Prospettive assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
UN
PROVVEDIMENTO SCONCERTANTE
Pubblichiamo
il decreto con cui il Tribunale per i minorenni di San Fernando (Cile) ha
autorizzato l'espatrio a scopo di adozione di un
bambino di poco più di 4 anni, ora felicemente inserito in una famiglia
italiana. Si tratta di un documento che troverebbe certamente miglior collocazione nella rubrica «Specchio nero». Infatti basta una rapida lettura per chiedersi, con
sbigottimento, a servizio di quale giustizia pensi di essere un magistrato che
rivela una così paurosa arretratezza culturale e una così rozza idea dei
diritti del bambino e, in particolare, dell'adozione.
Decreto del Tribunale per i minorenni
di San Fernando - Cile
Visto
e tenendo presente che:
1) la custodia o tutela è un impegno imposto ad
alcune persone a favore di coloro che non possono
gestirsi da soli, e che non sono soggetti ad alcuna potestà;
2) che dalla pratica n. ... risulta
che il minore E.S.A.O. era stato a lungo ricoverato
presso l'ospedale di questa città, a causa dell'estrema indigenza dei suoi
genitori; che la madre sig. R.O. è
ritardata mentale e che entrambi i genitori hanno accettato di affidare il
minore stesso a scopo di adozione a una famiglia italiana, per evitare che
potesse morire come altri tre loro figli (omissis);
3) che risulta inoltre agli
atti quanto segue:
a) tre minori nati da un precedente
matrimonio della sig. R.O. morirono per mancanza di
alimentazione adeguata;
b) che il sig. E.A. ha 61
anni d'età, beve smoderatamente e spende tutto ciò che guadagna occasionalmente;
c) che se il minore resta con i suoi genitori, la sua vita è in pericolo;
4) che i coniugi richiedenti la
tutela del minore, sig. R.G. e
sig. L.M., di nazionalità italiana, hanno rispettivamente
43 e 38 anni d'età, sono rispettivamente impiegato alle Poste e dipendente di
commercio, percepiscono una rendita annua di U.S.doll.
18.000, non hanno figli e sono proprietari di una villetta con giardino. La
tutela a scopo di adozione appare pertanto sicuramente
vantaggiosa per il minore, il quale avrà così modo di essere recuperato dal
suo lieve ritardo mentale, potrà godere dello stato di figlio legittimo di una
coppia valida sia sul piano affettivo che materiale. L'amore paterno e materno
e il calore di una vera famiglia gli consentirà un normale sviluppo;
5) che il difensore pubblico nominato ad hoc, avvocato F.J.G.I., giudica
che non sussistano ostacoli al procedere alla tutela, così come richiesto dai
coniugi G.M., dal momento che i genitori legittimi
del minore hanno espressamente dato il loro consenso;
6) che il giudice togato per i minorenni deve, nel
prendere una decisione, tenere conto delle prove prodotte e raccolte d'ufficio
e, in coscienza, tenere in considerazione il futuro del minore E.S.A.O., di anni 4, che ha
vissuto in ospedale onde aver la possibilità di sopravvivere e che attualmente
è ospitato presso l'istituto E.P. di Q.T.
Deve inoltre considerare che il minore qualora fosse affidato ai coniugi richiedenti, avrà la possibilità
di crescere e svilupparsi normalmente, diventare una persona economicamente
indipendente e, al raggiungimento della maggiore età, optare per la
nazionalità cilena. Avremo così recuperato un uomo, invece di perderlo, il che
accadrebbe invece se dovesse rimanere con i suoi
genitori veri.
Visto inoltre quanto previsto dagli artt. 338 e segg. del c.c., dall'art. n. 3 della L. n.
16346, dagli artt. 26, comma 1,
29, 34, comma 2, 35, 36 e 50 della L. n. 16618
e dall'art. 171 del c.p.c.,
si decreta:
1) che si fa luogo a quanto richiesto e si designano
come tutori del minore E.S.A.O.,
di quattro anni e tre mesi, i coniugi italiani R.G. e
L.M.; (omissis);
2) (omissis);
3) (omissis);
4) che al minore dovrà essere fornito passaporto e carta d'identità con le convalide di legge e
il visto dell'Ambasciata italiana. Tali documenti saranno presentati al suo
arrivo in Italia al Tribunale per i minorenni del luogo ove il minore avrà la
sua residenza, perché si possa continuare la pratica di adozione
piena;
5) all'arrivo del minore in Italia e, susseguentemente,
ogni anno, o al più tardi ogni 3, dovranno essere
inviate a questo Tribunale fotografie del minore. Ciò
regolarmente fino al compimento degli anni 21 che coincide, per la nostra
legislazione, col raggiungimento della maggiore età. Dovrà
essere pure inviata copia del decreto del Tribunale per i minorenni italiano
con cui si fa luogo all'adozione piena; i coniugi devono impegnarsi
all'insegnamento del Castigliano, della storia e
della geografia del Cile, così che, al momento della scelta tra nazionalità
italiana e cilena, il Cile possa trovarsi a parità di condizioni con l'Italia;
i coniugi devono inoltre collaborare mediante l'invio di medicine, vestiario e
alimenti con il dispensario che il Tribunale gestisce per aiutare le persone
indigenti della provincia di Colchagua;
6) che questo Tribunale mantenga contatti con il
minore fino al raggiungimento della maggiore età e la successiva opzione tra nazionalità cilena e italiana. Si esige che
copia autentica dell'atto di opzione, foto, e
documenti emessi dal Tribunale italiano siano inviati a questo Tribunale, con
l'ammonimento che, in caso contrario, non saranno più concesse nuove tutele
richieste dal procuratore in Cile dei richiedenti;
7) che entrambi i coniugi, attraverso il loro
procuratore, devono accettare gli impegni di cui sopra e giurare di adempiere fedelmente a quanto accettato, sia in Cile che in
Italia.
San Fernando, 20 ottobre 1981
In questo a
dir poco singolare decreto i riferimenti al retroterra ambientale, alle
condizioni psico-fisiche dei genitori naturali e ai loro comportamenti sono
esposti con una crudezza così impietosa da non lasciar spazio nell'opinione di
chi legge ad alcuna attenuante e ad alcun sentimento
di umana comprensione. Il nucleo d'origine del
bambino assume un'immagine di estremo avvilimento, appare in una luce
totalmente negativa. Basti, a quest'ultimo riguardo,
il riferimento al ritardo mentale della madre e all'alcolismo del padre.
Quali
conseguenze e quale turbamento potranno derivare al
minore adottato il giorno in cui prenderà visione di questo documento, il solo
che gli consentirà di risalire alle origini della sua esistenza?
I figli
adottivi, com'è noto, attraversano spesso crisi di identità
più acute dei figli biologici, e viene sempre per loro il momento in cui si
chiedono chi erano l'uomo e la donna che li hanno procreati. Riallacciarsi
alle origini, recuperarle in qualche misura, è certamente importante per dare
una risposta soddisfacente al quesito di ogni adolescente:
«Chi sono io?». Il passato, quindi, non deve essere cancellato né alterato e,
per quanto infelice possa essere, non deve neppure assumere - attraverso
frettolosi processi di riduzione, brutali e superficiali valutazioni -
significati umilianti e spregiativi. Come dimenticare il peso, spesso determinante, delle condizioni e delle responsabilità
sociali nelle vicende e nei destini personali e familiari?
L'adozione è
anche un indispensabile fatto giuridico, ma prima e
soprattutto - come bene ha detto Annamaria Dell'Antonio in «Cambiare genitori»
- una storia umana. Per questo riteniamo che quando per il bambino adottato
verrà l'ora della verità o, come è stata definita,
della «resa dei conti», egli debba poter ricordare con pietà filiale, se non
con amore, l'uomo e la donna che l'hanno dato al mondo.
Ma se questa è la prima riflessione suggerita, nella
sua raccapricciante formulazione, dal provvedimento del giudice di San Fernando,
altre considerazioni sono d'obbligo.
Il decreto,
infatti, rivela una concezione distorta, anzi aberrante dell'adozione. In
primo luogo il magistrato cileno mostra chiaramente di anteporre
ai requisiti morali (le capacità educative nemmeno le menziona) degli aspiranti
genitori adottivi quelli economici: reddito e proprietà sono per lui la prima
e più sicura garanzia perché il minore abbia un futuro: il censo dei suoi nuovi
genitori gli consentirà - virtù terapeutica del denaro - non soltanto di «recuperare
il suo lieve ritardo mentale», ma anche di «diventare un uomo economicamente
indipendente». Insomma, per il nostro, avere è molto più importante che essere.
Ma un
secondo aspetto sorprendente di questa filosofia adozionale è che il minore in oggetto viene, per così dire,
temporaneamente imprestato all'estero, consegnato a una coppia che ne farà «un
uomo come si deve invece di perderlo, il che avverrebbe se dovesse rimanere con
i suoi veri genitori». L'adozione internazionale non è qui concepita come
possibilità reale di un rapporto di filiazione piena fra un bambino e due
adulti che non hanno alcuna parte in comune (né il gene, né la comunità
nazionale, né l'etnia), ma viene declassata a un
processo di imitazione o di fedele riproduzione di un vincolo naturale. Che si tratti della cessione temporanea di un bene un po' svilito,
ma da recuperare a tempo debito quando avrà riacquistato valore, si deduce
dalle assurde condizioni poste agli adottanti, sotto vincolo di giuramento.
Essi infatti dovrebbero assumere l'impegno di
insegnare al bambino il castigliano, nonché la storia
e la geografia del Cile «perché possa trovarsi in parità di condizioni» al
momento di scegliere tra la nazionalità del suo paese d'origine e quella del
suo paese di destinazione. Tutto questo dimenticando che una propria volontà
dovrebbe pur poterla esprimere il bambino oggi, l'adolescente domani,
trattandosi di una persona con diritti da rispettare, un soggetto e non un
oggetto più o meno prezioso, da barattare in cambio di
«medicine, vestiario e alimenti» per il dispensario del Tribunale di San
Fernando.
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