Prospettive assistenziali, n. 62, aprile - giugno 1983
TITOLO I
DELL'AFFIDAMENTO DEI
MINORI
Art.
1
Il minore ha diritto di essere
educato nell'ambito della propria famiglia.
Tale diritto è disciplinato dalle
disposizioni della presente legge e dalle altre leggi
speciali.
Art.
2
Il minore che sia
temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad
un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o
ad una comunità di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento,
l'educazione e l'istruzione.
Ove non sia possibile un conveniente
affidamento familiare, è consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di
preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Art.
3
L'istituto di assistenza
pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito,
secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a
quando non si provvede alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali
l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela sia impedito.
All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli
obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5.
Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, l'istituto deve
chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a
tale esercizio.
Art.
4
L'affidamento familiare è disposto
dal servizio locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente
la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che
ha compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore. Il giudice
tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con
decreto.
Ove manchi
l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni.
Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nel provvedimento di
affidamento familiare debbono essere indicate specificatamente le motivazioni
di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario. Deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento ed il servizio locale
cui è attribuita la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente
informati il giudice tutelare od il tribunale per i minorenni, a seconda che
si tratti di provvedimento emesso ai sensi del primo o del secondo comma.
L'affidamento familiare cessa con
provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse
del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della
famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel
caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.
Il giudice tutelare, trascorso il
periodo di durata previsto ovvero intervenute le circostanze di cui al comma
precedente, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni
l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse
del minore.
Il tribunale, sulla richiesta del
giudice tutelare o d'ufficio nell'ipotesi di cui al secondo comma, provvede ai
sensi dello stesso comma.
Art.
5
L'affidatario
deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla
sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli
articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante.
Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice
civile. L'affidatario deve agevolare i rapporti tra
il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine.
Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità alloggio o ricoverati presso un istituto.
TITOLO II
DELL'ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.
6
L'adozione è permessa ai coniugi
uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista
separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire
ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
L'età degli adottanti deve superare
di almeno diciotto e di non più di quaranta anni l'età dell'adottando.
Sono consentite ai medesimi coniugi
più adozioni anche con atti successivi.
Art.
7
L'adozione è consentita a favore dei
minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi
degli articoli seguenti.
Il minore, il quale ha compiuto gli
anni quattordici, non può essere adottato se non presta personalmente il
proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia
l'età sopraindicata nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla pronuncia definitiva
dell'adozione.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito, salvo che l'audizione non comporti
pregiudizio per il minore.
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOTTABILITÀ
Art.
8
Sono dichiarati anche d'ufficio in
stato di adottabilità dal
tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori in
situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.
La situazione di abbandono
sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche
quando i minori siano ricoverati presso istituti di assistenza o si trovino in
affidamento familiare.
Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al primo comma rifiutano
le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto viene ritenuto
ingiustificato dal giudice.
Art.
9
Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di
età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono
riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del
proprio ufficio.
La situazione di abbandono
può essere accertata anche d'ufficio dal giudice.
Gli istituti di assistenza
pubblici o privati debbono trasmettere semestralmente al giudice tutelare del
luogo, ove hanno sede, l'elenco di tutti i minori ricoverati con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei
rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni,
riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli tra i
ricoverati che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
Il giudice tutelare, ogni sei mesi,
procede ad ispezioni negli istituti ai fini di cui al comma precedente. Può
procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.
Chiunque, non essendo parente entro
il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore,
qualora l'accoglienza si protragga per un periodo
superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al giudice
tutelare, che trasmette gli atti al tribunale per i minorenni con relazione
informativa. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad
ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Nello stesso termine di cui al comma
precedente uguale segnalazione deve essere effettuata
dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado
il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi.
L'omissione della segnalazione può
comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del
codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.
Art.
10
Il presidente del tribunale per i
minorenni, o un giudice da lui delegato, ricevute le informazioni di cui
all'articolo precedente, dispone di urgenza tramite i
servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha
vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
Il tribunale può disporre in ogni
momento e fino al provvedimento di affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse
del minore, ivi comprese, se del caso, la sospensione della potestà dei
genitori sul figlio e dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di
un tutore provvisorio.
In caso di urgente
necessità, i provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati
dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
Il tribunale, entro trenta giorni,
deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti così assunti.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, i genitori, il tutore, il
rappresentante dell'istituto presso cui il minore è
ricoverato o la persona cui egli è affidato e tenuto conto di ogni altra idonea
informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni
dodici e, se opportuno, anche il minore di età
inferiore. I provvedimenti adottati debbono essere
comunicati al pubblico ministero ed ai genitori.
Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.
11
Quando dalle indagini previste
nell'articolo precedente risultano deceduti i
genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado, il
tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo
che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il
tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore.
Nel caso in cui non risulti l'esistenza di genitori naturali che abbiano
riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità sia stata dichiarata giudizialmente, il tribunale per i minorenni, senza
eseguire ulteriori accertamenti, provvede immediatamente alla dichiarazione
dello stato di adottabilità a meno che non vi sia
richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere
uno dei genitori naturali, chiede termine per provvedere al riconoscimento. La
sospensione può essere disposta dal tribunale per un periodo massimo di due
mesi sempreché nel frattempo il minore sia assistito
dal genitore naturale o dai parenti fino al quarto grado o in altro modo
conveniente, permanendo comunque un rapporto con il
genitore naturale.
Nel caso di non riconoscibilità
per difetto di età del genitore, la procedura è
rinviata anche d'ufficio sino al compimento del sedicesimo anno di età del
genitore naturale, purché sussistano le condizioni menzionate nel comma
precedente. Al compimento del sedicesimo anno, il genitore può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi.
Ove il tribunale sospenda o rinvii
la procedura ai sensi dei commi precedenti, nomina al minore, se necessario, un
tutore provvisorio.
Se entro detti termini viene effettuato il riconoscimento, deve dichiararsi chiusa
la procedura, ove non sussista abbandono morale e materiale. Se trascorrono i
termini senza che sia stato effettuato il
riconoscimento, si provvede senza altra formalità di procedura alla pronuncia
dello stato di adottabilità.
Il tribunale, in ogni caso, anche a mezzo dei servizi locali, informa entrambi i presunti geni
tori, se possibile, o comunque quello
reperibile, che si possono avvalere delle facoltà di cui al secondo e terzo
comma.
Intervenuta la dichiarazione di adottabilità e l'affidamento preadottivo,
il riconoscimento è privo di efficacia. Il giudizio per la dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità è sospeso di diritto e si
estingue ove segua la pronuncia di adozione divenuta definitiva.
Art.
12
Quando attraverso le indagini
effettuate consta l'esistenza dei genitori o di parenti entro il quarto grado
indicati nell'articolo precedente, che abbiano mantenuto
rapporti significativi con il minore, e ne è nota la residenza, il
presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro
comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui
delegato.
Nel caso in cui i genitori o i
parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del
tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata
al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.
In caso di residenza all'estero è
delegata l'autorità consolare competente.
Udite le dichiarazioni dei genitori
o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni a
il giudice delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, impartisce con
decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire
l'assistenza morale, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore,
stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o
avvalendosi del giudice tutelare o dei servizi locali, ai quali può essere
affidato l'incarico di operare al fine di più validi rapporti tra il minore e
la famiglia.
Il presidente o il giudice delegato
può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l'azione per la
corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al
tempo stesso, dispone, ove d'uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del
secondo comma dell'articolo 10.
Art.
13
Nel caso in cui i genitori ed i
parenti di cui all'articolo precedente risultino
irreperibili ovvero non ne sia conosciuta la residenza, la dimora o il
domicilio, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai
sensi degli articoli 140 e 143 del codice di procedura civile, previe nuove
ricerche tramite gli organi di pubblica sicurezza.
Art.
14
Il tribunale per i minorenni può
disporre, prima della dichiarazione di adottabilità,
la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse
dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile
nell'interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta con decreto
motivato per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.
La sospensione è comunicata ai
servizi locali competenti perché adottino le iniziative opportune.
Art.
15
A conclusione delle indagini e degli
accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove
risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di
adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
1) i genitori e i parenti convocati
ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato
motivo;
2) l'audizione dei medesimi ha
dimostrato il persistere della mancanza di assistenza
morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
3) le prescrizioni impartite ai
sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per responsabilità
dei genitori.
La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal Tribunale per i minorenni
in camera di consiglio con decreto motivato, sentito il pubblico ministero,
nonché il rappresentante dell'istituto presso cui il minore è ricoverato o la
persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, sentito il tutore, ove esista,
ed il minore che abbia compiuto i dodici anni e, se opportuno, anche il minore di età inferiore.
Il decreto è notificato per esteso
al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, con contestuale avviso
agli stessi del loro diritto di proporre reclamo nelle forme e nei termini di
cui all'articolo 17.
Il tribunale per i minorenni nomina,
se necessario, un tutore provvisorio ed adotta i provvedimenti opportuni
nell'interesse del minore.
Art.
16
Il tribunale per i minorenni,
esaurita la procedura prevista nei precedenti articoli e qualora ritenga che
non sussistano i presupposti per la pronuncia dello stato di adottabilità
dichiara che non vi è luogo a provvedere.
Si applicano gli ultimi due commi
dell'articol0 15.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.
17
Il pubblico ministero, í genitori, i
parenti indicati nell'articolo 12, primo comma, il tutore possono
proporre ricorso avverso il provvedimento sullo stato di adottabilità dinanzi
allo stesso tribunale che lo ha pronunciato, entro trenta giorni dalla
notificazione.
A seguito della opposizione,
il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale al
minore e fissa con decreto l'udienza di comparizione dinanzi al tribunale da
tenersi entro trenta giorni dal deposito del ricorso, disponendo la notifica
del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore
nonché la convocazione per l'udienza fissata delle persone indicate nel
penultimo comma dell'articolo 15.
All'udienza fissata il tribunale per
i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate, nonché
quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del
pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente
dando lettura del dispositivo della sentenza; questa deve essere depositata in
cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia e notificata d'ufficio nel
testo integrale al pubblico ministero, all'opponente e al curatore speciale del
minore.
Avverso la sentenza il pubblico
ministero, l'opponente o il curatore speciale possono
con ricorso proporre impugnazione, entro trenta giorni dalla notifica, dinanzi
alla sezione per i minorenni della corte d'appello, la quale, sentiti il
ricorrente e il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate nel
penultimo comma dell'articolo 15, ed effettuati ogni altro accertamento ed
indagine opportuni, decide nei modi stabiliti nel precedente comma.
Avverso la
sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge
entro trenta giorni dalla notificazione.
Art.
18
La dichiarazione definitiva dello
stato di adottabilità è
trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito
registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.
La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della
comunicazione che il decreto di adottabilità è divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione
deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del
tribunale per i minorenni.
Art.
19
Durante lo stato di
adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori.
Il tribunale per i minorenni nomina
un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori
provvedimenti nell'interesse del minore.
Art.
20
Lo stato di adottabilità
cessa per adozione o per il raggiungimento della maggiore età da parte
dell'adottando.
Art.
21
Lo stato di adottabilità
cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore, in quanto siano venute
meno le condizioni di cui all'articolo 8, successivamente alla pronuncia del
decreto di cui all'articolo 15.
La revoca è pronunciata dal
tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del
pubblico ministero, oppure dei genitori.
Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Nel caso in cui sia
in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di
adottabilità non può essere revocato.
Capo III
DELL'AFFIDAMENTO
PREADOTTIVO
Art.
22
I coniugi che intendono adottare
devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando
l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. È
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione. I tribunali cui la domanda è presentata possono
richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi
coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati
d'ufficio. La domanda decade dopo due anni dalla presentazione e può essere
rinnovata.
Il tribunale per i minorenni,
accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, dispone l'esecuzione
delle adeguate indagini di cui al comma seguente e
sceglie fra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado
di corrispondere alle esigenze del minore.
Le indagini dovranno riguardare in
particolare l'attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore.
Il tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero,
gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici, e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, omessa ogni
altra formalità di procedura, dispone l'affidamento preadottivo
e ne determina le modalità. Il minore che abbia compiuto
gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia prescelta.
Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti rilevanti,
relativi al minore, emersi dalle indagini.
Non può essere disposto
l'affidamento di uno solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità
salvo che non sussistano gravi ragioni.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero ed al tutore.
Il provvedimento di
affidamento preadottivo, divenuto definitivo,
è trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui
all'articolo 18.
Il tribunale per i minorenni vigila
sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
direttamente o avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali.
Art.
23
L'affidamento preadottivo
è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza
del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di
cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, quando si rivelano gravi
difficoltà di idonea convivenza.
Il provvedimento relativo
alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in camera di
consiglio, con decreto motivato.
Debbono essere sentiti, oltre il pubblico
ministero ed il presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia
compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, gli
affidatari, il tutore, il giudice tutelare ed i
servizi locali, se incaricati della vigilanza. Deve procedersi
ad ogni opportuno accertamento ed indagine.
Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore.
Il decreto che dispone la revoca
dell'affidamento preadottivo, divenuto definitivo, è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro di cui all'articolo 18.
In caso di revoca, il tribunale per
i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore
ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.
24
Il pubblico ministero e il tutore
possono impugnare il decreto del tribunale relativo all'affidamento
preadottivo o alla sua revoca, entro dieci giorni
dalla comunicazione, con reclamo alla sezione per i minorenni della corte
d'appello.
La corte d'appello, sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le
persone indicate nell'articolo 23 ed effettuati ogni altro accertamento ed
indagine opportuni, decide in camera di consiglio con decreto motivato.
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI
ADOZIONE
Art.
25
Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno
dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche il minore di età inferiore, il pubblico
ministero, il tutore, il giudice tutelare ed i servizi locali, se incaricati
della vigilanza, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente
capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con decreto
motivato in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo
all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici
deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia
prescelta.
Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti
legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono
essere sentiti.
Nell'interesse del minore il termine
di cui al primo comma può essere prorogata di un anno, d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari,
con ordinanza motivata.
Se uno dei coniugi muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione,
nell'interesse dei minore, può essere ugualmente
disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto
per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti
di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il
coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
Il decreto che decide sull'adozione è comunicato al pubblico ministero, ai coniugi adottanti ed
al tutore.
Nel caso di provvedimento negativo
viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale
per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei
in favore del minore ai sensi dell'articolo 10.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.
26
Il pubblico ministero, i coniugi
adottanti ed il tutore possono impugnare il decreto dei tribunale
relativo all'adozione entro trenta giorni dalla comunicazione, con
reclamo alla sezione per i minorenni della corte d'appello.
La corte d'appello, sentiti il
ricorrente, il pubblico ministero e, ove occorra, le persone indicate
nell'articolo 25, primo comma, effettuato ogni altro accertamento e indagine
opportuni, decide in camera di consiglio, con decreto motivato.
Avverso il decreto
della corte d'appello è
ammesso, entro trenta giorni, ricorso in Cassazione per violazione di legge.
Il provvedimento che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere del tribunale per i minorenni, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, sul registro di cui all'articolo 18 e
comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto
di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere
del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Art.
27
Per effetto dell'adozione l'adottato
acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette
il cognome.
Se l'adozione è disposta nei
confronti della moglie separata, ai sensi dell'articolo 25, quinto comma,
l'adottato assume il cognome della famiglia di lei.
Con l'adozione cessano i rapporti
dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i
divieti matrimoniali.
Art.
28
Qualunque attestazione di stato
civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione
del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e
alla maternità del minore e della annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 26.
L'ufficiale di stato civile e
l'ufficiale di anagrafe debbono rifiutarsi di fornire
notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa
comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa
dell'autorità giudiziaria.
TITOLO III
DELL'ADOZIONE
INTERNAZIONALE
Capo 1
DELL'ADOZIONE DI
MINORI STRANIERI
Art.
29
Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri è competente il tribunale
per i minorenni dei distretto in cui si trova il luogo di residenza degli
adottanti o affidatari.
Nel caso di coniugi cittadini
italiani residenti nello Stato straniero è competente
il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo
domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio è competente il
tribunale per i minorenni di Roma.
Art.
30
I coniugi i quali intendano
adottare un minore straniero debbono richiedere al tribunale per i minorenni
del distretto la dichiarazione di idoneità all'adozione.
Il tribunale, previe adeguate
indagini, accerta la sussistenza dei requisiti previsti nell'articolo 6. Nel
caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero il tribunale
potrà avvalersi delle autorità diplomatiche e consolari e dei servizi locali
delle località dove gli adottanti sono vissuti in Italia.
I provvedimenti di cui ai commi
precedenti sono emessi in camera di consiglio con
decreto motivato, sentito il pubblico ministero, e sono impugnabili ai sensi
degli articoli 739 e 740 del codice di procedura civile.
Art.
31
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è
consentito quando vi sia provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo del minore emesso da una autorità straniera nei
confronti di cittadini italiani residenti in Italia o nello Stato straniero, o
altro provvedimento in materia di tutela e degli altri istituti di protezione
dei minori. L'autorità consolare del luogo ove il provvedimento è stato emesso
dichiara che esso è conforme alla legislazione di quello Stato.
L'ingresso nello Stato a scopo di adozione di stranieri minori degli anni quattordici è
altresì consentito quando vi sia nulla osta, emesso dal Ministro degli affari
esteri d'intesa con quello dell'interno.
Art.
32
Il tribunale per i minorenni
dichiara l'efficacia nello Stato dei provvedimenti di cui al primo comma
dell'articolo precedente quando accerta:
a) che è stata emanata, in
precedenza, la dichiarazione di idoneità dei coniugi
adottanti, ai sensi dell'articolo 30;
b) che il provvedimento straniero è
conforme alla legislazione dello Stato che lo ha emesso;
c) che il provvedimento straniero
non è contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto
di famiglia e dei minori.
La dichiarazione di
efficacia è emessa in camera di consiglio con decreto motivato, sentito
il pubblico ministero. Avverso la decisione del tribunale è
ammesso ricorso per Cassazione.
Art.
33
Il provvedimento emesso da
un'autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti
dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di
almeno un anno.
Ove il provvedimento non preveda
l'affidamento preadottivo o comunque
questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come affidamento preadottivo. In tal caso, dopo un anno di
permanenza del minore in Italia presso gli adottanti, il tribunale per i
minorenni competente pronuncia il decreto di cui all'articolo 25.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo
e negli altri casi in cui il provvedimento straniero non possa essere
dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione, il tribunale applica
l'articolo 37, dandone comunicazione, per il tramite del Ministero degli affari
esteri, allo Stato di appartenenza dei minore.
Art.
34
Il nulla osta di cui al secondo
comma dell'articolo 31 é concesso, su richiesta di
coniugi forniti della dichiarazione di idoneità all'adozione, quando
nell'ordinamento dello Stato di provenienza del minore non sia prevista
l'emanazione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 31,
qualora sussistano motivi di esclusivo interesse del minore stesso all'ingresso
nella Stato a scopo di adozione.
Il nulla osta è
concesso anche nel caso in cui per eventi bellici, calamità naturali o altri
eventi di carattere eccezionale, non sia possibile l'emanazione del
provvedimento anzidetto.
Il nulla osta non può essere
concesso in mancanza di autorizzazione all'espatrio
dei minore a scopo di adozione o di affidamento da parte dell'autorità dello
Stato di provenienza competente secondo l'attestazione dell'autorità consolare
e tenuto conto delle circostanze indicate nei commi precedenti, a provvedere
in merito alla protezione dei minori e alla salvaguardia dei loro diritti.
Il tribunale per i minorenni accerta
la sussistenza dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, acquisisce ogni
possibile notizia in ordine alla situazione del minore
e ne dichiara lo stato di adottabilità disponendone l'affidamento preadottivo ai coniugi richiedenti.
Qualora l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo,
il tribunale applica l'articolo 37.
Art.
35
È fatto divieto alle autorità
consolari italiane di concedere il visto per l'ingresso nello Stato e agli
uffici di polizia di frontiera di consentire l'introduzione di stranieri minori
degli anni quattordici a scopo di adozione, al di
fuori delle ipotesi di cui all'articolo 31.
Coloro che hanno accompagnato alla
frontiera un minore degli anni quattordici, al quale non viene
consentito l'ingresso in Italia per l'insussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 31, provvedono a proprie spese al rimpatrio immediato del minore
nel paese di origine.
Art.
36
Al di fuori di quanto previsto
nell'articolo 31, l'ingresso nello Stato di stranieri minori degli anni
quattordici non accompagnati dai genitori o da parenti entro il quarto grado
deve essere immediatamente segnalato dagli uffici di polizia di frontiera al
tribunale per i minorenni del distretto ove è diretto il minore, ovvero, nella ipotesi in cui non sia desumibile il luogo di
dimora del minore nello Stato, al tribunale per i minorenni di Roma.
Dette segnalazioni devono contenere l'indicazione del nome della persona che
eventualmente accompagna il minore.
Le segnalazioni sopra indicate non
devono effettuarsi nel caso di ingresso di minori per
motivi turistici e di studio, sempre che la permanenza non sia superiore ai tre
mesi.
Art.
37
Al minore straniero in stato di abbandono che si trovi nello Stato, si applica la legge
italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari
in caso di urgenza.
Art.
38
Il Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, può autorizzare enti pubblici o
altre organizzazioni idonee allo svolgimento delle pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri.
Art.
39
Il minore di nazionalità straniera
adottato da coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale cittadinanza.
La disposizione del precedente comma
si applica anche nei confronti degli adottati prima
dell'entrata in vigore della presente legge.
Capo II
DELL'ESPATRIO DI
MINORI A SCOPO DI ADOZIONE
Art.
40
I residenti all'estero, stranieri o
cittadini italiani, che intendono adottare un cittadino italiano minore di età, devono presentare domanda al console italiano
competente per territorio, che la inoltra al tribunale per i minorenni del
distretto dove si trova il luogo di dimora del minore, ovvero il luogo del suo
ultimo domicilio; in mancanza di dimora o di precedente domicilio nello Stato,
è competente il tribunale per i minorenni di Roma.
Art.
41
Il console del luogo ove risiedono
gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee
organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore nella famiglia dei coniugi affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente
darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato
l'affidamento.
Il console del luogo ove risiede il
minore vigila per quanto di propria competenza perché i provvedimenti
dell'autorità italiana relativi al minore abbiano esecuzione e se del caso
provvede al rimpatrio del minore.
Art.
42
Qualora sia in corso nel territorio
dello Stato un procedimento di adozione di un minore
affidato a stranieri, o a cittadini italiani residenti all'estero, non può
essere reso esecutivo un provvedimento di adozione dello stesso minore pronunciato
da autorità straniera.
Art.
43
Le disposizioni di cui al sesto,
settimo e ottavo comma dell'articolo 9 si applicano
anche ai cittadini italiani residenti all'estero.
Per quanto riguarda lo svolgimento
delle funzioni consolari, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200.
Competente ad accertare la
situazione di abbandono del cittadino minore di età
che si trovi all'estero e a disporre i conseguenti provvedimenti temporanei
nel suo interesse ai sensi dell'articolo 10, compreso se del caso il rimpatrio,
è il tribunale per i minorenni del distretto ove si trova il luogo di ultimo
domicilio del minore; in mancanza di precedente domicilio nello Stato è
competente il tribunale per i minorenni di Roma.
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Capo I
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art.
44
I minori possono essere adottati
anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo
comma dell'articolo 7:
a) da persone
unite al minore, orfano di padre e di madre, da vincolo di parentela fino al
sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori;
b) dal coniuge nel caso in cui il
minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando vi sia la constatata
impossibilità di affidamento preadottivo.
L'adozione, nei casi indicati nel
precedente comma, è consentita anche in presenza di
figli legittimi.
Nei casi di cui alle lettere a) e c)
l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l'adottante è persona coniugata e
non separata, il minore deve essere adottato da entrambi i coniugi.
In tutti i casi l'adottante
deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare.
Art.
45
Per l'adozione si richiede il
consenso dell'adottante e dell'adottando.
Se l'adottando non ha compiuto i
quattordici anni il consenso è dato dal suo legale
rappresentante.
Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una età inferiore
può, se opportuno, essere sentito.
Art.
46
Per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando.
Quando è negato l'assenso previsto
dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza
dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario
all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione , salvo che
l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge,
se convivente, dell'adottando. Parimenti il Tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per
incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
Art.
47
L'adozione produce i suoi effetti
dalla data del decreto che la pronuncia.
Finché il decreto non è emanato,
tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare
il loro consenso.
Se uno dei coniugi muore dopo la
prestazione del consenso e prima della emanazione del
decreto, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli
atti necessari per l'adozione.
Se l'adozione è ammessa, essa produce
i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante.
Art.
48
Se il minore è adottato da due coniugi,
o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo
esercizio spettano ad entrambi.
L'adottante ha l'obbligo di
mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo
conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile.
Se l'adottato ha beni propri,
l'amministrazione di essi, durante la minore età
dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto
legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione
ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo
fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382
del codice civile.
Art.
49
L'adottante deve fare l'inventario
dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data
del decreto di adozione. Si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
L'adottante che omette di fare
l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele
può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo
l'obbligo del risarcimento dei danni.
Art.
50
Se cessa l'esercizio da parte
dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale per i minorenni su
istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o
del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può emettere i provvedimenti
opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e
l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio
della potestà sia ripreso dai genitori. Si applicano le norme di cui agli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Art.
51
La revoca dell'adozione può essere
pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante,
quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di
lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero si sia reso
colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà
personale non inferiore nel minimo a tre anni.
Se l'adottante muore in conseguenza
dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali
si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.
Il tribunale, assunte informazioni
ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la
sentenza.
Il tribunale, sentito il pubblico
ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con
decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la
rappresentanza e l'amministrazione dei beni.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i
provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice
tutelare ai fini della nomina di un tutore.
Art.
52
Quando i fatti previsti
nell'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato,
oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di
lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato o su
istanza del pubblico ministero.
Il tribunale, assunte informazioni
ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine,
sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato che abbia compiuto gli
anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, pronuncia sentenza.
Inoltre il tribunale, sentiti il
pubblico ministero ed il minore che abbia compiuto
gli anni dodici e, se opportuno, anche di età inferiore, può dare
provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della
persona del minore, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei beni, anche
se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.
Si applicano gli
articoli 330 e seguenti del codice civile.
Nei casi in cui siano adottati i
provvedimenti di cui al terzo comma il tribunale li segnala al giudice tutelare
al fine della nomina di un tutore.
Art.
53
La revoca dell'adozione può essere
promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri
incombenti sugli adottanti.
Si applicano le disposizioni di cui
ai precedenti articoli.
Art.
54
Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
Se tuttavia la revoca è pronunziata
dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i
suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Art.
55
Si applicano al presente capo le
disposizioni degli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile.
Capo II
DELLE FORME
DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Art.
56
Competente a pronunciarsi
sull'adozione è il tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il
minore.
Il consenso dell'adottante e
dell'adottando che ha compiuto i quattordici anni e del legale rappresentante
dell'adottando deve essere manifestato personalmente al presidente del
tribunale o ad un giudice da lui delegato.
L'assenso delle persone indicate
nell'articol0 46 può essere dato da persona munita di procura speciale
rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
Si applicano gli articoli 313 e 314
del codice civile, ferma restando la competenza del tribunale per i minorenni
e della sezione per i minorenni della corte di
appello.
Art.
57
Il tribunale verifica:
1) se ricorrono le circostanze di
cui all'articolo 44;
2) se l'adozione realizza il
preminente interesse dei minore.
A tal fine il tribunale per i
minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla
di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:
a) l'attitudine a educare il minore,
la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli
adottanti;
b) i motivi per i quali l'adottante
desidera adottare il minore;
c) la personalità del minore;
d) la possibilità di
idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del
minore.
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO
VIII DEL LIBRO I DEL CODICE CIVILE
Art.
58
L'intitolazione del titolo VIII del
libro I del codice civile è sostituita dalla
seguente: «Dell'adozione di persone maggiori di età».
Art.
59
L'intitolazione del capo I del
titolo VIII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Dell'adozione
di persone maggiori di età e dei suoi effetti».
Art.
60
Le disposizioni di cui al capo I del
titolo VIII del libro I del codice civile non si applicano alle persone minori di età.
Art.
61
L'articolo 299 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 299 - Cognome dell'adottato - L'adottato assume il
cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
L'adottato che sia
figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome
dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere
all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che
l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio
naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi,
l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una
donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome
della famiglia di lei».
Art.
62
L'articolo 307 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 307
- Revoca per indegnità dell'adottante - Quando i
fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante
contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti
di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato».
Art.
63
L'intitolazione del capo II del
titolo VIII del libro I del codice civile è
sostituita dalla seguente: «Delle forme
dell'adozione di persone di maggiore età».
Art.
64
L'articolo 312 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 312
- Accertamenti del tribunale - Il tribunale,
assunte le opportune informazioni, verifica:
1) se tutte le condizioni della
legge sono state adempiute;
2) se l'adozione conviene all'adottando».
Art.
65
L'articolo 313 del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Art. 313
- Provvedimento del tribunale - Il
tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni
altra formalità di procedura, provvede con decreto motivato decidendo di far
luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero,
l'adottando, entra trenta giorni dalla comunicazione, possono
impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla corte di appello, che
decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».
Art.
66
I primi due commi dell'articolo 314
del codice civile sono sostituiti dai seguenti:
«Il decreto che pronuncia l'adozione, divenuto definitivo, è trascritto a cura del
cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a
quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal
deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito
registro e comunicato all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a
margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al comma
precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza
di revoca della adozione, passata in giudicato».
Art.
67
Sono abrogati: il secondo e il terzo
comma dell'articolo 293, il
secondo e il terzo comma dell'articolo 296, gli articoli 301, 302, 303, 308 e
310 del codice civile.
È abrogato altresì il capo III del
titolo VIII del libro I del codice civile.
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI E
TRANSITORIE
Art.
68
Il primo comma dell'articolo 38
delle disposizioni di attuazione del codice civile è
sostituito dal seguente:
«Sono di competenza del tribunale
per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli
84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332,
333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo
269, primo comma, del codice civile».
Art.
69
In aggiunta a quanto disposto
nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del
codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti
emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente
legge.
Art.
70
I pubblici ufficiali o gli
incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i
minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione
di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti
un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione
fino ad un anno o con la multa fino a lire 400.000.
I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di
trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori
ricoverati o assistiti ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti
familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino
ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art.
71
Chiunque, in violazione delle norme
di legge in materia di adozione, affida a terzi con
carattere di definitività un minore, ovvero lo avvia
all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
Se il fatto è commesso dal tutore
ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di
educazione, di istruzione, di vigilanza e di custodia, la pena è
aumentata della metà.
Se il fatto è commesso dal genitore la condanna comporta la perdita della relativa
potestà e l'apertura della procedura di adottabilità; se è commesso dal
tutore consegue la rimozione dall'ufficio; se è commesso dalla persona cui il
minore è affidato consegue la inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o
adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Se il fatto è commesso da pubblici
ufficiali, da incaricati di un pubblico servizio, da esercenti la professione
sanitaria o forense, da appartenenti ad istituti di assistenza
pubblici o privati nei casi di cui all'articolo 61, numeri 9 e 11, del codice
penale, la pena è raddoppiata.
La pena stabilita nel primo comma
del presente articolo si applica anche a coloro che,
consegnando o promettendo denaro od altra utilità a terzi, accolgono minori in
illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta la inidoneità ad ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Chiunque svolge opera di mediazione
al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 2.000.000.
Art.
72
Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilità, in violazione delle disposizioni
della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di età perché
sia definitivamente affidato a cittadini italiani è punito con la reclusione da
uno a tre anni.
La pena stabilita nel precedente
comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilità a terzi, accolgono stranieri minori
di età in illecito affidamento con carattere di definitività.
La condanna comporta l'inidoneità a ottenere
affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
Art.
73
Chiunque essendone a conoscenza in
ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un
minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi
modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire 900.000.
Se il fatto è commesso da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, si applica la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni.
Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano anche a chi fornisce tali notizie successivamente
all'affidamento preadottivo e senza la autorizzazione del tribunale per i minorenni.
Art.
74
Gli ufficiali di stato civile
trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni
comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da
parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro
genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di
opportune indagini per accertare la veridicità dei riconoscimento.
Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi
dell'impugnazione del riconoscimento il tribunale per i minorenni assume, anche
d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice
civile.
Art.
75
L'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato comporta l'assistenza legale alle procedure previste ai sensi
della presente legge.
La liquidazione delle spese, delle
competenze e degli onorari viene effettuata dal
giudice con apposita ordinanza, a richiesta del difensore, allorché l'attività
di assistenza di quest'ultimo è da ritenersi cessata.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 11 agosto
1973, numero 533.
Art.
76
Alle procedure relative
all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di
entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti alla data medesima.
Art.
77
Gli articoli da 404 a 413 del codice
civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i
divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.
Art.
78
Il quarto comma
dell'articolo 87
del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il tribunale, su ricorso degli
interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5,
anche se si tratti di affiliazione o di filiazione
naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel
caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo».
Art.
79
Entro tre anni dall'entrata in
vigore della presente legge i coniugi che risultano
forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per
i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento
risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato,
l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o
adottati ai sensi dell'articolo 291 del codice civile, precedentemente in
vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.
Il tribunale dispone l'esecuzione
delle opportune indagini di cui all'articolo 57, sugli adottanti e
sull'adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche i
minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni
quattordici devono prestare il consenso.
Il coniuge dell'adottato o
affiliato, se convivente e non legalmente separato, deve prestare l'assenso.
I discendenti degli adottanti o
affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o
affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l'assenso dei
genitori. Nel
caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su
ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i
genitori dell'adottato o affiliato e quest'ultimo, se
ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di
accoglimento della domanda, tiene luogo dell'assenso mancante.
Al decreto relativo
all'estensione degli effetti dell'adozione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i
minorenni che nega l'estensione degli effetti dell'adozione
può essere impugnato anche dall'adottato o affiliato se maggiorenne.
Art.
80
Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che
gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
Le disposizioni di cui all'articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e gli articoli 6 e 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari
di cui al comma precedente.
Le regioni determinano le condizioni
e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare
che hanno minori in affidamento affinché tale
affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza
indipendentemente dalle condizioni economiche.
Art.
81
L'ultimo comma
dell'articolo 244
del codice civile è sostituito dal seguente:
«L'azione può essere altresì
promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie
informazioni, su istanza del figlio minore che ha
compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di
età inferiore».
Art.
82
Gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei
riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle
imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai
pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i
documenti relativi all'esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice
nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall'attuazione
della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante
corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero
di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
(1) Legge 4 maggio
1983, n. 184, «Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori», in Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1983, suppl. ordinario.
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