Prospettive assistenziali, n. 56, ottobre - dicembre 1981
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
LINEE
OPERATIVE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE
In data 31
agosto - 4 settembre si è tenuto a Bombay un seminario, organizzato
dall'International Council Social Welfare - Conferenza dell'Area asiatica e del Pacifico
orientale - sul problema dell'adozione, dell'affidamento nazionale e
internazionale, al quale il CIAI è stato cortesemente
invitato.
Le linee guida che abbiamo qui riportato e che speriamo segnino l'inizio
di una costruttiva cooperazione internazionale in materia di adozione,
rispondono solo in parte alle richieste di maggiori garanzie per i minori
orfani, abbandonati e istituzionalizzati, richieste riassunte anche nella dichiarazione
di Mrs. TARA ALI BAIG (Presidente dell'International Union Child
Welfare di Ginevra), presentata in apertura dei
lavori del seminario.
Dichiarazione
In considerazione dei pregiudizi nei riguardi
dell'adozione e dei frequenti attacchi all'adozione
internazionale, noi - agenzie e persone interessate - sottoscriviamo i
seguenti principi come essenziali per una assistenza adeguata ai bambini
orfani, abbandonati o istituzionalizzati.
Un bambino dovrebbe, in via prioritaria, rimanere
nella propria famiglia, cui deve essere fornito - se necessario - un sostegno
idoneo. Tale aiuto potrebbe essere lo sponsorship, con adeguata
supervisione.
Si devono trovare, innanzi tutto,
alternative nel paese stesso del bambino mediante l'adozione nazionale o
lo sponsor, alternative che devono offrire una sicurezza e una cura di tipo
familiare permanente. Se ciò non fosse sufficiente, un bambino dovrebbe essere
segnalato per l'adozione all'estero, attraverso un'agenzia riconosciuta, attuando
procedure atte ad assicurare a quel bambino un futuro
sicuro.
Il Governo deve adottare misure per debellare
pratiche illecite da parte di individui, istituti o
agenzie che sfruttano l'adozione internazionale per loro guadagno personale.
Si deve concordare una quota ragionevole e onesta per
le spese di procedura dell'adozione, mediante una convenzione. Tale quota dovrà
includere le spese legittime che l'agenzia deve sostenere
per le pratiche legali, per i passaporti e l'assistenza del bambino adottivo. Il
bambino non deve essere sottoposto a lunghe procedure burocratiche e i ritardi
nell'esaminare un caso devono essere ridotti al minimo.
Una legge sull'adozione si rende indispensabile per
poter rendere effettivi i principi di cui sopra.
Linee operative proposte per l'adozione
internazionale
1.
Preambolo
1.1. Queste proposte di linee operative si basano
sul rapporto delle Nazioni Unite «Proposta di dichiarazione sui principi legali
e sociali relativi all'adozione e all'affidamento nazionale o internazionale
di bambini» (gennaio 1979) (1) con eccezione per quanto riguarda il riferimento
alla adozione per procura.
1.2. Queste linee operative sono
state accettate al seminario dell'International Council
on Social Welfare - Conferenza dell'Area
asiatica e del Pacifico Orientale, tenutasi a Bombay nel settembre 1981.
1.3. Quando le adozioni
superano i confini razziali, culturali e nazionali, diventa particolarmente
importante seguire una procedura più rigorosa possibile, basata su alcuni
principi fondamentali. L'emanazione di linee operative che includano principi e
prassi assumono a questo riguardo una particolare
importanza.
2. Genitori d'origine
2.1. «Genitori d'origine» in questo contesto significa sia i due genitori, se vivono insieme,
sia la madre o il padre se singoli.
2.2. Quando i genitori
d'origine sono conosciuti, è necessario mettere a loro disposizione, prima e
dopo la nascita del bambino, servizi sociali adeguati, con operatori
professionalmente qualificati.
2.3. Tali servizi devono aiutare i genitori a valutare le alternative per il futuro del bambino. I genitori
non devono essere sottoposti ad alcuna costrizione nel maturare la loro
decisione riguardo l'adozione e, prima della nascita del bambino, non deve
essere reso possibile prendere alcun accordo riguardo a
una futura adozione. Ai genitori deve essere concesso un tempo ragionevole
entro il quale poter revocare qualsiasi decisione circa il rilasciare il
bambino per l'adozione. Passato tale periodo la decisione deve diventare
irrevocabile.
2.4. Adeguati servizi di appoggio
dovranno essere messi a disposizione dei genitori che decidono di tenere con
sé il bambino.
2.5. Se i parenti decidono di rilasciare il bambino
per l'adozione, devono essere aiutati a capirne completamente il significato,
ivi incluso la possibilità di adozione da parte di
stranieri e di non avere più contatto con il bambino.
2.6. I genitori devono essere incoraggiati, ove
possibile, a fornire informazioni sul passato e sullo sviluppo del bambino.
2.7. Ai genitori d'origine che hanno preso la
decisione di dare il bambino in adozione, deve essere fornito un adeguato
sostegno consultoriale e riabilitativo.
2.8. L'autorità o l'agenzia competente ha la responsabilità di assicurarsi che qualora i genitori
rilascino il bambino per l'adozione, tutti i requisiti legali siano
rispettati.
2.9. Se i genitori manifestassero
una preferenza riguardo l'educazione religiosa da impartire al bambino, tali
desideri devono essere rispettati, per quanto possibile, sempre tenendo conto
del migliore interesse del bambino.
3.
Il bambino
3.1. Prima di prendere in
considerazione qualsiasi progetto d'adozione di un bambino da parte di
stranieri, l'autorità o l'agenzia incaricata. dovrà assicurarsi che
tutte le alternative per offrire al bambino una famiglia nel suo paese siano
state vagliate.
3.2. Un rapporto informativo sul bambino dovrà essere
redatto da operatori professionali di una autorità o
di un'agenzia autorizzata. Tale rapporto dovrà contenere informazioni atte a offrire un'indicazione per la selezione dei futuri
genitori adottivi. Darà inoltre informazioni atte a
rispondere all'esigenza del bambino di avere notizie sulla sua famiglia
d'origine al momento opportuno e tali da aiutare i genitori adottivi a
conoscere e a capire il bambino.
3.3. Per quanto possibile, il rapporto sul bambino dovrà includere quanto segue:
3.3.1. Dati d'identità, comprovati
- quando possibile - da documenti.
3.3.2. Informazioni sui genitori
d'origine, ivi compresa la loro salute, e i dettagli sulla gravidanza e sulla
nascita.
3.3.3. Sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo.
3.3.4. Rapporto sulla salute
3.3.5. Fotografie recenti.
3.3.6. Ambiente attuale e categoria di assistenza (famiglia naturale, famiglia affidataria, istituto, etc.), rapporti, abitudini e vita
di ogni giorno.
3.3.7. Parere dell'assistente sociale e ragioni per cui si suggerisce l'adozione internazionale.
3.4. Fratelli e sorelle e altri bambini che sono
cresciuti come fratelli non dovrebbero essere affidati
separatamente, ad eccezione di ragioni particolari.
3.5. Una volta raggiunta la decisione finale di dare
il bambino in adozione; il bambino stesso dovrà essere
adeguatamente preparato a ciò. Compito dell'operatore sarà quello di fornire al
bambino informazioni sul suo nuovo paese e sulla sua
nuova famiglia.
3.6. Nel caso di adozione di
bambini grandicelli, i genitori adottivi dovrebbero
essere incoraggiati a recarsi nel paese di origine del bambino per
incontrarlo, per conoscere personalmente il suo ambiente d'origine e per
accompagnarlo nella sua nuova casa. I preparativi del viaggio non dovranno
essere fatti finché le procedure legali, nel paese del bambino, non siano
ultimate.
4.
Genitori adottivi
4.1. L'approvazione dei futuri genitori adottivi
dovrà essere una responsabilità condivisa dall'autorità o da agenzie competenti
nel paese degli adottanti e del bambino. In particolare, i richiedenti
dovranno rispondere a tutti i requisiti, inclusi quelli legali, stabiliti dalle
autorità o agenzie di entrambi i paesi.
4.2. L'autorità o l'agenzia competente ha la responsabilità di fornire servizi sociali ai genitori
adottivi per quanto riguarda:
4.2.1. L'aiuto per stabilire
se l'adozione internazionale è la decisione migliore per loro.
4.2.2. La valutazione della
loro capacità di soddisfare le necessità dei bambini che sono destinati
all'adozione internazionale e sostegno per sviluppare queste capacità.
4.2.3. La preparazione dei genitori
adottivi ad accogliere un bambino di un particolare paese.
4.2.4. Fornire servizi di sostegno pre e post affidamento.
4.2.5. Se possibile offrire un
adeguato sostegno a coloro che sono stati ritenuti non idonei
all'adozione, inviandoli se del caso ad altri servizi.
4.2.6. Informazioni sulla procedura e documentazione
richiesta
4.3. Oltre alle normali capacità di un genitore
adottivo, i richiedenti dovranno avere la capacità di affrontare gli aspetti trans-razziali, trans-culturali
e trans-nazionali dell'adozione internazionale.
4.4. Una relazione sulla famiglia dovrà essere
preparata da operatori professionali per indicare i motivi basilari per cui i richiedenti sono stati accettati come probabili
genitori adottivi. Dovrà includere una valutazione sulle capacità dei genitori
ad adottare un particolare bambino e fornire
informazioni base per le altre autorità, per esempio í Tribunali.
4.5. La relazione sulla famiglia, che deve essere
effettuata nella comunità di vita dei richiedenti, dovrà contenere i seguenti
particolari:
4.5.1. Dati sui genitori e altri
membri della famiglia, ivi inclusa ogni informazione necessaria.
4.5.2. Capacità emotive e
intellettuali degli aspiranti genitori.
4.5.3. Rapporti (coniugali,
familiari, con parenti, amici, comunità).
4.5.4. Salute.
4.5.5. Posizione finanziaria e abitazione.
4.5.6. Lavoro e altri interessi.
4.5.7. Religione e/o attitudini.
4.5.8. Capacità di essere
genitori adottivi e dettagli del bambino preferito (età, sesso, grado di handicap).
4.5.9. Sostegno disponibile da parte di parenti, amici e comunità.
4.5.10. Decisione dell'assistente
sociale e dettagli dell'approvazione dell'autorità competente per l'adozione.
4.5.11. Fotografia recente della famiglia.
5.
Autorità competenti per l'adozione e agenzie
5.1. Le procedure per l'adozione internazionale
devono essere espletate solamente tramite le autorità
governative competenti per l'adozione (o agenzie riconosciute da loro) in
entrambi i paesi d'origine e di adozione. Dovrà essere utilizzato personale
competente, con qualifiche professionali di assistente
sociale.
5.2. L'autorità o l'agenzia competente nel paese del
bambino dovrebbero essere informate di tutte le adozioni internazionali
proposte e avere la possibilità di verificare che tutte le alternative
nel paese sono state prese in considerazione e che l'adozione internazionale è
la scelta ottimale per il bambino.
5.3. Prima che qualsiasi progetto di
adozione internazionale sia considerato, l'autorità o agenzia
competente nel paese del bambino deve stabilire che il bambino è legalmente
adottabile, e che la necessaria documentazione è legalmente valida in entrambi
i paesi.
5.4. L'approvazione degli aspiranti all'adozione
internazionale è responsabilità delle autorità o agenzie competenti in entrambi
i paesi di origine e di adozione.
5.5. L'autorità o agenzia competente, in tutti e due i paesi, dovranno controllare i pagamenti
versati per l'adozione internazionale per assicurarsi contro ogni possibile
traffico o speculazione nei confronti dei bambini.
5.6. L'autorità o l'agenzia competente nel paese del
bambino verificherà che i genitori adottivi abbiano seguito le procedure
fissate dalle autorità del loro paese e viceversa.
5.7. Quando un bambino va in
un altro paese per essere adottato, l'autorità o l'agenzia competente del paese
d'adozione dovrà supervisionare l'affidamento preadottivo
e fornire i rapporti sull'inserimento alle autorità competenti per l'adozione
nel paese d'origine per un periodo prestabilito.
5.8. L'autorità competente per l'adozione del paese
di ricevimento dovrà assicurare che il provvedimento di adozione
sia ottenuto il più presto possibile, entro comunque due anni dalla data di
affidamento. È responsabilità dell'autorità o agenzia competente nel paese
ricevente informare l'autorità o l'agenzia competente nel paese d'origine sui
particolari del provvedimento di adozione, quando è
stato emanato.
5.9. Se l'affidamento fallisce, l'autorità di adozione nel paese di arrivo avrà la responsabilità di
assicurare, con l'accordo dell'autorità competente per l'adozione nel paese
d'origine, un nuovo e soddisfacente affidamento con aspiranti genitori adottivi
approvati dalle autorità competenti per l'adozione di entrambi i paesi.
6.
Servizi di adozione
e comunità
6.1. L'autorità o l'agenzia competente nei paesi di arrivo devono fornire alle autorità d'adozione nei
paesi d'origine, un adeguato rapporto sia sull'adozione internazionale in generale,
sia sui singoli bambini.
6.2. L'autorità o le agenzie competenti sia nei paesi di ricevimento, sia in quelli d'invio, dovranno
prendere l'impegno di effettuare ricerche sull'adozione internazionale e di
pubblicare i relativi risultati.
6.3. Le agenzie e le autorità competenti in entrambi
i paesi d'invio e di ricevimento hanno la responsabilità di sensibilizzare
l'opinione pubblica in merito all'adozione internazionale, in modo tale che quando tale adozione è la soluzione appropriata per i
bambini, l'opinione pubblica la sostenga.
6.4. Ogni cura deve essere assicurata per evitare in
qualsiasi momento ritardi amministrativi. È importante che il periodo di attesa sia ridotto al minimo e che il viaggio sia programmato
in modo tale che al bambino sia assicurata la dovuta assistenza senza attirare
inopportunamente l'attenzione pubblica.
6.5. Quando un bambino adottato da un altro paese necessita di contatti con persone della sua stessa cultura,
come pure dell'aiuto e dell'accettazione da parte della comunità della famiglia
adottiva, tali contatti e aiuti gli devono essere garantiti.
6.6. Si sottolinea che non è
nell'interesse dell'adozione che più agenzie della stessa nazione abbiano lo
stesso programma di lavoro nella nazione d'origine del bambino.
7.
Stato del bambino
7.1. Famiglia - È essenziale che, con l'adozione
internazionale, al bambino sia garantito lo stesso status giuridico e i
medesimi diritti di eredità, come se egli fosse nato
nel matrimonio.
7.2. Nome - Quando il procedimento adottivo è
concluso, il bambino deve essere registrato nei registri dello stato civile.
7.3. Nazionalità - Quando l'adozione legale è conclusa,
il bambino dovrà avere l'adeguata cittadinanza.
7.4. Tutela - Prima che l'adozione legale sia ultimata, il bambino dovrà avere un tutore autorizzato
sia quando egli vive nel paese d'invio, sia quando vive nel paese di
ricevimento.
7.5. Immigrazione - Prima di proporre un affidamento per l'adozione internazionale a determinati
genitori adottivi, l'autorità competente per l'adozione nel paese del bambino
dovrà assicurarsi che non esiste alcun ostacolo all'entrata del bambino nel
paese degli aspiranti genitori e che i documenti di viaggio siano ottenuti in
tempo debito.
(1) Vedi Prospettive assistenziali, n. 47.
www.fondazionepromozionesociale.it