Prospettive assistenziali, n. 61
bis, gennaio - marzo 1983
RIFORMA SANITARIA
(Legge 23-12-1978, n. 833)
«Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi
territoriali extraospedalieri» (art. 34, comma terzo) come prescritto già dalla legge 180.
«Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori
sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche
o convenzionate» (art. 33/833, quarto comma).
Il «ricovero obbligatorio» non può avvenire in modo
indiscriminato, bensì soltanto se concorrono tre condizioni, e cioè: alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti
interventi terapeutici, non accettazione di questi da parte del paziente,
impossibilità di adottare tempestivamente idonee misure sanitarie
extra-ospedaliere (art. 34/ 833, quarto comma).
La tutela della salute mentale è
obiettivo del servizio sanitario nazionale (art. 2, lett. g); spetta
allo Stato la normativa di principio, già espressa nella legge istitutiva del
Servizio sanitario nazionale 23-12-78, n. 833; alle Regioni l'organizzazione
dei servizi (art. 34, primo comma, 64 primo e quinto comma) e l'erogazione di
questi servizi ai Comuni che li espleteranno tramite le U.S.L.,
le quali in particolare, provvederanno alla prevenzione individuale e
collettiva delle malattie psichiche, all'assistenza specialistica,
infermieristica e ospedaliera (art. 14, lett. c, i, l).
L'art. 34 inizia così: «La legge regionale, nell'ambito
dell'U.S.L., e nel complesso
dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di
servizi a struttura dipartimentale
che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla
salute mentale». La legge attribuisce dunque alle regioni
il compito di disciplinare i servizi di salute mentale e quindi la individuazione
di quali di questi servizi hanno il compito di svolgere i vari interventi ed
in particolare di accogliere gli infermi ai quali sia stato imposto l'obbligo
di degenza.
Si parla dunque di servizi e non di reparti, operanti un intervento globale
(preventivo, curativo, riabilitativo) e aventi - si sottolinea - una struttura
dipartimentale. Cioè, una struttura dipartimentale
che comprenda servizi e presidi territoriali con una parte ospedaliera.
In questa struttura di coordinamento di diversi e
particolari interventi, ove sono comprese le strutture intermedie territoriali
(consultori, centri diurni, comunità alloggio, foyer, eccetera), lavorano,
dentro e fuori l'ospedale, gli operatori psichiatrici dell'U.S.L. Essi si
devono occupare della salute pubblica degli abitanti della propria zona, siano
questi in ospedale o sul territorio, col metodo della continuità terapeutica e cioè seguendo lo stesso caso clinico-sociale
in tutti i momenti in cui ne ha bisogno e insieme alle équipes
socio-sanitarie della zona.
Il numero
dei posti letto di cui possono essere dotati i servizi di diagnosi e cura negli
ospedali generali dovrà essere stabilito dal piano sanitario regionale. L'art.
64 delle norme transitorie prescrive che: «Sino alla adozione
dei piani sanitari regionali di cui al primo comma dell'art. 34 sono ordinati
secondo quanto previsto dal D.P.R. 27-31969, n. 128, al fine di garantire la
continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti non superiore a 15».
Resta comunque inteso che
non è possibile formare in nessun caso divisioni o sezioni psichiatriche (che
implicano dimensioni e strutture gerarchiche assai imponenti, rigide e
centralizzate) negli ospedali generali. Ciò significa che i
suddetti posti letto ospedalieri non devono essere organizzati come un
reparto dì medicina. Non devono, cioè avere né
primari, né aiuti, né assistenti, né infermieri inseriti negli organici ospedalieri.
Questo è esplicitamente vietato sempre nell'art. 64, terzo comma: «È in ogni caso vietato costruire nuovi
ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente
esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali,
istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni pschiatriche
e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come
tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o
neuro-psichiatriche».
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