Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982

 

 

LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA PER IL RIORDINO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI

 

 

Pubblichiamo integralmente il testo della legge della Regione Umbria 31 maggio 1982 n. 29 «Nor­me ed indirizzi per il riordino delle funzioni am­ministrative e per la programmazione dei servizi in materia socio-assistenziale».

Per ben tre volte il Commissario del Governo ha respinto la legge, prima di vistarla.

Sui contenuti della legge abbiamo alcune ri­serve per quanto riguarda la possibilità data, pe­raltro in modo assai sfumato, ai singoli Comuni e ai Consigli di circoscrizione di erogare presta­zioni assistenziali.

Inoltre non ci sembra né opportuno né ragio­nevole che rientrino fra le attività assistenziali i servizi per il tempo libero.

Infine va osservato che sono previste - e non in via transitoria - strutture emarginanti come le case albergo, le case di riposo e gli istituti per minori.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1 - Finalità

La Regione in attuazione delle norme costitu­zionali e dell'articolo 6 dello Statuto regionale, promuove la formazione di un sistema di sicurez­za sociale, il quale assicuri il pieno e libero svi­luppo della personalità e l'effettiva partecipazio­ne alla vita del Paese, concorrendo a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che im­pediscono il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.

A tale scopo, con la presente legge, la Regione detta norme per l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi socio-assistenziali e per il riordino delle funzioni degli Enti locali non­ché per la loro integrazione con il servizio sani­tario regionale ai fini di quanto previsto dal titolo terzo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

 

Art. 2 - Oggetto

Le funzioni dei Comuni in materia socio-assi­stenziale soggette al riordino di cui alla presente legge concernono:

1) le funzioni già di competenza dei Comuni in forza di disposizioni di legge precedenti al D.P.R. 616/1977;

2) le funzioni relative al l'organizzazione e all'e­rogazione dei servizi trasferite ai Comuni dal D.P.R. 616/1977 e già svolte dagli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione statale, dall'Am­ministrazione regionale e dalle Amministrazioni provinciali nonché dagli Enti nazionali di assisten­za di cui alla tabella «B» del D.P.R. 616/1977,compresa la nota aggiuntiva e dalle I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale e dagli E.C.A.;

3) ogni altra funzione assistenziale attribuita can legge dello Stato.

Le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane di cui al titolo primo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 per gli ambiti territoriali ivi previsti, le quali si avvalgo­no per la gestione delle Unità sanitarie locali isti­tuite dalla legge 833/1978 che assumono la de­nominazione di Unità locali per i servizi sanitari e socio-assistenziali - U.L.S.S.

Ai fini della presente legge le Associazioni dei Comuni e le Comunità montane di cui al comma precedente sono indicate con «le Associazioni dei Comuni».

Le Province esercitano, nell'ambito delle ma­terie oggetto della presente legge le competenze loro attribuite dall'art. 26 del D.P.R. 616/1977.

La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie competenze esercita le funzioni di indirizzo, co­ordinamento e verifica.

 

Art. 3 - Principi

L'organizzazione, la programmazione e la ge­stione delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge si uniformano ai seguenti principi:

1) preminenza del momento preventivo al fine di impedire l'insorgenza di fattori di disadatta­mento sociale;

2) preferenza per soluzioni che si rivolgono al­la generalità della popolazione;

3) garanzia del diritto per i soggetti a non es­sere sradicati dalla propria famiglia e dalla pro­pria comunità locale: gli interventi di ricovero in istituti sono limitati ai soli casi in cui ciò si renda indispensabile;

4) promozione ed utilizzazione delle risorse espresse dalla società civile nella varietà delle sue libere articolazioni: volontariato, cooperazio­ne, istituzioni pubbliche e private, per il conse­guimento delle finalità di cui alla presente legge;

5) recupero dei soggetti socialmente disadat­tati o affetti da minorazioni psicofisiche e senso­riali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolasti­co e lavorativo;

6) partecipazione e controllo sociale dei cit­tadini alla determinazione degli obiettivi, alla programmazione, alla gestione e alla verifica dei servizi;

7) uguaglianza di prestazioni commisurate al bisogno, prevedendo differenziazioni dei servizi solo in relazione alla specificità delle esigenze.

 

Art. 4 - Esercizio delle funzioni

Le Associazioni dei Comuni esercitano le fun­zioni di cui alla presente legge attraverso le U.L.S.S.

Con il Regolamento di cui al successivo art. 25 le Associazioni dei Comuni individuano quali tra le funzioni di promozione sociale di cui al Capo I - Titolo II - della presente legge, per esigenze di carattere organizzativo sono esercitate attra­verso altri organismi di gestione.

Con lo stesso Regolamento le Associazioni dei Comuni individuano, in base ad esigenze di carat­tere locale, quali prestazioni relative ad interven­ti assistenziali di cui al Capo II - Titolo II - della presente legge possano essere erogate dai singoli Comuni o dai Consigli di Circoscrizione ove istituiti.

Art. 5 - Soggetti

Destinatari dei servizi delle prestazioni e degli interventi sono i cittadini residenti in Umbria, gli apolidi ed i rifugiati, i soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed, in via d'urgenza, gli stranieri e coloro che si trovano occasionalmente in Umbria, per il tempo necessario al loro rien­tro nel luogo di provenienza.

 

TITOLO II - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Capo I: PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

 

Art. 6 - Interventi di prevenzione

Gli interventi di prevenzione sono volti ad in­dividuare ed eliminare le situazioni che determi­nano l'insorgere di stati di bisogno e di emargi­nazione.

A tal fine le Associazioni dei Comuni attuano studi e ricerche volti ad identificare le cause de­gli stati di bisogno ed emarginazione in atto, non­ché le situazioni collettive di rischio e promuo­vono la più ampia informazione della collettività predisponendo progetti di intervento.

 

Art. 7 - Promozione sociale

Le Associazioni dei Comuni promuovono e fa­voriscono lo sviluppo e la qualificazione dei ser­vizi, sia di quelli esistenti e di riconosciuta uti­lità, sia di quelli previsti dalla presente legge, rivolti alla generalità dei cittadini ed ai soggetti esposti ai rischi di emarginazione sociale e fina­lizzati alla promozione della persona ed all'eleva­mento della qualità della vita.

 

Art. 8 - Attività di assistenza alla maternità e all'infanzia

Le attività rivolte a favorire una procreazione responsabile e a tutelare l'infanzia e l'età evolu­tiva comprendono:

1) assistenza sociale e psicologica per la pre­parazione alla maternità e paternità responsabile e per la soluzione di problemi attinenti la perso­nalità del singolo e i rapporti interni alla coppia e alla famiglia, compresa quella adottiva e affi­dataria, con particolare riferimento ai rapporti con i minori;

2) promozione di iniziative di educazione ses­suale del singolo, della coppia e della comunità da attuare d'intesa con istituzioni, associazioni e forze sociali interessate a tali problematiche;

3) iniziative di educazione sociale e sanitaria dirette alla divulgazione delle informazioni ne­cessarie alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, alla individuazio­ne di eventuali rischi di natura genetica, all'igie­ne della gravidanza e alla protezione dell'infanzia;

4) tutela psico-fisica della donna e del conce­pito con riguardo alla prevenzione prenatale, alla gravidanza e alla maternità, comprese le attività dirette a prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza mediante il sostegno morale e mate­riale alle madri in difficoltà;

5) assistenza nei casi di interruzione volontaria della gravidanza con particolare riferimento ai casi in cui è previsto l'intervento del giudice;

6) assistenza e tutela della prima infanzia;

7) preparazione e sostegno nei confronti del minore che chiede al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione a contrarre matrimonio fornendo ogni documentazione utile per la decisione;

8) azione di chiarimento, di conciliazione, di consulenza anche giuridica per le coppie in di­saccordo e per quelle che si orientano verso la separazione;

9) azione di chiarimento, di consulenza e di sostegno per gli affidamenti della prole ad uno dei genitori in caso di rottura del nucleo familia­re a seguito di separazione, divorzio o annulla­mento del matrimonio;

10) interventi di chiarimento e di consulenza in caso di conflitto in ordine all'esercizio della po­testà genitoriale e in caso di comportamento dei genitori pregiudizievole per i figli;

11) inchieste e interventi richiesti dai giudici nel settore del diritto di famiglia con particolare riferimento ai figli minori.

 

Art. 9 - Attività di aggregazione sociale

Le Associazioni dei Comuni promuovono nell'ambito dei distretti, anche a mezzo di strutture permanenti, iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione dei cittadini, finalizzate al permanere nel proprio ambiente di vita e ad un progressivo inserimento nella società dei giovani e degli anziani soggetti a rischio di emarginazione.

 

Art. 10 - Servizi per il tempo libero

Nell'ambito dell'attività di aggregazione socia­le e di qualificazione del tempo libero, le Asso­ciazioni dei Comuni per favorire i processi di so­cializzazione dei soggetti a rischi di emarginazio­ne, promuovono, anche in collaborazione con le famiglie dei soggetti interessati e collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero esi­stenti nel territorio, la realizzazione di soggiorni di vacanza e di altre attività socio-ricreative quali campeggi, parchi-gioco, centri «in loco», preve­dendo l'eventuale concorso nelle spese.

Le Associazioni dei Comuni assicurano che le attività socio-ricreative estive rivolte ai minori, in quanto attività integrative del processo educa­tivo, siano svolte nel quadro di una programma­zione unitaria ed interdisciplinare degli interven­ti coinvolgendo in particolare gli organi della scuola.

Per la realizzazione di tali attività sono utiliz­zate tutte le strutture idonee esistenti sul terri­torio regionale od anche fuori di esso.

 

Art. 11 - Tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri

Le Associazioni dei Comuni al fine di garantire l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori da 0 a 12 anni ricoverati sono tenuti a consentire l'accesso e la permanenza dei ge­nitori e loro sostituti, nei presidi ospedalieri nell'intero arco delle 24 ore.

I genitori, o loro sostituti, hanno facoltà di as­sistere il bambino durante le visite mediche an­che ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici, durante le medicazioni, salvo che ciò non contrasti con esigenze di carattere igie­nico o con l'incolumità di terzi.

I genitori possono collaborare altresì all'orga­nizzazione dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.

Il personale sanitario è tenuto a fornire ai ge­nitori, oltre le normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro elemento sul­le prestazioni mediche a cui sarà sottoposto il minore e sui relativi tempi di attuazione.

Nell'ambito delle previsioni normative di cui all'art. 17 della legge 833/1978 sono dettate nor­me per l'istituzione e la riorganizzazione funzio­nale delle divisioni, sezioni, servizi ostetrici e pediatrici, dei presidi ospedalieri pubblici e pri­vati, convenzionati per garantire in particolare:

1) la presenza in sala travaglio ed in sala parto di una persona su richiesta della donna;

2) la permanenza del neonato accanto alla madre;

3) l'assistenza familiare ai minori anche nelle ore notturne.

È comunque assicurata anche in assenza di ap­posite ristrutturazioni funzionali di reparto, con decorrenza immediata, eventualmente con moda­lità organizzative a carattere provvisorio, la di­sponibilità per i piccoli ospiti, di idonei spazi per attività ludiche ed espressive e per agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore not­turne.

Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese alle Case di cura private operanti nella regione.

 

Art. 12 - Interventi di sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione

Le Associazioni dei Comuni utilizzando tutte le risorse sociali ed economiche presenti nel terri­torio, operano per promuovere l'inserimento ed il reinserimento sociale di soggetti in particolari situazioni di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione, nonché di soggetti già istitu­zionalizzati.

Ai fini di cui al comma precedente ed in armo­nia con quanto previsto dalla legge regionale sul sistema formativo, le Associazioni dei Comuni:

a) assumono iniziative per il rispetto delle nor­me relative al collocamento obbligatorio al lavoro delle categorie protette;

b) propongono e attuano iniziative finalizzate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione agli effettivi sbocchi nel mercato del lavoro: gli interventi suindicati sono inseriti in via prioritaria nel piano regionale di formazione professionale;

c) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle im­prese economiche promuovendo e agevolando forme di cooperazione alle quali partecipino, in­sieme ad altri cittadini, soggetti di cui al comma precedente.

Le imprese artigiane e cooperative di cui al­meno un decimo degli addetti sia rappresentato da soggetti suindicati, sono ammesse con prio­rità alle agevolazioni ed ai finanziamenti previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.

Le Associazioni dei Comuni intervengono nei confronti delle imprese di cui sopra per adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro destinati all'attività lavorativa dei portatori di handicaps.

Esse possono acquistare attrezzature e con­cederne l'uso, anche per il lavoro autonomo, e in via eccezionale, erogano contributi;

d) assicurano la presenza di personale specia­lizzato nella prima fase d'inserimento ed a tal uopo predispongono la formazione e l'aggiorna­mento del relativo personale nell'ambito dei piani di formazione.

Concessioni in uso e contributi sono erogati previa stipula di convenzioni tra le Associazioni dei Comuni, i singoli, le imprese e le cooperative sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale.

Le Associazioni dei Comuni promuovono anche attraverso forme di convenzione con la scuola pubblica, corsi di formazione professionale per i disabili finalizzati ad idonei ipotesi di occupazione nell'ambito dei principi dei programmi previsti dalla normativa vigente sul sistema formativo.

 

Art. 13 - Interventi di promozione sociale degli anziani

Le Associazioni dei Comuni promuovono inter­venti che contribuiscano ad evitare o ad attenua­re l'isolamento delle persone anziane favorendo il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento del cittadino anziano nella vita di relazione.

A tale scopo le Associazioni dei Comuni prov­vedono in particolare a:

1) individuare nell'ambito dei servizi prestati dagli Enti pubblici locali le prestazioni idonee a realizzare forme occasionali di utilizzazione degli anziani;

2) istituire servizi per il ristoro e la cura delle persone anziane;

3) promuovere intese o convenzioni per facili­tare l'accesso alla cultura, alla informazione, ai luoghi di ricreazione e pubblico spettacolo e ad altri settori di rilevante consumo sociale, nonché l'uso dei trasporti pubblici;

4) promuovere inoltre, al fine di evitare ricove­ri in istituto, iniziative rivolte a favorire l'affida­mento familiare anche a domicilio delle persone anziane.

 

Art. 14 - Eliminazione delle barriere architettoniche

Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicaps, le Associazioni dei Comuni promuo­vono i necessari interventi affinché gli edifici pub­blici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità del D.M. 18 dicembre 1975, dell'art. 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968 concernenti l'eliminazione delle barriere archi­tettoniche.

Le amministrazioni pubbliche interessate ap­portano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in con­trasto con quanto previsto dal presente articolo sono modificati entro un anno dall'entrata in vi­gore della presente legge.

 

Capo II: INTERVENTI ASSISTENZIALI

 

Art. 15 - Interventi di assistenza economica

Gli interventi economici hanno lo scopo di con­tribuire al soddisfacimento dei bisogni fondamen­tali dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o familiare, in attesa del de­finitivo superamento di esse.

Hanno diritto alle prestazioni economiche le persone sole o i nuclei familiari.

Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'i­giene della persona, all'abitazione e al riscalda­mento, all'istruzione di base.

Il piano di cui all'art. 23 individua in relazione alle risorse finanziarie disponibili i livelli di red­dito ai quali rapportare gli interventi di assistenza economica.

Gli interventi economici possono essere adot­tati oltre che per attuare le finalità delle vigenti leggi statali e regionali anche per le seguenti ini­ziative:

1) erogazione di somme per le spese personali in favore delle persone ospiti di istituzioni resi­denziali e dei minori affidati a famiglie;

2) la concessione di documenti di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraur­bano;

3) la concessione di facilitazioni per l'accesso a manifestazioni ed iniziative a carattere cultu­rale, ricreativo, sportivo.

Qualora il beneficiario degli interventi abbia parenti tenuti per disposizioni di legge all'obbli­go di corresponsione degli alimenti, l'Associazio­ne dei Comuni chiede il rimborso delle spese ef­fettuate per i fini di cui al terzo comma del pre­sente articolo o si rivale nei confronti di altri sog­getti obbligati che siano in grado di corrispon­derle.

 

Art. 16 - Assistenza domiciliare

Gli interventi di assistenza domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari e consistono in interventi di aiuto domestico, infermieristico, sanitario, terapia della riabilitazione, assistenza sociale e tempo libero. Tali interventi sono rivol­ti agli anziani, agli inabili e agli adulti che, per qualsiasi motivo, non siano autosufficienti anche temporaneamente.

Le prestazioni di assistenza domiciliare sono di norma temporanee, complementari e sussidia­rie in quanto erogate nel tempo, nella specie e nella misura in cui il singolo od il nucleo fami­liare non siano in grado di soddisfare autonoma­mente i relativi bisogni e devono tendere a sti­molare al massimo l'attivazione della partecipa­zione dei destinatari.

 

Art. 17 - Soddisfacimento di esigenze abitative

Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno connessi a carenze abitative, sia per prevenire si­tuazioni di emarginazione e segregazione di indi­vidui o disgregazioni di nuclei familiari, che per favorire la destituzionalizzazione di soggetti rico­verati od evitarne il ricovero, le Associazioni dei Comuni intervengono mediante:

1) individuazione degli immobili di proprietà degli Enti locali da destinare ad alloggi, anche at­traverso operazioni di riconversione patrimoniale da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della legge 457 del 5 agosto 1978.

Gli alloggi di cui sopra, da assegnare anche a condizioni di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire l'integrazione sociale evi­tanto concentrazioni di tali alloggi in determina­te zone;

2) miglioramento di condizioni abitative attra­verso interventi diretti di manutenzione e ade­guamento degli alloggi o concessioni di contri­buti per l'installazione ed uso di impianti idrici, elettrici, tecnici e telefonici;

3) integrazione parziale o totale del canone di affitto anche in attuazione della legge 27 luglio 1978, n. 392.

 

Art. 18 - Emergenza e pronto intervento assistenziale

Gli interventi di emergenza e pronto interven­to assistenziale hanno lo scopo di fornire a tutti i cittadini che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti, per improvvise ed imprevedibili situa­zioni contingenti personali e familiari, i mezzi ne­cessari al soddisfacimento dei bisogni fonda­mentali di vita.

Tali interventi concernono:

a) l'ospitalità temporanea con o senza pernot­tamento a favore di minori e adulti indicati dagli artt. 154 e 155 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché a favore dei minori per i quali devesi di­sporre un immediato allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi degli artt. 314/6 e 333 del Co­dice civile;

b) l'erogazione immediata di sussidi di assi­stenza straordinaria non ricorrenti.

 

Art. 19 - Interventi socio-assistenziali a favore di minori

Le attività in favore di minori che manifestano particolari bisogni di assistenza, di protezione e di educazione comprendono gli interventi se­guenti:

1) segnalazione all'autorità giudiziaria minori­le delle situazioni di abbandono materiale e mo­rale di minori a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 nonché di quelle situazioni per le quali a norma delle leggi vigenti è previsto l'intervento del Tribunale per i minorenni e del giudice tu­telare;

2) interventi di chiarificazione e di sostegno con proposta anche di soluzioni alternative per le famiglie dei minori, rivolti a superare le situazioni di abbandono e ogni altra situazione comunque pregiudizievole ai minori, comprese quelle che hanno provocato forme di disadattamento del minore. Tali interventi potranno essere concorda­ti con il Tribunale per i minorenni e con il giu­dice tutelare;

3) indagini relative alle situazioni di cui al pre­cedente punto 1, anche al fine di fornire elemen­ti di giudizio al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;

4) iniziative rivolte a reperire coppie o perso­ne disponibili per l'adozione speciale e ordinaria nonché per affidamenti familiari privilegiando nel secondo caso coppie e persone che risiedono nel­la stessa comunità in cui abitualmente vive il minore in modo da poter assicurare la permanen­za di rapporti tra minore e famiglia di origine. Per le coppie e le persone suindicate dovrà essere effettuata una valutazione della loro specifica ca­pacità e disponibilità;

5) iniziative rivolte alla maturazione delle cop­pie e persone aspiranti all'adozione o disponibili per effettuare affidamenti familiari nonché attività di vigilanza e di sostegno alle coppie durante il periodo di affidamento preadottivo e alle coppie e persone affidatarie durante il periodo di affida­mento familiare;

6) iniziative di riabilitazione, di assistenza anche in forme semiresidenziali, di appoggio sco­lastico in favore di minori disabili, di minori che vivono in ambiente sociale e familiare per loro pregiudizievole e di minori disadattati, mediante gli interventi previsti dall'art. 7 della legge regio­nale 29 dicembre 1980, n. 77.

In tali iniziative sono compresi anche interven­ti rivolti all'inserimento lavorativo di cui al pre­cedente art. 12;

7) attuazione dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni nell'ambito della com­petenza civile e amministrativa di cui alla lett. c) dell'art. 23 del D.P.R. 616 del 1977 sia nelle forme dell'affidamento ai servizi socio-assistenziali e sia in forme sostitutive dell'ambiente familiare come affidamento familiare o a comunità educativo-as­sistenziali, gruppo appartamento e simili;

8) attività previste dalla legge regionale 12 giu­gno 1977, n. 29, per la prevenzione delle tossico­dipendenze tra la popolazione giovanile.

 

Art. 20 - Servizio di affidamento familiare

L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai minori per i quali si rende opportuno un ambiente sostitutivo della propria famiglia.

L'affidamento è disposto, con preferenza rispet­to ad altri interventi assistenziali, su proposta dei servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia del minore ovvero in attuazione di appo­sito provvedimento delle autorità giudiziarie mi­norili: in ogni caso le autorità giudiziarie minorili sono informate dell'affidamento.

L'affidamento è attuato, in applicazione delle leggi statali in materia, con la collaborazione di coppie, persone, nuclei familiari o nuclei compo­sti da due o più volontari, forniti di requisiti tali da assicurare al minore un valido ambiente di vita che consenta il suo sviluppo sul piano affetti­vo e pedagogico nonché dignitose condizioni di assistenza.

L'affidamento, che può avere anche funzioni educative nei casi in cui il minore abbia dato ma­nifestazione di disadattamento, è temporaneo o anche parziale cioè limitato ad alcune ore del giorno.

 

Art. 21 - Servizi residenziali

Nel caso di verificata impraticabilità degli altri interventi di cui alla presente legge o di una loro non completa rispondenza alle esigenze socio-as­sistenziali degli utenti ovvero, per situazioni co­munque eccezionali, tali da rendere necessario un temporaneo allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per evitare la esposizio­ne a particolari fattori di rischio, sono attuati i sottoelencati interventi aventi comunque carat­tere integrativo e complementare rispetto alle altre prestazioni previste dalla presente legge:

a) casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e persone sole autosuffi­cienti. È provvista di servizi sia autonomi che cen­tralizzati ed è di norma, ubicata in zone urbaniz­zate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della casa-albergo possono es­sere messi a disposizione anche di persone non anziane prive di nucleo familiare o di altre possi­bilità di alloggio, nonché di ragazze madri che non intendano permanere nell'ambiente familiare;

b) gruppo appartamento che si caratterizza co­me comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e sociali ed è inse­rito in normali case di abitazione situate in zone residenziali; accoglie un numero limitato di per­sone tra le quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di vo­lontari;

c) comunità educativo-assistenziale destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato pos­sibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno educativo diretto ad evi­tare o a riparare un eventuale disadattamento ed a favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interper­sonali. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente di operatori appositamente qualificati;

d) comunità terapeutica finalizzata in partico­lare a trattamenti di riabilitazione di soggetti por­tatori di disturbi di natura psichica o fisica e ca­ratterizzata dal l'integrazione tra operatori e sog­getti assistiti;

e) casa di riposo destinata ad ospitare gli an­ziani a richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e adeguatamente fornita di servizi socio-assisten­ziale per l'attuazione delle singole forme di as­sistenza e permettere la partecipazione per quan­to possibile degli ospiti alla organizzazione e gestione della vita della casa.

 

Art. 22 - Ufficio per la protezione dei minori

Allo scopo di promuovere e vigilare sull'attua­zione degli interventi previsti dalla presente leg­ge nei confronti dei minori, presso ogni associa­zione dei Comuni opera un Ufficio per la prote­zione dei minori con i seguenti compiti:

- promozione dell'assistenza e cura dei mino­ri in condizioni di bisogno per motivi familiari o ambientali;

- vigilanza sull'assistenza prestata agli affidati ed ai ricoverati in comunità educativo-assisten­ziali ed in strutture residenziali;

- reperimento ed indicazione di nominativi di tutori al giudice tutelare e al Tribunale per i mi­norenni;

- sostegno ai tutori nominati per l'esercizio delle loro funzioni;

- segnalazioni ai servizi socio-assistenziali ed alla autorità giudiziaria minorile delle situazioni concernenti minori di cui sopra nonché segnala­zione ai servizi socio-assistenziali di tutti i citta­dini sottoposti a gravi rischi di emarginazione.

Il responsabile dell'ufficio per la protezione dei minori è eletto dall'assemblea dell'Associazione dei comuni tra i cittadini di provata capacità ed esperienza nei problemi sociali con la maggioran­za dei due terzi per le prime tre votazioni e suc­cessivamente con la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.

Il responsabile dell'ufficio di protezione dei mi­nori dura in carica cinque anni e percepisce l'in­dennità prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 65/1979 per i vice presidenti dei comitati di gestione.

L'ufficio di protezione dei minori si avvale per l'esercizio dei propri compiti di personale e strut­ture assegnate dall'Associazione dei comuni e di personale volontario.

 

TITOLO III  - PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

Art. 23 - Programmazione dei servizi socio-assistenziali

Alla definizione degli obiettivi e alle modalità di attuazione dei servizi socio-assistenziali la Regione provvede nell'ambito dello stesso Piano di cui all'art. 12 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, che prende la denominazione di piano socio-sanitario.

A tal fine il piano contiene in particolare:

1) i livelli delle prestazioni assistenziali;

2) le tipologie dei servizi;

3) i progetti;

4) l'individuazione dei livelli di reddito per gli interventi di assistenza economica;

5) l'individuazione dei livelli di idoneità dei ser­vizi e delle strutture residenziali;

6) la formazione, la riqualificazione e l'aggior­namento degli operatori addetti ai servizi di cui alla presente legge.

 

Art. 24 - Compiti degli Enti locali

Sulla base del piano socio-sanitario regionale, le Associazioni dei comuni predispongono annual­mente il programma territoriale degli interventi relativi all'esercizio delle funzioni socio-assisten­ziali attribuite ai comuni ai sensi della vigente le­gislazione.

Tali programmi, articolati nei progetti, sono ap­provati dai singoli comuni in allegato al bilancio di previsione.

A tal fine i programmi di cui al primo comma indicano tra l'altro:

a) le risorse finanziarie e la loro fonte con par­ticolare riguardo all'impegno da iscrivere nei sin­goli bilanci comunali;

b) il personale da utilizzare, nell'ambito delle dotazioni organiche di ciascun Comune associato;

c) le strutture edilizie e le altre attrezzature da utilizzare, sia quelle da acquistare.

La gestione dei programmi territoriali, dopo la approvazione da parte dei comuni è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 4.

Le Associazioni dei comuni al fine di una cor­retta attività programmatoria provvedono, nell'ambito delle finalità e dei programmi del siste­ma informativo di base istituito con legge regio­nale 24 marzo 1980, n. 21, a fornire alla Giunta regionale i dati richiesti sulla organizzazione, la gestione e la funzionalità dei servizi socio-assi­stenziali.

 

Art. 25 - Regolamento di gestione dei servizi sociali

Le Associazioni dei comuni con proprio atto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge adottano il Regola­mento per l'organizzazione e la gestione dei ser­vizi socio-assistenziali che in particolare:

1) individui le modalità e le forme di partecipa­zione dei cittadini e degli utenti alla gestione degli interventi e dei servizi in relazione alle spe­cifiche caratteristiche degli stessi:

2) definisca l'istruttoria necessaria alla eroga­zione dei servizi nonché:

- i soggetti destinatari degli interventi e quel­li legittimati a richiederli;

- gli accertamenti necessari e la individuazio­ne degli uffici competenti per la valutazione delle condizioni soggettive degli utenti e per la scelta degli interventi più idonei;

3) preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti immediati ed ec­cezionali di cui all'art. 18.

La Giunta regionale, sentita la competente com­missione consiliare, adotta entro 60 giorni dall'en­trata in vigore della presente legge uno schema­tipo di regolamento da inviare alle singole As­sociazioni dei comuni.

Art. 26 - Convenzioni

Le Associazioni dei comuni per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali possono stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con gli Enti, le Associazioni e le Coo­perative operanti nel campo socio-assistenziale, purché iscritte nel registro di cui all'art. 27.

Le convenzioni sono stipulate in conformità a schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale su conforme parere della commissione consiliare competente.

 

TITOLO IV - ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE

 

Art. 27 - Registro regionale

Gli Enti, le Associazioni dotate di personalità giuridica e le Cooperative operanti nella regione che vogliono concorrere alla realizzazione dei fini di cui alla presente legge sono iscritti a doman­da in un registro regionale istituito presso la Giunta regionale.

L'iscrizione è disposta dalla Giunta regionale su proposta della Associazione dei comuni com­petenti per territorio previo accertamento dei seguenti requisiti:

1) assenza di fini di lucro;

2) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale, di efficienza organizzativa ed ope­rativa;

3) rispetto per i dipendenti delle norme con­trattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie, rese anche con convenzioni, da appartenenti ad ordini reli­giosi.

I criteri per determinare l'idoneità di cui al punto sub 2) del comma precedente sono stabi­liti dal Consiglio regionale.

Fino all'adozione di tale atto si applicano le disposizioni del D.P.G.R. 6 settembre 1977, n. 819. La domanda di iscrizione al Registro regionale è presentata, corredata di documenti utili per l'ac­certamento, alla Associazione dei comuni compe­tente per territorio, la quale entro sessanta gior­ni dalla presentazione della domanda, invia la pro­pria proposta alla Giunta regionale che provve­de nei successivi trenta giorni.

Il venir meno di anche uno dei requisiti richie­sti comporta la revoca dell'iscrizione.

 

Art. 28 - Volontariato

La Regione riconosce il rilevante valore socia­le dell'opera prestata dalle Associazioni di vo­lontariato o di singoli volontari.

In considerazione di quanto previsto dal primo comma e nel rispetto dei principi della presente legge le Associazioni di volontariato ed i singoli volontari possono essere utilizzati per la realiz­zazione degli interventi socio-assistenziali.

Il contributo del personale volontario al fun­zionamento dei servizi è attuato nell'ambito dei progetti stabiliti dai piani socio-sanitari delle As­sociazioni dei comuni.

Il personale volontario operante nei servizi è a tutti gli effetti responsabile dell'attività presta­ta ed è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

Al personale volontario sono rimborsate su ri­chiesta le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.

La Giunta regionale sentita la competente com­missione consiliare individua le modalità e le procedure per l'utilizzazione da parte delle Asso­ciazioni dei comuni delle prestazioni del volonta­riato.

 

Art. 29 - Apertura e funzionamento dei servizi residenziali privati

Le Istituzioni private e le Associazioni regolar­mente riconosciute o di fatto operanti nel terri­torio regionale, nonché le persone fisiche che in­tendano istituire e/o gestire, anche a scopo di lu­cro, strutture comunque denominate e servizi di tipo aperto o strutture residenziali chiedono l'au­torizzazione all'Associazione dei Comuni compe­tente per territorio.

L'Associazione dei comuni procede alla veri­fica dei requisiti e delle condizioni richieste dalle norme vigenti e trasmette gli atti al sindaco terri­torialmente competente per la concessione o meno dell'autorizzazione.

L'autorizzazione non è cedibile ed è revocabile per la sopravvenuta mancanza di anche uno dei requisiti e delle condizioni previste nell'atto au­torizzatorio.

 

Art. 30 - Funzioni di vigilanza e di controllo. Delega

Le funzioni amministrative regionali di vigilan­za e controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e dell'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono delegate ai comuni riuniti nelle As­sociazioni dei comuni e le Comunità montane di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.

Sono altresì delegate le funzioni amministra­tive regionali di vigilanza e di controllo sugli isti­tuti pubblici e privati per l'assistenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative alla nomina dei consigli di amministrazione, di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

Art. 39 - Subdelega ai comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private

Le funzioni di controllo pubblico sull'ammini­strazione delle persone giuridiche private disci­plinate dall'art. 21 del codice civile, operanti nel­le materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nell'ambito della regione, previste dagli artt. 23 e 25 del codice civile, sono sub-de­legate al comuni nel cui territorio le suddette per­sone giuridiche hanno sede legale.

Sono altresì subdelegate ai comuni le funzioni di coordinamento di attività e di unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 c.c., nonché le funzioni relative ai l'autorizzazione all'acquisto di immobili, all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 c.c.

Restano di competenza regionale le funzioni re­lative al riconoscimento giuridico, all'approvazio­ne dello statuto e successive modificazioni, all'unificazione dell'amministrazione di più fonda­zioni, alla trasformazione delle stesse, nonché alla devoluzione di beni di associazioni e fonda­zioni ed alla relativa estinzione.

 

TITOLO V - PERSONALE E NORME FINANZIARIE

 

Art. 32 - Fondo regionale

Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito, nello stato di previsio­ne della spesa del bilancio regionale, a decor­rere dall'esercizio 1982, il cap. 2885 denominato: «Fondo regionale per l'espletamento dei servizi in materia socio-assistenziale» (tit. I - sez. 8 - rubr. 28 - cat. 5 - sett. 7 - tipo 1.1).

Nel fondo suddetto affluiscono:

1) le entrate già destinate agli enti nazionali operanti in materia socio-assistenziale attribuite alla Regione ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e che nel bilancio regio­nale trovano contropartita nei capitoli 2381, 2882, 2883 e 2884 dello stato di previsione della spesa;

2) lo stanziamento del cap. 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale fina­lizzato alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostan­ze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

3) lo stanziamento del cap. 2600 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale fina­lizzato alla programmazione, al funzionamento, al­la gestione ed al controllo del servizio di assi­stenza alla famiglia e alla maternità in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 465 e 22 maggio 1978, n. 194;

4) lo stanziamento del cap. 2640 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'espletamento delle funzioni assistenziali già esercitate dalla Regione ed attribuite ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

5) lo stanziamento del cap. 2900 iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regio­nale per le finalità della legge regionale 26 apri­le 1974, n. 9 concernente l'integrazione dell'assi­stenza a favore dei minorati della vista;

6) i proventi di atti di liberalità di privati.

Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede inoltre con i fondi stanziati in bilancio dai Comuni e dalle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge. Tali fondi sono assegnati alle Associazio­ni dei comuni competenti per territorio; per i fondi delle Province il criterio di ripartizione tra le Associazioni dei comuni competenti è deter­minato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni alle previsioni di com­petenza e di cassa del bilancio regionale dell'e­sercizio 1982.

 

Art. 33 - Criteri di ripartizione e gestione del fondo regionale

Il fondo regionale di cui al precedente articolo è finalizzato ad assicurare la continuità delle pre­stazioni dei servizi socio-assistenziali attualmen­te operanti e a promuovere e realizzare l'avvio, l'adeguamento e la trasformazione degli interven­ti e dei servizi previsti dalla presente legge.

I criteri di riparto del fondo tra le Associazioni dei comuni e la quota dello stesso da destinare a spese di investimento sono determinate dal Piano.

Sono attribuiti prioritariamente alle Associazio­ni dei comuni sede delle strutture residenziali già gestite da Enti nazionali disciolti i fondi relativi alle spese di funzionamento delle stesse.

Per i fondi assegnati alle Associazioni dei co­muni esse provvedono a che la relativa ammi­nistrazione sia tenuta separata rispetto alla ge­stione sanitaria prevedendo bilanci e conti con­suntivi distinti.

Nelle more della approvazione del piano, il fondo è ripartito con i criteri di cui all'art. 10 del­la legge regionale 23 febbraio 1973, n. 12 con riferimento - per quanto attiene al parametro di cui alla lettera b) dello stesso articolo - alla popolazione residente in ciascun comune alla da­ta del 31 dicembre 1980.

 

Art. 34 - Personale

Il personale dei servizi socio-assistenziali è co­stituito da quello:

1) in servizio presso i comuni addetto preva­lentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge:

2) in servizio presso le amministrazioni pro­vinciali addetto prevalentemente a compiti atti­nenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;

3) trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.P.R. n. 616/1977 e del D.P.R. n. 481/1978 convertito in legge 641/1979 e definitiva­mente destinato agli Enti locali;

4) già in servizio presso le I.P.A.B. e trasferito ai comuni;

5) in servizio presso le Comunità montane di cui all'art. 2, anche in posizione di comando, di­sposto dal l'Amministrazione regionale, addetto prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge.

Il personale di cui al punto 2) del precedente comma è comandato ai comuni con vincolo di destinazione ai servizi socio-assistenziali in base a criteri stabiliti dalla Giunta regionale volti a favorire la mobilità e l'equilibrio territoriale dei servizi.

 

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

 

Art. 35 - Adempimenti degli Enti locali per il primo piano socio-sanitario

Per la predisposizione del primo piano socio­sanitario le Associazioni dei comuni provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad inviare alla Giunta regionale i dati concernenti: il numero, la dislocazione e le caratteristiche organizzative delle strutture e ser­vizi per l'esercizio delle funzioni di cui alla pre­sente legge, attualmente gestiti dai comuni, dalle province e dagli altri enti pubblici e privati ope­ranti nel territorio di competenza nonché la quota di fabbisogno per ciascun servizio soddisfatta e i rapporti convenzionali in atto.

Negli stessi termini e con le stesse modalità di cui al comma precedente i comuni e le province inviano l'inventario di tutto il patrimonio edilizio e delle relative eventuali attrezzature, con le at­tuali destinazioni ivi compresi quelli già di pro­prietà degli ECA, delle IPAB e degli enti naziona­li operanti nella materia di cui alla presente leg­ge, trasferito ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e gli eventuali progetti per la riconversione del patrimonio stesso.

 

Art. 36 - Compiti delle province

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma per l'assistenza o di quella delle autonomie loca­li, le province esercitano le funzioni di assistenza sociale di loro competenza per i rispettivi ambiti territoriali mediante convenzione con le Associa­zioni dei comuni.

Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale nonché con­cordate le concrete modalità attuative dei servi­zi nei quali sono impiegati risorse personali e patrimoniali delle Amministrazioni provinciali.

 

Art. 37 - Abrogazione di norme

Sono abrogate le leggi regionali 23 gennaio 1974, n. 29 e ogni altra norma regionale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi socio­assistenziali che risulti incompatibile con quelle della presente legge.

 

Art. 38 - Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65

Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle U.L.S.S. ai compiti ed alle finalità della presente legge, l'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è modificato come segue:

- al secondo comma é aggiunto il seguente paragrafo:

c) per la responsabilità socio-assistenziale:

- prevenzione e promozione sociale;

- interventi socio-assistenziali.

- Il quarto comma è sostituito dal seguente: «In ogni caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno due per la responsabilità amministrativa e almeno uno per la responsabilità socio-assistenziale».

- L'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore sanitario e uno am­ministrativo individuati dal comitato di gestione dell'U.S.L., secondo le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre individuato dal Comitato di gestione un coordinatore dei ser­vizi sociali, il quale, con i coordinatori sanitario e amministrativo, assicura i necessari collega­menti tra i vari servizi».

 

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