Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983

 

 

LEGGE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA SULL'INSERIMENTO SOCIALE DEGLI HANDICAPPATI (1)

 

 

Art. 1 - Finalità

La Regione promuove e sostiene, nelle mate­rie di propria competenza, ogni intervento rivol­to a consentire il mantenimento nel proprio con­testo sociale delle persone con difficoltà psichi­che, fisiche e sensoriali e a favorirne il pieno in­serimento nella vita pubblica.

Tali obiettivi sono realizzati attraverso l'abbat­timento delle barriere architettoniche, mediante l'assegnazione privilegiata o la realizzazione di alloggi, l'adeguamento dei trasporti, la promozio­ne delle attività ricreative e sportive ed ogni al­tra iniziativa non espressamente prevista dall'or­dinamento scolastico e dalle leggi regionali 20 giugno 1978, n. 47, e 11 agosto 1981, n. 54.

 

Art. 2 - Enti pubblici

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge debbono essere recepite nei regola­menti edilizi comunali e nei piani urbanistici le norme di cui al decreto del Presidente della Re­pubblica 27 aprile 1978, n. 384.

La Regione, entra un anno dall'entrata in vi­gore della presente legge, adegua la propria le­gislazione in materia urbanistica, turistica, scola­stica, di lavori pubblici, di trasporti e di edilizia pubblica, alle finalità e ai contenuti della presen­te legge.

 

Art. 3 - Abitazioni civili

Gli accessi agli edifici con più di due alloggi da adibirsi a civile abitazione devono prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei per­corsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.

Gli accessi devono avere una luce netta mi­nima di 1,50 metri.

Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devo­no essere in piano e allo stesso livello ed esten­dersi, rispettivamente ciascuna zona, per una profondità di 1,50 metri.

Qualora sia indispensabile prevedere una so­glia, il dislivello massimo non deve superare i 2,5 centimetri.

Negli edifici con più di tre piani fuori terra l'ascensore, ove sia previsto, deve presentare le seguenti caratteristiche:

una cabina di dimensioni minime di 1,50 me­tri di lunghezza e 1,37 metri di larghezza;

la porta della cabina di luce libera minima pari a 0,90 centimetri;

una luce libera sul ripiano di fermata, ante­riormente alla porta della cabina, di almeno 1,50 metri.

L'ascensore deve, altresì, possedere tutte quel­le altre caratteristiche atte a consentire il tra­sporto degli invalidi su poltrone a rotelle, ivi compreso un agevole raccordo con l'accesso.

Le norme di cui al presente articolo si appli­cano dopo tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 4 - Edifici a carattere collettivo e sociale

Le strutture da adibirsi a pubblico spettacolo ed a pubblici esercizi, nonché a sale e luoghi per riunioni, devono essere realizzate secondo gli standards tipologici di abolizione delle barriere architettoniche previsti dalle vigenti norme.

Gli accessi da adibirsi ad esercizi pubblici in genere, compresi quelli per attività commerciali, devono uniformarsi, ove tecnicamente possibile, alle prescrizioni di cui al primo e secondo comma del precedente articolo 3.

 

Art. 5 - Privati

Ai privati che costruiscono alloggi di abitazio­ne o esercizi di qualsiasi genere aperti al pub­blico o che provvedano al loro adattamento in conformità alle norme di cui al DPR 27 aprile 1978, n. 384, sono concesse agevolazioni finan­ziarie secondo norme regolamentari da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presen­te legge.

 

Art. 6 - Mezzi di locomozione

La Giunta regionale è autorizzata:

- ad erogare contributi nelle spese per gli adattamenti degli autoveicoli e nelle spese per il pagamento degli interessi su mutui per l'ac­quisto di autoveicoli, a favore di persone titolari di patente automobilistica di categoria F, resi­denti in Valle d'Aosta;

- a stipulare convenzioni con autisti di piazza e autonoleggiatori per il trasporto di persone non deambulanti.

Le condizioni, le modalità, i requisiti per fruire dei predetti benefici, nonché gli importi dei contributi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

 

Art. 7 - Mezzi di trasporto pubblici

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto alle società di traspor­to urbano ed extraurbano che adattino i loro mez­zi per consentirvi l'accesso di persone impedite nei movimenti, anche su sedie a rotelle.

Nell'ambito della legislazione regionale concer­nente interventi a favore di aziende concessiona­rie di autoservizi di linea, potranno essere in­serite norme che prevedano tariffe agevolate per persone anziane e handicappate.

 

Art. 8 - Attività ricreative e sportive

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi o convenzioni con le federazioni sportive del C.O.N.I., con centri di avviamento allo sport, con circoli ricreativi e culturali, per favorire la pratica sportiva o ricreativa da parte delle perso­ne handicappate.

 

Art. 9 - Commissione consultiva e di proposta

È istituita una apposita consulta regionale con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti della Regione per i problemi concernenti le per­sone handicappate.

La consulta è nominata con decreto del Presi­dente della Giunta regionale ed è composta:

a) da tre Consiglieri regionali, con rappresen­tanza della minoranza, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante dell'associazione dei sindaci della Valle d'Aosta;

c) da un funzionario di tutti gli assessorati re­gionali, designati dai rispettivi assessori;

d) dal presidente dell'unità sanitaria locale del­la Valle d'Aosta;

e) dal coordinatore sanitario dell'unità sanita­ria locale della Valle d'Aosta;

f) da un rappresentante dell'ufficio regionale della motorizzazione civile;

g) da un rappresentante del corpo dei vigili del fuoco;

h) da un rappresentante dell'ufficio autonomo per le case popolari;

i) da sei rappresentanti designati dalle associa­zioni locali degli handicappati.

 

Art. 10 - Oneri

Per gli oneri finanziari derivanti dagli impegni previsti dalla presente legge, vi provvederà un apposito provvedimento legislativo entro sei me­si dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

(1) Legge 28 dicembre 1981, n. 85 «Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficol­tà psichiche, fisiche e sensoriali». Il testo è pubblicato a scopo di documentazione.

 

 

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