Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983
BOZZA DI PROPOSTA DI LEGGE SULLA ABOLIZIONE DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE E SULLE ASSEGNAZIONI «SPECIALI» DI ALLOGGI
Riportiamo
la bozza di proposta di legge che il Coordinamento sanità e assistenza fra i movime~nti
di base di Torino ha inviato al Presidente della Giunta ed agli
Assessori della Regione Piemonte.
TESTO
Art.
1
In osservanza delle norme di cui al
DPR 27 aprile 1978 n. 384, la Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie
competenze, opera per l'abolizione delle barriere architettoniche, in
particolare per quanto attiene gli edifici pubblici aperti al pubblico, i
luoghi di pubblico spettacolo, i giardini, i parchi, i trasporti, al fine di sopprimere gli ostacoli fisici che impediscono la vita di
relazione degli handicappati, in particolare di quelli non deambulanti.
In tale ambito la Regione Piemonte
promuove le necessarie iniziative per l'adeguamento alle norme del DPR 27
aprile 1978, n. 384 delle strutture esistenti o in corso di realizzazione,
adeguamento che deve essere attuato soprattutto in occasione di
ristrutturazioni, rifacimenti e ammodernamenti sia totali che
parziali degli stabili.
Art.
2
A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, per la concessione dei finanziamenti
previsti da leggi regionali per la costruzione e l'adeguamento delle strutture
di cui agli articoli precedenti, è richiesta la rispondenza dei progetti
alle norme del DPR 27 aprile 1978, n. 384.
Art.
3
Entro e non oltre sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i
Comuni, nell'adozione dei piani urbanistici attuativi e nella redazione dei
piani di zona, adeguano la localizzazione e la sistemazione dei pubblici uffici
e degli spazi ad uso pubblico con l'osservanza del DPR 24 aprile 1978, n. 384.
Art.
4
L'eliminazione delle barriere
architettoniche è attuata in modo tale da sopprimere anche gli ostacoli fisici
che possono essere causa di infortunio.
A tal fine le rampe di pendenza
superiore al 2% sono previste esclusivamente nei casi in cui non sia
tecnicamente possibile predisporre una diversa soluzione per il superamento dei
dislivelli. In ogni caso le rampe non possono avere una pendenza superiore al
4%.
Per gli accessi
esterni agli edifici nei casi di dislivello superiore a cm. 60 dovrà essere posato un
elevatore azionato sia elettricamente che manualmente.
Art.
5
Al fine di evitare presenti e future
situazioni abitative inidonee alle persone handicappate ed a coloro che, a
causa dell'età avanzata o per infortunio o per altra
causa, potranno essere colpiti nella deambulazione, a partire dal ........ . le nuove abitazioni dell'edilizia economica e popolare sono
previste prive di barriere architettoniche per quanto riguarda sia gli accessi
esterni, sia l'usufruibilità interna.
Art.
6
Entro il ......... i Comuni provvedono a modificare i regolamenti edilizi in modo da
prevedere l'eliminazione delle barriere architettoniche sia per le nuove
costruzioni pubbliche o private, sia, per quanto possibile, delle
ristrutturazioni, rifacimenti e ammodernamenti di stabili pubblici e privati
esistenti o di parte di essi.
Art.
7
AI fine di favorire l'eliminazione delle
barriere architettoniche dagli edifici pubblici e aperti al pubblico, dei
luoghi di pubblico spettacolo, dai giardini, dai parchi, dai trasporti, la
Regione provvede a stanziare a favore dei Comuni singoli e associati, la somma
di L...... .... per il 1982.
Uguale somma è stanziata per
ciascuno degli anni successivi, tenuto conto della svalutazione.
Art.
8
Al fine di consentire sia la permanenza delle persone colpite da handicap nella propria
abitazione, sia l'accesso ai servizi esterni, la Regione stanzia a
favore dei Comuni singoli e associati la somma di L.......... per il 1982 per
gli adattamenti interni e degli accessi esterni degli appartamenti occupati
dalle persone suddette.
Uguale somma è stanziata per
ciascuno degli anni successivi, tenuto conto della svalutazione.
Art.
9
Nelle nuove costruzioni della edilizia economica e popolare, una quota di alloggi
non inferiore al 10% è riservata ad handicappati, anziani e altri casi
sociali.
Uguale percentuale è riservata ai
soggetti di cui al comma precedente nei casi in cui vi siano
alloggi disponibili a seguito di ristrutturazioni, rifacimenti e ammodernamenti
totali o parziali di stabili dell'edilizia economica popolare. Gli alloggi di
cui ai commi precedenti non potranno essere concentrati in una o più parti
dello stabile.
Nello stabilire accordi con i
privati per le nuove costruzioni o ristrutturazioni dell'edilizia comunque
sovvenzionata, la Regione promuove la concessione da parte dei privati stessi
di una riserva d'alloggi come previsto nei commi precedenti del presente
articolo.
Art.
10
In ogni gruppo di nuove abitazioni
dell'edilizia economica e popolare è riservato un alloggio da
adibire a comunità alloggio per minori,
handicappati a per anziani e casi sociali. La capienza delle comunità è di
8-10 posti.
Art.
11
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