Prospettive assistenziali, n. 64, ottobre - dicembre 1983
ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED ESAMI DI MATURITÀ: NUOVE
DISPOSIZIONI
MARISA PAVONE
Gli studenti portatori di handicap fisici e/o sensoriali
che sostengono gli esami di maturità, di qualifica negli istituti professionali
e di idoneità nelle scuole medie superiori hanno
diritto a particolari agevolazioni durante lo svolgimento delle prove scritte
ed orali. Tocca alle commissioni esaminatrici adottare, con specifica
deliberazione, gli accorgimenti e le procedure richieste dai singoli casi e,
qualora non ritengano di potervisi uniformare, debbono darne adeguata motivazione.
Lo ha disposto una circolare del ministero della
Pubblica Istruzione (1), la seconda a distanza di 15 mesi che riguarda
l'inserimento degli alunni portatori di handicap nella scuola media superiore
(2). Segno evidente che - nonostante l'assenza di una precisa normativa e la carenza di strumenti che agevolino l'integrazione - le
esperienze avviate in alcune città riguardanti per lo più allievi audiolesi,
non vedenti e spastici (3) pongono numerosi ed insistenti quesiti al ministero,
ai quali occorre fornire una risposta.
Solo deputati e senatori che in Parlamento discutono da tempo la
riforma della media superiore, sembrano non accorgersi della presenza di
alunni portatori di handicap: nessun articolo dei testi di riforma sinora
esaminati prende in esame questo problema e prevede adeguati strumenti.
L'esigenza di tener conto di questi problemi nel
quadro più generale della riforma balza agli occhi quando
si constata che, ancora una volta, il ministero - per adeguare le disposizioni
all'attuale momento storico - deve fare ricorso al
regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. L'unico provvedimento che contempli una
norma specifica, anche se oramai inidonea, a favore degli allievi
mutilati o che «non abbiano la piena capacità funzionale degli organi», per
sostenere le prove d'esame.
L'art. 102 del regio decreto 653/1925 prevede,
infatti, la « dispensa totale o parziale dalle singole prove, con l'obbligo di
sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano
ritenuti equipollenti ».
Le nuove disposizioni diramate dal ministero nel
giugno 1983 riguardano, comunque, solo gli allievi che
presentano handicaps fisici e/o sensoriali. Sono
esclusi gli alunni portatori dì handicaps psichici.
Le norme, inoltre, non valgono per le prove d'esame di licenza elementare e
media, per le quali « si rimanda alla speciale normativa ad esse riservata »
(4).
Ecco, in sintesi, i contenuti della
C.M.
Prove
scritte. Quando l'handicap non
consente agli alunni che debbono sostenere l'esame
l'uso delle proprie mani, la Commissione può delegare uno dei suoi membri,
oppure un commissario aggregato, a trascrivere lo svolgimento della prova,
sotto dettatura del candidato. Per gli alunni plurihandicappati,
i quali oltre ad essere affetti da svantaggi fisici
presentino altri impedimenti di tipo sensoriale (ciechi o audiolesi), può
essere consentita la presenza di un assistente nominato dalle associazioni dì
categoria.
Prove
grafiche, scritto-grafiche e pratiche.
La C.M. prevede che possano essere sostituite da altre prove ritenute
equipollenti dalla Commissione. Queste possono consistere o in colloqui, o in
esercitazioni scritte per mano di uno dei commissari.
Prove orali. Gli
alunni impossibilitati all'uso della parola possono
fornire per iscritto le risposte. Inoltre, se l'handicap è tale da non
consentire né di recepire né di rispondere alle
domande sia per iscritto che verbalmente, la prova si può svolgere attraverso l'intermediazione
degli assistenti delle rispettive associazioni di categoria.
Compiti del
consiglio di classe. Il Consiglio
deve predisporre una apposita relazione, diretta alla
commissione giudicatrice, nella quale dovranno essere sufficientemente
indicati i metodi seguiti dagli insegnanti delle varie discipline, durante
l'intero «curriculum studiorum» degli stessi, per la
valutazione del profitto; dovrà, inoltre, evidenziare gli eventuali problemi di
natura operativa che il tipo di handicap ha comportato in sede di valutazione,
prospettando gli accorgimenti e le iniziative adottate a tale riguardo.
Compiti
della Commissione d'esame. È facoltà
della commissione esaminatrice consentire, con deliberazione motivata, prove
d'esame equipollenti. Nel caso non ritenga di uniformarsi
alle nuove disposizioni deve darne «adeguata motivazione». Nella
relazione predisposta al termine delle operazioni d'esame, i presidenti delle
commissioni debbono fare menzione dei criteri adottati
per lo svolgimento delle prove.
La circolare non ha alcun riferimento esplicito,
invece, all'obbligo di fare «espressa menzione» nei diplomi e nei certificati
che l'esame è stato superato in base all'art. 102 del regio decreto 653/25. La
norma, tuttora vigente, è stata vigorosamente richiamata nelle disposizioni che
riguardano la scuola media inferiore ed ha sollevato dure prese di posizione,
proprio perché l'«espressa menzione» sul titolo di studio sottolinea
inopportunamente le difficoltà incontrate dall'alunno portatore di handicap
(5). Ora, la C.M. 163/1983 non fa cenno della questione. Almeno a livello di esami di maturità, qualifica professionale e idoneità
non si fa obbligo di rilasciare un diploma con il «marchio» di diverso.
Candidati
privatisti. Unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di maturità debbono presentare
apposita certificazione medica, rilasciata dalla Unità sanitaria locale, dalla
quale risulti la natura dell'handicap e quali siano le facoltà fisiche e/o
sensoriali che l'handicap stesso limita o esclude.
Pur sottolineando la positività
delle disposizioni introdotte con la C.M. 163/83, occorre rilevare che -
ancora una volta - la carenza di una normativa specifica, il ritardo del
legislatore a prendere in considerazione un problema che da tempo è presente a
livello di società reale costringono alunni, docenti, genitori a procedere per
tentativi, senza alcun coordinamento, spesso senza altre idee ed esperienze di
riferimento.
Per questo, riteniamo che il Parlamento nell'affrontare
durante la nona legislatura, per l'ennesima volta, la discussione sul progetto
di riforma della scuola media superiore non possa esimersi dal prendere nella
dovuta considerazione anche il problema dell'inserimento di alunni
portatori di handicap.
Ne abbiamo già fatto cenno, in altra occasione, su queste
stesse pagine (6). Basti ora ricordare che non esistono, ad esempio, norme
specifiche sulla formazione delle classi. Resta a discrezione della scuola (e
con tutti i limiti recentemente imposti dai «tagli» alla spesa pubblica, che
consentono la formazione di sezioni fino a 30 allievi) inserire il ragazzo
portatore di handicap in una classe meno numerosa.
Oppure, rilevare che attraverso una
circolare si consente la dispensa parziale o totale dalle singole prove e non
la dispensa dalla frequenza alle lezioni, concedendo non già un facile esonero
ma cercando gli strumenti più adatti per far partecipare l'alunno in modo
attivo.
Altro nodo: una maggiore elasticità
dei programmi. È un discorso
difficile, molto delicato, ma che la presenza di alunni
portatori di handicap nella scuola media superiore rende ancora più urgente. A
nostro avviso, pur concordando sul fatto che «la frequenza della scuola secondaria
superiore, quale scuola post-obbligo, é finalizzata al conseguimento di titoli
di studio specifici aventi valore legale o di qualifica professionale coerente
al corso di studi seguito» (circolare ministeriale 28 aprile 1982, n. 129),
occorre chiedersi - in questi casi - se tutto quanto viene
fatto studiare è importante e necessario per la vita del ragazzo portatore di
handicap, per la sua integrazione, il suo ingresso nel mondo del lavoro.
Tema difficile e delicato, ripetiamo; ma che non può
essere accantonato.
In attesa che la riforma della scuola media superiore
detti anche norme relative ai problemi posti dalla presenza di alunni portatori
di handicap, ci sembra importante che le esperienze maturate in questi anni
non vadano disperse. Uno strumento importante per raccoglierle e trarne utili
indicazioni crediamo possa essere quello di estendere ai «Gruppi di lavoro
sull'inserimento degli handicappati» costituiti presso í provveditorati agli
Studi le competenze relative anche alla secondaria superiore.
È necessario, infine, coinvolgere gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), nello
spirito delle competenze fissate dall'art. 9 del Dpr
31 maggio 1974, n. 419.
DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE CHE RIGUARDANO LA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 34
«La scuola è aperta a tutti (...). I capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più
alti degli studi».
Legge 30 marzo 1971, n. 118, «Conversione
in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei
mutilati ed invalidi civili»
Art. 28
- Provvedimenti per la frequenza scolastica
Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti
e che frequentino la scuola dell'obbligo o i corsi di addestramento
professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione
alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati
scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o
degli enti gestori dei corsi;
b) l'accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti
per il superamento e la eliminazione delle barriere
architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l'assistenza durante gli orari scolastici degli
invalidi più gravi.
L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi
normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da
menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso
l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.
Sarà
facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole
medie superiori ed universitarie.
Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni
prescolastiche e per i doposcuola.
Art. 29
- Organizzazione scolastica nei centri di
degenza e di recupero
Esclusivamente quando sia
accertata l'impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica
dell'obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il
provveditore agli studi, per l'istruzione elementare, d'intesa con gli enti
ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici
e privati, convenzionati con il Ministero della sanità o del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.
L'insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei
programmi normali e l'aggiornamento degli allievi sul
programma scolastico non svolto.
Per gli
adulti saranno istituiti corsi di
scuola popolare per l'eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno,
nonché per il compimento della istruzione obbligatoria.
Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per
i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.
Art. 30
- Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie
Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a
famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione
superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari
della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione
dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente
agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed
invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e ì loro figli.
Dpr 24
luglio 1977, n. 616, «Trasferimento delle funzioni amministrative, relative
alle materie previste dall'art. 117 della Costituzione, dallo Stato alle
Regioni»
Art. 42
- Assistenza scolastica
Le funzioni amministrative relative alla materia
«assistenza scolastica» concernono tutte le strutture, i servizi e le attività
destinate a facilitare mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi a favore degli alunni di istituzioni
scolastiche pubbliche o private, anche
se adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli
ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza
ai minorati psico-fisici; l'erogazione, gratuita dei libri di testo
agli alunni delle scuole elementari.
Art. 45
- Attribuzioni ai Comuni
Le funzioni amministrative indicate nell'articolo 42
sono attribuite ai Comuni che le svolgono secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
I patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i beni sono
attribuiti ai Comuni. Entro il 30 giugno 1978 le Regioni con proprie leggi
stabiliscono le modalità e i criteri per il passaggio dei beni e del
personale.
I consorzi di patronati scolastici sono soppressi e le funzioni di assistenza scolastica, i servizi ed i
beni sono attribuiti ai Comuni. Nel termine di cui al comma precedente, la
legge regionale provvede alla liquidazione dei relativi beni ed
trasferimento del personale ripartendolo tra i Comuni interessati.
La Regione
promuove le opportune forme di collaborazione tra î Comuni interessati.
Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, «Regolamento
sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi
d'istruzione»
Art.
102 - Disposizione speciale per mutilati
ed invalidi
I mutilati o invalidi di guerra e coloro che dalla
nascita o per causa sopravvenuta non abbiano la piena capacità funzionale degli
organi per sostenere tutte le prove di esame,
possono, in seguito a deliberazione motivata della Commissione esaminatrice,
ottenere la dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di
sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla Commissione siano
ritenuti equipollenti, e che consisteranno, secondo i casi, per le prove
scritte o grafiche, in colloqui, o in trascrizioni di traduzione o in
esecuzioni sulla lavagna per mano dì uno degli esaminatori, per le prove orali,
in risposte per iscritto da parte dei candidati, e per le prove pratiche, in
spiegazioni date a voce o sulla lavagna.
La domanda di dispensa, in carta libera, deve essere
presentata contemporaneamente alla domanda di
inscrizione agli esami.
I diplomi e certificati, da rilasciarsi ai candidati
predetti, con espressa menzione del presente
articolo, sono validi agli effetti scolastici, salvo il disposto dell'art. 2
per quanto riguarda l'inscrizione al corso superiore d'istituto magistrale e
ferma restando l'eccezione in favore dei ciechi prevista dall'articolo stesso.
Nei diplomi di abilitazione
magistrale rilasciati a ciechi deve inoltre esser dichiarato che i diplomi
stessi servono unicamente per insegnare negli istituti dei ciechi, secondo le
disposizioni speciali in vigore per tali istituti.
Dpr 27 aprile
1978, n. 384, «Regolamento di attuazione dell'art. 27 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia
di barriere architettoniche e trasporti pubblici» (*)
Art. 1
- Scopi e campo di applicazione
Le norme del presente regolamento sono volte ad
eliminare gli impedimenti fisici comunemente definiti «barriere architettoniche»
che sono di ostacolo alla vita di relazione dei
minorati.
Le presenti norme si riferiscono alle strutture
pubbliche con particolare riguardo a quelle di carattere collettivo-sociale.
Le norme stesse riguardano le nuove costruzioni e
quelle già esistenti nel caso che queste ultime siano
sottoposte a ristrutturazione.
Agli edifici già esistenti, anche se non ristrutturati,
dovranno essere apportate le possibili e conformi
varianti.
Per edifici pubblici a carattere collettivo e sociale
si intendono tutte le costruzioni aventi interesse
amministrativo, culturale, giudiziario, economico, sanitario e comunque
edifici in cui si svolgono attività comunitarie o nei quali vengono prestati
servizi di interesse generale.
Art. 18
- Edifici scolastici
Gli edifici delle istituzioni
pre-scolastiche, scolastiche, comprese le università
e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola
dovranno essere tali da assicurare la loro utilizzazione anche da parte di
studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione.
Le strutture interne dovranno avere le caratteristiche
di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, le strutture esterne
quelle di cui all'articolo 4 del presente regolamento (**).
L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle
attività didattiche dovranno avere caratteristiche particolari per ogni caso
di invalidità (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale braille,
spogliatoi, ecc.).
Nei caso di edifici scolastici a più piani senza ascensore la
classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula
al pianterreno e deve essere raggiungibile dall'esterno mediante un percorso
continuo orizzontale, o, in alternativa, ad un ingresso con scale, mediante un
percorso raccordato con rampe.
Circolare ministeriale 28 aprile 1982,
n. 129, «Problemi inerenti alla presenza di alunni handicappati nella scuola secondaria superiore»
Pervengono da qualche tempo a
questo Ministero numerosi e insistenti quesiti relativi a problemi
inerenti alla presenza nella scuola secondaria superiore di allievi portatori
di handìcaps.
Allo scopo di dare il maggiore possibile riscontro
sia al dettato costituzionale (art. 34: «i capaci e meritevoli... hanno diritto di raggiungere i più
alti gradi degli studi») che alle linee di intervento promosse dalla legge
n. 517 del 4.8.77 a favore dell'inserimento degli alunni handicappati nella
scuola comune, non sembra inopportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti, che
possono costituire motivo di incertezza e di fraintendimento per una corretta
interpretazione dei diversi problemi che il fenomeno in oggetto presenta.
Premesso che l'inserimento in atto nella scuola
dell'obbligo richiede una particolare attenzione all'eventuale successivo
inserimento di allievi handicappati nella scuola
secondaria superiore, si sottolineano !e seguenti esigenze:
1. nella scuola media devono essere particolarmente
curate le attività di orientamento, per la
realizzazione delle stesse finalità dì questo ordine scolastico. Ciò rende
necessario che siano individuate e stimolate le potenzialità dell'alunno portatore
di handicaps e non restino, di conseguenza,
inutilizzate attitudini e capacità per l'eventuale frequenza anche dì una
scuola secondaria superiore il cui indirizzo si
presenti congeniale alle possibilità dell'allievo stesso. È superfluo sottolineare a tal proposito la necessità che l'impegno dei
docenti della scuola media sia adeguatamente sostenuto, in vista
dell'attuazione dei fini orientativi, dalla collaborazione dei servizi di. orientamento che le Regioni sono tenute a svolgere; è
naturalmente raccomandabile che l'azione della scuola sia strettamente
collegata con le famiglie interessate;
2. sulla scorta di esperienze
già positivamente realizzate, è molto utile che le famiglie degli allievi
handicappati siano messe in grado di ricevere corrette ed esaurienti
informazioni sulle finalità e sui piani di studio dei singoli ordini di scuola
(indirizzo classico, scientifico, magistrale; artistico; tecnico;
professionale) nonché dei corsi di formazione professionale istituiti dalla
Regione o con la Regione convenzionati. Il compito di fornire tali
informazioni spetta, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, alla
scuola e all'Ente locale, opportunamente collegati;
3. sempre nel rispetto delle competenze dello Stato e
dell'Ente locale, è necessario che vengano garantiti tutti quegli interventi
atti a rendere possibile all'allievo portatore di handicaps
di frequentare con profitto un corso di studi secondari superiori. Tali
interventi si dovranno concretizzare sia nella maggiore possibile eliminazione
delle barriere architettoniche per consentire l'agevole accesso e spostamento
nei locali scolastici sia nell'apprestamento di specifici
strumenti che permettano l'esercizio della facoltà di comunicazione orale e/o
scritta per l'alunno portatore di handicap fisico e/o sensoriale.
Non possono invece essere previsti piani di studio
parziali o difformi da quelli fissati dall'ordinamento vigente, tenendo conto
che la frequenza della scuola secondaria superiore, quale scuola post-obbligo, è finalizzata al conseguimento di titoli di
studio specifici aventi valore legale o di qualifica professionale coerente al
corso di studi seguito.
Circolare ministeriale 16 giugno 1983,
n. 163, «Prove d'esame di maturità da parte di
candidati portatori di handicaps fisici e/o
sensoriali»
Nel vigente ordinamento scolastico l'ipotesi di allievi che, per causa congenita o sopravvenuta, non
dispongono della piena capacità funzionale degli organi per sostenere le prove
di esame è disciplinata dall'art. 102 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Tale disposizione prevede che la commissione
esaminatrice, con deliberazione motivata, possa consentire a favore di detti
allievi la «dispensa totale o parziale dalle singole prove con l'obbligo di
sottoporsi, ove sia possibile, ad esperimenti che dalla commissione siano
ritenuti equipollenti».
La disposizione stessa non fornisce una qualche
elencazione dì impedimenti derivanti da incapacità
fisica e/o sensoriale, di cui possono risultare affetti gli allievi in sede di
esame, né contiene sufficienti indicazioni sulle metodologie da seguirsi, in
rapporto alla specificità degli impedimenti stessi, dalle commissioni
esaminatrici al fine di consentire ai predetti lo svolgimento delle prove di
esame.
La genericità del contenuto della disposizione si spiega,
del resto, ove si consideri il limitato contesto
scolastico, e quindi la conseguente sporadicità di situazioni concretamente
rilevanti, al quale il legislatore del 1925 aveva fatto riferimento.
Analogamente non può dirsi rispetto all'attuale
momento storico dove, a seguito della progressiva espansione del fenomeno
dell'istruzione, gli operatori scolastici, in sede di esame,
si sono trovati di fronte ad una eterogeneità di situazioni caratterizzate
dalla presenza di candidati portatori di handicaps
fisici e/o sensoriali di vari tipi.
Di qui la necessità di impartire apposite
istruzioni sulla materia con l'intento di fornire adeguati strumenti di
orientamento alle commissioni esaminatrici, alle quali, comunque, ai sensi del precisato
art. 102 del R.D. n. 653/1925, resta riservata la facoltà di adottare con
specifica deliberazione gli accorgimenti e le procedure qui di seguito suggerite con l'avvertenza che, ove le commissioni stesse
ritengano di non potervisi uniformare, dovranno darne
adeguata motivazione.
Anzitutto si chiarisce che la presente circolare,
avendo funzione applicativa del più volte menzionato
art. 102 del R.D. n. 653/1925, riguarda esclusivamente gli allievi che
presentano handicaps di natura fisica e/o sensoriali.
Secondariamente si precisa che in tale sede sono
considerati solo gli allievi di istituzioni scolastiche
di secondo grado candidati ad esami di maturità o di qualifica e non quelli
della scuola dell'obbligo per i quali si rimanda alla speciale normativa ad
essi riservata.
A conclusione dell'anno scolastico nel quale gli
allievi in questione dovranno presentarsi agli esami di maturità, il Consiglio
di classe predisporrà una apposita relazione, diretta
alla commissione giudicatrice, nella quale dovranno essere sufficientemente
indicati ì metodi seguiti dagli insegnanti delle varie discipline, durante
l'intero «curriculum studiorum» degli stessi, per la
valutazione del profitto; il Consiglio di classe dovrà, altresì, evidenziare
gli eventuali particolari problemi di natura operativa che la natura
dell'handicap abbia comportato in sede di valutazione, prospettando gli
accorgimenti e le iniziative adottati a tale riguardo.
Limitatamente al corrente anno scolastico nel caso in
cui il competente Consiglio di classe si sia già riunito per le operazioni dì
scrutinio finale, tale adempimento sarà curato dai rappresentanti di classe
delle commissioni ove risultino aggregati allievi portatori di handicaps, ovviamente previe opportune intese con i membri
del Consiglio di classe di appartenenza di detti
allievi.
I candidati privatisti, unitamente alla domanda di iscrizione agli esami di maturità dovranno presentare
apposita certificazione medica, rilasciata dalla competente S.A.U.B.,
dalla quale risulti la natura dell'handicap e quali siano le facoltà fisiche
e/o sensoriali che l'handicap stesso limiti o escluda. Limitatamente al
corrente anno scolastico i candidati privatisti
presenteranno la suddetta certificazione medica il giorno previsto per
lo svolgimento della prima prova scritta.
Per quanto attiene allo svolgimento delle prove di esame ed alle modalità che possono essere impiegate con
riferimento agli allievi in questione, occorre distinguere tra le prove
scritte, grafiche e scrittografiche e prove orali e
dimostrazioni pratiche.
A) Prove
scritte
Per gli allievi portatori di handicaps
che non consentano loro l'esercizio della facoltà di comunicazione scritta, la
commissione esaminatrice potrà deliberare che essi siano assistiti da un membro
della commissione stessa ivi compreso il rappresentante di classe; tale membro
dovrà limitarsi alla trascrizione del contenuto della prova che
sarà comunicato verbalmente dagli allievi impediti. Nell'eventualità
che questi ultimi non possano essere assistiti da uno dei membri della
commissione, il presidente stesso provvederà alla
nomina di un commissario aggregato non a pieno titolo con il compito di
svolgere la detta funzione di assistenza.
Per gli allievi, che oltre a risultare
portatori di handicap fisico presentino anche impedimenti di tipo sensoriale
(non vedenti, non udenti) potrà essere consentita la presenza di assistenti
nominati dalle Associazioni di categoria.
B) Prove
grafiche e scrittografiche
Per lo svolgimento di tali prove, la commissione esaminatrice potrà deliberare la sottoposizione degli
allievi ad esperimenti che siano ritenuti equipollenti e che potranno
variamente consistere in colloqui o in esecuzioni scritte per mano di uno
degli esaminatori.
C) Prove orali
Qualora i candidati siano impediti nell'uso della parola essi forniranno le risposte per iscritto; se i
medesimi risultino altresì portatori di handicap di tipo fisico e/o sensoriale
tale da non consentire loro di recepire le domande né verbalmente né per
iscritto, né dì corrispondere analogamente alle domande stesse, potrà essere
deliberato lo svolgimento delle prove attraverso l'intermediazione degli
assistenti delle rispettive Associazioni di categoria.
D) Dimostrazioni
pratiche
Per la eventuale
effettuazione delle dimostrazioni pratiche di cui al punto d) dell'O.M. 11
aprile 1983, ove sia possibile, essa potrà avvenire con le modalità indicate
nel precedente punto B).
I presidenti delle commissioni esaminatrici, ove
siano stati esaminati candidati portatori di handicaps
del tipo di quelli summenzionati, nella relazione predisposta al termine delle
operazioni di esame, dovranno fare menzione dei
criteri adottati per lo svolgimento delle prove di esame.
Con gli opportuni adattamenti, le istruzioni di cui
alla presente circolare valgono anche rispetto agli esami di qualifica negli
istituti professionali e agli esami di idoneità ed
integrativi negli istituti d'istruzione secondaria di ogni tipo.
Le SS.LL. sono pregate di portare quanto precede a tempestiva
conoscenza delle dipendenti scuole di istruzione secondaria di secondo grado.
Dpr 11 febbraio
1961, n. 264, «Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attività
nel campo dell'igiene e della sanità pubblica», Titolo III,
«Servizi di medicina scolastica»
Dpr 22
dicembre 1967, n. 1518, «Regolamento per l'applicazione del Titolo
III del Dpr 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai
servizi di medicina scolastica»
I servizi di medicina scolastica debbono
riguardare tutte «le scuole e gli istituti di istruzione pubblici e
privati, di ogni ordine e grado e gli
alunni che frequentano le scuole ed istituti predetti» (art. 10, Dpr 11 febbraio 1961, n. 264).
Con la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva
del Servizio sanitario nazionale e con la predisposizione del primo piano
sanitario nazionale (art. 54), cui fanno seguito i
piani sanitari regionali (art. 55), gli interventi di medicina scolastica
delle équipes socio-psico-pedagogiche
vanno inquadrati nell'ambito degli interventi di prevenzione, diagnosi e
riabilitazione che debbono essere garantiti dalla unità locale dei servizi (il cui territorio, a sua volta, deve
coincidere con quello dei distretti scolastici).
Questi interventi, giova ripeterlo, debbono riguardare anche gli alunni delle scuole medie superiori.
INDICE
ANALITICO DELLA NORMATIVA VIGENTE
A
Aggiornamento
- dei docenti Dpr
31 maggio 1974, n. 416, art. 4; Dpr 31 maggio 1974,
n. 417, art. 2; Dpr 31 maggio 1974, n. 419, art. 7;
Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 11
Ausili Legge 30 marzo 1971, n.
118, art. 28; Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 42 e 45
Assistenza
- assistenza scolastica Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt.
42 e 45
- assistenza durante le prove d'esame di
maturità CM 16 giugno 1983, n. 163
B
Barriere architettoniche
Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 27; Dpr 27 aprile 1978, n. 384, artt.
1 e 18
C
Consiglio
- scolastico provinciale Dpr
31 maggio 1974, n. 416, art. 15
- scolastico distrettuale Dpr
31 maggio 1974, n. 416, art. 12
- di istituto Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 6 - di classe Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 3
Collegio
- dei docenti Dpr 31 maggio
1974, n. 416, art. 4; Legge 4 agosto 1977, n. 517, art. 11
D
Distretto
- distretto scolastico (vedi: consiglio scolastico
distrettuale)
E
Equipe
- équipe socio-psico-pedagogica
Dpr 11 febbraio 1961, n. 264; Dpr
22 dicembre 1967, n. 1518
- équipe socio-sanitaria di territorio Legge 23
dicembre 1978, n. 833
Esame (vedi: valutazione)
F
Formazione e aggiornamento degli
insegnanti (vedi: aggiornamento)
Frequenza Costituzione italiana, art. 34; Legge 30 marzo 1971,
n. 118, art. 28, sesto comma
G
Gruppi
di lavoro presso i provveditori agli
studi CM 8 agosto 1975, n. 227
H
Handicap
- certificazione dell'handicap Dpr
22 dicembre 1967, n. 1518; Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (per le competenze
dell'unità locale dei servizi)
- definizione di handicap Legge 30 marzo 1971, n.
118, art. 2; CM 8 agosto 1975, n. 227
- handicap fisico CM 16 giugno
1983, n. 163 - handicap sensoriale CM 16 giugno 1983, n. 163
I
Insegnanti
- formazione e aggiornamento (vedi voce)
Inserimento
- possibilità dell'inserimento Legge 30 marzo 1971,
n. 118, art. 28, sesto comma
- ruolo degli enti locali per l'inserimento Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt.
42 e 45; CM 28 aprile 1982, n. 129, punto 3
- strumenti per l'inserimento (vedi: ausili)
M
Medicina
scolastica (vedi: équipe)
O
Organi
collegiali (vedi: Consiglio e
Collegio)
Orientamento
- orientamento scolastico e
professionale CM 28 aprile 1982, n. 129, punto 1 e 2
- funzione orientativa della scuola media inferiore
Legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Dpr 24 aprile 1963;
Decreto ministeriale 9 febbraio 1979
- funzione di orientamento
scolastico attribuita ai distretti Dpr 31 maggio
1974, n. 416, art. 12; Dpr 24 luglio 1977, n. 616,
art. 39
- funzioni amministrative in materia di orientamento professionale attribuito alle Regioni a
statuto ordinario Dpr 24 luglio 1977, n. 616, artt. 35 e 36; legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845
P
Prevenzione delle
malattie Dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 27; Legge
23 dicembre 1978, n. 833, artt. 1 e 2
Programmazione
- compito del collegio dei docenti Dpr 31 maggio 1974, n. 416, art. 4, punto a)
Protesi Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 81; DM 31
dicembre 1980
R
Riabilitazione Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 26
T
Tasse
scolastiche
- esenzione Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 30
Trasporto Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 28
U
Unità
locali dei servizi
- definizione Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 10
- competenze Legge 23
dicembre 1978, n. 833, art. 14
- struttura e funzionamento Legge
23 dicembre 1978, n. 833, art. 15
- gestione integrata dei servizi sociali e sanitari Dpr 24 luglio 1977, n. 616, art. 25; Legge 23 dicembre
1978, n. 833, art. 15
- coincidenza territoriale tra unità locali e distretti
scolastici Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 11, ultimo comma
V
Valutazione
- esami di maturità; esami di qualifica negli
istituti professionali; esami di idoneità ed
integrativi negli istituti d'istruzione secondaria Regio Decreto 4 maggio
1925, n. 653, art. 102; CM 16 giugno 1983, n. 163
- compiti del consiglio di classe CM 16 giugno 1983,
n. 163
- verbale sulle operazioni di esame
ed obbligo di fare espressa menzione dei criteri adottati per lo svolgimento
delle prove CM 16 giugno 1983, n. 163
(1) Cfr. C.M.
16 giugno 1983, n. 163, «Prove d'esame di maturità da parte
di candidati portatori di handicaps fisici e/o
sensoriali». Il testo integrale è pubblicato nella scheda normativa da
noi curata e inserita in calce al presente articolo.
(2) Cfr. C.M.
28 aprile 1982, n. 129, «Problemi inerenti alla presenza di alunni
handicappati nella scuola secondaria superiore». Anche
di questa abbiamo inserito il testo integrale nella scheda allegata. Cfr., inoltre, M. PAVONE,
«Riforma della scuola media superiore: gli alunni portatori di handicaps restano clandestini», in Prospettive assistenziali, n. 61,
gennaio-marzo 1983, pp. 36 e segg.
(3) Cfr., ad
esempio, nello scarno panorama bibliografico che riguarda l'inserimento degli
alunni portatori di handicaps nella scuola media
superiore, AA.VV., Ti presto un braccio, Edizioni Dehoniane,
Bologna, 1983. Il volume riferisce sulla esperienza
di quattro obiettori di coscienza impegnati nell'AIAS come servizio civile a
favore di studenti handicappati frequentanti la scuola secondaria superiore.
(4) Cfr. M. PAVONE, M. TORTELLO, Handicappati
scuola enti locali, Nuova Guaraldi, Firenze,
1983, in particolare i paragrafi sulla valutazione.
(5) Cfr. M.
PAVONE, M. TORTELLO, «Inserimento scolastico degli handicappati e tentativi di
controriforma», in Prospettive assistenziali, n. 60, ottobre-dicembre 1982, pp. 23-31.
Sui problemi della valutazione nell'esame di terza media, si vedano le
interessanti osservazioni di A. Canevaro
in AA.VV., Handicap
e scuola. Manuale per l'integrazione scolastica, Nuova Italia Scientifica, Roma, 1983, pp. 372-374.
(6) Cfr. M.
PAVONE, « Riforma della scuola media superiore... », cit.
(*) L'art. 27 della legge 30 marzo
1971, n. 118, prevede: «Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi
civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche,
prescolastiche o di interesse sociale di nuova
edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del
Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione
delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi
varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigere della
presente legge (...).
«Le norme di attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge».
Il decreto di attuazione
è stato emanato, invece, solo sette anni dopo.
(**) Questi articoli riguardano gli
accorgimenti da adottare per l'abbattimento delle barriere architettoniche
nelle «strutture edilizie in generale»: accessi (7), piattaforma di
distribuzione (8), scale (9), rampe (10), corridoi e passaggi (11), porte
(12), pavimenti (13), locali igienici (14), ascensori (15), apparecchi
elettrici di comando e di segnalazione (16). L'art. 4 è
relativo ai «parcheggi».
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