Prospettive assistenziali, n. 65, gennaio - marzo 1984
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
PER
LA PIENEZZA DEI DIRITTI DEGLI ADOTTATI CON ADOZIONE SPECIALE
La legge 5
giugno 1967 n. 431 limitava i diritti degli adottati con adozione speciale. Infatti l'art. 314/26, dopo aver stabilito che: «Per effetto
dell'adozione speciale l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli
adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome», prevedeva
però quanto segue: «L'adozione speciale non instaura rapporti di
parentela tra l'adottato e i parenti collaterali agli adottanti».
Pertanto gli
adottati con adozione speciale non hanno, ad esempio, né zii, né cugini.
Questa
limitazione non c'è più nella legge 4 maggio 1983 n. 184.
Per poter
eliminare la discriminazione esistente, un nostro socio ha presentato al
Tribunale per i minorenni di Torino l'esposto che
pubblichiamo.
Ricordiamo
che le norme transitorie della legge 4 maggio 1983 n. 184 sono applicabili solo
fino al 31 maggio 1986.
Testo dell'istanza
Signori
del Tribunale,
S.F., nato a Torino il... e G.M.,
nata a Torino il..., coniugi, e S.E. loro figlia, in quanto maggiorenne e per
quanto le compete, residenti in... espongono:
- il 28 marzo 1968 cotesto Tribunale dichiarava
l'adozione speciale di E., nata il 19 aprile 1959, ed ai ricorrenti affidata e
successivamente affiliata il 28 giugno 1962;
- con lo stesso decreto dichiarava pure l'adozione di A., nata il 30 luglio 1966 a Milano;
- entrambe le figlie erano all'atto dell'adozione minorenni;
-S.F. e G.M. sono coniugati dal 24 aprile 1955 e non sono,
e non sono mai stati separati, neppure di fatto;
- la loro età supera di 18 anni e di non più di 40
quella delle figlie adottive;
- sono quindi genitori delle due ragazze «per legge»
da ormai più di 15 anni e, prima ancora, per affetto ed assistenza.
Premesso quindi che il loro rapporto
con le figlie riveste i requisiti richiesti dall'art. 6 della legge 4.5.1983
n. 184, osservano quanto segue.
1) L'art. 27 della legge sopra ricordata stabilisce
che: «per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette
il nome».
2) L'art. 314-26 del c.c. che regolava in precedenza
gli effetti dell'adozione speciale stabiliva che: «... l'adottato acquista lo
stato di figlio legittimo degli adottanti dei quali assume e trasmette il
cognome. La adozione speciale non instaura rapporti
di parentela tra l'adottato ed i parenti collaterali degli adottanti».
3) L'omissione dell'ultimo periodo dell'art. 27 della
legge n. 184/83 determina quindi un rilevante
beneficio ai nuovi adottati cui consente d'instaurare rapporti familiari anche
con i collaterali.
4) La più favorevole previsione, inoltre, è estensibile
per l'art. 79 stessa legge agli: «affiliati e adottati a sensi dell'art. 291
del c.c. precedentemente in vigore, se minorenni alla epoca
del relativo provvedimento».
5) Nell'elencazione dei beneficiandi,
tuttavia, non viene «specificamente» prevista l'estensione
ai già adottati con «adozione speciale».
Del più favorevole regime vorrebbero
invece beneficiare i ricorrenti e le loro figlie.
Infatti se l'adozione tende, a tutti gli effetti, affettivi
e giuridici, a inserire pienamente nella famiglia gli adottati, non
indifferenti sono i legami che possono essere intessuti con i parenti collaterali,
legami affettivi e di pienezza familiare in principalità ed anche di natura
economico-patrimoniale (alimentari, di mantenimento, ereditari, ecc.).
* * *
Ciò premesso, S.F, e G.M.
coniugi, e S.E., tutti come
sopra generalizzati, presentano due distinte istanze, tra loro non alternative
ma eventualmente consequenziali a cotesto Tribunale.
Chiedono
In
principalità. Che il Tribunale a
sensi dell'art. 79 legge 184/83, 1° comma, voglia dichiarare l'estensione
degli effetti della adozione, quale prevista e
regolamentata dalla nuova legge, all'adozione speciale pronunziata da cotesto
Tribunale per i Minorenni il 28.3.1968 nei confronti di S.E.,
nata il 30.7.1966 in Milano.
Dichiarano di essere forniti dei requisiti di cui
all'art. 6 L. 184/83 e che le due figlie, minori al
tempo dell'adozione e per quanto attiene A. a tuttora, sono disponibili per le
prestazioni del consenso. E. è lei stessa ricorrente.
In
subordine. Se il Tribunale ritenesse
che nell'elencazione portata dall'art. 79 degli istituti cui possono
essere estesi gli effetti della nuova adozione non debba intendersi compresa
l'adozione speciale quale regolata dalla legge 5.6.1967 n. 431; interpretazione
che, peraltro, apparirebbe in disarmonia con le
finalità perseguite dalla legge in generale e in particolare per quelle della
norma transitoria che, palesemente, tende a sanare situazioni diverse tra
fanciulli già senza famiglie e che ne hanno trovato una;
- rilevato che la mancata estensione del miglior
trattamento all'adozione speciale importa un'evidente disparità tra adottati in
regimi diversi, in particolare in riferimento
all'art. 27 L. 184/83 per quanto attiene agli effetti
dell'adozione e alla loro estensibilità secondo l'art.
79 stessa legge;
- constatata in questa situazione una violazione dell'art. 3 della Costituzione in riferimento al
principio di uguaglianza di trattamento cui hanno diritto tutti i cittadini e
una violazione degli artt. 30 e 31
della Costituzione, tesi alla tutela dei figli, nati nel e fuori del matrimonio,
e della famiglia
chiedono
che il
Tribunale voglia sollevare eccezione di costituzionalità sulla norma di cui
all'art. 79 L. 4.5.83 n. 184 in riferimento alla
limitazione del trattamento giuridico più favorevole riservato agli affiliati
e adottati a sensi dell'art. 391 del c.c. precedentemente in vigore in
relazione agli effetti dell'adozione non «specificamente» estensibili agli
adottati secondo il regime dell'adozione speciale di cui alla legge 5.6.1967
n. 431.
Torino,
4 gennaio 1984
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