Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984
Notiziario dell'Associazione nazionale
famiglie adottive e affidatarie
OBBLIGHI
DEGLI INSEGNANTI IN MATERIA DI ADOZIONE
Pubblichiamo
la lettera inviata dalla sede nazionale dell'ANFAA ai Provveditori agli studi
in data 11 aprile 1984.
Per gentile
concessione della Rivista «Scuola Italiana Moderna» riportiamo inoltre
l'articolo di Marisa Pavone, apparso sul n. 12, 15 marzo 1984 della rivista
suddetta.
Testo della lettera
Come Le sarà noto, la legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori» sancisce l'obbligo per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico
servizio e gli esercenti un servizio di pubblica
necessità di «riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a
conoscenza in ragione del proprio ufficio».
Tale obbligo riguarda quindi anche i docenti della
Scuola di ogni ordine e grado.
Sono previste sanzioni penali per chi omette tali
segnalazioni.
Questa Associazione, che tanto ha operato per
giungere ad una modifica della normativa in materia di adozione
e di affidamento, ritiene che l'assolvimento di questo obbligo sia
fondamentale per una adeguata tutela dei diritti dei minori soli.
Con la presente ci permettiamo di chiedere la Sua
preziosa collaborazione, suggerendoLe l'opportunità
di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti su
quanto dispongono gli artt. 9 e 70 della legge n.
184/1983.
Alleghiamo al riguardo un
articolo apparso sulla rivista «Scuola Italiana Moderna» che illustra la nuova normativa, sottolineando il significativo impegno
degli operatori scolastici.
Nel confermarLe la nostra
piena disponibilità per ogni ulteriore chiarimento, Le saremmo grati se volesse
darci comunicazione delle eventuali iniziative che vorrà assumere in materia.
Testo dell'articolo di Marisa Pavone
In base alla nuova disciplina sull'adozione e
sull'affidamento familiare, gli insegnanti della scuola di ogni
ordine e grado sono obbligati - dal 1° giugno 1983 - a riferire al Tribunale
per i minorenni su eventuali situazioni di abbandono che riguardino minori e di
cui vengano a conoscenza in ragione del loro ufficio. Sono previste sanzioni
penali per chi ometta tali segnalazioni (1).
È un compito estremamente
delicato, ma fondamentale per la tutela dei diritti dei minori «soli» e sul
quale è opportuno dare ulteriori informazioni e formulare alcune riflessioni.
Recita l'art. 9, 2° comma, della
legge 184/1983: «I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico
servizio, gli esercenti un servizio di pubblica
necessità, debbono riferire al più presto al Tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a
conoscenza in ragione del proprio ufficio» (2).
L'art. 70, 1° comma, sancisce:
«I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico
servizio che omettono di riferire al Tribunale per i minorenni sulle
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono
di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai
sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un
servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a lire 400 mila».
Anche in precedenza, il codice civile stabiliva
all'art. 314/5, 2° comma, tale obbligo per «pubblici ufficiali» ed «organi
scolastici»; ma non prevedeva pene in caso di inadempienza.
Inoltre, ora, lo «stato di abbandono» interessa i
minori sino al compimento del 18° anno di età (il limite precedente era di 8
anni). Quindi, l'obbligo della segnalazione coinvolge
non solo i docenti della scuola materna ed elementare, ma anche quelli della
secondaria inferiore e superiore, pubblica e privata.
Abbandono morale e materiale
Deve essere chiaro, tuttavia, che la nuova disciplina
non intende trasformare docenti e dirigenti scolastici
in «delatori»; né le segnalazioni al Tribunale per i minorenni debbono
riguardare problemi di «disadattamento» con lo scopo di emarginare i minori.
Più semplicemente: gli insegnanti, spesso, sono fra i primi a venire a conoscenza di certe situazioni
familiari e sociali che coinvolgono gli allievi. Perciò, l'eventuale
segnalazione (perché di segnalazione
si tratta, non di denuncia) è prevista
e va fatta nell'esclusivo interesse del bambino, tenendo
canto soprattutto delle possibili conseguenze negative dello stato di
abbandono. Ed è questa situazione particolare che deve
essere riferita al giudice minorile, non - ripetiamo - problemi di
comportamento.
Piuttosto, sorge legittima l'interrogativo: quando
sussiste la situazione di abbandono? Obiettivamente,
questa si identifica con il fatto che i genitori, o i
parenti tenuti a provvedervi, non prestino al bambino la necessaria «assistenza morale e materiale», purché
questa mancanza non sia dovuta a «forza
maggiore di carattere transitorio» (legge 184/1983, art. 8).
Si osservi che la legge parla di abbandono
morale e materiale: debbono sussistere cioè entrambe le privazioni.
Per privazione di assistenza materiale va intesa l'assenza di quell'insieme di prestazioni proprie dei genitori che
assicurano al minore il soddisfacimento delle sue esigenze di alimentazione,
di abbigliamento, di igiene e tutti quegli altri mezzi che sono necessari
normalmente al sua ordinato sviluppo psico-somatico. Tale privazione di assistenza materiale può sussistere anche quando i
minori sono ricoverati pressa istituti di assistenza, qualora manchino
prestazioni dirette e personali dei genitori o dei parenti, tali da garantire
una sviluppo ordinata e sereno della personalità del bambino e il suo graduale
inserimento familiare e sociale.
Per privazione di assistenza morale va intesa l'assenza di cure e di
attenzioni affettive ed educative, abitualmente fornite personalmente dai
genitori o dai parenti, tali da garantire uno sviluppo ordinato e sereno della
personalità del bambino e il suo graduale inserimento familiare e sociale.
Per forza
maggiore si intende quell'avvenimento
o quella situazione che impedisce ai genitori ad ai parenti di adempiere i
propri doveri, contro la loro volontà. Una situazione eccezionale, quindi, del
tutto indipendente dai soggetti che debbono compiere
l'azione. Non sussiste causa di forza maggiore, quando genitori o parenti tenuti
a provvedervi rifiutino le misure di sostegno offerte
dai servizi locali e tale rifiuto venga ritenuto ingiustificato dal giudice
(legge 184/1983, art. 8, ultimo comma) (3).
Ricevuta la segnalazione (che, per quanto riguarda
la scuola, può essere formulata secondo il fac-simile sotto riportato), il Tribunale
per i minorenni è tenuto a disporre «d'urgenza tramite i servizi locali e gli
organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche
e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto
e vive ai fini di verificare se sussiste la stato di abbandono» (legge
184/1983, art. 10, 1° comma).
Il ruolo dei docenti
In altre parole, la segnalazione non mette in moto una indiscriminata azione di tipo repressivo. Semplicemente
e giustamente, innesca da parte della autorità giudiziaria
quel processo di analisi della situazione del minore, necessaria per poter
tutelare i suoi diritti; primo fra tutti, quello di avere una famiglia idonea e
stabile. Nel caso in cui il bambino sia veramente privo di assistenza
morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, il
Tribunale potrà procedere alla dichiarazione di adottabilità
ed all'inserimento in un'altra famiglia.
Né si può pensare che l'intenzione del legislatore sia
quella di costruire una rete per «catturare» bambini da far adottare. La legge
184/1983, all'art. 1, afferma infatti che «il minore
ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia». Ed i meccanismi previsti a garanzia di questo diritto sono
persino troppo lunghi e complessi.
La nuova normativa, dunque, richiama con fermezza
anche gli insegnanti ed i dirigenti scolastici ad un dovere civile, prima che
giuridico: ogni cittadino, indipendentemente dal lavoro che fa, può (e
dovrebbe) contribuire alla tutela dei diritti dei minori ed, in particolare, di
quelli in situazione di abbandono.
I docenti non possono esimersi né da questo compito,
né dal promuovere quel cambiamento di mentalità che deve vedere il minore
soggetto di diritto e non oggetto dei bisogni dell'adulto.
Ma va anche ricordato - come documenta in un bel
libro il magistrato Alfredo Carlo Moro (4) - che le situazioni di vero e
proprio abbandono morale e materiale non comprendono né esauriscono tutti i
casi di abusi e violenze sui minori; e che il ruolo
degli operatori scolastici va ben oltre una semplice «segnalazione», per quanto
importante e delicata possa essere.
La scuola rappresenta una fondamentale agenzia di socializzazione del minore e il suo intervento incide
fortemente sull'armonico sviluppo della personalità del bambino. Perciò, la
puntuale applicazione degli artt.
9 e 70 della legge 184/1983 non può restare un fatto isolato. È, soprattutto,
attraverso un vigoroso impegno contro la selezione nelle classi dell'obbligo e
per una adeguata opera di educazione, che è possibile
contribuire concretamente a un corretto processo di socializzazione di ogni
minore.
FAC-SIMILE
DI MODULO DI SEGNALAZIONE (5)
Al
Tribunale per i minorenni di ........................................................
Il sottoscritto ...................................................................
nella sua qualità di (direttore didattico, preside, ecc.) della scuola (o istituto)
.......................................... con sede in .......................................
Prov. ................. via
..............................................................................................
n. ....................
riferisce
ai
sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 184/1983 a codesto Tribunale per i
minorenni che il minore ........................................................................
nato a ....................................................... il
.................................. è, a giudizio del sottoscritto (o di questa
scuola, o istituto) privo di assistenza materiale e morale da parte dei genitori
o dei parenti tenuti a provvedervi.
Segnala
(a seconda dei casi) che:
a) il minore è affidato all'istituto
............................................................... con sede in ................... Prov.
........................... via .......................................................................................................
n. ...........
b) il minore è affidato al sig.
.............................................................................................................
abitante a
...................................................... Prov. ................ via
......................................... n. ........... con
grado di parentela con il minore ......................................................
- i genitori legittimi, o naturali del minore sono .................................................................................. abitanti a
.............................................. Prov.
.................... via ...............................................
n. ...........
- tutore (o legale rappresentante del minore) è ..................................................................................
abitante a ..............................................
Prov. .................... via
............................................... n. ...........
- i parenti tenuti agli alimenti sono .....................................................................................................
abitanti a ............................................... Prov.
................... via ...............................................
n. ...........
Data ...........................................
Firma
.........................................................................................
Nota:
allo scopo di facilitare il lavoro del Tribunale per i minorenni, alla
segnalazione possono essere allegate copia dell'atto integrale di nascita del minore e la relazione sociale sui motivi
dell'assistenza o del ricovero, sulla situazione del minore, sui suoi rapporti
con genitori o parenti...
(1) Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori, in «Gazzetta Ufficiale», 17 maggio 1983, suppl. ordinario. Cfr.: La nuova legge sull'affidamento e sull'adozione, in «Scuola
Italiana Moderna», Brescia, 1983, n. 19, ove sono riportati integralmente gli
articoli più significativi della legge 184/1983. Per
un sintetico inquadramento della nuova disciplina, cfr., inoltre: A.C. MORO, Il significato della legge 184 nell'attuale
contesto socio-familiare, in AA.VV., Affidamento e adozione. Le famiglie nel
territorio, atti del 3° seminario di studio promosso dall'Ufficio Famiglia
dell'Azione Cattolica, ed. AVE, Roma, 1983, pp. 67-86.
(2) È pubblico ufficiale chi, in qualità di dipendente dello Stato o
altro ente pubblico (ad esempio, insegnante), o nell'esercizio di una
professione (ad es., notaio) o in altra situazione (es., consulente tecnico in un processo), esercita una
pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Non è rilevante
il fatto che la funzione pubblica sia permanente o temporanea, esercitata per
obbligo di legge o volontaria, retribuita o no. È incaricato di pubblico servizio chi, in qualità di dipendente dello Stato o di altro ente
pubblico (ad es., assistente sociale), o
nell'esercizio della professione, o in altra situazione, esercita una attività
fra quelle di interesse sociale fornite dallo Stato alla collettività. Non è
rilevante che l'attività sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di
legge o volontaria, retribuita o no.
(3) Cfr. G.
PERICO, F. SANTANERA, Adozione e prassi adozionale, Centro Studi Sociali, Milano, 1972, pp. 49-50.
(4) Cfr. A.C. MORO, I diritti inattuati
del minore, ed. La Scuola, Brescia, 1983; in particolare, il capitolo
ottavo. Sul contributo della scuola alla soluzione dei problemi dei minori «soli», va segnalata, inoltre, la circolare n. 3
del 2 gennaio 1984, indirizzata dal Provveditore agli Studi di Milano a
direttori didattici e presidi.
(5) Nostra rielaborazione da: AA.VV., L'adozione
speciale, Direzione generale dei Servizi Civili del Ministero dell'interno,
Roma, 1977, p. 39.
www.fondazionepromozionesociale.it