Prospettive assistenziali, n. 62, aprile - giugno 1983
LEGGE DELLA REGIONE
TOSCANA SULLA PREFORMAZIONE PROFESSIONALE E SULL'INSERIMENTO LAVORATIVO DEGLI HANDICAPPATI
Riportiamo
integralmente l'importante legge della Regione Toscana 6 settembre 1982 n. 73 «Interventi di preformazione professionale e per l'inserimento al
lavoro delle persone handicappate».
Molti
handicappati, soprattutto gli insufficienti mentali medio-lievi,
possono essere inseriti nel lavoro con mansioni generiche, non essendo essi in
grado di acquistare una qualificazione e tanto meno una specializzazione.
Per
questi soggetti, avanziamo la proposta della istituzione,
presso i normali centri, di corsi di formazione preprofessionale
della durata di 1-3 anni, al fine che anche mediante l'apporto degli altri
allievi, possano acquisire tutti gli strumenti necessari per il loro proficuo
inserimento lavorativo.
Ovviamente
dovranno essere favoriti i passaggi dai corsi preprofessionali
a quelli professionali degli allievi in grado di frequentarli.
TESTO DELLA LEGGE
Art.
1 (Finalità)
La Regione Toscana promuove lo
sviluppo e la qualificazione delle attività e degli interventi rivolti a porre
in grado le persone con handicap di natura fisica, psichica o sensoriale, di compiere scelte pertinenti di formazione professionale e a
prevenire e rimuovere le situazioni che ostacolano il loro inserimento
al lavoro.
Gli interventi
previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo delle provvidenze
stabilite da altre leggi a favore delle persone di cui al primo comma.
Art.
2 (Tipologia degli interventi)
Gli obiettivi di cui al precedente
articolo si attuano mediante:
a) attività di orientamento
- preformazione professionale;
b) interventi per facilitare
l'inserimento al lavoro.
Le Unità Sanitarie locali elaborano
programmi annuali di intervento, in collaborazione con
il sistema della formazione professionale.
La Regione eroga finanziamenti per
la realizzazione dei programmi di intervento.
Gli interventi socio-assistenziali a
favore degli handicappati, diversi da quelli del primo comma del presente
articolo, sono regolamentati dalla L.R. 7.4.1976 n.
15 e finanziati con i fondi propri dei comuni o assegnati dalla Regione.
Art.
3 (Soggetti)
Alle attività di orientamento-preformazione
di cui al successivo articolo 4 prendono parte, indipendentemente dall'entità
della minorazione,
soggetti handicappati che hanno bisogno di
essere orientati o riorientati ad una attività
formativa finalizzata all'inserimento al lavoro.
Gli interventi per l'inserimento al
lavoro di cui al successivo articolo 5 sono rivolti
agli handicappati che hanno una diminuzione della capacità lavorativa non
inferiore ai due terzi.
Art.
4 (Orientamento - preformazíone professionale)
L'attività di orientamento
- preformazione professionale è diretta ad individuare i bisogni formativi
degli handicappati, saggiandone limiti, potenzialità e interessi, per
agevolare il loro più opportuno inserimento nelle diverse forme di preparazione
professionale.
Le attività sono realizzate con il
concorso di competenze professionali diverse, sia sociali che
sanitarie proprio delle unità sanitarie locali e con la stretta collaborazione
del sistema di formazione professionale di cui alla L.R.
15 novembre 1980, n. 86.
Le unità sanitarie locali curano i
rapporti con la scuola dell'obbligo, in particolare attraverso i distretti
scolastici, per l'identificazione dei soggetti interessati all'attività di cui
al presente articolo ovvero per la realizzazione anche in ambito scolastico,
di tempestivi interventi di orientamentopreformazione.
Art.
5 (Inserimento al lavoro)
Le Unità sanitarie locali, d'intesa
con le imprese e con le organizzazioni sindacali, promuovono iniziative volte
ad agevolare la collocazione in attività produttive
dei soggetti di cui al secondo comma dell'articolo 3, tenuto conto della professionalità
acquisita e delle residue capacità lavorative.
Per facilitare l'inserimento
lavorativo, la Regione assegna contributi per i
seguenti interventi:
a) dotazione di attrezzature
ed altre facilitazioni ai soggetti che intendono avviare un lavoro autonomo;
b) adeguamento del posto di lavoro
mediante dotazione di apposite idonee attrezzature o
modifica della strumentazione esistente;
c) facilitazioni,
per l'avvio e lo sviluppo, ad imprese costituite in forma societaria, ad esclusione
di quelle per azioni, salvo il caso delle cooperative, la cui percentuale di handicappati
impiegati non sia inferiore al 20%;
d) copertura totale o parziale delle
spese per gli oneri sociali derivanti alle aziende dalla assunzione
di handicappati e per contribuzioni assicurative a carico di lavoratori
autonomi;
e) integrazione
fino ad un massimo del 30% della retribuzione percepita dai lavoratori dipendenti
di cui al punto precedente.
Al fine di formulare le eventuali
proposte di intervento di cui ai punti a) e b), le
Unità sanitarie locali si avvalgono dell'esperienza e delle competenze degli
operatori della formazione professionale. Quando questi ultimi non risultano in grado di fornire indicazioni, le Unità
sanitarie locali possono ricorrere alla consulenza di esperti esterni.
Gli interventi di cui ai punti d) ed
e) hanno la durata di un anno. In casi particolari gli interventi possono
essere ulteriormente prorogati, per un ammontare annuo decrescente, in rapporto
alla produttività del soggetto.
Le Unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i singoli, le imprese e le cooperative
per stabilire le condizioni a cui è subordinata l'attivazione degli interventi
di cui al secondo comma del presente articolo.
Art.
6 (Priorità per il credito agevolato)
Le aziende produttive di beni e
servizi, che ai sensi delle leggi regionali chiedono di poter usufruire di agevolazioni creditizie, sono ammesse con priorità nei
piani regionali di ripartizione quando il 10% degli addetti è rappresentato da
portatori handicap di cui al secondo comma dell'articolo 3.
Art.
7 (Programmi annuali)
Le Unità sanitarie locali che
intendono accedere ai finanziamenti per le attività e
gli interventi previsti dagli articoli 4 e 5 presentano alla regione programmi
annuali, nei quali sono indicati: - gli obiettivi da conseguire;
- le attività e gli interventi da
attuare;
- le intese raggiunte con il sistema
di formazione professionale;
- il numero e le
caratteristiche degli handicappati interessati alle iniziative e agli interventi
previsti in programma;
- gli operatori impegnati nella esecuzione del programma;
- la spesa prevista per ognuna delle
iniziative precisando per gli interventi di cui alle
lett. a), b), e c) dell'articolo 5, l'incidenza dei finanziamenti dell'Unità
sanitaria locale rispetto alle spese complessive per l'avvio dell'attività;
- le risorse finanziarie stanziate
in proprio dall'Unità sanitaria locale per il programma di interventi.
Il programma, unitamente ad una
relazione sull'attività e
sui risultati dell'anno precedente, è presentato alla Giunta regionale su
deliberazione dell'assemblea dell'Unità sanitaria locale.
Art.
8 (Scadenze)
I programmi sono presentati alla
Regione entro il 30 novembre di ogni anno.
Entro 60 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione dei programmi la Giunta predispone e
il Consiglio regionale approva il piano di ripartizione dei contributi.
Sulla base delle assegnazioni
deliberate dal Consiglio regionale le Unità sanitarie locali rideterminano i propri programmi
d'intervento.
I contributi sono erogati alle Unità
sanitarie locali in due quote: la prima, pari all'80 per cento, è assegnata successivamente alla determinazione del programma di
intervento ai sensi del comma precedente e la restante quota a rendicontazione.
Art.
9 (Norma transitoria)
Le norme di cui alla presente legge
hanno applicazione a partire dal 1° gennaio 1983.
I programmi relativi
al 1983, da presentare alla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1982,
sono deliberati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta stessa, entro
il 28 febbraio 1983.
Per l'anno 1982 e fino
all'applicazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8, il Consiglio
regionale assegna contributi alle Unità sanitarie locali per consentire la
prosecuzione di attività in atto o per l'avvio
anticipato di nuovi programmi di orientamento-preformazione e di inserimento
al lavoro di soggetti handicappati.
Art.
10 (Finanziamenti)
Agli oneri derivanti
dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti che,
a decorrere dal bilancio di previsione 1983, saranno
previsti in apposito capitolo da inserire in tale bilancio, con la
seguente denominazione: «Interventi di preformazione
professionale e per l'inserimento al lavoro delle persone handicappate» (L.R. n. 60/82 A.C.). Per
gli anni successivi, si provvederà con le singole leggi di bilancio.
I contributi per l'anno 1982, ai
sensi dell'art. 9, 3° comma, per nuovi interventi previsti dalla presente
legge, fanno carico al Cap. 23370 del bilancio di previsione 1982 che viene istituito con la variazione di cui al successivo
articolo 11.
Art.
11
Agli stati di previsione di
competenza e di cassa della parte spesa del bilancio 1982
sono apportate le seguenti variazioni:
In
diminuzione competenza cassa
Cap. 23380 «progetti di intervento per l'inserimento di soggetti
portatori di handicaps
(art. 2 lett. c L.R. 7.4.76 n. 15 quota regio
nale) » 500.000.000 500.000.000
Cap. 23390 «Progetto di intervento per l'inserimento di soggetti
portatori di handicaps
(art. 2 lett. e L.R. 7.4.76 n. 15 quota F.S.E.)» 633.992.692 500.000.000
––––––––––––––––––––––––––
1.133.992.692 1.000.000.000
Di
nuova istituzione
Cap. 23370 «Finanziamento degli interventi di preformazione
professionale e per l'inserimento al lavoro
delle persone
handicappate - anno 1982 (art. 9, 30
comma L.R. n. 60/ 82 - A.C.)» 1.133.992.692 1.000.000.000
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