Prospettive assistenziali, n. 58, aprile - giugno 1982

 

 

QUADRO COMPARATIVO DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DELLE NORME SULL’ASSISTENZA PSICHIATRICA

 

 

Leggi 833 e 180

Disegno di legge del Governo

Proposta di legge DC

Proposta di legge PRI

Art. 33 (legge 833)

(Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sa­nitari volontari ed obbligatori)

 

(1° e 2° comma - omissis)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari ob­bligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 (legge 833)

La legge regionale, nell'ambito della unità sa­nitaria locale e nel complesso dei servizi genera­li per la tutela della salute, disciplina l'istituzio­ne di servizi a struttura dipartimentale che svol­gono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'arti­colo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extrao­spedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malat­tia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera so­lo se esistano alterazioni psichiche tali da richie­de urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazio­ne a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricove­ro deve essere attuato presso gli ospedali gene­rali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine dì garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 (legge 180)

Le misure di cui al secondo comma del prece­dente articolo possono essere disposte nei con­fronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la pro­posta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in con­dizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condi­zioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospe­daliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla conva­lida della proposta di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in re­lazione a quanto previsto nel precedente comma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 35 (legge 833)

Il provvedimento con il quale il sindaco dispo­ne il trattamento sanitario obbligatorio in condi­zioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quar­to camma, corredato dalla proposta medica moti­vata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di man­cata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizio­ni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un co­mune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune dì residenza. 5e il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cit­tadini stranieri o di apolidi, ne va data comunica­zione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore du­rata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenu­to a comunicare al sindaco, sia in caso di dimis­sione del ricoverato che in continuità di degen­za, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica al­tresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, en­tro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tu­telare adotta i provvedimenti urgenti che posso­no occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del prov­vedimènto e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario ob­bligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio­rio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo com­ma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto sepa­rato. Il ricorso può essere presentato al tribuna­le mediante raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provve­dimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche pri­ma che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 64 (legge 833)

La regione, nell'ambito del piano sanitario re­gionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici e la di­versa utilizzazione, correlativamente al loro ren­dersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione prov­vede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospe­dali psichiatrici possono essere ricoverati, sem­pre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicem­bre 1980.

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con isti­tuti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esisten­ti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neu­rologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, fa destina­zione alle unità sanitarie locali dei beni e del per­sonale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, a1 ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazio­ne dei beni e del personale delle amministrazio­ni provinciali addetto ai presidi e servizi di assi­stenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, que­ste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, isti­tuisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disci­plina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per con­corso di altro personale indispensabile al fun­zionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto com­ma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub­blica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispet­tivamente dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 mar­zo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, conver­tito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 836, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da al­tri enti pubblici o dalle amministrazioni provin­ciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da cia­scun ente prima dell'entrata in vigore della pre­sente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera il dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono compre­si gli infermieri di cui all'articolo 24 del regola­mento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dal­la lettera q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla ri­qualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psi­chiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela delta salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.

 

Art. 6 (legge 180)

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra ospedalieri.

A decorrere dall'entrata in vigore della presen­te legge i trattamenti sanitari per malattie men­tali che comportino la necessità di degenza ospe­daliera e che siano a carico dello Stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo quan­to disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici di cui ai successivi commi.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riferimento agli ambiti ter­ritoriali previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616, individuano gli ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devo­no essere istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.

I servizi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo - che sono ordinati secondo quanto è previsto dal decreto del Presidente del­la Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, per i servizi speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere dotati di un numero di posti letto superiore a 15 - al fine di garantire la con­tinuità dell'intervento sanitario a tutela della sa­lute mentale sono organicamente e funzionalmen­te collegati, in forma dipartimentale, con gli al­tri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel ter­ritorio.

Le regioni e le province autonome di Trento e dì Bolzano individuano le istituzioni private di ri­covero e cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono essere attuati trattamenti sa­nitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

In relazione alle esigenze assistenziali, le pro­vince possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7.

 

Art. 7 (legge 180)

A decorrere dall'entrata in vigore della pre­sente legge le funzioni amministrative concer­nenti l'assistenza psichiatrica in condizioni di de­genza ospedaliera, già esercitate dalle province, sono trasferite, per i territori di loro competenza, alle regioni ordinarie e a statuto speciale. Resta ferma l'attuale competenza delle province auto­nome di Trento e Bolzano.

L'assistenza ospedaliera disciplinata dagli arti­coli 12 e 13 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, comprende i ricoveri ospedalieri per alterazioni psichiche. Restano ferme fino al 31 dicembre 1978 le disposizioni vigenti in or­dine alla competenza della spesa.

A decorrere dall'entrata in vigore della presen­te legge le regioni esercitano anche nei confronti degli ospedali psichiatrici le funzioni che svol­gono nei confronti degli altri ospedali.

Sino alla data di entrata in vigore della riforma sanitaria, e comunque non oltre il 1° gennaio 1979, le province continuano ad esercitare le funzioni amministrative relative alla gestione de­gli ospedali psichiatrici e ogni altra funzione ri­guardante i servizi psichiatrici e di igiene men­tale.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano programmano e coordinano l'organiz­zazione dei presidi e dei servizi psichiatrici e di igiene mentale con le altre strutture sanitarie operanti nel territorio e attuano il graduale supe­ramento degli ospedali psichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. Tali iniziative non pos­sono comportare maggiori oneri per i bilanci delle amministrazioni provinciali.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esisten­ti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali genera­li divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni neurologiche o neuropsichiatriche.

Agli ospedali psichiatrici dipendenti dalle am­ministrazioni provinciali o da altri enti pubblici o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e benefi­cenza si applicano i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con­vertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Ai servizi psichiatrici di diagnosi e cura degli ospedali generali, di cui all'articolo 6, è addetto personale degli ospedali psichiatrici e dei ser­vizi e presidi psichiatrici pubblici extra ospeda­lieri.

I rapporti tra le province, gli enti ospedalieri e le altre strutture di ricovero e cura sono regolati da apposite convenzioni, conformi ad uno sche­ma tipo, da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità d'intesa con le regioni e l'Unione delle province d'Italia e sentite, per quanto riguarda i problemi del personale, le organizzazioni sindacali di categoria maggiormen­te rappresentative.

Lo schema tipo di convenzione dovrà disciplinare tra l'altro il collegamento organico e fun­zionale di cui al quarto comma dell'articolo 6, i rapporti finanziari tra le province e gli istituti di ricovero e l'impiego, anche mediante comando, del personale di cui all'ottavo comma, del pre­sente articolo.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichia­trici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici e il trattamento econo­mico e gli istituti normativi di carattere econo­mico delle corrispondenti categorie del personale degli enti ospedalieri.

 

Art. 8 (legge 180)

Le norme di cui alla presente legge si applica­no anche agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.

Il primario responsabile della divisione, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della pre­sente legge, con singole relazioni motivate, co­munica al sindaco dei rispettivi comuni dì resi­denza, i nominativi dei degenti per i quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento sa­nitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero, indicando la durata presumibile del trat­tamento stesso. Il primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli adempimenti di cui al quinto comma dell'articolo 3.

Il sindaco dispone il provvedimento di tratta­mento sanitario obbligatorio in condizioni di de­genza ospedaliera secondo le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 e ne dà comunica­zione al giudice tutelare con le modalità e per gli adempimenti di cui all'articolo 3.

L'omissione delle comunicazioni di cui ai com­mi precedenti determina la cessazione di ogni ef­fetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più gra­ve, il reato di omissione di atti di ufficio.

Tenuto conto di quanto previsto al quinto com­ma dell'articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'artico­lo 6, negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richie­sta, esclusivamente coloro che vi sono stati ri­coverati anteriormente alla data di entrata in vi­gore della presente legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Art. 1

L'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è sostituito dal seguente:

«La legge regionale, uniformandosi ai criteri indicati dagli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi dell'art. 5, primo camma, della presente legge, disciplina, nell'ambito delle Uni­tà sanitarie locali e nel complesso dei servizi ge­nerali per la tutela della salute, l'istituzione di un dipartimento di salute mentale coordinato da un medico psichiatra di qualifica apicale, con funzioni preventive, curative e riabilitative ed ar­ticolato in servizi di assistenza sanitaria domi­ciliare ed ambulatoriale territoriale, servizi di assistenza sanitaria attuata presso residenze ap­posite, servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali generali e servizi sanitari psi­chiatrici presso strutture per spedalità residenzia­le protratta.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati nei servizi di cui al primo comma, assicurando in ogni caso la sorveglianza sanitaria del malato nel suo interesse e nei suoi rapporti con l'ambien­te familiare e sociale, nonché la necessaria con­tinuità terapeutica.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malat­tia mentale viene prestato in condizioni di de­genza ospedaliera quando esistano alterazioni psichiche che richiedano la necessità di urgenti interventi terapeutici se gli stessi non vengano accettati dall'infermo o, qualora trattasi di mino­re, dal suo legale rappresentante e se non vi sia­no le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestivi ed idonei trattamenti extra­ospedalieri. Il provvedimento che dispone il trat­tamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'art. 33 da parte di un medico psichiatra dell'unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

I servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale, che non può essere inferiore ad uno per ogni diecimila abitan­ti residenti nel territorio della regione.

Nei casi di urgente necessità che richiedano l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia possibile l'intervento tempestivo del diparti­mento di salute mentale, l'autorità di P.S. prov­vede all'accompagnamento dell'infermo stesso al più vicino centro ospedaliero dotato di servi­zi psichiatrici di diagnosi e cura. Nei casi pre­detti l'attestazione della necessità del tratta­mento in condizioni di degenza ospedaliera emes­sa dal sanitario del servizio psichiatrico tiene luo­go, agli effetti del provvedimento del sindaco, della proposta e della convalida di cui al terzo comma.

Nei territori regionali in cui hanno sede clini­che universitarie, le regioni con le convenzioni, di cui all'art. 30, affidano alle singole università la gestione di uno o più servizi territoriali per la tutela della salute mentale. Deve essere assicu­rato in ogni caso alle università l'autonomia di­rezionale e gestionale dei servizi e la possibilità di organizzare gli stessi in modo confacente alla prestazione di assistenza psichiatrica a favore di bacini di utenza multizonale e, ove ricorra il caso, interregionale nonché alle esigenze dell'attività didattica, di formazione e specializzazione pro­fessionale e di ricerca scientifica.

Con la legge regionale di cui al primo comma è altresì disciplinata la vigilanza sull'organizza­zione, sull'attività e sui risultati dei servizi di tutela della salute mentale, anche al fine di riferire al Ministero della Sanità entro il 31 gen­naio ed il 31 luglio di ogni anno».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2

L'art. 35 della legge 23.12.1978, n. 833 è sosti­tuito dal seguente:

«Il provvedimento con il quale il sindaco di­spone il trattamento sanitario obbligatorio in con­dizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi en­tro 48 ore dalla convalida di cui all'art. 34, 3° comma, corredato dalla proposta medica motiva­ta di cui all'art. 33, 3° comma, e dalla suddetta convalida ovvero dall'attestazione di cui al 5° comma dell'art. 34, deve essere notificato entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. In attesa del provvedimento del sindaco i sanitari del servizio psichiatrico di diagnosi e cura adottano gli interventi d'urgenza strettamen­te necessari nell'interesse dell'infermo.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assume le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di man­cata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizio­ni di degenza ospedaliera e, su conforme parere del responsabile del servizio di salute mentale, dispone per l'adozione di misure sanitarie extra­ospedaliere con ordinanza soggetta a convalida.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infer­mo, ne va data comunicazione al sindaco di que­sto ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di resi­denza. Se il provvedimento di cui al primo com­ma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri e di apolidi, ne va data comu­nicazione al Ministero dell'interno, e al conso­lato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il quindicesimo gior­no ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sa­nitario responsabile del servizio di salute men­tale è tenuto a formulare, in tempo utile, una pro­posta motivata al sindaco che ha disposto il ri­covero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando l'ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenu­to a comunicare al sindaco, sia in caso di dimis­sione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono il trattamento sanitario obbligatorio; comunica al­tresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario notizia al giudice tutelare.

Qualora il trattamento obbligatorio in condizio­ne di degenza ospedaliera debba protrarsi oltre il 30° giorno, il sindaco ne informa in tempo utile il giudice tutelare, il quale, sentito il sanitario responsabile del servizio di salute mentale com­petente per territorio, dispone la prosecuzione della degenza in strutture sanitarie per spedalità residenziale protratta site nel territorio regionale che non debbono superare il limite di 180 assistiti e che debbono essere utilizzabili anche per infer­mi affetti da malattie diverse da quelle mentali. Il numero e l'ubicazione di tali strutture è fissato dal piano sanitario regionale.

Le strutture di cui al comma precedente, cui possono essere ammesse anche infermi in trat­tamento volontario, sono inserite per il settore psichiatrico nel complesso dei servizi diparti­mentali di salute mentale e devono rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 17 della presente legge.

In ogni caso ai lungodegenti psichiatrici, il cui numero non può essere superiore a 60, devono essere garantite, adeguata assistenza sanitaria e situazioni di ospitalità tali da stimolare o conso­lidare livelli di autosufficienza e possibilità di re­inserimento sociale. Il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto mensilmente alle comunicazioni di cui al quinto comma.

Il giudice tutelare, quando dispone la prosecu­zione della degenza in strutture sanitarie ospeda­liere, nomina all'infermo un tutore provvisorio, il quale adempie all'ufficio, secondo le disposizio­ni sulla tutela dei minori stabilite nel codice civile.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto, quinto e settimo comma del presen­te articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sus­sistano gli estremi di un delitto più grave, il rea­to di omissione di atti d'ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbli­gatorio e chiunque vi abbia interesse può pro­porre al tribunale competente per territorio ricor­so contro il provvedimento convalidato dal giu­dice tutelare.

Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sa­nitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto se­parato.

Il ricorso può essere presentato al tribuna­le mediante raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provve­dimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche pri­ma che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo aver assunto le informazioni e raccolto le prove disposte d'uf­ficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione».

 

Art. 3

L'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è modificato come segue.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La regione disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione delle strutture esistenti anche attraverso riconversione delle stesse nelle strutture previste dall'art. 35, settimo comma».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: «È fatto divieto di stipulare convenzioni tra enti pubblici e istituti di cura privati ai fini di trattamenti sanitari obbligatori».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Sino all'adozione dei piani sanitari regiona­li i servizi di cui al quarto comma dell'articolo 34 sono organizzati secondo quanto previsto dal de­creto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute menta­le, e sono dotati di un numero di posti letto non inferiore a 15 e non superiore a 30».

 

Art. 4

Dopo l'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente:

Art. 64 bis

Gli interventi relativi alla tutela della salute mentale costituiscono priorità da finanziare con le risorse aggiuntive a destinazione finalizzata indicate nel fondo sanitario nazionale, per quan­to concerne le spese di parte corrente, e con gli appositi stanziamenti in conto capitale previsti dal piano sanitario nazionale 1982-1984, per quan­to concerne le opere edilizie e le attrezzature.

Per il 1982 le Regioni provvedono al riordina­mento dei dipartimento di salute mentale, anche a stralcio dei piani sanitari regionali. con facoltà di soppressione, trasformazione e concentrazione dei servizi che risultino eccedenti o non essenzia­li rispetto alle indicazioni del piano sanitario na­zionale o del CIPE ai sensi dell'art. 51 della pre­sente legge.

Per le esigenze del riordinamento straordinario indicate al comma precedente e riguardanti gli anni successivi al 1982, cui non possa farsi fron­te con gli stanziamenti di parte corrente, le Re­gioni possono utilizzare, per la durata dei primi due piani triennali, la quota di risorse a destina­zione vincolata a loro disposizione.

La copertura degli oneri relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale del persona­le da destinare ai servizi di salute mentale, non­ché quelli relativi alle campagne informative pre­viste dai piani nazionali sanitari è assicurata, con carattere di priorità, dagli appositi stanziamenti a destinazione vincolata relativi alla formazione professionale e all'educazione sanitaria annual­mente erogati alle regioni.

I piani sanitari regionali o, a stralcio, nelle more della loro elaborazione, apposite delibera­zioni consiliari programmatiche, definiscono le misure di intervento previste in ciascuna regio­ne, e precisano il fabbisogno finanziario occorren­te per provvedere per le opere edilizie, gli arredi e le attrezzature necessari per i servizi e le strut­ture del dipartimento di salute mentale.

Sulla base di tali indicazioni programmatiche il CIPE, su proposta del Ministero della Sanità e sentito il Consiglio sanitario nazionale, definisce il fabbisogno nazionale, nel quadro delle compa­tibilità economiche e delle indicazioni del piano sanitario nazionale e, limitatamente al periodo di durata dei primi due piani triennali, vincola all'interno degli stanziamenti in conto capitale la quota da destinare alle opere sopra indicate. In detto periodo le regioni sono autorizzate ad affi­dare l'esecuzione di complessi organici di opere o di lavoro ad imprese idonee anche a mezzo di trattativa privata, previa gara esplorativa. Dette opere sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Sull'attuazione degli interventi di cui al pre­sente articolo e sull'uso delle somme a destina­zione vincolata all'uopo stanziate, le Regioni so­no tenute a fornire, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, appositi rapporti con allegati rendiconti al Ministero della Sanità e al Ministe­ro del Bilancio e della Programmazione Econo­mica, che ne riferiscono annualmente al Parla­mento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguenti: «Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari ob­bligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria su proposta motivata di un medico, convalidata da un medico dipendente dell'unità sanitaria locale, nel cui territorio si trova la persona da sottopor­re al trattamento.

Il provvedimento del sindaco deve essere mo­tivato in riferimento alla necessità concreta di imporre il trattamento e, corredato dalla proposta medica e dalla convalida del medico dell'unità sanitaria locale, deve essere notificato, entro qua­rantotto ore, tramite messo comunale, al giudi­ce tutelare nel cui mandamento rientra il comune.

Il giudice tutelare entro le successive quaran­totto ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti anche a carattere perita­le, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà co­municazione al sindaco.

In caso di mancata convalida il sindaco dispo­ne la cessazione del trattamento sanitario obbli­gatorio».

 

Art. 2

Il terzo, il quarto e il quinto comma dell'arti­colo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

«Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dagli specifici servizi e presidi extra­ospedalieri ed ospedalieri, di cui al primo com­ma, ad opera di una équipe unica e multidisci­plinare, sotto la responsabilità di un medico psi­chiatra.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malat­tia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richie­dere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consenta­no di adottare tempestive ed idonee misure sani­tarie extraospedaliere. Il provvedimento che di­spone il trattamento sanitario obbligatorio in con­dizione di degenza ospedaliera deve essere emesso e convalidato nei tempi e con le modalità sta­biliti nell'articolo 33.

Nei casi di cui al precedente comma, per ga­rantire la continuità terapeutica e la tutela dell'infermo, il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichia­trici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali.

Al fine di cui ai commi precedenti, nei casi di necessità e per garantire la protezione dell'ín­fermo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede al suo accompagnamento al più vicino presidio ospedaliero dotato di servizio psichiatrico di dia­gnosi e cura».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono so­stituiti dai seguenti:

«Il provvedimento con il quale il sindaco di­spone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera è assunto se­condo le modalità e i tempi previsti dall'artico­1o 33.

Una volta avviata la procedura di trattamento sanitario obbligatorio con la emissione di due cer­tificati medici, il medico del servizio psichiatri­co ospedaliero di diagnosi e cura è tenuto, in attesa del provvedimento del sindaco, ad adotta­re tutti gli interventi sanitari adeguati allo stato di necessità».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il quindicesimo gior­no, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sa­nitario responsabile del servizio psichiatrico del­la unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comu­nicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulte­riore durata presumibile del trattamento stesso».

Dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni sulla tutela del minore, di cui al libro I, titolo X, capo I del codice civile, si ap­plicano nei riguardi degli infermi sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, allorquando il prolungamen­to dello stesso sia previsto per una durata supe­riore a sessanta giorni o si protragga comunque da tale tempo. In ogni caso, il giudice tutelare de­libera, sentiti i servizi competenti dell'unità sa­nitaria locale, sulle strutture fra quelle a dispo­sizione del servizio sanitario regionale, dove l'in­fermo deve proseguire il trattamento».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Art. 4

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'arti­colo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti:

«La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento de­gli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e può disporre la loro riconversione in presidi per la cura e la riabilitazione intra-ospedaliera dei lun­godegenti.

Tali presidi devono essere in possesso dei re­quisiti previsti dall'articolo 17 e, nel caso di sog­getti affetti da malattia mentale, essi sono utiliz­zabîli per infermi volontari e per infermi di cui ai settimo comma dell'articolo 35.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, istituire negli ospedali generali divi­sioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche, o sezioni neu­rologiche o neuro-psichiatriche. Nel caso degli ospedali di cui al primo comma, gli eventuali ser­vizi psichiatrici sono parte integrante delle strut­ture dipartimentali per la salute mentale della relativa unità sanitaria locale comprendente an­che i presidi e servizi extraospedalieri e devono comunque garantire la continuità terapeutica.

Al fine di garantire il diritto all'assistenza, le regioni, in attesa della individuazione delle strut­ture da riconvertire in ospedali per lungodegenti, devono indicare presidi alternativi e transitori entro cui realizzare il regime di ricovero per am­malati lungodegenti ».

 

Art. 5

Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della pre­sente legge, le regioni individuano gli ospedali psichiatrici che debbano essere demoliti e rico­struiti o da ristrutturare, nell'ambito del territo­rio di propria competenza dandone comunicazio­ne al CIPE con l'indicazione del numero degli ospedali psichiatrici da realizzare o recuperare.

L'individuazione di tali ospedali comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare. Tale indivi­duazione è effettuata, in deroga alla normativa ur­banistica edilizia, anche per quanto riguarda la distinzione d'uso e gli indici di fabbricabilità.

L'autorizzazione o la concessione ad edificare sono concessi con provvedimento del sindaco, su domanda dell'unità sanitaria locale interessata.

Lo stesso sindaco, in deroga all'articolo 18 del­la legge 2 febbraio 1974, n. 64, rilascia la pre­scritta preventiva autorizzazione di cui al presen­te articolo su parere conforme del rappresentan­te dell'ufficio tecnico regionale che dovrà verifi­care anche l'osservanza delle norme recate dal primo comma, lettere a) e b), dell'articolo 4 della legge citata.

La domanda, da prodursi nel termine perentorio del 31 dicembre 1982, deve essere corredata da progetto esecutivo redatto da professionista abi­litato.

La domanda si intende accolta qualora il sin­daco non si pronunci sull'accoglimento della do­manda di concessione ad edificare nel termine di 60 giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dandone comunicazione al sindaco.

Per l'osservanza delle norme per le costruzio­ni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

Gli interventi sono realizzati in modo unitario, sulla base di programmi costruttivi, comprensivi della eventuale urbanizzazione primaria e secon­daria, e con riferimento ai costi di costruzione stabiliti dal CIPE su proposta del Ministro dei lavori pubblici. Le opere sono affidate dalle re­gioni in concessione entro 15 giorni dal provve­dimento del sindaco, a mezzo di apposite conven­zioni in deroga alle norme vigenti, a società, im­prese di costruzione anche cooperative o loro consorzi, idonee sotto il profilo tecnico ed im­prenditoriale.

Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie alla completa realizzazione dell'opera, ivi compresa la formazione del pro­gramma costruttivo sulla base dell'indicazione delle regioni per quanto concerne il numero delle stanze da realizzare, la tipologia, le prescrizioni urbanistiche edilizie da osservare, ed i termini per la realizzazione dell'intervento, la progetta­zione esecutiva delle opere, la realizzazione del­le stesse e quant'altro necessario a rendere le opere compiute.

Scaduto inutilmente il termine di cui al setti­mo comma, all'affidamento della concessione, provvede, nei successivi 15 giorni, il CIPE su pro­posta del Ministro della sanità.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5

Sono abrogati gli articoli 34, commi quarto e quinto e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1

L'articolo 2 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento sanitario obbligatorio può es­sere adottato per i malati psichici che presentino una grave disorganizzazione delle proprie funzio­ni personali che li rende incapaci di provvedere ai propri bisogni e di tutelare alla propria sicu­rezza personale.

Le regioni, con proprie leggi di attuazione, indi­viduano le strutture ed i presidi sanitari, pub­blici e convenzionati, attraverso i quali viene attuato il trattamento sanitario obbligatorio, che deve comunque assicurare al malato prestazioni terapeutiche tra loro collegate, con caratteri di complementarietà nell'ambito del dipartimento di salute mentale e con finalità di protezione in ambiente idoneo.

I presidi convenzionati abilitati a praticare il trattamento sanitario obbligatorio sono individua­ti sulla base degli standards minimi approvati in occasione dell'approvazione dei piani sanitari re­gionali ed in allegato a ciascuno di essi. Le con­venzioni debbono essere conformi a schemi deli­berati dalle regioni.

L'area di utenza di ciascuno dei presidi sani­tari abilitati a praticare il trattamento sanitario obbligatorio può essere corrispondente a più zo­ne sanitarie: in tal caso, la gestione è assicurata in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalle leggi regionali di attuazione per i presidi sanitari multizonali e, se si tratta di presidi convenzionati, la relativa con­venzione deve essere stipulata da tutti gli enti responsabili dei servizi di zona il cui territorio è compreso nell'area».

 

Art. 5

Sono abrogati gli articoli 34, commi quarto e quinto, e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Art. 2

L'articolo 6 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazio­ne e risocializzazione delle malattie mentali so­no attuati dai servizi e presidi psichiatrici pre­visti dal piano sanitario regionale.

I servizi e presidi devono essere istituiti e strutturati in maniera da corrispondere alle esi­genze del disturbo psichico, ivi compreso il trat­tamento sanitario obbligatorio secondo quanto previsto al precedente articolo 2.

Per le condizioni di ripetute recidività e neces­sità di lungodegenza, devono essere previste strutture alternative socio-sanitarie.

I presidi devono essere collocati sul territorio in condizioni di facile fruibilità da parte dell'u­tenza, essere dotati di adeguato personale medi­co, paramedico e sociale, nonché di mezzi atti al corretto funzionamento dei servizio.

Gli accordi collettivi nazionali concernenti il personale sanitario e il personale sociale dovran­no prevedere la prestazione ininterrotta di taluni servizi in relazione all'esigenza di assicurare la funzionalità dei presidi per ventiquattro ore gior­naliere.

Le regioni e le province autonome di Trento o di Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e cura, in possesso dei requisiti pre­scritti,nelle quali possono essere attuati tratta­menti sanitari obbligatori e volontari in regime di ricovero.

In relazione alle esigenze assistenziali, le pro­vince possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente comma convenzioni ai sensi del successivo articolo 7».

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Art. 3

L'articolo 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è sostituito dal seguente:

«Le regioni programmano e coordinano i pre­sidi ed i servizi psichiatrici e di igiene mentale nell'ambito del servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la massima integrazione dei me­desimi dotati di specifica funzione terapeutica adatta a soddisfare le diverse esigenze di terapia e di assistenza psichiatrica attraverso:

a) trattamenti domiciliari ed ambulatoriali;

b) trattamenti delle situazioni acute in presidi ospedalieri con degenza ed in presidi ospedalieri diurni;

c) centro per la riabilitazione di malati cronici;

d) interventi di sicurezza e solidarietà sociale anche di tipo economico nonché di ospitalità di malati cronici con insufficiente livello di auto­nomia.

Gli edifici degli ex ospedali psichiatrici, qua­lora gli stessi presentino caratteristiche archi­tettoniche e funzionali adeguate, debbono essere ristrutturati secondo particolari caratteristiche socio-ambientali destinate a stimolare o a conso­lidare l'autosufficienza nei lungodegenti psichia­trici tuttora ricoverati e non ancora in possesso di effettive possibilità di reinserimento sociale.

Per le lungodegenze psichiatriche potranno es­sere utilizzati gli ex reparti psichiatrici, debita­mente ristrutturati, per scopi riabilitativi nei tem­pi e nei modi previsti dalla programmazione sa­nitaria regionale.

Le regioni costituiscono, con proprie leggi di attuazione, una commissione regionale di accer­tamento composta da un magistrato, che la pre­siede, due medici psichiatrici, uno dei quali ope­rante nelle strutture psichiatriche e di igiene mentale della regione ed uno estraneo ad esse, uno psicologo ed un assistente sociale.

La commissione di cui al comma precedente dovrà riesaminare, periodicamente, i pazienti sot­toposti a trattamento sanitario obbligatorio, qua­lora la durata dello stesso superi i trenta giorni».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Art. 4

L'articolo 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è abrogato.

 

 

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