Prospettive assistenziali, n. 62, aprile - giugno 1983

 

 

LEGGE DELLA REGIONE TOSCANA SULLA PREFORMAZIONE PROFESSIONALE E SULL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI HANDICAPPATI

 

 

Riportiamo integralmente l'importante legge della Regione Toscana 6 settembre 1982 n. 73 «Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicap­pate».

Molti handicappati, soprattutto gli insufficien­ti mentali medio-lievi, possono essere inseriti nel lavoro con mansioni generiche, non essendo essi in grado di acquistare una qualificazione e tanto meno una specializzazione.

Per questi soggetti, avanziamo la proposta del­la istituzione, presso i normali centri, di corsi di formazione preprofessionale della durata di 1-3 anni, al fine che anche mediante l'apporto degli altri allievi, possano acquisire tutti gli strumenti necessari per il loro proficuo inserimento lavo­rativo.

Ovviamente dovranno essere favoriti i passag­gi dai corsi preprofessionali a quelli professio­nali degli allievi in grado di frequentarli.

 

 

TESTO DELLA LEGGE

 

Art. 1 (Finalità)

La Regione Toscana promuove lo sviluppo e la qualificazione delle attività e degli interventi ri­volti a porre in grado le persone con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, di compie­re scelte pertinenti di formazione professionale e a prevenire e rimuovere le situazioni che osta­colano il loro inserimento al lavoro.

Gli interventi previsti dalla presente legge han­no carattere integrativo delle provvidenze stabi­lite da altre leggi a favore delle persone di cui al primo comma.

 

Art. 2 (Tipologia degli interventi)

Gli obiettivi di cui al precedente articolo si at­tuano mediante:

a) attività di orientamento - preformazione pro­fessionale;

b) interventi per facilitare l'inserimento al la­voro.

Le Unità Sanitarie locali elaborano programmi annuali di intervento, in collaborazione con il sistema della formazione professionale.

La Regione eroga finanziamenti per la realizza­zione dei programmi di intervento.

Gli interventi socio-assistenziali a favore degli handicappati, diversi da quelli del primo comma del presente articolo, sono regolamentati dalla L.R. 7.4.1976 n. 15 e finanziati con i fondi propri dei comuni o assegnati dalla Regione.

 

Art. 3 (Soggetti)

Alle attività di orientamento-preformazione di cui al successivo articolo 4 prendono parte, in­dipendentemente dall'entità della minorazione,

soggetti handicappati che hanno bisogno di esse­re orientati o riorientati ad una attività formati­va finalizzata all'inserimento al lavoro.

Gli interventi per l'inserimento al lavoro di cui al successivo articolo 5 sono rivolti agli handicap­pati che hanno una diminuzione della capacità lavorativa non inferiore ai due terzi.

 

Art. 4 (Orientamento - preformazíone professionale)

L'attività di orientamento - preformazione pro­fessionale è diretta ad individuare i bisogni for­mativi degli handicappati, saggiandone limiti, po­tenzialità e interessi, per agevolare il loro più opportuno inserimento nelle diverse forme di preparazione professionale.

Le attività sono realizzate con il concorso di competenze professionali diverse, sia sociali che sanitarie proprio delle unità sanitarie locali e con la stretta collaborazione del sistema di formazio­ne professionale di cui alla L.R. 15 novembre 1980, n. 86.

Le unità sanitarie locali curano i rapporti con la scuola dell'obbligo, in particolare attraverso i di­stretti scolastici, per l'identificazione dei soggetti interessati all'attività di cui al presente articolo ovvero per la realizzazione anche in ambito sco­lastico, di tempestivi interventi di orientamento­preformazione.

 

Art. 5 (Inserimento al lavoro)

Le Unità sanitarie locali, d'intesa con le impre­se e con le organizzazioni sindacali, promuovono iniziative volte ad agevolare la collocazione in attività produttive dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, tenuto conto della pro­fessionalità acquisita e delle residue capacità lavorative.

Per facilitare l'inserimento lavorativo, la Regio­ne assegna contributi per i seguenti interventi:

a) dotazione di attrezzature ed altre facilitazio­ni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;

b) adeguamento del posto di lavoro mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o modi­fica della strumentazione esistente;

c) facilitazioni, per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclu­sione di quelle per azioni, salvo il caso delle coo­perative, la cui percentuale di handicappati im­piegati non sia inferiore al 20%;

d) copertura totale o parziale delle spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dalla assun­zione di handicappati e per contribuzioni assicu­rative a carico di lavoratori autonomi;

e) integrazione fino ad un massimo del 30% della retribuzione percepita dai lavoratori dipen­denti di cui al punto precedente.

Al fine di formulare le eventuali proposte di in­tervento di cui ai punti a) e b), le Unità sanitarie locali si avvalgono dell'esperienza e delle com­petenze degli operatori della formazione profes­sionale. Quando questi ultimi non risultano in grado di fornire indicazioni, le Unità sanitarie lo­cali possono ricorrere alla consulenza di esperti esterni.

Gli interventi di cui ai punti d) ed e) hanno la durata di un anno. In casi particolari gli interventi possono essere ulteriormente prorogati, per un ammontare annuo decrescente, in rapporto alla produttività del soggetto.

Le Unità sanitarie locali stipulano apposite con­venzioni con i singoli, le imprese e le coopera­tive per stabilire le condizioni a cui è subordina­ta l'attivazione degli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

 

Art. 6 (Priorità per il credito agevolato)

Le aziende produttive di beni e servizi, che ai sensi delle leggi regionali chiedono di poter usu­fruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità nei piani regionali di ripartizione quando il 10% degli addetti è rappresentato da portatori handicap di cui al secondo comma dell'articolo 3.

 

Art. 7 (Programmi annuali)

Le Unità sanitarie locali che intendono accede­re ai finanziamenti per le attività e gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 presentano alla regio­ne programmi annuali, nei quali sono indicati: - gli obiettivi da conseguire;

- le attività e gli interventi da attuare;

- le intese raggiunte con il sistema di forma­zione professionale;

- il numero e le caratteristiche degli handi­cappati interessati alle iniziative e agli inter­venti previsti in programma;

- gli operatori impegnati nella esecuzione del programma;

- la spesa prevista per ognuna delle inizia­tive precisando per gli interventi di cui alle lett. a), b), e c) dell'articolo 5, l'incidenza dei finanzia­menti dell'Unità sanitaria locale rispetto alle spe­se complessive per l'avvio dell'attività;

- le risorse finanziarie stanziate in proprio dall'Unità sanitaria locale per il programma di interventi.

Il programma, unitamente ad una relazione sul­l'attività e sui risultati dell'anno precedente, è presentato alla Giunta regionale su deliberazione dell'assemblea dell'Unità sanitaria locale.

 

Art. 8 (Scadenze)

I programmi sono presentati alla Regione entro il 30 novembre di ogni anno.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei programmi la Giunta predispo­ne e il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.

Sulla base delle assegnazioni deliberate dal Consiglio regionale le Unità sanitarie locali ride­terminano i propri programmi d'intervento.

I contributi sono erogati alle Unità sanitarie locali in due quote: la prima, pari all'80 per cento, è assegnata successivamente alla determinazione del programma di intervento ai sensi del comma precedente e la restante quota a rendicontazione.

 

Art. 9 (Norma transitoria)

Le norme di cui alla presente legge hanno ap­plicazione a partire dal 1° gennaio 1983.

I programmi relativi al 1983, da presentare alla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1982, sono deliberati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta stessa, entro il 28 febbraio 1983.

Per l'anno 1982 e fino all'applicazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8, il Consiglio regionale assegna contributi alle Unità sanitarie locali per consentire la prosecuzione di attività in atto o per l'avvio anticipato di nuovi program­mi di orientamento-preformazione e di inserimen­to al lavoro di soggetti handicappati.

 

Art. 10 (Finanziamenti)

Agli oneri derivanti dall'applicazione della pre­sente legge si fa fronte con gli stanziamenti che, a decorrere dal bilancio di previsione 1983, sa­ranno previsti in apposito capitolo da inserire in tale bilancio, con la seguente denominazione: «Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicap­pate» (L.R. n. 60/82 A.C.). Per gli anni successivi, si provvederà con le singole leggi di bilancio.

I contributi per l'anno 1982, ai sensi dell'art. 9, 3° comma, per nuovi interventi previsti dalla pre­sente legge, fanno carico al Cap. 23370 del bilan­cio di previsione 1982 che viene istituito con la variazione di cui al successivo articolo 11.

 

Art. 11

Agli stati di previsione di competenza e di cas­sa della parte spesa del bilancio 1982 sono ap­portate le seguenti variazioni:

 

In diminuzione                                                                                     competenza           cassa

 

Cap. 23380 «progetti di intervento per l'inserimento di soggetti

portatori di handicaps (art. 2 lett. c L.R. 7.4.76 n. 15 quota regio­

nale) »                                                                                                  500.000.000      500.000.000

 

Cap. 23390 «Progetto di intervento per l'inserimento di soggetti

portatori di handicaps (art. 2 lett. e L.R. 7.4.76 n. 15 quota F.S.E.          633.992.692      500.000.000

––––––––––––––––––––––––––

                                                                                                         1.133.992.692   1.000.000.000

 

Di nuova istituzione

 

Cap. 23370 «Finan­ziamento degli in­terventi di prefor­mazione

professio­nale e per l'inseri­mento al lavoro delle persone

han­dicappate - anno 1982 (art. 9, 30 comma L.R. n. 60/ 82 - A.C.        1.133.992.692   1.000.000.000

 

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