Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984
Notiziario del Centro italiano per
l'adozione internazionale
DOCUMENTAZIONE
INTERNAZIONALE
Completiamo
la pubblicazione, iniziata nel numero scorso, della documentazione redatta nel
corso della riunione di esperti sull'adozione dei
minori, tenutasi a Quito dal 7 all'11 marzo 1983.
Diritto interno
BASE PRIMA. L'adozione è l'istituzione giuridica di
protezione familiare e sociale per la quale l'adottato entra a far parte della
famiglia del o degli adottanti a tutti gli effetti in qualità
di figlio, al fine di favorire il suo sviluppo integrale.
BASE SECONDA. Per gli effetti di queste basi l'adozione di minori sarà di un solo tipo e sarà
denominata adozione. Quanto detto non pregiudica altre forme di sostituzione
familiare, le cui condizioni, caratteristiche ed
effetti saranno regolati dalla legislazione di ogni singolo paese.
BASE TERZA. Si procederà all'adozione solo a
beneficio di coloro che sono minori alla data della
domanda.
BASE QUARTA. È requisito per l'adozione che questa
significhi effettivo interesse per il minore.
BASE QUINTA. Possono adottare coloro
che abbiano compiuto 25 anni d'età, qualunque sia il loro stato civile.
In tutti i casi, tra adottanti ed adottati deve esistere una differenza d'età che il Giudice o il
Tribunale consideri ragionevolmente compatibile con un rapporto di paternità o
maternità.
BASE SESTA. Nessuno può essere adottato
simultaneamente da più di una persona, salvo il caso dell'adozione da parte di
coniugi o conviventi in una unione di fatto
legalmente riconosciuta.
BASE SETTIMA. Non costituisce ostacolo per l'adozione l'esistenza di figli dell'adottante o degli
adottanti.
BASE OTTAVA. Si procederà all'adozione specialmente
in favore di minori dichiarati in stato di abbandono,
orfani di padre e di madre, minori di paternità e maternità sconosciute o del
figlio o figli dell'altro coniuge o convivente.
BASE NONA. Si considera abbandonato il minore i cui
genitori si siano manifestamente disinteressati dello
stesso per un periodo di sei mesi.
BASE DECIMA. L'adozione sarà decretata da un'autorità
giudiziale specializzata (Giudice o Tribunale per i minori o della famiglia).
BASE UNDICESIMA. Allo scopo di accertare
esaurientemente l'esistenza dell'interesse del minore, il giudice ordinerà le
indagini e raccoglierà le informazioni che considererà
indispensabili riguardo alla personalità dell'adottante o degli adottanti,
delle loro condizioni familiari, morali ed economiche, dei motivi che li hanno
indotti all'adozione, delle loro capacità ad allevare ed educare il minore,
dei sentimenti del minore verso l'adottante o gli adottanti e dell'intesa del
minore con essi. Queste prove ed informazioni saranno valutate con ampie
facoltà dal giudice.
BASE DODICESIMA. La dichiarazione di
abbandono o perdita della patria potestà sarà anteriore
all'autorizzazione dell'adozione e nel procedimento sarà debitamente citata ed
ascoltata la famiglia naturale.
BASE TREDICESIMA. Il Giudice o il Tribunale potrà
esigere che l'adottante compaia personalmente quando
circostanze speciali lo giustifichino.
BASE QUATTORDICESIMA. I procedimenti di adozione saranno riservati.
BASE OUINDICESIMA. L'adottato ha diritto a sapere chi
sono i suoi genitori biologici.
BASE SEDICESIMA. L'adozione conferisce all'adottato
una filiazione che sostituisce quella d'origine.
BASE DICIASSETTESIMA. L'adozione è irrevocabile.
BASE DICIOTTESIMA. L'adozione può essere annullata su richiesta dell'adottato o dei suoi genitori biologici
quando sia stata decretata con grave violazione di leggi fondamentali o di procedure.
In tutti i casi di nullità, l'interpretazione sarà
restrittiva e non sarà dichiarata per meri vizi formali. Non sarà nemmeno
dichiarata quando implichi gravi pregiudizi per l'interesse del minore.
BASE DICIANNOVESIMA. L'adozione e il suo annullamento
dovranno essere iscritti nel Registro di Stato
civile.
L'iscrizione del minore adottato non differirà in
niente da quella di un figlio biologico degli adottanti.
BASE VENTESIMA. Si darà preferenza alle adozioni da
parte di persone domiciliate nel paese dell'adottato.
BASE VENTUNESIMA. La mediazione con fini di lucro
destinata a procurare minori da adottare dovrà essere considerata come reato
Risoluzione n. 1
La riunione di esperti in
materia di adozione di minori, considerando:
1. I risultati raggiunti dalla
riunione, riflessi nell'approvazione dei due progetti sull'adozione, uno di
legge uniforme e l'altro di soluzione di conflitti di leggi e di un
rapporto di carattere socio-medico-psicologico.
2. Che in tal modo si sono raggiunti gli obiettivi
della riunione, diretti, essenzialmente, alla ricerca di formule che possano servire a nuovi passi nell'elaborazione di norme
sull'adozione, tanto sul piano interno che internazionale.
3. Che il raggiungimento di
tali obiettivi è stato possibile grazie al l'atteggiamento conciliante dei
partecipanti.
4. Che il sistema
interamericano, attraverso le CIDIP (Conferenza Interamericana di Diritto Internazionale
Privato) I e II, ha realizzato un'importante opera di codificazione del
Diritto internazionale privato che dovrà proseguire con la realizzazione della
CIDIP III, già convocata dagli organi competenti dell'Organizzazione degli
Stati americani.
5. Che la continuazione del menzionato lavoro di codificazione dell'organizzazione regionale
riaffermerà la cooperazione giuridica tra gli Stati specialmente nell'ambito
continentale.
decide di:
1. Esprimere la sua soddisfazione per i risultati
raggiunti nella presente riunione.
2. Esortare le autorità competenti affinché nell'ambito
interno ed internazionale si continui il processo di elaborazione
di soluzioni legislative uniformi tra gli Stati della zona.
3. Manifestare i1 suo appoggio alla riunione della
CIDIP III, il cui progetto include anche il tema
dell'adozione internazionale.
4. Invitare coloro che sono interessati, e in
particolare il Comité Jurídico
Interamericano, l'Instituto Interamericano del Nino e la Secretaría General de la Organización
de los Estados Americanos, attraverso la Subsecretaría
de Asuntos Jurídicos, ad
intraprendere lo studio accurato dei temi che riguardano l'ambito del Diritto
di famiglia, sul piano internazionale, tra cui la restituzione internazionale
di minori e quanto concerne gli alimenti, per i quali si avverte la necessità
di perfezionamento delle norme, come è stato riconosciuto da alcuni Stati
attraverso la stipulazione di accordi bilaterali.
5. Sollecitare chi ne è
interessato ad includere i temi sopra menzionati nel progetto della CIDIP IV.
Risoluzione n. 2
La riunione di esperti
sull'adozione di minori considerando:
1. L'importanza del tema
dell'adozione tanto sul piano interno come sul piano internazionale, riflessa
nei lavori compiuti in questa riunione da specialisti delle diverse aree
legate alla materia e concretata nelle diverse raccomandazioni e risoluzioni
approvate.
2. Che ciò rende necessario continuare ad osservare
attivamente l'evoluzione dell'adozione tanto negli aspetti puramente
legislativi quanto di applicazione amministrativa e
giuridica, specialmente nell'ambito interamericano.
3. Che al fine di portare a termine questo lavoro di
proseguimento si rende indispensabile concentrare la sua organizzazione e
realizzazione in un organismo specializzato, rendendo così possibile
soddisfare le esigenze di informazione manifestate da
diverse persone e istituzioni a proposito di questo tema e di altri
riguardanti la materia di minori.
decide
di:
1. Esortare l'Instituto
interamericano del Nino a continuare il lavoro di
ricerca, informazione e valutazione di tutto ciò che concerne il tema dell'adozione,
specialmente negli aspetti legislativi e di applicazione
amministrativa e giuridica nei diversi Stati del sistema interamericano.
2. Sollecitare l'Instituto
interamericano del Nino ad organizzare un centro di informazione in materia di adozione, specialmente
nell'ambito internazionale, al fine di ricevere, concentrare, ordinare e
diffondere informazioni circa l'adozione di minori, con la collaborazione della
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, attraverso
la Subsecretaría de Asuntos
Jurídicos, e degli altri organismi e istituzioni che
desiderino collaborare.
3. Esortare gli organismi
competenti dell'Organizzazione degli Stati americani a raccogliere i mezzi
finanziari necessari per rendere possibile la realizzazione
dell'obiettivo indicato.
4. Esortare allo stesso modo gli Stati, membri o no
dell'OEA (Organizacíón de los
Estados Americanos), e le
istituzioni pubbliche e private legate alla
protezione dei minori, a collaborare col IIN alla realizzazione dei programmi
indicati.
Risoluzione n. 3
La riunione di esperti
sull'adozione di minori, considerando:
1. La necessità di aggiornare le legislazioni nazionali
e il Diritto Internazionale in materia di adozioni di
minori, particolarmente nell'ambito del sistema interamericano.
2. Che ciò si può ottenere sia attraverso una legge
uniforme che possa contenere alcune regole di base
essenziali intorno alle quali ci sia consenso tra i diversi Stati, sia per
mezzo di una Convenzione o Trattato che risolva le principali questioni di
Diritto internazionale privato, in special modo la legge applicabile, la
giurisdizione competente e il riconoscimento delle decisioni in materia
adozione.
3. Che non esiste incompatibilità di nessun tipo tra
i due metodi, ma ciascuno di essi può dar luogo a
progetti indipendenti, rendendo possibile l'approvazione congiunta o separata
degli stessi.
4. Che l'uno o l'altro progetto possono
contribuire a migliorare la protezione legale del minore adottato come
destinatario principale di tutta l'elaborazione normativa sulla materia.
decide di:
1. Approvare le basi di legge uniforme e il progetto
di convenzione sui conflitti di leggi in materia di adozioni
proposte dalla presente riunione di esperti.
2. Chiedere agli Stati membri del sistema interamericano
di assicurare la conformità delle loro legislazioni interne alle basi di legge
uniforme riportate e a dare la loro approvazione in quei casi in cui è
pertinente al progetto di Convenzione sul conflitto
di leggi.
3. Sottoporre entrambi i
documenti al Comité Juridico
Interamericano perché siano inclusi tra gli antecedenti dei suoi lavori
sull'adozione e dei progetti che può elaborare per la CIDIP III.
(1) Legge 4 maggio 1983, n. 184, Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori, in «Gazzetta Ufficiale», 17 maggio 1983, suppl. ordinario. Cfr.: La nuova legge sull'affidamento e sull'adozione, in «Scuola
Italiana Moderna», Brescia, 1983, n. 19, ove sono riportati integralmente gli
articoli più significativi della legge 184/1983. Per
un sintetico inquadramento della nuova disciplina, cfr., inoltre: A.C. MORO, Il significato della legge 184 nell'attuale
contesto socio-familiare, in AA.VV., Affidamento e adozione. Le famiglie nel
territorio, atti del 3° seminario di studio promosso dall'Ufficio Famiglia
dell'Azione Cattolica, ed. AVE, Roma, 1983, pp. 67-86.
(2) È pubblico ufficiale chi, in qualità di dipendente dello Stato o
altro ente pubblico (ad esempio, insegnante), o nell'esercizio di una
professione (ad es., notaio) o in altra situazione (es., consulente tecnico in un processo), esercita una
pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Non è rilevante
il fatto che la funzione pubblica sia permanente o temporanea, esercitata per
obbligo di legge o volontaria, retribuita o no. È incaricato di pubblico servizio chi, in qualità di dipendente dello Stato o di altro ente
pubblico (ad es., assistente sociale), o
nell'esercizio della professione, o in altra situazione, esercita una attività
fra quelle di interesse sociale fornite dallo Stato alla collettività. Non è
rilevante che l'attività sia permanente o temporanea, esercitata per obbligo di
legge o volontaria, retribuita o no.
(3) Cfr. G.
PERICO, F. SANTANERA, Adozione e prassi adozionale, Centro Studi Sociali, Milano, 1972, pp. 49-50.
(4) Cfr. A.C. MORO, I diritti inattuati
del minore, ed. La Scuola, Brescia, 1983; in particolare, il capitolo
ottavo. Sul contributo della scuola alla soluzione dei problemi dei minori «soli», va segnalata, inoltre, la circolare n. 3
del 2 gennaio 1984, indirizzata dal Provveditore agli Studi di Milano a
direttori didattici e presidi.
www.fondazionepromozionesociale.it