Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

DOCUMENTAZIONE INTERNAZIONALE

 

Completiamo la pubblicazione, iniziata nel nu­mero scorso, della documentazione redatta nel corso della riunione di esperti sull'adozione dei minori, tenutasi a Quito dal 7 all'11 marzo 1983.

 

Diritto interno

BASE PRIMA. L'adozione è l'istituzione giuri­dica di protezione familiare e sociale per la quale l'adottato entra a far parte della famiglia del o degli adottanti a tutti gli effetti in qualità di figlio, al fine di favorire il suo sviluppo integrale.

BASE SECONDA. Per gli effetti di queste basi l'adozione di minori sarà di un solo tipo e sarà denominata adozione. Quanto detto non pregiudi­ca altre forme di sostituzione familiare, le cui condizioni, caratteristiche ed effetti saranno re­golati dalla legislazione di ogni singolo paese.

BASE TERZA. Si procederà all'adozione solo a beneficio di coloro che sono minori alla data della domanda.

BASE QUARTA. È requisito per l'adozione che questa significhi effettivo interesse per il minore.

BASE QUINTA. Possono adottare coloro che abbiano compiuto 25 anni d'età, qualunque sia il loro stato civile.

In tutti i casi, tra adottanti ed adottati deve esistere una differenza d'età che il Giudice o il Tribunale consideri ragionevolmente compatibile con un rapporto di paternità o maternità.

BASE SESTA. Nessuno può essere adottato simultaneamente da più di una persona, salvo il caso dell'adozione da parte di coniugi o convi­venti in una unione di fatto legalmente ricono­sciuta.

BASE SETTIMA. Non costituisce ostacolo per l'adozione l'esistenza di figli dell'adottante o de­gli adottanti.

BASE OTTAVA. Si procederà all'adozione spe­cialmente in favore di minori dichiarati in stato di abbandono, orfani di padre e di madre, minori di paternità e maternità sconosciute o del figlio o figli dell'altro coniuge o convivente.

BASE NONA. Si considera abbandonato il mi­nore i cui genitori si siano manifestamente di­sinteressati dello stesso per un periodo di sei mesi.

BASE DECIMA. L'adozione sarà decretata da un'autorità giudiziale specializzata (Giudice o Tri­bunale per i minori o della famiglia).

BASE UNDICESIMA. Allo scopo di accertare esaurientemente l'esistenza dell'interesse del mi­nore, il giudice ordinerà le indagini e raccoglie­rà le informazioni che considererà indispensa­bili riguardo alla personalità dell'adottante o degli adottanti, delle loro condizioni familiari, morali ed economiche, dei motivi che li hanno indotti all'adozione, delle loro capacità ad allevare ed edu­care il minore, dei sentimenti del minore verso l'adottante o gli adottanti e dell'intesa del minore con essi. Queste prove ed informazioni saranno valutate con ampie facoltà dal giudice.

BASE DODICESIMA. La dichiarazione di ab­bandono o perdita della patria potestà sarà ante­riore all'autorizzazione dell'adozione e nel proce­dimento sarà debitamente citata ed ascoltata la famiglia naturale.

BASE TREDICESIMA. Il Giudice o il Tribunale potrà esigere che l'adottante compaia personal­mente quando circostanze speciali lo giustifi­chino.

BASE QUATTORDICESIMA. I procedimenti di adozione saranno riservati.

BASE OUINDICESIMA. L'adottato ha diritto a sapere chi sono i suoi genitori biologici.

BASE SEDICESIMA. L'adozione conferisce all'adottato una filiazione che sostituisce quella d'origine.

BASE DICIASSETTESIMA. L'adozione è irre­vocabile.

BASE DICIOTTESIMA. L'adozione può essere annullata su richiesta dell'adottato o dei suoi ge­nitori biologici quando sia stata decretata con grave violazione di leggi fondamentali o di pro­cedure.

In tutti i casi di nullità, l'interpretazione sarà restrittiva e non sarà dichiarata per meri vizi formali. Non sarà nemmeno dichiarata quando im­plichi gravi pregiudizi per l'interesse del minore.

BASE DICIANNOVESIMA. L'adozione e il suo annullamento dovranno essere iscritti nel Regi­stro di Stato civile.

L'iscrizione del minore adottato non differirà in niente da quella di un figlio biologico degli adot­tanti.

BASE VENTESIMA. Si darà preferenza alle adozioni da parte di persone domiciliate nel pae­se dell'adottato.

BASE VENTUNESIMA. La mediazione con fini di lucro destinata a procurare minori da adottare dovrà essere considerata come reato

 

Risoluzione n. 1

La riunione di esperti in materia di adozione di minori, considerando:

1. I risultati raggiunti dalla riunione, riflessi nell'approvazione dei due progetti sull'adozione, uno di legge uniforme e l'altro di soluzione di conflitti di leggi e di un rapporto di carattere socio-medico-psicologico.

2. Che in tal modo si sono raggiunti gli obiet­tivi della riunione, diretti, essenzialmente, alla ri­cerca di formule che possano servire a nuovi passi nell'elaborazione di norme sull'adozione, tanto sul piano interno che internazionale.

3. Che il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile grazie al l'atteggiamento conciliante dei partecipanti.

4. Che il sistema interamericano, attraverso le CIDIP (Conferenza Interamericana di Diritto In­ternazionale Privato) I e II, ha realizzato un'im­portante opera di codificazione del Diritto inter­nazionale privato che dovrà proseguire con la realizzazione della CIDIP III, già convocata dagli organi competenti dell'Organizzazione degli Stati americani.

5. Che la continuazione del menzionato lavo­ro di codificazione dell'organizzazione regionale riaffermerà la cooperazione giuridica tra gli Stati specialmente nell'ambito continentale.

decide di:

1. Esprimere la sua soddisfazione per i risul­tati raggiunti nella presente riunione.

2. Esortare le autorità competenti affinché nell'ambito interno ed internazionale si continui il processo di elaborazione di soluzioni legislative uniformi tra gli Stati della zona.

3. Manifestare i1 suo appoggio alla riunione della CIDIP III, il cui progetto include anche il tema dell'adozione internazionale.

4. Invitare coloro che sono interessati, e in particolare il Comité Jurídico Interamericano, l'Instituto Interamericano del Nino e la Secreta­ría General de la Organización de los Estados Americanos, attraverso la Subsecretaría de Asun­tos Jurídicos, ad intraprendere lo studio accura­to dei temi che riguardano l'ambito del Diritto di famiglia, sul piano internazionale, tra cui la restituzione internazionale di minori e quanto concerne gli alimenti, per i quali si avverte la necessità di perfezionamento delle norme, come è stato riconosciuto da alcuni Stati attraverso la stipulazione di accordi bilaterali.

5. Sollecitare chi ne è interessato ad inclu­dere i temi sopra menzionati nel progetto della CIDIP IV.

 

Risoluzione n. 2

La riunione di esperti sull'adozione di minori considerando:

1. L'importanza del tema dell'adozione tanto sul piano interno come sul piano internazionale, riflessa nei lavori compiuti in questa riunione da specialisti delle diverse aree legate alla materia e concretata nelle diverse raccomandazioni e ri­soluzioni approvate.

2. Che ciò rende necessario continuare ad os­servare attivamente l'evoluzione dell'adozione tanto negli aspetti puramente legislativi quanto di applicazione amministrativa e giuridica, spe­cialmente nell'ambito interamericano.

3. Che al fine di portare a termine questo la­voro di proseguimento si rende indispensabile concentrare la sua organizzazione e realizzazione in un organismo specializzato, rendendo così pos­sibile soddisfare le esigenze di informazione ma­nifestate da diverse persone e istituzioni a pro­posito di questo tema e di altri riguardanti la ma­teria di minori.

decide di:

1. Esortare l'Instituto interamericano del Nino a continuare il lavoro di ricerca, informazione e valutazione di tutto ciò che concerne il tema dell'adozione, specialmente negli aspetti legislativi e di applicazione amministrativa e giuridica nei diversi Stati del sistema interamericano.

2. Sollecitare l'Instituto interamericano del Nino ad organizzare un centro di informazione in materia di adozione, specialmente nell'ambito in­ternazionale, al fine di ricevere, concentrare, or­dinare e diffondere informazioni circa l'adozione di minori, con la collaborazione della Secretaría General de la Organización de los Estados Ameri­canos, attraverso la Subsecretaría de Asuntos Ju­rídicos, e degli altri organismi e istituzioni che desiderino collaborare.

3. Esortare gli organismi competenti dell'Orga­nizzazione degli Stati americani a raccogliere i mezzi finanziari necessari per rendere possibile la realizzazione dell'obiettivo indicato.

4. Esortare allo stesso modo gli Stati, membri o no dell'OEA (Organizacíón de los Estados Ame­ricanos), e le istituzioni pubbliche e private lega­te alla protezione dei minori, a collaborare col IIN alla realizzazione dei programmi indicati.

 

Risoluzione n. 3

La riunione di esperti sull'adozione di minori, considerando:

1. La necessità di aggiornare le legislazioni na­zionali e il Diritto Internazionale in materia di adozioni di minori, particolarmente nell'ambito del sistema interamericano.

2. Che ciò si può ottenere sia attraverso una legge uniforme che possa contenere alcune re­gole di base essenziali intorno alle quali ci sia consenso tra i diversi Stati, sia per mezzo di una Convenzione o Trattato che risolva le principali questioni di Diritto internazionale privato, in spe­cial modo la legge applicabile, la giurisdizione competente e il riconoscimento delle decisioni in materia adozione.

3. Che non esiste incompatibilità di nessun tipo tra i due metodi, ma ciascuno di essi può dar luogo a progetti indipendenti, rendendo pos­sibile l'approvazione congiunta o separata degli stessi.

4. Che l'uno o l'altro progetto possono contri­buire a migliorare la protezione legale del minore adottato come destinatario principale di tutta l'e­laborazione normativa sulla materia.

decide di:

1. Approvare le basi di legge uniforme e il progetto di convenzione sui conflitti di leggi in materia di adozioni proposte dalla presente riu­nione di esperti.

2. Chiedere agli Stati membri del sistema in­teramericano di assicurare la conformità delle loro legislazioni interne alle basi di legge unifor­me riportate e a dare la loro approvazione in quei casi in cui è pertinente al progetto di Con­venzione sul conflitto di leggi.

3. Sottoporre entrambi i documenti al Comité Juridico Interamericano perché siano inclusi tra gli antecedenti dei suoi lavori sull'adozione e dei progetti che può elaborare per la CIDIP III.

 

 

 

(1) Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, in «Gazzetta Ufficiale», 17 maggio 1983, suppl. ordinario. Cfr.: La nuova legge sull'af­fidamento e sull'adozione, in «Scuola Italiana Moderna», Brescia, 1983, n. 19, ove sono riportati integralmente gli articoli più significativi della legge 184/1983. Per un sinte­tico inquadramento della nuova disciplina, cfr., inoltre: A.C. MORO, Il significato della legge 184 nell'attuale contesto socio-familiare, in AA.VV., Affidamento e adozione. Le fa­miglie nel territorio, atti del 3° seminario di studio pro­mosso dall'Ufficio Famiglia dell'Azione Cattolica, ed. AVE, Roma, 1983, pp. 67-86.

(2) È pubblico ufficiale chi, in qualità di dipendente dello Stato o altro ente pubblico (ad esempio, insegnante), o nell'esercizio di una professione (ad es., notaio) o in altra situazione (es., consulente tecnico in un processo), eser­cita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giu­diziaria. Non è rilevante il fatto che la funzione pubblica sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di legge o volontaria, retribuita o no. È incaricato di pubblico servizio chi, in qualità di dipendente dello Stato o di altro ente pubblico (ad es., assistente sociale), o nell'esercizio della professione, o in altra situazione, esercita una atti­vità fra quelle di interesse sociale fornite dallo Stato alla collettività. Non è rilevante che l'attività sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di legge o volontaria, retribuita o no.

(3) Cfr. G. PERICO, F. SANTANERA, Adozione e prassi adozionale, Centro Studi Sociali, Milano, 1972, pp. 49-50.

(4) Cfr. A.C. MORO, I diritti inattuati del minore, ed. La Scuola, Brescia, 1983; in particolare, il capitolo ottavo. Sul contributo della scuola alla soluzione dei problemi dei mi­nori «soli», va segnalata, inoltre, la circolare n. 3 del 2 gennaio 1984, indirizzata dal Provveditore agli Studi di Milano a direttori didattici e presidi.

 

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