Prospettive assistenziali, n. 61, gennaio - marzo 1983
PROPOSTA DI LEGGE DEL
PCI SUL VOLONTARIATO
(1)
Il
volontariato, come attività di solidarietà e quindi non retribuita, deve
certamente essere favorito e sviluppato.
Una legge in
materia è necessaria per evitare che, come purtroppo sta avvenendo, vi siano
enti privati che, pur operando a fini speculativi, riescono a camuffarsi come
espressioni di volontariato.
La
regolamentazione dei contributi a carico dello Stato ad associazioni per il
sostegno delle loro attività, può essere un atto positivo
se incentiva la partecipazione politica degli associati; ma può essere anche
un elemento di freno e di clientelismo se i contributi diventeranno uno
strumento di cattura del consenso da parte delle forze politiche che detengono
le leve del potere.
TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Titolo I
VOLONTARIATO SOCIALE
Art. 1
Campi di intervento
e caratteristiche
In attuazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione,
la Repubblica favorisce le espressioni autonome di volontariato sociale delle
associazioni costituite ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile, dei nuclei familiari e dei singoli cittadini
che realizzano forme di partecipazione democratica alla vita delle
istituzioni, per la promozione della salute individuale e collettiva, per la
rimozione delle situazioni che limitano l'autonomia dei singoli e dei nuclei
familiari e per il superamento di ogni forma di emarginazione.
Sono caratteristiche del volontariato sociale:
a) la disponibilità personale e la partecipazione
diretta di cittadini singoli, di nuclei familiari e di associazioni
allo svolgimento delle attività di cui al comma precedente;
b) la gratuità delle prestazioni personali.
Le attività di volontariato non configurano rapporti
di dipendenza contrattuale, né possono costituire titolo di qualsiasi genere
per la partecipazione a concorsi pubblici.
Art. 2
Principi
I comuni, le associazioni dei comuni, e le comunità
montane, nel quadro dei programmi di intervento
sociale e sanitario da essi deliberati, possono di loro iniziativa promuovere
e stimolare forme di collaborazione con il volontariato sociale, avvalendosi
di tale collaborazione nei casi in cui siano soddisfatti i seguenti principi:
a) non sia violato o condizionato il diritto dei
cittadini alle prestazioni dovute dagli enti di cui al comma precedente;
b) non sia sottratta agli enti, di cui sopra, la
valutazione del diritto dei cittadini alle prestazioni;
c) le attività del volontariato sociale rientrino
nell'ambito dei programmi deliberati dagli enti sopra indicati;
d) l'apporto del volontariato sociale non sia sostitutivo
di attività assegnate o da assegnare a personale
dipendente degli enti locali.
I soggetti che intendono concorrere ai benefici di
cui alla presente legge, possono proporre ai comuni, alle associazioni dei comuni
e alle comunità montane, programmi di intervento nel
campo dei servizi sociali e sanitari di competenza degli enti suddetti.
Art. 3
Accordi di collaborazione
Negli accordi di collaborazione con il volontariato
sociale i comuni, le associazioni dei comuni e le
comunità montane devono:
a) stabilire modalità per la
qualificazione e l'aggiornamento dei volontari e per la verifica periodica dei
risultati raggiunti;
b) fornire al volontariato sociale il sostegno tecnico
dei propri servizi nonché le informazioni necessarie
per lo svolgimento corretto delle attività concordate;
c) assicurare nel contempo al
volontariato sociale la partecipazione alle consultazioni indette sui servizi
sociali e sanitari;
d) accertare preventivamente l'idoneità dei soggetti
del volontariato sociale nei casi in cui ciò sia necessario per la particolare
delicatezza e complessità dei rapporti con i cittadini utenti del servizio.
Art. 4
Rimborso spese
Ai soggetti di cui all'articolo 1 sono rimborsate le
spese vive, purché preventivamente concordate e deliberate dagli enti di cui
all'articolo 2 della presente legge.
Art. 5
Compiti delle regioni
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, le regioni provvedono ad emanare norme
legislative per l'attuazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le specifiche
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Titolo II
CONTRIBUTI DELLO STATO
Art. 6
Finalità
È corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1982, un
contributo annuo a carico del bilancio dello Stato alle associazioni che svolgano attività di promozione sociale e di tutela dei
diritti degli associati, finalizzate al superamento di ogni forma di
emarginazione di handicappati, minori, adulti. Dal contributo sono escluse le
attività di gestione di servizi, in quanto i relativi
finanziamenti sono di competenza delle regioni e dei comuni singoli o
associati.
Possono richiedere tale contributo a carico del
bilancio dello Stato le associazioni nazionali che hanno le seguenti
caratteristiche:
a) svolgono, a livello nazionale, attività di promozione
sociale e di tutela dei diritti degli associati ed
hanno sedi presenti ed operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni;
b) prevedono espressamente nelle proprie norme
statutarie e regolamentari, che la tutela degli associati e il perseguimento
degli scopi associativi siano diretti alla promozione della
salute individuale e collettiva e alla rimozione delle situazioni che
limitano l'autonomia dei singoli e dei nuclei familiari o determinano stati di
emarginazione sociale;
c) operano, anche in base alle proprie norme statutarie
e regolamentari, con la più ampia partecipazione
degli associati ed agiscono secondo criteri democratici per quanto riguarda
l'ordinamento interno, in particolare mediante la previsione di opportuni
strumenti di tutela delle minoranze degli associati.
Art. 7
Procedure
Le domande di contributo di cui al precedente
articolo devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalle associazioni interessate entro il 30 settembre dell'anno precedente a
quello per il quale viene richiesto il contributo
stesso, unitamente ad un programma previsionale di
attuazione, predisposto secondo le finalità ed i criteri indicati nel
precedente articolo, specificando le attività proposte a livello nazionale e
regionale ed i relativi impegni finanziari.
Entro tale termine devono essere inoltre presentati:
a) copia del bilancio
consuntivo relativo all'anno antecedente a quello di presentazione della
richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;
b) copia del bilancio di previsione relativo
all'anno per il quale viene presentata la richiesta di contributo;
c) atti comprovanti la legittimità degli organi sociali
e amministrativi in carica e la validità degli organi che hanno approvato i
bilanci preventivi e consuntivi di cui ai punti precedenti;
d) la relazione e la relativa documentazione
comprovante l'utilizzo dei fondi ricevuti dallo Stato, ove li abbiano ottenuti,
per le attività finanziarie per l'anno antecedente a quello di presentazione
della richiesta di contributo. La documentazione deve specificare:
1) le spese per il personale;
2) le spese per i contributi assicurativi per il
personale;
3) le altre spese, mediante presentazione dei
relativi giustificativi;
4) i contributi eventualmente
ricevuti da regioni, province, comuni, comunità montane e altri enti pubblici
di qualsiasi natura;
e) dichiarazione del legale
rappresentante attestante il numero dei soci che ha provveduto al
pagamento della quota associativa per l'anno precedente a quello di
presentazione della richiesta di contributo e il numero e l'ubicazione delle
sedi locali;
f) copia dello statuto e del regolamento.
Art. 8
Criteri di ripartizione degli stanziamenti
Per la ripartizione del fondo globale
destinato dallo Stato per l'erogazione del contributo annuo alle associazioni
nazionali di cui alla presente legge si applicano, sempre che le attività
proposte abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 6, i seguenti criteri:
a) una quota del 30 per
cento, in misura uguale per tutte le associazioni ammesse;
b) una quota del 40 per cento in base al numero di
regioni nelle quali l'associazione nazionale ha sedi operanti;
c) una quota del 30 per cento
in base al numero degli associati di cui alla lettera e) dell'articolo 7.
Ciascuna associazione destinerà il contributo statale
assegnatole alle sedi regionali e subregionali,
trattenendone, per il funzionamento degli uffici centrali, una quota non
superiore al 20 per cento.
Qualora un'associazione non rinnovi domande di contributo, è
tenuta, entro il 30 aprile dell'anno successivo, a presentare un rendiconto
che giustifichi e documenti l'utilizzo dell'ultimo contributo statale
assegnatole, secondo quanto previsto dall'articolo 7, lettera d), della presente legge.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri dell'interno e della sanità, con
proprio decreto, determina ogni anno:
a) la misura del fondo globale
destinato per la corresponsione del contributo annuo alle associazioni
nazionali per le attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di
cui alla presente legge;
b) l'importo del contributo assegnato a ciascuna
associazione.
Il Governo, entro il 31 marzo di ogni
anno, dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità
dei bilanci e sulle attività svolte dalle associazioni di cui alla presente
legge.
Art. 9
Finanziamenti
All'onere derivante dagli articoli 6 e seguenti della
presente legge si provvede per l'esercizio in corso, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando la
voce «contributi alle associazioni nazionali per il sostegno delle attività di
promozione sociale».
Art. 10
Norma transitoria
Per l'anno 1982, ferme restando le norme previste
dalla presente legge, le domande per l'assegnazione del contributo annuo
statale devono essere presentate entro 60 giorni dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della presente legge.
(1) Proposta di legge n. 3199
«Disposizioni in materia di volontariato sociale per la promozione
della salute ed il superamento dell'emarginazione e norme per la corresponsione
di contributi a carico dello Stato in favore di associazioni nazionali per il
sostegno della loro attività promozionale», presentata in data 24 febbraio
1952 alla Camera dei Deputati dall'On. Molineri e
altri parlamentari del PCI
www.fondazionepromozionesociale.it