Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982
APPROVATA DAL SENATO UNA NUOVA
DISCIPLINA IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDO
Il 30 luglio
1982 il Senato ha approvato un disegno di legge che introduce modifiche sostanziali
alle norme sull'adozione speciale e tradizionale, disciplina (finalmente) l'affidamento
familiare a scopo educativo e sopprime (giustamente) l'affiliazione.
Viene definita come forma di adozione normale quella che
era stata chiamata «speciale» dalla legge 5 giugno 1967 n. 431; essa è estesa a
tutti i minori degli anni 18 (oggi è pronunciabile solo nei riguardi dei
fanciulli di età inferiore agli anni 8).
Le procedure
relative all'adozione sono semplificate e, per
combattere il mercato dei bambini e colpire le omesse segnalazioni dei minori
adottabili, sono previste apposite norme penali.
L'età dei
coniugi adottanti deve superare di almeno 18 anni (attualmente,
20) e di non più di 40 (oggi, 45) l'età dell'adottando.
È consentita
(art. 79), per un periodo di tre anni dall'approvazione definitiva della legge,
l'estensione degli effetti legittimanti previsti dalla nuova normativa
dell'adozione agli affiliati ed a coloro che sono
stati adottati in base ai vigenti articoli 291 e seguenti del codice civile,
sempre che gli interessati fossero minorenni al momento dell'emanazione del
provvedimento di adozione.
L'adozione
ordinaria, non legittimante, è consentita nei confronti dei
minori esclusivamente in casi particolarissimi (art. 44); essa è stata
conservata, soprattutto per responsabilità del Ministero di grazia e
giustizia, per gli adulti.
Il disegno di legge approvato dal Senato disciplina l'adozione dei
minori stranieri e l'espatrio dei fanciulli italiani a
scopo adottivo: le norme relative suscitano alcune perplessità.
Solleva
inoltre preoccupazioni la disposizione che demanda al
giudice tutelare il potere di rendere esecutivo con decreto l'affidamento
familiare disposto dagli Enti locali.
Da un primo
esame del disegno di legge, sembra di poter esprimere un giudizio
sostanzialmente positivo; ci riserviamo comunque di
compiere un'analisi approfondita del testo.
Va sottolineato che i notevoli miglioramenti introdotti nella
disciplina in esame (in alcuni casi c'è stato un capovolgimento delle tesi
sostenute nei progetti di legge presentati) sono dovuti principalmente
all'azione continua ed intensa di informazione, di sollecitazione, di proposta
svolta dall'ANFAA e dal CIAI.
È
auspicabile, anche in relazione al probabile
scioglimento anticipato delle Camere, che i Deputati approvino sollecitamente
il disegno di legge in modo che il turpe mercato dei bambini italiani e
stranieri possa essere al più presto stroncato e siano rese operanti le nuove
disposizioni a tutela dei fanciulli italiani e stranieri.
TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI»
TITOLO 1 - DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI
Art. 1
Il minore ha diritto di essere educato nell'ambito
della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle disposizioni della presente legge e dalle altre leggi speciali.
Art. 2
Il minore che sia temporaneamente
privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia,
possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunità di
tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente affidamento
familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di
preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Art. 3
L'istituto di assistenza
pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a
quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli
obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano
l'esercizio della potestà, l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di
fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.
Art. 4
L'affidamento familiare è disposto dal servizio
locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la
potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
Ove manchi l'assenso dei genitori
esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice
civile.
Nel provvedimento di affidamento
familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso,
nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale
cui é attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere
costantemente informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a
seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo
comma.
L'affidamento familiare cessa con provvedimento
della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore,
quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la
prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata
previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma precedente,
richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni
l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del giudice tutelare o
d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai sensi dello stesso comma.
Art. 5
L'affidatario deve
accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua
educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra il minore e i
suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
TITOLO II - DELL'ADOZIONE
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista
separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire
ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare di almeno
diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi più adozioni
anche con atti successivi.
Art. 7
L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati
in stato di adottabilità ai sensi degli articoli
seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente
il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia
l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
Capo II - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ
Art. 8
Sono dichiarati anche d'ufficio in stato di adottabilità dal tribunale per
i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei
parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a
forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche
quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in
affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore
quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano le misure di sostegno
offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal
giudice.
Art. 9
Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità
pubblica situazioni di abbandono di minori di età.
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica
necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza
in ragione del proprio ufficio.
La situazione di abbandono
può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza
pubblici o privati devono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del
luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, riferisce
al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i ricoverati che
risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi, procede ad ispezioni
negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può procedere ad ispezioni
straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado,
accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza
si protragga per un periodo superiore a sei mesi,
deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice tutelare, che
trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma precedente
uguale segnalazione deve essere effettuata dal
genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il
figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può comportare la
decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile
e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art. 10
Il presidente del tribunale per i minorenni, o un
giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui all'articolo
precedente, dispone di urgenza tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle
condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e
vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni momento e fino al
provvedimento di affidamento preadottivo
ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, ivi
comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei genitori sul figlio e
dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.
In caso di urgente
necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati
dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare,
modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il rappresentante dell'istituto
presso cui il minore è ricoverato o la persona cui
egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea informazione. Deve inoltre
essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno,
anche il minore di età inferiore. I provvedimenti
adottati debbono essere comunicati al pubblico
ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Art. 11
Quando dalle indagini previste nell'articolo precedente
risultano deceduti i genitori del minore e non
risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il tribunale per i minorenni
provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che esistano istanze di
adozione ai sensi dell'art. 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide
nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti
l'esistenza di genitori naturali che abbiano riconosciuto il minore o la cui
paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente,
il tribunale per i minorenni, senza eseguire ulteriori accertamenti, provvede
immediatamente alla dichiarazione dello stato di adottabilità
a meno che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di
chi, affermando di essere uno dei genitori naturali chiede termine per
provvedere al riconoscimento. La sospensione può essere disposta dal tribunale
per un periodo massimo di due mesi sempreché nel
frattempo il minore sia assistito dal genitore naturale o dai parenti fino al
quarto grado o in altro modo conveniente, permanendo comunque
un rapporto con il genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità
per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del
genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii la procedura ai
sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un tutore
provvisorio.
Se entro detti termini viene
effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa la procedura, ove non
sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i termini senza che sia
stato effettuato il riconoscimento, si provvede senza altra formalità di
procedura alla pronuncia dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a
mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti genitori, se
possibile, o comunque quello reperibile, che si possono avvalere delle facoltà
di cui al secondo e terzo comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità
e l'affidarnento preadottivo,
il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità è sospeso di diritto e si
estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Art. 12
Quando attraverso le indagini effettuate consta
l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado indicati nell'articolo
precedente, che abbiano mantenuto rapporti significativi con
il minore, e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i
minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine,
dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.
Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni
che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni
del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è delegata l'autorità
consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti,
il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne
ravvisi l'opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti
prescrizioni idonee a garantire l'assistenza morale, il mantenimento,
l'istruzione e l'educazione del minore, stabilendo al tempo stesso periodici
accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o dei
servizi locali, ai quali può essere affidato
l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e la
famiglia.
Il presidente o il giudice delegato può, altresì,
chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la corresponsione
degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso,
dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10.
Art. 13
Nel caso in cui i genitori ed i parenti di cui
all'articolo precedente risultino irreperibili ovvero
non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio, il tribunale per
i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi degli articoli 140 e 143
del codice di procedura civile, previe nuove ricerche tramite gli organi di
pubblica sicurezza.
Art. 14
Il tribunale per i minorenni può disporre, prima
della dichiarazione di adottabilità, la sospensione
del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle indagini
effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del
minore. In tal caso la sospensione è disposta con
decreto motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente
prorogabile.
La sospensione è comunicata ai servizi locali
competenti perché adottino le iniziative opportune.
Art. 15
A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti
la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del
minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli
articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha dimostrato il
persistere della mancanza di assistenza morale e
materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articol0
12 sono rimaste inadempiute per responsabilità dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante
dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è
affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista, ed il minore
che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso al pubblico
ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12,
al tutore, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina, se necessario,
un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti
opportuni nell'interesse del minore.
Art. 16
Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura
prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che non sussistano i
presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità,
dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 15.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Art. 17
Il pubblico ministero, i genitori, i parenti indicati
nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono
proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi
allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione,
il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al
minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da
tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica
del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore
nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel
penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per i minorenni sente
il ricorrente, le persone convocate, nonché quelle
indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico
ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando
lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel
testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del
minore.
Avverso la sentenza il pubblico ministero, l'opponente
o il curatore speciale possono con ricorso proporre
impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi alla sezione per i
minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il ricorrente e il
pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel penultimo comma
dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni,
decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la sentenza della corte
d'appello è ammesso ricorso per
Cassazione per violazione di legge entro trenta giorni dalla notificazione.
Art. 18
La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato
presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata
entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto
di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto,
il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente
apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art. 19
Durante lo stato di adottabilità
è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove
già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti
nell'interesse del minore.
Art. 20
Lo stato di adottabilità
cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte
dell'adottando.
Art. 21
Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute
meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del
decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni
d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure
dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia in atto
l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità
non può essere revocato.
Capo III - DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 22
I coniugi che intendono adottare devono presentare domanda
al tribunale per i minorenni, specificando la eventuale
disponibilità ad adottare più fratelli. È ammissibile la presentazione di più
domande anche successive a più tribunali per i
minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione. I tribunali cui la
domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori, relativi ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti
possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo due anni
dalla presentazione e può essere rinnovata.
Il tribunale per i minorenni, accertati previamente
i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione delle adeguate
indagini di cui al comma seguente e sceglie fra le
coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di
corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in particolare
l'attitudine a educare il minore, la situazione personale
ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti, i motivi per i
quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti
degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e,
se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni altra formalità di
procedura, dispone l'affidamento preadottivo e ne
determina le modalità. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve
in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minore,
emersi dalle indagini.
Non può essere disposto l'affidamento di uno solo di
più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo
che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero ed al
tutore.
Il provvedimento di affidamento
preadottivo, divenuto definitivo, è trascritto a
cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Art. 23
L'affidamento preadottivo è
revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di
cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi
difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo alla
revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, con
decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico ministero ed il
presentatore della istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli affidatari, il
tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della
vigilanza. Deve procedersi ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al
presentatore dell'istanza di revoca, agli affidatari
ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è annotato a cura del
cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per i minorenni
adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Art. 24
Il pubblico ministero e il tutore possono impugnare
il decreto del tribunale relativo all'affidamento preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni dalla
comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate
nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed indagine opportuni,
decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV - DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 25
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo
stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento,
sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico ministero, il tutore,
il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati della vigilanza,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza
altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto motivato in
camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve
manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
Qualora la domanda di adozione
venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati,
questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine di cui al primo
comma può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su
domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante
l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse
del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza
dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto,
dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo
interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere
disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del
minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed
al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo viene meno
l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i
minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Art. 26
Il pubblico ministero, i coniugi adottanti ed il
tutore possono impugnare il decreto del tribunale relativo
all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con reclamo alla
sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il ricorrente, il pubblico
ministero e, ove occorra, le persone indicate nell'articolo 25, primo comma,
effettuato ogni altro accertamento e indagine opportuni, decide
in camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto della corte
d'appello è ammesso, entro
trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale
per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione,
sul registro di cui all'articolo 18 e comunicato all'ufficiale di stato civile
per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale
per i minorenni.
Art. 27
Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo
stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il
cognome.
Se l'adozione è disposta nei confronti della moglie
separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, l'adottato assume il cognome
della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso
la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.
Art. 28
Qualunque attestazione di stato civile riferita
all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e
con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e alla maternità del
minore e della annotazione di cui all'ultimo comma
dell'articolo 26.
L'ufficiale di stato civile e l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire notizie,
informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque
risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità
giudiziaria.
TITOLO III - DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE
Capo I - DELL'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI
Art. 29
Per i provvedimenti di adozione
di minori stranieri è competente il tribunale per i minorenni del distretto in
cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti
nello Stato straniero è competente il tribunale per i
minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei
coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
Art. 30
I coniugi i quali intendano
adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni del
distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.
Il tribunale, previe adeguate indagini, accerta la
sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel caso di coniugi
cittadini italiani residenti nello Stato straniero il
tribunale potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei
servizi locali delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono
emessi in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero, e sono impugnabili ai sensi degli articoli 739 e 740 del codice di
procedura civile.
Art. 31
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione
di stranieri minori degli anni quattordici è consentito quando vi sia
provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo
del minore emesso da una autorità straniera nei confronti di cittadini italiani
residenti in Italia o nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia
di tutela e degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorità consolare
del luogo ove il provvedimento è stato emesso dichiara che esso è conforme alla
legislazione di quello Stato.
L'ingresso nella Stato a
scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è altresì
consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministero degli affari esteri
d'intesa con quello dell'interno.
Art. 32
Il tribunale per i minorenni dichiara l'efficacia
nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente
quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione
di idoneità dei coniugi adottanti, ai sensi
dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero è conforme alla
legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero non è contrario ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di efficacia
è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico
ministero. Avverso la decisione del tribunale è
ammesso ricorso per Cassazione.
Art. 33
Il provvedimento emesso da un'autorità straniera non
può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta
comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento
preadottivo di almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo o comunque questo non
sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di permanenza del
minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i
minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
Qualora l'affidamento preadottivo
non abbia esito positivo e negli altri casi in cui il
provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace con gli effetti
dell'adozione, il tribunale applica l'articolo 37, dandone comunicazione, per
il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di appartenenza del
minore.
Art. 34
Il nulla osta di cui al secondo comma dell'articolo
31 è concesso, su richiesta di coniugi forniti della
dichiarazione di idoneità all'adozione, quando nell'ordinamento dello Stato di
provenienza del minore non sia prevista l'emanazione di uno dei provvedimenti
di cui al primo comma dell'articolo 31, qualora sussistano motivi di esclusivo
interesse del minore stesso all'ingresso nello Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è concesso
anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri eventi di
carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del provvedimento
anzidetto.
Il nulla osta non può essere concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio del minore a scopo di
adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello Stato di provenienza
competente, secondo l'attestazione dell'autorità consolare e tenuto conto delle
circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere in merito alla protezione
dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta la sussistenza
dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni possibile
notizia in ordine alla situazione del minore e ne
dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo
non abbia esito positivo, il tribunale applica
l'articolo 37.
Art. 35
È fatto divieto alle autorità consolari italiane di
concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli uffici di polizia di
frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori degli anni quattordici
a scopo di adozione, al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla frontiera un
minore degli anni quattordici, al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore
nel paese di origine.
Art. 36
Al di fuori di quanto previsto nell'articolo 31,
l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni quattordici non
accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado deve essere immediatamente
segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al tribunale per i minorenni del
distretto ove è diretto il minore, ovvero,
nell'ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di dimora del minore nello
Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.
Dette segnalazioni devono
contenere l'indicazione del nome della persona che eventualmente accompagna il
minore.
Le segnalazioni sopra indicate non devono effettuarsi
nel caso di ingresso di minori per motivi turistici e
di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre mesi.
Art. 37
Al minore straniero in stato di abbandono
che si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di adozione,
di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza.
Art. 38
Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o altre
organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di
minori stranieri.
Art. 39
Il minore di nazionalità straniera adottato da
coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti degli adottati prima dell'entrata
in vigore della presente legge.
Capo II - DELL'ESPATRIO DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE
Art. 40
I residenti all'estero, stranieri o cittadini italiani,
che intendono adottare un cittadino italiano minore di età,
devono presentare domanda al console italiano competente per territorio, che
la inoltra al tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il luogo di
dimora del minore, ovvero il luogo del suo ultimo domicilio; in mancanza di
dimora o di precedente domicilio nello Stato, è competente il tribunale per i
minorenni di Roma.
Art. 41
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti
vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento
del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque,
fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il
console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni
che ha pronunciato l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il minore vigila
per quanto di propria competenza perché i provvedimenti dell'autorità italiana
relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso provvede al rimpatrio del
minore.
Art. 42
Qualora sia in corso nel territorio dello Stato un
procedimento di adozione di un minore affidato a
stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può essere reso
esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato da
autorità straniera.
Art. 43
Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano anche ai cittadini
italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni
consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 34, 35 e 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 200.
Competente ad accertare la situazione di abbandono del cittadino minore di età che si trovi
all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei nel suo
interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio, è i1
tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Capo I - DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI
EFFETTI
Art. 44
I minori possono essere adottati anche quando non
ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 7:
a) da persone unite al
minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al sesto grado
o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio
adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel precedente comma, è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e non separata, il
minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante
deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
Art. 45
Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni il consenso è dato dal suo legale rappresentante.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito.
Art. 46
Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori e
del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma,
il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art. 47
L'adozione produce i suoi effetti dalla data del
decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante
quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del
consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti
necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti
dal momento della morte dell'adottante.
Art. 48
Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge
di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio
spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di
istruirlo ed educarlo conformemente a quanto
prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta
all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le
rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con
l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382 del codice civile.
Art. 49
L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato
e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella sezione ili del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare l'inventario nel
termine stabilito o fa un inventario infedele può
essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art. 50
Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli
adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su istanza
dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche
d'ufficio, può emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona
dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche
se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art. 51
La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal
tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato
maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo
coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso colpevole verso
di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non
inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la
revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe
l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti
il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il
minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera
di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e
l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui
al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della
nomina di un tutore.
Art. 52
Quando i fatti previsti nell'articolo precedente sono
stati compiuti dall'adottante contro I'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di
lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su
istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti
il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il pubblico ministero
ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e, se
opportuno, anche di età inferiore, può dare provvedimenti opportuni con decreto
in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la sua
rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche se ritiene conveniente che
l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui
al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare al fine della nomina
di un tutore.
Art. 53
La revoca dell'adozione può essere promossa dal
pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli
adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
articoli.
Art. 54
Gli effetti dell'adozione cessano
quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte
dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi
discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art. 55
Si applicano al presente capo le disposizioni degli
articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II - DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art. 56
Competente a pronunciarsi sull'adozione è il
tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore.
Il consenso dell'adottante e dell'adottando che ha
compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante dell'adottando deve
essere manifestato personalmente al presidente del tribunale o ad un giudice
da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate nell'articol0 46
può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto
pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314 del codice civile,
ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni e della sezione per
i minorenni della corte di appello.
Art. 57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di cui all'articolo
44;
2) se l'adozione realizza il preminente interesse
del minore.
A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i
genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate
indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica
sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare
degli adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare
il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di idonea
convivenza, tenendo , conto della personalità dell'adottante e del minore.
TITOLO V - MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO I DEL
CODICE CIVILE
Art. 58
L'intitolazione del titolo VIII del libro primo del codice civile é sostituita dalla seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età».
Art. 59
L'intitolazione del capo I del libro VII del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente:
«Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti».
Art. 60
Le disposizioni di cui al capo I del titolo VIII del
libro primo del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Art. 61
L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 299. - Cognome dell'adottato. - L'adottato
assume il cognome dell'adottante e lo antepone al
proprio.
L'adottato che sia figlio
naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione
non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto,
salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia
stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente
adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume
il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna
maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della
famiglia di lei».
Art. 62
L'articolo 307 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 307. - Revoca per indegnità dell'adottante. -
Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono
stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i
discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su
domanda dell'adottato».
Art. 63
L'intitolazione del capo II del titolo VIII del libro primo del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età».
Art. 64
L'articolo 312 del codice civile è sostituito dal
seguente:
«Art. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il
tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni
altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far
luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando,
entro trenta giorni dalla comunicazione, possono
impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art. 66
I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto che pronuncia l'adozione,
divenuto definitivo, è trascritto a cura del cancelliere del tribunale
competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa
comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte
del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma precedente deve
essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di
revoca dell'adozione, passata in giudicato».
Art. 67
Sono abrogati: il secondo e il terzo comma dell'articolo 293, il secondo e
il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e 310 del
codice civile.
È abrogato altresì il capo III del titolo VII del
libro primo del codice civile.
TITOLO VI - NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE
Art. 68
Il primo comma dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile è sostituito
dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84,
90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333,
334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269,
primo comma, del codice civile».
Art. 69
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle
disposizioni di attuazione del codice civile, nel
registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal
tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Art. 70
I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni
di ogni minore in situazione di abbandono di cui
vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi
dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un
servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza
pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice
tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni
inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la
pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 71
Chiunque, in violazione delle norme di legge in
materia di adozione, affida a terzi con carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia all'estero perché
sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore ovvero da altra
persona cui il minore è affidato per ragioni di educazione,
di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna
comporta la perdita della relativa potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal tutore consegue la
rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il minore è affidato
consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e
l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici ufficiali, da
incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione sanitaria o
forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma del presente articolo si applica anche a coloro che, consegnando o
promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in illecito
affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione al fine di
realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art. 72
Chiunque, per procurarsi danaro
o altra utilità, in violazione alle disposizioni della presente legge,
introduce nello Stato uno straniero minore di età perché sia definitivamente
affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo
danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori di età in illecito
affidamento con carattere di definitività. La
condanna comporta l'inidoneità a ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art. 73
Chiunque essendone a conoscenza in ragione del
proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei
cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo
notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire
900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un
incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della reclusione da sei
mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente all'affidamento preadottivo e senza l'autorizzazione del tribunale per i
minorenni.
Art. 74
Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente
al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di
opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati
motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del
riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i
provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.
Art. 75
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi della presente
legge.
La liquidazione delle spese, delle competenze e degli
onorari viene effettuata dal giudice con apposita
ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui
all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto 1973, n. 533.
Art. 76
Alle procedure relative all'adozione
di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore
della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data
medesima.
Art. 77
Gli articoli da 405 a 413 del codice civile sono
abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata
in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di
cui all'articolo 87 del codice civile.
Art. 78
Il quarto comma dell'articolo 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli interessati, con
decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può
autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione
può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4,
quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo».
Art. 79
Entro tre anni dalla entrata
in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti
di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di
dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli
interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione
degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi
dell'articol0 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni
all'epoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone l'esecuzione delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e
sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i minori di età
inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono
prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o affiliato, se convivente
e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o affiliati che hanno
superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono
figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità
o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il
pubblico ministero, i genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo,
se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso
di accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo all'estensione
degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli
25, 27 e 28, in quanto compatibili,
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega
l'estensione degli effetti dell'adozione può essere impugnato anche
dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art. 80
Il giudice, se del caso ed anche in
relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni
familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati
temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si
applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni e modalità di
sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori
in affidamento affinché tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente
dalle condizioni economiche.
Art. 81
L'ultimo comma dell'articolo 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'azione può essere altresì promossa da un curatore
speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o
del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore».
Art. 82
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi
alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e
da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal
giudice nei procedimenti su indicati.
Le spese relative a tali
procedimenti, valutate in annue lire 100.000.000, sono anticipate dagli uffici
giudiziari e fanno carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.
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