Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983
Notiziario del Centro
italiano per l'adozione internazionale
RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI NELL'ADOZIONE
INTERNAZIONALE
Com'è
noto, anche l'adozione internazionale ha finalmente trovato una
regolamentazione giuridica nella legge n. 184 del 4 maggio scorso. È una
normativa che tutela il minore proveniente da altro Paese a scopo di adozione e che richiede agli aspiranti genitori adottivi
requisiti formali e sostanziali. Malgrado ciò la nuova legge non stronca il «mercato
del bambino esotico» perché, contrariamente a quanto
avevamo suggerito, lascia la possibilità di procurarsi un minore alla coppia,
attraverso canali e contatti privati (ciò che non è consentito per il minore
italiano).
Torneremo
in maniera esauriente su questo aspetto negativo della
legge.
Essa,
in verità, ha anche contenuti innovativi nel senso che consente di autorizzare
enti pubblici o organizzazioni private a svolgere le
pratiche inerenti all'adozione di bambini stranieri.
È
a nostro giudizio necessario che questi organismi debbano
possedere precise caratteristiche, offrire determinate garanzie ed essere
sottoposti a rigorosi controlli. A questo scopo il CIAI ha approntato un
documento, il cui valore non oltrepassa quello di una traccia di studio e
discussione, che viene portato a conoscenza di quanti
sono coinvolti nel problema. Lo pubblichiamo qui di seguito.
BOZZA DI DOCUMENTO
Premessa
Poiché la legge n. 184 del 4 maggio 1983 «Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori» attribuisce al Ministero degli
Esteri e al Ministero di Grazia e Giustizia le competenze in materia di
concessione delle autorizzazioni a Enti o
Organizzazioni idonee ad operare nel settore dell'adozione internazionale,
diviene necessario l'istituzione di un unico ufficio per i problemi connessi
all'adozione internazionale. Ciò consentirebbe di avere un unico, sicuro e
costante punto di riferimento per quanti operano nel settore.
Denominazione e durata
Di questo ufficio
dovrebbero far parte un funzionario del Ministero degli Esteri, uno del Ministero
di Grazia e Giustizia e uno del Ministero degli Interni, con incarico triennale
rinnovabile. Tale organismo - che potrebbe essere denominato
«Ufficio Interministeriale per l'adozione internazionale» - dovrebbe avere il
compito di valutare, accogliere o respingere le domande presentate da Enti
pubblici o organizzazioni che intendono operare
nell'ambito dell'adozione internazionale.
Finalità
In particolare l'Ufficio
Interministeriale per l'adozione internazionale dovrebbe svolgere le seguenti
funzioni:
- compiere la
necessaria istruttoria su ogni domanda presentata al fine di ottenere l'autorizzazione;
- accogliere le richieste di Enti o organizzazioni che posseggono i requisiti per
svolgere attività di adozione internazionale;
- respingere, con deliberazione
motivata, le richieste di Enti o Organizzazioni che
non posseggono i requisiti necessari. L'Ente o l'Organizzazione, la cui
domanda non venisse accolta, ha facoltà di
ripresentare la richiesta;
- predisporre la stipulazione, con
la collaborazione delle Rappresentanze italiane all'estero, di
accordi bilaterali per meglio regolamentare l'adozione internazionale,
tenuto conto delle differenze legislative, culturali e sociali;
- approvare gli
accordi stipulati tra gli Enti o le Organizzazioni italiane autorizzate e gli
Enti, le Organizzazioni e le Autorità straniere;
- proporre linee generali di orientamento per quanto riguarda l'adozione di minori
stranieri in Italia;
- sostenere gli Enti e le
Organizzazioni autorizzate che hanno programmi finalizzati allo studio del
fenomeno dell'abbandono dei minori nei Paesi in via di sviluppo e che assumono
iniziative dirette a favorire l'adozione e altre forme di intervento
partecipato, nei Paesi nei quali operano;
- costituire la formazione di un
Comitato permanente interdisciplinare di studio dell'adozione internazionale,
costituito da esperti del problema e da un rappresentante di
ogni Ente o Organizzazione autorizzata.
Gli scopi del Comitato dovrebbero
essere quelli di:
a) affiancare lo sforzo di quanti si
adoperano per ottenere, mediante una Convenzione mondiale, una
legislazione uniforme che regoli e tuteli in modo omogeneo l'adozione secondo i
principi base universalmente accettati;
b) raccogliere e diffondere
documentazioni su esperienze di adozioni
internazionali e interrazziali;
c) svolgere
inchieste ed incoraggiare studi allo scopo di abbattere ogni forma di
pregiudizio razziale esistente in Italia ed in altri Paesi.
Regolamento di applicazione dell'art. 38, legge 4 maggio 1983 n. 184.
Con riferimento alla legge n. 184
del 4 maggio 1983 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» -
titolo III dell'«adozione internazionale» - e in applicazione dell'art. 38,
viene stabilito il seguente regolamento:
Art.
1
Sono ritenuti idonei allo
svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri gli Enti
o altre organizzazioni che posseggono i seguenti
requisiti:
1) abbiano già ottenuto un
riconoscimento pubblico;
2) svolgano per statuto la loro
attività senza fini di lucro;
3) operino su tutto il territorio
nazionale;
4) siano in grado di garantire una
struttura adeguata, con personale qualificato che abbia già acquisito
esperienza nel settore dell'assistenza all'infanzia;
5) siano impegnate nella loro attività
senza preclusioni di natura ideologica o confessionale.
Art.
2
Gli Enti pubblici e le
organizzazioni che rispondono ai requisiti di cui al
precedente articolo debbono, nello svolgimento della loro attività:
a) avere come principale obiettivo
l'interesse del minore;
b) verificare che le famiglie
disponibili all'adozione internazionale rispondano ai requisiti formali e
sostanziali previsti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 e, ove esiste, dalla
normativa del Paese di origine del minore;
c) considerare l'adozione
internazionale un valido ma estremo intervento da
attuare solo nei confronti di singoli minori istituzionalizzati e in condizione
di abbandono, per i quali non sussista, all'interno del loro Paese, altra
valida e praticabile alternativa;
d) impegnarsi a far rientrare
l'adozione internazionale nell'ambito di un programma comprendente una serie di iniziative parallele finalizzate a:
- sensibilizzare
l'opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia e all'estero,
sulla insostituibilità della famiglia per il bambino e sul
le deleterie conseguenze del suo
ricovero in istituto;
- affermare che il fine essenziale
dell'adozione è quello di dare una famiglia ai
bambini che ne sono privi, e non viceversa, superando ogni pregiudizio
derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto
fisico, della religione, della casta o classe sociale, delle circostanze
della nascita, dei valori culturali e delle tradizioni storiche, in tal modo
sostenendo il valore essenziale della paternità sociale anche nei confronti
della generazione biologica e del cosiddetto vincolo di sangue;
- collaborare con quanti si
propongono, nei Paesi di origine dei bambini, di
individuare, denunciare e rimuovere le cause che sono alla radice del fenomeno
dell'abbandono, considerato come ingiustizia sociale.
Art.
3
Agli Enti e alle organizzazioni
autorizzate è consentito di:
1) accogliere domande di coniugi o
famiglie aspiranti all'adozione internazionale che abbiano già presentato
regolare domanda al Tribunale per i minorenni di loro residenza e verificare
che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 184;
2) stabilire collegamenti e
promuovere rapporti di reciproca collaborazione con Autorità, Enti,
organizzazioni, servizi sociali e istituti che all'estero si occupano di adozione o assistenza all'infanzia;
3) assistere le
famiglie aspiranti adottive con consigli appropriati sull'aspetto legale, sulle
procedure e sui peculiari problemi psico-sociali attinenti all'adozione internazionale;
4) istruire e controllare lo
svolgimento delle pratiche all'estero, raccogliere le segnalazioni di minori
istituzionalizzati e in situazione di reale abbandono, trasferire ed
accompagnare i minori in Italia, dopo che la magistratura del Paese di origine ha completato le formalità d'obbligo;
5) avviare e stipulare accordi con
autorità, organismi, servizi sociali e istituti di assistenza
all'infanzia di Paesi stranieri col fine di garantire che le segnalazioni di
minori in stato di abbandono proposti per l'adozione a famiglie italiane
avvengano solo attraverso Enti o organizzazioni autorizzate;
6) stipulare accordi con compagnie
aeree italiane e/o straniere al fine di ottenere le migliori condizioni di assistenza e di costo per il trasferimento nel nostro
Paese dei minori stranieri accolti a scopo di adozione da famiglie italiane.
Art.
4
Per non dar luogo a speculazioni e
per evitare che l'adozione internazionale raggiunga
costi così elevati da essere praticamente accessibile solo a famiglie di
elevato reddito economico, può essere riconosciuto agli Enti o organizzazioni
autorizzate, un contributo annuo pari al ....... delle spese di gestione
ordinaria esposte nel bilancio consuntivo.
Per questo motivo è consentito agli
Enti o organizzazioni autorizzate, di richiedere agli
aspiranti genitori adottivi solo il rimborso delle spese effettive
eventualmente anticipate in nome e per conto delle famiglie durante lo
svolgimento delle pratiche.
Art.
5
Gli Enti e le organizzazioni
autorizzate sono soggette a:
1) presentare ogni anno il bilancio
consuntivo e preventivo;
2) presentare ogni anno il programma
del lavoro svolto e quello previsto per l'anno successivo;
3) comunicare i nomi dei Paesi e
degli Enti con i quali intrattengono rapporti;
4) comunicare i nomi dei Paesi e
degli Enti con i quali intendono allacciare rapporti;
5) considerare con il vincolo del
segreto professionale tutte le notizie relative alle
famiglie
di cui vengono a conoscenza durante lo
svolgimento della loro attività.
Art.
6
Competente a concedere
l'autorizzazione ad operare nel settore dell'adozione internazionale è
l'Ufficio Interministeriale per l'adozione internazionale, che esercita
direttamente o tramite persone o organi espressamente
indicati, il controllo sugli Enti e le organizzazioni autorizzate.
L'autorizzazione ha la durata di 3
anni e può essere rinnovata.
La revoca dei l'autorizzazione
può avvenire:
- a richiesta dell'Ente o organizzazione;
- per decisione dell'Ufficio
Interministeriale per l'adozione internazionale quando siano state violate le
norme contemplate nel presente regolamento.
Art.
7
Gli Enti e le organizzazioni
autorizzate che si propongono interventi o assumono iniziative intese a
conseguire gli scopi enunciati nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente
regolamento sono assimilabili a Enti di Cooperazione
con i Paesi in via di Sviluppo e, conseguentemente, possono fruire delle
agevolazioni previste e di eventuali finanziamenti a questo fine stanziati dal
bilancio dello Stato.
www.fondazionepromozionesociale.it