Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983

 

 

CIRCOLARE DEL COMUNE DI TORINO SUGLI ANZIANI CRONICI

 

 

Come abbiamo ripetutamente scritto (1), per gli anziani il problema attualmente più dramma­tico e preoccupante è quello dell'espulsione dei vecchi malati cronici non autosufficienti dagli ospedali o la loro non ammissione.

Stabilita la possibilità di dimettere i cronici, gli ospedali ne approfittano non prestando le ne­cessarie cure agli anziani, ma cronicizzandoli. In tal modo migliaia e migliaia di anziani, che avreb­bero potuto e potrebbero ricuperare in tutto o in parte l'autosufficienza, sono diventati e diventa­no cronici. La ricerca effettuata all'Istituto Carlo Alberto di Torino conferma questa nostra tesi (2).

La circolare del Comune di Torino e dell'USL Torino 1-23 è un'altra prova che le dimissioni sel­vagge non sono un'invenzione. La circolare rap­presenta un piccolo, timidissimo passo innanzi nella direzione del riconoscimento dei diritti de­gli anziani ammalati.

Pubblichiamo, inoltre, le osservazioni presen­tate dal CSA, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base di Torino.

 

 

CIRCOLARE DEL 25.11.1982 (3)

 

Il Presidente del Comitato di gestione dell'USL 1-23 Torino inviava alle Direzioni sanitarie delle strutture ospedaliere, in data 1.4.81, alcune dispo­sizioni relative al ricovero ospedaliero degli an­ziani cronici malati. La suddetta comunicazione stabiliva che i soggetti anziani cronici in fase ter­minale o con grave compromissione dello stato fisico generale per patologia in fase evolutiva fos­sero certamente assistiti in sedi ospedaliere, a meno di diversa scelta e possibilità del paziente e/o della famiglia.

Dall'attività di controllo degli organismi prepo­sti al controllo e vigilanza sulle strutture assi­stenziali per anziani cronici è emerso che le di­sposizioni sono state molto spesso eluse. In con­seguenza gli anziani cronici che versano nelle condizioni cliniche proprie della fase terminale o di grave compromissione generale non hanno usu­fruito prevalentemente del necessario e garantito trattamento sanitario presso le sedi ospedaliere, ma sono stati ricoverati per lo più in strutture as­sistenziali non competenti e non attrezzate al fine delle necessarie cure sanitarie.

Al fine di ovviare a tali insufficienze si dispone:

a) gli anziani con riacutizzazione di patologie croniche non trattabili ai tradizionali livelli di me­dicina di base ambulatoriale e domiciliare e che richiedono l'intervento sanitario devono essere ricoverati nelle strutture ospedaliere;

b) gli anziani cronici con grave compromissio­ne dello stato fisico generale per patologia in fase evolutiva, provengano o no da strutture as­sistenziali devono poter essere accolti nei presidi sanitari secondo le competenze nosologiche per tutto il periodo di decorso delle condizioni pato­logiche che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero;

in ogni caso il ricovero ospedaliero va garanti­to sinché sussistono le condizioni di cui ai punti a), b) c);

c) non devono essere dimessi dall'ambiente ospedaliero i soggetti anziani in fase terminale, o con grave compromissione dello stato fisico ge­nerale, salvo che venga concordata col paziente e gli eventuali parenti la sua dimissione.

 

Procedure

 

Le procedure sono fissate nel modo seguente:

Gli anziani cronici di cui al punto c) possono essere dimessi quando il paziente accetti la di­missione e la famiglia dichiari espressamente di essere in grado di assisterlo al proprio domi­cilio.

Qualora l'anziano non più autosufficiente sia dimissibile e l'unica possibilità sia il ricovero in struttura assistenziale l'ospedale deve comunica­re preventivamente la necessità delle dimissioni ai Servizi Sociali del quartiere di residenza.

Il Servizio Sociale è impegnato a trovare una sede opportuna di ricovero nel più breve tempo possibile e l'ospedale a trattenere l'ammalato fin­ché tale sede non viene reperita.

Ai fini di garantire uniformità di comportamen­to ed adeguata attuazione delle disposizioni e procedure indicate verrà istituita una apposita commissione centrale con rappresentanti dei ser­vizi sociali e unitari.

A tale Commissione potranno essere sottopo­ste dai servizi sociali, le schede mediche. Tale Commissione esprime il proprio parere e ad es­sa i servizi sociali e sanitari si atterranno.

 

 

OSSERVAZIONI DEL CSA (4)

 

In merito alla Vostra lettera circolare del 25 novembre 1982, questo Coordinamento rileva che - purtroppo - nonostante le numerose segnala­zioni da noi fatte, sono state spesso eluse, per Vostra stessa ammissione, le disposizioni di leg­ge che garantiscono le cure sanitarie e quelle ospedaliere anche agli anziani malati cronici non autosufficienti.

Stante la considerazione in cui gli anziani cro­nici sono tenuti dal personale sanitario, vi è il rischio che le dimissioni illecite proseguano no­nostante l'invio della circolare in oggetto.

Di qui la necessità di controlli severi e costanti da parte del Comitato di gestione dell'USL 1-23, dell'Assessorato all'assistenza e della Commis­sione centrale di cui alla circolare stessa.

Circa il merito della circolare, a questo Coordi­namento spiace rilevare che in essa non vi sia più alcun accenno alle non dimissioni degli an­ziani (e non) con piaghe da decubito. Dette pia­ghe (certamente un fatto acuto!) sono quasi sem­pre la dimostrazione di incuria grave nel tratta­mento del paziente.

Questo Coordinamento esprime inoltre riserve sulle dizioni «a meno di diversa scelta e possi­bilità del paziente e/o della famiglia» e «Gli an­ziani cronici di cui al punto c) possono essere dimessi quando il paziente accetti la dimissione e la famiglia dichiari espressamente di essere in grado di assisterlo al proprio domicilio».

A questo riguardo si fa presente che assoluta­mente libera deve essere la scelta della famiglia di assistere l'anziano a domicilio o in una strut­tura individuata dalla famiglia stessa.

Questo Coordinamento chiede pertanto che ai parenti sia rilasciata una nota scritta - concor­data con il CSA - in cui siano precisati diritti, doveri e procedure.

Si segnala che occorre anche accertare l'ido­neità della famiglia a provvedere alla spedalizza­zione a domicilio dell'anziano cronico, al fine di evitare che - com'è purtroppo già avvenuto - una persona assolutamente incapace si assuma l'incarico di provvedere.

Infine si ricorda che da più di un anno questo Coordinamento attende di avere copia della boz­za di delibera dell'USL 1-23 di Torino sulla speda­lizzazione a domicilio, iniziativa che assicurereb­be a molti anziani una sistemazione più adeguata alle loro esigenze.

 

 

(1) Cfr. l'editoriale «Gli anziani definiti cronici vengono calpestati nei loro diritti», in Prospettive assistenziali, n. 44; «Gli anziani rifiutati anche dagli ospedali», n. 45; «Iniziative contro le dimissioni dagli ospedali di anziani cronici», n. 46; «Contro il rifiuto degli ospedali di curare gli anziani cronici», n. 47; «Attività di denuncia di situazio­ni lesive dei diritti degli assistiti», n. 48; «Attività del Co­mitato di difesa dei diritti degli assistiti», n. 49; Atti del seminario «Interventi sanitari e assistenziali per gli an­ziani autosufficienti e cronici nelle Unità locali dei servizi», n. 49 bis; «Le rette per gli anziani cronici: una battaglia vinta», n. 50; «Presa di posizione del Comune di Torino contro le dimissioni forzate di anziani cronici dagli ospe­dali», n. 51; «Esposto penale per la dimissione di una an­ziana ammalata dall'ospedale », n. 53; « Diritto degli anzia­ni cronici all'assistenza sanitaria ospedaliera», n. 54; G. Brugnone, Due esposti all'Autorità giudiziaria per le discri­minazioni cui sono sottoposti gli anziani malati cronici, n. 60; Tribunale per i diritti del malato, n. 60.

(2) Cfr. «Gli anziani cronici non autosufficienti: eutana­sia da abbandono. Una ricerca in una casa di riposo», in Prospettive assistenziali, n. 59.

(3) La circolare, firmata dall'Assessore all'assistenza del Comune di Torino e dal Presidente dell'USL Torino 1-23, è stata inviata alle Direzioni sanitarie delle strutture ospe­daliere, ai Primari delle Divisioni ospedaliere, ai Servizi sociali degli Ospedali e ai Servizi sociali territoriali.

(4) Lettera del 19 gennaio 1983.

 

 

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