Prospettive assistenziali, n. 56, ottobre - dicembre 1981

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

LINEE OPERATIVE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

In data 31 agosto - 4 settembre si è tenuto a Bombay un seminario, organizzato dall'Interna­tional Council Social Welfare - Conferenza dell'Area asiatica e del Pacifico orientale - sul pro­blema dell'adozione, dell'affidamento nazionale e internazionale, al quale il CIAI è stato cortese­mente invitato.

Le linee guida che abbiamo qui riportato e che speriamo segnino l'inizio di una costruttiva cooperazione internazionale in materia di adozione, rispondono solo in parte alle richieste di maggio­ri garanzie per i minori orfani, abbandonati e isti­tuzionalizzati, richieste riassunte anche nella dichiarazione di Mrs. TARA ALI BAIG (Presidente dell'International Union Child Welfare di Ginevra), presentata in apertura dei lavori del semi­nario.

 

Dichiarazione

 

In considerazione dei pregiudizi nei riguardi dell'adozione e dei frequenti attacchi all'adozio­ne internazionale, noi - agenzie e persone inte­ressate - sottoscriviamo i seguenti principi co­me essenziali per una assistenza adeguata ai bambini orfani, abbandonati o istituzionalizzati.

Un bambino dovrebbe, in via prioritaria, rima­nere nella propria famiglia, cui deve essere for­nito - se necessario - un sostegno idoneo. Tale aiuto potrebbe essere lo sponsorship, con ade­guata supervisione.

Si devono trovare, innanzi tutto, alternative nel paese stesso del bambino mediante l'adozione nazionale o lo sponsor, alternative che devono offrire una sicurezza e una cura di tipo familiare permanente. Se ciò non fosse sufficiente, un bam­bino dovrebbe essere segnalato per l'adozione all'estero, attraverso un'agenzia riconosciuta, at­tuando procedure atte ad assicurare a quel bam­bino un futuro sicuro.

Il Governo deve adottare misure per debellare pratiche illecite da parte di individui, istituti o agenzie che sfruttano l'adozione internazionale per loro guadagno personale.

Si deve concordare una quota ragionevole e onesta per le spese di procedura dell'adozione, mediante una convenzione. Tale quota dovrà in­cludere le spese legittime che l'agenzia deve so­stenere per le pratiche legali, per i passaporti e l'assistenza del bambino adottivo. Il bambino non deve essere sottoposto a lunghe procedure buro­cratiche e i ritardi nell'esaminare un caso de­vono essere ridotti al minimo.

Una legge sull'adozione si rende indispensa­bile per poter rendere effettivi i principi di cui sopra.

 

Linee operative proposte per l'adozione internazionale

 

1. Preambolo

1.1. Queste proposte di linee operative si basa­no sul rapporto delle Nazioni Unite «Proposta di dichiarazione sui principi legali e sociali rela­tivi all'adozione e all'affidamento nazionale o internazionale di bambini» (gennaio 1979) (1) con eccezione per quanto riguarda il riferimento alla adozione per procura.

1.2. Queste linee operative sono state accetta­te al seminario dell'International Council on So­cial Welfare - Conferenza dell'Area asiatica e del Pacifico Orientale, tenutasi a Bombay nel settem­bre 1981.

1.3. Quando le adozioni superano i confini raz­ziali, culturali e nazionali, diventa particolarmen­te importante seguire una procedura più rigorosa possibile, basata su alcuni principi fondamentali. L'emanazione di linee operative che includano principi e prassi assumono a questo riguardo una particolare importanza.

 

2. Genitori d'origine

2.1. «Genitori d'origine» in questo contesto significa sia i due genitori, se vivono insieme, sia la madre o il padre se singoli.

2.2. Quando i genitori d'origine sono conosciu­ti, è necessario mettere a loro disposizione, pri­ma e dopo la nascita del bambino, servizi sociali adeguati, con operatori professionalmente qua­lificati.

2.3. Tali servizi devono aiutare i genitori a va­lutare le alternative per il futuro del bambino. I genitori non devono essere sottoposti ad alcuna costrizione nel maturare la loro decisione riguar­do l'adozione e, prima della nascita del bambino, non deve essere reso possibile prendere alcun accordo riguardo a una futura adozione. Ai geni­tori deve essere concesso un tempo ragionevole entro il quale poter revocare qualsiasi decisione circa il rilasciare il bambino per l'adozione. Pas­sato tale periodo la decisione deve diventare irrevocabile.

2.4. Adeguati servizi di appoggio dovranno es­sere messi a disposizione dei genitori che deci­dono di tenere con sé il bambino.

2.5. Se i parenti decidono di rilasciare il bam­bino per l'adozione, devono essere aiutati a ca­pirne completamente il significato, ivi incluso la possibilità di adozione da parte di stranieri e di non avere più contatto con il bambino.

2.6. I genitori devono essere incoraggiati, ove possibile, a fornire informazioni sul passato e sullo sviluppo del bambino.

2.7. Ai genitori d'origine che hanno preso la decisione di dare il bambino in adozione, deve essere fornito un adeguato sostegno consultoria­le e riabilitativo.

2.8. L'autorità o l'agenzia competente ha la re­sponsabilità di assicurarsi che qualora i genitori rilascino il bambino per l'adozione, tutti i requi­siti legali siano rispettati.

2.9. Se i genitori manifestassero una preferen­za riguardo l'educazione religiosa da impartire al bambino, tali desideri devono essere rispet­tati, per quanto possibile, sempre tenendo conto del migliore interesse del bambino.

 

3. Il bambino

3.1. Prima di prendere in considerazione qual­siasi progetto d'adozione di un bambino da parte di stranieri, l'autorità o l'agenzia incaricata. do­vrà assicurarsi che tutte le alternative per offrire al bambino una famiglia nel suo paese siano sta­te vagliate.

3.2. Un rapporto informativo sul bambino dovrà essere redatto da operatori professionali di una autorità o di un'agenzia autorizzata. Tale rapporto dovrà contenere informazioni atte a offrire un'in­dicazione per la selezione dei futuri genitori adot­tivi. Darà inoltre informazioni atte a rispondere all'esigenza del bambino di avere notizie sulla sua famiglia d'origine al momento opportuno e tali da aiutare i genitori adottivi a conoscere e a capire il bambino.

3.3. Per quanto possibile, il rapporto sul bam­bino dovrà includere quanto segue:

3.3.1. Dati d'identità, comprovati - quando possibile - da documenti.

3.3.2. Informazioni sui genitori d'origine, ivi compresa la loro salute, e i dettagli sulla gravidanza e sulla nascita.

3.3.3. Sviluppo fisico, intellettuale ed emo­tivo.

3.3.4. Rapporto sulla salute

3.3.5. Fotografie recenti.

3.3.6. Ambiente attuale e categoria di assi­stenza (famiglia naturale, famiglia affidataria, isti­tuto, etc.), rapporti, abitudini e vita di ogni giorno.

3.3.7. Parere dell'assistente sociale e ragio­ni per cui si suggerisce l'adozione internazionale.

3.4. Fratelli e sorelle e altri bambini che sono cresciuti come fratelli non dovrebbero essere af­fidati separatamente, ad eccezione di ragioni par­ticolari.

3.5. Una volta raggiunta la decisione finale di dare il bambino in adozione; il bambino stesso dovrà essere adeguatamente preparato a ciò. Compito dell'operatore sarà quello di fornire al bambino informazioni sul suo nuovo paese e sulla sua nuova famiglia.

3.6. Nel caso di adozione di bambini grandi­celli, i genitori adottivi dovrebbero essere inco­raggiati a recarsi nel paese di origine del bambi­no per incontrarlo, per conoscere personalmente il suo ambiente d'origine e per accompagnarlo nella sua nuova casa. I preparativi del viaggio non dovranno essere fatti finché le procedure legali, nel paese del bambino, non siano ultimate.

 

4. Genitori adottivi

4.1. L'approvazione dei futuri genitori adottivi dovrà essere una responsabilità condivisa dall'autorità o da agenzie competenti nel paese de­gli adottanti e del bambino. In particolare, i ri­chiedenti dovranno rispondere a tutti i requisiti, inclusi quelli legali, stabiliti dalle autorità o agen­zie di entrambi i paesi.

4.2. L'autorità o l'agenzia competente ha la re­sponsabilità di fornire servizi sociali ai genitori adottivi per quanto riguarda:

4.2.1. L'aiuto per stabilire se l'adozione inter­nazionale è la decisione migliore per loro.

4.2.2. La valutazione della loro capacità di soddisfare le necessità dei bambini che sono de­stinati all'adozione internazionale e sostegno per sviluppare queste capacità.

4.2.3. La preparazione dei genitori adottivi ad accogliere un bambino di un particolare paese.

4.2.4. Fornire servizi di sostegno pre e post affi­damento.

4.2.5. Se possibile offrire un adeguato soste­gno a coloro che sono stati ritenuti non idonei all'adozione, inviandoli se del caso ad altri ser­vizi.

4.2.6. Informazioni sulla procedura e docu­mentazione richiesta

4.3. Oltre alle normali capacità di un genitore adottivo, i richiedenti dovranno avere la capacità di affrontare gli aspetti trans-razziali, trans-cul­turali e trans-nazionali dell'adozione internazio­nale.

4.4. Una relazione sulla famiglia dovrà essere preparata da operatori professionali per indicare i motivi basilari per cui i richiedenti sono stati accettati come probabili genitori adottivi. Dovrà includere una valutazione sulle capacità dei ge­nitori ad adottare un particolare bambino e for­nire informazioni base per le altre autorità, per esempio í Tribunali.

4.5. La relazione sulla famiglia, che deve esse­re effettuata nella comunità di vita dei richie­denti, dovrà contenere i seguenti particolari:

4.5.1. Dati sui genitori e altri membri della famiglia, ivi inclusa ogni informazione neces­saria.

4.5.2. Capacità emotive e intellettuali degli aspiranti genitori.

4.5.3. Rapporti (coniugali, familiari, con pa­renti, amici, comunità).

4.5.4. Salute.

4.5.5. Posizione finanziaria e abitazione.

4.5.6. Lavoro e altri interessi.

4.5.7. Religione e/o attitudini.

4.5.8. Capacità di essere genitori adottivi e dettagli del bambino preferito (età, sesso, grado di handicap).

4.5.9. Sostegno disponibile da parte di pa­renti, amici e comunità.

4.5.10. Decisione dell'assistente sociale e dettagli dell'approvazione dell'autorità competen­te per l'adozione.

4.5.11. Fotografia recente della famiglia.

 

5. Autorità competenti per l'adozione e agenzie

5.1. Le procedure per l'adozione internazionale devono essere espletate solamente tramite le autorità governative competenti per l'adozione (o agenzie riconosciute da loro) in entrambi i paesi d'origine e di adozione. Dovrà essere uti­lizzato personale competente, con qualifiche pro­fessionali di assistente sociale.

5.2. L'autorità o l'agenzia competente nel pae­se del bambino dovrebbero essere informate di tutte le adozioni internazionali proposte e avere la possibilità di verificare che tutte le alternative nel paese sono state prese in considerazione e che l'adozione internazionale è la scelta ottimale per il bambino.

5.3. Prima che qualsiasi progetto di adozione internazionale sia considerato, l'autorità o agen­zia competente nel paese del bambino deve sta­bilire che il bambino è legalmente adottabile, e che la necessaria documentazione è legalmente valida in entrambi i paesi.

5.4. L'approvazione degli aspiranti all'adozione internazionale è responsabilità delle autorità o agenzie competenti in entrambi i paesi di origi­ne e di adozione.

5.5. L'autorità o agenzia competente, in tutti e due i paesi, dovranno controllare i pagamenti versati per l'adozione internazionale per assicu­rarsi contro ogni possibile traffico o speculazio­ne nei confronti dei bambini.

5.6. L'autorità o l'agenzia competente nel paese del bambino verificherà che i genitori adottivi ab­biano seguito le procedure fissate dalle autorità del loro paese e viceversa.

5.7. Quando un bambino va in un altro paese per essere adottato, l'autorità o l'agenzia competente del paese d'adozione dovrà supervisionare l'affi­damento preadottivo e fornire i rapporti sull'inse­rimento alle autorità competenti per l'adozione nel paese d'origine per un periodo prestabilito.

5.8. L'autorità competente per l'adozione del paese di ricevimento dovrà assicurare che il provvedimento di adozione sia ottenuto il più pre­sto possibile, entro comunque due anni dalla data di affidamento. È responsabilità dell'autorità o agenzia competente nel paese ricevente infor­mare l'autorità o l'agenzia competente nel paese d'origine sui particolari del provvedimento di adozione, quando è stato emanato.

5.9. Se l'affidamento fallisce, l'autorità di ado­zione nel paese di arrivo avrà la responsabilità di assicurare, con l'accordo dell'autorità com­petente per l'adozione nel paese d'origine, un nuovo e soddisfacente affidamento con aspiranti genitori adottivi approvati dalle autorità compe­tenti per l'adozione di entrambi i paesi.

 

6. Servizi di adozione e comunità

6.1. L'autorità o l'agenzia competente nei pae­si di arrivo devono fornire alle autorità d'adozio­ne nei paesi d'origine, un adeguato rapporto sia sull'adozione internazionale in generale, sia sui singoli bambini.

6.2. L'autorità o le agenzie competenti sia nei paesi di ricevimento, sia in quelli d'invio, dovran­no prendere l'impegno di effettuare ricerche sull'adozione internazionale e di pubblicare i relativi risultati.

6.3. Le agenzie e le autorità competenti in en­trambi i paesi d'invio e di ricevimento hanno la responsabilità di sensibilizzare l'opinione pubbli­ca in merito all'adozione internazionale, in modo tale che quando tale adozione è la soluzione ap­propriata per i bambini, l'opinione pubblica la so­stenga.

6.4. Ogni cura deve essere assicurata per evi­tare in qualsiasi momento ritardi amministrativi. È importante che il periodo di attesa sia ridotto al minimo e che il viaggio sia programmato in modo tale che al bambino sia assicurata la dovu­ta assistenza senza attirare inopportunamente l'attenzione pubblica.

6.5. Quando un bambino adottato da un altro paese necessita di contatti con persone della sua stessa cultura, come pure dell'aiuto e dell'accettazione da parte della comunità della fa­miglia adottiva, tali contatti e aiuti gli devono essere garantiti.

6.6. Si sottolinea che non è nell'interesse dell'adozione che più agenzie della stessa nazione abbiano lo stesso programma di lavoro nella na­zione d'origine del bambino.

 

7. Stato del bambino

7.1. Famiglia - È essenziale che, con l'adozione internazionale, al bambino sia garantito lo stesso status giuridico e i medesimi diritti di eredità, come se egli fosse nato nel matrimonio.

7.2. Nome - Quando il procedimento adottivo è concluso, il bambino deve essere registrato nei registri dello stato civile.

7.3. Nazionalità - Quando l'adozione legale è conclusa, il bambino dovrà avere l'adeguata cit­tadinanza.

7.4. Tutela - Prima che l'adozione legale sia ul­timata, il bambino dovrà avere un tutore autoriz­zato sia quando egli vive nel paese d'invio, sia quando vive nel paese di ricevimento.

7.5. Immigrazione - Prima di proporre un affida­mento per l'adozione internazionale a determinati genitori adottivi, l'autorità competente per l'ado­zione nel paese del bambino dovrà assicurarsi che non esiste alcun ostacolo all'entrata del bam­bino nel paese degli aspiranti genitori e che i documenti di viaggio siano ottenuti in tempo de­bito.

 

 

 

(1) Vedi Prospettive assistenziali, n. 47.

 

www.fondazionepromozionesociale.it