Prospettive assistenziali, n. 60, ottobre - dicembre 1982
INSERIMENTO SCOLASTICO DEGLI
HANDICAPPATI E TENTATIVI DI CONTRORIFORMA
MARISA PAVONE - MARIO TORTELLO
La normativa nazionale sull'inserimento degli alunni
handicappati nella scuola normale presenta - all'appuntamento con l'anno
scolastico 1982-83 - elementi di novità valutati positivamente
da esperti ed operatori scolastici, unitamente ad alcuni aspetti contradditori
che suscitano perplessità e preoccupazioni.
I primi sono legati soprattutto alla
approvazione della legge 20 maggio 1982, n. 270 (più nota come legge
sul precariato); gli altri si riferiscono alla recente circolare ministeriale
relativa alle «scuole elementari speciali statali e parificate» e alla
applicazione della legge 270 stessa, per ciò che riguarda gli insegnanti di
sostegno nella scuola media. Un ulteriore elemento di
contraddizione va ravvisato, infine, nella ordinanza ministeriale del marzo
'82 sugli esami di licenza media, là dove impone la espressa menzione di un
regio decreto del 1925 sul diploma dei ragazzi handicappati, con chiaro
significato emarginante.
Disposizioni che vengono ad
interrompere la lunga serie di leggi e circolari sviluppatesi nella linea di
una sempre maggiore integrazione scolastica degli alunni handicappati (1).
Alla legge 118 del 30 marzo 1971 - la prima ad aver
sancito che l'istruzione dell'obbligo deve avvenire di norma nelle classi
comuni della scuola pubblica (2) - si sono aggiunte, via via,
tra le altre, la circolare ministeriale 18 agosto 1975, n. 227, che propone «misure
per facilitare [...] un
sempre più ampio inserimento degli alunni handicappati nelle scuole aperte a
tutti gli allievi», e la legge 4 agosto 1977, n. 517, che introduce tra
l'altro le attività di integrazione e di sostegno.
L'inserimento degli alunni portatori di handicap si
può considerare oramai un fenomeno generalizzato sul territorio nazionale. I
dati ministeriali più completi si riferiscono
all'integrazione nelle scuole materne, elementari e medie dell'obbligo
nell'anno scolastico 1979-80. Prendendo in considerazione la scuola nel suo
complesso, il rapporto percentuale fra alunni portatori di handicap e alunni in totale è pressoché omogeneo nelle tre
circoscrizioni territoriali: Nord (1,2%), Centro e Sud (1,3%); Italia (1,1%)
(vedi tab. 1) (3).
TAB. N. 1
Numero degli alunni
handicappati inseriti nelle scuole comuni statali (materne, elementari e medie
dell'obbligo)
NORD CENTRO SUD/ISOLE ITALIA
Ordine di scuola N. Di cui alunni N. Di cui alunni N. Di cui alunni N. Di cui alunni
Totale handicappati Totale handicappati Totale handicappati Totale handicappati
alunni N. % alunni N. % alunni N. % alunni N. %
Scuola Materna 256.338 2.240 0,9 132.715 1.032 0,8 358.188 2.001 0,6 747.241 5.273 0,7
2.093 1.075 1.551 4.719
Scuola Elementare 1.721.084 28.863 1,7 670.680 12.414 1,9 1.668.605 22.630 1,4 4.060.369 63.907 1,6
29.396 12.000 25.453 66.849
Scuola Media 1.301.712 8.910 0,7 483.078 3.639 0,8 1.161.638 3.047 0,3 2.946.428 15.596 0,5
– – 19.892
Totale
(1979-80) 3.279.134 40.013 1,2 1.286.473 17.085 1,3 3.188.431 27.678 1,3 7.751.038 84.776 1,1
Fonte: Ufficio Studi e Programmazione del
Ministero Pubblica Istruzione. I dati si riferiscono all'anno scolastico 1979-1980. I numeri scritti in neretto
sono relativi, invece alla cifra assoluta di bambini o alunni handicappati inseriti
nelle classi comuni nell'anno scolastico 1980-81 (per questo anno
non esistono ancora dati percentuali).
Una situazione ben diversa rispetto
a quella degli anni '60, quando l'espulsione o la non ammissione dei più deboli
dalla scuola normale costituiva
una prassi corrente. Allora, la percentuale di fanciulli
handicappati calcolata dagli esperti era del 5 per cento; l'incidenza dei «casi
limite» del 10 per cento; infine, un altro 10 per cento degli alunni era ritenuto
«disadattato del carattere e del comportamento».
L'obbligo dell'inserimento scolastico sancito dalla
legge 118, da un lato ha incoraggiato e potenziato le
esperienze di integrazione già in atto, dall'altro ha creato le condizioni per
cui la scuola comune - nel suo complesso - non ha più interesse a «inventare»
falsi handicappati o disadattati, dovendo comunque occuparsi della loro
educazione (4).
Per questo, mentre è doveroso prendere atto delle positive innovazioni introdotte dalla legge 270/82, occorre
sottolineare, ad esempio, le non poche perplessità suscitate dalla circolare
ministeriale sulle scuole speciali, proprio perché può ridare fiato alle
anacronistiche strutture emarginanti che si ritenevano in via di superamento
(5).
Vediamo ora, con ordine, le diverse disposizioni
introdotte dalla nuova normativa.
La legge 20 maggio 1982, n. 270
Con la legge 20 maggio 1982, n. 270 (norme
anti-precariato) (6), il legislatore ha introdotto alcune
innovazioni che interessano la scuola materna e dell'obbligo e che riguardano
direttamente l'inserimento degli alunni portatori di handicaps.
Scuola
materna. In precedenza, la
formazione delle sezioni di scuola materna statale - in presenza di bambini
handicappati - era regolamentata solo da circolari ministeriali (7). Nessuna
norma, inoltre, prevedeva la figura dell'insegnante di sostegno. Ora, la legge
n. 270, all'articolo 12, commi secondo e terzo,
stabilisce che:
«Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un
numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le
sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
«La consistenza complessiva delle dotazioni organiche
dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i
posti di sostegno da istituire in ragione, di regola,
di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps».
La legge n. 270, infine, richiama «l'applicazione della programmazione educativa secondo i criteri previsti
dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, anche nella scuola materna di Stato per
quanto compatibile» (8). La programmazione era già prevista dall'art. 32 del
DPR 31 maggio 1974, n. 416, che pone tra i compiti del
collegio degli insegnanti della scuola materna quello di provvedere alla
«cura» della «programmazione dell'azione educativa, anche al fine di adeguare
gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo
psico-fisico dei bambini».
Scuola
elementare. In base alla legge n.
270, art. 12, comma sesto, va assicurato «di regola un rapporto medio di un
insegnante di sostegno ogni quattro [...] alunni portatori di handicaps»;
una indicazione già presente a livello di circolare ministeriale, ma ora
recepita dalla legge.
Scuola
media. La legge 4 agosto 1977, n.
517, art. 7, comma secondo, prevedeva «forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps
da realizzare mediante la utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a
tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di
particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il
limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali».
Con la legge n. 270, art. 12, comma sesto, si prevede
- analogamente alla scuola materna ed elementare - «di regola un rapporto medio
di un insegnante di sostegno ogni quattro [...] alunni portatori di handicaps».
L'art. 14, comma settimo, della stessa legge
sancisce, inoltre, che «è abrogata la disposizione prevista, per la scuola
media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che
stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno
nel limite di 6 ore settimanali per ciascuna classe».
Abrogando questa norma, il legislatore ha inteso
accogliere una precisa richiesta emersa dalla conferenza nazionale sulla integrazione scolastica degli handicappati (promossa
nel 1981 dal Ministero della pubblica istruzione) e che aveva come obiettivo
l'adeguamento dell'orario degli insegnanti di sostegno alle effettive esigenze.
Le dotazioni
organiche e aggiuntive. In base alla
legge n. 270, i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, unitamente a quelli di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e
di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo
di studio, sono compresi nelle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della
scuola elementare e media (art. 12, comma quarto).
Le dotazioni
organiche sono rideterminate annualmente entro
il 31 marzo. Le disposizioni si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno
scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della legge n. 270. La prima applicazione si avrà dunque - legge
finanziaria permettendo - con l'anno scolastico 1983-84.
In base all'art. 13, comma primo, della legge sul
precariato, inoltre, «le dotazioni organiche determinate ai sensi dell'art. 12
sono aumentate di una dotazione
aggiuntiva risultante dalla applicazione di un
incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle predette dotazioni organiche». «In prima applicazione [...] le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono
determinate in numero di 5.500 unità complessive, le dotazioni aggiuntive
della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive;
le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000
unità complessive» (art. 20, comma primo).
Ancora la legge n. 270 stabilisce, all'art. 14, comma
sesto:
«Il personale docente di ruolo, incluso - nel
rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo (9) -
quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti,
può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte
del normale orario di servizio, in attività didattico-educative
e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri
e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della
pubblica, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di
sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche
difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività
integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti».
Anche le dotazioni aggiuntive sono rideterminate
annualmente con riferimento al 31 marzo, contestualmente alla determinazione
degli organici del personale docente. La prima applicazione va riferita al 31
marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, cioè all'anno scolastico
1983-84.
Nuovi criteri per gli esami di licenza media
Con il decreto ministeriale del 26 agosto 1981 (10),
sono stati impartiti i nuovi criteri per le prove di esame
per il conseguimento del diploma di licenza media. Infatti, con l'anno
scolastico 1981-82, si è chiuso il primo ciclo di applicazione
dei nuovi programmi previsti dalla legge 348/77 e resi esecutivi nell'anno
scolastico 1979-80. Anche le prove d'esame, dunque, devono essere coerenti -
nella loro impostazione e nella loro attuazione - con
le innovazioni apportate dagli interventi legislativi precedenti.
Sottolinea la premessa al testo allegato al decreto
ministeriale: «L'aspetto fondamentale di questo esame
deve essere la sua caratterizzazione educativa in quanto, a conclusione della
scuola obbligatoria, deve essere offerta all'alunno la possibilità di dare
prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze
acquisite, anche in vista delle scelte successive. L'esame di licenza media
avrà, pertanto, il carattere di un bilancio sia della attività
svolta dall'alunno sia dell'azione educativa e culturale compiute dalla scuola,
anche per una convalida del giudizio sull'orientamento».
Viene sottolineata, anche, l'importanza della «relazione
finale del Consiglio di classe, la quale deve presentare - in armonia con i
nuovi criteri e metodi di valutazione- l'indicazione dei programmi
effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati
- compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione e la sintesi di
quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato [...]. La chiarezza
e la precisione dei giudizi di ammissione costituisce
un'essenziale condizione per il corretto svolgimento delle prove d'esame. Ciò
va particolarmente sottolineato per quegli allievi
riconosciuti - secondo le norme vigenti - portatori di handicap che vengono
ammessi a sostenere le prove di esame. La loro scheda di valutazione dovrà indicare
per quali discipline siano stati adottati particolari
criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte,
anche eventualmente in sostituzione parziale e totale di alcune discipline;
sulla base di tutti gli elementi forniti, si predisporranno prove d'esame
differenziate (Regio Decreto n. 653/1925, art. 102) coerenti con il livello
degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenziali attitudini e al livello di partenza».
Un esame differenziato, dunque,
a conclusione di una scuola individualizzata; prove studiate a misura dei
ragazzi handicappati, in continuità con quanto essi hanno svolto nel corso
dell'iter scolastico.
Anche l'ordinanza ministeriale del 12 marzo 1982
(11), introduce al punto 35 una nuova importante innovazione:
«I docenti utilizzati per la realizzazione delle
forme di integrazione e di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicap, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4
agosto 1977, n. 517, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano,
pertanto, a pieno titolo, alle operazioni di valutazione periodiche e finali e
agli esami di licenza di scuola media».
Una modifica che ripara ad una
duplice, grave, ingiustizia. La
prima interessa gli stessi ragazzi handicappati: i docenti di appoggio che li hanno seguiti
per un intero anno (a volte, per il completo iter della scuola media
inferiore) non vengono estromessi nel momento conclusivo della esperienza
scolastica, delicato ed importante. Anzi, partecipano «a pieno titolo» - in
analogia a quanto già è previsto nella scuola elementare - alla valutazione
finale. Inoltre, non viene più mortificata la professionalità dei docenti
d'appoggio, sino ad ora allontanati proprio nelle fasi essenziali della
programmazione: quelle della valutazione e della verifica.
Chi si rivede, le classi speciali!
A fronte delle disposizioni sopracitate, in linea con la scelta dell'inserimento,
vanno registrati, purtroppo, alcuni «colpi di coda» degli uffici ministeriali,
anche in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del marzo 1981 (12).
Il primo interessa la scuola elementare.
Con circolare del giugno 1982, il Ministero della pubblica istruzione ha modificato le disposizioni
relative alle scuole elementari speciali statali e parificate. Ne riportiamo il
testo (13).
«Com'è noto, è in atto un graduale processo di integrazione degli alunni portatori di handicap nelle
strutture scolastiche comuni, secondo le modalità previste dalla legge
4.8.1977, n. 517, che ha favorito, a tal fine, l'impiego di numerosi insegnanti
di sostegno.
«Tale fenomeno ha determinato sia una progressiva
contrazione dei posti d'organico di scuola speciale. sia
la permanenza nelle scuole speciali - non essendo ancora ipotizzabile l'inserimento
nelle classi comuni - di alunni portatori di gravi handicap o pluriminorati, per i quali si richiede una programmazione
educativa accentuatamente individualizzata.
«Al riguardo, si rammenta che per la formazione delle classi di scuola elementare statale speciale sono
state impartite disposizioni con ministeriali n. 4525 del 9 luglio 1962, e n.
934/6 del 2 febbraio 1963, tuttora in vigore.
«Tuttavia, avuto riguardo alla reale gravità delle
condizioni degli alunni handicappati, accertata mediante le attestazioni
fornite alla scuola dai servizi preventivi e/o riabilitativi territoriali e dai
servizi di igiene mentale, si ritiene che le classi
speciali possano funzionare con un numero minimo di quattro alunni.
«Il funzionamento di classi con un numero di alunni inferiore a quattro può consentirsi eccezionalmente,
solo in presenza di gravi situazioni rigorosamente e singolarmente accertate e
valutate, tenuto conto della impossibilità di soddisfare altrimenti i bisogni
individuali di educazione e riabilitazione o di concentrare gli alunni in altre
classi».
Il grosso «nodo» degli handicappati gravi torna alla
ribalta non attraverso nuovi stimoli alla sperimentazione, ma riproponendo l'equivoco della «doppia via»: l'integrazione
nella scuola comune per alcuni, la permanenza in scuole speciali per altri. A
scelta di chi?
Mentre da più parti si richiede la sperimentazione di
strutture integrate, agili, all'interno o, almeno, a fianco della scuola
normale (14), anche sulla scia delle esperienze già in atto (15), il Ministero
ha ridato fiato alle classi speciali, consentendo loro di sopravvivere a se
stesse. Infatti, la circolare prevede che le sezioni speciali «possano
funzionare con un numero minimo di quattro alunni», ulteriormente riducibile:
un limite che va al di sotto di ogni possibile sussistenza
di un «gruppo educativo».
Ben diverse sono state le conclusioni della «Commissione di studio per la riforma dei programmi della scuola
elementare». Sottolinea la relazione:
«È opportuno prevedere più scuole attrezzate
nell'ambito distrettuale, che siano in grado di offrire
quei necessari presidii e sostegni, che non fossero possibili in maniera
diversa. Si rammenta che il problema degli handicappati più gravi non è
risolvibile nell'ambito della sola scuola, ma richiede uno sforzo solidale
delle famiglie e delle strutture operanti sul territorio, che devono offrire
spazi e occasioni anche nell'ambiente extra-scolastico, soprattutto nella prospettiva della formazione ulteriore che dovrà anche
assicurare a tali soggetti possibilità di inserimento non passivo nella vita
sociale e nel lavoro. La soluzione soddisfacente del problema degli
handicappati non sta in un loro temporaneo accoglimento nelle aule
scolastiche, bensì in un coinvolgimento di tutto l'ambiente (famiglie, enti
locali, unità sanitarie e di servizi), che possa
provvedere, oltre che a dotare la scuola del necessario, anche a garantire
interventi extrascolastici e domiciliari».
Una interpretazione
riduttiva della legge 270
Con circolare del luglio 1982 (16), il Ministero
della P.I. ha impartito le norme per la utilizzazione
dei docenti di scuola media per le attività di integrazione e di sostegno a
favore degli alunni handicappati, in prima applicazione della legge 270/82.
Purtroppo, per l'anno scolastico 1982-83, l'utilizzazione
dei docenti per il sostegno si riferisce solo agli articoli 12 e 14 della legge
270/82 (dotazioni organiche e abrogazione del limite delle sei ore
settimanali) e non anche agli articoli 13 e 20 (determinazioni delle dotazioni
aggiuntive all'organico). Come è già stato
sottolineato, il personale delle dotazioni aggiuntive dovrebbe essere
disponibile - legge finanziaria permettendo - solo con l'anno scolastico
1983-84.
Ora, una interpretazione
riduttiva delle nuove norme da parte di alcuni provveditorati ha comportato
una contrazione delle ore effettive di sostegno, alla quale va aggiunto il
notevole ritardo con cui spesso viene assegnato il personale d'appoggio e che
compromette ogni seria possibilità di programmazione degli interventi.
L'art. 12 prevede che la determinazione delle
dotazioni organiche comprenda anche i posti di sostegno e che questi
assicurino, di regola, un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni
quattro alunni handicappati. Una applicazione isolata
e burocratica della norma ha comportato la seguente situazione: orario-cattedra
18 ore settimanali, 4 ore e mezza in media disponibili per ciascuno dei
quattro allievi. Cioè, un'ora e mezza in meno rispetto
alle sei (già carenti) previste dalla legge 517/77, in contraddizione con le richieste
avanzate da più parti, con lo spirito del legislatore, ma soprattutto in
contrasto con le effettive esigenze dell'integrazione.
Va annotato, inoltre, che l'applicazione della legge
270 è stata oggetto di trattativa, nel luglio '82, tra i sindacati confederali
della scuola ed il Ministero della P.I. Come ha sostenuto Roberto Pettinelli, a nome di CGIL CISL
UIL, al convegno di Torino «Tutti uguali,.. tutti diversi», il sindacato aveva «concordato l'applicazione immediata della
270 su tutti e tre i filoni di scuola: la materna, l'elementare e la media.
L'applicazione voleva dire introdurre immediatamente il docente di sostegno nel
rapporto 1/4 anche nella scuola materna. Solo a questo patto. avevamo assecondato - e lo sapevamo - una certa riduzione
per quest'anno del rapporto fra docenti di sostegno
e numero di handicappati nella scuola media. Avevamo fatto, cioè,
un accordo di tipo complessivo: recuperavamo fortemente nella materna, dove il
sostegno non c'è, dal punto di vista quantitativo e, l'anno prossimo,
ampliavamo in tutti i settori».
A partire dal prossimo anno scolastico, il rapporto docenti per
il sostegno - alunni handicappati potrà variare in positivo, se diverrà
disponibile anche il personale delle dotazioni aggiuntive all'organico, come
prevede la legge. Infatti, nonostante il blocco
sostanziale degli organici per i prossimi anni, la legge 270 prevede un incremento
del personale docente per il sostegno. Se la normativa
troverà puntuale applicazione, non dovrebbero più esistere - in prospettiva -
problemi quantitativi, ma si affaccerà maggiormente l'esigenza di
qualificazione.
Tuttavia, il nodo dell'inserimento nella media
dell'obbligo non si può sciogliere senza superare
alcuni pesanti limiti oggi presenti nella organizzazione scolastica:
soprattutto, il rischio di un irrigidimento giuridico e professionale dell'insegnante
di sostegno (troppo spesso il docente d'appoggio viene identificato con l'handicappato
stesso) e la mancanza di un effettivo coinvolgimento di tutti gli insegnanti e
di tutta la scuola, perché l'integrazione non si riduca ad un semplice
custodialismo, anziché tradursi in uno sforzo collettivo di effettiva coeducazione.
Occorre superare la rigidità del rapporto numerico fra
insegnanti di sostegno e handicappati; una richiesta rivolta ultimamente da più
parti al Ministero, ma che può già trovare prime positive
risposte nella normativa vigente:
a) Il personale di sostegno non è assegnato per gli
alunni handicappati. Viene « assegnato a scuole
normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni
e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di
apprendimento » (DPR 31 ottobre 1975, n. 970, art. 9, comma quarto).
b) Gli insegnanti
di classe (indipendentemente dalla materia di insegnamento)
devono essere «capaci di rispondere ai bisogni educativi degli alunni con
interventi calibrati sulle condizioni personali di ciascuno» (C.M. 28 luglio
1979, n. 199).
c) Il collegio docenti cura la programmazione educativa (DPR 31 maggio 1974, n. 416, art. 4).
«Nell'ambito della programmazione [...] sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap [...]. Le attività [si svolgono] secondo un
programma di iniziative di integrazione e di sostegno
che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri
generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe
[...]. Il suddetto programma viene periodicamente verificato e aggiornato dal
collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico» (legge 4 agosto 1977, n.
517, art. 7).
d) «Nelle attività di integrazione
dovranno essere impegnati tutti gli alunni; in particolare si dovrà evitare
che gli alunni bisognosi delle iniziative di sostegno siano impegnati soltanto
in esse, mentre i loro compagni si dedicano alle attività di integrazione»
(D.M. 9 febbraio 1979, parte III, punto quarto).
e) «L'entità orario settimanale
delle attività di integrazione e di sostegno per ciascun alunno sarà
determinata [...] sulla base della documentazione e
delle indicazioni [...] a tal fine fornite dalla
scuola frequentata nell'anno precedente» (C.M. 21 luglio 1982, n. 233).
Un diploma come marchio di diverso (17)
Un ultimo elemento di involuzione
riguarda ancora la scuola media. A vent'anni dalla istituzione della media unica, obbligatoria e gratuita
per tutti e contestualmente al primo anno di applicazione dei nuovi criteri per
l'esame di licenza media, il Ministero della pubblica istruzione - con la già
citata ordinanza del 12 marzo 1982 - ha reintrodotto una grave discriminante
tra alunni «normali» ed alunni «handicappati», in base ad un Regio Decreto
del 1925: nel diploma deve essere fatta «espressa menzione» che il titolo di
studio è stato conseguito in base a prove d'esame differenziate.
Un diploma di licenza media come marchio di «diverso»,
dunque. Una inutile sottolineatura delle difficoltà
incontrate dal ragazzo svantaggiato, proprio alla conclusione di un ciclo di
studi obbligatorio, che dovrebbe potenziare la capacità dei cittadini di
partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e
di contribuire al loro sviluppo. Una trascrizione burocratica della sua
«diversità», ufficializzata su un diploma da esibire a terzi, specie nella
ricerca di un lavoro che dovrebbe consentire una prassi di inserimento
sociale, già positivamente avviata nella scuola.
Ma, soprattutto, tale disposizione ministeriale cozza
contro una lunga serie di modifiche legislative, innovazioni e provvedimenti
che hanno cambiato volto in questi anni alla scuola dell'obbligo, per renderla
a misura di ogni alunno: differenziata, in quanto
individualizzata. È per lo meno un controsenso, dunque, ribadire
questa «diversità» al termine di un iter scolastico che consente di differenziare
i programmi sino ad una «sostituzione parziale o totale di alcune discipline»,
in rapporto «alle potenziali attitudini e al livello di partenza degli alunni»
(D.M. 2 agosto 1981, premessa, comma nono), prevede
interventi di sostegno «al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo
studio e la piena formazione della personalità» degli allievi (legge 4 agosto
1977, n. 517, art. 7) ed autorizza
prove d'esame differenziate «coerenti con il livello degli insegnamenti
impartiti» (D.M. 26 agosto 1981, cit.).
La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, aveva istituito
la scuola media unica, obbligatoria, gratuita,
secondaria di primo grado. L'unicità della istruzione media inferiore
rappresentava proprio uno dei punti più significativi del nuovo ordinamento, un
grande passo in avanti rispetto all'assetto precedente della scuola per i
ragazzi dagli 11 ai 14 anni (18). Altro aspetto qualificante,
l'esistenza di un ampio ventaglio di discipline,
tale da mettere in luce le attitudini dei ragazzi e facilitarne l'orientamento.
La legge 16 giugno 1977, n. 348, ha perfezionato il
processo di unificazione eliminando il principio
della facoltatività di alcune discipline e dando a tutte le materie «eguale valore e dignità».
La legge 4 agosto 1977, n. 517, ha rafforzato la
capacità democratica delle strutture della scuo
la
media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa e didattica, dalla quale discendono nuovi
criteri di organizzazione del lavoro scolastico, nuovi strumenti valutativi e
corrispondenti iniziative di integrazione e di sostegno. «Gli interventi
legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962,
sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico
finalizzato alla promozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia
eliminando quelle strutture che si erano dimostrate
inadeguate (classi di aggiornamento e classi differenziali)» (19).
Più specificatamente, l'art. 7 della legge 517/ 1977
prevede gli interventi di integrazione e di sostegno da
attuare nella scuola media «a favore degli alunni portatori di handicaps»:
«Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo
studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione
educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione
anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della
stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo
di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni.
«Nell'ambito della programmazione di cui al
precedente comma sono previste forme di integrazione
e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps
da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, di ruolo o incaricati a
tempo indeterminato, in servizio nella scuola media e in possesso di
particolari titoli di specializzazione, che ne facciano richiesta, entro il
limite di una unità per ciascuna classe che accolga alunni portatori di handicaps e nel numero massimo di sei ore settimanali.
«Le classi che accolgono alunni portatori
di handicaps sono costituite con un massimo di
20 alunni.
«In tali classi devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico
e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e
degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio
e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.
«Le attività di cui al primo comma del presente articolo si svolgono periodicamente in sostituzione
delle normali attività didattiche e fino ad un massimo di 160 ore nel corso
dell'anno scolastico con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del
periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di
sostegno che dovrà essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base di
criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei
consigli di classe.
«Esse sono attuate dai docenti delle classi
nell'ambito dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti
per ciascuna classe.
«Le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo
3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, devono essere coordinate con le
iniziative comprese nel programma di cui al precedente quinto comma.
«Il suddetto programma viene
periodicamente verificato e aggiornato dal collegio dei docenti nel corso
dell'anno scolastico.
«I consigli di classe, nelle riunioni periodiche
previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1962, n.
1859, verificano l'andamento complessivo dell'attività didattica nelle classi
di loro competenza e propongono gli opportuni adeguamenti del programma di
lavoro.
«Le classi di aggiornamento
e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, sono abolite».
Anche la premessa generale ai nuovi programmi della
scuola media (decreto ministeriale 9 febbraio 1979, parte seconda, punto 2),
prevede la individualizzazione degli interventi:
«La individualizzazione
degli itinerari di apprendimento è garanzia, per l'alunno, di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio, cui corrisponde il dovere di impegnarsi
per la promozione di sé e per la preparazione ad assolvere i propri compiti
sociali in termini sia di conquista degli elementi culturali comunque
indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzalità
personali.
«In questo quadro pone particolari problemi la
presenza di alunni portatori di handicaps,
i quali evidentemente esigono, pur se inseriti, come disposto dalla legge,
nelle classi normali, il rispetto più attento della loro differenziata
situazione e la messa in azione di appropriati interventi educativi e
didattici.
«Gli interventi specialistici di medicina scolastica, la disponibilità di docenti particolarmente
preparati, il servizio socio-psico-pedagogico, le
forme particolari di sostegno previsti dalla legge n. 517 del 1977 a favore degli
handicappati - tanto più che il solo inserimento dell'handicappato nella
scuola non risolve le difficoltà ma rischia addirittura di determinare
situazioni dannose per lo stesso handicappato e gli altri membri della
comunità-classe - concorrono proprio ad assicurare un servizio scolastico
adeguato alla delicatezza dell'inserimento. Di fronte a queste situazioni
peraltro l'individualizzazione didattica diventa esigenza imprescindibile
nella programmazione del consiglio di classe».
Lo stesso decreto ribadisce
la necessità di interventi di integrazione e sostegno (parte terza, punto 4):
«Particolare attenzione dovrà essere prestata dal
collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto alla rilevazione delle esigenze
manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua
azione, assumendo anche i problemi proposti da particolari situazioni di emarginazione culturale o sociale e promuovendo
interventi capaci di rimuoverle nel quadro dell'educazione permanente
programmata dal distretto scolastico.
«In tale prospettiva rientrano le attività scolastiche
di integrazione anche a carattere interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, e le
iniziative individualizzate di sostegno.
«Il collegio dei docenti, sulla base dei criteri
generali indicati dal consiglio di istituto e delle
proposte elaborate da consigli di classe, particolarmente in riferimento ai
dati offerti dalle verifiche periodiche, stabilisce il piano di queste
iniziative da correlarsi strettamente con gli obiettivi individuati nella
programmazione e da realizzarsi secondo le modalità previste dalla legge n.
517/ 1977.
«Nelle attività di integrazione
dovranno essere impegnati tutti gli alunni; in particolare si dovrà evitare che
gli alunni bisognosi delle iniziative di sostegno siano impegnati soltanto in
esse mentre i loro compagni si dedicano alle attività di integrazione».
Con l'anno scolastico 1981-82 - come si è detto - si
chiude il primo ciclo di applicazione dei nuovi programmi
della scuola media e il già citato decreto ministeriale 26 agosto 1981 introduce
rinnovati «criteri orientativi» per le prove di esame di Stato. Una innovazione profonda, giudicata positivamente.
Contro questa serie di modifiche, fortemente
innovative e rispettose delle «diversità» esistenti tra ragazzo e ragazzo e, a
maggior ragione, tra quelli cosiddetti «normali» e i portatori di handicap, si
scontra però l'ultimo punto della ordinanza ministeriale 12 marzo 1982 che
prevede:
«Qualora la commissione o sottocommissione
esaminatrice predisponga prove d'esame differenziate [...], nei diplomi e nei
certificati da rilasciarsi agli interessati, deve
essere fatta espressa menzione che il titolo è stato conseguito ai sensi
dell'art. 102 del Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653» (20).
Una disposizione che rischia di inquinare tutto il
lavoro positivamente svolto durante la scuola dell'obbligo, proprio perché sottolinea e stigmatizza quelle differenze che hanno
costituito per almeno otto anni la situazione di partenza per elaborare la
programmazione didattica ed educativa.
Ciò che stupisce, inoltre, è il ricorso ad una legge
fascista di 57 anni fa, per dare pratica attuazione
ai nuovi criteri di valutazione nella scuola media dell'obbligo, che costituiscono
certamente una «rivoluzione copernicana» nel settore. Si noti che il regio decreto 653/1925, all'art. 5 dà facoltà al preside
di «allontanare dall'istituto gli alunni o candidati affetti da malattie contagiose
o ripugnanti». Questa disposizione è stata più volte utilizzata - anche dopo la
legge 118/1971 - per allontanare dalla scuola soggetti portatori di handicap
fisici e sensoriali (21).
Certamente, sarebbe porre un falso
problema focalizzare l'attenzione esclusivamente su questa pur inutile e
dannosa annotazione d'obbligo sul diploma di scuola media. Gli sforzi
vanno prioritariamente indirizzati verso la costruzione di una scuola
dell'obbligo capace - in tutti e tre i cicli, e non solo in quelli elementari -
di offrire ad ogni alunno le condizioni più idonee a favorirne l'inserimento e
l'apprendimento (22).
Tuttavia, sembra utile evidenziare
i rischi insiti nell'ultimo punto dell'ordinanza ministeriale del 12 marzo
1982, proprio perché si traduce, in pratica, nel ripristino di un «sotto-diploma»
di licenza media che divide nuovamente i cittadini in «categorie» (23).
Per quanto riguarda, inoltre, il beneficio della
riserva del posto di lavoro per gli handicappati - in quanto invalidi civili -
tale diritto non viene compromesso dalla mancata indicazione,
sul certificato di licenza, del richiamo all'art. 102 della legge 653/25.
L'invalidità civile può essere altrimenti e più correttamente dimostrata con altra documentazione.
(1) Per una rassegna legislativa
inerente l'inserimento scolastico degli handicappati, cfr.:
M. Pavone, M. Tortello, Handicappati,
scuola, enti locali, Nuova Guaraldi, Firenze,
1982. Sulla normativa che riguarda non solo i problemi scolastici, cfr.: G. Selleri,
Handicappati, legislazione e società,
Nuove edizioni operaie, Roma, 1980 e AA.VV., Una persona è una
persona, Ed. Lavoro, Roma, 1982.
(2) Legge 30 marzo 1971, n. 118, «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e
nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili», in Gazzetta Ufficiale,
2 aprile 1971, n. 82. Cfr.,
anche: Prospettive assistenziali,
Torino, n. 14, aprile-giugno 1971, pp. 54-62.
(3) Ministero P.I.,
Ufficio Studi e Programmazione, L'integrazione
degli alunni handicappati nella scuola materna e dell'obbligo, Roma, 1980.
Nell'ottobre 1982, inoltre, sono stati pubblicati alcuni dati parziali relativi
all'anno scolastico 1980-81 (cfr.:
Ministero P.I. - Ufficio di Coordinamento Attività Ispettiva, «Relazione del corpo ispettivo sull'andamento generale
dell'attività scolastica e dei relativi servizi. Anno scolastico
1980-81, art. 4 del DPR 31.5.1974, n. 417», in Bollettino Ufficiale del Ministero P.I., Supplemento ordinario n. 3, parte li, n. 39-40, 30
settembre - 7 ottobre 1982). Per la scuola
materna, i dati rilevano una flessione del numero di bambini handicappati
inseriti nell'Italia del Nord e del Sud, «specie per la diminuita natalità»
(ibidem, p. 95). Nella scuola elementare
comune il processo di integrazione «ha registrato un
ulteriore incremento numerico [...] ancora più rimarchevole
se si tiene conto della flessione generale della popolazione scolastica [...].
Gli alunni dal 1974 sono in diminuzione, con una dinamica
negativa dell'1,8-2% annuo» (ibidem, p. 10 e nota 1). Notevole incremento
anche per la scuola media (ibidem, p.
142) (vedi tab. 1).
(4) Un primo bilancio di dieci anni di
integrazione degli handicappati nella scuola dell'obbligo è stato tracciato al
convegno «Tutti uguali... tutti diversi»,
Torino, 14-15-16 ottobre 1982, promosso
dall'Assessorato per l'istruzione del Comune ed al quale hanno partecipato
oltre 2 mila persone. Gli atti del convegno sono in
corso di pubblicazione. Tra i nodi critici che hanno condizionato o frenato
l'inserimento: 1) la mancanza di una ricerca scientifica che accompagnasse
via via l'integrazione, ne valutasse i risultati, ne sistematizzasse le metodologie, ne indicasse gli strumenti
più validi; 2) la formazione degli insegnanti, proseguita in gran parte nelle
scuole di specializzazione privata; 3) i rapporti molto spesso ancora critici
tra scuola ed enti locali; 4) la burocratizzazione della figura dell'insegnante
di sostegno; 5) il problema degli handicappati gravi; 6) l'esigenza di un
forte movimento di opinione culturale e politico che
sostenga la linea dell'inserimento.
(5) Ben diversa è la tendenza che si va
consolidando in Francia. Si vedano al riguardo le
circolari emanate dai Ministri dell'educazione nazionale e della solidarietà sociale
nel gennaio 1982 secondo cui «l'integrazione dei ragazzi handicappati nella scuola
comune è [...] una delle priorità del piano 82-83» (cfr. Sauvegarde de l'enfance,
Parigi, n. 2, marzo-aprile 1982, p. 156 e segg.).
(6) Legge 20 maggio 1982, n. 270, «Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione
degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di
precariato e sistemazione del personale precario esistente», in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 1982, n.
139, supplemento ordinario.
(7) C.M. 8 agosto 1975, n. 227, «Interventi a favore degli alunni
handicappati: programma per l'anno scolastico 75-76» («Si reputa
pedagogicamente e didatticamente opportuno non superare di norma i 20 alunni
per classe o per sezione di scuola materna»); C.M. 8 settembre 1976, n. 228, «Iniziative per
l'inserimento degli alunni handicappati nelle scuole comuni. Anno scolastico
1976-1977» (che rileva l'esigenza di «contenere a 20 unità, di norma con
non più di 2 bambini handicappati, la popolazione scolastica di ciascuna
sezione»).
(8) Cfr. C.M.
5 agosto 1982, n. 261, «La programmazione della azione
educativa nella scuola materna».
(9) Il primo comma dell'art. 14
stabilisce: «La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve
contribuire nella scuola elementare e media e, per quanto compatibile anche
nella scuola materna, a realizzare una programmazione
educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517,
assicurando per altro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine,
delle seguenti esigenze: a) copertura dei posti di insegnamento che non possono
concorrere a costituire cattedre o posti orario; b) copertura dei posti di
insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5
mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori; c) sostituzione dei
docenti destinati ai compiti di cui al sesto comma [è quello riportato per
esteso qui sopra]; d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione
delle scuole a tempo pieno; e) sostituzione dei docenti impegnati nello
svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei
titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media
per lavoratori; f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono
comma, secondo periodo del presente articolo [attività di aggiornamento,
specializzazione e perfezionamento]».
(10) D.M. 26 agosto 1981, «Criteri
orientativi per le prove di esame di Stato per il
conseguimento del diploma di licenza media e modalità dello svolgimento delle
medesime», in Gazzetta ufficiale, 10
settembre 1981, n. 249.
(11) Ordinanza ministeriale 12 marzo
1982, «Valutazione finale ed esami nella scuola media
per l'anno scolastico 1981-1982».
(12) Cfr. E. Fassone, «La Corte di Cassazione emargina gli
handicappati», in Prospettive assistenziali, Torino, n. 56, ottobre-dicembre 1981, pp.
8-14. La sentenza è pubblicata in Prospettive
assistenziali, Torino, n. 55, luglio-settembre
1981.
(13) Cfr. C.M.
9 giugno 1982, n. 185, «Scuole elementari speciali statali e parificate».
(14) Cfr., ad
esempio: Regione Piemonte, Piano sociosanitario per il triennio 1982-84,
allegato 19 (legge regionale 10 marzo 1982, n. 7) e la proposta di
sperimentazione formulata dalla Direzione didattica «Anna Frank»
di Torino.
(15) Esperienze sono in atto a Sassuolo
(Modena), Giugliano (Napoli), Arezzo, Cutropiano, Genova, Reggio Emilia, Pistoia, Perugia, Siena,
Trieste ed in altri centri.
(16) C.M. 21 luglio 1982, n. 233, Utilizzazione docenti di scuola media per le
attività di integrazione e il sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps. Anno scolastico 1982-83.
(17) Cfr.,
anche: M. Pavone, M. Tortello, Handicappati;
il diploma di licenza media come marchio di diverso, in «Prospettive
sociali e sanitarie», Milano, n. 15, 1° settembre 1982, pp. 13-15.
(18) Ampia è la bibliografia relativa
alla introduzione della scuola media unica. Per tutti, cfr.
A. Fadiga Zanatta,
Il sistema scolastico italiano, Il
Mulino, Bologna, 1978, pp. 107-145.
(19) Dalla premessa generale ai
programmi della scuola media, decreto ministeriale 9 febbraio 1979, parte
prima, punto 2.
(20) L'art. 102 del R.D. 4.5.25, n. 653,
dispone: «I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla nascita o per
causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli organi per
sostenere tutte le prove di esame, possono, in seguito
a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice, ottenere la dispensa
totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di sottoporsi, ove sia possibile,
ad esperimenti che dalla Commissione siano ritenuti equipollenti».
(21) Cfr. L. Bellomo, L. Ribolzi,
L'inserimento degli handicappati nella
scuola dell'obbligo, Il Mulino, Bologna, 1979, p. 224. Cfr. anche, la sentenza del
Pretore di Venezia del 18 gennaio 1975 in merito alla frequenza scolastica
degli handicappati.
(22) Cfr. AA.VV., Programmi della scuola media. Strutture e valutazione, Armando Armando, Roma, 1981, pp.
171215. Cfr., inoltre, S.
Neri, «Apprendimento», in AA.VV.,
Handicap, socializzazione, apprendimento,
Il Pensiero Scientifico, Roma, 1981, pp. 99-143.
(23) Anche il Parlamento si è occupato
del problema della licenza media agli alunni portatori di handicap. Rispondendo
al Senato ad interrogazioni dei senatori Ulianich
(sinistra indipendente) e Morandi (PCI), il
sottosegretario alla P.I.,
onorevole Drago (DC), ha difeso la disposizione dell'ordinanza ministeriale
del 12 marzo 1982. A suo avviso, l'obbligo di menzionare espressamente il R.D.
653/1925, lungi dal contrastare con lo spirito della legge 31 dicembre 1962,
n. 1859 (media unica), ha la sola funzione di attestare la legittimità della
scelta della Commissione di procedere a prove differenziate
e di garantire il preside in ordine al contenuto dei documenti da lui sottoscritti.
Il sottosegretario ha comunque
annunciato una prossima iniziativa legislativa che consenta di dare al
problema una soluzione diversa (cfr. Servizio informazioni Avio,
Roma, Armando, n. 7-8, luglio-agosto 1982, p. 208).
www.fondazionepromozionesociale.it