Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983
CIRCOLARE DEL COMUNE
DI TORINO SUGLI ANZIANI CRONICI
Come abbiamo
ripetutamente scritto (1), per gli anziani il
problema attualmente più drammatico e preoccupante è quello dell'espulsione
dei vecchi malati cronici non autosufficienti dagli ospedali o la loro non
ammissione.
Stabilita la
possibilità di dimettere i cronici, gli ospedali ne approfittano
non prestando le necessarie cure agli anziani, ma cronicizzandoli.
In tal modo migliaia e migliaia di anziani, che avrebbero
potuto e potrebbero ricuperare in tutto o in parte l'autosufficienza, sono
diventati e diventano cronici. La ricerca effettuata all'Istituto Carlo
Alberto di Torino conferma questa nostra tesi (2).
La circolare
del Comune di Torino e dell'USL Torino 1-23 è un'altra prova che le dimissioni
selvagge non sono un'invenzione. La circolare rappresenta un piccolo,
timidissimo passo innanzi nella direzione del
riconoscimento dei diritti degli anziani ammalati.
Pubblichiamo,
inoltre, le osservazioni presentate dal CSA, Coordinamento sanità e assistenza
fra i movimenti di base di Torino.
CIRCOLARE
DEL 25.11.1982 (3)
Il Presidente del Comitato di gestione dell'USL 1-23 Torino inviava alle Direzioni sanitarie delle
strutture ospedaliere, in data 1.4.81, alcune disposizioni relative al ricovero
ospedaliero degli anziani cronici malati. La suddetta comunicazione stabiliva
che i soggetti anziani cronici in fase terminale o con grave compromissione dello
stato fisico generale per patologia in fase evolutiva fossero certamente
assistiti in sedi ospedaliere, a meno di diversa scelta e possibilità del
paziente e/o della famiglia.
Dall'attività di controllo degli organismi preposti
al controllo e vigilanza sulle strutture assistenziali per anziani cronici è emerso che le disposizioni sono state molto spesso eluse. In conseguenza gli anziani cronici che versano nelle
condizioni cliniche proprie della fase terminale o di grave compromissione
generale non hanno usufruito prevalentemente del necessario e garantito
trattamento sanitario presso le sedi ospedaliere, ma sono stati ricoverati per
lo più in strutture assistenziali non competenti e non attrezzate al fine
delle necessarie cure sanitarie.
Al fine di ovviare a tali insufficienze si dispone:
a) gli anziani con riacutizzazione
di patologie croniche non trattabili ai tradizionali livelli di medicina di
base ambulatoriale e domiciliare e che richiedono l'intervento sanitario devono
essere ricoverati nelle strutture ospedaliere;
b) gli anziani cronici con grave compromissione dello stato fisico generale per patologia in fase
evolutiva, provengano o no da strutture assistenziali devono poter essere
accolti nei presidi sanitari secondo le competenze nosologiche per tutto il
periodo di decorso delle condizioni patologiche che hanno reso necessario il
ricovero ospedaliero;
in ogni caso il ricovero ospedaliero va garantito sinché sussistono le condizioni di cui ai punti a), b) c);
c) non devono essere dimessi dall'ambiente ospedaliero
i soggetti anziani in fase terminale, o con grave compromissione
dello stato fisico generale, salvo che venga
concordata col paziente e gli eventuali parenti la sua dimissione.
Procedure
Le procedure sono fissate nel modo seguente:
Gli anziani cronici di cui al punto c) possono essere dimessi
quando il paziente accetti la dimissione e la famiglia dichiari
espressamente di essere in grado di assisterlo al proprio domicilio.
Qualora l'anziano non più autosufficiente sia dimissibile e l'unica possibilità sia
il ricovero in struttura assistenziale l'ospedale deve comunicare
preventivamente la necessità delle dimissioni ai Servizi Sociali del quartiere
di residenza.
Il Servizio Sociale è impegnato a trovare una sede
opportuna di ricovero nel più breve tempo possibile e l'ospedale a trattenere
l'ammalato finché tale sede non viene reperita.
Ai fini di garantire uniformità di comportamento ed
adeguata attuazione delle disposizioni e procedure indicate verrà
istituita una apposita commissione centrale con rappresentanti dei servizi
sociali e unitari.
A tale Commissione potranno essere sottoposte dai
servizi sociali, le schede mediche. Tale Commissione esprime il proprio parere
e ad essa i servizi sociali e sanitari si atterranno.
OSSERVAZIONI
DEL CSA (4)
In merito alla Vostra lettera circolare del 25
novembre 1982, questo Coordinamento rileva che - purtroppo - nonostante le
numerose segnalazioni da noi fatte, sono state spesso
eluse, per Vostra stessa ammissione, le disposizioni di legge che garantiscono
le cure sanitarie e quelle ospedaliere anche agli anziani malati cronici non
autosufficienti.
Stante la considerazione in cui gli anziani cronici
sono tenuti dal personale sanitario, vi è il rischio che le dimissioni illecite
proseguano nonostante l'invio della circolare in
oggetto.
Di qui la necessità di controlli
severi e costanti da parte del Comitato di gestione dell'USL 1-23,
dell'Assessorato all'assistenza e della Commissione centrale di cui alla circolare stessa.
Circa il merito della circolare, a questo Coordinamento
spiace rilevare che in essa non vi sia più alcun
accenno alle non dimissioni degli anziani (e non) con piaghe da decubito. Dette piaghe (certamente un fatto acuto!) sono quasi sempre
la dimostrazione di incuria grave nel trattamento del paziente.
Questo Coordinamento esprime inoltre riserve sulle
dizioni «a meno di diversa scelta e possibilità del paziente e/o della
famiglia» e «Gli anziani cronici di cui al punto c) possono essere dimessi quando il
paziente accetti la dimissione e la famiglia dichiari espressamente di essere
in grado di assisterlo al proprio domicilio».
A questo riguardo si fa presente che assolutamente
libera deve essere la scelta della famiglia di assistere l'anziano a domicilio
o in una struttura individuata dalla famiglia stessa.
Questo Coordinamento chiede pertanto che ai parenti
sia rilasciata una nota scritta - concordata con il CSA - in cui siano
precisati diritti, doveri e procedure.
Si segnala che occorre anche accertare l'idoneità
della famiglia a provvedere alla spedalizzazione a
domicilio dell'anziano cronico, al fine di evitare che - com'è purtroppo già
avvenuto - una persona assolutamente incapace si assuma l'incarico di
provvedere.
Infine si ricorda che da più di un anno questo
Coordinamento attende di avere copia della bozza di delibera dell'USL 1-23 di Torino sulla spedalizzazione a
domicilio, iniziativa che assicurerebbe a molti anziani una sistemazione più
adeguata alle loro esigenze.
(1) Cfr. l'editoriale «Gli anziani definiti cronici vengono calpestati nei loro diritti», in Prospettive assistenziali, n. 44; «Gli anziani rifiutati anche dagli ospedali»,
n. 45; «Iniziative contro le dimissioni dagli ospedali
di anziani cronici», n. 46; «Contro il rifiuto degli
ospedali di curare gli anziani cronici», n. 47;
«Attività di denuncia di situazioni lesive dei diritti degli assistiti», n. 48; «Attività del Comitato di difesa dei
diritti degli assistiti», n. 49; Atti del seminario «Interventi sanitari
e assistenziali per gli anziani autosufficienti e
cronici nelle Unità locali dei servizi», n. 49 bis; «Le rette per gli anziani
cronici: una battaglia vinta», n. 50; «Presa di
posizione del Comune di Torino contro le dimissioni forzate di
anziani cronici dagli ospedali», n. 51; «Esposto penale per la
dimissione di una anziana ammalata dall'ospedale »,
n. 53; « Diritto degli anziani cronici all'assistenza sanitaria ospedaliera»,
n. 54; G. Brugnone, Due esposti all'Autorità
giudiziaria per le discriminazioni cui sono
sottoposti gli anziani malati cronici, n. 60; Tribunale per i diritti del
malato, n. 60.
(2) Cfr. «Gli
anziani cronici non autosufficienti: eutanasia da abbandono. Una ricerca in
una casa di riposo», in Prospettive assistenziali, n. 59.
(3) La circolare, firmata
dall'Assessore all'assistenza del Comune di Torino e dal Presidente dell'USL
Torino 1-23, è stata inviata alle Direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere,
ai Primari delle Divisioni ospedaliere, ai Servizi sociali degli Ospedali e ai
Servizi sociali territoriali.
(4) Lettera del 19 gennaio 1983.
www.fondazionepromozionesociale.it