Prospettive assistenziali, n. 60, ottobre - dicembre 1982
OSSERVAZIONI SULLE MODIFICHE
LEGISLATIVE DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO
Nello scorso
numero abbiamo pubblicato il testo integrale della nuova disciplina approvata
dal Senato in materia di adozione e di affido. Riportiamo ora le osservazioni dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie e del Centro italiano per l'adozione internazionale.
L'ANFAA e il CIAI prendono atto con viva soddisfazione
che il testo in esame conferma la validità dell'istituto dell'adozione
speciale, istituto introdotto nel nostro ordinamento
con la legge 5 giugno 1967 n. 431.
Sono altresì positivi i
seguenti aspetti:
- l'estensione dell'adozione a tutti i minori in
situazione di abbandono;
- la soppressione dell'affiliazione;
- l'equiparazione dell'adozione dei bambini italiani
e di quelli stranieri;
- la riduzione del campo di applicazione
dell'adozione ordinaria dei minori, anche se sarebbe stata preferibile la
soppressione di tale forma di adozione;
- la previsione di norme penali, soprattutto quelle
dirette a stroncare il mercato dei bambini ed a colpire le omesse e incomplete
segnalazioni dei minori in situazione di abbandono;
scopo
educativo, quale intervento da privilegiare scopo educativo, quale intervento
di privilegiare nei confronti dei minori in situazione di difficoltà e per i
quali non è possibile o consigliabile l'aiuto alla famiglia d'origine, né
sussistono le condizioni per l'adozione.
Stante il dilagante mercato dei bambini italiani e
stranieri, l'impossibilità di dare una famiglia ai minori abbandonati di età superiore agli anni otto, queste associazioni
ritengono che la riforma dell'adozione dovrebbe essere sollecitamente
approvata.
Queste associazioni fanno comunque
presente la necessità di alcuni miglioramenti.
ADOZIONE
In materia di adozione l'ANFAA
e il CIAI propongono le seguenti modifiche:
1) La soppressione dell'adozione in casi particolari
(ex tradizionale) di minori, al fine di evitare ogni
possibile accaparramento di bambini da parte di persone singole o troppo
anziane.
Nel caso in cui il legislatore ritenesse
di conservare questa forma di adozione, si propone che l'art. 44 del testo
approvato dal Senato sia modificato come segue:
- il comma b)
nel senso di concedere l'adozione solo nei casi in
cui il tribunale per i minorenni abbia accertato la situazione di abbandono del
minore da parte dell'altro genitore;
- il comma c)
in modo che sia definito un certo lasso di tempo (ad
esempio due anni) dalla dichiarazione di adottabilità. Ciò al fine di evitare
che l'«impossibilità di affidamento preadottivo» diventi un mezzo per eludere l'adozione
legittimante o per inserire minori presso coniugi o persone singole non in
possesso dei requisiti dell'adozione ex speciale.
2) Allo scopo di evitare il mercato dei bambini
occorrerebbe sopprimere dal primo comma dell'art. 11 le parole «salvo che
esistano istanze di adozione ai sensi dell'art. 44. In
tal caso il Tribunale per i minorenni deciderà nell'esclusivo interesse del
minore».
Dovrebbe inoltre essere eliminata la sospensiva prevista per un periodo massimo di due mesi, nei
confronti dei genitori che non hanno riconosciuto il minore, anche perché non
si deve assolutamente consentire che il minore possa essere accolto -
provvisoriamente o definitivamente - dai genitori che non lo riconoscono.
3) La soppressione dell'adozione in casi particolari
(ex tradizionale) di adulti in quanto da adulti non si
può stabilire alcun rapporto di filiazione. È assurdo che una persona di 50
anni possa diventare figlio di uno di 70! Se si volesse conservare questo istituto, occorrerebbe che non assumesse la
denominazione di adozione. È inoltre discutibile che l'adozione possa essere
utilizzata come strumento per ridurre il carico fiscale nel caso di
successione.
4) La sostituzione delle parole «non disponibilità»
con la parola «impossibilità» all'art. 15, punto 2, in
quanto «impossibilità» esprime una condizione oggettiva. Vi è pertanto il
pericolo che non venga dichiarato lo stato di
adottabilità di bambini in situazione di abbandono solo perché i genitori
dichiarano la loro disponibilità ad ovviare alla «mancanza di assistenza
materiale e morale» anche senza assumersi precisi impegni.
5) Sembra opportuno che lo stato di
adottabilità (art. 34) non cessi al
raggiungimento della maggiore età nei casi in cui l'affidamento preadottivo è in corso.
6) In merito all'art. 28 si sottolinea
in modo particolare la necessità di assicurare il segreto delle origini del
minore a tutela dell'adottato, della famiglia adottiva e anche per evitare
ricatti nei confronti della famiglia adottiva e di quella d'origine.
A tale scopo si propone quanto segue: «L'Ufficiale
di stato civile del luogo di nascita dell'adottato provvede altresì a
trascrivere il provvedimento di adozione legittimante
nel registro di stato civile. Per gli adottati di nazionalità straniera la trascrizione ha luogo nei registri di Stato
civile di residenza dell'adottato al momento della pronuncia dell'adozione.
Nella trascrizione sono indicati la data, il luogo di nascita, il sesso, il nome e il cognome dell'adottato
assunto a seguito dell'adozione. Essa contiene inoltre l'indicazione del
tribunale che ha emesso la pronunzia, la menzione "adozione" seguita
da nomi, cognomi, data, luogo di nascita degli adottanti. Essa non contiene
nessuna indicazione relativa ai genitori d'origine
dell'adottato.
La trascrizione vale quale atto integrale di nascita
dell'adottato.
Qualsiasi altra intestazione deve essere rilasciata
senza l'indicazione dell'avvenuta adozione; in dette attestazioni gli
adottanti, se prescritto, sono indicati padre e madre e l'adottato è indicato come figlio.
L'atto integrale di nascita dell'adottato viene contrassegnato dall'Ufficiale di stato civile con la
menzione “adozione”. Esso può essere consultato solo dagli Ufficiali dello stato
civile e dal Procuratore della Repubblica. Dell'atto integrale di nascita
originario dell'adottato non possono essere rilasciate copie e gli atti relativi al procedimento di adozione possono essere
consultati solo dagli Ufficiali di stato civile e dal Procuratore della
Repubblica».
7) Il trasferimento al Tribunale
per i minorenni delle funzioni attribuite ai giudici tutelari. Infatti i giudici tutelari, salvo quelli che
operano nelle grandi città, quasi sempre non svolgono
attività alcuna (esclusa quella di routine) nel campo della protezione dei
minori. Moltissime sono addirittura le preture prive di magistrati. In altri
casi la permanenza dei giudici presso la pretura è così breve da rendere
impossibile l'avvio di attività dirette alla tutela dei
minori.
8) L'inserimento di una norma che consenta agli
adottati e adottanti ai sensi della legge 5 giugno 1967 n. 431 di beneficiare
delle condizioni stabilite dalla nuova legge, ad esempio di poter stabilire i
legami giuridici di parentela per i quali l'art.
314/26 della legge 431 ha fissato precise limitazioni.
9) La sostituzione, nel secondo comma dell'art. 67
del testo approvato dal Senato della parola «titolo VII» con le
seguenti «titolo VIII».
10) La modifica dell'art. 77 del testo approvato dal Senato
prevedendo l'abrogazione anche dell'art. 404 del codice civile o almeno della
seconda parte dell'articolo stesso.
ADOZIONE
DI MINORI STRANIERI
Queste associazioni rilevano che una
buona regolamentazione dell'adozione di minori stranieri deve fare
perno su due fondamenti irrinunciabili:
a) che gli aspiranti genitori adottivi siano dichiarati
idonei all'adozione internazionale dal Tribunale per i minorenni;
b) che il Paese straniero esprima, tramite le proprie
autorità preposte, sia il reale stato di abbandono del
minore, sia il consenso al suo espatrio.
Si tratta, come appare evidente, di offrire una
duplice garanzia, una sul versante del Paese di destinazione del minore per
quanto attiene ai requisiti che gli adottanti debbono
possedere, l'altra sul versante del Paese d'origine del minore per quanto
attiene la sua condizione.
Tali fondamenti sono peraltro già enunciati nelle
proposte di legge n. 2514 del 7 aprile 1981 «Norme relative
all'adozione di minori stranieri» dell'On. Molineri
e altri (PCI) e n. 2538 del 15 aprile 1981 «Norme sull'adozione in Italia di minori stranieri» dell'On. Garaveglio
(DC).
Il testo del disegno di legge approvato dal Senato
sembra avere recepito questi criteri di base. Infatti rileviamo come estremamente positiva la volontà
espressa di
a) ricondurre tutte le competenze in materia di adozione di minori stranieri ai Tribunali per i
minorenni, riconoscendo al giudice minorile una preparazione e una sensibilità
in base alle quali potrà senza dubbio assicurare al minore una adeguata
tutela, indipendentemente dal suo luogo di origine, evitando così la
discriminazione che si viene a creare con l'attuale sistema della delibazione
della Corte d'appello;
b) sancire la necessità di una preventiva dichiarazione
di idoneità della coppia aspirante all'adozione,
rilasciata dal Tribunale per i minorenni ai sensi dell'art. 30. In tal modo si
offrono sia al bambino sia alle autorità del suo Paese di origine,
reali garanzie che la famiglia scelta per il minore, almeno in prospettiva, sia
in possesso dei requisiti indispensabili per un positivo inserimento;
c) prevedere, in ogni caso, un periodo sperimentale di
convivenza del minore con la sua famiglia adottiva
prima della pronuncia dell'adozione in Italia o del riconoscimento del
provvedimento straniero. Ciò dà al Tribunale per i minorenni
la possibilità di seguire la delicata fase dell'inserimento del bambino e di
intervenire tempestivamente in caso di necessità o difficoltà;
d) introdurre la possibilità che il Ministero degli
affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia, autorizzi enti
pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti
l'adozione di un minore straniero. A questo proposito sarebbe meglio che fosse
stabilita non la «possibilità», ma la «obbligatorietà» di realizzare le
adozioni internazionali solo attraverso organismi autorizzati, preparati e
controllati, facendo espresso divieto di ricorrere ad iniziative private, al
fine di evitare episodi di compravendita di minori e contenere al massimo i
rischi di amari fallimenti con tutte le ripercussioni
prevedibili per l'intero nucleo familiare. Ciò del resto, è già previsto
nell'ordinamento giuridico di alcuni Paesi europei.
Abbiamo evidenziato gli aspetti positivi
che emergono dal testo e la volontà di voler regolamentare l'adozione
internazionale in modo snello ma saggio, tuttavia a nostro parere sono insiti,
nella formulazione di alcuni articoli, rischi che riteniamo debbano e possano
essere evitati.
a) Riteniamo che l'art. 34 vada interamente soppresso.
È infatti superfluo quanto stabilisce in ordine
all'autorizzazione dell'espatrio a scopo di adozione o di affidamento da parte
delle Autorità dello Stato di provenienza del minore, dato che tale
autorizzazione può rientrare in quanto già previsto dall'art. 31.
b) Deve essere abolito quanto l'art. 34 prevede in casa
di «eventi bellici, calamità naturali o ad eventi di
carattere eccezionale». In simili delicate situazioni occorre prendere, a
tutela del minore, altre iniziative di volta in volta
studiate ed attuate da organismi appositamente costituiti per interventi di
emergenza lasciando che l'adozione internazionale sia l'ultima alternativa
utile da proporre per singoli minori.
c) Al fine di offrire un'ulteriore
garanzia riteniamo indispensabile che l'ingresso del minore sia subordinato ad
una autorizzazione del Tribunale per i minorenni emessa dietro verifica dell'idoneità
dei coniugi richiedenti.
Le altre osservazioni e proposte di modifiche che
presentiamo qui di seguito sono di carattere tecnico,
ma a nostro avviso utili ad evitare ambigue interpretazioni della legge, con
le inevitabili conseguenze negative:
Art. 30 - Al
primo comma proponiamo la seguente modifica: «I coniugi i quali intendano adottare un minore straniero debbono richiedere al
Tribunale per i minorenni di cui al primo comma dell'art. 24 la dichiarazione
di idoneità all'adozione».
Art. 39 - Al
primo comma dopo le parole «altri istituti di protezione dei minori» si propone
di inserire: «e quando ci sia autorizzazione emessa dal Tribunale per i
minorenni». Tale autorizzazione è concessa dopo la
verifica dei requisiti di cui all'art. 30.
Si propone l'abolizione del secondo comma.
Art. 32 -
Proponiamo la seguente formulazione: «Il Tribunale per i minorenni, verificata
l'esistenza dei provvedimenti di cui al primo comma dell'art. 31, dispone
l'affidamento preadottivo quando accerta:
a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione
di idoneità dei coniugi adottanti ai sensi dell'art.
30;
b) che il provvedimento straniero non è contrario ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei
minori.
Il provvedimento di affidamento
preadottivo è emesso in camera di consiglio con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Avverso la
decisione del tribunale è ammesso ricorso per Cassazione».
Il punto b)
del testo del Senato dovrebbe essere abolito in quanto la regolarità del
provvedimento straniero è già verificata dalle
Autorità consolari di cui all'art. 31.
Art. 33 -
Proponiamo l'abolizione del primo comma e del secondo comma fino alle parole
«in tal caso».
Proponiamo inoltre di aggiungere quanto segue:
«Nel caso di adozione o di
affidamento a scopo di adozione di un minore straniero pronunciata all'estero
in favore di cittadini italiani residenti fuori dallo Stato, il Tribunale per i
minorenni previa verifica dei requisiti di cui all'art. 30 dichiara
l'efficacia in Italia del provvedimento emesso dall'autorità straniera con gli
effetti dell'adozione, qualora risulti che il minore sia vissuto con gli
adottanti per un periodo non inferiore a un anno».
Art. 38 -
Proponiamo la seguente formulazione: «Entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, autorizza enti
pubblici o altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri.
Nessuna adozione di minori stranieri potrà essere
realizzata al di fuori di quanto previsto dal comma precedente».
Art. 39 - Si
propone di includere il secondo comma nelle norme transitorie.
AFFIDAMENTO
FAMILIARE
In materia di affidamento
familiare, l'ANFAA e il CIAI propongono le seguenti modifiche:
a) Affinché sia chiaramente individuato l'organo
responsabile dell'affidamento, all'art. 4 in sostituzione
delle parole «servizio locale» dovrebbero essere inserite le seguenti: «pubblico
servizio locale di assistenza».
b) Per i motivi sopra indicati e per la delicatezza
delle funzioni tutelari (che possono avere conseguenze su tutta la vita del
minore) si propone che all'art. 3 le parole «istituto
di assistenza pubblico o privato» e «istituto» siano sostituite dalle
seguenti «pubblico servizio locale di assistenza». In tal modo, l'Ente locale
oltre ad avere i compiti (generici) di vigilanza sui minori ricoverati in
istituto, avrebbe anche le funzioni specifiche di «esercente i poteri tutelari»
nei casi in cui l'«esercizio della potestà dei genitori e della tutela sia
impedito».
c) Gli affidamenti devono essere di esclusiva
competenza degli Enti locali. Il Tribunale per i minorenni deve intervenire
solo nel caso di conflitto fra l'Ente, la famiglia di
origine e quella affidataria.
Nel caso in cui l'affidamento è realizzato dagli Enti
locali di intesa con la famiglia d'origine, si ritiene
che l'intervento della magistratura minorile per rendere esecutivo il
provvedimento verrebbe ad assumere un carattere «punitivo». In
questo caso l'affidamento anziché rappresentare un aiuto per il bambino e per
la famiglia sarebbe vissuto come un provvedimento sanzionatorio
del comportamento dei genitori nei confronti del bambino, spesso con
conseguente irrigidimento e opposizione verso questo intervento.
Se il legislatore invece ritiene di dover fare intervenire
l'autorità giudiziaria minorile in tutti i casi in cui il minore non convive
con i propri genitori, va rilevato che questa decisione, che mortifica il
ruolo degli enti locali, dovrebbe essere assunta anche
per rendere esecutivi i ricoveri in istituto.
Si propone che gli enti locali trasmettano, con la
periodicità di cui all'art. 9, al Tribunale per i minorenni
schede nominative degli affidamenti realizzati e in corso, con
l'indicazione per ciascuno di essi della località di residenza dei genitori e
degli affidatari, dei rapporti fra il minore e la famiglia d'origine e delle
condizioni psicofisiche del minore stesso.
d) Anche per gli affidamenti i compiti attribuiti al
giudice tutelare dovrebbero essere assegnati ai tribunali per i minorenni,stante l'inattività della stragrande maggioranza degli
uffici tutelari (v. al riguardo il punto 7 a pag. 10).
e) Si
propone di aggiungere a quanto previsto dall'art. 5 quanto segue, per meglio
definire le funzioni degli affidatari:
1) l'affidatario deve, nei
casi di assoluta urgenza, prendere i provvedimenti
diretti ad attuare ogni intervento necessario per la salute del minore,
dandone immediata comunicazione all'Ente che ha disposto l'affidamento;
2) l'affidatario
rappresenta il minore negli organismi di partecipazione
anche scolastici;
3) nei casi in cui l'affidatario
intenda trasferire la propria residenza in altro comune, deve darne preventiva
comunicazione scritta all'Ente affidante;
4) l'Ente pubblico, prima di disporre la consegna
del minore, deve richiedere alle persone esercenti la potestà parentale o la tutela e agli affidatari
di sottoscrivere impegni diretti, nell'ambito delle norme di cui al presente
articolo, a precisare i reciproci rapporti e obblighi;
5) l'affidatario ha il
diritto di ricevere un contributo da parte dell'Ente che ha disposto l'affidamento,
oltre che i benefici previdenziali previsti per le persone a carico.
ESPATRIO
DI MINORI A SCOPO DI ADOZIONE
L'ANFAA e il CIAI condividono l'importanza
dell'inserimento nel progetto di riforma dell'adozione,
anche di norme riguardanti l'adozione di bambini italiani da parte di cittadini
stranieri o italiani non residenti in Italia.
Dato che le ipotesi di cui tener conto possono
essere:
1) minore italiano che si trovi in stato di abbandono all'estero;
2) minore italiano residente in Italia di cui si
chiede l'espatrio a scopo di adozione, si propone che
l'art. 66 sia denominato: «Adozione di minori
italiani all'estero».
Per quanto riguarda la prima ipotesi, dovrebbe essere
prevista la possibilità di collaborazione con l'Autorità straniera, così come
previsto dall'art. 14 della Convenzione europea in materia di
adozione, ratificata a Strasburgo il 25.5.76 ed entrata in vigore per
il nostro Paese il 25.8.76, onde accertare la sussistenza o meno dell'abbandono
e provvedere all'inserimento a scopo di adozione in una famiglia verificata
idonea.
Per quanto riguarda la seconda ipotesi, si ritengono opportune quattro considerazioni: anzitutto
prima di autorizzare l'espatrio di un minore italiano a scopo di adozione,
deve essere accertata l'impossibilità a procedere a una sua adozione in Italia.
In secondo luogo, prima di concedere l'autorizzazione
all'espatrio di un minore italiano, deve essere assicurato il consenso da parte
della competente autorità dello Stato di appartenenza
degli adottanti, se stranieri.
In terzo luogo, è necessario stabilire che, prima di
autorizzare l'espatrio di un minore italiano a scopo di adozione,
o comunque prima di autorizzare la sua adozione da parte di cittadini stranieri,
il Tribunale per i minorenni italiano si accerti che la legge esistente nel
Paese di destinazione del minore non sia in contrasto con i principi che
regolano in Italia l'adozione (legittimante). Ribadiamo a questo proposito che
occorre fare sempre ed esclusivo riferimento a tale adozione, la sola che
offra il massimo di garanzia al minore trasferito in altro Paese, sottraendolo
a possibili abusi e a situazioni di precarietà in cui verrebbe a trovarsi se
tutelato da diverso istituto giuridico.
Da ultimo riteniamo che l'affidamento preadottivo debba essere seguito, ove possibile, dalle
autorità competenti a ciò nel Paese straniero, che ne daranno
notizia al Tribunale per i minorenni italiano.
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