Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983

 

 

PROPOSTA DI LEGGE DEL PCI SUL VOLONTARIATO (1)

 

 

Il volontariato, come attività di solidarietà e quindi non retribuita, deve certamente essere fa­vorito e sviluppato.

Una legge in materia è necessaria per evitare che, come purtroppo sta avvenendo, vi siano enti privati che, pur operando a fini speculativi, rie­scono a camuffarsi come espressioni di volon­tariato.

La regolamentazione dei contributi a carico del­lo Stato ad associazioni per il sostegno delle loro attività, può essere un atto positivo se in­centiva la partecipazione politica degli associati; ma può essere anche un elemento di freno e di clientelismo se i contributi diventeranno uno strumento di cattura del consenso da parte delle forze politiche che detengono le leve del potere.

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

 

Titolo I

VOLONTARIATO SOCIALE

 

Art. 1

Campi di intervento e caratteristiche

In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costitu­zione, la Repubblica favorisce le espressioni au­tonome di volontariato sociale delle associazioni costituite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, dei nuclei familiari e dei singoli cit­tadini che realizzano forme di partecipazione de­mocratica alla vita delle istituzioni, per la promo­zione della salute individuale e collettiva, per la rimozione delle situazioni che limitano l'autono­mia dei singoli e dei nuclei familiari e per il su­peramento di ogni forma di emarginazione.

Sono caratteristiche del volontariato sociale:

a) la disponibilità personale e la partecipazione diretta di cittadini singoli, di nuclei familiari e di associazioni allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente;

b) la gratuità delle prestazioni personali.

Le attività di volontariato non configurano rap­porti di dipendenza contrattuale, né possono costituire titolo di qualsiasi genere per la parteci­pazione a concorsi pubblici.

 

Art. 2

Principi

I comuni, le associazioni dei comuni, e le comu­nità montane, nel quadro dei programmi di inter­vento sociale e sanitario da essi deliberati, pos­sono di loro iniziativa promuovere e stimolare forme di collaborazione con il volontariato socia­le, avvalendosi di tale collaborazione nei casi in cui siano soddisfatti i seguenti principi:

a) non sia violato o condizionato il diritto dei cittadini alle prestazioni dovute dagli enti di cui al comma precedente;

b) non sia sottratta agli enti, di cui sopra, la valutazione del diritto dei cittadini alle presta­zioni;

c) le attività del volontariato sociale rientrino nell'ambito dei programmi deliberati dagli enti sopra indicati;

d) l'apporto del volontariato sociale non sia sostitutivo di attività assegnate o da assegnare a personale dipendente degli enti locali.

I soggetti che intendono concorrere ai benefici di cui alla presente legge, possono proporre ai comuni, alle associazioni dei comuni e alle comu­nità montane, programmi di intervento nel cam­po dei servizi sociali e sanitari di competenza degli enti suddetti.

 

Art. 3

Accordi di collaborazione

Negli accordi di collaborazione con il volonta­riato sociale i comuni, le associazioni dei comuni e le comunità montane devono:

a) stabilire modalità per la qualificazione e l'aggiornamento dei volontari e per la verifica periodica dei risultati raggiunti;

b) fornire al volontariato sociale il sostegno tecnico dei propri servizi nonché le informazioni necessarie per lo svolgimento corretto delle at­tività concordate;

c) assicurare nel contempo al volontariato so­ciale la partecipazione alle consultazioni indette sui servizi sociali e sanitari;

d) accertare preventivamente l'idoneità dei soggetti del volontariato sociale nei casi in cui ciò sia necessario per la particolare delicatezza e complessità dei rapporti con i cittadini utenti del servizio.

 

Art. 4

Rimborso spese

Ai soggetti di cui all'articolo 1 sono rimborsate le spese vive, purché preventivamente concorda­te e deliberate dagli enti di cui all'articolo 2 della presente legge.

 

Art. 5

Compiti delle regioni

Entro un anno dall'entrata in vigore della pre­sente legge, le regioni provvedono ad emanare norme legislative per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le speci­fiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

 

Titolo II

CONTRIBUTI DELLO STATO

 

Art. 6

Finalità

È corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1982, un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato alle associazioni che svolgano attività di promozione sociale e di tutela dei diritti degli as­sociati, finalizzate al superamento di ogni forma di emarginazione di handicappati, minori, adulti. Dal contributo sono escluse le attività di gestio­ne di servizi, in quanto i relativi finanziamenti sono di competenza delle regioni e dei comuni singoli o associati.

Possono richiedere tale contributo a carico del bilancio dello Stato le associazioni nazionali che hanno le seguenti caratteristiche:

a) svolgono, a livello nazionale, attività di pro­mozione sociale e di tutela dei diritti degli asso­ciati ed hanno sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;

b) prevedono espressamente nelle proprie nor­me statutarie e regolamentari, che la tutela degli associati e il perseguimento degli scopi associa­tivi siano diretti alla promozione della salute in­dividuale e collettiva e alla rimozione delle situa­zioni che limitano l'autonomia dei singoli e dei nuclei familiari o determinano stati di emargina­zione sociale;

c) operano, anche in base alle proprie norme statutarie e regolamentari, con la più ampia par­tecipazione degli associati ed agiscono secondo criteri democratici per quanto riguarda l'ordina­mento interno, in particolare mediante la previ­sione di opportuni strumenti di tutela delle mi­noranze degli associati.

 

Art. 7

Procedure

Le domande di contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri dalle associazioni in­teressate entro il 30 settembre dell'anno prece­dente a quello per il quale viene richiesto il con­tributo stesso, unitamente ad un programma pre­visionale di attuazione, predisposto secondo le finalità ed i criteri indicati nel precedente artico­lo, specificando le attività proposte a livello na­zionale e regionale ed i relativi impegni finanziari.

Entro tale termine devono essere inoltre pre­sentati:

a) copia del bilancio consuntivo relativo all'an­no antecedente a quello di presentazione della richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

b) copia del bilancio di previsione relativo all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo;

c) atti comprovanti la legittimità degli organi sociali e amministrativi in carica e la validità de­gli organi che hanno approvato i bilanci preven­tivi e consuntivi di cui ai punti precedenti;

d) la relazione e la relativa documentazione comprovante l'utilizzo dei fondi ricevuti dallo Stato, ove li abbiano ottenuti, per le attività finan­ziarie per l'anno antecedente a quello di presen­tazione della richiesta di contributo. La documen­tazione deve specificare:

1) le spese per il personale;

2) le spese per i contributi assicurativi per il personale;

3) le altre spese, mediante presentazione dei relativi giustificativi;

4) i contributi eventualmente ricevuti da regioni, province, comuni, comunità montane e altri enti pubblici di qualsiasi natura;

e) dichiarazione del legale rappresentante atte­stante il numero dei soci che ha provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno pre­cedente a quello di presentazione della richie­sta di contributo e il numero e l'ubicazione delle sedi locali;

f) copia dello statuto e del regolamento.

 

Art. 8

Criteri di ripartizione degli stanziamenti

Per la ripartizione del fondo globale destinato dallo Stato per l'erogazione del contributo annuo alle associazioni nazionali di cui alla presente leg­ge si applicano, sempre che le attività proposte abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 6, i seguenti criteri:

a) una quota del 30 per cento, in misura ugua­le per tutte le associazioni ammesse;

b) una quota del 40 per cento in base al nume­ro di regioni nelle quali l'associazione nazionale ha sedi operanti;

c) una quota del 30 per cento in base al nume­ro degli associati di cui alla lettera e) dell'arti­colo 7.

Ciascuna associazione destinerà il contributo statale assegnatole alle sedi regionali e subregio­nali, trattenendone, per il funzionamento degli uffici centrali, una quota non superiore al 20 per cento.

Qualora un'associazione non rinnovi domande di contributo, è tenuta, entro il 30 aprile dell'an­no successivo, a presentare un rendiconto che giustifichi e documenti l'utilizzo dell'ultimo con­tributo statale assegnatole, secondo quanto pre­visto dall'articolo 7, lettera d), della presente legge.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'in­tesa con i Ministri dell'interno e della sanità, con proprio decreto, determina ogni anno:

a) la misura del fondo globale destinato per la corresponsione del contributo annuo alle asso­ciazioni nazionali per le attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla pre­sente legge;

b) l'importo del contributo assegnato a ciascu­na associazione.

Il Governo, entro il 31 marzo di ogni anno, do­vrà presentare al Parlamento una relazione an­nuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente legge.

 

Art. 9

Finanziamenti

All'onere derivante dagli articoli 6 e seguenti della presente legge si provvede per l'esercizio in corso, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la voce «contributi alle associazioni nazionali per il sostegno delle attività di promo­zione sociale».

 

Art. 10

Norma transitoria

Per l'anno 1982, ferme restando le norme pre­viste dalla presente legge, le domande per l'as­segnazione del contributo annuo statale devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubbli­cazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge.

 

 

 

(1) Proposta di legge n. 3199 «Disposizioni in materia di volontariato sociale per la promozione della salute ed il superamento dell'emarginazione e norme per la corre­sponsione di contributi a carico dello Stato in favore di associazioni nazionali per il sostegno della loro attività pro­mozionale», presentata in data 24 febbraio 1952 alla Ca­mera dei Deputati dall'On. Molineri e altri parlamentari del PCI

 

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