Prospettive assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982
LEGGE DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA SULLE IPAB
La sentenza
della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime le parti dell'art. 25
del DPR 24 luglio 1977 n. 616 concernente le IPAB (1), non
ha indotto alcun cambiamento sui poteri di vigilanza e controllo delle Regioni
nei confronti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Ciò è
comprovato dalla legge della Regione Emilia-Romagna
17 maggio 1982 n. 21 «Modifiche della legge regionale 8 aprile 1980 n. 25», la
quale è diretta ad evitare la dispersione dei
patrimoni delle IPAB e le ingiustificate assunzioni di personale.
TESTO
Art. 1
L'art. 19 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25,
è così sostituito:
Modalità di controllo sulle II.PP.AA.BB. subregionali
«Gli organi amministrativi delle II.PP.AA.BB.
aventi sede nel territorio regionale non possono
adottare, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni
concernenti:
1) ampliamenti o trasformazioni di piante organiche;
2) assunzione di personale di ruolo a copertura di
posti vacanti nell'ambito di piante organiche deliberate con provvedimenti
divenuti esecutivi anteriormente al 31 luglio 1981,
nonché assunzione di personale a tempo indeterminato, qualora detto personale
risulti in eccedenza rispetto alle piante organiche;
3) alienazioni, acquisti, permute, trasformazioni di
destinazione di beni immobili, costituzione di diritti reali sugli
stessi, stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata
superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente;
4) alienazione o acquisti di titoli
per un valore nominale superiore a Lire 10.000.000.
Sono fatti salvi i provvedimenti attuativi di deliberazioni divenute
esecutive in data anteriore al 31 luglio 1981.
L'autorizzazione non è richiesta
per le cessioni volontarie di beni immobili operate nell'ambito di procedure espropriative e per l'istituzione di servitù coattive
costituite per ragioni di pubblico interesse.
L'autorizzazione è concessa sentita la Commissione
consiliare competente e i Comuni interessati in relazione
alla sede legale dell'I.P.A.B. ed alla
ubicazione degli immobili.
Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta si procede anche in mancanza del parere dei Comuni».
Art. 2
Non si procede all'acquisizione del parere dei Comuni
interessati, di cui all'art. 1, per i provvedimenti sui quali la competente
Commissione consiliare abbia espresso il proprio parere prima
della entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'art. 44, II comma dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(1) V. Prospettive assistenziali, n. 55, luglio-settembre 1981.
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