Prospettive assistenziali, n. 55, luglio - settembre 1981
Notiziario del Centro Italiano per
l'adozione internazionale
MERCATO
DEI BAMBINI E SEVIZIE
I mezzi di informazione hanno dato ampio spazio all'allucinante
vicenda del piccolo Milton. Sull'argomento riportiamo il comunicato stampa del
CIAI del 24 giugno 9981, e il provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Torino del 26 giugno 9981.
Segnaliamo
inoltre che il Presidente della Regione Piemonte in
data 2 luglio 9989 ha inviato ai Sindaci, ai Presidenti delle Province, delle
Comunità montane e delle Unità sanitarie locali una circolare per raccomandare
alle autorità suddette di «astenersi
dal rilasciare, sotto qualsiasi forma, dichiarazioni di idoneità destinate ad
appoggiare domande di adozione di bambini stranieri».
Analoga
iniziativa è stata assunta dall'Amministrazione comunale di Milano.
Comunicato stampa del CIAI
La triste notizia dei fatti accaduti al piccolo
Milton, bambino ecuadoriano adottato da una famiglia
torinese, ha riportato drammaticamente all'attenzione dell'opinione
pubblica il problema delle adozioni internazionali.
Non è nostra intenzione dare giudizi sul caso
specifico, pur così grave: spetta alla Magistratura competente l'accertamento
delle responsabilità; vogliamo però ancora una volta esprimere la nostra viva preoccupazione per l'attuale situazione in cui versa
l'adozione internazionale.
Troppe volte si deve constatare come l'adozione di bambini stranieri sia considerata un ripiego alla
scarsità di bambini italiani adottabili: la mancanza di norme precise e di
controlli da parte delle autorità competenti permettono abusi di ogni genere,
così che si assiste sempre più sovente ad adozioni «selvagge», che si
configurano come un vero e proprio mercato dei bambini. E lo strumento
giuridico usato per dare veste legale a questo mercato, è il ricorso alla
delibazione; la possibilità, infatti, di dare riconoscimento giuridico in Italia - attraverso lo strumento della delibazione
- a provvedimenti della Magistratura straniera, apre una via maestra per chi,
in mancanza dei requisiti richiesti dall'adozione speciale e vistosi rifiutare
l'idoneità all'adozione da parte del Tribunale per i minorenni, va alla disperata
ricerca di un bambino in quei Paesi in cui la legislazione offre più
possibilità di scappatoie, sfuggendo ad ogni controllo dell'Autorità italiana.
Il Centro italiano per l'adozione internazionale, che
da più di 12 anni è seriamente impegnato in tale settore, lavorando in stretto
contatto con i Tribunali per i minorenni, sollecitandoli sovente a un maggiore impegno nei confronti dei minori stranieri,
denuncia tali abusi che rischiano di distruggere l'immagine dell'adozione
internazionale.
La positiva esperienza da
noi maturata in questi anni di serio impegno nei confronti di quei bambini
che, in qualsiasi parte del mondo si trovino, vivono senza l'affetto e le cure
di una famiglia, dimostra che l'adozione di un bambino straniero è
indubbiamente positiva, a condizione che vengano rispettate precise condizioni
fondamentali.
La legge a cui dobbiamo
riferirci se vogliamo, come pare ovvio, riconoscere al bambino straniero gli
stessi diritti e la stessa tutela giuridica che riconosciamo a un bambino
italiano, è la n. 431/67 sull'adozione speciale, che richiede agli aspiranti
genitori adottivi il possesso di precisi requisiti e che impone ai Tribunali
per i minorenni l'accertamento dell'idoneità della coppia a adottare.
Purtroppo però si deve amaramente ribadire
come la mancanza di norme precise in materia di adozione internazionale, la deresponsabilizzazione dimostrata dalle Corti d'appello
nei confronti di questo problema, aiutino il fiorire di iniziative private
portate avanti a volte da persone prive di scrupoli, che agiscono senza il
minimo controllo e che - come anche il caso riportato dalla stampa in questi
giorni dimostra - possono condurre a conseguenze drammatiche. A ciò concorre
anche una non sempre precisa e puntuale attenzione
sull'argomento da parte di alcuni Tribunali per i minorenni.
Come già richiamato più volte, vi è la urgente necessità che il Parlamento approvi rapidamente
una legge in materia di adozione internazionale (esistono due proposte di legge
presentate singolarmente dall'On. Rosalba Molineri,
PCI, e dall'On. Maria Pia Garavaglia, DC) che stabilisca anche per l'adozione di un
bambino straniero gli stessi requisiti previsti dalla legge italiana n. 431/67
sull'adozione speciale.
Nel frattempo si sollecitano i competenti Ministeri
all'emanazione di istruzioni operative che impongano
la necessità del visto d'ingresso per i minori stranieri al di sotto degli 8
anni, non accompagnati da genitori o parenti cittadini stranieri. Il visto
d'ingresso dovrà essere subordinato
all'autorizzazione da parte del Tribunale per i minorenni del luogo ove il
minore è diretto. È necessario e urgente inoltre, a nostro avviso, che venga effettuato un serio e costante controllo sull'attività
di quegli organismi e associazioni che si occupano di adozioni internazionali,
sia per verificare il rispetto delle norme previste dalla legge 431/67 sia per
le modalità di reperimento e di abbinamento di bambini stranieri.
Provvedimento del Tribunale per i minorenni
Visti gli atti relativi ai
minori; rilevato l'impressionante quadro clinico relativo al piccolo Milton
quale 'indicato nella documentazione ospedaliera e precisato nella deposizione
della dott. X; ritenuto che la pluralità delle fratture, ecchimosi, lesioni
di ogni genere riscontrate sul corpo del bambino depongono per una altrettanto
pluralità di episodi causali e non quindi per l'ipotesi di un unico episodio;
ritenuto che detto quadro sta ad indizio di continuati maltrattamenti ad opera
di persone che stanno abitualmente accanto al bambino, sembrano allo stato da
escludersi la possibilità di lesioni accidentali provocate nel corso di giochi
o altre attività del bimbo (risulta infatti che all'asilo il bambino correva
molto e mai ebbero a riscontrarsi episodi di cadute con conseguenze
rilevanti; né all'esame neurologico sono emersi disturbi di equilibrio o di
deambulazione o altri disturbi neurologici); ritenuto che, comunque, al di là
del quadro ora descritto, risultano dati obiettivi di grave sofferenza di
Milton:
1) il bambino non è cresciuto di un grammo dal giorno
della sua entrata in Italia fino al momento dell'ingresso in ospedale
mentre in questi sette giorni di ricovero è aumentato di due chili;
2) il bambino presenta una fortissima anemia,
verificatasi in periodo successivo al 1° ottobre 1980 (data di un primo esame
del sangue);
3) il bambino è stato presentato in ospedale ben 3
volte prima di questo ricovero ed ogni volta per lesioni anche di una certa
gravità che perlomeno stanno ad indicare una notevole disattenzione da parte
dei genitori;
4) il bambino è stato portato all'ospedale per quest'ultimo ricovero dopo due giorni dal fatto - che i
genitori sostengono essere accidentale - che gli aveva provocato una frattura
del braccio e di alcune costole: il che è ulteriore indizio
perlomeno di obiettiva e scarsa attenzione per la salute fisica del bambino,
che anzi, ancora la sera dopo l'episodio della frattura, fu obbligato a
preparare la tavola ai genitori (così come loro hanno narrato).
Considerato ancora che dalle dichiarazioni rese dai
suoi genitori a questi giudici è emersa una serie di episodi
che rivelano una sostanziale inaccettazione di
Milton e di Hugo e cioè per esempio:
1) uso sistematico di punizioni corporali tutt'altro che lievi. Sculacciate pesanti tanto da lasciare per giorni i lividi che furono riscontrati
dalla maestra d'asilo sul corpo del bambino; schiaffoni in faccia;
2) ricorso al sistema di
sottrazione e diminuzione del cibo come pressione psicologica, dagli stessi
genitori considerata efficace per via della famelicità dei bambini (tali proprio
perché provenienti da anni ed anni di fame);
3) chiusura dei bambini nella stanza da bagno: a
questo proposito è di estrema gravità il fatto,
narrato appunto dai genitori, che Hugo si sia da solo
chiuso nel box della doccia per quattro giorni e ivi, per quattro giorni, sia
rimasto senza mangiare e senza dormire e senza che i genitori, rivolgendosi
magari a terzi più avveduti, in alcun modo intervenissero per far cessare tale
straziante dimostrazione di bisogno di attenzione e di rifiuto della
situazione;
4) incuria grave nelle due volte in cui Hugo dichiarò di volersene andare da quella casa. Infatti
la prima volta il bambino, di otto anni, fu invitato
ad andarsene davvero se voleva e, quando egli prese la strada, fu seguito
passo a passo dal padre, lui in automobile fino a che il bambino cedette e
rientrò. La seconda volta, Hugo venne
lasciato a lungo piangente seminudo di notte nel giardino; tanto a lungo da
risvegliare l'attenzione dei vicini che chiamarono la polizia.
Considerato infine che lo stato di infelicità
dei bambini risulta testimoniata da persone che ebbero a conoscerli a scuola:
la maestra di Hugo infatti ha riferito di avere
constatato sul bambino ferite alla testa, alla mano, alla gamba destra, all'orecchio,
al naso: che il bambino - che aveva fiducia in lei - diceva essergli state
causate da percosse con un bastone, con una cinghia, con una scarpa; le maestre
di Milton più di una volta hanno accertato lividi in faccia e sulle natiche e
una condizione psichica di isolamento e tristezza (rilevante l'osservazione
della suora che anni prima aveva lavorato in un orfanotrofio e dice che il
viso di Milton le ricordava quello dei bambini abbandonati in istituto).
Ritenuto pertanto che, a parte ogni altra misura
diversa o più grave, si può affermare che ricorrono gli estremi per un
provvedimento a norma dell'art. 333 cod. civ., essendo evidente che il comportamento dei due genitori
adottivi è stato gravemente pregiudizievole nei confronti dei due bambini che,
per la loro condizione personale, avevano più che mai bisogno di affetto e
dedizione e comprensione;
che il provvedimento più conveniente è senza dubbio
quello di allontanare i due bambini dalla casa dei genitori al doppio fine di
far cessare questo stato di sofferenza e di vedere se è possibile dar loro,
anche temporaneamente, un modello di confronto;
che per Milton, purtroppo, non vi sono problemi
immediati di sistemazione in quanto ancora a lungo dovrà restare in ospedale;
che invece occorre provvedere per Hugo
ad una sistemazione familiare anche solo per il periodo estivo, affinché non
ritrovi qui in Italia l'istituto nel quale già tanto ebbe a restare nel suo
paese;
Considerato, infine, che la esecuzione
del provvedimento è di estrema urgenza per evitare ulteriori danni psico-fisici
e pertanto è bene disporre l'immediata esecutorietà nonostante reclamo; visto
il parere del P.M.; visto l'art. 333 cod. civile;
dispone l'immediato allontanamento di Hugo e Milton
dalla casa dei genitori adottivi ed il loro affidamento al Comune di Torino che
in collaborazione con la Prefettura, organo decentrato dal Ministero degli
interni, competente per l'assistenza ai bambini stranieri, nonché con questo
organo giudiziario, cercherà una soluzione eterofamiliare,
anche solo per il periodo estivo, per Hugo, ed
altresì per Milton non appena dimissibile.
Le visite dei genitori a Milton in ospedale sono di regola vietate; è consentita una sola visita di mezz'ora
ogni quindici giorni; le visite sia a Milton che ad Hugo quando saranno inseriti altrove verranno regolate
dall'ente affidatario se risulteranno utili ai bambini.
Il presente decreto è immediatamente esecutivo nonostante reclamo ed eseguito se necessario col ricorso
della forza pubblica.
Dispone la prosecuzione dell'istruttoria sia per
quanto riguarda le due bambine Anna Karina e Meritza sia in ordine alla richiesta
del P.M. per una eventuale futura pronuncia di decadenza dalla potestà parentale.
Errata corrige
Gli autori dell'articolo «L'operatore
sociale di fronte alla coppia che aspira all'adozione internazionale»,
pubblicato nel n. 54, sono SILVANA BOSI, LILIANA GUALANDI, MASSIMO CAMIOLO.
www.fondazionepromozionesociale.it