Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982
LEGGE DELLA REGIONE UMBRIA PER IL
RIORDINO DEI SERVIZI ASSISTENZIALI
Pubblichiamo integralmente il testo della legge della
Regione Umbria 31 maggio 1982 n. 29 «Norme ed indirizzi per
il riordino delle funzioni amministrative e per la programmazione dei servizi
in materia socio-assistenziale».
Per ben tre volte il Commissario del Governo ha
respinto la legge, prima di vistarla.
Sui contenuti della legge abbiamo alcune riserve per
quanto riguarda la possibilità data, peraltro in modo assai sfumato, ai singoli
Comuni e ai Consigli di circoscrizione di erogare prestazioni assistenziali.
Inoltre non ci sembra né opportuno né ragionevole
che rientrino fra le attività assistenziali i servizi
per il tempo libero.
Infine va osservato che sono previste - e non in via
transitoria - strutture emarginanti come le case albergo, le case
di riposo e gli istituti per minori.
TESTO
DELLA LEGGE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità
La Regione in attuazione delle norme costituzionali
e dell'articolo 6 dello Statuto regionale, promuove la formazione di un sistema
di sicurezza sociale, il quale assicuri il pieno e libero sviluppo della
personalità e l'effettiva partecipazione alla vita
del Paese, concorrendo a rimuovere le cause di ordine economico e sociale che
impediscono il raggiungimento di un livello di vita dignitoso.
A tale scopo, con la presente legge, la Regione detta
norme per l'organizzazione e la gestione delle attività e dei servizi
socio-assistenziali e per il riordino delle funzioni degli Enti locali nonché per la loro integrazione con il servizio sanitario
regionale ai fini di quanto previsto dal titolo terzo della legge regionale 19
dicembre 1979, n. 65.
Art. 2 - Oggetto
Le funzioni dei Comuni in materia socio-assistenziale
soggette al riordino di cui alla presente legge concernono:
1) le funzioni già di competenza dei Comuni in forza di disposizioni di legge precedenti al D.P.R. 616/1977;
2) le funzioni relative al l'organizzazione e all'erogazione
dei servizi trasferite ai Comuni dal D.P.R. 616/1977 e già svolte dagli uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione statale, dall'Amministrazione
regionale e dalle Amministrazioni provinciali nonché
dagli Enti nazionali di assistenza di cui alla tabella «B» del D.P.R. 616/1977,compresa la nota aggiuntiva e dalle I.P.A.B.
operanti nell'ambito regionale e dagli E.C.A.;
3) ogni altra funzione assistenziale
attribuita can legge dello Stato.
Le funzioni di cui al comma precedente sono
esercitate dalle Associazioni dei Comuni e dalle Comunità montane di cui al
titolo primo della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 per gli ambiti
territoriali ivi previsti, le quali si avvalgono per
la gestione delle Unità sanitarie locali istituite dalla legge 833/1978 che
assumono la denominazione di Unità locali per i servizi sanitari e
socio-assistenziali - U.L.S.S.
Ai fini della presente legge le Associazioni dei
Comuni e le Comunità montane di cui al comma precedente sono indicate con «le
Associazioni dei Comuni».
Le Province esercitano, nell'ambito delle materie oggetto della presente legge le competenze
loro attribuite dall'art. 26 del D.P.R. 616/1977.
La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie
competenze esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento
e verifica.
Art. 3 - Principi
L'organizzazione, la programmazione e la gestione
delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni di
cui alla presente legge si uniformano ai seguenti principi:
1) preminenza del momento preventivo al fine di
impedire l'insorgenza di fattori di disadattamento sociale;
2) preferenza per soluzioni che si rivolgono alla generalità della popolazione;
3) garanzia del diritto per i soggetti a non essere
sradicati dalla propria famiglia e dalla propria comunità locale: gli
interventi di ricovero in istituti sono limitati ai soli casi in cui ciò si
renda indispensabile;
4) promozione ed utilizzazione
delle risorse espresse dalla società civile nella varietà delle sue libere
articolazioni: volontariato, cooperazione,
istituzioni pubbliche e private, per il conseguimento delle finalità di cui
alla presente legge;
5) recupero dei soggetti socialmente disadattati o
affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o
il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
6) partecipazione e controllo
sociale dei cittadini alla determinazione degli obiettivi, alla
programmazione, alla gestione e alla verifica dei servizi;
7) uguaglianza di prestazioni commisurate al bisogno,
prevedendo differenziazioni dei servizi solo in relazione
alla specificità delle esigenze.
Art. 4 - Esercizio
delle funzioni
Le Associazioni dei Comuni esercitano le funzioni di
cui alla presente legge attraverso le U.L.S.S.
Con il Regolamento di cui al successivo art. 25 le
Associazioni dei Comuni individuano quali tra le funzioni di promozione sociale
di cui al Capo I - Titolo II - della presente legge, per esigenze di carattere
organizzativo sono esercitate attraverso altri organismi di gestione.
Con lo stesso Regolamento le
Associazioni dei Comuni individuano, in base ad esigenze di carattere locale,
quali prestazioni relative ad interventi assistenziali di cui al Capo II -
Titolo II - della presente legge possano essere erogate dai singoli Comuni o
dai Consigli di Circoscrizione ove istituiti.
Art. 5 - Soggetti
Destinatari dei servizi delle prestazioni e degli
interventi sono i cittadini residenti in Umbria, gli apolidi ed i rifugiati, i
soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria ed, in via d'urgenza, gli
stranieri e coloro che si trovano occasionalmente in Umbria, per il tempo
necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.
TITOLO II - FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
Capo I: PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE
Art. 6 - Interventi
di prevenzione
Gli interventi di prevenzione sono volti ad individuare ed eliminare le situazioni che determinano
l'insorgere di stati di bisogno e di emarginazione.
A tal fine le Associazioni dei Comuni attuano studi e
ricerche volti ad identificare le cause degli stati
di bisogno ed emarginazione in atto, nonché le situazioni collettive di
rischio e promuovono la più ampia informazione della collettività
predisponendo progetti di intervento.
Art. 7 -
Promozione sociale
Le Associazioni dei Comuni promuovono e favoriscono
lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, sia di quelli esistenti e di
riconosciuta utilità, sia di quelli previsti dalla presente legge, rivolti
alla generalità dei cittadini ed ai soggetti esposti ai rischi di emarginazione sociale e finalizzati alla promozione
della persona ed all'elevamento della qualità della vita.
Art. 8 - Attività
di assistenza alla maternità e all'infanzia
Le attività rivolte a favorire una procreazione
responsabile e a tutelare l'infanzia e l'età evolutiva comprendono:
1) assistenza sociale e psicologica per la preparazione
alla maternità e paternità responsabile e per la soluzione di problemi
attinenti la personalità del singolo e i rapporti
interni alla coppia e alla famiglia, compresa quella adottiva e affidataria, con particolare riferimento ai rapporti con i
minori;
2) promozione di iniziative
di educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità da attuare
d'intesa con istituzioni, associazioni e forze sociali interessate a tali
problematiche;
3) iniziative di educazione
sociale e sanitaria dirette alla divulgazione delle informazioni necessarie
alla conoscenza dei problemi connessi alla procreazione responsabile, alla
individuazione di eventuali rischi di natura genetica, all'igiene della
gravidanza e alla protezione dell'infanzia;
4) tutela psico-fisica della donna e del concepito con riguardo alla prevenzione prenatale, alla
gravidanza e alla maternità, comprese le attività dirette a prevenire
l'interruzione volontaria della gravidanza mediante il sostegno morale e materiale
alle madri in difficoltà;
5) assistenza nei casi di interruzione
volontaria della gravidanza con particolare riferimento ai casi in cui è
previsto l'intervento del giudice;
6) assistenza e tutela della prima infanzia;
7) preparazione e sostegno nei confronti del minore
che chiede al Tribunale per i minorenni l'autorizzazione
a contrarre matrimonio fornendo ogni documentazione utile per la decisione;
8) azione di chiarimento, di conciliazione, di
consulenza anche giuridica per le coppie in disaccordo
e per quelle che si orientano verso la separazione;
9) azione di chiarimento, di consulenza e di sostegno
per gli affidamenti della prole ad uno dei genitori in caso di
rottura del nucleo familiare a seguito di separazione, divorzio o annullamento
del matrimonio;
10) interventi di chiarimento e di consulenza in caso
di conflitto in ordine all'esercizio della potestà genitoriale e in caso di comportamento dei genitori
pregiudizievole per i figli;
11) inchieste e interventi
richiesti dai giudici nel settore del diritto di famiglia con particolare
riferimento ai figli minori.
Art. 9 - Attività
di aggregazione sociale
Le Associazioni dei Comuni promuovono nell'ambito dei
distretti, anche a mezzo di strutture permanenti,
iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di
informazione dei cittadini, finalizzate al permanere nel proprio ambiente di
vita e ad un progressivo inserimento nella società dei giovani e degli anziani
soggetti a rischio di emarginazione.
Art. 10 -
Servizi per il tempo libero
Nell'ambito dell'attività di aggregazione
sociale e di qualificazione del tempo libero, le Associazioni dei Comuni per
favorire i processi di socializzazione dei soggetti a rischi di emarginazione,
promuovono, anche in collaborazione con le famiglie dei soggetti interessati e
collegandosi ove possibile con i servizi del tempo libero esistenti nel
territorio, la realizzazione di soggiorni di vacanza e di altre attività
socio-ricreative quali campeggi, parchi-gioco, centri «in loco», prevedendo
l'eventuale concorso nelle spese.
Le Associazioni dei Comuni assicurano che le attività
socio-ricreative estive rivolte ai minori, in quanto attività integrative del
processo educativo, siano svolte nel quadro di una
programmazione unitaria ed interdisciplinare degli interventi coinvolgendo in
particolare gli organi della scuola.
Per la realizzazione di tali attività sono utilizzate
tutte le strutture idonee esistenti sul territorio regionale od anche fuori di
esso.
Art. 11 - Tutela
psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi
ospedalieri
Le Associazioni dei Comuni al fine di garantire
l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva
dei minori da 0 a 12 anni ricoverati sono tenuti a consentire l'accesso e la
permanenza dei genitori e loro sostituti, nei presidi ospedalieri nell'intero
arco delle 24 ore.
I genitori, o loro sostituti, hanno facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche anche
ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami laboratoristici,
durante le medicazioni, salvo che ciò non contrasti con esigenze di carattere
igienico o con l'incolumità di terzi.
I genitori possono collaborare altresì all'organizzazione
dei tempi e delle modalità dei pasti, del gioco e del riposo.
Il personale sanitario è tenuto a fornire ai genitori,
oltre le normali informazioni sulla natura e decorso della malattia, ogni altro
elemento sulle prestazioni mediche a cui sarà sottoposto il minore e sui
relativi tempi di attuazione.
Nell'ambito delle previsioni normative di cui
all'art. 17 della legge 833/1978 sono dettate norme per l'istituzione e la riorganizzazione funzionale delle divisioni, sezioni,
servizi ostetrici e pediatrici, dei presidi ospedalieri pubblici e privati,
convenzionati per garantire in particolare:
1) la presenza in sala travaglio ed in sala parto di
una persona su richiesta della donna;
2) la permanenza del neonato accanto alla madre;
3) l'assistenza familiare ai minori anche nelle ore
notturne.
È comunque assicurata anche
in assenza di apposite ristrutturazioni funzionali di reparto, con decorrenza
immediata, eventualmente con modalità organizzative a carattere provvisorio,
la disponibilità per i piccoli ospiti, di idonei spazi per attività ludiche ed
espressive e per agevolare la permanenza e l'assistenza familiare nelle ore notturne.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono
estese alle Case di cura private operanti nella regione.
Art. 12 - Interventi
di sostegno ed integrazione sociale dei cittadini soggetti a rischio di emarginazione
Le Associazioni dei Comuni utilizzando tutte le
risorse sociali ed economiche presenti nel territorio, operano per promuovere
l'inserimento ed il reinserimento sociale di soggetti in particolari situazioni
di debolezza ed esposti a gravi rischi di emarginazione,
nonché di soggetti già istituzionalizzati.
Ai fini di cui al comma precedente ed in armonia con
quanto previsto dalla legge regionale sul sistema formativo, le Associazioni
dei Comuni:
a) assumono iniziative per il rispetto delle norme relative al collocamento obbligatorio al lavoro delle
categorie protette;
b) propongono e attuano iniziative finalizzate
all'adeguamento delle capacità professionali in relazione
agli effettivi sbocchi nel mercato del lavoro: gli interventi suindicati sono inseriti in via prioritaria nel piano
regionale di formazione professionale;
c) favoriscono l'inserimento lavorativo nelle imprese
economiche promuovendo e agevolando forme di cooperazione alle quali
partecipino, insieme ad altri cittadini, soggetti di cui al comma precedente.
Le imprese artigiane e cooperative di cui almeno un
decimo degli addetti sia rappresentato da soggetti suindicati, sono ammesse con priorità alle agevolazioni ed
ai finanziamenti previsti dalle vigenti leggi regionali in materia.
Le Associazioni dei Comuni intervengono nei confronti
delle imprese di cui sopra per adeguare i beni
strumentali ed il posto di lavoro destinati all'attività lavorativa dei
portatori di handicaps.
Esse possono acquistare attrezzature e concederne
l'uso, anche per il lavoro autonomo, e in via eccezionale, erogano contributi;
d) assicurano la presenza di personale specializzato
nella prima fase d'inserimento ed a tal uopo predispongono la formazione e
l'aggiornamento del relativo personale nell'ambito dei piani di formazione.
Concessioni in uso e contributi sono erogati previa
stipula di convenzioni tra le Associazioni dei Comuni, i singoli, le imprese e
le cooperative sulla base di uno schema-tipo
predisposto dalla Giunta regionale.
Le Associazioni dei Comuni promuovono anche
attraverso forme di convenzione con la scuola pubblica, corsi di formazione
professionale per i disabili finalizzati ad idonei ipotesi
di occupazione nell'ambito dei principi dei programmi previsti dalla normativa
vigente sul sistema formativo.
Art. 13 - Interventi
di promozione sociale degli anziani
Le Associazioni dei Comuni promuovono interventi che
contribuiscano ad evitare o ad attenuare l'isolamento
delle persone anziane favorendo il mantenimento, l'inserimento o il
reinserimento del cittadino anziano nella vita di relazione.
A tale scopo le Associazioni dei Comuni provvedono
in particolare a:
1) individuare nell'ambito dei servizi prestati dagli
Enti pubblici locali le prestazioni idonee a realizzare forme occasionali di utilizzazione degli anziani;
2) istituire servizi per il ristoro
e la cura delle persone anziane;
3) promuovere intese o convenzioni per facilitare
l'accesso alla cultura, alla informazione, ai luoghi
di ricreazione e pubblico spettacolo e ad altri settori di rilevante consumo sociale,
nonché l'uso dei trasporti pubblici;
4) promuovere inoltre, al fine di evitare ricoveri
in istituto, iniziative rivolte a favorire l'affidamento familiare anche a
domicilio delle persone anziane.
Art. 14 - Eliminazione
delle barriere architettoniche
Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicaps, le Associazioni dei Comuni promuovono i
necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i
mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche,
scolastiche e ricreative o comunque di interesse
sociale siano costruite in conformità del D.M. 18 dicembre 1975, dell'art. 27
della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero
dei lavori pubblici del 16 giugno 1968 concernenti l'eliminazione delle
barriere architettoniche.
Le amministrazioni pubbliche interessate apportano
le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.
I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo sono
modificati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Capo II: INTERVENTI ASSISTENZIALI
Art. 15 - Interventi
di assistenza economica
Gli interventi economici hanno lo scopo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni fondamentali
dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà individuale o
familiare, in attesa del definitivo superamento di esse.
Hanno diritto alle prestazioni economiche le persone
sole o i nuclei familiari.
Per bisogni fondamentali si intendono
quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della
persona, all'abitazione e al riscaldamento, all'istruzione di base.
Il piano di cui all'art. 23 individua in relazione alle risorse finanziarie disponibili i livelli
di reddito ai quali rapportare gli interventi di assistenza economica.
Gli interventi economici possono essere adottati
oltre che per attuare le finalità delle vigenti leggi statali e regionali anche
per le seguenti iniziative:
1) erogazione di somme per le spese personali in favore
delle persone ospiti di istituzioni residenziali e
dei minori affidati a famiglie;
2) la concessione di documenti di
viaggio sui mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
3) la concessione di facilitazioni
per l'accesso a manifestazioni ed iniziative a carattere culturale,
ricreativo, sportivo.
Qualora il beneficiario degli interventi abbia
parenti tenuti per disposizioni di legge all'obbligo
di corresponsione degli alimenti, l'Associazione dei Comuni chiede il rimborso
delle spese effettuate per i fini di cui al terzo comma del presente articolo
o si rivale nei confronti di altri soggetti obbligati che siano in grado di
corrisponderle.
Art. 16 - Assistenza
domiciliare
Gli interventi di assistenza
domiciliare sono rivolti a singoli o nuclei familiari e consistono in
interventi di aiuto domestico, infermieristico, sanitario, terapia della
riabilitazione, assistenza sociale e tempo libero. Tali interventi sono rivolti agli anziani, agli inabili e agli adulti che, per
qualsiasi motivo, non siano autosufficienti anche temporaneamente.
Le prestazioni di assistenza
domiciliare sono di norma temporanee, complementari e sussidiarie in quanto
erogate nel tempo, nella specie e nella misura in cui il singolo od il nucleo
familiare non siano in grado di soddisfare autonomamente i relativi bisogni e
devono tendere a stimolare al massimo l'attivazione della partecipazione dei
destinatari.
Art. 17 - Soddisfacimento
di esigenze abitative
Al fine di far fronte a specifici stati di bisogno
connessi a carenze abitative, sia per prevenire situazioni
di emarginazione e segregazione di individui o disgregazioni di nuclei
familiari, che per favorire la destituzionalizzazione
di soggetti ricoverati od evitarne il ricovero, le Associazioni dei Comuni
intervengono mediante:
1) individuazione degli immobili di
proprietà degli Enti locali da destinare ad alloggi, anche attraverso
operazioni di riconversione patrimoniale
da inserire nei piani di recupero di cui all'art. 27 e seguenti della legge 457
del 5 agosto 1978.
Gli alloggi di cui sopra, da assegnare anche a
condizioni di canone privilegiato, sono individuati in modo da favorire
l'integrazione sociale evitanto concentrazioni di tali alloggi in determinate zone;
2) miglioramento di condizioni abitative attraverso
interventi diretti di manutenzione e adeguamento degli alloggi o concessioni
di contributi per l'installazione ed uso di impianti
idrici, elettrici, tecnici e telefonici;
3) integrazione parziale o totale del canone di affitto anche in attuazione della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
Art. 18 - Emergenza
e pronto intervento assistenziale
Gli interventi di emergenza
e pronto intervento assistenziale hanno lo scopo di fornire a tutti i
cittadini che per qualsiasi motivo ne siano sprovvisti, per improvvise ed
imprevedibili situazioni contingenti personali e familiari, i mezzi necessari
al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita.
Tali interventi concernono:
a) l'ospitalità temporanea
con o senza pernottamento a favore di minori e adulti indicati dagli artt. 154 e
155 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nonché a favore
dei minori per i quali devesi disporre un immediato allontanamento
dall'ambiente familiare ai sensi degli artt. 314/6 e
333 del Codice civile;
b) l'erogazione immediata di sussidi di
assistenza straordinaria non ricorrenti.
Art. 19 - Interventi
socio-assistenziali a favore di minori
Le attività in favore di minori che manifestano
particolari bisogni di assistenza, di protezione e di
educazione comprendono gli interventi seguenti:
1) segnalazione all'autorità giudiziaria minorile
delle situazioni di abbandono materiale e morale di
minori a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431 nonché di quelle situazioni
per le quali a norma delle leggi vigenti è previsto l'intervento del Tribunale
per i minorenni e del giudice tutelare;
2) interventi di chiarificazione e di sostegno con
proposta anche di soluzioni alternative per le famiglie dei minori, rivolti a
superare le situazioni di abbandono e ogni altra
situazione comunque pregiudizievole ai minori, comprese quelle che hanno
provocato forme di disadattamento del minore. Tali interventi potranno essere concordati con il Tribunale per i minorenni
e con il giudice tutelare;
3) indagini relative alle
situazioni di cui al precedente punto 1, anche al fine di fornire elementi di
giudizio al Tribunale per i minorenni e al giudice tutelare;
4) iniziative rivolte a reperire
coppie o persone disponibili per l'adozione speciale e ordinaria nonché per
affidamenti familiari privilegiando nel secondo caso coppie e persone che
risiedono nella stessa comunità in cui abitualmente vive il minore in modo da
poter assicurare la permanenza di rapporti tra minore e famiglia di origine.
Per le coppie e le persone suindicate dovrà essere effettuata una valutazione della loro specifica
capacità e disponibilità;
5) iniziative rivolte alla maturazione delle coppie
e persone aspiranti all'adozione o disponibili per effettuare
affidamenti familiari nonché attività di vigilanza e di sostegno alle coppie
durante il periodo di affidamento preadottivo e alle
coppie e persone affidatarie durante il periodo di affidamento familiare;
6) iniziative di riabilitazione, di
assistenza anche in forme semiresidenziali, di appoggio scolastico in
favore di minori disabili, di minori che vivono in ambiente sociale e familiare
per loro pregiudizievole e di minori disadattati, mediante gli interventi
previsti dall'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 77.
In tali iniziative sono compresi anche interventi
rivolti all'inserimento lavorativo di cui al precedente art. 12;
7) attuazione dei provvedimenti adottati dal
Tribunale per i minorenni nell'ambito della competenza civile e amministrativa
di cui alla lett. c) dell'art. 23 del D.P.R. 616 del
1977 sia nelle forme dell'affidamento ai servizi socio-assistenziali e sia in
forme sostitutive dell'ambiente familiare come affidamento familiare o a
comunità educativo-assistenziali, gruppo
appartamento e simili;
8) attività previste dalla legge regionale 12 giugno
1977, n. 29, per la prevenzione delle tossicodipendenze
tra la popolazione giovanile.
Art. 20 - Servizio
di affidamento familiare
L'affidamento familiare è un servizio rivolto ai
minori per i quali si rende opportuno un ambiente
sostitutivo della propria famiglia.
L'affidamento è disposto, con preferenza rispetto ad
altri interventi assistenziali, su proposta dei
servizi socio-assistenziali con il consenso della famiglia del minore ovvero in
attuazione di apposito provvedimento delle autorità giudiziarie minorili: in
ogni caso le autorità giudiziarie minorili sono informate dell'affidamento.
L'affidamento è attuato, in applicazione delle leggi
statali in materia, con la collaborazione di coppie, persone, nuclei familiari
o nuclei composti da due o più volontari, forniti di requisiti tali da
assicurare al minore un valido ambiente di vita che consenta
il suo sviluppo sul piano affettivo e pedagogico nonché dignitose condizioni
di assistenza.
L'affidamento, che può avere anche funzioni educative
nei casi in cui il minore abbia dato manifestazione
di disadattamento, è temporaneo o anche parziale cioè limitato ad alcune ore
del giorno.
Art. 21 -
Servizi residenziali
Nel caso di verificata impraticabilità degli altri
interventi di cui alla presente legge o di una loro non completa rispondenza
alle esigenze socio-assistenziali degli utenti ovvero, per situazioni comunque
eccezionali, tali da rendere necessario un temporaneo allontanamento della
persona dal proprio ambiente sociale per evitare la esposizione
a particolari fattori di rischio, sono attuati i sottoelencati
interventi aventi comunque carattere integrativo e complementare rispetto alle
altre prestazioni previste dalla presente legge:
a) casa albergo che si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di coniugi e
persone sole autosufficienti. È provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è di norma, ubicata in zone urbanizzate
e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali. Gli alloggi della
casa-albergo possono essere messi a disposizione anche di persone non anziane
prive di nucleo familiare o di altre possibilità di alloggio,
nonché di ragazze madri che non intendano permanere nell'ambiente familiare;
b) gruppo appartamento che si caratterizza come
comunità destinata a minori ed adulti con particolari problemi personali e
sociali ed è inserito in normali case di abitazione
situate in zone residenziali; accoglie un numero limitato di persone tra le
quali sia possibile la convivenza e si struttura come comunità autogestita o gestita con la partecipazione della
popolazione locale e con la presenza stabile di operatori sociali e di volontari;
c) comunità educativo-assistenziale
destinata ad accogliere minori per i quali non sia stato
possibile provvedere diversamente e sia necessario un particolare sostegno
educativo diretto ad evitare o a riparare un eventuale disadattamento ed a
favorire lo sviluppo di efficaci rapporti interpersonali. In essa è prevista la presenza stabile di un numero sufficiente
di operatori appositamente qualificati;
d) comunità terapeutica finalizzata in particolare a
trattamenti di riabilitazione di soggetti portatori di disturbi di natura
psichica o fisica e caratterizzata dal l'integrazione
tra operatori e soggetti assistiti;
e) casa di riposo destinata ad ospitare gli anziani a
richiesta degli interessati o dei familiari o dei responsabili dei servizi
socio-assistenziali e adeguatamente fornita di servizi socio-assistenziale per
l'attuazione delle singole forme di assistenza e
permettere la partecipazione per quanto possibile degli ospiti alla
organizzazione e gestione della vita della casa.
Art. 22 - Ufficio
per la protezione dei minori
Allo scopo di promuovere e vigilare sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge
nei confronti dei minori, presso ogni associazione dei Comuni opera un Ufficio
per la protezione dei minori con i seguenti compiti:
- promozione dell'assistenza
e cura dei minori in condizioni di bisogno per motivi familiari o ambientali;
- vigilanza sull'assistenza
prestata agli affidati ed ai ricoverati in comunità educativo-assistenziali
ed in strutture residenziali;
- reperimento ed indicazione di nominativi
di tutori al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni;
- sostegno ai tutori nominati per l'esercizio delle
loro funzioni;
- segnalazioni ai servizi socio-assistenziali ed alla autorità giudiziaria minorile delle situazioni
concernenti minori di cui sopra nonché segnalazione ai servizi
socio-assistenziali di tutti i cittadini sottoposti a gravi rischi di
emarginazione.
Il responsabile dell'ufficio per la protezione dei minori
è eletto dall'assemblea dell'Associazione dei comuni tra i cittadini di provata
capacità ed esperienza nei problemi sociali con la maggioranza dei due terzi
per le prime tre votazioni e successivamente con la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
Il responsabile dell'ufficio di protezione dei minori dura in carica cinque anni e percepisce l'indennità
prevista dall'art. 22 della legge regionale n. 65/1979 per i vice presidenti
dei comitati di gestione.
L'ufficio di protezione dei minori si avvale per
l'esercizio dei propri compiti di personale e strutture assegnate
dall'Associazione dei comuni e di personale volontario.
TITOLO III - PROGRAMMA E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 23 - Programmazione
dei servizi socio-assistenziali
Alla definizione degli obiettivi e alle modalità di attuazione dei servizi socio-assistenziali la Regione
provvede nell'ambito dello stesso Piano di cui all'art. 12 della legge
regionale 19 dicembre 1979, n. 65, che prende la denominazione di piano
socio-sanitario.
A tal fine il piano contiene in particolare:
1) i livelli delle prestazioni assistenziali;
2) le tipologie dei servizi;
3) i progetti;
4) l'individuazione dei livelli di reddito per gli
interventi di assistenza economica;
5) l'individuazione dei livelli di idoneità
dei servizi e delle strutture residenziali;
6) la formazione, la
riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori addetti ai servizi di cui
alla presente legge.
Art. 24 - Compiti
degli Enti locali
Sulla base del piano socio-sanitario regionale, le
Associazioni dei comuni predispongono annualmente il programma territoriale
degli interventi relativi all'esercizio delle funzioni
socio-assistenziali attribuite ai comuni ai sensi della vigente legislazione.
Tali programmi, articolati nei progetti, sono approvati
dai singoli comuni in allegato al bilancio di previsione.
A tal fine i programmi di cui al primo comma indicano
tra l'altro:
a) le risorse finanziarie e
la loro fonte con particolare riguardo all'impegno da iscrivere nei singoli
bilanci comunali;
b) il personale da
utilizzare, nell'ambito delle dotazioni organiche di ciascun Comune associato;
c) le strutture edilizie e le
altre attrezzature da utilizzare, sia quelle da acquistare.
La gestione dei programmi territoriali, dopo la approvazione da parte dei comuni è disciplinata dal
regolamento di cui al precedente art. 4.
Le Associazioni dei comuni al fine di una corretta attività programmatoria
provvedono, nell'ambito delle finalità e dei programmi del sistema informativo
di base istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n. 21, a fornire alla
Giunta regionale i dati richiesti sulla organizzazione, la gestione e la
funzionalità dei servizi socio-assistenziali.
Art. 25 - Regolamento
di gestione dei servizi sociali
Le Associazioni dei comuni con proprio atto da
emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge
adottano il Regolamento per l'organizzazione e la
gestione dei servizi socio-assistenziali che in particolare:
1) individui le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla gestione
degli interventi e dei servizi in relazione alle specifiche caratteristiche
degli stessi:
2) definisca l'istruttoria necessaria alla erogazione dei servizi nonché:
- i soggetti destinatari degli interventi e quelli legittimati a richiederli;
- gli accertamenti necessari e la individuazione
degli uffici competenti per la valutazione delle condizioni soggettive degli
utenti e per la scelta degli interventi più idonei;
3) preveda la durata e le procedure di urgenza da adottare per i provvedimenti immediati ed eccezionali
di cui all'art. 18.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, adotta entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
uno schematipo di regolamento da inviare alle singole Associazioni dei
comuni.
Art. 26 - Convenzioni
Le Associazioni dei comuni per la realizzazione degli
interventi e dei servizi socio-assistenziali possono
stipulare convenzioni anche per singole prestazioni con gli Enti, le
Associazioni e le Cooperative operanti nel campo socio-assistenziale, purché
iscritte nel registro di cui all'art. 27.
Le convenzioni sono stipulate in conformità a
schemi-tipo approvati dalla Giunta regionale su conforme parere della
commissione consiliare competente.
TITOLO IV - ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE
Art. 27 - Registro
regionale
Gli Enti, le Associazioni dotate di personalità
giuridica e le Cooperative operanti nella regione che vogliono concorrere alla
realizzazione dei fini di cui alla presente legge sono iscritti a domanda in un registro regionale istituito presso la Giunta
regionale.
L'iscrizione è disposta dalla Giunta regionale su proposta della Associazione dei comuni competenti per
territorio previo accertamento dei seguenti requisiti:
1) assenza di fini di lucro;
2) idonei livelli di prestazioni, di qualificazione
del personale, di efficienza organizzativa ed operativa;
3) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali
in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni
volontarie, rese anche con convenzioni, da appartenenti ad ordini religiosi.
I criteri per determinare l'idoneità di cui al punto
sub 2) del comma precedente sono stabiliti dal Consiglio regionale.
Fino all'adozione di tale atto si applicano le
disposizioni del D.P.G.R. 6 settembre 1977, n. 819.
La domanda di iscrizione al Registro regionale è
presentata, corredata di documenti utili per l'accertamento, alla Associazione
dei comuni competente per territorio, la quale entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda, invia la propria proposta alla Giunta regionale
che provvede nei successivi trenta giorni.
Il venir meno di anche uno
dei requisiti richiesti comporta la revoca dell'iscrizione.
Art. 28 -
Volontariato
La Regione riconosce il rilevante valore sociale
dell'opera prestata dalle Associazioni di volontariato
o di singoli volontari.
In considerazione di quanto previsto dal primo comma
e nel rispetto dei principi della presente legge le Associazioni di
volontariato ed i singoli volontari possono essere utilizzati per la realizzazione
degli interventi socio-assistenziali.
Il contributo del personale volontario al funzionamento
dei servizi è attuato nell'ambito dei progetti
stabiliti dai piani socio-sanitari delle Associazioni dei comuni.
Il personale volontario operante nei servizi è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata ed
è tenuto al rispetto dei regolamenti relativi all'organizzazione e alla
gestione dei servizi.
Al personale volontario sono rimborsate su richiesta
le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.
La Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare individua le modalità e le procedure per l'utilizzazione
da parte delle Associazioni dei comuni delle prestazioni del volontariato.
Art. 29 - Apertura
e funzionamento dei servizi residenziali privati
Le Istituzioni private e le Associazioni regolarmente
riconosciute o di fatto operanti nel territorio
regionale, nonché le persone fisiche che intendano istituire e/o gestire,
anche a scopo di lucro, strutture comunque denominate e servizi di tipo aperto
o strutture residenziali chiedono l'autorizzazione all'Associazione dei Comuni
competente per territorio.
L'Associazione dei comuni procede alla
verifica dei requisiti e delle condizioni richieste dalle norme vigenti
e trasmette gli atti al sindaco territorialmente competente per la concessione
o meno dell'autorizzazione.
L'autorizzazione non è cedibile ed è revocabile per
la sopravvenuta mancanza di anche uno dei requisiti e delle condizioni previste
nell'atto autorizzatorio.
Art. 30 - Funzioni
di vigilanza e di controllo. Delega
Le funzioni amministrative
regionali di vigilanza e controllo
su tutte le istituzioni pubbliche e private per la protezione della maternità e
dell'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698, sono delegate ai
comuni riuniti nelle Associazioni dei comuni e le Comunità montane di cui all'art.
2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65.
Sono altresì delegate le funzioni amministrative
regionali di vigilanza e di controllo sugli istituti pubblici e privati per
l'assistenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Restano di competenza regionale le funzioni
amministrative relative alla nomina dei consigli di amministrazione,
di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione
patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza.
Art. 39 - Subdelega
ai comuni di funzioni regionali concernenti le persone giuridiche private
Le funzioni di controllo pubblico
sull'amministrazione delle persone giuridiche private disciplinate dall'art.
21 del codice civile, operanti
nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 nell'ambito
della regione, previste dagli artt. 23 e 25 del
codice civile, sono sub-delegate al comuni nel cui
territorio le suddette persone giuridiche hanno sede legale.
Sono altresì subdelegate ai
comuni le funzioni di coordinamento di attività e di
unificazione di amministrazione di cui all'art. 26 c.c.,
nonché le funzioni relative ai l'autorizzazione all'acquisto di immobili,
all'accettazione di donazioni, eredità o legati di cui all'art. 17 c.c.
Restano di competenza regionale le funzioni relative
al riconoscimento giuridico, all'approvazione dello
statuto e successive modificazioni, all'unificazione dell'amministrazione di
più fondazioni, alla trasformazione delle stesse, nonché alla devoluzione di
beni di associazioni e fondazioni ed alla relativa estinzione.
TITOLO V - PERSONALE E NORME FINANZIARIE
Art. 32 - Fondo
regionale
Per il conseguimento delle finalità di cui alla
presente legge è istituito, nello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio 1982, il cap.
2885 denominato: «Fondo regionale per l'espletamento dei
servizi in materia socio-assistenziale» (tit. I - sez. 8 - rubr.
28 - cat. 5 - sett. 7 - tipo 1.1).
Nel fondo suddetto affluiscono:
1) le entrate già destinate agli enti nazionali
operanti in materia socio-assistenziale attribuite alla Regione ai sensi
dell'art. 120 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 1 sexies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e che nel
bilancio regionale trovano contropartita nei capitoli 2381, 2882, 2883 e 2884
dello stato di previsione della spesa;
2) lo stanziamento del cap. 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale finalizzato
alla prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti che fanno uso non
terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope, in attuazione della legge
22 dicembre 1975, n. 685;
3) lo stanziamento del cap. 2600 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale finalizzato alla programmazione,
al funzionamento, alla gestione ed al controllo del servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità in attuazione delle
leggi 29 luglio 1975, n. 465 e 22 maggio 1978, n. 194;
4) lo stanziamento del cap. 2640 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale per l'espletamento delle funzioni
assistenziali già esercitate dalla Regione ed
attribuite ai comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
5) lo stanziamento del cap. 2900 iscritto nello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità della legge
regionale 26 aprile 1974, n. 9 concernente l'integrazione dell'assistenza
a favore dei minorati della vista;
6) i proventi di atti di
liberalità di privati.
Al finanziamento degli interventi
di cui alla presente legge si provvede inoltre con i fondi stanziati in
bilancio dai Comuni e dalle Province per l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge. Tali fondi sono assegnati
alle Associazioni dei comuni competenti per territorio; per i fondi delle Province il criterio di ripartizione tra le Associazioni dei
comuni competenti è determinato con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni alle previsioni di competenza e di cassa del bilancio regionale dell'esercizio 1982.
Art. 33 - Criteri
di ripartizione e gestione del fondo regionale
Il fondo regionale di cui al precedente articolo è
finalizzato ad assicurare la continuità delle prestazioni dei servizi
socio-assistenziali attualmente operanti e a promuovere e realizzare l'avvio,
l'adeguamento e la trasformazione degli interventi e dei servizi previsti
dalla presente legge.
I criteri di riparto del fondo tra le Associazioni
dei comuni e la quota dello stesso da destinare a spese di investimento
sono determinate dal Piano.
Sono attribuiti prioritariamente alle Associazioni dei comuni sede delle strutture residenziali già gestite da
Enti nazionali disciolti i fondi relativi alle spese di funzionamento delle
stesse.
Per i fondi assegnati alle Associazioni dei comuni
esse provvedono a che la relativa amministrazione sia
tenuta separata rispetto alla gestione sanitaria prevedendo bilanci e conti
consuntivi distinti.
Nelle more della approvazione
del piano, il fondo è ripartito con i criteri di cui all'art. 10 della legge
regionale 23 febbraio 1973, n. 12 con riferimento - per quanto attiene al
parametro di cui alla lettera b) dello stesso articolo - alla popolazione
residente in ciascun comune alla data del 31 dicembre 1980.
Art. 34 - Personale
Il personale dei servizi socio-assistenziali è costituito
da quello:
1) in servizio presso i comuni addetto
prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle funzioni di cui alla
presente legge:
2) in servizio presso le
amministrazioni provinciali addetto prevalentemente a compiti attinenti
l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge;
3) trasferito alla Regione ai sensi
dell'art. 22 e seguenti del D.P.R. n. 616/1977 e del D.P.R. n. 481/1978 convertito in
legge 641/1979 e definitivamente destinato agli Enti locali;
4) già in servizio presso le I.P.A.B.
e trasferito ai comuni;
5) in servizio presso le Comunità montane di cui
all'art. 2, anche in posizione di comando, disposto dal l'Amministrazione
regionale, addetto prevalentemente a compiti attinenti l'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge.
Il personale di cui al punto 2) del precedente comma
è comandato ai comuni con vincolo di destinazione ai servizi
socio-assistenziali in base a criteri stabiliti dalla
Giunta regionale volti a favorire la mobilità e l'equilibrio territoriale dei
servizi.
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 35 - Adempimenti
degli Enti locali per il primo piano socio-sanitario
Per la predisposizione del primo piano sociosanitario
le Associazioni dei comuni provvedono entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge ad inviare alla Giunta regionale i dati
concernenti: il numero, la dislocazione e le caratteristiche organizzative
delle strutture e servizi per l'esercizio delle
funzioni di cui alla presente legge, attualmente gestiti dai comuni, dalle
province e dagli altri enti pubblici e privati operanti nel territorio di competenza
nonché la quota di fabbisogno per ciascun servizio soddisfatta e i rapporti
convenzionali in atto.
Negli stessi termini e con le stesse modalità di cui
al comma precedente i comuni e le province inviano l'inventario di tutto il
patrimonio edilizio e delle relative eventuali attrezzature, con le attuali
destinazioni ivi compresi quelli già di proprietà degli ECA, delle IPAB e
degli enti nazionali operanti nella materia di cui
alla presente legge, trasferito ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 e gli eventuali progetti per la riconversione del patrimonio stesso.
Art. 36 - Compiti
delle province
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma per
l'assistenza o di quella delle autonomie locali, le province esercitano le
funzioni di assistenza sociale di loro competenza per
i rispettivi ambiti territoriali mediante convenzione con le Associazioni dei
comuni.
Con la convenzione sono, fra l'altro, disciplinati i
rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego
del personale provinciale nonché concordate le concrete modalità attuative dei
servizi nei quali sono impiegati risorse personali e patrimoniali delle
Amministrazioni provinciali.
Art. 37 - Abrogazione
di norme
Sono abrogate le leggi regionali 23 gennaio 1974, n.
29 e ogni altra norma regionale relativa all'organizzazione e gestione dei
servizi socioassistenziali che risulti incompatibile
con quelle della presente legge.
Art. 38 - Modificazioni
alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65
Al fine di adeguare la struttura organizzativa delle U.L.S.S. ai compiti ed alle finalità della presente legge,
l'art. 38 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65, è modificato come
segue:
- al secondo comma é aggiunto il seguente paragrafo:
c) per la responsabilità socio-assistenziale:
- prevenzione e promozione sociale;
- interventi socio-assistenziali.
- Il quarto comma è sostituito dal seguente: «In ogni
caso i settori devono essere almeno due per la responsabilità sanitaria, almeno
due per la responsabilità amministrativa e almeno uno
per la responsabilità socio-assistenziale».
- L'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Il
coordinamento dell'ufficio di direzione è assicurato da un coordinatore
sanitario e uno amministrativo individuati dal
comitato di gestione dell'U.S.L., secondo le norme di
cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. Viene inoltre
individuato dal Comitato di gestione un coordinatore dei servizi sociali, il
quale, con i coordinatori sanitario e amministrativo, assicura i necessari collegamenti
tra i vari servizi».
www.fondazionepromozionesociale.it