Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982
LEGGE DELLA PROVINCIA DI TRENTO
SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (1)
Art. 1 - Finalità
Al fine di favorire l'inserimento nella vita pubblica
delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali, attraverso il
miglioramento delle condizioni di fruibilità delle strutture edilizie,
urbanistiche e di ogni spazio aperto al pubblico, la
giunta provinciale promuove e sostiene, nelle materie di propria competenza,
ogni intervento tendente al superamento di situazioni emarginanti anche
mediante l'assegnazione privilegiata di alloggi, l'eliminazione delle barriere
architettoniche e l'adeguamento del sistema dei trasporti.
Art. 2 - Coordinamento
con le norme urbanistiche
Le norme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 284, nonché quelle della
presente legge prevalgono su disposizioni eventualmente contrastanti, contenute
nei regolamenti edilizi comunali e nelle norme di attuazione dei piani e
programmi urbanistici.
Art. 3 - Edilizia
abitativa pubblica e agevolata
Nell'ambito dei programmi di edilizia
pubblica la giunta provinciale, su proposta dei comprensori, riserva una
aliquota di alloggi da mettere a disposizione di persone portatrici di menomazioni.
Gli alloggi così riservati devono trovare ubicazione
urbanistico-residenziale tale da favorire l'insediamento
sociale degli utenti in presenza di adeguati servizi
sociali.
Tali alloggi sono aperti anche ai familiari dei minorati
o a persone non menomate con essi conviventi.
Le modalità di riserva, di destinazione ed assegnazione
degli alloggi di cui al presente articolo saranno disciplinate da apposite norme regolamentari, da emanare entro sei mesi
dalla entrata in vigore della presente legge.
Le norme tecniche regolamentari in materia di edilizia abitativa pubblica saranno adeguate alle
finalità di cui al primo comma del presente articolo e potranno prevedere la
eventuale installazione di ascensori anche in edifici con meno di quattro
piani.
Le agevolazioni previste dalla legislazione provinciale
in materia di risanamenti organici di abitazioni
singole sono estese, con i medesimi requisiti e modalità, ai lavori di
adattamento degli alloggi per l'uso specifico da parte di portatori di
menomazioni.
Art. 4 - Abitazioni
civili
Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da
adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo
stesso livello dei percorsi pedonali o con essi
raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di
1,50 metri.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi,
rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5
centimetri.
Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
una cabina di dimensioni minime di 1,50 metri di
lunghezza e 1,37 metri di larghezza;
la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90
centimetri;
una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente
alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.
L'ascensore deve, altresì possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto
degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con
l'accesso.
Art. 5 - Edifici
di pubblico spettacolo e luoghi aperti al pubblico
Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono essere
realizzate secondo gli standards tipologici di
abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.
Gli accessi ai locali da adibirsi ad esercizi pubblici e negozi in genere devono uniformarsi, ove
tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del
precedente art. 4.
Art. 6 - Ristrutturazione
di edifici
Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della
presente legge si applicano, ove tecnicamente possibile, anche per la ristrutturazione
degli edifici.
In via eccezionale in sede di ristrutturazione di edifici pubblici è possibile derogare alle norme
sull'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora sia dimostrato il
conseguimento di analoga finalità mediante l'adozione di accorgimenti tecnici
alternativi, la cui idoneità è valutata dagli organi tecnici consultivi
provinciali competenti ad esprimere parere sui relativi progetti.
Art. 7 - Campeggi
e villaggi turistici
I campeggi ed i villaggi turistici di cui alla legge
provinciale 4 agosto 1977, n. 15, devono essere realizzati in modo da agevolare
l'accessibilità e le condizioni di soggiorno a tutte le persone con limitata
capacità di deambulazione, con particolare riguardo ai servizi in genere e
alle aree di utilizzo comune.
Art. 8 -
Servizio di trasporto pubblico urbano ed extraurbano
Al fine di consentire la massima mobilità possibile
a soggetti portatori di menomazioni, anziani e traumatizzati, il servizio di
trasporto pubblico urbano ed extraurbano deve essere
adeguato in modo da favorire un agevole accesso ai mezzi secondo la normativa
statale vigente.
La giunta provinciale è autorizzata ad ammettere ai
contributi previsti dall'art. 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n.
43, anche l'acquisto di autobus speciali o attrezzati
per il trasporto di soggetti portatori di menomazioni.
Art. 9 - Circolazione
sulle strade forestali
I divieti di circolazione contenuti nell'art. 6 della
legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, nel testo sostituito con l'art. 8
della legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31, non si applicano ai veicoli
delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno approvato con decreto ministeriale 8 giugno
1979.
Art. 10 - Adattamento
di mezzi di locomozione
La giunta provinciale è autorizzata a sostenere
direttamente o a rimborsare le spese necessarie per l'adattamento di
motoveicoli e autovetture in funzione del tipo di menomazione
di cui siano portatori soggetti con permanente difficoltà di
deambulazione.
La giunta provinciale è altresì autorizzata a
concedere ai soggetti di cui al precedente comma un contributo nella misura del
40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di motoveicoli
e autovetture, entro i limiti massimi di cilindrata e di potenza previsti dalle
vigenti disposizioni per la patente di categoria F, ai fini del loro successivo adattamento ai sensi del comma
precedente.
All'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si provvederà secondo criteri e modalità da stabilirsi con
deliberazione della giunta provinciale. Nell'ambito di tali criteri dovranno
essere previsti, in particolare, limiti massimi di reddito per l'accesso agli
interventi stessi.
Art. 11 - Autorizzazione
di spesa
Per i fini di cui all'art. 10 della presente legge è
autorizzata la spesa complessiva di Lire 180.000.000 da iscriversi nello stato
di previsione della spesa della provincia in misura
di Lire 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 e, per la rimanente
quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di
bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1982 e 1983.
Art. 12 - Copertura degli oneri
Alla copertura dell'onere di L.
60.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge a
carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari
importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della
spesa, tabella b, per il medesimo
esercizio finanziario, utilizzando una quota delle disponibilità relative
alla voce «servizio protezione ambiente» prevista nell'allegato n. 5 di cui all'art.
9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, numero 3.
Al complessivo onere di L.
120.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 11 della presente legge per
il periodo degli anni 1982-83 si farà fronte mediante l'utilizzo di una quota
di pari importo delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte
nel settore funzionale «strutture civili», programma «territorio ed ambiente»,
area di attività «servizio protezione ambiente», del
bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23
febbraio 1981, n. 3.
(1) Legge 27 luglio 1981, n. 12 «Norme
per il superamento di situazioni emarginanti
sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali». Il testo
è pubblicato a scopo di documentazione.
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