Prospettive assistenziali, n. 66, aprile - giugno 1984
RAFFRONTO DEL DISEGNO DI LEGGE
GOVERNATIVO DI MODIFICA DELL'ASSISTENZA PSICHIATRICA CON LE NORME VIGENTI
Disegno di
legge governativo (1) Art. 1 L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è sostituito dai seguente: «La legge regionale, uniformandosi ai criteri
indicati dagli atti di indirizzo e coordinamento
adottati ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della presente legge,
disciplina, nell'ambito delle unità sanitarie locali e nel complesso dei
servizi generali per la tutela della salute, l'istituzione di un dipartimento
di salute mentale coordinato da un medico psichiatra di qualifica apicale,
con funzioni preventive, curative e riabilitative ed articolato come segue: 1) servizi di assistenza
sanitaria domiciliare ed ambulatoriale territoriale, con funzioni prevalentemente
preventive e di terapia non intensiva; 2) servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso
gli ospedali generali, con funzioni prevalentemente curative dei malati
acuti; 3) servizi di assistenza
socio-sanitaria attuata presso strutture e residenze apposite per i trattamenti
protratti. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati nei
servizi di cui al primo comma, assicurando in ogni caso la sorveglianza sanitaria
del malato nel suo interesse e nei suoi rapporti con l'ambiente familiare e
sociale, nonché la necessaria continuità terapeutica. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia
mentale viene prestato in condizioni di degenza
ospedaliera quando esistano alterazioni psichiche che richiedano la necessità
di urgenti interventi terapeutici se gli stessi non vengano accettati
dall'infermo o, qualora trattasi di minore di anni 14, dal suo legale
rappresentante e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano
di adottare tempestivi ed idonei trattamenti extraospedalieri. Il provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera deve essere preceduto dalia convalida della proposta di cui al
terzo comma dell'articolo 33 da parte di un me dico psichiatra dell'Unità
sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel
presente comma. I servizi psichiatrici di diagnosi e cura presso
gli ospedali sono dotati di posti letto nel numero
fissato dal piano sanitario regionale, che non può essere inferiore ad uno
per ogni diecimila abitanti residenti nel territorio della regione. Nei casi di urgente
necessità, che richiedano l'immediata protezione dell'infermo, ed ove non sia
possibile l'intervento tempestivo del dipartimento di salute mentale, si provvede
al suo accompagnamento alla più vicina struttura sanitaria per le sole cure
di pronto soccorso. Nei casi predetti l'attestazione della necessità del trattamento in condizioni di degenza ospedaliera emessa
dal sanitario del servizio psichiatrico tiene luogo, agli effetti del
provvedimento del sindaco, della proposta e della convalida di cui al terzo
comma. Nei territori regionali in cui
hanno sede cliniche universitarie le regioni, con le convenzioni di cui
all'articolo 39, possono affidare alle singole università la gestione di uno
o più servizi territoriali per la tutela della salute mentale. Le predette convenzioni
devono anche prevedere che le università nello svolgimento di tali attività
si attengano agli stessi profili organizzativi e funzionali del dipartimento
di salute mentale. Deve essere assicurato in ogni caso alle università l'autonomia
direzionale e gestionale dei servizi e la
possibilità di organizzare gli stessi in modo confacente alla prestazione di
assistenza psichiatrica a favore di bacini di utenza multizonale e, ove
ricorra il caso, interregionale nonché alle esigenze dell'attività
didattica, di formazione e specializzazione professionale e di ricerca
scientifica. Con la legge regionale di cui al primo comma è
altresì disciplinata la vigilanza sull'organizzazione, sull'attività e sui
risultati dei servizi di tutela della salute mentale, secondo le indicazioni
contenute in apposito atto di indirizzo e coordinamento
da emanarsi ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. A tali fini è
costituita anche una commissione regionale con funzioni consultive di tutela
e vigilanza nella quale deve essere prevista una rappresentanza dei
familiari dei malati. La stessa commissione entro il 31 gennaio ed il 31
luglio di ogni anno riferisce all'assessorato regionale
alla sanità e al Ministero della sanità inviando una relazione sull'attività
svolta. La mancata comunicazione della relazione comporta la diffida da parte
della regione e, in caso di inadempienza per due
volte consecutive, lo scioglimento della commissione e la sua ricostituzione
entro sessanta giorni». |
Norme
vigenti (legge 833/1978) Art. 34 La legge regionale, nell'ambito della
unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la
tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura
dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative
relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei
confronti di persone affette da, malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia
mentale può prevedere che le cure vengano prestate
in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche
tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano
accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che
consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.
Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla
convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di
un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a
quanto previsto nel presente comma. Nei casi di cui al precedente
comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in
specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture
dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi
extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente comma
sono dotati di posti letto nel numero fissato dal
piano sanitario regionale. |
Art. 2 L'articolo
35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente: «Il provvedimento con il quale il sindaco dispone
il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni
di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo
34, terzo comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida ovvero dalla
attestazione di cui al quinto comma dell'articolo 34, deve essere notificato
entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune. In attesa del
provvedimento del sindaco i sanitari del servizio psichiatrico di diagnosi
e cura adottano gli interventi d'urgenza strettamente necessari
nell'interesse dell'infermo. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o a non convalidare
il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata
convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera e, su conforme
parere del responsabile del servizio di salute mentale, dispone per
l'adozione di misure sanitarie extraospedaliere con ordinanza soggetta a
convalida. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il quindicesimo giorno ed in quelli di
ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio di
salute mentale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al
sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice
tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando l'ulteriore durata presumibile del
trattamento stesso. Il
sanitario indicato al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia
in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono il
trattamento sanitario obbligatorio; comunica altresì la eventuale sopravvenuta
impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore
dal ricevimento della comunicazione del sanitario,
dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare
adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. Qualora si debba proseguire la cura, il trattamento sarà attuato presso un idoneo servizio di
assistenza socio-sanitaria che, ove è necessario, può chiedere un nuovo trattamento
obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera. In tal caso il sindaco ne
informa in tempo utile il giudice tutelare, il quale sentito il sanitario
responsabile dispone la prosecuzione della degenza ospedaliera nel servizio
di diagnosi e cura. Il numero e la ubicazione di
tali strutture è fissato dal piano sanitario regionale. Le strutture di cui al comma precedente, cui possono essere ammessi infermi in trattamento volontario,
sono inserite per il settore psichiatrica nel complesso dei servizi dipartimentali
di salute mentale e devono rispondere ai requisiti previsti- dall'articolo
17 della presente legge. In ogni caso ai lungodegenti psichiatrici devono
essere garantite adeguata assistenza sanitaria e situazioni tali da stimolare
o consolidare livelli di autosufficienza e possibilità
di reinserimento sociale. Il sanitario responsabile del servizio psichiatrico
è tenuto mensilmente alle comunicazioni di cui al quinto comma. Il giudice tutelare, quando dispone la prosecuzione
della degenza in strutture sanitarie ospedaliere, nomina all'infermo un
tutore provvisorio, il quale adempie all'ufficio
secondo le disposizioni sulla tutela dei minori stabilite nel codice
civile. La omissione delle comunicazioni di cui al primo,
quarto, quinto e settimo comma del presente articolo determina la cessazione
di ogni effetto del provvedimento, e fatti salvi i trattamenti sanitari
necessari al paziente fino all'adozione del successivo provvedimento ove
occorra, configura, purché non sussistano gli estremi di un delitto più
grave, il reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorsa contro il provvedimento convalidato
dal giudice tutelare. Entro
il termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al
secondo comma del presente articolo, il sindaco può
proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso a in
atto separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale
mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al
pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero,
può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza
di comparizione. Sulla
richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci
giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero e sentiti il ricorrente e in ogni caso il
malato, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte
d'ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi procedimenti sono esenti
da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a registrazione». |
Art. 35 Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo
34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma:, e dalla suddetta convalida deve essere
notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice
tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore,
assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con
decreto motivato a convalidare o non convalidare il
provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento
sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera. Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di
residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il provvedimento di cui al
primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini
stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al
Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto. Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio
debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore
prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della
unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta
motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione
al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e
secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso. Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a
comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in
continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono
l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale
sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro
48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare. Qualora ne sussista la necessità i1 giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono
occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo. La omissione
delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente
articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e
configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il
reato di omissione di atti di ufficio. Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio,
e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio
ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare. Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla
scadenza del termine di' cui al secondo comma del
presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata
convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario
obbligatorio. Nel processo davanti al tribunale le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il
ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del
cancelliere, è notificato alle parti nonché al
pubblico ministero. Il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento
che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero,
può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia
tenuta l'udienza di comparizione. Sulla
richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci
giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto
le prove disposte di ufficio o richieste dalle
parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti
da imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione. |
Art. 3 L'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
è modificato come segue. Il primo comma è sostituito dal seguente: «La regione disciplina il graduale superamento
degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici e la loro trasformazione in
istituti di riabilitazione per lungodegenti che opereranno fino al totale
esaurimento dei lungodegenti attualmente ricoverati.
In quanto le caratteristiche dei predetti ospedali lo consentano
ne può essere altresì preordinata l'utilizzazione ai fini dell'attivazione
dei servizi di cui al primo comma, n. 3 dell'articolo 34». Il secondo comma è sostituito dal seguente: «È
fatto divieto di stipulare nuove convenzioni tra enti pubblici e istituti di
cura privati ai fini di trattamenti sanitari obbligatori». Il sesto comma è sostituito dal seguente: «Sino
all'adozione dei piani sanitari regionali i servizi di cui al quarto comma dell'articolo
34 sono organizzati secondo quanto previsto dal decreta
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire
la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e
sono dotati di un numero di posti letto non inferiore a 15 e non superiore a
30». Art. 4 Dopo l'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, è aggiunto il seguente: «Art. 64-bis - Gli
interventi di carattere sociosanitario relativi alla
tutela della salute mentale costituiscono priorità da finanziare con le
risorse di cui all'articolo 53 della presente legge indicate nel fondo
sanitario nazionale, per quanto concerne le spese di parte corrente, e con
gli appositi stanziamenti in conto capitale previsti dal piano sanitario nazionale
1984-1986, per quanto concerne le opere edilizie e le attrezzature. Per il 1984 le regioni provvedono al riordinamento del dipartimento di salute mentale, anche a
stralcio dei piani sanitari regionali, con facoltà di trasformazione e
concentrazione dei servizi che risultino eccedenti o non essenziali rispetto
alle indicazioni del piano sanitaria nazionale o del CIPE ai sensi dell'articolo
51 della presente legge. Per le esigenze del riordinamento straordinario
indicate al comma precedente e riguardanti gli anni
successivi al 1984, cui non possa farsi fronte con gli stanziamenti di parte
corrente, le regioni provvedono alle relative spese, per la durata dei primi
due piani triennali, con le quote a destinazione vincolata a loro
disposizione. I piani sanitari regionali, od organiche
deliberazioni consiliari adottate a stralcio e nelle more dell'elaborazione
dei piani stessi, definiscono le misure di intervento previste in ciascuna
regione, e precisano il fabbisogno finanziario occorrente per provvedere
per le opere edilizie, gli arredi e le attrezzature necessarie per i servizi
e le strutture del dipartimento di salute mentale. Sulla base di tali indicazioni organiche delle regioni, il CIPE,
su proposta del Ministro della sanità e sentito il Consiglio sanitario
nazionale, definisce il fabbisogno nazionale, per la parte da riservare alla
psichiatria all'interno del fondo sanitario nazionale nel quadro delle
compatibilità economiche e delle indicazioni del piano sanitario nazionale,
e, limitatamente al periodo di durata dei primi due piani triennali, vincola
all'interno degli stanziamenti in conto capitale la quota da destinare alle
opere sopra indicate. In detto periodo le regioni sono autorizzate ad affidare
l'esecuzione di complessi organici di opere e di
lavori ad imprese idonee anche a mezzo di trattativa privata, previa gara esplorativa.
Dette opere sono dichiarate ad ogni effetto di pubblica
utilità nonché urgenti ed indifferibili. Sull'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo e sull'uso delle somme a destinazione
vincolata all'uopo stanziate, le regioni sono tenute a fornire, entro il 31
gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, appositi rapporti al Ministero della
sanità e al Ministero del bilancio e della programmazione economica, che ne
riferiscono annualmente al Parlamento». |
Art. 64 La regione, nell'ambito del piana
sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali
psichiatrici o neuro-psichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle
strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede
inoltre a definire il termine entra cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere
ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati
ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento
psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque
protrarsi altre il 31 dicembre 1980. Entro la, stessa data
devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti
di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica. È
in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli
attualmente esistenti come divisioni specialistiche
psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali
divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni
psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche. La regione disciplina altresì, con riferimento alle
norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie
locali dei beni e del personale delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per corto o
in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura
degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale
delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza
psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa. La regione, a partire dal
1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35,
utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui
nel territorio provinciale non esistano strutture
pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario
regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute
mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del
personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in
regime di' convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso
di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di
cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma
dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la
continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono
dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei
provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia
sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali
psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente dagli articoli 4 e 5 e
dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
27 marzo 1969, n. 128. Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di
cui al primo comma í divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n.
836, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti
dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni
provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati
secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore
della presente legge. Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i)
dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono compresi gli infermieri di cui
all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909,
n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera
q) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede al l'aggiornamento
e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del
superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di
tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale
delle unità sanitarie locali. Restano in vigore le norme di cui all'articol0 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180 (2). |
(1) Testo integrale del disegno di
legge n. 1429 «Modifiche degli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, relativi all'assistenza psichiatrica», presentato il 15 marzo
1984 alla Camera dei Deputati dal Ministro della sanità
di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro,
della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.
(2) L'ultimo comma dell'art. 7 della
legge 13 maggio 1978, n. 180, prevede quanto segue: «Con decorrenza dal 1°
gennaio 1979 in sede di rinnovo contrattuale saranno stabilite norme per la
graduale omogeneizzazione tra il trattamento economico e gli istituti
normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici
pubblici e dei presidi e servizi psichiatrici e di igiene
mentale pubblici e il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere
economico delle corrispondenti categorie del personale degli enti
ospedalieri».
www.fondazionepromozionesociale.it