Prospettive assistenziali, n. 57, gennaio - marzo 1982
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI E LA CORTE DI APPELLO DI
VENEZIA CONTRO IL MERCATO DEI BAMBINI STRANIERI
Diamo
pubblicazione di due importanti provvedimenti emessi dal Tribunale per i
minorenni e dalla Corte di appello, sezione minori, di
Venezia, relativi a un caso di «presunta filiazione avvenuta all'estero e
successivamente trascritta in Italia».
Dobbiamo
dare atto al Tribunale per i minorenni di Venezia di aver agito ancora una
volta con coraggio e correttezza avocando responsabilmente a sé il
diritto-dovere di tutelare gli interessi del minore
straniero che entra in territorio italiano.
Nell'attesa
che l'adozione internazionale sia disciplinata da una
propria normativa in tempi brevi, riteniamo la posizione assunta dal Tribunale
per i minorenni di Venezia di estrema importanza per contenere e combattere il
triste fenomeno del «mercato dei bambini stranieri», fenomeno che sta sempre
più dilagando.
Decreto del Tribunale per i minorenni
Il Tribunale per i minorenni di
Venezia, riunito in camera di consiglio e composto dei seguenti giudici: Fiorio dr.
Giampaolo, Presidente; Carlini dr. Giacomo, giudice; Torlone
dr. Italo, componente privato; Schenekel dr.
Vittoria, componente privato; visti gli atti relativi alla
minore S.B.P.Z., OSSERVA:
S.B.P.Z. fu denunciata, alla nascita, avvenuta a R. in
Uruguay, il 30.10.1980, come figlia legittima dei
coniugi F.P. e F.Z., cittadini italiani.
L'atto di nascita, formato in Uruguay, è stato
trascritto in Italia. Essendo sorti gravi sospetti sulla veridicità delle
dichiarazioni consacrate nell'atto di nascita di cui sopra, questo
Ufficio investì della questione la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia, che promosse azione penale contro il P. e la Z. per il
delitto di alterazione di stato (art. 567, 2° comma C.P.); il procedimento fu
formalizzato e il Giudice istruttore dispose una perizia medico-legale, che
concluse escludendo che la Z. avesse mai partorito.
Il procedimento penale fu sospeso, ai sensi del 1°
comma dell'art. 19 C.P.P.,
per dare ingresso all'azione civile, promossa dal Pubblico ministero, ex art.
19, ultimo comma C.P.P., diretta ad accertare la supposizione
di parto prevista dall'art. 248 C.C.
Allo stato dei fatti va considerato che l'impossibilità
a procreare e quindi il non avvenuto parto ad opera
della sig. Z. è stato accertato sulla base di indagini
strettamente tecniche, che escludono ogni possibilità di errore (vedi perizia
in atti, che è intervenuta, fra l'altro, a rendere inconfutabili altri
elementi probatori rappresentati dalle deposizioni degli operatori sociali che
si sono occupati del caso); ciò permette di ritenere pressoché scontato l'esito
del giudizio civile promosso dalla Procura della Repubblica ex art. 248 C.C.
Ne consegue che la minore S.B.P.Z.
risulterà figli di ignoti una volta eliminata, a breve
scadenza, la finzione giuridica che attualmente la fa figlia legittima di F.P, e F.Z. Tale circostanza,
basata - si ripete - non su illazioni e deduzioni, ma su elementi di certezza,
permette l'apertura della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità della bambina e il ricorso all'art. 314/C.C. per l'adozione dei provvedimenti provvisori che più appaiono
corrispondere ai suoi interessi.
La norma citata, infatti, é per sua natura e specifica
funzione, strumentale rispetto alle finalità che si ritiene debbano
essere attuate nell'interesse del minore e permette l'adozione di provvedimenti
che, non avendo una loro specifica autonomia, sono rivolti ad anticipare
risultati futuri che appaiono altamente probabili o addirittura ragionevolmente
certi anche se non immediatamente realizzabili in via definitiva.
Nella fattispecie, l'interesse della minore in
questione suggerisce la sospensione della potestà nei
suoi confronti di F.P. e F.Z. che, come s'è detto,
risultano suoi genitori solo per mera apparenza giuridica, così da permettere
una adeguata difesa dei suoi sostanziali interessi e diritti ad opera di un
tutore che possa svolgere la sua funzione con una oggettività preclusa ai coniugi
P.Z., imputati di un grave reato che vede coinvolta,
quale soggetto passivo, appunto la minore e convenuti in un giudizio civile
che mira ad escluderli per sempre dalla suddetta potestà.
Contemporaneamente, appare del tutto opportuno
allontanare, in attesa della decisione definitiva, la
bambina da chi non potrebbe, in un prossimo futuro, continuare a mantenere con
lei rapporti instaurati in un modo che si può definire, con pressoché assoluta
sicurezza, artificioso e illegittimo.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 314/6 C.C. e sentito il P.M., sospende F.P. e F.Z, dalla potestà su S.B.P.Z.
nata a R.M. il 30.10.1980; nomina tutore di S.B.P.Z.
l'avv. Giampietro Carlet del Foro di Venezia; dispone
che S.B.P.Z. sia allontanata dalla residenza di F.P.
e F.Z. e affidata a idonea coppia, che sarà scelta a
cura di questo Tribunale.
Il presente provvedimento, che è
immediatamente efficace, sussistendo pericoli nel ritardo, ex. art. 741 2° comma C.P.C. sarà eseguito, per quanto concerne
l'allontanamento, da personale della Polizia femminile della Questura di
Venezia, in collaborazione con il Servizio sociale alle dipendenze di questo
Tribunale.
Si comunica al P.M. a F.P. e F.Z., al Tutore, alla Questura di Venezia, al Comune di Jesolo, al Giudice Tutelare di Venezia.
Venezia, 16.10.1981
Decreto della Corte di
appello
La Corte di appello di
Venezia, Sezione minori, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
dott. Francesco Tardio, Presidente; dott. Gino Longega, Consigliere; dott.
Giuseppe La Guardia, Consigliere relatore; prof. Luigi Tescari,
componente privato; sig. Emilia Baroni Ligabue, componente
privato, ha pronunciato il seguente decreto:
omissis
Con il decreto reclamato il
Tribunale per i minorenni di Venezia dava atto che:
- la minore S.B.P.Z. era
nata a R. (Uruguay) il 30.10.1980 ed era stata denunciata all'ufficiale di
stato civile locale come figlia legittima dei coniugi P.F.
e Z.F., cittadini italiani,
residenti a Jesolo e colà temporaneamente presenti;
- in occasione della trascrizione a Jesolo dell'atto di nascita della minore,
formato all'estero, sorgevano perplessità sulla veridicità del rapporto
di filiazione, dalle quali scaturiva un procedimento penale contro i coniugi
P. per il delitto di alterazione di stato (art. 567, II° comma C.P.);
- la perizia medico legale disposta dal giudice
penale si concludeva con l'esclusione che Z.F. avesse mai partorito;
- il P.M. aveva, una volta acquisita tale prova,
promosso avanti il Tribunale civile l'azione intesa
alla contestazione della legittimità (art. 248 c.c.).
Alla stregua di tali premesse di fatto il Tribunale concludeva che la situazione in cui versava la minore era
tale da far presagire, con certezza, che, a breve, la stessa sarebbe venuta a
trovarsi nelle condizioni di un infraottenne privo di
genitori o di altri parenti tenuti a fornirgli assistenza materiale e morale
e, conseguentemente, in stato di abbandono.
Di qui la ritenuta esigenza di
adottare, ora per allora al fine di ridurre al minimo i pregiudizi che ne
sarebbero derivati alla minore, i provvedimenti di cui all'art. 314/6, II°
comma c.c. individuati nella: sospensione dei genitori legittimi, o per meglio
dire, dei soggetti che apparivano rivestire tale fittizia qualifica, dalla
patria potestà; nomina di un tutore alla minore; allontanamento della stessa
dalla casa dei coniugi P.; affidamento provvisorio e temporaneo della piccola
ad una idonea coppia.
Con il reclamo indicato in epigrafe
i coniugi P. adivano questa Corte per ottenere l'annullamento o la
revoca del decreto impugnato deducendo l'assoluta insussistenza dello stato di
abbandono configurato dai primi giudici nella asserita erronea supposizione
della non corrispondenza al vero del rapporto di filiazione considerato.
Intervenivano nel procedimento il tutore della minore
ed il PG i quali concludevano, in principalità per la
declaratoria di inammissibilità del reclamo e, il primo, in subordine, anche
per il rigetto in linea di merito del medesimo all'esito di una valutazione
positiva, da parte della Corte, dell'operato dei primi giudici.
Il procedimento va definito in limine, in accoglimento
della richiesta principale del tutore e del PG.
Invero, come la Corte ha sempre ritenuto, in armonia,
del resto, con quella che è l'opinione dominante in dottrina e in
giurisprudenza, quelli assunti dal Tribunale per i minorenni a sensi dell'art.
314/6, II° comma c.c., sono
provvedimenti di intrinseca natura cautelare, intesi ad assicurare la miglior
tutela degli interessi del minore nella pendenza della procedura per la
dichiarazione dello stato di adottabilità.
Per questo nesso di strumentalità
necessaria con il provvedimento terminale di quella procedura, essi non sono
suscettibili di autonoma impugnazione al giudice
superiore ed ogni censura che li investa, per ragioni di legittimità o di merito,
non può che essere portata alla cognizione dello stesso giudice che li ha
emessi unico funzionalmente competente, in relazione alla natura e alle
finalità dei medesimi, alla loro eventuale revoca e/o modifica.
P.Q.M.
dichiara
inammissibile il reclamo come sopra proposto da P.F.
e Z.F. avverso il decreto 16.10.1981 del Tribunale
per i minorenni di Venezia.
Venezia 21.12.1981
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