Prospettive assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

UN PROVVEDIMENTO SCONCERTANTE

 

Pubblichiamo il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di San Fernando (Cile) ha autorizzato l'espatrio a scopo di adozione di un bambino di poco più di 4 anni, ora felicemente inserito in una famiglia italiana. Si tratta di un documento che troverebbe certamente miglior collocazione nella rubrica «Specchio nero». Infatti basta una rapida lettura per chiedersi, con sbigottimento, a servizio di quale giustizia pensi di essere un ma­gistrato che rivela una così paurosa arretratezza culturale e una così rozza idea dei diritti del bam­bino e, in particolare, dell'adozione.

 

 

Decreto del Tribunale per i minorenni di San Fernando - Cile

 

Visto e tenendo presente che:

1) la custodia o tutela è un impegno imposto ad alcune persone a favore di coloro che non possono gestirsi da soli, e che non sono soggetti ad alcuna potestà;

2) che dalla pratica n. ... risulta che il minore E.S.A.O. era stato a lungo ricoverato presso l'o­spedale di questa città, a causa dell'estrema in­digenza dei suoi genitori; che la madre sig. R.O. è ritardata mentale e che entrambi i genitori han­no accettato di affidare il minore stesso a scopo di adozione a una famiglia italiana, per evita­re che potesse morire come altri tre loro figli (omissis);

3) che risulta inoltre agli atti quanto segue:

a) tre minori nati da un precedente matrimo­nio della sig. R.O. morirono per mancanza di ali­mentazione adeguata;

b) che il sig. E.A. ha 61 anni d'età, beve smo­deratamente e spende tutto ciò che guadagna oc­casionalmente;

c) che se il minore resta con i suoi genitori, la sua vita è in pericolo;

4) che i coniugi richiedenti la tutela del mino­re, sig. R.G. e sig. L.M., di nazionalità italiana, hanno rispettivamente 43 e 38 anni d'età, sono rispettivamente impiegato alle Poste e dipenden­te di commercio, percepiscono una rendita annua di U.S.doll. 18.000, non hanno figli e sono proprie­tari di una villetta con giardino. La tutela a scopo di adozione appare pertanto sicuramente vantag­giosa per il minore, il quale avrà così modo di essere recuperato dal suo lieve ritardo mentale, potrà godere dello stato di figlio legittimo di una coppia valida sia sul piano affettivo che materia­le. L'amore paterno e materno e il calore di una vera famiglia gli consentirà un normale sviluppo;

5) che il difensore pubblico nominato ad hoc, avvocato F.J.G.I., giudica che non sussistano ostacoli al procedere alla tutela, così come richie­sto dai coniugi G.M., dal momento che i genitori legittimi del minore hanno espressamente dato il loro consenso;

6) che il giudice togato per i minorenni deve, nel prendere una decisione, tenere conto delle prove prodotte e raccolte d'ufficio e, in coscien­za, tenere in considerazione il futuro del minore E.S.A.O., di anni 4, che ha vissuto in ospedale on­de aver la possibilità di sopravvivere e che attual­mente è ospitato presso l'istituto E.P. di Q.T.

Deve inoltre considerare che il minore qualora fosse affidato ai coniugi richiedenti, avrà la pos­sibilità di crescere e svilupparsi normalmente, diventare una persona economicamente indipen­dente e, al raggiungimento della maggiore età, optare per la nazionalità cilena. Avremo così re­cuperato un uomo, invece di perderlo, il che ac­cadrebbe invece se dovesse rimanere con i suoi genitori veri.

Visto inoltre quanto previsto dagli artt. 338 e segg. del c.c., dall'art. n. 3 della L. n. 16346, da­gli artt. 26, comma 1, 29, 34, comma 2, 35, 36 e 50 della L. n. 16618 e dall'art. 171 del c.p.c., si decreta:

1) che si fa luogo a quanto richiesto e si desi­gnano come tutori del minore E.S.A.O., di quattro anni e tre mesi, i coniugi italiani R.G. e L.M.; (omissis);

2) (omissis);

3) (omissis);

4) che al minore dovrà essere fornito passa­porto e carta d'identità con le convalide di legge e il visto dell'Ambasciata italiana. Tali documenti saranno presentati al suo arrivo in Italia al Tribu­nale per i minorenni del luogo ove il minore avrà la sua residenza, perché si possa continuare la pratica di adozione piena;

5) all'arrivo del minore in Italia e, susseguente­mente, ogni anno, o al più tardi ogni 3, dovranno essere inviate a questo Tribunale fotografie del minore. Ciò regolarmente fino al compimento de­gli anni 21 che coincide, per la nostra legislazio­ne, col raggiungimento della maggiore età. Do­vrà essere pure inviata copia del decreto del Tri­bunale per i minorenni italiano con cui si fa luo­go all'adozione piena; i coniugi devono impe­gnarsi all'insegnamento del Castigliano, della storia e della geografia del Cile, così che, al mo­mento della scelta tra nazionalità italiana e cile­na, il Cile possa trovarsi a parità di condizioni con l'Italia; i coniugi devono inoltre collaborare mediante l'invio di medicine, vestiario e alimen­ti con il dispensario che il Tribunale gestisce per aiutare le persone indigenti della provincia di Colchagua;

6) che questo Tribunale mantenga contatti con il minore fino al raggiungimento della maggiore età e la successiva opzione tra nazionalità cilena e italiana. Si esige che copia autentica dell'atto di opzione, foto, e documenti emessi dal Tribu­nale italiano siano inviati a questo Tribunale, con l'ammonimento che, in caso contrario, non saran­no più concesse nuove tutele richieste dal pro­curatore in Cile dei richiedenti;

7) che entrambi i coniugi, attraverso il loro procuratore, devono accettare gli impegni di cui sopra e giurare di adempiere fedelmente a quan­to accettato, sia in Cile che in Italia.

 

San Fernando, 20 ottobre 1981

 

In questo a dir poco singolare decreto i riferi­menti al retroterra ambientale, alle condizioni psico-fisiche dei genitori naturali e ai loro com­portamenti sono esposti con una crudezza così impietosa da non lasciar spazio nell'opinione di chi legge ad alcuna attenuante e ad alcun senti­mento di umana comprensione. Il nucleo d'origi­ne del bambino assume un'immagine di estremo avvilimento, appare in una luce totalmente nega­tiva. Basti, a quest'ultimo riguardo, il riferimento al ritardo mentale della madre e all'alcolismo del padre.

Quali conseguenze e quale turbamento potran­no derivare al minore adottato il giorno in cui prenderà visione di questo documento, il solo che gli consentirà di risalire alle origini della sua esistenza?

I figli adottivi, com'è noto, attraversano spes­so crisi di identità più acute dei figli biologici, e viene sempre per loro il momento in cui si chie­dono chi erano l'uomo e la donna che li hanno procreati. Riallacciarsi alle origini, recuperarle in qualche misura, è certamente importante per dare una risposta soddisfacente al quesito di ogni ado­lescente: «Chi sono io?». Il passato, quindi, non deve essere cancellato né alterato e, per quanto infelice possa essere, non deve neppure assu­mere - attraverso frettolosi processi di riduzio­ne, brutali e superficiali valutazioni - significati umilianti e spregiativi. Come dimenticare il peso, spesso determinante, delle condizioni e delle re­sponsabilità sociali nelle vicende e nei destini personali e familiari?

L'adozione è anche un indispensabile fatto giu­ridico, ma prima e soprattutto - come bene ha detto Annamaria Dell'Antonio in «Cambiare ge­nitori» - una storia umana. Per questo riteniamo che quando per il bambino adottato verrà l'ora della verità o, come è stata definita, della «resa dei conti», egli debba poter ricordare con pietà filiale, se non con amore, l'uomo e la donna che l'hanno dato al mondo.

Ma se questa è la prima riflessione suggerita, nella sua raccapricciante formulazione, dal prov­vedimento del giudice di San Fernando, altre con­siderazioni sono d'obbligo.

Il decreto, infatti, rivela una concezione distor­ta, anzi aberrante dell'adozione. In primo luogo il magistrato cileno mostra chiaramente di ante­porre ai requisiti morali (le capacità educative nemmeno le menziona) degli aspiranti genitori adottivi quelli economici: reddito e proprietà so­no per lui la prima e più sicura garanzia perché il minore abbia un futuro: il censo dei suoi nuovi genitori gli consentirà - virtù terapeutica del de­naro - non soltanto di «recuperare il suo lieve ritardo mentale», ma anche di «diventare un uomo economicamente indipendente». Insomma, per il nostro, avere è molto più importante che essere.

Ma un secondo aspetto sorprendente di questa filosofia adozionale è che il minore in oggetto viene, per così dire, temporaneamente impresta­to all'estero, consegnato a una coppia che ne farà «un uomo come si deve invece di perderlo, il che avverrebbe se dovesse rimanere con i suoi veri genitori». L'adozione internazionale non è qui concepita come possibilità reale di un rap­porto di filiazione piena fra un bambino e due adulti che non hanno alcuna parte in comune (né il gene, né la comunità nazionale, né l'etnia), ma viene declassata a un processo di imitazione o di fedele riproduzione di un vincolo naturale. Che si tratti della cessione temporanea di un be­ne un po' svilito, ma da recuperare a tempo de­bito quando avrà riacquistato valore, si deduce dalle assurde condizioni poste agli adottanti, sot­to vincolo di giuramento. Essi infatti dovrebbero assumere l'impegno di insegnare al bambino il castigliano, nonché la storia e la geografia del Cile «perché possa trovarsi in parità di condi­zioni» al momento di scegliere tra la nazionalità del suo paese d'origine e quella del suo paese di destinazione. Tutto questo dimenticando che una propria volontà dovrebbe pur poterla esprimere il bambino oggi, l'adolescente domani, trattandosi di una persona con diritti da rispettare, un sog­getto e non un oggetto più o meno prezioso, da barattare in cambio di «medicine, vestiario e ali­menti» per il dispensario del Tribunale di San Fernando.

 

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