Prospettive assistenziali, n. 54, aprile - giugno 1981
MAGISTRATURA E DIRITTI
DEI MINORI
G. BATTISTACCI
Una delle cause che hanno reso a volte difficile l'attuazione della legge sull'adozione speciale rimane
quella dell'interpretazione data al concetto di abbandono. Infatti
alcuni settori della magistratura, in particolare molte Sezioni minorenni
delle Corti di appello, hanno continuato a interpretare l'abbandono in senso
molto restrittivo richiedendo per la sua identificazione che vi fosse una vera
e propria «derelictio» del bambino, cioè una
cosciente, esplicita, definitiva e irreversibile volontà del genitore di non
occuparsi più del proprio figlio. Di contro la maggior parte dei Tribunali
minorili e la stessa Corte di Cassazione hanno
interpretato l'abbandono in maniera più estensiva, ravvisandolo ogni qual volta
risultava che i genitori organizzassero la propria vita prescindendo dalla
considerazione del figlio, manifestassero, attraverso il loro comportamento,
una sostanziale incapacità educativa causando al figlio uno stato di
sofferenza conseguente alla mancanza di un rapporto affettivo con i genitori,
attuassero una continua delega delle loro funzioni a terzi.
Dietro la interpretazione
restrittiva stava il permanere in certe aree culturali della concezione della
superiorità della famiglia del «sangue» rispetto a quella degli affetti, molto
forte in passato ma mai venuta meno e oggi in parte rivitalizzata
da un'enfatizzazione dei diritti della donna rispetto al prodotto del suo
concepimento.
Va senza dubbio affermato che forse la legge sull'adozione
speciale fu caricata, almeno all'inizio, di eccessive
aspettative nel senso che si riteneva che attraverso di essa si potesse ovviare
in modo totale e definitivo all'abbandono dei minori non rendendosi conto che
certi abbandoni e certe istituzionalizzazioni di
minori non potevano farsi risalire al comportamento dei genitori ma alle
carenze del sistema assistenziale e a carenze più generali sul piano della
occupazione, della mancanza di alloggi, dello sviluppo economico del paese e
che un intervento sul piano dell'adozione speciale, con la conseguente rottura
del legame tra genitori e figli, avrebbe significato una ulteriore
emarginazione e colpevolizzazione di famiglie, le
cui carenze dovevano farsi risalire a responsabilità che non erano le loro.
Tuttavia non può negarsi che il più delle volte la
soluzione adottiva ha rappresentato una soluzione fondamentalmente positiva per il bambino che ha potuto così uscire da un
ambiente che sarebbe stato per lui sicuramente pregiudizievole e che sarebbe
stato impossibile o almeno oltremodo difficile cambiare con rischi gravissimi
per il minore.
La nostra esperienza ci dice
che molto spesso, quando non si è avuto il coraggio di rompere in tempo i
legami del bambino con certe famiglie o quando sono state accolte certe
opposizioni allo stato di adottabilità, che a volte mascheravano solo la
protesta della famiglia di origine e la volontà di disporre del figlio ma non
erano significative di un reale interesse per il figlio, i giudici minorili si
sono trovati costretti ad intervenire più tardi con altri mezzi a tutela del
minore, quando tutto era inutile, se non addirittura si sono ritrovati di
fronte a minori disadattati o autori di reati proprio in conseguenza dell'ambiente
familiare nel quale erano stati lasciati crescere.
Le considerazioni che precedono conducono a mettere
in risalto i rischi connessi ad una interpretazione
restrittiva del concetto di abbandono soprattutto diffusa presso le Corti di
appello e le conseguenze che possono derivare.
A tale proposito può essere utile prendere in
considerazione i procedimenti di opposizione alla
dichiarazione di adozione speciale svolti in secondo grado avanti la Sezione
minorenni della Corte di appello di Perugia sino al 1979.
1) Caso del minore A.F. Il Tribunale dichiara lo
stato di adottabilità del minore per il disinteresse
della madre e la sua continua istituzionalizzazione, respinge poi
l'opposizione della madre che viene accolta dalla Corte di appello. In questo
caso il Tribunale non ha avuto più occasione di occuparsi del minore.
2) Caso del minore F.P. Il Tribunale dichiara lo
stato di adottabilità del minore per il disinteresse
della madre e la sua continua istituzionalizzazione, respinge poi
l'opposizione della madre e la decisione trova conferma in appello.
3) Caso del minore G.R. Il
Tribunale dichiara lo stato di adottabilità del minore
per il disinteresse della madre che presenta anche disturbi mentali e lascia
il figlio in istituto, respinge poi la opposizione della madre e la decisione
trova conferma in appello. Il minore viene adottato.
4) Caso del minore A.B. Il
Tribunale dichiara lo stato di adottabilità del minore
per il disinteresse della madre, la sua scarsa capacità educativa e la
prolungata istituzionalizzazione del minore e respinge poi la opposizione
della madre. La Corte di appello riforma la decisione
di primo grado e accoglie l'opposizione. Dopo poco il Tribunale deve iniziare
un procedimento civile perché risulta che il minore è
stato di nuovo istituzionalizzato e la madre vive lontana da lui. Non è più possibile
prospettarsi una adozione del bambino perché ormai
verrebbe da lui rifiutata, mentre la madre pone ogni ostacolo a un affidamento
familiare del figlio. Si ottiene dopo qualche anno che il bambino ritorni a
vivere con la madre ma questa si allontana subito
dall'Umbria probabilmente per sfuggire al controllo
del Tribunale e per istituzionalizzare nuovamente il figlio.
5) Caso del minore L.S. Il
Tribunale dichiara lo stato di adottabilità del minore
insieme a due suoi fratelli, uno maschio e l'altra femmina, perché da tempo
notevole istituzionalizzati e non seguiti dalla madre che tiene condotta
irregolare. La madre propone opposizione ma poi accetta che la figlia perché
femmina venga adottata, mentre propone appello avverso
la decisione del Tribunale che ha rigettato l'opposizione per tutti e tre
figli. I due maschi rimangono in istituto anche dopo che la Corte di appello ha riformato la decisione del Tribunale. A
seguito di ricorso proposto dal curatore del minore L.S.
la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso in opposizione della
madre e conferma lo stato di adottabilità. Il minore viene così adottato. Successivamente il Tribunale pronuncia
la dichiarazione di decadenza della potestà genitoriale
della madre nei riguardi del terzo minore rimasto in istituto e perviene alla
pronuncia di adozione ordinaria dello stesso con il
consenso del tutore applicando l'art. 297 c.c.
6) Caso dei minori G.M.L. e
M.A. Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità dei tre minori: due femmine e un maschio. Il
padre non li ha riconosciuti e si disinteressa totalmente di loro
mentre la madre tiene una condotta irregolare, ha istituzionalizzato i
figli e li segue rarissimamente. L'opposizione allo stato di
adottabilità proposta dalla madre viene rigettata ma poi viene accolta
dalla Corte di appello che riforma la decisione di primo grado. I figli vanno a
vivere con i genitori in quanto il padre li ha nel frattempo
riconosciuti. Si accerta però poco dopo che la più piccola M. vive
presso degli zii e non è più venuta in famiglia, che con il nucleo familiare
vivono invece altre persone, che nella casa si esercita la prostituzione e che
pure la minore M.L. è oggetto di attenzione
sessuale da parte di alcuni adulti. Il Tribunale è costretto così ad
intervenire iniziando un procedimento civile e disponendo l'allontanamento
della minore da casa e la sua istituzionalizzazione. Vengono tentati affidamenti familiari che non riescono per
l'atteggiamento ambiguo della madre per cui la bambina rimane in istituto dove
ancora trovasi. Intanto i genitori vengono condannati
per favoreggiamento della prostituzione. Il minore G., nel frattempo cresciuto,
inizia a dare manifestazioni di disadattamento che richiedono l'intervento
del Tribunale.
7) Caso della minore M.T.
Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità della
minore. Il padre ha abbandonato da tempo la moglie e la figlia e si
disinteressa del tutto di loro, mentre la madre ha istituzionalizzato la
figlia e si interessa molto poco a lei convivendo con
altro uomo. Viene respinta la opposizione allo stato
di adottabilità proposta dalla madre ma la sentenza
viene riformata dalla Corte di appello che stabilisce la permanenza della
minore in istituto. Si attua allora una peregrinazione della minore da un
istituto ad un altro, mentre il Tribunale deve iniziare un procedimento civile
rivolto a responsabilizzare la madre; si cerca di far vivere il meno
possibile la minore in istituto e si fa seguire la minore dal servizio sociale
e da una giovane volontaria. La madre sostanzialmente non accetta la figlia
che fugge per ricercare il padre il quale però non la
vuole con sé. La minore ritorna dalla madre e la sua vita si divide tra casa e
istituto. Viene poi segnalato al Tribunale che la
minore è oggetto di attenzioni particolari da parte di soggetti maschili
compreso il convivente della madre, mentre la minore inizia a dare manifestazioni
di disadattamento. Negli ultimi tempi la situazione sembra migliorata
ma rimane sempre incerta.
8) Caso del minore P.G. Il Tribunale dichiara lo
stato di adottabilità del minore in quanto la madre è
malata di mente e assolutamente non in grado di occuparsi del figlio mentre il
padre non può provvedere a lui, di fatto se ne interessa poco e lo ha
istituzionalizzato: il suo legame con il figlio rimane a livello istintivo.
Viene rigettata dal Tribunale la opposizione proposta
dal padre ma la Corte di appello riforma tale decisione. La situazione
familiare rimane inalterata per cui il Tribunale deve
iniziare un procedimento civile e attuare un affidamento familiare che si
rivela ottimale per il bambino: le uniche difficoltà che si incontrano sono
conseguenza di interferenze del padre che cerca di mettere in cattiva luce
agli occhi del figlio la famiglia affidataria. Il
bambino, che è ormai cresciuto, cerca di avere meno rapporti possibili con il
padre.
9) Caso della minore L.P.
Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità perché
il padre vive separato dalla madre, non lavora, è alcolizzato e si interessa
dei figli a un livello puramente istintivo, mentre la madre tiene cattiva
condotta, non è del tutto normale, ha altre relazioni, affida i figli ad
istituti non visitandoli con regolarità. Viene rigettata
la opposizione proposta dalla madre ma la Corte di appello riforma la decisione
del Tribunale. Il Tribunale deve subito dopo iniziare un procedimento civile al
fine di tutelare la minore che vive in una situazione sempre pericolosa e precaria sino a che la madre accetta che venga affidata
a una sua sorella e a un suo cognato e anzi dà il suo consenso per una
adozione ordinaria da parte loro che però dopo revoca; comunque la minore
rimane con gli zii.
10) Caso dei minori P. e C.P. entrambi maschi. Il
Tribunale dichiara il loro stato di adottabilità
perché praticamente istituzionalizzati dalla nascita data la situazione
irregolare e per loro pregiudizievole della famiglia materna. La madre visita
rarissimamente i figli in istituto mentre si verificano
alcune visite da parte della nonna materna. La madre si allontana per lunghi
periodi e quindi si accompagna con un uomo che è il padre del secondo figlio e
che poi riconosce entrambi i minori. L'uomo non si sa bene cosa faccia e si
sospetta che sfrutti la prostituzione della donna. Il Tribunale respinge la opposizione proposta dalla madre ma la Corte di appello
riforma la decisione del Tribunale che poi si trova costretto ad iniziare un
procedimento civile perché la situazione dei minori non ha subito cambiamenti
e, se anche essi vivono ora più stabilmente con i genitori, l'ambiente
familiare risulta per loro pregiudizievole.
11) Caso del minore A.P. Il Tribunale dichiara lo
stato di adottabilità del minore. I nonni materni non
lo hanno mai accettato e sostengono che l'unica soluzione per il bambino è
l'adozione. La madre è priva di ogni appoggio,
presenta disturbi caratteriali, è instabile, affida il figlio ad un istituto e
scompare per lunghi periodi. Il Tribunale respinge la opposizione
proposta dalla madre e in questo caso la Corte di appello dichiara
inammissibile l'impugnazione perché proposta senza il patrocinio di un legale.
Il minore viene adottato da coloro ai quali era stato
affidato per evitare il protrarsi della sua istituzionalizzazione durante la
lunga procedura adottiva.
12) Caso della minore R.B.
Il Tribunale dichiara lo stato di adottabilità della
minore perché i suoi genitori sono separati, il padre vive lontano e non si
interessa minimamente di lei convivendo con altra donna, mentre la madre pure
si interessa scarsamente alla figlia che è istituzionalizzata. Entrambi i
genitori propongono opposizione, ciascuno per suo conto avverso la dichiarazione
di adottabilità ponendo in luce ciascuno le carenze
dell'altro ma non proponendo soluzioni ritenute valide dal Tribunale che
rigetta le opposizioni. La Corte di appello riforma
la decisione del Tribunale che non ha più occasione di occuparsi della minore
perché viene condotta fuori dall'Umbria ma si nutrono forti timori per la sua
sorte.
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