Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982

 

 

RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL BILANCIO 1982

 

 

Detenere da oltre cento anni le competenze di indirizzo e di coordinamento del settore assisten­ziale, non ha procurato al Ministero dell'interno nemmeno quelle minime capacità che consentono ai non sprovveduti di dare l'impressione di sapere qualche cosa. La conferma si trova nella relazione del dicastero allegata al bilancio 1982. Un testo che si commenta da sé.

Probabilmente il nostro Ministero continua a considerare l'assistenza come aveva scritto nel bilancio di previsione del 1969: «L'assistenza pubblica ai bisognosi (...) racchiude in sé un ri­levante interesse generale, in quanto i servizi e le attività assistenziali concorrono a difendere il tessuto sociale da elementi passivi e paras­sitari (...)».

Ricordiamo inoltre che il Ministero dell'interno da sempre ha violato l'art. 102 della legge 17 lu­glio 1890 n. 6972 che recita: «Ogni anno il Mini­stero dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei Deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppa­mento e trasformazione delle Istituzioni pubbli­che di assistenza e beneficenza e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve pure presentare un elenco del­le amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avevano determinato lo scioglimento».

Questa omissione ha reso e rende impossibile sapere se vi sono IPAB (forse centinaia o anche migliaia) che sono sparite con i relativi patrimoni.

 

TESTO DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI CIVILI (1)

 

Il riordinamento dell'assistenza sociale si pre­senta, indubbiamente, come impegno saliente di politica legislativa che si ritiene lo Stato dovrà assolvere durante il 1982.

Si tratta infatti di determinare, per il settore in parola, i principi fondamentali ed aggiornati dell'ordinamento cui dovrebbe necessariamente ispi­rarsi od adeguarsi l'esercizio della potestà nor­mativa regionale ai sensi dell'art. 117 della Co­stituzione e quello delle concrete attività da par­te di enti locali a termini degli articoli dal 22 al 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La necessità di definire al più presto la que­stione oltre che dai voti unanimi espressi nelle sedi parlamentari, regionali e dagli operatori dei servizi, si trae dalla circostanza che alcune Re­gioni, ritenendosi abilitate dalla scadenza del ter­mine di cui all'articolo 25 del decreto del Presi­dente della Repubblica n. 616, hanno da tempo adottato autonoma, settoriale disciplina nella par­ticolare materia del trasferimento ai Comuni del­le funzioni, beni e personale delle IPAB nonché nella identificazione di specifiche categorie di tali Enti esenti dal trasferimento stesso, prescinden­do, cioè, dai criteri e modalità che quella legge dello Stato avrebbe dovuto dettare sull'argomen­to, con carattere di unitarietà.

Come noto, sono tuttora in discussione presso le Commissioni 1ª e 2ª della Camera dei deputati quattro proposte di legge di iniziativa parlamen­tare; la n. 166 (Cabras ed altri), la n. 913 (Lodi Faustini Fustini ed altri), la n. 998 (Magnani Noya ed altri) e la n. 1670 (Galli Maria Luisa ed altri), mentre è stato ritenuto a livello politico non op­portuno ripresentare un disegno di legge di inizia­tiva governativa così come avvenne nella 7ª le­gislatura.

Le quattro cennate iniziative parlamentari pro­pongono soluzioni diverse da quelle contenute nel disegno di legge del Governo della scorsa legi­slatura: ciò non tanto in ordine ai principi per lo sviluppo della legislazione regionale relativa al passaggio ai Comuni delle IPAB soppresse, quan­to in tema di organizzazione statale a livello cen­trale dell'assistenza sociale che, secondo l'orien­tamento degli onorevoli proponenti, dovrebbe es­sere ascritta al dicastero della sanità trasferen­dovi la Direzione generale dei servizi civili e le funzioni dalla stessa esercitate.

In merito, si ritiene di dover rappresentare che l'attività ora svolta dal Ministero dell'interno nel settore si riferisce a servizi di protezione socio­assistenziale di prevalente carattere economico in favore di connazionali profughi, di rifugiati stra­nieri, di minorati civili, di cittadini vittime del terrorismo ovvero ad interventi di primo soccorso verso popolazioni colpite da catastrofi, calamità o da altri eventi eccezionali.

Sicché, mentre, da un lato, le funzioni residue dello Stato nel campo assistenziale - essendo quelle prevalenti ed ordinarie ormai deferite alle sedi regionali e locali - non hanno attinenza ri­spetto ai compiti di tutela sanitaria della popola­zione facenti capo al Dicastero della sanità, dall'altro, ove il menzionato proposito delle forze politiche fosse tradotto nella realtà giuridica, la politica interna, gestita da questa Amministra­zione, verrebbe limitata, in definitiva, ai campi dell'ordine pubblico e della protezione civile che, per quanto rilevanti per la salvaguardia della vita civile, non esauriscono certo la sfera di una po­litica interna, democraticamente intesa.

Anche in occasione dell'esame presso il Se­nato della Repubblica del bilancio dell'Interno per il 1981 (seduta dell'8 aprile 1981), mentre da varie parti parlamentari è stata accentuata l'esi­genza di definire al più presto la menzionata leg­ge-quadro di riforma, l'onorevole signor ministro ha ribadito la sua contrarietà a siffatta prospetti­va di trasferimento.

Senza dire che le presenti linee direttive poli­tiche a supporto della nota preliminare allo stato di previsione della spesa per il 1982, verrebbero radicalmente a mutare nel caso in cui durante il corrente anno fosse tradotto in legge il cennato orientamento parlamentare volto, come detto, a sottrarre all'«Interno» il vertice organizzatorio del settore socio-assistenziale.

In attesa che venga definita la normativa rela­tiva al vertice nazionale dell'assistenza sociale, le attività connesse all'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, proseguiranno nell'anno 1982 secondo le linee programmatiche già delineate per l'anno in corso.

Esse potranno infatti contribuire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ad uno sviluppo equilibrato, organico e programma­tico dei servizi sociali sul territorio nazionale.

Si prevede, quindi, di indirizzare la propria at­tività:

- alla predisposizione di studi, ricerche, ras­segne legislative finalizzate alla preparazione di strumenti conoscitivi e propositivi utili al miglio­ramento della disciplina legislativa in campo so­ciale;

- alla predisposizione di studi comparati sul­la legislazione regionale in materia di servizi so­ciali;

- ad approfondimenti sia teorici che operativi intesi come indispensabili strumenti per la co­noscenza dell'evoluzione dei servizi civili a livello nazionale e dei problemi posti dalla costante evo­luzione dei bisogni.

Nel corso del 1982 proseguirà l'attività di col­legamento con gli organismi internazionali e stra­nieri in materia di assistenza sociale. Detta atti­vità tende a favorire, attraverso forme di scam­bio e di collaborazione, l'acquisizione di cono­scenze in ordine allo sviluppo dei servizi sociali negli altri Paesi.

Gli interventi assistenziali a favore dei profu­ghi stranieri proseguiranno nel 1982, in conformi­tà con gli impegni internazionali assunti dal no­stro Paese.

Nei Centri A.P.S. di Latina e Capua saranno posti in essere interventi per consentire, nelle forme più idonee, l'accoglimento, la permanenza, l'assistenza dei profughi stessi e per favorire, nei tempi e nelle scelte, la loro emigrazione in paesi stranieri o la loro sistemazione sul territorio na­zionale.

All'uopo saranno poste in essere tutte le oc­correnti misure per il miglioramento dei servizi di ospitalità con particolare riguardo a lavori di ristrutturazione del Centro di Latina, ai problemi del personale, amministrativo e tecnico, divenuto insufficiente per una corretta gestione nonché a quelli per la sicurezza interna dei Centri.

Per i profughi residenti nelle Regioni a statuto speciale, non alloggiati nei centri, si provvederà a corrispondere anche per il 1982, forme di assi­stenza economica (capitolo 4287).

È noto infatti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la competen­za relativa all'assistenza dei profughi residenti fuori dei centri è stata trasferita alle regioni ad esclusione di quella per l'assistenza ai profughi residenti in regioni a statuto speciale.

Il programma di assistenza in favore dei rifu­giati residenti in Italia, svolto con la collabora­zione dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, verrà ampliato nel 1982 tenendo conto dell'aumento del costo della vita e delle crescenti difficoltà economiche nelle quali ver­sano i rifugiati, indigenti, malati ed anziani.

Le forme di intervento rimarranno immutate. Nel corso del 1982 saranno altresì condotte con pari impegno le altre attività residuate allo Stato nel settore socio-assistenziale, ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del Presidente del­la Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 ed in re­lazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977.

Fra di esse, si ritiene che acquisiranno parti­colare significazione gli interventi finanziari di primo soccorso in casi di gravi od estese calami­tà naturali nonché per altre esigenze straordi­narie.

Infatti l'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 482 - riconoscendo tali esigenze oltre a quel­le derivanti da calamità, fra le circostanze che legittimano lo Stato ad esplicare erogazioni ec­cezionali sul capitolo n. 4296 - ha costituito valido elemento ermeneutico in favore della det­ta attribuzione statale, quale espressione di un movente solidaristico sul piano nazionale che tra­scende, cioè, i limiti geografici od economici delle competenze esercitabili in sede locale.

Detta esigenza ha trovato positivo riscontro anche in sede di esame della riforma dell'assi­stenza presso le Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati e precisamente all'articolo 5 che tratta dei compiti dello Stato.

Analogo rilievo e collocazione assumerà l'a­zione di protezione sociale per i ciechi civili, sor­domuti ed invalidi civili mediante la correspon­sione in loro favore di pensione ed assegni di carattere continuativo anche alla luce di nuove normative intervenute nel settore all'inizio del 1980, nonché l'attività volta ad assicurare la pri­ma assistenza ai cittadini profughi e ai connazio­nali che, in misura sempre rilevante, rimpatriano dall'estero in relazione al verificarsi, nei paesi di provenienza, di situazioni che rendono loro diffi­cile l'ulteriore permanenza.

Saranno altresì curati gli interventi di distri­buzione fra le regioni di prodotti destinati a fina­lità assistenziali in applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea.

Infine proseguirà e sarà verosimilmente incre­mentato l'impegno relativo alla corresponsione delle speciali elargizioni di lire 100 milioni a fa­vore delle famiglie dei cittadini che abbiano per­duto la vita o subito una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità la­vorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività stessa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche (articolo 5, legge 13 agosto 1980, n. 466, e relati­vo Regolamento di attuazione emanato in appli­cazione dell'articolo 9 della legge).

 

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