Prospettive assistenziali, n. 61 bis, gennaio - marzo 1983

 

 

RIFORMA SANITARIA (Legge 23-12-1978, n. 833)

 

 

«Gli interventi di prevenzione, cura e riabili­tazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extra­ospedalieri» (art. 34, comma terzo) come pre­scritto già dalla legge 180.

«Gli accertamenti e i trattamenti sanitari ob­bligatori sono attuati dai presidi e servizi sani­tari pubblici territoriali e, ove necessiti la de­genza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate» (art. 33/833, quarto comma).

Il «ricovero obbligatorio» non può avvenire in modo indiscriminato, bensì soltanto se con­corrono tre condizioni, e cioè: alterazioni psichi­che tali da richiedere urgenti interventi terapeuti­ci, non accettazione di questi da parte del pazien­te, impossibilità di adottare tempestivamente ido­nee misure sanitarie extra-ospedaliere (art. 34/ 833, quarto comma).

La tutela della salute mentale è obiettivo del servizio sanitario nazionale (art. 2, lett. g); spetta allo Stato la normativa di principio, già espressa nella legge istitutiva del Servizio sanitario nazio­nale 23-12-78, n. 833; alle Regioni l'organizzazio­ne dei servizi (art. 34, primo comma, 64 primo e quinto comma) e l'erogazione di questi servizi ai Comuni che li espleteranno tramite le U.S.L., le quali in particolare, provvederanno alla preven­zione individuale e collettiva delle malattie psi­chiche, all'assistenza specialistica, infermieristi­ca e ospedaliera (art. 14, lett. c, i, l).

L'art. 34 inizia così: «La legge regionale, nell'ambito dell'U.S.L., e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'isti­tuzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilita­tive relative alla salute mentale». La legge attri­buisce dunque alle regioni il compito di discipli­nare i servizi di salute mentale e quindi la indivi­duazione di quali di questi servizi hanno il com­pito di svolgere i vari interventi ed in particolare di accogliere gli infermi ai quali sia stato imposto l'obbligo di degenza.

Si parla dunque di servizi e non di reparti, ope­ranti un intervento globale (preventivo, curativo, riabilitativo) e aventi - si sottolinea - una struttura dipartimentale. Cioè, una struttura di­partimentale che comprenda servizi e presidi ter­ritoriali con una parte ospedaliera.

In questa struttura di coordinamento di diversi e particolari interventi, ove sono comprese le strutture intermedie territoriali (consultori, cen­tri diurni, comunità alloggio, foyer, eccetera), lavorano, dentro e fuori l'ospedale, gli operatori psichiatrici dell'U.S.L. Essi si devono occupare della salute pubblica degli abitanti della propria zona, siano questi in ospedale o sul territorio, col metodo della continuità terapeutica e cioè se­guendo lo stesso caso clinico-sociale in tutti i momenti in cui ne ha bisogno e insieme alle équi­pes socio-sanitarie della zona.

Il numero dei posti letto di cui possono essere dotati i servizi di diagnosi e cura negli ospedali generali dovrà essere stabilito dal piano sanitario regionale. L'art. 64 delle norme transitorie pre­scrive che: «Sino alla adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma dell'art. 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27-3­1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute men­tale, e sono dotati di un numero di posti non superiore a 15».

Resta comunque inteso che non è possibile for­mare in nessun caso divisioni o sezioni psichia­triche (che implicano dimensioni e strutture ge­rarchiche assai imponenti, rigide e centralizzate) negli ospedali generali. Ciò significa che i sud­detti posti letto ospedalieri non devono essere organizzati come un reparto dì medicina. Non de­vono, cioè avere né primari, né aiuti, né assi­stenti, né infermieri inseriti negli organici ospe­dalieri.

Questo è esplicitamente vietato sempre nell'art. 64, terzo comma: «È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni spe­cialistiche psichiatriche di ospedali generali, isti­tuire negli ospedali generali divisioni o sezioni pschiatriche e utilizzare come tali divisioni o se­zioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche».

 

 

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