Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

RUOLO DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI NELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

 

Com'è noto, anche l'adozione internazionale ha finalmente trovato una regolamentazione giuridi­ca nella legge n. 184 del 4 maggio scorso. È una normativa che tutela il minore proveniente da altro Paese a scopo di adozione e che richiede agli aspiranti genitori adottivi requisiti formali e sostanziali. Malgrado ciò la nuova legge non stronca il «mercato del bambino esotico» per­ché, contrariamente a quanto avevamo suggerito, lascia la possibilità di procurarsi un minore alla coppia, attraverso canali e contatti privati (ciò che non è consentito per il minore italiano).

Torneremo in maniera esauriente su questo aspetto negativo della legge.

Essa, in verità, ha anche contenuti innovativi nel senso che consente di autorizzare enti pub­blici o organizzazioni private a svolgere le pra­tiche inerenti all'adozione di bambini stranieri.

È a nostro giudizio necessario che questi orga­nismi debbano possedere precise caratteristiche, offrire determinate garanzie ed essere sottoposti a rigorosi controlli. A questo scopo il CIAI ha approntato un documento, il cui valore non oltre­passa quello di una traccia di studio e discussio­ne, che viene portato a conoscenza di quanti sono coinvolti nel problema. Lo pubblichiamo qui di seguito.

 

 

BOZZA DI DOCUMENTO

 

Premessa

 

Poiché la legge n. 184 del 4 maggio 1983 «Di­sciplina dell'adozione e dell'affidamento dei mi­nori» attribuisce al Ministero degli Esteri e al Ministero di Grazia e Giustizia le competenze in materia di concessione delle autorizzazioni a Enti o Organizzazioni idonee ad operare nel settore dell'adozione internazionale, diviene necessario l'istituzione di un unico ufficio per i problemi connessi all'adozione internazionale. Ciò consen­tirebbe di avere un unico, sicuro e costante pun­to di riferimento per quanti operano nel settore.

 

Denominazione e durata

 

Di questo ufficio dovrebbero far parte un fun­zionario del Ministero degli Esteri, uno del Mi­nistero di Grazia e Giustizia e uno del Ministero degli Interni, con incarico triennale rinnovabile. Tale organismo - che potrebbe essere deno­minato «Ufficio Interministeriale per l'adozione internazionale» - dovrebbe avere il compito di valutare, accogliere o respingere le domande pre­sentate da Enti pubblici o organizzazioni che in­tendono operare nell'ambito dell'adozione inter­nazionale.

 

Finalità

 

In particolare l'Ufficio Interministeriale per l'a­dozione internazionale dovrebbe svolgere le se­guenti funzioni:

- compiere la necessaria istruttoria su ogni domanda presentata al fine di ottenere l'autoriz­zazione;

- accogliere le richieste di Enti o organizza­zioni che posseggono i requisiti per svolgere at­tività di adozione internazionale;

- respingere, con deliberazione motivata, le richieste di Enti o Organizzazioni che non posseg­gono i requisiti necessari. L'Ente o l'Organizzazio­ne, la cui domanda non venisse accolta, ha facol­tà di ripresentare la richiesta;

- predisporre la stipulazione, con la collabo­razione delle Rappresentanze italiane all'estero, di accordi bilaterali per meglio regolamentare l'adozione internazionale, tenuto conto delle dif­ferenze legislative, culturali e sociali;

- approvare gli accordi stipulati tra gli Enti o le Organizzazioni italiane autorizzate e gli Enti, le Organizzazioni e le Autorità straniere;

- proporre linee generali di orientamento per quanto riguarda l'adozione di minori stranieri in Italia;

- sostenere gli Enti e le Organizzazioni auto­rizzate che hanno programmi finalizzati allo stu­dio del fenomeno dell'abbandono dei minori nei Paesi in via di sviluppo e che assumono inizia­tive dirette a favorire l'adozione e altre forme di intervento partecipato, nei Paesi nei quali ope­rano;

- costituire la formazione di un Comitato per­manente interdisciplinare di studio dell'adozione internazionale, costituito da esperti del proble­ma e da un rappresentante di ogni Ente o Orga­nizzazione autorizzata.

Gli scopi del Comitato dovrebbero essere quel­li di:

a) affiancare lo sforzo di quanti si adoperano per ottenere, mediante una Convenzione mondia­le, una legislazione uniforme che regoli e tuteli in modo omogeneo l'adozione secondo i principi base universalmente accettati;

b) raccogliere e diffondere documentazioni su esperienze di adozioni internazionali e interraz­ziali;

c) svolgere inchieste ed incoraggiare studi allo scopo di abbattere ogni forma di pregiudizio raz­ziale esistente in Italia ed in altri Paesi.

 

Regolamento di applicazione dell'art. 38, legge 4 maggio 1983 n. 184.

 

Con riferimento alla legge n. 184 del 4 maggio 1983 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» - titolo III dell'«adozione internazio­nale» - e in applicazione dell'art. 38, viene sta­bilito il seguente regolamento:

 

Art. 1

Sono ritenuti idonei allo svolgimento delle pra­tiche inerenti all'adozione di minori stranieri gli Enti o altre organizzazioni che posseggono i se­guenti requisiti:

1) abbiano già ottenuto un riconoscimento pub­blico;

2) svolgano per statuto la loro attività senza fini di lucro;

3) operino su tutto il territorio nazionale;

4) siano in grado di garantire una struttura adeguata, con personale qualificato che abbia già acquisito esperienza nel settore dell'assistenza all'infanzia;

5) siano impegnate nella loro attività senza preclusioni di natura ideologica o confessionale.

 

Art. 2

Gli Enti pubblici e le organizzazioni che ri­spondono ai requisiti di cui al precedente arti­colo debbono, nello svolgimento della loro atti­vità:

a) avere come principale obiettivo l'interesse del minore;

b) verificare che le famiglie disponibili all'ado­zione internazionale rispondano ai requisiti for­mali e sostanziali previsti dalla legge n. 184 del 4 maggio 1983 e, ove esiste, dalla normativa del Paese di origine del minore;

c) considerare l'adozione internazionale un va­lido ma estremo intervento da attuare solo nei confronti di singoli minori istituzionalizzati e in condizione di abbandono, per i quali non sussi­sta, all'interno del loro Paese, altra valida e pra­ticabile alternativa;

d) impegnarsi a far rientrare l'adozione inter­nazionale nell'ambito di un programma compren­dente una serie di iniziative parallele finalizza­te a:

- sensibilizzare l'opinione pubblica, operatori sociali ed autorità, in Italia e all'estero, sulla in­sostituibilità della famiglia per il bambino e sul­

le deleterie conseguenze del suo ricovero in isti­tuto;

- affermare che il fine essenziale dell'adozio­ne è quello di dare una famiglia ai bambini che ne sono privi, e non viceversa, superando ogni pregiudizio derivante dalla diversità dell'origine etnica e geografica, dell'aspetto fisico, della reli­gione, della casta o classe sociale, delle circo­stanze della nascita, dei valori culturali e delle tradizioni storiche, in tal modo sostenendo il valore essenziale della paternità sociale anche nei confronti della generazione biologica e del cosiddetto vincolo di sangue;

- collaborare con quanti si propongono, nei Paesi di origine dei bambini, di individuare, de­nunciare e rimuovere le cause che sono alla radice del fenomeno dell'abbandono, considera­to come ingiustizia sociale.

 

Art. 3

Agli Enti e alle organizzazioni autorizzate è con­sentito di:

1) accogliere domande di coniugi o famiglie aspiranti all'adozione internazionale che abbiano già presentato regolare domanda al Tribunale per i minorenni di loro residenza e verificare che sia­no in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 184;

2) stabilire collegamenti e promuovere rappor­ti di reciproca collaborazione con Autorità, Enti, organizzazioni, servizi sociali e istituti che all'estero si occupano di adozione o assistenza all'infanzia;

3) assistere le famiglie aspiranti adottive con consigli appropriati sull'aspetto legale, sulle pro­cedure e sui peculiari problemi psico-sociali atti­nenti all'adozione internazionale;

4) istruire e controllare lo svolgimento delle pratiche all'estero, raccogliere le segnalazioni di minori istituzionalizzati e in situazione di reale abbandono, trasferire ed accompagnare i minori in Italia, dopo che la magistratura del Paese di origine ha completato le formalità d'obbligo;

5) avviare e stipulare accordi con autorità, or­ganismi, servizi sociali e istituti di assistenza all'infanzia di Paesi stranieri col fine di garanti­re che le segnalazioni di minori in stato di abban­dono proposti per l'adozione a famiglie italiane avvengano solo attraverso Enti o organizzazioni autorizzate;

6) stipulare accordi con compagnie aeree ita­liane e/o straniere al fine di ottenere le migliori condizioni di assistenza e di costo per il trasferi­mento nel nostro Paese dei minori stranieri ac­colti a scopo di adozione da famiglie italiane.

 

Art. 4

Per non dar luogo a speculazioni e per evitare che l'adozione internazionale raggiunga costi così elevati da essere praticamente accessibile solo a famiglie di elevato reddito economico, può es­sere riconosciuto agli Enti o organizzazioni auto­rizzate, un contributo annuo pari al ....... delle spese di gestione ordinaria esposte nel bilancio consuntivo.

Per questo motivo è consentito agli Enti o or­ganizzazioni autorizzate, di richiedere agli aspi­ranti genitori adottivi solo il rimborso delle spese effettive eventualmente anticipate in nome e per conto delle famiglie durante lo svolgimento delle pratiche.

 

Art. 5

Gli Enti e le organizzazioni autorizzate sono soggette a:

1) presentare ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo;

2) presentare ogni anno il programma del lavo­ro svolto e quello previsto per l'anno succes­sivo;

3) comunicare i nomi dei Paesi e degli Enti con i quali intrattengono rapporti;

4) comunicare i nomi dei Paesi e degli Enti con i quali intendono allacciare rapporti;

5) considerare con il vincolo del segreto pro­fessionale tutte le notizie relative alle famiglie

di cui vengono a conoscenza durante lo svolgi­mento della loro attività.

 

Art. 6

Competente a concedere l'autorizzazione ad operare nel settore dell'adozione internazionale è l'Ufficio Interministeriale per l'adozione inter­nazionale, che esercita direttamente o tramite persone o organi espressamente indicati, il con­trollo sugli Enti e le organizzazioni autorizzate.

L'autorizzazione ha la durata di 3 anni e può essere rinnovata.

La revoca dei l'autorizzazione può avvenire:

- a richiesta dell'Ente o organizzazione;

- per decisione dell'Ufficio Interministeriale per l'adozione internazionale quando siano state violate le norme contemplate nel presente rego­lamento.

 

Art. 7

Gli Enti e le organizzazioni autorizzate che si propongono interventi o assumono iniziative in­tese a conseguire gli scopi enunciati nell'ultimo comma dell'art. 2 del presente regolamento sono assimilabili a Enti di Cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e, conseguentemente, possono fruire delle agevolazioni previste e di eventuali finanziamenti a questo fine stanziati dal bilancio dello Stato.

 

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