Prospettive assistenziali, n. 57, gennaio - marzo 1982
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
IL
MERCATO DEI BAMBINI STRANIERI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE (1)
L'ANFAA e il CIAI esprimono il loro più vivo
apprezzamento nei riguardi dell'ordinanza della Sezione per i minorenni della
Corte di appello di Torino che il 24 novembre u.s., ha richiesto alla Corte costituzionale di
pronunciarsi in materia di adozione speciale di minori stranieri di età
inferiore agli otto anni.
I magistrati di Torino sono partiti dalla considerazione
che «la sistematica provenienza dei minori da determinati Paesi del cosiddetto
Terzo Mondo e da determinate località (ad esempio: Surabaya,
Cuzco, Città del Guatemala) fa sospettare
l'esistenza di organizzazioni di intermediari
operanti, non sempre disinteressatamente, a livello internazionale e
utilizzanti determinati "canali" rivelatisi particolarmente facili,
accessibili e produttivi».
Questo mercato è reso possibile anche perché le norme
del nostro ordinamento prevedono che le Corti di appello
intervengano mediante la «delibazione» solo dopo che il bambino è stato accolto
dagli adottanti e senza che per questi sia stata accertata preventivamente
l'idoneità educativa.
In sostanza, come già più volte
denunciato da queste Associazioni, chi vuole adottare un bambino
straniero può seguire due strade. La strada più semplice: la coppia
opportunamente consigliata, si reca in un determinato Paese, si fa dare un
bambino, ottiene dalle autorità locali una qualche
attestazione (la formula varia da Stato a Stato); rientra in Italia e chiede
alla Corte di appello competente la «delibazione» (trascrizione) di questo
attestato dalle autorità dello Stato d'origine, ed il gioco
è fatto.
In tal caso, nessuno si preoccupa realmente se la
coppia sia o meno idonea ed il destino del bambino è
affidato alla sorte con il grosso riserbo che sia cattiva.
La seconda strada prevede il rilascio da parte del
Tribunale per i minorenni di una dichiarazione di
idoneità per quanto riguarda le capacità educative della coppia prima di
procedere all'adozione all'estero e all'inserimento familiare del bambino. In
questo caso per i bambini stranieri si applica la stessa procedura seguita per
l'adozione speciale dei bambini italiani (selezione della coppia,
dichiarazione di adottabilità, affidamento preadottivo e relativa vigilanza, pronuncia dell'adozione
speciale).
Va precisato che questa è la procedura seguita dal
CIAI e dal gruppo «Come noi». L'ordinanza della Corte di appello
di Torino non blocca quindi tutte le adozioni speciali dei bambini stranieri
riferendosi essa solo alla prima procedura.
L'ANFAA e il CIAI confidano che la Corte costituzionale
riconosca che per l'adozione dei bambini stranieri si
devono applicare le stesse norme previste per i bambini italiani, evitando le
discriminazioni attualmente esistenti ed eliminando in tal modo uno degli
strumenti utilizzati per legalizzare il mercato dei bambini.
Nell'attesa di questa pronuncia si auspica che le
altre Corti di appello assumano provvedimenti analoghi
a quello deciso dalla Corte di appello di Torino in modo da contrastare
concretamente il suddetto mercato.
Infine l'ANFAA e il CIAI ancora una volta sollecitano
il Parlamento ad approvare una legge (sono state recentemente presentate in
materia due proposte di legge di cui prime firmatarie sono l'On. Rosalba Molineri, PCI, e l'On. Maria Pia Garavaglia, DC), che preveda
un'organica serie di disposizioni volte ad estendere, in caso di adozione, ai
bambini stranieri le garanzie previste dalla legge 431/1967 per i bambini
italiani.
(1) Comunicato stampa del 2 dicembre
1981. L'ordinanza è stata pubblicata nel numero precedente di Prospettive assistenziali.
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