Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983
LEGGE DELLA REGIONE
VALLE D'AOSTA SULL'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI (1)
Art. 1
- Finalità
La Regione promuove e sostiene, nelle
materie di propria competenza, ogni intervento rivolto a consentire il
mantenimento nel proprio contesto sociale delle persone con difficoltà psichiche,
fisiche e sensoriali e a favorirne il pieno inserimento nella vita pubblica.
Tali obiettivi sono realizzati attraverso l'abbattimento
delle barriere architettoniche, mediante l'assegnazione privilegiata o la realizzazione
di alloggi, l'adeguamento dei trasporti, la promozione
delle attività ricreative e sportive ed ogni altra iniziativa non
espressamente prevista dall'ordinamento scolastico e dalle leggi regionali 20
giugno 1978, n. 47, e 11 agosto 1981, n. 54.
Art. 2
- Enti pubblici
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge debbono essere recepite nei regolamenti edilizi
comunali e nei piani urbanistici le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
La Regione, entra un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adegua la propria legislazione
in materia urbanistica, turistica, scolastica, di lavori pubblici, di
trasporti e di edilizia pubblica, alle finalità e ai contenuti della presente
legge.
Art. 3
- Abitazioni civili
Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da
adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo
stesso livello dei percorsi pedonali o con essi
raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di
1,50 metri.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e allo stesso livello ed estendersi,
rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5
centimetri.
Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le
seguenti caratteristiche:
una cabina di dimensioni minime di 1,50 metri di
lunghezza e 1,37 metri di larghezza;
la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90
centimetri;
una luce libera sul ripiano di fermata, anteriormente
alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.
L'ascensore deve, altresì, possedere tutte quelle altre caratteristiche atte a consentire il trasporto
degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con
l'accesso.
Le norme di cui al presente articolo si applicano
dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
- Edifici a carattere collettivo e
sociale
Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo ed a
pubblici esercizi, nonché a sale e luoghi per
riunioni, devono essere realizzate secondo gli standards
tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti
norme.
Gli accessi da adibirsi ad esercizi pubblici in
genere, compresi quelli per attività commerciali, devono uniformarsi, ove
tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo
comma del precedente articolo 3.
Art. 5
- Privati
Ai privati che costruiscono alloggi di abitazione o esercizi di qualsiasi genere aperti al pubblico
o che provvedano al loro adattamento in conformità alle norme di cui al DPR 27
aprile 1978, n. 384, sono concesse agevolazioni finanziarie secondo norme
regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
Art. 6
- Mezzi di locomozione
La Giunta regionale è autorizzata:
- ad erogare contributi nelle spese per gli
adattamenti degli autoveicoli e nelle spese per il pagamento degli interessi su
mutui per l'acquisto di autoveicoli, a favore di
persone titolari di patente automobilistica di categoria F, residenti in Valle
d'Aosta;
- a stipulare convenzioni con
autisti di piazza e autonoleggiatori per il trasporto di persone non deambulanti.
Le condizioni, le modalità, i requisiti per fruire
dei predetti benefici, nonché gli importi dei
contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7
- Mezzi di trasporto pubblici
La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi
a fondo perduto alle società di trasporto urbano ed extraurbano che adattino i
loro mezzi per consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti, anche
su sedie a rotelle.
Nell'ambito della legislazione regionale concernente
interventi a favore di aziende concessionarie di
autoservizi di linea, potranno essere inserite norme che prevedano tariffe
agevolate per persone anziane e handicappate.
Art. 8
- Attività ricreative e sportive
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi
o convenzioni con le federazioni sportive del C.O.N.I., con centri di avviamento allo sport, con circoli
ricreativi e culturali, per favorire la pratica sportiva o ricreativa da parte
delle persone handicappate.
Art. 9
- Commissione consultiva e di proposta
È istituita una apposita
consulta regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della
Regione per i problemi concernenti le persone handicappate.
La consulta è nominata con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composta:
a) da tre Consiglieri regionali,
con rappresentanza della minoranza, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) da un rappresentante
dell'associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;
c) da un funzionario di tutti gli
assessorati regionali, designati dai rispettivi assessori;
d) dal presidente dell'unità
sanitaria locale della Valle d'Aosta;
e) dal coordinatore sanitario
dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta;
f) da un rappresentante dell'ufficio regionale della motorizzazione civile;
g) da un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco;
h) da un rappresentante dell'ufficio autonomo per le
case popolari;
i) da sei rappresentanti designati dalle associazioni
locali degli handicappati.
Art. 10
- Oneri
Per gli oneri finanziari derivanti dagli impegni
previsti dalla presente legge, vi provvederà un apposito
provvedimento legislativo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.
(1) Legge 28 dicembre 1981, n. 85 «Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone
con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali». Il testo è pubblicato
a scopo di documentazione.
www.fondazionepromozionesociale.it