Prospettive assistenziali, n. 55, luglio - settembre 1981

 

 

PROPOSTE DI LEGGE SULL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

 

 

Sull'adozione di minori stranieri sono state presentate alla Camera dei Deputati le seguenti proposte di legge:
- On. Molineri e altri parlamentari del PCI, n. 2514 del 7 aprile 1981
«Norme relative all'ado­zione di minori stranieri»;
- On. Garavaglia della DC, n. 2538 del 15 apri­le 1981 «Norme sull'adozione in Italia di minori stranieri».

Nel pubblicare il testo delle due proposte, mol­to simili, auspichiamo che la materia sia al più presto regolamentata nell'ambito della riforma della legge sull'adozione speciale, attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia del Senato, a1 fine di eliminare il dilagante mercato dei bambini stranieri e di assicurare ai minori stessi una idonea tutela giuridica.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2514

 

Art. 1

(Adozione di minori stranieri in Italia).

 

L'adozione in Italia di minori stranieri da parte di cittadini italiani avviene alle condizioni e nelle norme prescritte dagli articoli 314/2 e seguenti del codice civile.

Territorialmente competente è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli aspiran­ti genitori adottivi.

I provvedimenti stranieri di affidamento del mi­nore ai fini di adozione o comunque di ingresso in una nuova famiglia, se preceduti da accerta­menti effettuati dal Tribunale per i minorenni di residenza degli adottanti di cui al comma primo, hanno l'effetto di un affidamento preadottivo e implicano la constatazione dell'adottabilità del minore.

 

Art. 2

(Adozione di minori stranieri all'estero).

 

L'adozione all'estero da parte di cittadini resi­denti in Italia di minori stranieri non consente l'ingresso di questi ultimi nel territorio italiano senza previo accertamento da parte del Tribuna­le per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti dell'esistenza dei requisiti di cui all'art­colo 314/2 del codice civile.

L'efficacia dei provvedimenti stranieri di ado­zione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, di cui al comma precedente, dopo un anno di per­manenza del minore in Italia presso gli adottanti. Questa pronuncia ha in Italia tutti gli effetti pre­visti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Se durante tale periodo si rilevano gravi diffi­coltà di inserimento il Tribunale per i minorenni può provvedere a una nuova e idonea collocazio­ne del minore.

Nel caso di coppie italiane residenti stabil­mente all'estero da oltre un anno, gli accertamen­ti saranno compiuti dall'Autorità consolare ita­liana utilizzando servizi e specialisti del luogo e assumendo informazioni presso i servizi dei co­muni in cui gli adottanti sono vissuti.

Per gli adottanti italiani residenti all'estero il termine di cui al secondo comma decorre dal momento dell'entrata del minore nella nuova fa­miglia adottiva.

Se gli adottanti risiedono all'estero, competen­te è il Tribunale per i minorenni di Roma.

Il provvedimento di cui al secondo comma è pronunciato in Camera di Consiglio.

 

Art. 3

(Ingresso in Italia di minorenni stranieri).

 

L'ingresso nel territorio italiano di minori stra­nieri di età inferiore agli anni otto non accompa­gnati dai genitori o da parenti fino al quarto gra­do, cittadini stranieri, non può avvenire senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni del luogo di prevista destinazione.

Il visto di ingresso è concesso dall'autorità consolare del luogo di provenienza del minore dietro presentazione di un documento dell'auto­rità locale da cui risulti il rispetto delle norme di legge in vigore, relative all'affidamento e all'espatrio del minore e dell'autorizzazione del Tri­bunale per i minorenni di cui al comma prece­dente.

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non è necessaria per gli ingressi a scopo turisti­co e per altri motivi, sempre che la permanenza in Italia non sia superiore ai tre mesi.

Nel caso in cui si chieda il rinnovo del permes­so di soggiorno, esso è concesso dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni ove il mino­re si trova.

I provvedimenti stranieri che riguardano figli di ignoti o di genitori privati della potestà paren­tale o di genitori consenzienti o irreperibili, ma che sono stati emanati senza interpello del Tri­bunale per i minorenni sull'idoneità degli aspi­ranti genitori adottivi, implicano solo la consta­tazione dell'adottabilità del minore.

 

Art. 4

 

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, disposta con decreto in Camera di Consiglio non reclamabile, per i minori che entrano in Italia a scopo di adozione e di minori stranieri adottati nel loro Paese di origine da coniugi cittadini ita­liani, è concessa dopo la verifica dell'esistenza dei principi inderogabili di cui agli articoli 1 e 2.

 

Art. 5

 

Nel caso in cui durante il periodo di affidamen­to preadottivo, anche in presenza dell'autorizza­zione del Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore, si verificasse l'inidoneità della cop­pia alla adozione, il Tribunale per i minorenni provvede all'allontanamento del minore dalla sud­detta famiglia e alla sua idonea sistemazione in altra famiglia adottiva.

 

Art. 6

 

La segnalazione di cui all'articolo 314/5 del co­dice civile è estesa ai minori stranieri che si tro­vano in Italia in situazione di abbandono.

Negli elenchi di cui all'articolo 314/5 del codi­ce civile devono essere inseriti anche i minori stranieri ricoverati presso istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all'infanzia.

 

Art. 7

 

Decorso il periodo di affidamento preadottivo previsto dall'articolo 314/24 del codice civile, il Tribunale per i minorenni procede alla pronun­zia definitiva dell'adozione speciale.

 

Art. 8

 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Ministro degli esteri provvede a comunicare ai Paesi stranieri le norme di cui alla presente legge.

 

Art. 9

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri è au­torizzato con propri decreti a:

1) autorizzare enti pubblici o altre organizza­zioni, di comprovata serietà e capacità allo svol­gimento delle attività di assistenza, alle prati­che di adozione di minori stranieri;

2) stabilire contatti e collegamenti con auto­rità straniere;

3) istituire presso il Ministero degli esteri un ufficio incaricato di provvedere al controllo degli enti o organizzazioni di cui al numero 1).

 

Art. 10

 

Chiunque concorra all'ingresso di minori stra­nieri in Italia, in violazione di quanto previsto dalla presente legge, è punito con la reclusione fino a 3 anni.

Alla condanna per il reato di cui al primo com­ma, segue l'inabilitazione all'adozione speciale e allo svolgimento delle funzioni tutelari.

 

Art. 11

 

L'articolo 801 del codice di procedura civile non si applica a quanto previsto dalla presente legge.

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2538

 

Art. 1

(Adozione di minori stranieri in Italia).

 

Nel preminente interesse del minore, l'adozio­ne in Italia di minori stranieri da parte dei citta­dini italiani avviene alle condizioni e nelle for­me prescritte dagli articoli 314/2 e seguenti del codice civile.

Il Tribunale per i minorenni competente è quel­lo del luogo di residenza degli aspiranti genitori adottivi.

I provvedimenti stranieri di affidamento del minore ai fini di adozione o comunque di affida­mento definitivo a una nuova famiglia hanno l'ef­fetto di un affidamento preadottivo e implicano la constatazione dell'adottabilità del minore so­lamente se preceduti dalla dichiarazione del Tri­bunale per i minorenni del luogo di residenza de­gli adottanti, di cui al comma primo del presen­te articolo, che sussistono le condizioni cui agli articoli 314/2 e seguenti del codice civile.

 

Art. 2

(Adozione di minori stranieri all'estero).

 

L'adozione all'estero da parte di cittadini resi­denti in Italia di minori stranieri non consente l'ingresso di questi ultimi nel territorio italiano senza previa dichiarazione da parte del Tribu­nale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti dell'esistenza dei requisiti di cui all'ar­ticolo 314/2 del codice civile.

L'efficacia dei provvedimenti stranieri di ado­zione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, di cui al comma precedente, dopo un anno di per­manenza del minore in Italia presso gli adottanti. Questa pronuncia ha in Italia tutti gli effetti pre­visti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.

Se durante tale periodo si rilevano gravi diffi­coltà di inserimento, il Tribunale per i minoren­ni può provvedere a una nuova e idonea colloca­zione del minore.

Nel caso di coppie italiane residenti stabilmen­te all'estero da oltre un anno, gli accertamenti saranno compiuti dall'autorità consolare italiana, utilizzando servizi e specialisti del luogo e assu­mendo informazioni presso í servizi dei comuni in cui gli adottanti sono vissuti.

Per gli adottanti italiani residenti all'estero il termine di cui al comma secondo decorre dal mo­mento dell'entrata del minore nella nuova fami­glia adottiva.

Se gli adottanti risiedono all'estero, competen­te è il Tribunale per i minorenni di Roma.

Il provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo è pronunciato in camera di con­siglio.

 

Art. 3

 

L'ingresso nel territorio italiano di minori stra­nieri di età inferiore agli anni otto non accompa­gnati dai genitori o parenti cittadini stranieri, non può avvenire senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni del luogo di prevista destina­zione.

Il visto di ingresso è concesso dall'autorità consolare del luogo di provenienza del minore dietro presentazione di un documento dell'auto­rità locale da cui risulta il rispetto delle norme di legge in vigore, relative all'affidamento e all'espatrio del minore e dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, di cui al comma pre­cedente.

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non è necessaria per gli ingressi a scopo turisti­co e per altri motivi, sempre che la permanenza in Italia non sia superiore ai tre mesi.

Nel caso in cui si chieda il rinnovo del permes­so di soggiorno, esso è concesso dietro autoriz­zazione del Tribunale per i minorenni ove il mi­nore si trova.

I provvedimenti stranieri, di cui agli articoli 1 e 2, che riguardano figli di ignoti o genitori pri­vati della potestà parentale, di genitori consen­zienti o irreperibili, che sono stati emanati sen­za interpello del Tribunale per i minorenni sulla idoneità degli aspiranti genitori adottivi, sono ritenuti equivalenti alla dichiarazione di adottabi­lità del minore con decreto del Tribunale per i minorenni disposto in camera di consiglio non reclamabile.

 

Art. 4

 

L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, disposta con decreto in camera di consiglio non reclamabile, per i minori che entrano in Italia a scopo di adozione e di minori stranieri adottati nel loro paese di origine, da coniugi cittadini ita­liani, è concessa dopo la verifica dell'esistenza dei principi inderogabili di cui agli articoli 1 e 2.

 

Art. 5

 

Nel caso in cui durante il periodo di affidamen­to preadottivo, anche in presenza dell'autorizza­zione del Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore, si verificasse l'inidoneità della cop­pia all'adozione, il Tribunale per i minorenni prov­vede all'allontanamento del minore della suddet­ta famiglia e alla sua idonea sistemazione in al­tra famiglia adottiva

 

Art. 6

 

La segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice civile é estesa ai minori stranieri che si trovano in Italia in situazione di abbandono.

Negli elenchi di cui all'articolo 314/5 del co­dice civile devono essere inseriti anche i minori stranieri ricoverati presso istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all'infanzia.

 

Art. 7

 

Decorso il periodo di affidamento preadottivo previsto dall'articolo 314/24 del codice civile, il Tribunale per i minorenni procede alla pronunzia definitiva dell'adozione speciale.

 

Art. 8

 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge, il Ministero degli esteri provvede a comunicare ai Paesi stranieri le norme di cui alla presente legge.

 

Art. 9

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri è auto­rizzato con propri decreti a:

1) autorizzare enti pubblici e organizzazioni private di comprovata serietà e capacità allo svol­gimento delle attività di assistenza alle pratiche di adozione di minori stranieri;

2) stabilire contatti é collegamenti con autori­tà straniere;

3) istituire presso il Ministero degli esteri un ufficio incaricato di provvedere al controllo degli enti o organizzazioni di cui al comma primo.

 

Art. 10

 

Coloro che collaborano sotto qualsiasi forma all'ingresso di minori stranieri in Italia senza le prescritte autorizzazioni sono puniti con multa da 1 milione a 5 milioni, dichiarati inabilitati all'adozione speciale e allo svolgimento delle fun­zioni tutelari.

 

Art. 11

 

L'articolo 801 del codice di procedura civile non si applica a quanto previsto dalla presente legge.

 

 

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