Prospettive assistenziali, n. 63, luglio - settembre 1983
PIATTAFORMA SUI
PROBLEMI DEGLI HANDICAPPATI (1)
Premesse fondamentali
Riconoscimento effettivo alle
persone handicappate dei diritti fondamentali spettanti a tutti i cittadini.
Pertanto occorre che leggi e provvedimenti di
qualsiasi natura consentano alle persone handicappate e alle loro famiglie di
usufruire dei servizi fondamentali: casa, sanità, scuola, formazione
professionale, sport, cultura, tempo libero, ecc., e
di poter acquisire tramite il lavoro, gli strumenti, anche economici, per la
propria autonomia.
Ne deriva altresì, al fine di evitare ogni forma di emarginazione, che i servizi devono essere forniti - in
tutta la misura del possibile - nella zona di appartenenza del soggetto (Unità
locale).
Esclusivamente nei casi in cui il soggetto non sia in
grado da solo (e, se minore di età, con l'aiuto dei
propri familiari) a provvedere a se stesso, occorre che leggi e regolamenti
stabiliscano interventi di natura assistenziale diretti, in ogni caso, ad
assicurare al soggetto stesso e al suo nucleo famigliare il massimo di
autonomia possibile.
L'erogazione di interventi
assistenziali non deve limitare o eliminare le prestazioni sociali non
assistenziali (sanità, casa, scuola, ecc.), sempre al fine di assicurare, in
concreto, il massimo possibile di autonomia.
L'erogazione dei servizi non assistenziali
e assistenziali nel territorio (Unità locale) di appartenenza del soggetto,
non solo è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) per evitare l'emarginazione, ma è una modalità di intervento che non
deresponsabilizza gli amministratori locali e gli operatori dei vari servizi
non assistenziali e assistenziali interessati.
È inoltre una procedura che permette un effettivo
controllo della situazione ed una verifica dei risultati raggiunti da parte dei
familiari, delle organizzazioni sociali e dei cittadini interessati.
È infine un metodo che favorisce l'intervento del
volontariato.
Che cosa potrebbe e dovrebbe fare il Parlamento
- Approvazione del Piano sanitario nazionale in cui
sia previsto un progetto specifico di prevenzione, diagnosi (soprattutto
precoce), cura, riabilitazione e inserimento sociale degli handicappati.
- Definizione di norme legislative e regolamentari
per l'assegnazione di alloggi e comunità alloggio,
nell'ambito delle normali costruzioni, agli handicappati ed alle loro famiglie
in misura e distribuzione tali da non costituire ghetti.
- Estensione dell'abolizione delle
barriere architettoniche a tutta l'edilizia pubblica e privata, prevedendo
norme per l'adattamento dei regolamenti
edilizi. Si veda al riguardo le modifiche del
regolamento edilizio approvate dai Comuni di Torino e Milano. Si veda inoltre
la legge della Provincia di Trento 27 luglio 1981 n. 12 «Norme
per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con
difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali».
- Norme specifiche, anche dì natura economica, per
l'adeguamento funzionale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche
esistenti in alloggi e comunità alloggio occupati o
da occupare da parte di handicappati in modo da renderli in grado di soddisfare
le esigenze specifiche degli handicappati stessi.
- Approvazione di una legge quadro
sul collocamento obbligatorio al lavoro che consenta un effettivo inserimento
lavorativo agli handicappati. AI riguardo si vedano
le conclusioni del Convegno di Jesolo del 17/19
ottobre 1980 pubblicate sul n. 53, gennaio-marzo 1981, di Prospettive assistenziali.
- Approvazione della legge quadro di riforma dell'assistenza prevedendo in particolare:
- la sottrazione di tutte le competenze attualmente esercitate dal Ministero dell'interno con trasferimento al
Ministero della sanità;
- l'attribuzione alla Regione di compiti di legislazione specifica, programmazione, coordinamento;
- gestione di tutti i servizi assistenziali
da parte degli stessi organi di governo locale preposti alla gestione dei
servizi sanitari;
- trasferimento di tutte le IPAB (compresi i
ventimila miliardi di patrimonio ed i trentacinquemila addetti) ai Comuni
singoli e associati;
- una definizione chiara dei ruoli
e rapporti fra enti pubblici, istituzioni private, volontariato.
- Inserimento, nelle leggi riguardanti i trasporti,
lo sport, la cultura, la sanità, la previdenza e gli altri settori sociali ed
economici, di norme in modo che i relativi interventi ed attività siano usufruite da tutti i cittadini, handicappati compresi.
Che cosa potrebbe e dovrebbe fare il Governo
Il Governo dovrebbe collaborare attivamente con il
Parlamento per la rapida approvazione di quanto indicato nel paragrafo riferito
al Parlamento.
È anche auspicabile che il Governo cessi di approvare
decreti legge (salvo i casi di comprovata urgenza) e
soprattutto cessi di inserire nei decreti legge norme emarginanti per la fascia
più debole della popolazione (tickets, espulsione
dal lavoro, ecc.).
Che cosa dovrebbero e potrebbero fare
le Regioni
- Delega di tutte le funzioni gestionali
(formazione professionale, urbanistica, assistenza scolastica, sport, cultura,
agricoltura, artigianato, ecc.) alle Unità locali in modo di arrivare gradualmente
ma senza perdere tempo alle Unità locali di tutti i servizi di base.
- Inserimento, nell'approvazione di leggi riguardanti
la casa, i trasporti, la sanità, la formazione professionale, il diritto allo
studio, di norme specifiche che assicurino anche agli handicappati l'utilizzo
dei servizi destinati alla popolazione.
- Approvazione di una legge di riordino dell'assistenza (finora vi hanno provveduto le Regioni
Basilicata, Friuli Venezia-Giulia, Piemonte, Toscana,
Umbria).
- Approvazione di piani di programmazione per i
servizi sanitari ed assistenziali (come hanno fatto ad
esempio, le Regioni Marche e Piemonte) ed estensione dei piani stessi a tutte
le funzioni di competenza delle Regioni.
- Adozione di un piano straordinario per dotare ciascuna Unità locale:
1) di almeno un centro diurno per handicappati
psichici ultraquattordicenni la cui gravità rispetto alle condizioni fisiche e
psichiche non consenta alcuna forma di inserimento
lavorativo;
2) di almeno una comunità alloggio per handicappati
psichici privi dì sostegno familiare. Le comunità alloggio devono
essere considerate una alternativa al ricovero negli istituti tradizionali e
nelle cosiddette case o residenze protette.
- Approvazione di norme per una idonea
vigilanza degli istituti pubblici e privati di assistenza.
- Istituzione di una anagrafe
di tutti i ricoverati in istituto (minori handicappati e non, adulti, anziani)
in modo da conoscere in ogni istante la situazione.
- Riconoscimento effettivo delle
forze sociali (metodo di governo, consultazioni non rituali, informazioni,
ecc.).
Che cosa dovrebbero fare i Comuni
singoli e associati (Unità locali)
Moltissime sono le competenze che i Comuni da soli
non sono in grado di svolgere a causa delle loro dimensioni.
In Italia, ad esempio, su n. 8.056 Comuni, ve ne sono
ben n. 7.176 che hanno meno di 10.000 abitanti e che quindi non hanno gli
strumenti idonei per una corretta amministrazione, né possono averli con spese
accettabili di investimento e di gestione.
Dunque, per fare in modo che i cittadini possano avere i servizi a cui hanno diritto, è necessario
che i Comuni si associno.
Per la sanità è stata creata l'Unità sanitaria
locale.
Con la legge della Regione Piemonte del 23 agosto 1982
n. 20, sono state delegate le funzioni assistenziali
e l'Unità locale adesso si chiama «socio-sanitaria».
È necessario che questo processo vada avanti per
tutte le altre materie (formazione professionale, sport, cultura, agricoltura,
artigianato, ecc.) in modo che i cittadini abbiano un unico e globale riferimento nell'Unità locale di tutti i servizi di
base.
I Comuni singoli e associati dovrebbero agire in modo
da dare attuazione a quanto è scritto nei paragrafi relativi
alla Regione e alle Province.
Inoltre è necessario ed urgentissimo che i Comuni
metropolitani decentrino le funzioni gestionali alle Circoscrizioni come già
previsto da una legge dello Stato del 1976.
Anche i Comuni singoli e associati devono rifiutare
di predisporre le cosiddette residenze o case protette per il ricovero dei
minori e adulti handicappati e di anziani,
orientandosi invece sulle comunità alloggio.
Una attenzione particolare deve essere rivolta ai pluriminorati ed agli handicappati non autosufficienti.
In particolare i Comuni possono:
- modificare il regolamento
edilizio in modo che tutte le nuove costruzioni (abitazioni, negozi,
supermercati, uffici, stabilimenti) siano fatte senza barriere architettoniche. Analogo principio dovrebbe essere applicato, per
quanto possibile, nelle ristrutturazioni;
- eliminare le barriere
architettoniche nei passaggi pedonali, dalle strutture comunali (piscine,
palestre, scuole, ecc.);
- prevedere nelle nuove costruzioni finanziate dai
Comuni e in quelle in cui il Comune ha un ruolo (ad esempio nel caso di
convenzione con privati) la destinazione dì alcuni alloggi ad
handicappati, anziani, casi sociali e la istituzione di un adeguato numero di
comunità alloggio;
- istituire il servizio di assistenza
economica con parametri prefissati, come alternativa al ricovero in istituto
dei cittadini meno abbienti;
- istituire il servizio di aiuto
educativo soprattutto per i genitori di bambini handicappati molto piccoli;
- prevedere la possibilità di accesso
degli handicappati nelle scuole materne e negli asili nido comunali;
- istituire i servizi di assistenza
domiciliare e di affidamento familiare a scopo educativo.
Che cosa dovrebbero e potrebbero fare
le Province
Stante le necessità che tutte le funzioni assistenziali
siano svolte dai Comuni singoli o associati a livello delle Unità locali, le
Province dovrebbero trasferire ai Comuni singoli e associati le attività attualmente svolte.
Queste attività comprendono l'assistenza a:
- ciechi e sordi poveri rieducabili;
- figli di ignoti e minori
riconosciuti dalla sola madre (handicappati e non handicappati);
- gestanti e madri nubili o comunque
bisognose;
- servizi ed interventi relativi al
segreto del parto.
Inoltre le Province che, non avendo dato attuazione
al DPR 24.7.1977 n. 616, svolgono ancora attività nei confronti degli
insufficienti mentali, dovrebbero trasferire le relative funzioni ai Comuni
singoli e associati, perché siano gestite tramite le Unità locali: la gestione
di tutte le funzioni da parte dei Comuni singoli e associati (Unità locali)
consentirebbe ai cittadini di avere un unico interlocutore, eviterebbe i
conflitti di competenze che sussistono sempre quando
gli organi istituzionali sono più di uno.
È evidente che il trasferimento deve comprendere
funzioni, personale, strutture, attrezzature e
finanziamenti.
Una convenzione per il trasferimento delle funzioni
suddette dalla Provincia ai Comuni singoli e associati (Unità locali) è stata
approvata dalla Provincia di Torino il 14 settembre 1976.
Che cosa dovrebbero e potrebbero fare
le istituzioni pubbliche (IPAB) e private di assistenza
Per accelerare il trasferimento delle IPAB ai Comuni
singoli e associati, i relativi Consigli di amministrazione
potrebbero chiedere alla Regione l'emanazione di decreti di estinzione delle
IPAB stesse.
Mediante questa procedura la Regione Piemonte ha dichiarato estinte
oltre 150 IPAB (vedi anche il libro di Mario Tortello e Francesco Santanera, L'assistenza
espropriata, Nuova Guaraldi Editrice).
Nei decreti di estinzione
deve essere precisato che la destinazione dei beni è vincolata al settore
dell'assistenza sociale.
Nell'attesa del trasferimento o dell'estinzione, le
IPAB dovrebbero mettere a disposizione dei Comuni singoli e associati gli
alloggi di loro proprietà ed eventualmente altri beni (cascine, terreni,
locali vari, ecc.) affinché siano destinati, anche mediante le opportune
riconversioni patrimoniali, ad abitazione o altri servizi per handicappati,
per anziani o per altri casi sociali.
Gli enti privati dovrebbero dare la loro collaborazione
alla creazione di servizi alternativi (comunità alloggio, ecc.) mediante la
ristrutturazione o riconversione delle strutture.
I Comuni dovrebbero collaborare in questa direzione,
ad esempio mettendo a disposizione dei privati, cooperative comprese, sia i
locali necessari (ad esempio appartamenti per le comunità alloggio), sia le
proprie risorse al fine di assicurare un costante
aggiornamento anche al personale operante nelle strutture private.
(1) Testo approvato dal Comitato regionale
piemontese dell'Associazione nazionale famiglie fanciulli e adulti subnormali
il 2 luglio 1983.
www.fondazionepromozionesociale.it