Prospettive assistenziali, n. 57, gennaio - marzo 1982

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

IL MERCATO DEI BAMBINI STRANIERI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (1)

 

L'ANFAA e il CIAI esprimono il loro più vivo apprezzamento nei riguardi dell'ordinanza della Sezione per i minorenni della Corte di appello di Torino che il 24 novembre u.s., ha richiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi in mate­ria di adozione speciale di minori stranieri di età inferiore agli otto anni.

I magistrati di Torino sono partiti dalla consi­derazione che «la sistematica provenienza dei minori da determinati Paesi del cosiddetto Terzo Mondo e da determinate località (ad esempio: Surabaya, Cuzco, Città del Guatemala) fa sospet­tare l'esistenza di organizzazioni di intermediari operanti, non sempre disinteressatamente, a li­vello internazionale e utilizzanti determinati "ca­nali" rivelatisi particolarmente facili, accessibili e produttivi».

Questo mercato è reso possibile anche perché le norme del nostro ordinamento prevedono che le Corti di appello intervengano mediante la «de­libazione» solo dopo che il bambino è stato ac­colto dagli adottanti e senza che per questi sia stata accertata preventivamente l'idoneità edu­cativa.

In sostanza, come già più volte denunciato da queste Associazioni, chi vuole adottare un bam­bino straniero può seguire due strade. La strada più semplice: la coppia opportunamente consi­gliata, si reca in un determinato Paese, si fa dare un bambino, ottiene dalle autorità locali una qual­che attestazione (la formula varia da Stato a Sta­to); rientra in Italia e chiede alla Corte di appello competente la «delibazione» (trascrizione) di questo attestato dalle autorità dello Stato d'ori­gine, ed il gioco è fatto.

In tal caso, nessuno si preoccupa realmente se la coppia sia o meno idonea ed il destino del bambino è affidato alla sorte con il grosso riser­bo che sia cattiva.

La seconda strada prevede il rilascio da parte del Tribunale per i minorenni di una dichiarazio­ne di idoneità per quanto riguarda le capacità educative della coppia prima di procedere all'a­dozione all'estero e all'inserimento familiare del bambino. In questo caso per i bambini stranieri si applica la stessa procedura seguita per l'ado­zione speciale dei bambini italiani (selezione del­la coppia, dichiarazione di adottabilità, affida­mento preadottivo e relativa vigilanza, pronuncia dell'adozione speciale).

Va precisato che questa è la procedura segui­ta dal CIAI e dal gruppo «Come noi». L'ordinanza della Corte di appello di Torino non blocca quindi tutte le adozioni speciali dei bam­bini stranieri riferendosi essa solo alla prima procedura.

L'ANFAA e il CIAI confidano che la Corte costi­tuzionale riconosca che per l'adozione dei bam­bini stranieri si devono applicare le stesse nor­me previste per i bambini italiani, evitando le di­scriminazioni attualmente esistenti ed eliminan­do in tal modo uno degli strumenti utilizzati per legalizzare il mercato dei bambini.

Nell'attesa di questa pronuncia si auspica che le altre Corti di appello assumano provvedimenti analoghi a quello deciso dalla Corte di appello di Torino in modo da contrastare concretamente il suddetto mercato.

Infine l'ANFAA e il CIAI ancora una volta solle­citano il Parlamento ad approvare una legge (sono state recentemente presentate in materia due proposte di legge di cui prime firmatarie sono l'On. Rosalba Molineri, PCI, e l'On. Maria Pia Garavaglia, DC), che preveda un'organica serie di disposizioni volte ad estendere, in caso di ado­zione, ai bambini stranieri le garanzie previste dalla legge 431/1967 per i bambini italiani.

 

 

(1) Comunicato stampa del 2 dicembre 1981. L'ordinanza è stata pubblicata nel numero precedente di Prospettive assistenziali.

 

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