Prospettive assistenziali, n. 55, luglio - settembre 1981
PROPOSTE DI LEGGE
SULL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
Sull'adozione
di minori stranieri sono state presentate alla Camera dei Deputati le seguenti
proposte di legge:
- On. Molineri e altri parlamentari del PCI,
n. 2514 del 7 aprile 1981 «Norme relative all'adozione
di minori stranieri»;
- On. Garavaglia della DC, n. 2538 del 15 aprile 1981 «Norme sull'adozione in Italia di minori stranieri».
Nel
pubblicare il testo delle due proposte, molto simili, auspichiamo che la
materia sia al più presto regolamentata nell'ambito della riforma della legge
sull'adozione speciale, attualmente in discussione
presso la Commissione Giustizia del Senato, a1 fine di eliminare il dilagante
mercato dei bambini stranieri e di assicurare ai minori stessi una idonea
tutela giuridica.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2514
Art. 1
(Adozione di minori
stranieri in Italia).
L'adozione in Italia di minori stranieri da parte di
cittadini italiani avviene alle condizioni e nelle norme prescritte dagli
articoli 314/2 e seguenti del codice civile.
Territorialmente competente è il Tribunale per i
minorenni del luogo di residenza degli aspiranti
genitori adottivi.
I provvedimenti stranieri di affidamento
del minore ai fini di adozione o comunque di ingresso in una nuova famiglia,
se preceduti da accertamenti effettuati dal Tribunale per i minorenni di
residenza degli adottanti di cui al comma primo, hanno l'effetto di un
affidamento preadottivo e implicano la constatazione
dell'adottabilità del minore.
Art. 2
(Adozione di minori
stranieri all'estero).
L'adozione all'estero da parte di cittadini residenti in Italia di minori stranieri non consente
l'ingresso di questi ultimi nel territorio italiano senza previo accertamento
da parte del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti
dell'esistenza dei requisiti di cui all'artcolo 314/2 del codice civile.
L'efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, di
cui al comma precedente, dopo un anno di permanenza del minore in Italia
presso gli adottanti. Questa pronuncia ha in Italia tutti
gli effetti previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.
Se durante tale periodo si rilevano gravi difficoltà
di inserimento il Tribunale per i minorenni può
provvedere a una nuova e idonea collocazione del minore.
Nel caso di coppie italiane residenti stabilmente
all'estero da oltre un anno, gli accertamenti saranno compiuti dall'Autorità
consolare italiana utilizzando servizi e specialisti del luogo e assumendo
informazioni presso i servizi dei comuni in cui gli adottanti sono vissuti.
Per gli adottanti italiani residenti all'estero il termine di cui al secondo comma decorre dal
momento dell'entrata del minore nella nuova famiglia adottiva.
Se gli adottanti risiedono all'estero, competente è il Tribunale per i minorenni di Roma.
Il provvedimento di cui al secondo comma è
pronunciato in Camera di Consiglio.
Art. 3
(Ingresso in Italia
di minorenni stranieri).
L'ingresso nel territorio italiano di minori stranieri
di età inferiore agli anni otto non accompagnati dai
genitori o da parenti fino al quarto grado, cittadini stranieri, non può
avvenire senza l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni del luogo di
prevista destinazione.
Il visto di ingresso è
concesso dall'autorità consolare del luogo di provenienza del minore dietro
presentazione di un documento dell'autorità locale da cui risulti il rispetto
delle norme di legge in vigore, relative all'affidamento e all'espatrio del
minore e dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni di cui al comma
precedente.
L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non è
necessaria per gli ingressi a scopo turistico e per altri motivi, sempre che
la permanenza in Italia non sia superiore ai tre mesi.
Nel caso in cui si chieda il rinnovo del permesso di
soggiorno, esso è concesso dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni
ove il minore si trova.
I provvedimenti stranieri che riguardano figli di ignoti o di genitori privati della potestà parentale o di genitori consenzienti o irreperibili, ma
che sono stati emanati senza interpello del Tribunale per i minorenni
sull'idoneità degli aspiranti genitori adottivi, implicano solo la constatazione
dell'adottabilità del minore.
Art. 4
L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni,
disposta con decreto in Camera di Consiglio non reclamabile, per i minori che
entrano in Italia a scopo di adozione e di minori
stranieri adottati nel loro Paese di origine da coniugi cittadini italiani, è
concessa dopo la verifica dell'esistenza dei principi inderogabili di cui agli
articoli 1 e 2.
Art. 5
Nel caso in cui durante il periodo di
affidamento preadottivo, anche in presenza
dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore, si
verificasse l'inidoneità della coppia alla adozione, il Tribunale per i
minorenni provvede all'allontanamento del minore dalla suddetta famiglia e
alla sua idonea sistemazione in altra famiglia adottiva.
Art. 6
La segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice
civile è estesa ai minori stranieri che si trovano in Italia in situazione di abbandono.
Negli elenchi di cui all'articolo 314/5 del codice civile devono essere inseriti anche i minori
stranieri ricoverati presso istituzioni pubbliche o private di protezione o di
assistenza all'infanzia.
Art. 7
Decorso il periodo di affidamento
preadottivo previsto dall'articolo 314/24 del codice
civile, il Tribunale per i minorenni procede alla pronunzia definitiva
dell'adozione speciale.
Art. 8
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministro degli esteri provvede a comunicare
ai Paesi stranieri le norme di cui alla presente legge.
Art. 9
Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato
con propri decreti a:
1) autorizzare enti pubblici o altre organizzazioni,
di comprovata serietà e capacità allo svolgimento delle attività di assistenza, alle pratiche di adozione di minori
stranieri;
2) stabilire contatti e collegamenti con autorità
straniere;
3) istituire presso il Ministero degli esteri un
ufficio incaricato di provvedere al controllo degli enti o
organizzazioni di cui al numero 1).
Art. 10
Chiunque concorra all'ingresso di
minori stranieri in Italia, in violazione di quanto previsto dalla presente
legge, è punito con la reclusione fino a 3 anni.
Alla condanna per il reato di cui al primo comma,
segue l'inabilitazione all'adozione speciale e allo svolgimento delle funzioni
tutelari.
Art. 11
L'articolo 801 del codice di procedura civile non si
applica a quanto previsto dalla presente legge.
TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2538
Art. 1
(Adozione di minori
stranieri in Italia).
Nel preminente interesse del minore, l'adozione in Italia di minori stranieri da parte dei cittadini
italiani avviene alle condizioni e nelle forme prescritte dagli articoli 314/2
e seguenti del codice civile.
Il Tribunale per i minorenni
competente è quello del luogo di
residenza degli aspiranti genitori adottivi.
I provvedimenti stranieri di affidamento
del minore ai fini di adozione o comunque di affidamento definitivo a una
nuova famiglia hanno l'effetto di un affidamento preadottivo
e implicano la constatazione dell'adottabilità del minore solamente se
preceduti dalla dichiarazione del Tribunale per i minorenni del luogo di
residenza degli adottanti, di cui al comma primo del presente articolo, che
sussistono le condizioni cui agli articoli 314/2 e seguenti del codice civile.
Art. 2
(Adozione di minori
stranieri all'estero).
L'adozione all'estero da parte di cittadini residenti in Italia di minori stranieri non consente l'ingresso
di questi ultimi nel territorio italiano senza previa dichiarazione da parte
del Tribunale per i minorenni del luogo di residenza degli adottanti
dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 314/2 del codice civile.
L'efficacia dei provvedimenti stranieri di adozione è pronunciata dal Tribunale per i minorenni, di
cui al comma precedente, dopo un anno di permanenza del minore in Italia
presso gli adottanti. Questa pronuncia ha in Italia tutti
gli effetti previsti dalla legge 5 giugno 1967, n. 431.
Se durante tale periodo si rilevano gravi difficoltà
di inserimento, il Tribunale per i minorenni può
provvedere a una nuova e idonea collocazione del minore.
Nel caso di coppie italiane residenti stabilmente
all'estero da oltre un anno, gli accertamenti saranno compiuti dall'autorità
consolare italiana, utilizzando servizi e specialisti del luogo e assumendo
informazioni presso í servizi dei comuni in cui gli adottanti sono vissuti.
Per gli adottanti italiani residenti all'estero il termine di cui al comma secondo decorre dal momento
dell'entrata del minore nella nuova famiglia adottiva.
Se gli adottanti risiedono all'estero, competente è il Tribunale per i minorenni di Roma.
Il provvedimento di cui al secondo comma del presente
articolo è pronunciato in camera di consiglio.
Art. 3
L'ingresso nel territorio italiano di minori stranieri
di età inferiore agli anni otto non accompagnati dai
genitori o parenti cittadini stranieri, non può avvenire senza l'autorizzazione
del Tribunale per i minorenni del luogo di prevista destinazione.
Il visto di ingresso è
concesso dall'autorità consolare del luogo di provenienza del minore dietro
presentazione di un documento dell'autorità locale da cui risulta il rispetto
delle norme di legge in vigore, relative all'affidamento e all'espatrio del
minore e dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, di cui al comma precedente.
L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni non è
necessaria per gli ingressi a scopo turistico e per altri motivi, sempre che
la permanenza in Italia non sia superiore ai tre mesi.
Nel caso in cui si chieda il rinnovo del permesso di
soggiorno, esso è concesso dietro autorizzazione del Tribunale per i minorenni
ove il minore si trova.
I provvedimenti stranieri, di cui agli articoli 1 e
2, che riguardano figli di ignoti o genitori privati
della potestà parentale, di genitori consenzienti o
irreperibili, che sono stati emanati senza interpello del Tribunale per i
minorenni sulla idoneità degli aspiranti genitori adottivi, sono ritenuti
equivalenti alla dichiarazione di adottabilità del
minore con decreto del Tribunale per i minorenni disposto in camera di
consiglio non reclamabile.
Art. 4
L'autorizzazione del Tribunale per i minorenni,
disposta con decreto in camera di consiglio non reclamabile, per i minori che
entrano in Italia a scopo di adozione e di minori
stranieri adottati nel loro paese di origine, da coniugi cittadini italiani, è
concessa dopo la verifica dell'esistenza dei principi inderogabili di cui agli
articoli 1 e 2.
Art. 5
Nel caso in cui durante il periodo di
affidamento preadottivo, anche in presenza
dell'autorizzazione del Tribunale per i minorenni all'ingresso del minore, si
verificasse l'inidoneità della coppia all'adozione, il Tribunale per i
minorenni provvede all'allontanamento del minore della suddetta famiglia e
alla sua idonea sistemazione in altra famiglia adottiva
Art. 6
La segnalazione di cui all'articolo 314/5 del codice
civile é estesa ai minori stranieri che si trovano in
Italia in situazione di abbandono.
Negli elenchi di cui all'articolo 314/5 del codice
civile devono essere inseriti anche i minori stranieri ricoverati presso
istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza
all'infanzia.
Art. 7
Decorso il periodo di affidamento
preadottivo previsto dall'articolo 314/24 del codice
civile, il Tribunale per i minorenni procede alla pronunzia definitiva
dell'adozione speciale.
Art. 8
Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministero degli esteri provvede a comunicare
ai Paesi stranieri le norme di cui alla presente legge.
Art. 9
Il Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzato
con propri decreti a:
1) autorizzare enti pubblici e organizzazioni private
di comprovata serietà e capacità allo svolgimento delle attività di assistenza alle pratiche di adozione di minori stranieri;
2) stabilire contatti é collegamenti con autorità
straniere;
3) istituire presso il Ministero degli esteri un
ufficio incaricato di provvedere al controllo degli enti o
organizzazioni di cui al comma primo.
Art. 10
Coloro che collaborano sotto qualsiasi forma
all'ingresso di minori stranieri in Italia senza le prescritte autorizzazioni
sono puniti con multa da 1 milione a 5 milioni,
dichiarati inabilitati all'adozione speciale e allo svolgimento delle funzioni
tutelari.
Art. 11
L'articolo 801 del codice di procedura civile non si
applica a quanto previsto dalla presente legge.
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