Prospettive assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982

 

 

LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SULLE IPAB

 

 

La sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime le parti dell'art. 25 del DPR 24 luglio 1977 n. 616 concernente le IPAB (1), non ha indotto alcun cambiamento sui poteri di vigilanza e controllo delle Regioni nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e bene­ficenza.

Ciò è comprovato dalla legge della Regione Emilia-Romagna 17 maggio 1982 n. 21 «Modifi­che della legge regionale 8 aprile 1980 n. 25», la quale è diretta ad evitare la dispersione dei patrimoni delle IPAB e le ingiustificate assunzio­ni di personale.

 

 

TESTO

 

Art. 1

L'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25, è così sostituito:

Modalità di controllo sulle II.PP.AA.BB. subregionali

«Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB. aventi sede nel territorio regionale non possono adottare, senza autorizzazione della Giunta regio­nale, deliberazioni concernenti:

1) ampliamenti o trasformazioni di piante or­ganiche;

2) assunzione di personale di ruolo a coper­tura di posti vacanti nell'ambito di piante organi­che deliberate con provvedimenti divenuti ese­cutivi anteriormente al 31 luglio 1981, nonché as­sunzione di personale a tempo indeterminato, qualora detto personale risulti in eccedenza ri­spetto alle piante organiche;

3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazio­ni di destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli stessi, stipulazione di con­tratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vi­gente;

4) alienazione o acquisti di titoli per un valore nominale superiore a Lire 10.000.000.

Sono fatti salvi i provvedimenti attuativi di de­liberazioni divenute esecutive in data anteriore al 31 luglio 1981.

L'autorizzazione non è richiesta per le cessio­ni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative e per l'istituzione di servitù coattive costituite per ragioni di pubblico interesse.

L'autorizzazione è concessa sentita la Commis­sione consiliare competente e i Comuni interes­sati in relazione alla sede legale dell'I.P.A.B. ed alla ubicazione degli immobili.

Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si pro­cede anche in mancanza del parere dei Comuni».

 

Art. 2

Non si procede all'acquisizione del parere dei Comuni interessati, di cui all'art. 1, per i provve­dimenti sui quali la competente Commissione consiliare abbia espresso il proprio parere prima della entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, II comma dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pub­blicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

 

(1) V. Prospettive assistenziali, n. 55, luglio-settembre 1981.

 

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