Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

OBBLIGHI DEGLI INSEGNANTI IN MATERIA DI ADOZIONE

 

Pubblichiamo la lettera inviata dalla sede na­zionale dell'ANFAA ai Provveditori agli studi in data 11 aprile 1984.

Per gentile concessione della Rivista «Scuola Italiana Moderna» riportiamo inoltre l'articolo di Marisa Pavone, apparso sul n. 12, 15 marzo 1984 della rivista suddetta.

 

Testo della lettera

Come Le sarà noto, la legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamen­to dei minori» sancisce l'obbligo per i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità di «riferire al più presto al Tribunale per i minoren­ni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio».

Tale obbligo riguarda quindi anche i docenti della Scuola di ogni ordine e grado.

Sono previste sanzioni penali per chi omette tali segnalazioni.

Questa Associazione, che tanto ha operato per giungere ad una modifica della normativa in ma­teria di adozione e di affidamento, ritiene che l'as­solvimento di questo obbligo sia fondamentale per una adeguata tutela dei diritti dei minori soli.

Con la presente ci permettiamo di chiedere la Sua preziosa collaborazione, suggerendoLe l'op­portunità di richiamare l'attenzione dei dirigenti scolastici e degli insegnanti su quanto dispon­gono gli artt. 9 e 70 della legge n. 184/1983.

Alleghiamo al riguardo un articolo apparso sul­la rivista «Scuola Italiana Moderna» che illustra la nuova normativa, sottolineando il significativo impegno degli operatori scolastici.

Nel confermarLe la nostra piena disponibilità per ogni ulteriore chiarimento, Le saremmo grati se volesse darci comunicazione delle eventuali iniziative che vorrà assumere in materia.

 

Testo dell'articolo di Marisa Pavone

In base alla nuova disciplina sull'adozione e sull'affidamento familiare, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado sono obbligati - dal 1° giugno 1983 - a riferire al Tribunale per i minorenni su eventuali situazioni di abbandono che riguardino minori e di cui vengano a cono­scenza in ragione del loro ufficio. Sono previ­ste sanzioni penali per chi ometta tali segnala­zioni (1).

È un compito estremamente delicato, ma fon­damentale per la tutela dei diritti dei minori «soli» e sul quale è opportuno dare ulteriori informazioni e formulare alcune riflessioni.

Recita l'art. 9, 2° comma, della legge 184/1983: «I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al Tri­bunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio» (2).

L'art. 70, 1° comma, sancisce:

«I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pub­blico servizio che omettono di riferire al Tribu­nale per i minorenni sulle condizioni di ogni mi­nore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa fino a lire 400 mila».

Anche in precedenza, il codice civile stabiliva all'art. 314/5, 2° comma, tale obbligo per «pub­blici ufficiali» ed «organi scolastici»; ma non prevedeva pene in caso di inadempienza. Inoltre, ora, lo «stato di abbandono» interessa i minori sino al compimento del 18° anno di età (il limite precedente era di 8 anni). Quindi, l'obbligo della segnalazione coinvolge non solo i docenti della scuola materna ed elementare, ma anche quelli della secondaria inferiore e superiore, pubblica e privata.

 

Abbandono morale e materiale

Deve essere chiaro, tuttavia, che la nuova di­sciplina non intende trasformare docenti e diri­genti scolastici in «delatori»; né le segnalazioni al Tribunale per i minorenni debbono riguardare problemi di «disadattamento» con lo scopo di emarginare i minori.

Più semplicemente: gli insegnanti, spesso, so­no fra i primi a venire a conoscenza di certe si­tuazioni familiari e sociali che coinvolgono gli allievi. Perciò, l'eventuale segnalazione (perché di segnalazione si tratta, non di denuncia) è pre­vista e va fatta nell'esclusivo interesse del bam­bino, tenendo canto soprattutto delle possibili conseguenze negative dello stato di abbandono. Ed è questa situazione particolare che deve es­sere riferita al giudice minorile, non - ripetia­mo - problemi di comportamento.

Piuttosto, sorge legittima l'interrogativo: quan­do sussiste la situazione di abbandono? Obietti­vamente, questa si identifica con il fatto che i genitori, o i parenti tenuti a provvedervi, non pre­stino al bambino la necessaria «assistenza mora­le e materiale», purché questa mancanza non sia dovuta a «forza maggiore di carattere tran­sitorio» (legge 184/1983, art. 8).

Si osservi che la legge parla di abbandono mo­rale e materiale: debbono sussistere cioè en­trambe le privazioni.

Per privazione di assistenza materiale va inte­sa l'assenza di quell'insieme di prestazioni pro­prie dei genitori che assicurano al minore il sod­disfacimento delle sue esigenze di alimentazio­ne, di abbigliamento, di igiene e tutti quegli altri mezzi che sono necessari normalmente al sua ordinato sviluppo psico-somatico. Tale privazio­ne di assistenza materiale può sussistere anche quando i minori sono ricoverati pressa istituti di assistenza, qualora manchino prestazioni dirette e personali dei genitori o dei parenti, tali da ga­rantire una sviluppo ordinata e sereno della per­sonalità del bambino e il suo graduale inserimen­to familiare e sociale.

Per privazione di assistenza morale va intesa l'assenza di cure e di attenzioni affettive ed edu­cative, abitualmente fornite personalmente dai genitori o dai parenti, tali da garantire uno svi­luppo ordinato e sereno della personalità del bam­bino e il suo graduale inserimento familiare e sociale.

Per forza maggiore si intende quell'avvenimen­to o quella situazione che impedisce ai genitori ad ai parenti di adempiere i propri doveri, con­tro la loro volontà. Una situazione eccezionale, quindi, del tutto indipendente dai soggetti che debbono compiere l'azione. Non sussiste causa di forza maggiore, quando genitori o parenti te­nuti a provvedervi rifiutino le misure di sostegno offerte dai servizi locali e tale rifiuto venga rite­nuto ingiustificato dal giudice (legge 184/1983, art. 8, ultimo comma) (3).

Ricevuta la segnalazione (che, per quanto ri­guarda la scuola, può essere formulata secondo il fac-simile sotto riportato), il Tribunale per i mi­norenni è tenuto a disporre «d'urgenza tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridi­che e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste la stato di abbandono» (legge 184/1983, art. 10, 1° comma).

 

Il ruolo dei docenti

In altre parole, la segnalazione non mette in moto una indiscriminata azione di tipo repres­sivo. Semplicemente e giustamente, innesca da parte della autorità giudiziaria quel processo di analisi della situazione del minore, necessaria per poter tutelare i suoi diritti; primo fra tutti, quello di avere una famiglia idonea e stabile. Nel caso in cui il bambino sia veramente privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, il Tribunale potrà procedere alla dichiarazione di adottabilità ed all'inserimento in un'altra famiglia.

si può pensare che l'intenzione del legisla­tore sia quella di costruire una rete per «cattu­rare» bambini da far adottare. La legge 184/1983, all'art. 1, afferma infatti che «il minore ha di­ritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia». Ed i meccanismi previsti a garanzia di questo diritto sono persino troppo lunghi e complessi.

La nuova normativa, dunque, richiama con fer­mezza anche gli insegnanti ed i dirigenti scola­stici ad un dovere civile, prima che giuridico: ogni cittadino, indipendentemente dal lavoro che fa, può (e dovrebbe) contribuire alla tutela dei diritti dei minori ed, in particolare, di quelli in situazione di abbandono.

I docenti non possono esimersi né da questo compito, né dal promuovere quel cambiamento di mentalità che deve vedere il minore soggetto di diritto e non oggetto dei bisogni dell'adulto.

Ma va anche ricordato - come documenta in un bel libro il magistrato Alfredo Carlo Mo­ro (4) - che le situazioni di vero e proprio abbandono morale e materiale non comprendono né esauriscono tutti i casi di abusi e violenze sui minori; e che il ruolo degli operatori scolastici va ben oltre una semplice «segnalazione», per quanto importante e delicata possa essere.

La scuola rappresenta una fondamentale agen­zia di socializzazione del minore e il suo inter­vento incide fortemente sull'armonico sviluppo della personalità del bambino. Perciò, la puntua­le applicazione degli artt. 9 e 70 della legge 184/1983 non può restare un fatto isolato. È, so­prattutto, attraverso un vigoroso impegno contro la selezione nelle classi dell'obbligo e per una adeguata opera di educazione, che è possibile contribuire concretamente a un corretto proces­so di socializzazione di ogni minore.

 

 

FAC-SIMILE DI MODULO DI SEGNALAZIONE (5)

 

Al Tribunale per i minorenni di ........................................................

 

Il sottoscritto ................................................................... nella sua qualità di (direttore didattico, preside, ecc.) della scuola (o istituto) .......................................... con sede in ....................................... Prov. ................. via .............................................................................................. n. ....................

 

riferisce

 

ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 184/1983 a codesto Tribunale per i minorenni che il minore ........................................................................ nato a ....................................................... il .................................. è, a giudizio del sottoscritto (o di questa scuola, o istituto) privo di assistenza materiale e morale da parte dei ge­nitori o dei parenti tenuti a provvedervi.

Segnala (a seconda dei casi) che:

a) il minore è affidato all'istituto ............................................................... con sede in ................... Prov. ........................... via ....................................................................................................... n. ...........­

b) il minore è affidato al sig. ............................................................................................................. abitante a ...................................................... Prov.  ................ via ......................................... n. ........... con grado di parentela con il minore ......................................................

- i genitori legittimi, o naturali del minore sono ..................................................................................  abitanti  a .............................................. Prov. .................... via ............................................... n. ...........

- tutore (o legale rappresentante del mino­re) è ..................................................................................

abitante a .............................................. Prov. .................... via ............................................... n. ...........

- i parenti tenuti agli alimenti sono ..................................................................................................... abitanti a ............................................... Prov. ................... via ............................................... n. ...........

Data ...........................................

Firma .........................................................................................

 

Nota: allo scopo di facilitare il lavoro del Tri­bunale per i minorenni, alla segnalazione possono essere allegate copia dell'atto integrale di nasci­ta del minore e la relazione sociale sui motivi dell'assistenza o del ricovero, sulla situazione del minore, sui suoi rapporti con genitori o parenti...

 

 

 

(1) Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in «Gazzetta Ufficiale», 17 maggio 1983, suppl. ordinario. Cfr.: La nuova legge sull'af­fidamento e sull'adozione, in «Scuola Italiana Moderna», Brescia, 1983, n. 19, ove sono riportati integralmente gli articoli più significativi della legge 184/1983. Per un sinte­tico inquadramento della nuova disciplina, cfr., inoltre: A.C. MORO, Il significato della legge 184 nell'attuale contesto socio-familiare, in AA.VV., Affidamento e adozione. Le fa­miglie nel territorio, atti del 3° seminario di studio pro­mosso dall'Ufficio Famiglia dell'Azione Cattolica, ed. AVE, Roma, 1983, pp. 67-86.

(2) È pubblico ufficiale chi, in qualità di dipendente dello Stato o altro ente pubblico (ad esempio, insegnante), o nell'esercizio di una professione (ad es., notaio) o in altra situazione (es., consulente tecnico in un processo), eser­cita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giu­diziaria. Non è rilevante il fatto che la funzione pubblica sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di legge o volontaria, retribuita o no. È incaricato di pubblico servizio chi, in qualità di dipendente dello Stato o di altro ente pubblico (ad es., assistente sociale), o nell'esercizio della professione, o in altra situazione, esercita una atti­vità fra quelle di interesse sociale fornite dallo Stato alla collettività. Non è rilevante che l'attività sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di legge o volontaria, retribuita o no.

(3) Cfr. G. PERICO, F. SANTANERA, Adozione e prassi adozionale, Centro Studi Sociali, Milano, 1972, pp. 49-50.

(4) Cfr. A.C. MORO, I diritti inattuati del minore, ed. La Scuola, Brescia, 1983; in particolare, il capitolo ottavo. Sul contributo della scuola alla soluzione dei problemi dei mi­nori «soli», va segnalata, inoltre, la circolare n. 3 del 2 gennaio 1984, indirizzata dal Provveditore agli Studi di Milano a direttori didattici e presidi.

(5) Nostra rielaborazione da: AA.VV., L'adozione specia­le, Direzione generale dei Servizi Civili del Ministero dell'interno, Roma, 1977, p. 39.

 

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