Prospettive assistenziali, n. 59, luglio - settembre 1982
RELAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO
PER IL BILANCIO 1982
Detenere da
oltre cento anni le competenze di indirizzo e di
coordinamento del settore assistenziale, non ha procurato al Ministero
dell'interno nemmeno quelle minime capacità che consentono ai non sprovveduti
di dare l'impressione di sapere qualche cosa. La conferma si trova nella
relazione del dicastero allegata al bilancio 1982. Un
testo che si commenta da sé.
Probabilmente
il nostro Ministero continua a considerare l'assistenza come aveva
scritto nel bilancio di previsione del 1969: «L'assistenza pubblica ai
bisognosi (...) racchiude in sé un rilevante interesse generale, in quanto i
servizi e le attività assistenziali concorrono a
difendere il tessuto sociale da elementi passivi e parassitari (...)».
Ricordiamo
inoltre che il Ministero dell'interno da sempre ha violato l'art. 102 della
legge 17 luglio 1890 n. 6972 che recita: «Ogni anno il Ministero
dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei Deputati una
relazione intorno ai provvedimenti di concentrazione, raggruppamento e
trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di
revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente. Deve
pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione
dei motivi che avevano determinato lo scioglimento».
Questa
omissione ha reso e rende impossibile sapere se vi
sono IPAB (forse centinaia o anche migliaia) che sono sparite con i relativi
patrimoni.
TESTO
DELLA RELAZIONE SUI SERVIZI CIVILI (1)
Il riordinamento dell'assistenza sociale si presenta, indubbiamente, come impegno saliente di
politica legislativa che si ritiene lo Stato dovrà assolvere durante il 1982.
Si tratta infatti di
determinare, per il settore in parola, i principi fondamentali ed aggiornati dell'ordinamento
cui dovrebbe necessariamente ispirarsi od adeguarsi l'esercizio della potestà
normativa regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e quello delle
concrete attività da parte di enti locali a termini degli articoli dal 22 al
26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
La necessità di definire al più presto la questione
oltre che dai voti unanimi espressi nelle sedi parlamentari, regionali e dagli
operatori dei servizi, si trae dalla circostanza che alcune
Regioni, ritenendosi abilitate dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, hanno da
tempo adottato autonoma, settoriale disciplina nella particolare materia del
trasferimento ai Comuni delle funzioni, beni e personale delle IPAB nonché
nella identificazione di specifiche categorie di tali Enti esenti dal
trasferimento stesso, prescindendo, cioè, dai criteri e modalità che quella
legge dello Stato avrebbe dovuto dettare sull'argomento, con carattere di
unitarietà.
Come noto, sono tuttora in
discussione presso le Commissioni 1ª e 2ª della Camera dei deputati quattro
proposte di legge di iniziativa parlamentare; la n. 166 (Cabras
ed altri), la n. 913 (Lodi Faustini Fustini ed
altri), la n. 998 (Magnani Noya ed altri) e la n.
1670 (Galli Maria Luisa ed altri), mentre è stato
ritenuto a livello politico non opportuno ripresentare un disegno di legge di
iniziativa governativa così come avvenne nella 7ª legislatura.
Le quattro cennate
iniziative parlamentari propongono soluzioni diverse da quelle contenute nel
disegno di legge del Governo della scorsa legislatura: ciò non tanto in ordine ai principi per lo sviluppo della legislazione
regionale relativa al passaggio ai Comuni delle IPAB soppresse, quanto in tema
di organizzazione statale a livello centrale dell'assistenza sociale che,
secondo l'orientamento degli onorevoli proponenti, dovrebbe essere ascritta
al dicastero della sanità trasferendovi la Direzione generale dei servizi
civili e le funzioni dalla stessa esercitate.
In merito, si ritiene di dover rappresentare che
l'attività ora svolta dal Ministero dell'interno nel settore si riferisce a
servizi di protezione socioassistenziale di
prevalente carattere economico in favore di connazionali profughi, di rifugiati
stranieri, di minorati civili, di cittadini vittime del terrorismo ovvero ad
interventi di primo soccorso verso popolazioni colpite da catastrofi, calamità
o da altri eventi eccezionali.
Sicché, mentre, da un lato, le funzioni residue dello
Stato nel campo assistenziale - essendo quelle
prevalenti ed ordinarie ormai deferite alle sedi regionali e locali - non hanno
attinenza rispetto ai compiti di tutela sanitaria della popolazione facenti
capo al Dicastero della sanità, dall'altro, ove il menzionato proposito delle
forze politiche fosse tradotto nella realtà giuridica, la politica interna,
gestita da questa Amministrazione, verrebbe limitata, in definitiva, ai campi
dell'ordine pubblico e della protezione civile che, per quanto rilevanti per la
salvaguardia della vita civile, non esauriscono certo la sfera di una politica
interna, democraticamente intesa.
Anche in occasione dell'esame presso il Senato della
Repubblica del bilancio dell'Interno per il 1981 (seduta dell'8 aprile 1981),
mentre da varie parti parlamentari è stata accentuata l'esigenza di definire
al più presto la menzionata legge-quadro di riforma,
l'onorevole signor ministro ha ribadito la sua
contrarietà a siffatta prospettiva di trasferimento.
Senza dire che le presenti
linee direttive politiche a supporto della nota preliminare allo stato di
previsione della spesa per il 1982, verrebbero radicalmente a mutare nel caso
in cui durante il corrente anno fosse tradotto in legge il cennato
orientamento parlamentare volto, come detto, a sottrarre all'«Interno» il
vertice organizzatorio del settore
socio-assistenziale.
In attesa che venga definita la normativa relativa al
vertice nazionale dell'assistenza sociale, le attività connesse all'esercizio
della funzione di indirizzo e coordinamento, proseguiranno nell'anno 1982
secondo le linee programmatiche già delineate per l'anno in corso.
Esse potranno infatti
contribuire, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ad
uno sviluppo equilibrato, organico e programmatico dei servizi sociali sul
territorio nazionale.
Si prevede, quindi, di indirizzare la propria attività:
- alla predisposizione di studi, ricerche, rassegne
legislative finalizzate alla preparazione di strumenti
conoscitivi e propositivi utili al miglioramento della disciplina legislativa
in campo sociale;
- alla predisposizione di studi comparati sulla legislazione regionale in materia di servizi sociali;
- ad approfondimenti sia teorici che
operativi intesi come indispensabili strumenti per la conoscenza
dell'evoluzione dei servizi civili a livello nazionale e dei problemi posti
dalla costante evoluzione dei bisogni.
Nel corso del 1982 proseguirà l'attività di collegamento con gli organismi internazionali e stranieri
in materia di assistenza sociale. Detta attività tende a favorire, attraverso
forme di scambio e di collaborazione, l'acquisizione di conoscenze in ordine allo sviluppo dei servizi sociali negli altri
Paesi.
Gli interventi assistenziali a favore dei profughi stranieri proseguiranno
nel 1982, in conformità con gli impegni internazionali assunti dal nostro
Paese.
Nei Centri A.P.S. di Latina
e Capua saranno posti in essere
interventi per consentire, nelle forme più idonee, l'accoglimento, la
permanenza, l'assistenza dei profughi stessi e per favorire, nei tempi e nelle
scelte, la loro emigrazione in paesi stranieri o la loro sistemazione sul
territorio nazionale.
All'uopo saranno poste in essere
tutte le occorrenti misure per il miglioramento dei servizi di ospitalità con
particolare riguardo a lavori di ristrutturazione del Centro di Latina, ai
problemi del personale, amministrativo e tecnico, divenuto insufficiente per
una corretta gestione nonché a quelli per la sicurezza interna dei Centri.
Per i profughi residenti nelle Regioni a statuto
speciale, non alloggiati nei centri, si provvederà a
corrispondere anche per il 1982, forme di assistenza economica (capitolo
4287).
È noto infatti che, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, la competenza relativa
all'assistenza dei profughi residenti fuori dei centri è stata trasferita alle
regioni ad esclusione di quella per l'assistenza ai profughi residenti in
regioni a statuto speciale.
Il programma di assistenza
in favore dei rifugiati residenti in Italia, svolto con la collaborazione
dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, verrà ampliato nel
1982 tenendo conto dell'aumento del costo della vita e delle crescenti
difficoltà economiche nelle quali versano i rifugiati, indigenti, malati ed
anziani.
Le forme di intervento
rimarranno immutate. Nel corso del 1982 saranno altresì condotte con pari
impegno le altre attività residuate allo Stato nel settore socio-assistenziale,
ai sensi dell'articolo 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 ed in relazione
all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 617 del 1977.
Fra di esse, si ritiene che acquisiranno particolare
significazione gli interventi finanziari
di primo soccorso in casi di gravi od estese calamità naturali nonché per
altre esigenze straordinarie.
Infatti l'articolo 5 della legge 4 agosto 1978, n. 482 -
riconoscendo tali esigenze oltre a quelle derivanti da calamità, fra le circostanze
che legittimano lo Stato ad esplicare erogazioni eccezionali sul capitolo n.
4296 - ha costituito valido elemento ermeneutico in
favore della detta attribuzione statale, quale espressione di un movente solidaristico sul piano nazionale che trascende, cioè, i
limiti geografici od economici delle competenze esercitabili
in sede locale.
Detta esigenza ha trovato positivo
riscontro anche in sede di esame della riforma dell'assistenza presso le
Commissioni riunite I e II della Camera dei deputati e precisamente
all'articolo 5 che tratta dei compiti dello Stato.
Analogo rilievo e collocazione
assumerà l'azione di protezione sociale per
i ciechi civili, sordomuti ed invalidi civili mediante la corresponsione
in loro favore di pensione ed assegni di carattere continuativo anche alla luce
di nuove normative intervenute nel settore all'inizio del 1980, nonché
l'attività volta ad assicurare la prima
assistenza ai cittadini profughi e ai connazionali che, in misura sempre
rilevante, rimpatriano dall'estero in relazione al verificarsi, nei paesi di
provenienza, di situazioni che rendono loro difficile l'ulteriore permanenza.
Saranno altresì curati gli interventi di distribuzione fra le regioni di prodotti destinati a finalità assistenziali in applicazione dei regolamenti della
Comunità economica europea.
Infine proseguirà e sarà verosimilmente incrementato
l'impegno relativo alla corresponsione delle speciali elargizioni di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei cittadini
che abbiano perduto la vita o subito una invalidità permanente non inferiore
all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la
cessazione dell'attività stessa, per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche
(articolo 5, legge 13 agosto 1980, n. 466, e relativo Regolamento di
attuazione emanato in applicazione dell'articolo 9 della legge).
www.fondazionepromozionesociale.it