Prospettive assistenziali, n. 66, aprile - giugno 1984

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO: UN DOCUMENTO BASE

 

Il CIAI ha il piacere di presentare i documenti relativi alla riunione di esperti sull'adozione di minori, che ha avuto luogo nella città di Quito dal 7 all'11 marzo 1983.

La riunione è stata organizzata dall'Instituto Interamericano del Niño con la partecipazione tecnica della Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organizacion de los Etados Americanos ed è stata realizzata sotto gli auspici e con la collaborazione del Governo dell'Ecuador, il Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Mujeres, l'Autorità Governativa svedese per l'assistenza di Paesi in via di sviluppo (SIDA) e la Società svedese per il benessere internazionale del bambino. L'Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) dell'Ecua­dor è intervenuto in tutto il lavoro preparatorio della riunione, collaborando e prestando appoggio tecnico-amministrativo nel corso della stessa.

Il programma nella sua fase tecnica è stato ef­fettuato attraverso l'Unità di studi giuridici e so­ciali dell'Instituto Interamericano del Niño.

L'istituzione dell'adozione di minori va oltre l'interesse puramente legale, presentando aspet­ti che interessano altre discipline, particolarmen­te di tipo sociale. La dinamica dell'adozione pone in evidenza problemi delicati da risolvere, i quali interessano le istituzioni pubbliche e private re­sponsabili dei bambini senza famiglia, i giudici, amministratori, pediatri, psicologi, sociologi, as­sistenti sociali ecc., per cui si rende necessaria un'azione multidisciplinare ben coordinata. Per questo il progetto della riunione ha previsto una messa a fuoco interdisciplinare, per permettere una migliore definizione delle soluzioni giuridico­-legali nella materia.

L'Instituto interamericano del Niño già da tem­po sta portando avanti azioni promozionali rela­tive al problema dell'infanzia ed ha lavorato par­ticolarmente nel campo dell'adozione. Nonostan­te gli sforzi realizzati, evidenziati dal fatto che molti paesi negli ultimi anni hanno aggiornato la loro legislazione interna sull'adozione, esiste og­gi una gran preoccupazione nei governi e nelle istituzioni nazionali ed internazionali per i proble­mi che si presentano in campo delle adozioni in­ternazionali. Il fenomeno, con le sue caratteri­stiche attuali, richiede un aggiornamento del di­ritto internazionale esistente ed uno degli obiet­tivi della riunione era di promuovere riforme in questo campo.

Circa cinquanta esperti, specializzati in aspetti sociali, medico-psicologici, nel campo dello stato civile, del diritto dei minori e della famiglia e del diritto internazionale privato, provenienti dalla quasi totalità dei paesi latino-americani, erano presenti a Quito, dove sono stati approvati, dopo cinque giorni di lavoro documenti particolarmen­te interessanti.

In questo numero ne riportiamo uno.

 

 

Testo del progetto relativo al diritto internazionale privato

 

Campo di applicazione della Convenzione

 

Articolo 1 - La presente Convenzione sarà ap­plicata all'adozione di minori quando l'adottante o gli adottanti e l'adottato abbiano la loro abitua­le residenza in Stati membri differenti.

Articolo 2 - Questa Convenzione sarà applica­ta a tutte le adozioni alle quali si riferisce l'ar­ticolo 1 qualunque sia la loro forma.

 

I. Condizioni di fondo

 

Articolo 3 - Perché l'adozione sia possibile si richiede che sia consentita dalla legge dello Sta­to di residenza abituale dell'adottante e da quel­la dello Stato di residenza abituale dell'adottato.

Articolo 4 - Alla legge dello Stato di residenza abituale dell'adottante, come legge costitutiva, compete di regolare:

a) l'idoneità ad adottare;

b) l'età e lo stato civile dell'adottante;

c) l'eventuale consenso del coniuge dell'adot­tante;

d) le ulteriori condizioni che l'adottante deve avere per ottenere l'adozione.

Articolo 5 - Alla legge dello Stato di residenza abituale dell'adottato compete di regolare:

a) l'idoneità ad essere adottato;

b) l'età e lo stato civile dell'adottato;

c) il consenso dei genitori o dei rappresentanti legali del minore;

d) l'eventuale rottura di parentela dell'adottato con la famiglia d'origine;

e) l'autorizzazione al minore per uscire dal paese.

Articolo 6 - Costituita l'adozione e in assenza di ragioni di polizia o di ordine pubblico gli Stati membri non potranno negare l'uscita del minore adottato.

 

II. Condizioni di forma e di procedimento

 

Articolo 7 - Le forme e le modalità degli atti e dei procedimenti costitutivi dell'adozione, sono regolate dalla legge dello Stato in cui sono por­tate a termine.

Articolo 8 - L'adozione non richiederà exequa­tur per ottenere effetti extraterritoriali salvo che questi riguardino sequestri di beni o coercizione sulle persone.

I procedimenti per assicurare l'efficacia extra­territoriale dell'adozione sono regolati dalla leg­ge dello Stato in cui si richiede il riconoscimento.

Articolo 9 - I requisiti di pubblicità e di registro dell'adozione sono sottoposti alla rispettiva leg­ge territoriale.

Nell'esecuzione del registro, si dovrà tener conto delle caratteristiche particolari dell'adozio­ne, delle sue diverse modalità e della misura in cui le venga applicato il segreto, tutto secondo quanto dispone la legge in base alla quale si crea il vincolo.

 

Revoca e annullamento

 

Articolo 10 - Le adozioni delle quali tratta l'ar­ticolo 1, quando hanno la qualità di legittimazio­ne adottiva o significato analogo, sono irrevo­cabili.

Nel caso dell'adozione semplice la revoca è soggetta alla legge di costituzione del vincolo.

Articolo 11 - L'annullamento dell'adozione è soggetto alla legge di costituzione del vincolo e potrà essere disposto solo in sede giuridica e per violazione di requisiti che a criterio del giu­dice o del tribunale competente sono fondamen­tali, tenendo sempre presente il miglior interes­se dell'adottato, in accordo alle esigenze imposte dall'equità nel caso concreto.

 

Giurisdizione competente

 

Articolo 12 - Per quanto riguarda la costituzio­ne delle adozioni a cui si riferisce questo conve­gno, saranno competenti le autorità dello Stato di residenza abituale dell'adottato; saranno an­che competenti le autorità dello Stato di residen­za abituale dell'adottante quando il minore sia stato autorizzato ad uscire dal suo paese a quegli effetti; tutto senza pregiudicare le norme di coo­perazione internazionale fra entrambi gli Stati.

In entrambi i casi dette autorità applicheranno le leggi conformi a quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Articolo 13 - Saranno competenti per risolvere la cause di revoca e annullamento i giudici e i tribunali dello Stato di residenza abituale dell'a­dottante e dell'adottato, indifferentemente a op­zione del querelante.

Ugualmente potranno occuparsi di tali cause i giudici dello Stato di residenza abituale del querelato, se questo non fosse l'adottante o l'a­dottato.

 

Disposizioni generali

 

Articolo 14 - Il tipo di adozione, così come la sua natura e definizione, saranno determinati in accordo alla legge dello Stato in base alla quale si costituisce il vincolo.

Gli Stati membri non potranno disconoscere la adozione sulla base della mancanza di coinciden­za tra le loro rispettive leggi e la legge in base alla quale si è creato detto vincolo.

Articolo 15 - Agli effetti di questa Convenzio­ne, per residenza abituale si intenderà il luogo dove la persona ha il suo centro di vita.

Articolo 16 - Le autorità degli Stati membri po­tranno rifiutarsi di applicare questa Convenzio­ne quando tale applicazione intacchi gravemente i principi fondamentali del suo ordine pubblico internazionale.

Articolo 17 - Gli Stati membri applicheranno ar­monicamente ai differenti aspetti dell'adozione a cui si riferisce l'articolo 1, le leggi dichiarate competenti, e non utilizzeranno l'eccezione di istituzione sconosciuta in modo contrario ai mi­gliori interessi dell'adottato.

In ogni Stato membro, la conversione dell'ado­zione semplice in adozione piena o di significato analogo sarà autorizzata se lo autorizza la legge in base alla quale si è costituito il vincolo o quel­la dello Stato in cui, al momento della richiesta di conversione, l'adottante abbia la sua residen­za abituale.

In ogni caso questa Convenzione sarà interpre­tata ed applicata nella forma più favorevole al minore adottato.

Articolo 18 - Gli articoli 7, 8 e 9 della presente Convenzione saranno applicati alle adozioni non comprese nell'articolo 1, quando siano presentate come atto straniero in uno Stato diverso da quello in base alla cui legge si è costituito il vincolo.

Qualunque degli Stati membri potrà dichiarare al momento di ratificare questa Convenzione che essa si applica alle adozioni che siano realizzate nel suo territorio da persone straniere, quando l'adottante e l'adottato abbiano residenza abitua­le in quello Stato.

Articolo 19 - Ogni Stato membro si impegna ad assicurare che la sua legislazione interna sia conforme alle norme della presente Convenzione.

 

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