett. c), comprendono, in particolare, le attività relative:

a) all'assistenza economica in favore delle fa­miglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) all'assistenza post-penitenziaria;

c) agli interventi in favore dei minorenni sog­getti a provvedimenti delle autorità giudiziarie e minorili nell'ambito della competenza ammi­nistrativa e civile.

 

Art. 8

(Affidamenti etero familiari)

Gli affidamenti etero familiari possono essere disposti in favore di minori in stato di grave bi­sogno di assistenza e tutela, di interdetti, di han­dicappati o anziani privi di ambiente familiare e con situazioni di famiglia pregiudizievoli al lo­ro stato.

Gli affidamenti debbono essere effettuati pre­feribilmente a famiglie o persone che diano ga­ranzie di assicurare ai soggetti in situazione di bisogno condizioni di vita idonee a garantire lo sviluppo della personalità.

All'affidatario può essere erogato un contribu­to economico da determinare sulla base dei bi­sogni specifici dei soggetti affidati.

 

Art. 9

(Affidamento a comunità alloggio)

Gli enti gestori dei servizi di cui alla presen­te legge possono realizzare comunità alloggio per dare ospitalità in particolare:

- a ragazze madri che non possono perma­nere presso la loro famiglia;

- a minori comunque privi di idonea assi­stenza;

- ad altri soggetti che non abbiano una diver­sa possibilità di sistemazione.

Per i fini di cui al precedente comma, gli enti gestori possono avvalersi anche di case alloggio a gestione privata.

 

Art. 10

(Interventi di ricovero)

Il ricovero e il mantenimento di minori e di adulti presso Istituti assistenziali sono disposti a seguito della constatata impossibilità di inter­venti diversi e limitatamente al tempo in cui permane tale impossibilità.

Alla scelta dell'Istituto partecipa direttamen­te la persona interessata o la famiglia. Solo in caso di comprovata necessità è consentito il ri­covero in istituto fuori regione.

È compito dell'Istituto provvedere al manteni­mento, alla socializzazione e, nel caso di minori ricoverati, alla formazione scolastica e profes­sionale.

Ove è possibile, gli istituti debbono ospitare soggetti di sesso e di età differenti, anche in considerazione dei rapporti di parentela.

Le dimensioni di ciascun istituto devono es­sere tali da consentire lo sviluppo di efficaci rap­porti interpersonali tra tutti gli ospiti e la loro piena integrazione con l'ambiente esterno.

La Giunta Regionale detta norme per stabilire gli standards minimi organizzativi e funzionali de­gli istituti di ricovero con riguardo in particolare a quanto attiene:

- alle condizioni igienico-ambientali;

- alla dotazione organica e alla qualificazio­ne del personale educativo e di assistenza;

- al numero massimo degli ospiti.

 

Art. 11

(Centri ricreativi e soggiorno di vacanze)

Al fine di garantire a tutti i cittadini, special­mente ai minori e agli anziani, occasioni e possi­bilità di recupero fisico e psichico nonché mo­menti di nuovi contatti e rapporti sociali gli enti gestori dei servizi di cui alla presente legge at­tuano iniziative per soggiorno di vacanze estive ed invernali.

I soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali non possono essere esclusi dalla fun­zione di tale servizio.

Idonee attività di educazione, assistenza e ria­bilitazione dovranno essere assicurate ai suddetti soggetti che ne hanno bisogno.

I centri ricreativi culturali diurni sono strutture di servizio a carattere territoriale (comunale, cir­coscrizionale di quartiere) destinati ad assicu­rare un luogo di incontro sociale, culturale, ri­creativo aperto alla realtà locale.

 

Art. 12

(Programmazione ed organizzazione dei servizi)

Il Consiglio Regionale, stabilisce nell'ambito delle finalità e dei principi contenuti nella presen­te legge i criteri di programmazione ed organiz­zazione dei servizi ed interventi di cui al prece­dente articolo 4, nonché i tipi e le modalità delle prestazioni.

Per i fini di cui al 1° comma la Regione può chie­dere agli enti locali competenti le notizie rite­nute necessarie.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

 

Art. 13

(Le competenze dei Comuni)

Le funzioni in materia socio-assistenziali attri­buite dalla normativa vigente alla competenza dei comuni, vengono esercitate in forma coordinata e integrata secondo quanto stabilito nei succes­si articoli 16 e 19.

Tra tali funzioni sono comprese in particolare quelle attribuite ai comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 concernenti tra l'altro:

a) l'assistenza economica in favore delle fami­glie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;

b) l'assistenza post-penitenziaria;

c) gli interventi in favore dei soggetti a prov­vedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e ci­vile;

d) gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti delle legge 20 febbraio 1958, n. 75;

e) l'assistenza generica, già di competenza degli EE.CC.AA.

Tra le funzioni assistenziali attribuite ai comu­ni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono inoltre comprese quelle in favore:

1) delle categorie post-belliche, nei limiti di cui ai decreti luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

2) dei profughi e dei rimpatriati di cui alla leg­ge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modifica­zioni ed integrazioni;

3) degli inabili al lavoro, ai sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza appro­vato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 dell'art. 91 lett. H n. 6 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383 e della legge 30 marzo 1971, n. 118 e suc­cessive modificazioni e integrazioni;

4) degli assegnatari di alloggi economici e po­polari ai sensi dell'art. 5 lettera G) del D.P.R. 30 settembre 1972, n. 1036;

5) degli Hanseniani e loro familiari a carico, ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gen­naio 1974, n. 4. e 31-3-1980, n. 126;

6) degli affetti da tubercolosi e loro familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088;

7) di altri soggetti in particolari condizioni di bisogno (dializzati, affetti da morbo di Cooley) in favore dei quali leggi o altri provvedimenti re­gionali già prevedono interventi assistenziali di carattere economico.

Rientrano infine tra le funzioni di competenza dei Comuni quelle ad esse attribuite dalla norma­tiva vigente relativamente alle attività assisten­ziali già di competenza delle II.PP.AA.BB. e degli enti nazionali operanti nel settore, ivi comprese le funzioni trasferite ai Comuni ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1979 concernente le funzioni assistenziali dell'INAIL.

Gli interventi, le attività e le prestazioni indi­cati al presente articolo vengono effettuati dai Comuni - singoli o associati - secondo i principi, le finalità e le modalità contenute nelle disposi­zioni di cui al capo I della presente legge.

 

Art. 14

(Gli interventi delle Province)

Gli interventi di competenza delle Province concernono, tra l'altro:

a) l'assistenza ai fanciulli illegittimi abbando­nati o esposti all'abbandono, ai sensi del R.D.L. 8 maggio 1927 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383;

b) l'assistenza ai ciechi e sordomuti rieduca­bili, ai sensi dell'art. 144 lett. G) punto 3 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383.

Fino all'approvazione della legge sulla riforma dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli interventi, le Province, mediante la stipula di apposita convenzione, pos­sono conferire alle Unità Sanitarie Locali di cui al successivo art. 16 l'esercizio delle suddette competenze e di eventuali altre competenze res:­due nel campo dell'assistenza di cui alla presente legge.

A tal fine, i rapporti finanziari, e l'utilizzazione del personale e delle strutture delle Province da parte delle Unità Sanitarie Locali sono disciplinati secondo uno schema tipo approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentiti l'AN­CI regionale e le amministrazioni provinciali.

 

Art. 15

(Funzioni di competenza regionale)

Restano riservate alla Regione, in attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica, tutte le funzioni amministrative ad essa attribuite dalla normativa vigente concernenti le istituzioni pub­bliche di assistenza e beneficenza e le persone giuridiche private.

Tali funzioni sono attuate, per quanto di com­petenza della Regione, per i fini di cui all'art. 2 della presente legge.

 

Art. 16

(Gestione coordinata e integrata delle funzioni dei Comuni)

In attesa della legge di riforma sull'assistenza pubblica, in attuazione dell'art. 25 - comma 2° - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e degli artt. 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali attribuite dalla normativa vigente ai Comuni vengono eser­citate in forma associata, dalle Unità Sanitarie Lo­cali di cui alla legge regionale n. 1 del 3-1-1980.

L'Unità Sanitaria Locale competente per terri­torio provvede alla gestione dei servizi socio-as­sistenziali di cui alla presente legge attraverso i propri organi.

L'Unità Sanitaria Locale disciplina con regola­mento la ripartizione delle competenze di cui alla presente legge tra i propri organi sulla base dei criteri fissati ai medesimi fini nella legge regio­nale 3-1-1980 n. 1.

 

Art. 17

(Principi generali di gestione)

La gestione integrata dei servizi socio assi­stenziali con quelli sanitari viene attuata secondo forme atte a tenere distinte sul piano ammini­strativo le attività dei due predetti settori e co­munque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47, 3° comma della legge regionale 3-1-1980 n. 1.

 

Art. 18

(Personale - Mezzi finanziari e beni)

Relativamente al personale ed ai beni da met­tere a disposizione delle USL per la gestione in­tegrata dei servizi socio-assistenziali, si applica­no le disposizioni contenute nell'art. 47, 4° - 5° e 6° comma della legge regionale 3-1-1980 n. 1.

 

Art. 19

(Gestione decentrata dei servizi socio-assistenziali)

Singoli comuni possono chiedere all'U.S.L. che determinate funzioni relative ai servizi socio-as­sistenzali restino ad essi affidate, secondo quan­to stabilito dalla legge regionale 3-1-1980 n. 1 per quanto attiene soprattutto alle seguenti attività: assistenza economica, assistenza domiciliare, ge­stione case di riposo di piccole dimensioni e strutture affini.

Sulla richiesta decide l'U.S.L. con delibera del­la assemblea generale adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti; in caso di rigetto, la delibera deve contenere l'indicazione delle ra­gioni funzionali e gestionali che impongono la gestione da parte della U.S.L.

Nell'ipotesi di cui al 1° comma del presente ar­ticolo l'U.S.L. provvede a ripartire tra i comuni interessati gli eventuali finanziamenti ad essa as­segnati dalla Regione relativamente ai servizi socio-assistenzali gestiti dai singoli comuni.

Al fine di assicurare il necessario coordina­mento e collegamento programmatico e funziona­le tra le attività gestite dalla U.S.L. e quelle ge­stite dai singoli comuni, gli enti interessati pro­muovono ed attuano conferenze periodiche tra amministratori ed operatori nonché ogni altra utile forma di reciproca consultazione.

 

Art. 20

(Delimitazioni territoriali e modello organizzativo)

Gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Lo­cali di cui alla legge regionale di attuazione dell'art. 61 della legge 23-12-1978, n. 833 individuano anche gli ambiti territoriali per la gestione dei servizi socio-assistenziali attribuiti dalla norma­tiva vigente ai Comuni.

I servizi socio-assistenziali di cui alla presente legge si articolano nel territorio secondo il se­guente modello:

a) area funzionale dei servizi di base, coinci­dente con il distretto di base dei servizi sanitari;

b) area funzionale dei servizi comprensoriali, coincidente con l'ambito territoriale di ciascuna U.S.L.

 

Art. 21

(Aree funzionali)

A livello di area di base, denominata anche distretto di base, devono essere presenti i servizi socio-assistenziali finalizzati a dare agli utenti, nel posto in cui questi vivono, risposte ai bisogni più ricorrenti.

In particolare deve essere erogata a livello di area di base l'assistenza economica e quella do­miciliare.

A livello di area comprensoriale devono essere presenti tutti gli altri servizi che, in rapporto al grado di complessità o al costo delle relative pre­stazioni ovvero in relazione alle indicazioni della programmazione regionale, non possono essere allocati a livello di area di base.

Gli operatori socio-assistenziali dell'area di ba­se sono coordinati dal responsabile del distretto che a sua volta risponde dell'andamento dei ser­vizi ai competenti uffici della struttura centrale dell'USL.

Nell'ambito della struttura centrale dell'USL deve essere istituito un servizio articolato in più uffici, al quale fanno capo, sotto il profilo organiz­zativo e funzionale, tutti i presidi, le attività e le prestazioni socio-assistenziali del territorio.

L'Unità Sanitaria Locale stabilisce per ciascun ufficio e per ciascun distretto di base il fabbiso­gno di personale, distinto per qualifica, nonché i criteri per la nomina del coordinatore di distretto.

 

Art. 22

(Servizi socio-assistenziali multi zonali)

In attesa del piano regionale socio-assisten­ziale, i presidi e le strutture appresso indicati si intendono a servizio di due o più ambiti territo­riali secondo le successive determinazioni della Giunta Regionale:

a) Comunità educative già gestite dal disciolto Enaoli;

b) centri di assistenza per tossicodipendenti. Le strutture indicate al precedente comma so­no gestite dall'U.S.L. ove sono ubicate.

Al fine di garantire gli opportuni collegamenti funzionali, il comitato di gestione dell'U.S.L. indi­cato al precedente comma si avvale di apposito comitato di coordinamento composto dai presi­denti o loro delegati delle altre Unità Sanitarie Locali interessate.

 

Art. 23

(Controllo sugli atti)

Il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Loca­li ovvero dei Comuni nell'ipotesi di cui al prece­dente articolo 19, che attengono all'esercizio del­le funzioni di cui alla presente legge, viene eser­citato dal Comitato regionale di controllo in sede centrale.

 

Art. 24

Nello stato di previsione della spesa del bilan­cio regionale è istituito un fondo per il finanzia­mento delle funzioni già regionali ed ora attribui­te ai Comuni.

Tale fondo è costituito per il 1980 in misura pari all'ammontare degli stanziamenti dei capitoli 4110 - 4111 - 4112 - 4114 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 i quali non ven­gono più riprodotti.

 

Art. 25

Il fondo di cui all'art. 24 viene suddiviso tra i Comuni singoli o associati con atto della Giunta Regionale, secondo procedure e criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.

 

 

(1) Legge 4 dicembre 1980, n. 50.

 

www.fondazionepromozionesociale.it