Prospettive assistenziali, n. 54, aprile - giugno 1981
LEGGE DELLA REGIONE BASILICATA «RIORGANIZZAZIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI» (1)
CAPO I
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 1
(Oggetto)
In attesa della legge nazionale sulla riforma
dell'assistenza pubblica, la presente legge, nel quadro dei principi contenuti
in materia nel D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, detta norme in via provvisoria
per il riordino nell'ambito della Regione Basilicata dei servizi socio-assistenziali
di competenza dei Comuni, della Provincia e della Regione.
In particolare la presente legge detta norme
relative:
1) ai tipi e alle modalità di intervento;
2) alla gestione coordinata e
integrata dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, ai sensi
degli artt. 11 e 15 della legge 28 dicembre 1978, n .833;
3) al modello organizzativo e funzionale,
articolato nel territorio, dei servizi medesimi.
Art. 2
(Principi generali
informatori)
L'assistenza sociale di cui alla presente legge è
informata ai seguenti principi:
a) prevenzione o rimozione delle situazioni di abbandono e di bisogno;
b) superamento della logica assistenziale
per categoria;
c) mantenimento e reinserimento dei soggetti nel
proprio nucleo familiare. ovvero inserimento in altro
nucleo ritenuto idoneo e, comunque, permanenza nel proprio ambiente;
d) uguaglianza di prestazioni a parità di bisogni;
e) differenziazione dei servizi unicamente in relazione alla specificità delle esigenze, in un quadro
di generale interdipendenza tra gli stessi;
f) recupero dei soggetti
socialmente disadattati o affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali;
g) promozione ed utilizzazione di tutte le iniziative
in campo assistenziale della società civile, nella
varietà delle sue libere articolazioni;
h) partecipazione dei cittadini utenti alla gestione
sociale dei servizi.
Gli interventi di assistenza
sociale si attuano garantendo ai destinatari una autonoma e libera scelta tra
le possibili prestazioni.
Art. 3
(Destinatari dei
servizi)
I servizi, le prestazioni e gli interventi sono rivolti
a tutti i cittadini residenti in Basilicata nei limiti e secondo le modalità
previste dalla presente legge.
Essi si estendono agli stranieri che risiedono nella
regione Basilicata nonché ai cittadini non residenti
che si trovino occasionalmente nel territorio regionale, limitatamente alle
prestazioni di carattere assolutamente urgente.
Art. 4
(Tipi
d'intervento)
I principi e le finalità di cui al
precedente articolo 2 si realizzano attraverso:
1) interventi a sostegno della famiglia e dei
singoli, sotto forma, in particolare di:
a) prestazioni economiche;
b) assistenza domiciliare;
c) attività sociali connesse alle
competenze dell'autorità giudiziaria con particolare riferimento a quelle del
giudice tutelare, del Tribunale
per i minorenni e delle strutture giudiziarie operanti nel settore del diritto
di famiglia;
2) Interventi sostitutivi dell'ambiente familiare,
sotto forma, in particolare di:
a) affidamenti etero-familiari;
b) affidamenti a comunità alloggio;
c) ricovero in istituti a gestione pubblica o
privata;
3) Interventi integrativi dell'ambiente familiare,
sotto forma in particolare di:
a) centri e soggiorni di vacanze; b) attività
ricreative e culturali.
Art. 5
(Prestazioni economiche)
Le prestazioni economiche sono disposte con funzione di integrazione del reddito del nucleo familiare e dei
singoli.
Esse tendono ad affrontare particolari condizioni individuali
o familiari di bisogno economico.
L'entità delle prestazioni economiche è rapportata,
nei limiti delle disponibilità di bilancio dagli enti gestori dei servizi, al reddito ed alla composizione del nucleo
familiare.
Art. 6
(Assistenza
domiciliare)
Gli interventi di assistenza
domiciliare sono finalizzati a far fronte a situazioni di particolare bisogno
relative sia a nuclei familiari sia a singoli individui.
Essi sono rivolti in ispecie:
- alle persone anziane;
- agli individui non autosufficienti;
- ai minori che si trovino momentaneamente privi
dell'assistenza dei genitori per particolari motivi.
Art. 7
(Interventi connessi ai
provvedimenti dell'autorità giudiziaria)
Gli interventi indicati al precedente articola 4, punto 1, lett. c), comprendono, in particolare,
le attività relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore dei minorenni soggetti
a provvedimenti delle autorità giudiziarie e minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile.
Art. 8
(Affidamenti etero familiari)
Gli affidamenti etero
familiari possono essere disposti in favore di minori in stato di grave bisogno
di assistenza e tutela, di interdetti, di handicappati
o anziani privi di ambiente familiare e con situazioni di famiglia
pregiudizievoli al loro stato.
Gli affidamenti debbono
essere effettuati preferibilmente a famiglie o persone che diano garanzie di
assicurare ai soggetti in situazione di bisogno condizioni di vita idonee a
garantire lo sviluppo della personalità.
All'affidatario può essere
erogato un contributo economico da determinare sulla base dei
bisogni specifici dei soggetti affidati.
Art. 9
(Affidamento a comunità
alloggio)
Gli enti gestori dei servizi di cui alla presente legge possono realizzare comunità alloggio per dare
ospitalità in particolare:
- a ragazze madri che non possono permanere presso
la loro famiglia;
- a minori comunque privi di
idonea assistenza;
- ad altri soggetti che non abbiano
una diversa possibilità di sistemazione.
Per i fini di cui al precedente comma, gli enti gestori
possono avvalersi anche di case alloggio a gestione privata.
Art. 10
(Interventi di
ricovero)
Il ricovero e il mantenimento di minori e di adulti presso Istituti assistenziali sono disposti a
seguito della constatata impossibilità di interventi diversi e limitatamente
al tempo in cui permane tale impossibilità.
Alla scelta dell'Istituto partecipa direttamente la
persona interessata o la famiglia. Solo in caso di comprovata necessità è
consentito il ricovero in istituto fuori regione.
È compito dell'Istituto provvedere al mantenimento,
alla socializzazione e, nel caso di minori ricoverati,
alla formazione scolastica e professionale.
Ove è possibile, gli istituti debbono
ospitare soggetti di sesso e di età differenti, anche in considerazione dei
rapporti di parentela.
Le dimensioni di ciascun istituto devono essere tali
da consentire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali
tra tutti gli ospiti e la loro piena integrazione con l'ambiente esterno.
La Giunta Regionale detta norme per stabilire gli standards minimi organizzativi e funzionali degli istituti
di ricovero con riguardo in particolare a quanto attiene:
- alle condizioni igienico-ambientali;
- alla dotazione organica e alla qualificazione del personale educativo e di assistenza;
- al numero massimo degli ospiti.
Art. 11
(Centri ricreativi
e soggiorno di vacanze)
Al fine di garantire a tutti i cittadini, specialmente
ai minori e agli anziani, occasioni e possibilità di recupero fisico e
psichico nonché momenti di nuovi contatti e rapporti
sociali gli enti gestori dei servizi di cui alla presente legge attuano
iniziative per soggiorno di vacanze estive ed invernali.
I soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali non possono essere esclusi dalla funzione di tale servizio.
Idonee attività di educazione,
assistenza e riabilitazione dovranno essere assicurate ai suddetti soggetti
che ne hanno bisogno.
I centri ricreativi culturali diurni sono strutture
di servizio a carattere territoriale (comunale, circoscrizionale di quartiere)
destinati ad assicurare un luogo di incontro sociale,
culturale, ricreativo aperto alla realtà locale.
Art. 12
(Programmazione ed
organizzazione dei servizi)
Il Consiglio Regionale, stabilisce nell'ambito delle
finalità e dei principi contenuti nella presente
legge i criteri di programmazione ed organizzazione dei servizi ed interventi
di cui al precedente articolo 4, nonché i tipi e le modalità delle
prestazioni.
Per i fini di cui al 1° comma la Regione può chiedere
agli enti locali competenti le notizie ritenute necessarie.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Art. 13
(Le competenze
dei Comuni)
Le funzioni in materia socio-assistenziali attribuite
dalla normativa vigente alla competenza dei comuni, vengono
esercitate in forma coordinata e integrata secondo quanto stabilito nei successi
articoli 16 e 19.
Tra tali funzioni sono comprese in particolare quelle
attribuite ai comuni dall'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977
n. 616 concernenti tra l'altro:
a) l'assistenza economica in favore
delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) l'assistenza post-penitenziaria;
c) gli interventi in favore dei
soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della
competenza amministrativa e civile;
d) gli interventi di protezione sociale di cui agli
articoli 8 e seguenti delle legge 20 febbraio 1958, n.
75;
e) l'assistenza generica, già di competenza degli EE.CC.AA.
Tra le funzioni assistenziali
attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
sono inoltre comprese quelle in favore:
1) delle categorie post-belliche,
nei limiti di cui ai decreti luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28
settembre 1945, n. 646;
2) dei profughi e dei rimpatriati
di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744 e successive modificazioni ed
integrazioni;
3) degli inabili al lavoro, ai
sensi dell'art. 154 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con
Regio Decreto 18 giugno 1931, n.
773 dell'art. 91 lett. H n. 6 del T.U.L.C.P. 3 marzo
1934 n. 383 e della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e
integrazioni;
4) degli assegnatari di alloggi
economici e popolari ai sensi dell'art. 5 lettera G) del D.P.R. 30 settembre
1972, n. 1036;
5) degli Hanseniani
e loro familiari a carico, ai sensi delle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio
1974, n. 4. e
31-3-1980, n. 126;
6) degli affetti da tubercolosi e
loro familiari ai sensi dell'art. 5 della legge 14 dicembre 1970 n. 1088;
7) di altri soggetti in
particolari condizioni di bisogno (dializzati, affetti da morbo di Cooley) in favore dei quali leggi o altri provvedimenti regionali
già prevedono interventi assistenziali di carattere economico.
Rientrano infine tra le funzioni di competenza dei
Comuni quelle ad esse attribuite dalla normativa
vigente relativamente alle attività assistenziali già di competenza delle II.PP.AA.BB. e degli enti
nazionali operanti nel settore, ivi comprese le funzioni trasferite ai Comuni
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1979 concernente le funzioni
assistenziali dell'INAIL.
Gli interventi, le attività e le prestazioni indicati
al presente articolo vengono effettuati dai Comuni -
singoli o associati - secondo i principi, le finalità e le modalità contenute
nelle disposizioni di cui al capo I della presente legge.
Art. 14
(Gli interventi
delle Province)
Gli interventi di competenza delle Province
concernono, tra l'altro:
a) l'assistenza ai fanciulli
illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono, ai sensi del R.D.L. 8 maggio
1927 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383;
b) l'assistenza ai ciechi e sordomuti rieducabili,
ai sensi dell'art. 144 lett. G) punto 3 del T.U.L.C.P.
3 marzo 1934, n. 383.
Fino all'approvazione della legge sulla riforma
dell'assistenza pubblica, allo scopo di garantire la gestione integrata degli
interventi, le Province, mediante la stipula di apposita
convenzione, possono conferire alle Unità Sanitarie Locali di cui al
successivo art. 16 l'esercizio delle suddette competenze e di eventuali altre
competenze res:due nel campo dell'assistenza di cui alla presente legge.
A tal fine, i rapporti finanziari, e l'utilizzazione
del personale e delle strutture delle Province da parte delle Unità Sanitarie
Locali sono disciplinati secondo uno schema tipo
approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, sentiti l'ANCI
regionale e le amministrazioni provinciali.
Art. 15
(Funzioni di
competenza regionale)
Restano riservate alla Regione, in
attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica, tutte le funzioni
amministrative ad essa attribuite dalla normativa vigente concernenti le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le persone giuridiche
private.
Tali funzioni sono attuate, per quanto di competenza
della Regione, per i fini di cui all'art. 2 della presente legge.
Art. 16
(Gestione coordinata
e integrata delle funzioni dei Comuni)
In attesa della legge di riforma sull'assistenza
pubblica, in attuazione dell'art. 25 - comma 2° - del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616 e degli artt. 11 e 15 della legge 23 dicembre
1978 n. 833 le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali
attribuite dalla normativa vigente ai Comuni vengono esercitate in
forma associata, dalle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale n. 1
del 3-1-1980.
L'Unità Sanitaria Locale competente per territorio
provvede alla gestione dei servizi socio-assistenziali di cui alla presente
legge attraverso i propri organi.
L'Unità Sanitaria Locale disciplina
con regolamento la ripartizione delle competenze di cui alla presente
legge tra i propri organi sulla base dei criteri fissati ai medesimi fini nella
legge regionale 3-1-1980 n. 1.
Art. 17
(Principi generali di
gestione)
La gestione integrata dei servizi socio assistenziali
con quelli sanitari viene attuata secondo forme atte a
tenere distinte sul piano amministrativo le attività dei due predetti settori
e comunque nel rispetto di quanto disposto dall'art. 47, 3° comma della legge
regionale 3-1-1980 n. 1.
Art. 18
(Personale - Mezzi
finanziari e beni)
Relativamente al personale ed ai beni da mettere a disposizione
delle USL per la gestione integrata dei servizi socio-assistenziali, si
applicano le disposizioni contenute nell'art. 47, 4° - 5° e 6° comma della
legge regionale 3-1-1980 n. 1.
Art. 19
(Gestione decentrata dei servizi
socio-assistenziali)
Singoli comuni possono chiedere all'U.S.L. che
determinate funzioni relative ai servizi socio-assistenzali restino ad essi affidate, secondo quanto
stabilito dalla legge regionale 3-1-1980 n. 1 per quanto attiene soprattutto
alle seguenti attività: assistenza economica, assistenza domiciliare, gestione
case di riposo di piccole dimensioni e strutture affini.
Sulla richiesta decide l'U.S.L. con delibera della assemblea generale adottata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti; in caso di rigetto, la delibera deve contenere l'indicazione
delle ragioni funzionali e gestionali che impongono la gestione da parte della
U.S.L.
Nell'ipotesi di cui al 1° comma del presente articolo
l'U.S.L. provvede a ripartire tra i comuni interessati
gli eventuali finanziamenti ad essa assegnati dalla Regione relativamente ai
servizi socio-assistenzali gestiti dai singoli
comuni.
Al fine di assicurare il necessario coordinamento e
collegamento programmatico e funzionale tra le attività gestite dalla U.S.L. e quelle gestite dai singoli comuni, gli enti
interessati promuovono ed attuano conferenze periodiche tra amministratori ed
operatori nonché ogni altra utile forma di reciproca consultazione.
Art. 20
(Delimitazioni
territoriali e modello organizzativo)
Gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali di cui alla legge regionale di attuazione dell'art. 61
della legge 23-12-1978, n. 833 individuano anche gli ambiti territoriali per la
gestione dei servizi socio-assistenziali attribuiti dalla normativa vigente ai
Comuni.
I servizi socio-assistenziali di cui alla presente
legge si articolano nel territorio secondo il seguente modello:
a) area funzionale dei servizi di
base, coincidente con il distretto di base dei servizi sanitari;
b) area funzionale dei servizi comprensoriali,
coincidente con l'ambito territoriale di ciascuna U.S.L.
Art. 21
(Aree funzionali)
A livello di area di base,
denominata anche distretto di base, devono essere presenti i servizi
socio-assistenziali finalizzati a dare agli utenti, nel posto in cui questi
vivono, risposte ai bisogni più ricorrenti.
In particolare deve essere erogata a livello di area di base l'assistenza economica e quella domiciliare.
A livello di area
comprensoriale devono essere presenti tutti gli altri servizi che, in rapporto
al grado di complessità o al costo delle relative prestazioni ovvero in
relazione alle indicazioni della programmazione regionale, non possono essere
allocati a livello di area di base.
Gli operatori socio-assistenziali dell'area di base sono coordinati dal responsabile
del distretto che a sua volta risponde dell'andamento dei servizi ai
competenti uffici della struttura centrale dell'USL.
Nell'ambito della struttura centrale dell'USL deve
essere istituito un servizio articolato in più uffici, al quale fanno capo,
sotto il profilo organizzativo e funzionale, tutti i presidi,
le attività e le prestazioni socio-assistenziali del territorio.
L'Unità Sanitaria Locale stabilisce per ciascun
ufficio e per ciascun distretto di base il fabbisogno di personale, distinto
per qualifica, nonché i criteri per la nomina del
coordinatore di distretto.
Art. 22
(Servizi
socio-assistenziali multi zonali)
In attesa del piano regionale socio-assistenziale, i
presidi e le strutture appresso indicati si intendono a servizio di due o più
ambiti territoriali secondo le successive determinazioni della Giunta
Regionale:
a) Comunità educative già gestite dal disciolto Enaoli;
b) centri di assistenza per
tossicodipendenti. Le strutture indicate al precedente comma sono
gestite dall'U.S.L. ove sono ubicate.
Al fine di garantire gli opportuni collegamenti
funzionali, il comitato di gestione dell'U.S.L. indicato al precedente comma
si avvale di apposito comitato di coordinamento
composto dai presidenti o loro delegati delle altre Unità Sanitarie Locali interessate.
Art. 23
(Controllo sugli atti)
Il controllo sugli atti delle Unità Sanitarie Locali ovvero dei Comuni nell'ipotesi di cui al precedente
articolo 19, che attengono all'esercizio delle funzioni di cui alla presente
legge, viene esercitato dal Comitato regionale di controllo in sede centrale.
Art. 24
Nello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale è istituito un fondo per il finanziamento
delle funzioni già regionali ed ora attribuite ai Comuni.
Tale fondo è costituito per il 1980 in misura pari
all'ammontare degli stanziamenti dei capitoli 4110 - 4111 - 4112 - 4114 dello
stato di previsione della spesa per l'esercizio 1980 i quali
non vengono più riprodotti.
Art. 25
Il fondo di cui all'art. 24 viene
suddiviso tra i Comuni singoli o associati con atto della Giunta Regionale,
secondo procedure e criteri stabiliti dal Consiglio Regionale.
(1) Legge 4 dicembre 1980, n. 50.
www.fondazionepromozionesociale.it