Prospettive assistenziali, n. 65, gennaio - marzo 1984

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

PER LA PIENEZZA DEI DIRITTI DEGLI ADOTTATI CON ADOZIONE SPECIALE

 

La legge 5 giugno 1967 n. 431 limitava i diritti degli adottati con adozione speciale. Infatti l'art. 314/26, dopo aver stabilito che: «Per effetto dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome», prevedeva però quanto segue: «L'adozione speciale non instaura rappor­ti di parentela tra l'adottato e i parenti collaterali agli adottanti».

Pertanto gli adottati con adozione speciale non hanno, ad esempio, né zii, né cugini.

Questa limitazione non c'è più nella legge 4 maggio 1983 n. 184.

Per poter eliminare la discriminazione esisten­te, un nostro socio ha presentato al Tribunale per i minorenni di Torino l'esposto che pubblichiamo.

Ricordiamo che le norme transitorie della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono applicabili solo fino al 31 maggio 1986.

 

Testo dell'istanza

 

Signori del Tribunale,

S.F., nato a Torino il... e G.M., nata a Torino il..., coniugi, e S.E. loro figlia, in quanto maggiorenne e per quanto le compete, residenti in... espongono:

- il 28 marzo 1968 cotesto Tribunale dichiarava l'adozione speciale di E., nata il 19 aprile 1959, ed ai ricorrenti affidata e successivamente affiliata il 28 giugno 1962;

- con lo stesso decreto dichiarava pure l'ado­zione di A., nata il 30 luglio 1966 a Milano­;

- entrambe le figlie erano all'atto dell'adozio­ne minorenni;

-S.F. e G.M. sono coniugati dal 24 aprile 1955 e non sono, e non sono mai stati separati, neppure di fatto;

- la loro età supera di 18 anni e di non più di 40 quella delle figlie adottive;

- sono quindi genitori delle due ragazze «per legge» da ormai più di 15 anni e, prima ancora, per affetto ed assistenza.

Premesso quindi che il loro rapporto con le fi­glie riveste i requisiti richiesti dall'art. 6 della leg­ge 4.5.1983 n. 184, osservano quanto segue.

1) L'art. 27 della legge sopra ricordata stabili­sce che: «per effetto dell'adozione l'adottato ac­quista lo stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il nome».

2) L'art. 314-26 del c.c. che regolava in prece­denza gli effetti dell'adozione speciale stabiliva che: «... l'adottato acquista lo stato di figlio legit­timo degli adottanti dei quali assume e trasmette il cognome. La adozione speciale non instaura rap­porti di parentela tra l'adottato ed i parenti colla­terali degli adottanti».

3) L'omissione dell'ultimo periodo dell'art. 27 della legge n. 184/83 determina quindi un rilevan­te beneficio ai nuovi adottati cui consente d'in­staurare rapporti familiari anche con i collaterali.

4) La più favorevole previsione, inoltre, è esten­sibile per l'art. 79 stessa legge agli: «affiliati e adottati a sensi dell'art. 291 del c.c. precedente­mente in vigore, se minorenni alla epoca del rela­tivo provvedimento».

5) Nell'elencazione dei beneficiandi, tuttavia, non viene «specificamente» prevista l'estensio­ne ai già adottati con «adozione speciale».

Del più favorevole regime vorrebbero invece beneficiare i ricorrenti e le loro figlie.

Infatti se l'adozione tende, a tutti gli effetti, affettivi e giuridici, a inserire pienamente nella famiglia gli adottati, non indifferenti sono i lega­mi che possono essere intessuti con i parenti col­laterali, legami affettivi e di pienezza familiare in principalità ed anche di natura economico-patri­moniale (alimentari, di mantenimento, ereditari, ecc.).

*  *  *

Ciò premesso, S.F, e G.M. coniugi, e S.E., tutti come sopra generalizzati, presentano due distin­te istanze, tra loro non alternative ma eventual­mente consequenziali a cotesto Tribunale.

Chiedono

In principalità. Che il Tribunale a sensi dell'art. 79 legge 184/83, 1° comma, voglia dichiarare l'e­stensione degli effetti della adozione, quale pre­vista e regolamentata dalla nuova legge, all'ado­zione speciale pronunziata da cotesto Tribunale per i Minorenni il 28.3.1968 nei confronti di S.E., nata il 30.7.1966 in Milano.

Dichiarano di essere forniti dei requisiti di cui all'art. 6 L. 184/83 e che le due figlie, minori al tempo dell'adozione e per quanto attiene A. a tuttora, sono disponibili per le prestazioni del con­senso. E. è lei stessa ricorrente.

In subordine. Se il Tribunale ritenesse che nell'elencazione portata dall'art. 79 degli istituti cui possono essere estesi gli effetti della nuova ado­zione non debba intendersi compresa l'adozione speciale quale regolata dalla legge 5.6.1967 n. 431; interpretazione che, peraltro, apparirebbe in di­sarmonia con le finalità perseguite dalla legge in generale e in particolare per quelle della norma transitoria che, palesemente, tende a sanare si­tuazioni diverse tra fanciulli già senza famiglie e che ne hanno trovato una;

- rilevato che la mancata estensione del mi­glior trattamento all'adozione speciale importa un'evidente disparità tra adottati in regimi diver­si, in particolare in riferimento all'art. 27 L. 184/83 per quanto attiene agli effetti dell'adozione e alla loro estensibilità secondo l'art. 79 stessa legge;

- constatata in questa situazione una violazio­ne dell'art. 3 della Costituzione in riferimento al principio di uguaglianza di trattamento cui hanno diritto tutti i cittadini e una violazione degli artt. 30 e 31 della Costituzione, tesi alla tutela dei figli, nati nel e fuori del matrimonio, e della famiglia

chiedono

che il Tribunale voglia sollevare eccezione di co­stituzionalità sulla norma di cui all'art. 79 L. 4.5.83 n. 184 in riferimento alla limitazione del trattamen­to giuridico più favorevole riservato agli affiliati e adottati a sensi dell'art. 391 del c.c. precedente­mente in vigore in relazione agli effetti dell'ado­zione non «specificamente» estensibili agli adot­tati secondo il regime dell'adozione speciale di cui alla legge 5.6.1967 n. 431.

 

Torino, 4 gennaio 1984

 

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