Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983
ASSUNZIONI
OBBLIGATORIE DI INVALIDI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Pubblichiamo
parte della importantissima circolare del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale n. 48, datata 24 aprile 1982.
Va
sottolineato che la circolare precisa che per le
pubbliche amministrazioni «la disciplina delle assunzioni obbligatorie degli
invalidi e degli altri aventi diritto (orfani, vedove, profughi, ecc.) debba
ritenersi estranea rispetto alle normative che pongono il divieto di aumentare
gli organici e di assumere anche temporaneamente altro personale».
TESTO DELLA CIRCOLARE
(Omissis). Per quanto riguarda, più particolarmente,
le assunzioni obbligatorie degli appartenenti alle categorie protette dalla
legge 2 aprile 1968, n. 482, da immettere senza concorso nelle
ex carriere esecutiva, ausiliaria e operaia (art. 12 - primo comma della
legge 482/68), il D.L. n. 678/81 a tale riguardo nulla dispone, anche perché la
materia è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 (stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), il cui art. 9
- V comma - ribadisce la vigenza delle leggi sulle
assunzioni obbligatorie, che, come è noto, debbono essere operate
subordinatamente al verificarsi delle vacanze in organico, come del resto per
le assunzioni ordinarie.
Le stesse argomentazioni sopra svolte valgono per il personale protetto da immettere nelle
ex carriere direttiva e di concetto, per il quale la citata legge n. 482
prevede la partecipazione degli interessati ai pubblici concorsi.
Sono invece totalmente svincolate
dalla disponibilità dei posti in organico le assunzioni obbligatorie senza
concorso dei massaggiatori o massofisioterapisti e
dei centralinisti telefonici ciechi per i quali provvedono le leggi 21 luglio 1961,
n. 686, 19 maggio 1971, n. 403, 14 luglio 1957, n. 594 e successive
integrazioni e modificazioni, espressamente richiamate all'art. 6 - secondo
comma - della legge n. 482/68, per effetto delle quali:
1) i massaggiatori o massofisioterapisti ciechi sono assunti alla sola
condizione che gli ospedali
generali abbiano più di 200 posti letto e
gli ospedali specializzati per cure ortopediche, traumatologiche ecc. abbiano
almeno 50 posti letto, e nelle misure indicate dall'art. 2 - primo comma - sub
a) e b) - della legge 19 maggio 1971, n. 403, fermo restando l'obbligo per gli
stessi - art. 2 citato, secondo comma - di istituire nei rispettivi
ordinamenti, ove non esista, il ruolo organico;
2) i centralinisti telefonici ciechi
sono assunti obbligatoriamente presso la pubblica amministrazione alla sola
condizione che il datore di lavoro sia dotato di centralino telefonico di
smistamento e indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di
centralinista o telefonista, giusto il disposto di cui all'art. 1 - secondo
comma - della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dall'articolo unico della
legge 13 aprile 1957, n. 231, che dispone, in via subordinata ed in caso di
completezza del ruolo organico della carriera esecutiva o di carriera
equipollente, l'assunzione di detti centralinisti in qualità di avventizi o nella corrispondente categoria del personale
non di ruolo.
Giova, comunque,
far presente che in precedenti analoghe occasioni la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, più volte interpellata sull'argomento, ha sempre condiviso il
parere espresso da questa amministrazione nel senso che la disciplina delle
assunzioni obbligatorie degli invalidi e degli altri aventi diritto (orfani,
vedove, profughi ecc.) debba ritenersi estranea rispetto alle normative che
pongono il divieto di aumentare gli organici e di assumere anche temporaneamente
nuovo personale.
Queste, infatti, dispongono per le
assunzioni di carattere ordinario senza prendere in considerazione le
assunzioni obbligatorie di persone per le quali, a causa delle loro particolari
condizioni, è stata apprestata una speciale tutela sul
piano giuridico con l'emanazione di una normativa differenziata che è stata
riordinata in forma organica con la legge 2 aprile 1968, n. 482.
Si deve concludere,
pertanto, che gli obblighi di assunzione, previsti dalla legislazione di carattere
speciale, non possano essere né sospesi né abrogati dalle successive
disposizioni di natura generale.
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