Prospettive assistenziali, n. 66, aprile - giugno 1984
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
DIRITTO
INTERNAZIONALE PRIVATO: UN DOCUMENTO BASE
Il CIAI ha
il piacere di presentare i documenti relativi alla
riunione di esperti sull'adozione di minori, che ha avuto luogo nella città di Quito dal 7 all'11 marzo 1983.
La riunione
è stata organizzata dall'Instituto Interamericano del
Niño con la partecipazione tecnica della Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la Organizacion
de los Etados Americanos ed è stata realizzata sotto gli auspici e con la
collaborazione del Governo dell'Ecuador, il Comité Jurídico Interamericano, la Comisión
Interamericana de Mujeres, l'Autorità Governativa
svedese per l'assistenza di Paesi in via di sviluppo (SIDA) e la Società
svedese per il benessere internazionale del bambino. L'Instituto
Nacional del Niño y la Familia (INNFA) dell'Ecuador è intervenuto in tutto il lavoro preparatorio
della riunione, collaborando e prestando appoggio tecnico-amministrativo nel
corso della stessa.
Il programma
nella sua fase tecnica è stato effettuato attraverso l'Unità di studi
giuridici e sociali dell'Instituto Interamericano
del Niño.
L'istituzione
dell'adozione di minori va oltre l'interesse puramente legale, presentando
aspetti che interessano altre discipline,
particolarmente di tipo sociale. La dinamica
dell'adozione pone in evidenza problemi delicati da risolvere, i quali
interessano le istituzioni pubbliche e private responsabili dei bambini senza
famiglia, i giudici, amministratori, pediatri, psicologi, sociologi, assistenti
sociali ecc., per cui si rende necessaria un'azione multidisciplinare
ben coordinata. Per questo il progetto della riunione ha previsto una messa a
fuoco interdisciplinare, per permettere una migliore definizione delle soluzioni giuridico-legali
nella materia.
L'Instituto interamericano del Niño
già da tempo sta portando avanti azioni promozionali
relative al problema dell'infanzia ed ha lavorato particolarmente nel campo
dell'adozione. Nonostante gli sforzi realizzati, evidenziati dal fatto che
molti paesi negli ultimi anni hanno aggiornato la loro legislazione interna
sull'adozione, esiste oggi una gran preoccupazione nei governi e nelle
istituzioni nazionali ed internazionali per i problemi che si presentano in campo delle adozioni internazionali. Il
fenomeno, con le sue caratteristiche attuali,
richiede un aggiornamento del diritto internazionale esistente ed uno degli
obiettivi della riunione era di promuovere riforme in questo campo.
Circa
cinquanta esperti, specializzati in aspetti sociali, medico-psicologici, nel
campo dello stato civile, del diritto dei minori e della famiglia e del diritto
internazionale privato, provenienti dalla quasi totalità dei paesi
latino-americani, erano presenti a Quito, dove sono
stati approvati, dopo cinque giorni di lavoro documenti particolarmente
interessanti.
In questo
numero ne riportiamo uno.
Testo del progetto relativo
al diritto internazionale privato
Campo di applicazione
della Convenzione
Articolo 1 - La presente Convenzione sarà applicata
all'adozione di minori quando l'adottante o gli adottanti e l'adottato abbiano la loro abituale residenza in Stati membri
differenti.
Articolo 2 - Questa Convenzione sarà applicata a tutte le adozioni alle quali si
riferisce l'articolo 1 qualunque sia la loro forma.
I.
Condizioni di fondo
Articolo 3 - Perché l'adozione sia possibile si richiede che
sia consentita dalla legge dello Stato di residenza abituale dell'adottante e
da quella dello Stato di residenza abituale dell'adottato.
Articolo 4 - Alla legge dello
Stato di residenza abituale dell'adottante, come legge costitutiva, compete di regolare:
a) l'idoneità ad adottare;
b) l'età e lo stato civile dell'adottante;
c) l'eventuale consenso del coniuge dell'adottante;
d) le ulteriori condizioni
che l'adottante deve avere per ottenere l'adozione.
Articolo 5 - Alla legge dello
Stato di residenza abituale dell'adottato compete di regolare:
a) l'idoneità ad essere adottato;
b) l'età e lo stato civile dell'adottato;
c) il consenso dei genitori o dei rappresentanti
legali del minore;
d) l'eventuale rottura di parentela
dell'adottato con la famiglia d'origine;
e) l'autorizzazione al minore per uscire dal paese.
Articolo 6 - Costituita l'adozione e in assenza di ragioni di
polizia o di ordine pubblico gli Stati membri non
potranno negare l'uscita del minore adottato.
II.
Condizioni di forma e di procedimento
Articolo 7 - Le forme e le modalità degli atti e dei
procedimenti costitutivi dell'adozione, sono regolate dalla legge dello Stato
in cui sono portate a termine.
Articolo 8 - L'adozione non richiederà exequatur
per ottenere effetti extraterritoriali salvo che questi riguardino sequestri di
beni o coercizione sulle persone.
I procedimenti per assicurare l'efficacia extraterritoriale
dell'adozione sono regolati dalla legge dello Stato in cui si richiede il
riconoscimento.
Articolo 9 - I requisiti di
pubblicità e di registro dell'adozione sono sottoposti alla rispettiva legge territoriale.
Nell'esecuzione del registro, si dovrà tener conto
delle caratteristiche particolari dell'adozione, delle sue diverse modalità e
della misura in cui le venga applicato il segreto,
tutto secondo quanto dispone la legge in base alla quale si crea il vincolo.
Revoca e annullamento
Articolo 10 - Le adozioni delle quali tratta
l'articolo 1, quando hanno la qualità di legittimazione adottiva o
significato analogo, sono irrevocabili.
Nel caso dell'adozione semplice la revoca è soggetta
alla legge di costituzione del vincolo.
Articolo 11 - L'annullamento dell'adozione è soggetto alla legge
di costituzione del vincolo e potrà essere disposto solo in sede giuridica e
per violazione di requisiti che a criterio del giudice
o del tribunale competente sono fondamentali, tenendo sempre presente il miglior
interesse dell'adottato, in accordo alle esigenze imposte dall'equità nel caso
concreto.
Giurisdizione competente
Articolo 12 - Per quanto riguarda la costituzione delle adozioni a cui si riferisce questo convegno,
saranno competenti le autorità dello Stato di residenza abituale dell'adottato;
saranno anche competenti le autorità dello Stato di residenza abituale
dell'adottante quando il minore sia stato autorizzato ad uscire dal suo paese a
quegli effetti; tutto senza pregiudicare le norme di cooperazione
internazionale fra entrambi gli Stati.
In entrambi i casi dette autorità applicheranno le leggi conformi a quanto stabilito dalla presente
Convenzione.
Articolo 13 - Saranno competenti per risolvere la cause di revoca e annullamento i giudici e i tribunali
dello Stato di residenza abituale dell'adottante e dell'adottato,
indifferentemente a opzione del querelante.
Ugualmente potranno occuparsi di tali cause i giudici
dello Stato di residenza abituale del querelato, se questo non fosse l'adottante o l'adottato.
Disposizioni generali
Articolo 14 - Il tipo di adozione, così
come la sua natura e definizione, saranno determinati in accordo alla legge
dello Stato in base alla quale si costituisce il vincolo.
Gli Stati membri non potranno disconoscere la adozione sulla base della mancanza di coincidenza tra le
loro rispettive leggi e la legge in base alla quale si è creato detto vincolo.
Articolo 15 - Agli effetti di questa Convenzione, per residenza
abituale si intenderà il luogo dove la persona ha il
suo centro di vita.
Articolo 16 - Le autorità degli Stati membri potranno
rifiutarsi di applicare questa Convenzione quando tale applicazione intacchi
gravemente i principi fondamentali del suo ordine pubblico internazionale.
Articolo 17 - Gli Stati membri applicheranno armonicamente ai
differenti aspetti dell'adozione a cui si riferisce l'articolo 1, le leggi
dichiarate competenti, e non utilizzeranno l'eccezione di istituzione
sconosciuta in modo contrario ai migliori interessi dell'adottato.
In ogni Stato membro, la conversione dell'adozione
semplice in adozione piena o di significato analogo sarà autorizzata se lo autorizza la legge in base alla quale si è costituito il
vincolo o quella dello Stato in cui, al momento della richiesta di conversione,
l'adottante abbia la sua residenza abituale.
In ogni caso questa Convenzione sarà interpretata ed
applicata nella forma più favorevole al minore adottato.
Articolo 18 - Gli articoli 7, 8 e 9 della presente
Convenzione saranno applicati alle adozioni non comprese nell'articolo 1,
quando siano presentate come atto straniero in uno
Stato diverso da quello in base alla cui legge si è costituito il vincolo.
Qualunque degli Stati membri potrà dichiarare al
momento di ratificare questa Convenzione che essa si applica alle adozioni che
siano realizzate nel suo territorio da persone straniere, quando l'adottante e
l'adottato abbiano residenza abituale in quello Stato.
Articolo 19 - Ogni Stato membro si impegna
ad assicurare che la sua legislazione interna sia conforme alle norme della
presente Convenzione.
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