Prospettive assistenziali, n. 66, aprile - giugno 1984

 

 

RAFFRONTO DEL DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO DI MODIFICA DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA CON LE NORME VIGENTI

 

Disegno di legge governativo (1)

 

Art. 1

L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dai seguente:

«La legge regionale, uniformandosi ai criteri indicati dagli atti di indirizzo e coordinamento adottati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge, disciplina, nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, l'istituzione di un dipartimento di salute mentale coordinato da un medico psichiatra di qualifica apicale, con funzioni preventive, curative e riabilitative ed articolato come segue:

1) servizi di assistenza sanitaria domiciliare ed ambulatoriale territoriale, con funzioni prevalen­temente preventive e di terapia non intensiva;

2) servizi psichiatrici di diagnosi e cura pres­so gli ospedali generali, con funzioni prevalente­mente curative dei malati acuti;

3) servizi di assistenza socio-sanitaria attuata presso strutture e residenze apposite per i trat­tamenti protratti.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati nei servizi di cui al primo comma, assicurando in ogni caso la sorveglianza sanitaria del malato nel suo interesse e nei suoi rapporti con l'ambiente familiare e sociale, nonché la necessaria conti­nuità terapeutica.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malat­tia mentale viene prestato in condizioni di de­genza ospedaliera quando esistano alterazioni psichiche che richiedano la necessità di urgenti interventi terapeutici se gli stessi non vengano accettati dall'infermo o, qualora trattasi di mino­re di anni 14, dal suo legale rappresentante e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestivi ed idonei trat­tamenti extraospedalieri.

Il provvedimento che di­spone il trattamento sanitario obbligatorio in con­dizioni di degenza ospedaliera deve essere pre­ceduto dalia convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un me­ dico psichiatra dell'Unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

I servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso gli ospedali sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale, che non può essere inferiore ad uno per ogni diecimila abi­tanti residenti nel territorio della regione.

Nei casi di urgente necessità, che richiedano l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia possibile l'intervento tempestivo del dipartimento di salute mentale, si provvede al suo ac­compagnamento alla più vicina struttura sanitaria per le sole cure di pronto soccorso. Nei casi predetti l'attestazione della necessità del tratta­mento in condizioni di degenza ospedaliera emes­sa dal sanitario del servizio psichiatrico tiene luogo, agli effetti del provvedimento del sindaco, della proposta e della convalida di cui al terzo comma.

Nei territori regionali in cui hanno sede clini­che universitarie le regioni, con le convenzioni di cui all'articolo 39, possono affidare alle singole università la gestione di uno o più servizi territo­riali per la tutela della salute mentale. Le predet­te convenzioni devono anche prevedere che le università nello svolgimento di tali attività si at­tengano agli stessi profili organizzativi e funzio­nali del dipartimento di salute mentale. Deve es­sere assicurato in ogni caso alle università l'au­tonomia direzionale e gestionale dei servizi e la possibilità di organizzare gli stessi in modo con­facente alla prestazione di assistenza psichiatri­ca a favore di bacini di utenza multizonale e, ove ricorra il caso, interregionale nonché alle esigen­ze dell'attività didattica, di formazione e specia­lizzazione professionale e di ricerca scientifica.

Con la legge regionale di cui al primo comma è altresì disciplinata la vigilanza sull'organizzazio­ne, sull'attività e sui risultati dei servizi di tutela della salute mentale, secondo le indicazioni con­tenute in apposito atto di indirizzo e coordina­mento da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. A tali fini è costituita anche una commissione regionale con funzioni consultive di tutela e vigilanza nella quale deve essere previ­sta una rappresentanza dei familiari dei malati. La stessa commissione entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno riferisce all'assessorato regio­nale alla sanità e al Ministero della sanità invian­do una relazione sull'attività svolta. La mancata comunicazione della relazione comporta la diffida da parte della regione e, in caso di inadempienza per due volte consecutive, lo scioglimento della commissione e la sua ricostituzione entro ses­santa giorni».

Norme vigenti (legge 833/1978)

 

Art. 34

La legge regionale, nell'ambito della unità sa­nitaria locale e nel complesso dei servizi gene­rali per la tutela della salute, disciplina l'istitu­zione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabili­tative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'arti­colo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da, malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilita­zione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospe­dalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malat­tia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiede­re urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazio­ne a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricove­ro deve essere attuato presso gli ospedali gene­rali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.

 

 

Art. 2

L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

«Il provvedimento con il quale il sindaco di­spone il trattamento sanitario obbligatorio in con­dizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, terzo comma, corredato dalla proposta medica motiva­ta di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla sud­detta convalida ovvero dalla attestazione di cui al quinto comma dell'articolo 34, deve essere no­tificato entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscri­zione rientra il comune. In attesa del provvedi­mento del sindaco i sanitari del servizio psichia­trico di diagnosi e cura adottano gli interventi d'urgenza strettamente necessari nell'interesse dell'infermo.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o a non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessa­zione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e, su conforme parere del responsabile del servizio di salute mentale, dispone per l'adozione di misure sani­tarie extraospedaliere con ordinanza soggetta a convalida.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infer­mo, ne va data comunicazione al sindaco di que­sto ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di resi­denza. Se il provvedimento di cui al primo com­ma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data co­municazione al Ministero dell'interno e al conso­lato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbliga­torio debba protrarsi oltre il quindicesimo giorno ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanita­rio responsabile del servizio di salute mentale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, in­dicando l'ulteriore durata presumibile del tratta­mento stesso.

Il sanitario indicato al comma precedente è te­nuto a comunicare al sindaco, sia in caso di di­missione del ricoverato che in continuità di de­genza, la cessazione delle condizioni che richie­dono il trattamento sanitario obbligatorio; comu­nica altresì la eventuale sopravvenuta impossibi­lità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazio­ne del sanitario, dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità, il giudice tu­telare adotta i provvedimenti urgenti che posso­no occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

Qualora si debba proseguire la cura, il tratta­mento sarà attuato presso un idoneo servizio di assistenza socio-sanitaria che, ove è necessario, può chiedere un nuovo trattamento obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera. In tal caso il sindaco ne informa in tempo utile il giudice tu­telare, il quale sentito il sanitario responsabile dispone la prosecuzione della degenza ospeda­liera nel servizio di diagnosi e cura. Il numero e la ubicazione di tali strutture è fissato dal piano sanitario regionale.

Le strutture di cui al comma precedente, cui possono essere ammessi infermi in trattamento volontario, sono inserite per il settore psichiatri­ca nel complesso dei servizi dipartimentali di sa­lute mentale e devono rispondere ai requisiti pre­visti- dall'articolo 17 della presente legge.

In ogni caso ai lungodegenti psichiatrici devono essere garantite adeguata assistenza sanitaria e situazioni tali da stimolare o consolidare livelli di autosufficienza e possibilità di reinserimento sociale. Il sanitario responsabile del servizio psichiatrico è tenuto mensilmente alle comunicazio­ni di cui al quinto comma.

Il giudice tutelare, quando dispone la prosecu­zione della degenza in strutture sanitarie ospe­daliere, nomina all'infermo un tutore provviso­rio, il quale adempie all'ufficio secondo le dispo­sizioni sulla tutela dei minori stabilite nel co­dice civile.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto, quinto e settimo comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento, e fatti salvi i trattamenti sa­nitari necessari al paziente fino all'adozione del successivo provvedimento ove occorra, configu­ra, purché non sussistano gli estremi di un delit­to più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbli­gatorio e chiunque vi abbia interesse, può pro­porre al tribunale competente per territorio ricor­sa contro il provvedimento convalidato dal giu­dice tutelare.

Entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre ana­logo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanita­rio obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso a in atto se­parato.

Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provve­dimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e sentiti il ricorrente e in ogni caso il malato, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte d'uffi­cio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione».

Art. 35

Il provvedimento con il quale il sindaco dispo­ne il trattamento sanitario obbligatorio in condi­zioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quar­to comma, corredato dalla proposta medica moti­vata di cui all'articolo 33, terzo comma:, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di man­cata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condi­zioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un co­mune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cit­tadini stranieri o di apolidi, ne va data comunica­zione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbli­gatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazio­ne al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore du­rata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenu­to a comunicare al sindaco, sia in caso di dimis­sione del ricoverato che in continuità di degen­za, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica al­tresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, en­tro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità i1 giudice tu­telare adotta i provvedimenti urgenti che posso­no occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al pri­mo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del prov­vedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbli­gatorio, e chiunque vi abbia interesse, può pro­porre al tribunale competente per territorio ri­corso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di' cui al secondo com­ma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanita­rio obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti pos­sono stare in giudizio senza ministero di difen­sore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto sepa­rato. Il ricorso può essere presentato al tribuna­le mediante raccomandata con avviso di ricevi­mento.

Il presidente del tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero.

Il presidente del tribunale, acquisito il provve­dimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche pri­ma che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.

I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del pro­cesso non è soggetta a registrazione.

 

 

Art. 3

L'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è modificato come segue.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La regione disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici e neuro­psichiatrici e la loro trasformazione in istituti di riabilitazione per lungodegenti che opereranno fino al totale esaurimento dei lungodegenti attualmente rico­verati. In quanto le caratteristiche dei predetti ospedali lo consentano ne può essere altresì preordinata l'utilizzazione ai fini dell'attivazione dei servizi di cui al primo comma, n. 3 dell'arti­colo 34».

Il secondo comma è sostituito dal seguente: «È fatto divieto di stipulare nuove convenzioni tra enti pubblici e istituti di cura privati ai fini di trattamenti sanitari obbligatori».

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Sino all'adozione dei piani sanitari regionali i servizi di cui al quarto comma dell'articolo 34 sono organizzati secondo quanto previsto dal de­creta del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute men­tale, e sono dotati di un numero di posti letto non inferiore a 15 e non superiore a 30».

 

Art. 4

Dopo l'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente:

«Art. 64-bis - Gli interventi di carattere socio­sanitario relativi alla tutela della salute mentale costituiscono priorità da finanziare con le risorse di cui all'articolo 53 della presente legge indicate nel fondo sanitario nazionale, per quanto concer­ne le spese di parte corrente, e con gli appositi stanziamenti in conto capitale previsti dal piano sanitario nazionale 1984-1986, per quanto concer­ne le opere edilizie e le attrezzature.

Per il 1984 le regioni provvedono al riordina­mento del dipartimento di salute mentale, anche a stralcio dei piani sanitari regionali, con facoltà di trasformazione e concentrazione dei servizi che risultino eccedenti o non essenziali rispetto alle indicazioni del piano sanitaria nazionale o del CIPE ai sensi dell'articolo 51 della presente legge.

Per le esigenze del riordinamento straordinario indicate al comma precedente e riguardanti gli anni successivi al 1984, cui non possa farsi fronte con gli stanziamenti di parte corrente, le regioni provvedono alle relative spese, per la durata dei primi due piani triennali, con le quote a destina­zione vincolata a loro disposizione.

I piani sanitari regionali, od organiche delibera­zioni consiliari adottate a stralcio e nelle more dell'elaborazione dei piani stessi, definiscono le misure di intervento previste in ciascuna regio­ne, e precisano il fabbisogno finanziario occorren­te per provvedere per le opere edilizie, gli arredi e le attrezzature necessarie per i servizi e le strutture del dipartimento di salute mentale.

Sulla base di tali indicazioni organiche delle regioni, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità e sentito il Consiglio sanitario nazionale, definisce il fabbisogno nazionale, per la parte da riservare alla psichiatria all'interno del fondo sanitario nazionale nel quadro delle compatibili­tà economiche e delle indicazioni del piano sani­tario nazionale, e, limitatamente al periodo di durata dei primi due piani triennali, vincola all'interno degli stanziamenti in conto capitale la quota da destinare alle opere sopra indicate. In detto periodo le regioni sono autorizzate ad affi­dare l'esecuzione di complessi organici di opere e di lavori ad imprese idonee anche a mezzo di trattativa privata, previa gara esplorativa. Dette opere sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili.

Sull'attuazione degli interventi di cui al pre­sente articolo e sull'uso delle somme a destina­zione vincolata all'uopo stanziate, le regioni sono tenute a fornire, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, appositi rapporti al Ministero della sanità e al Ministero del bilancio e della program­mazione economica, che ne riferiscono annual­mente al Parlamento».

 

Art. 64

La regione, nell'ambito del piana sanitario re­gionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuro-psichiatrici e la di­versa utilizzazione, correlativamente al loro ren­dersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione prov­vede inoltre a definire il termine entra cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospe­dali psichiatrici possono essere ricoverati, sem­pre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi altre il 31 dicem­bre 1980.

Entro la, stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con isti­tuti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esisten­ti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neu­rologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destina­zione alle unità sanitarie locali dei beni e del per­sonale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente leg­ge provvedono, per corto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazio­ne dei beni e del personale delle amministrazio­ni provinciali addetto ai presidi e servizi di assi­stenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, que­ste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, isti­tuisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disci­plina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di' convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per con­corso di altro personale indispensabile al fun­zionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto com­ma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repub­blica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispet­tivamente dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 mar­zo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma í divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, conver­tito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 836, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da al­tri enti pubblici o dalle amministrazioni provin­ciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da cia­scun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamen­to approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla let­tera q) dell'articolo 6 della presente legge la re­gione provvede al l'aggiornamento e alla riqualifi­cazione del personale infermieristico, nella pre­visione del superamento degli ospedali psichiatri­ci ed in vista delle nuove funzioni di tale perso­nale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'artico­l0 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180 (2).

 

 

 

 

(1) Testo integrale del disegno di legge n. 1429 «Modi­fiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi all'assistenza psichiatrica», presentato il 15 marzo 1984 alla Camera dei Deputati dal Ministro della sa­nità di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giu­stizia, del tesoro, della pubblica istruzione e dei lavori pub­blici.

 

(2) L'ultimo comma dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, prevede quanto segue: «Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la graduale omogeneizzazione tra il trat­tamento economico e gli istituti normativi di carattere eco­nomico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pub­blici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del per­sonale degli enti ospedalieri».

 

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