Prospettive
assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982
QUADRO COMPARATIVO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORME SULL’ASSISTENZA PSICHIATRICA
Leggi 833 e 180 |
Disegno di legge del Governo |
Proposta di legge DC |
Proposta di legge PRI |
Art. 33 (legge 833) (Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari ed obbligatori) (1° e 2° comma - omissis) Gli accertamenti ed i trattamenti
sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata
di un medico. Art. 34 (legge 833) La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi
generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a
struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e
riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei
confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di
cui al primo comma. Il trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo
se esistano alterazioni psichiche tali da richiede urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed
idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma
dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve
essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui
al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali,
in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle
strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e
i servizi extraospedalieri, al fine dì garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al
presente comma sono dotati di posti letto nel numero
fissato dal piano sanitario regionale. Art. 2 (legge 180) Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti
delle persone affette da malattie mentali. Nei casi di cui al precedente comma
la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera
solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere. Il provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della
proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della
struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto
previsto nel precedente comma. Art. 35 (legge 833) Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio
in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'articolo 34, quarto camma, corredato dalla proposta medica
motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida
deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al
giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le
successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare
il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune dì residenza. 5e il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli
di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile
del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare,
in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero,
il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli
adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando
la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della
comunicazione del sanitario, ne dà notizia al
giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti
che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio
dell'infermo. La omissione delle comunicazioni di
cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimènto e configura, salvo che non sussistano
gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di
ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente
per territoriorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo
comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso
la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale
le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza
di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al
pubblico ministero. Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio
e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il
presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste
dalle parti. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non
è soggetta a registrazione. Art. 64 (legge 833) La regione, nell'ambito del piano
sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione,
correlativamente al loro rendersi disponibili,
delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione
provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea
deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono
stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà
comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980. Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti
pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività
psichiatrica. È in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare
come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì, con
riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, fa destinazione alle
unità sanitarie locali dei beni e del personale
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri
enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge
provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, a1
ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei
beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e
servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi
e servizi interessino più regioni, queste provvedono
d'intesa. La regione, a
partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui
all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici.
Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano
strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano
sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della
salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del
personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso
di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani
sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al
quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine
di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute
mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino
all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni
in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti
degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente dagli
articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione dei piani
sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 1974, n. 836, sono estesi agli ospedali psichiatrici e
neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri
enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi
continuano ad essere espletati secondo le procedure
applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente
legge. Tra gli operatori sanitari di cui
alla lettera il dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri
di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto
1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla
lettera q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento
e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di
tale personale nel complesso dei servizi per la tutela delta salute mentale
delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui
all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180. Art. 6 (legge 180) Gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge i trattamenti sanitari per
malattie mentali che comportino la necessità di degenza ospedaliera e che
siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati,
salvo quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di
cui ai successivi commi. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali
previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali
generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, devono essere istituiti specifici
servizi psichiatrici di diagnosi e cura. I servizi di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati
secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27
marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali
e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 -
al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della
salute mentale sono organicamente e funzionalmente collegati, in forma
dipartimentale, con gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel
territorio. Le regioni e le province autonome
di Trento e dì Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e
cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono
essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero. In relazione alle esigenze assistenziali, le province
possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni
ai sensi del successivo articolo 7. Art. 7 (legge 180) A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge le funzioni amministrative concernenti
l'assistenza psichiatrica in condizioni di degenza ospedaliera, già
esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro
competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma
l'attuale competenza delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assistenza ospedaliera
disciplinata dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 8
luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974,
n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche.
Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in ordine
alla competenza della spesa. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge le regioni esercitano anche nei
confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svolgono nei confronti
degli altri ospedali. Sino alla data di
entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1°
gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative
relative alla gestione degli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione riguardante
i servizi psichiatrici e di igiene mentale. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organizzazione dei presidi
e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con
le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle
strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non
possono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali. È in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare
come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche. Agli ospedali psichiatrici
dipendenti dalle amministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o
dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 946, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n.
43. Ai servizi psichiatrici di diagnosi
e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale
degli ospedali psichiatrici e dei servizi e presidi psichiatrici pubblici
extra ospedalieri. I rapporti tra le province, gli
enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno schema tipo, da approvare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della sanità d'intesa con le regioni e l'Unione delle
province d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Lo schema tipo di convenzione dovrà
disciplinare tra l'altro il collegamento organico e funzionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra
le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando,
del personale di cui all'ottavo comma, del presente articolo. Con decorrenza dal 1° gennaio 1979
in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale
omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di
carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei
presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale
pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico
delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri. Art. 8 (legge 180) Le norme di cui alla presente legge
si applicano anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al
momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Il primario responsabile della
divisione, entro novanta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, con singole relazioni motivate, comunica al sindaco
dei rispettivi comuni dì residenza, i nominativi dei degenti per i quali
ritiene necessario il proseguimento del trattamento sanitario obbligatorio
presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del
trattamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì
tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma
dell'articolo 3. Il sindaco dispone il provvedimento
di trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera
secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2
e ne dà comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli
adempimenti di cui all'articolo 3. L'omissione delle comunicazioni di
cui ai commi precedenti determina la cessazione di ogni
effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi
di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Tenuto conto di quanto previsto al
quinto comma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal
secondo comma dell'articolo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono
essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta,
esclusivamente coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera. |
Art. 1 L'art. 34 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 è sostituito dal seguente: «La legge regionale, uniformandosi
ai criteri indicati dagli atti di indirizzo e
coordinamento adottati ai sensi dell'art. 5, primo camma, della presente legge,
disciplina, nell'ambito delle Unità sanitarie locali e nel complesso dei
servizi generali per la tutela della salute, l'istituzione di un
dipartimento di salute mentale coordinato da un medico psichiatra di qualifica
apicale, con funzioni preventive, curative e riabilitative ed articolato in
servizi di assistenza sanitaria domiciliare ed ambulatoriale territoriale,
servizi di assistenza sanitaria attuata presso residenze apposite, servizi
psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali generali e servizi
sanitari psichiatrici presso strutture per spedalità residenziale
protratta. Gli interventi di prevenzione, cura
e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati nei servizi di cui al primo comma, assicurando in ogni caso la
sorveglianza sanitaria del malato nel suo interesse e nei suoi rapporti con
l'ambiente familiare e sociale, nonché la necessaria continuità
terapeutica. Il trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale viene prestato in
condizioni di degenza ospedaliera quando esistano alterazioni psichiche che
richiedano la necessità di urgenti interventi terapeutici se gli stessi non
vengano accettati dall'infermo o, qualora trattasi di minore, dal suo legale
rappresentante e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestivi ed idonei trattamenti extraospedalieri. Il
provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera deve essere
preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'art. 33
da parte di un medico psichiatra dell'unità sanitaria locale e deve essere
motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma. I servizi psichiatrici di diagnosi
e cura presso gli ospedali sono dotati di posti letto
nel numero fissato dal piano sanitario regionale, che non può essere inferiore
ad uno per ogni diecimila abitanti residenti nel territorio della regione. Nei casi di urgente
necessità che richiedano l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia
possibile l'intervento tempestivo del dipartimento di salute mentale,
l'autorità di P.S. provvede all'accompagnamento dell'infermo stesso al più
vicino centro ospedaliero dotato di servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
Nei casi predetti l'attestazione della necessità del
trattamento in condizioni di degenza ospedaliera emessa dal
sanitario del servizio psichiatrico tiene luogo, agli effetti del provvedimento
del sindaco, della proposta e della convalida di cui al terzo comma.
Nei territori
regionali in cui hanno sede cliniche universitarie, le regioni con le
convenzioni, di cui all'art. 30, affidano alle singole università la gestione
di uno o più servizi territoriali per la tutela della salute mentale. Deve essere assicurato in ogni
caso alle università l'autonomia direzionale e gestionale
dei servizi e la possibilità di organizzare gli stessi in modo confacente
alla prestazione di assistenza psichiatrica a favore di bacini di utenza
multizonale e, ove ricorra il caso, interregionale nonché alle esigenze
dell'attività didattica, di formazione e specializzazione professionale e di
ricerca scientifica. Con la legge regionale di cui al
primo comma è altresì disciplinata la vigilanza sull'organizzazione,
sull'attività e sui risultati dei servizi di tutela della salute mentale,
anche al fine di riferire al Ministero della Sanità entro il 31 gennaio ed
il 31 luglio di ogni anno».
Art. 2 L'art. 35 della legge 23.12.1978,
n. 833 è sostituito dal seguente: «Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'art. 34, 3° comma, corredato dalla proposta medica motivata
di cui all'art. 33, 3° comma, e dalla suddetta convalida ovvero dall'attestazione
di cui al 5° comma dell'art. 34, deve essere notificato entro 48 ore dal
ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione
rientra il comune. In attesa del provvedimento del
sindaco i sanitari del servizio psichiatrico di diagnosi e cura adottano gli
interventi d'urgenza strettamente necessari nell'interesse dell'infermo. Il giudice tutelare, entro le
successive 48 ore, assume le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti,
provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare
il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e, su conforme
parere del responsabile del servizio di salute mentale, dispone per l'adozione
di misure sanitarie extraospedaliere con ordinanza soggetta a convalida. Se il provvedimento di cui al primo
comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri e di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il
quindicesimo giorno ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio di salute mentale è tenuto a formulare, in tempo
utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il
quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti
di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando l'ulteriore
durata presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma
precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che
richiedono il trattamento sanitario obbligatorio; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il
trattamento stesso. Il sindaco entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
del sanitario dà notizia al giudice tutelare. Qualora il trattamento obbligatorio
in condizione di degenza ospedaliera debba
protrarsi oltre il 30° giorno, il sindaco ne informa in tempo utile il
giudice tutelare, il quale, sentito il sanitario responsabile del servizio di
salute mentale competente per territorio, dispone la prosecuzione della
degenza in strutture sanitarie per spedalità residenziale protratta site nel
territorio regionale che non debbono superare il limite di 180 assistiti e
che debbono essere utilizzabili anche per infermi affetti da malattie
diverse da quelle mentali. Il numero e l'ubicazione di tali strutture è fissato dal piano sanitario regionale. Le strutture di cui al comma
precedente, cui possono essere ammesse anche infermi
in trattamento volontario, sono inserite per il settore psichiatrico nel
complesso dei servizi dipartimentali di salute mentale e devono rispondere ai
requisiti previsti dall'articolo 17 della presente legge. In ogni caso ai lungodegenti
psichiatrici, il cui numero non può essere superiore
a 60, devono essere garantite, adeguata assistenza sanitaria e situazioni di
ospitalità tali da stimolare o consolidare livelli di autosufficienza e
possibilità di reinserimento sociale. Il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico è tenuto mensilmente alle comunicazioni di cui al quinto comma. Il giudice tutelare, quando dispone
la prosecuzione della degenza in strutture sanitarie ospedaliere, nomina
all'infermo un tutore provvisorio, il quale adempie all'ufficio,
secondo le disposizioni sulla tutela dei minori stabilite nel codice civile.
La
omissione delle comunicazioni di
cui al primo, quarto, quinto e settimo comma del presente articolo
determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di
omissione di atti d'ufficio. Chi è sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio e chiunque vi abbia
interesse può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di 30 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo, il sindaco può proporre analogo
ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il
trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale
le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa
l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a
cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché
al pubblico ministero. Il presidente del tribunale,
acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio
e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche
prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro
dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e
raccolto le prove disposte d'ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non
è soggetta a registrazione».
Art. 3 L'art. 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833 è modificato come segue. Il primo comma è sostituito dal
seguente: «La regione disciplina il graduale
superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici
e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti
anche attraverso riconversione delle stesse nelle strutture previste
dall'art. 35, settimo comma». Il secondo comma è sostituito dal
seguente: «È fatto divieto di stipulare convenzioni tra enti pubblici e
istituti di cura privati ai fini di trattamenti sanitari obbligatori». Il sesto comma è sostituito dal
seguente: «Sino all'adozione dei piani
sanitari regionali i servizi di cui al quarto comma
dell'articolo 34 sono organizzati secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la
continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non inferiore a 15 e non superiore a 30».
Art. 4 Dopo l'articolo 64 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente:
Art. 64 bis Gli interventi relativi
alla tutela della salute mentale costituiscono priorità da finanziare
con le risorse aggiuntive a destinazione finalizzata indicate nel fondo
sanitario nazionale, per quanto concerne le spese di parte corrente, e con
gli appositi stanziamenti in conto capitale previsti dal piano sanitario
nazionale 1982-1984, per quanto concerne le opere edilizie e le
attrezzature. Per il 1982 le Regioni provvedono
al riordinamento dei dipartimento di salute
mentale, anche a stralcio dei piani sanitari regionali. con
facoltà di soppressione, trasformazione e concentrazione dei servizi che
risultino eccedenti o non essenziali rispetto alle indicazioni del piano
sanitario nazionale o del CIPE ai sensi dell'art. 51 della presente legge. Per le esigenze del riordinamento
straordinario indicate al comma precedente e riguardanti
gli anni successivi al 1982, cui non possa farsi fronte con gli stanziamenti
di parte corrente, le Regioni possono utilizzare, per la durata dei primi
due piani triennali, la quota di risorse a destinazione vincolata a loro disposizione. La copertura degli oneri relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale
del personale da destinare ai servizi di salute mentale, nonché quelli relativi
alle campagne informative previste dai piani nazionali sanitari è assicurata,
con carattere di priorità, dagli appositi stanziamenti a destinazione vincolata
relativi alla formazione professionale e all'educazione sanitaria annualmente
erogati alle regioni. I piani sanitari regionali o, a
stralcio, nelle more della loro elaborazione, apposite
deliberazioni consiliari programmatiche, definiscono le misure di
intervento previste in ciascuna regione, e precisano il fabbisogno
finanziario occorrente per provvedere per le opere edilizie, gli arredi e le
attrezzature necessari per i servizi e le strutture del dipartimento di
salute mentale.
Sulla base di tali indicazioni programmatiche il
CIPE, su proposta del Ministero della Sanità e sentito il Consiglio sanitario
nazionale, definisce il fabbisogno nazionale, nel quadro delle compatibilità
economiche e delle indicazioni del piano sanitario nazionale e, limitatamente
al periodo di durata dei primi due piani triennali, vincola all'interno degli
stanziamenti in conto capitale la quota da destinare alle opere sopra indicate.
In detto periodo le regioni sono autorizzate ad affidare l'esecuzione di complessi
organici di opere o di lavoro ad imprese idonee
anche a mezzo di trattativa privata, previa gara esplorativa. Dette opere
sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità nonché
urgenti ed indifferibili. Sull'attuazione degli interventi di
cui al presente articolo e sull'uso delle somme a destinazione
vincolata all'uopo stanziate, le Regioni sono tenute a fornire, entro il 31
gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, appositi rapporti con allegati
rendiconti al Ministero della Sanità e al Ministero del Bilancio e della Programmazione
Economica, che ne riferiscono annualmente al Parlamento.
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Art. 1
Il terzo comma
dell'articolo 33
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti: «Gli
accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento
del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria
su proposta motivata di un medico, convalidata da un medico dipendente
dell'unità sanitaria locale, nel cui territorio si trova la persona da
sottoporre al trattamento. Il provvedimento del sindaco deve
essere motivato in riferimento alla necessità
concreta di imporre il trattamento e, corredato dalla proposta medica e dalla
convalida del medico dell'unità sanitaria locale, deve essere notificato, entro
quarantotto ore, tramite messo comunale, al giudice tutelare nel cui mandamento
rientra il comune. Il giudice tutelare entro le
successive quarantotto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti anche a carattere peritale, provvede con decreto motivato a
convalidare o non convalidare il provvedimento e ne
dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il
sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio».
Art. 2 Il terzo, il quarto e il quinto
comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti
dai seguenti: «Gli interventi di prevenzione,
cura e riabilitazione relativi alle malattie
mentali sono attuati di norma dagli specifici servizi e presidi extraospedalieri
ed ospedalieri, di cui al primo comma, ad opera di una équipe unica e multidisciplinare, sotto la responsabilità di un medico
psichiatra. Il trattamento sanitario
obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo
se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi
siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizione
di degenza ospedaliera deve essere emesso e convalidato nei tempi e con le
modalità stabiliti nell'articolo 33. Nei casi di cui al precedente
comma, per garantire la continuità terapeutica e la tutela dell'infermo, il
ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici
servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture
dipartimentali. Al fine di cui ai commi precedenti,
nei casi di necessità e per garantire la protezione dell'ínfermo,
l'autorità di pubblica sicurezza provvede al suo accompagnamento al più vicino
presidio ospedaliero dotato di servizio psichiatrico di
diagnosi e cura».
Art. 3 Il primo ed il
secondo comma dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono sostituiti dai seguenti: «Il provvedimento con il quale il
sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera è assunto secondo le modalità e i tempi previsti dall'artico1o
33. Una volta avviata la procedura di
trattamento sanitario obbligatorio con la emissione
di due certificati medici, il medico del servizio psichiatrico ospedaliero
di diagnosi e cura è tenuto, in attesa del provvedimento del sindaco, ad
adottare tutti gli interventi sanitari adeguati allo stato di necessità». Il quarto comma è sostituito dal
seguente: «Nei casi in cui il trattamento
sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il
quindicesimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario
responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto
a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità
e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo,
indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso». Dopo il sesto comma, è aggiunto il
seguente: «Le disposizioni sulla tutela del minore, di cui al libro I, titolo X, capo I del codice civile, si applicano nei
riguardi degli infermi sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio in
condizioni di degenza ospedaliera, allorquando il prolungamento dello stesso
sia previsto per una durata superiore a sessanta giorni o si protragga
comunque da tale tempo. In ogni caso, il giudice tutelare delibera, sentiti
i servizi competenti dell'unità sanitaria locale,
sulle strutture fra quelle a disposizione del servizio sanitario regionale,
dove l'infermo deve proseguire il trattamento».
Art. 4 Il primo, il secondo ed il terzo
comma dell'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti
dai seguenti: «La regione, nell'ambito del piano
sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici
e neuropsichiatrici e può disporre la loro
riconversione in presidi per la cura e la riabilitazione intra-ospedaliera
dei lungodegenti. Tali presidi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
17 e, nel caso di soggetti affetti da malattia mentale, essi sono utilizzabîli
per infermi volontari e per infermi di cui ai settimo comma dell'articolo 35. È in ogni caso vietato costruire
nuovi ospedali psichiatrici, istituire negli ospedali
generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni
o sezioni psichiatriche, o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. Nel
caso degli ospedali di cui al primo comma, gli eventuali servizi
psichiatrici sono parte integrante delle strutture dipartimentali per la
salute mentale della relativa unità sanitaria locale comprendente anche i
presidi e servizi extraospedalieri e devono comunque
garantire la continuità terapeutica. Al fine di garantire il diritto
all'assistenza, le regioni, in attesa della individuazione
delle strutture da riconvertire in ospedali per lungodegenti, devono indicare
presidi alternativi e transitori entro cui realizzare il regime di ricovero
per ammalati lungodegenti ».
Art. 5 Entro 10 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le regioni individuano gli ospedali psichiatrici
che debbano essere demoliti e ricostruiti o da
ristrutturare, nell'ambito del territorio di propria competenza dandone comunicazione
al CIPE con l'indicazione del numero degli ospedali psichiatrici da realizzare
o recuperare. L'individuazione di tali ospedali
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
delle opere da realizzare. Tale individuazione è effettuata, in deroga alla
normativa urbanistica edilizia, anche per quanto riguarda la distinzione
d'uso e gli indici di fabbricabilità. L'autorizzazione o la concessione
ad edificare sono concessi con provvedimento del
sindaco, su domanda dell'unità sanitaria locale interessata. Lo stesso sindaco, in deroga
all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la prescritta
preventiva autorizzazione di cui al presente
articolo su parere conforme del rappresentante dell'ufficio tecnico
regionale che dovrà verificare anche l'osservanza delle norme recate dal
primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge
citata. La domanda, da prodursi nel termine
perentorio del 31 dicembre 1982, deve essere corredata da progetto esecutivo
redatto da professionista abilitato. La domanda si intende
accolta qualora il sindaco non si pronunci sull'accoglimento della domanda
di concessione ad edificare nel termine di 60 giorni. In tal caso il
richiedente può dar corso ai lavori, dandone comunicazione
al sindaco.
Per l'osservanza
delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la
responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori. Gli interventi sono realizzati in
modo unitario, sulla base di programmi costruttivi,
comprensivi della eventuale urbanizzazione primaria e secondaria, e con
riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro
dei lavori pubblici. Le opere sono affidate dalle regioni
in concessione entro 15 giorni dal provvedimento del sindaco, a mezzo di
apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti, a società, imprese di
costruzione anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico
ed imprenditoriale. Formano oggetto della concessione
tutte le operazioni necessarie alla completa realizzazione dell'opera, ivi
compresa la formazione del programma costruttivo sulla base dell'indicazione
delle regioni per quanto concerne il numero delle stanze da realizzare, la
tipologia, le prescrizioni urbanistiche edilizie da osservare, ed i termini
per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere,
la realizzazione delle stesse e quant'altro
necessario a rendere le opere compiute. Scaduto inutilmente il termine di
cui al settimo comma, all'affidamento della
concessione, provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su proposta del Ministro
della sanità.
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Art. 5 Sono abrogati gli articoli 34,
commi quarto e quinto e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 1 L'articolo 2 della legge 13 maggio
1978, n. 180, è sostituito dal seguente: «Il trattamento sanitario
obbligatorio può essere adottato per i malati psichici che presentino una grave disorganizzazione delle proprie
funzioni personali che li rende incapaci di provvedere ai propri bisogni e
di tutelare alla propria sicurezza personale. Le regioni, con proprie leggi di attuazione, individuano le strutture ed i presidi
sanitari, pubblici e convenzionati, attraverso i quali viene attuato il
trattamento sanitario obbligatorio, che deve comunque assicurare al malato prestazioni
terapeutiche tra loro collegate, con caratteri di complementarietà nell'ambito
del dipartimento di salute mentale e con finalità di protezione in ambiente
idoneo. I presidi convenzionati abilitati a
praticare il trattamento sanitario obbligatorio sono individuati sulla base
degli standards minimi approvati in occasione dell'approvazione
dei piani sanitari regionali ed in allegato a ciascuno di essi.
Le convenzioni debbono essere conformi a schemi
deliberati dalle regioni. L'area di utenza
di ciascuno dei presidi sanitari abilitati a praticare il trattamento
sanitario obbligatorio può essere corrispondente a più zone sanitarie: in
tal caso, la gestione è assicurata in conformità a quanto previsto dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali di attuazione per i
presidi sanitari multizonali e, se si tratta di presidi convenzionati, la
relativa convenzione deve essere stipulata da tutti gli enti responsabili
dei servizi di zona il cui territorio è compreso nell'area».
Art. 5 Sono abrogati gli articoli 34,
commi quarto e quinto, e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 2 L'articolo 6 della legge 13 maggio
1978, n. 180, è sostituito dal seguente: «Gli interventi di prevenzione,
cura, riabilitazione e risocializzazione
delle malattie mentali sono attuati dai servizi e presidi psichiatrici previsti
dal piano sanitario regionale. I servizi e presidi devono essere
istituiti e strutturati in maniera da corrispondere
alle esigenze del disturbo psichico, ivi compreso il trattamento sanitario
obbligatorio secondo quanto previsto al precedente articolo 2. Per le condizioni di ripetute recidività e necessità di lungodegenza,
devono essere previste strutture alternative socio-sanitarie. I presidi devono essere collocati
sul territorio in condizioni di facile fruibilità da parte dell'utenza, essere
dotati di adeguato personale medico, paramedico e
sociale, nonché di mezzi atti al corretto funzionamento dei servizio. Gli accordi collettivi nazionali concernenti il personale sanitario e il personale sociale
dovranno prevedere la prestazione ininterrotta di taluni servizi in
relazione all'esigenza di assicurare la funzionalità dei presidi per
ventiquattro ore giornaliere. Le regioni e le province autonome
di Trento o di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura,
in possesso dei requisiti prescritti,nelle quali
possono essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in
regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali, le province
possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni
ai sensi del successivo articolo 7».
Art. 3 L'articolo 7 della legge 13 maggio
1978, n. 180, è sostituito dal seguente: «Le regioni programmano e
coordinano i presidi ed i servizi psichiatrici e di igiene
mentale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la
massima integrazione dei medesimi dotati di specifica funzione terapeutica
adatta a soddisfare le diverse esigenze di terapia e di assistenza
psichiatrica attraverso: a) trattamenti domiciliari ed
ambulatoriali;
b) trattamenti
delle situazioni acute in presidi ospedalieri con degenza ed in presidi
ospedalieri diurni; c) centro per la riabilitazione di
malati cronici; d) interventi di sicurezza e
solidarietà sociale anche di tipo economico nonché
di ospitalità di malati cronici con insufficiente livello di autonomia. Gli edifici degli ex ospedali
psichiatrici, qualora gli stessi presentino caratteristiche
architettoniche e funzionali adeguate, debbono essere ristrutturati secondo
particolari caratteristiche socio-ambientali destinate a stimolare o a consolidare
l'autosufficienza nei lungodegenti psichiatrici tuttora ricoverati e non ancora
in possesso di effettive possibilità di reinserimento sociale. Per le lungodegenze
psichiatriche potranno essere utilizzati gli ex reparti
psichiatrici, debitamente ristrutturati, per scopi riabilitativi nei tempi
e nei modi previsti dalla programmazione sanitaria regionale. Le regioni costituiscono, con
proprie leggi di attuazione, una commissione
regionale di accertamento composta da un magistrato, che la presiede, due
medici psichiatrici, uno dei quali operante nelle strutture psichiatriche e
di igiene mentale della regione ed uno estraneo ad esse, uno psicologo ed un
assistente sociale. La commissione di cui al comma
precedente dovrà riesaminare, periodicamente, i pazienti sottoposti a
trattamento sanitario obbligatorio, qualora la durata dello
stesso superi i trenta giorni».
Art. 4 L'articolo 8 della legge 13 maggio
1978, n. 180, è abrogato. |
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