Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983

 

 

ASSUNZIONI OBBLIGATORIE DI INVALIDI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

 

 

Pubblichiamo parte della importantissima cir­colare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 48, datata 24 aprile 1982.

Va sottolineato che la circolare precisa che per le pubbliche amministrazioni «la disciplina delle assunzioni obbligatorie degli invalidi e degli altri aventi diritto (orfani, vedove, profughi, ecc.) deb­ba ritenersi estranea rispetto alle normative che pongono il divieto di aumentare gli organici e di assumere anche temporaneamente altro perso­nale».

 

 

TESTO DELLA CIRCOLARE

 

(Omissis). Per quanto riguarda, più particolar­mente, le assunzioni obbligatorie degli apparte­nenti alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, da immettere senza concorso nelle ex carriere esecutiva, ausiliaria e operaia (art. 12 - primo comma della legge 482/68), il D.L. n. 678/81 a tale riguardo nulla dispone, anche perché la materia è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), il cui art. 9 - V comma - ribadisce la vigenza delle leggi sulle assunzioni obbligatorie, che, come è noto, debbono essere operate subordinatamente al ve­rificarsi delle vacanze in organico, come del re­sto per le assunzioni ordinarie.

Le stesse argomentazioni sopra svolte valgono per il personale protetto da immettere nelle ex carriere direttiva e di concetto, per il quale la citata legge n. 482 prevede la partecipazione degli interessati ai pubblici concorsi.

Sono invece totalmente svincolate dalla dispo­nibilità dei posti in organico le assunzioni obbli­gatorie senza concorso dei massaggiatori o mas­sofisioterapisti e dei centralinisti telefonici cie­chi per i quali provvedono le leggi 21 luglio 1961, n. 686, 19 maggio 1971, n. 403, 14 luglio 1957, n. 594 e successive integrazioni e modificazioni, espressamente richiamate all'art. 6 - secondo comma - della legge n. 482/68, per effetto delle quali:

1) i massaggiatori o massofisioterapisti ciechi sono assunti alla sola condizione che gli ospedali

generali abbiano più di 200 posti letto e gli ospe­dali specializzati per cure ortopediche, trauma­tologiche ecc. abbiano almeno 50 posti letto, e nelle misure indicate dall'art. 2 - primo comma - sub a) e b) - della legge 19 maggio 1971, n. 403, fermo restando l'obbligo per gli stessi - art. 2 citato, secondo comma - di istituire nei rispetti­vi ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico;

2) i centralinisti telefonici ciechi sono assunti obbligatoriamente presso la pubblica amministra­zione alla sola condizione che il datore di lavoro sia dotato di centralino telefonico di smistamento e indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista o telefonista, giusto il disposto di cui all'art. 1 - secondo comma - della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dall'articolo unico della legge 13 aprile 1957, n. 231, che dispo­ne, in via subordinata ed in caso di completezza del ruolo organico della carriera esecutiva o di carriera equipollente, l'assunzione di detti cen­tralinisti in qualità di avventizi o nella corrispon­dente categoria del personale non di ruolo.

Giova, comunque, far presente che in prece­denti analoghe occasioni la Presidenza del Con­siglio dei Ministri, più volte interpellata sull'ar­gomento, ha sempre condiviso il parere espresso da questa amministrazione nel senso che la di­sciplina delle assunzioni obbligatorie degli inva­lidi e degli altri aventi diritto (orfani, vedove, profughi ecc.) debba ritenersi estranea rispetto alle normative che pongono il divieto di aumen­tare gli organici e di assumere anche tempora­neamente nuovo personale.

Queste, infatti, dispongono per le assunzioni di carattere ordinario senza prendere in considera­zione le assunzioni obbligatorie di persone per le quali, a causa delle loro particolari condizioni, è stata apprestata una speciale tutela sul piano giu­ridico con l'emanazione di una normativa diffe­renziata che è stata riordinata in forma organi­ca con la legge 2 aprile 1968, n. 482.

Si deve concludere, pertanto, che gli obblighi di assunzione, previsti dalla legislazione di carat­tere speciale, non possano essere né sospesi né abrogati dalle successive disposizioni di natura generale.

 

 

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