Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984
REGIONE
UMBRIA: REGOLAMENTO PER
Riportiamo
integralmente, a scopo di documentazione, il testo della deliberazione della
Giunta della Regione Umbria 18 ottobre 1983 n. 5734 «Schema tipo del regolamento di gestione dei servizi sociali delle
Associazioni dei Comuni».
TESTO DELLA DELIBERAZIONE
La Giunta regionale
Visto l'art. 25, ultimo comma, della
legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, in virtù del quale, la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, adotta uno schema
tipo di regolamento di gestione dei servizi sociali
delle Associazioni intercomunali;
Considerato che la competente
commissione consiliare, pronunciandosi con provvedimento del 29 luglio 1983, n.
118, sullo schema di Regolamento predisposto dalla Giunta regionale con atto
del 3 maggio 1983, n. 2393, ha espresso «parere favorevole ... con le seguenti
osservazioni: - individuare come soggetto istituzionale delle norme
regolamentari, l'Associazione dei comuni e non l'ULSS; - relativamente
ai Comitati previsti quali soggetti attivi del processo di partecipazione,
si ritiene che il Regolamento debba prevedere più analiticamente eventuali
modalità di composizione degli stessi ed in particolare i diritti e
corrispondenti obblighi nei confronti di tali comitati da parte delle
Amministrazioni».
Ritenuto di doversi adeguare al
suddetto parere;
All'unanimità dei voti espressi nei
modi di legge;
delibera:
- di adottare lo schema tipo di
regolamento di gestione dei servizi sociali delle
Associazioni intercomunali, allegato al presente atto deliberativo, del quale
lo stesso costituisce parte integrante;
- di disporre che tale schema-tipo
di regolamento venga inviato alle Associazioni
medesime a norma del citato ultimo comma dell'art. 25 della legge regionale n.
29 e che inoltre venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;
- di dichiarare immediatamente
eseguibile il presente atto deliberativo, a norma dell'art. 49 della legge 10
febbraio 1953, n. 62, in considerazione dell'urgenza di consentire l'adozione del Regolamento da parte delle Associazioni dei comuni, a
norma del primo comma del citato art. 25.
Allegato
Schema-tipo
di regolamento dei servizi sociali delle Associazioni dei comuni, in attuazione
dell'art. 25 della l.r. 31
maggio 1982, n. 29
(1)
TITOLO I
PARTECIPAZIONE SOCIALE
Art.
1
Forme e modalità
L'Associazione dei Comuni, nello
svolgimento delle funzioni di cui alla l.r. del 31 maggio 1982, n. 29, e nell'organizzazione e gestione
dei servizi socio-assistenziali, attua la più ampia partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali e degli utenti dei servizi stessi, secondo le
forme e le modalità previste dagli artt. 29, 31 e 32
dello statuto dell'Associazione stessa.
Art.
2
Comitati locali di utenza dei servizi
L'Associazione dei Comuni favorisce
inoltre l'attività dei comitati locali rappresentativi di tutte le istanze dell'utenza dei servizi di tipo permanente, di cui
agli artt. 9 e 21 della legge regionale
31 maggio 1982, n. 29, al fine di rendere ancor più incisiva la partecipazione
degli utenti all'organizzazione dei servizi.
I comitati locali di
utenza dei servizi sono organi partecipativi, spontanei che possono sorgere
tra gli utenti di un servizio o di una struttura come ad esempio comitati di
genitori di asili nido, scuole materne, comitati di ospiti di case di riposo,
soggiorni di vacanza, mense collettive, comitati di utenti di centri di
aggregazione sociale, ecc.
I comitati locali di
utenza dei servizi sono composti da:
- utenti dei servizi in modo
continuativo e comunque da oltre un mese;
- organismi e
comitati rappresentativi dell'utenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti
locali, per esempio scuole materne, centri di vita associativa;
- genitori o esercenti potestà genitoriale in caso di servizi rivolti
a minori.
Per la validità delle riunioni del
comitato locale di utenza dei servizi, è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle sue
determinazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il comitato locale di utenza dei servizi elegge nel proprio seno il presidente
a maggioranza dei componenti.
Il comitato locale di utenza dei servizi è convocato dal presidente di sua
iniziativa o a iniziativa di almeno un terzo dei propri membri.
L'U.L.S.S.
a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale del 31 maggio 1982,
n. 29, con propria deliberazione, prende atto dell'avvenuta costituzione dei
comitati locali di utenza dei servizi, dandone
comunicazione agli interessati.
I comitati locali di
utenza dei servizi hanno il compito di:
- verificare la
rispondenza dei servizi agli effettivi bisogni espressi dall'utenza;
- proporre modifiche per il
miglioramento delle prestazioni.
L'U.L.S.S.
entro 30 gg. della richiesta è tenuta a comunicare ai comitati locali di utenza dei servizi le proprie decisioni con adeguate
motivazioni.
Art.
3
Parere del comitato
partecipativo di distretto
Il comitato partecipativo di
distretto deve essere informato mensilmente, e comunque
con periodicità preordinata, dai servizi sociali del distretto di base, sulla
tipologia dei bisogni individuali e collettivi affrontati, onde permettere una
valutazione sull'andamento dei servizi e delle prestazioni rese anche in
vista delle risposte da dare non esclusivamente di tipo assistenziale. Esso
esprime il proprio parere obbligatoriamente in caso di eventuali
proposte di installazione di strutture a rilevanza collettiva.
Art.
4
Ufficio per la
protezione dei minori
L'Ufficio per la protezione dei
minori di cui all'art. 22 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, il cui
responsabile, per le particolari funzioni che svolge,
viene eletto dall'Assemblea dei Comuni secondo le modalità dello stesso articolo,
è tenuto a conoscere la condizione dei minori e dei cittadini a grave rischio
di emarginazione, acquisendo tutte le informazioni che ritiene utili, nelle
forme e nelle sedi più opportune, in modo da promuovere gli interventi necessari,
per eliminare le situazioni di disagio sociale accertato.
Per lo svolgimento di tali compiti,
l'Ufficio per la protezione dei minori, tiene conto delle segnalazioni
che gli pervengono dai comitati partecipativi di distretto, dai distretti di
base, oltre che dai cittadini.
Affinché gli organi di gestione
delle Associazioni dei Comuni siano meglio informati
sulla situazione socio-assistenziale, nel territorio di competenza, l'Ufficio
per la protezione dei minori presenta trimestralmente al comitato di gestione
una relazione, contenente una analitica esposizione e valutazione delle
iniziative prese e dei risultati conseguiti.
Il comitato di gestione è tenuto a
discutere entro trenta giorni le relazioni di cui al comma precedente e a far
conoscere all'ufficio per la protezione dei minori le determinazioni adottate.
TITOLO II
PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AI
SERVIZI ASSISTENZIALI
Art.
5
Soggetti assistibili
Hanno diritto a fruire dei servizi
socio-assistenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente
regolamento e sulla base delle indicazioni contenute
nel Piano socio sanitario di cui all'art. 23 della legge regionale 29/82, tutti
i cittadini in stato di bisogno, residenti nel territorio dell'Associazione
dei Comuni di ...... nonché gli apolidi ed i rifugiati, i soggetti a provvedimento
dell'Autorità giudiziaria ed, in via d'urgenza, gli stranieri e coloro che si
trovano occasionalmente nel territorio dell'Associazione dei Comuni di
......, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.
Art.
6
Competenza e istruttoria
I procedimenti di ammissione
ai servizi assistenziali e quelli di cessazione delle prestazioni sono
eseguiti dall'équipe socio-sanitaria del distretto di base dell'Associazione
dei Comuni di ......
Il procedimento di
ammissione ai servizi assistenziali ha inizio su domanda di chi vi
abbia interesse ovvero d'ufficio nei casi in cui i servizi sociali del
distretto di base abbiano, comunque, notizia dell'esistenza di soggetti
assistibili.
La domanda va indirizzata al
presidente del comitato di gestione dell'ULSS, il quale ne dispone la
trasmissione, per l'istruttoria, al responsabile del competente distretto di
base.
Le domande e le rilevazioni
di ufficio sono registrate, esaminate e poste in istruttoria secondo
l'ordine cronologico, quale si desume dal timbro di entrata per le domande e
dalla data di registrazione per le rilevazioni di ufficio.
Hanno precedenza nell'istruttoria i
casi corrispondenti a domande o segnalazioni dalle
quali possano desumersi stati di grave bisogno di assistenza e tutela.
L'istruttoria ha lo scopo di
individuare i soggetti assistibili e di verificare
l'esistenza delle condizioni per la loro ammissione ai servizi assistenziali.
Gli accertamenti possono essere effettuati dagli operatori sociali incaricati, tramite:
- colloquio in ufficio;
- visita domiciliare;
- esame documentazione richiesta
(stato di famiglia - busta paga - fotocopia del libretto di pensione -
tesserino di disoccupazione - certificazioni sanitarie, specialistiche ecc.);
- informazioni di altri
operatori di servizi all'interno ed all'esterno del distretto (scuola -
attività di aggregazione sociale, tempo libero ecc.).
L'équipe socio-sanitaria del
distretto, sulla base degli accertamenti esperiti per la valutazione
socio-economica del singolo o del nucleo familiare, e tenuto conto dei
parametri di riferimento stabiliti per l'attuazione dei servizi assistenziali, propone al comitato di gestione gli
interventi ritenuti più idonei.
Art.
7
Parametri di
riferimento
L'ULSS provvederà
a definire i livelli delle prestazioni assistenziali, i livelli di
reddito per gli interventi di assistenza economica, i livelli di idoneità dei
servizi e delle strutture residenziali, secondo gli indirizzi emanati dalla
Giunta regionale in attuazione del Piano socio-sanitario e della legge
regionale 29/82.
Art.
8
Compartecipazione
finanziaria
Può essere chiesto agli utenti ed
alle persone tenute agli alimenti, il concorso al casto di determinate
prestazioni in relazione alle loro condizioni
economiche, tenuto conto dei parametri di riferimento nell'ambito del calcolo
del minimo vitale di cui agli indirizzi contenuti nel Piano socio sanitario
regionale.
In ogni caso deve essere garantita
agli utenti dei servizi, la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi
che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle
esigenze personali.
Art.
9
Decisione
Conclusa l'istruttoria, il comitato
di gestione dell'Associazione dei Comuni di ......,
ove ricorrano i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento,
emette provvedimento di ammissione alle prestazioni assistenziali, fissando i
termini di decorrenza, durata e scadenza dell'efficacia dei provvedimenti
stessi.
L'eventuale provvedimento di non
ammissione alle prestazioni assistenziali deve essere
motivato.
Art.
10
Comunicazione
Il provvedimento di
ammissione o di non ammissione ai servizi assistenziali è comunicato
dal presidente del comitato di gestione, per iscritto agli interessati.
Nella comunicazione il presidente
fissa il termine perentorio, comunque non inferiore a
30 gg., entro il quale possono essere presentate
istanze di riesame del provvedimento.
Tali istanze
seguiranno l'iter procedurale di cui agli articoli precedenti.
Art.
11
Verifiche e controlli
I distretti di base verificano sistematicamente
l'andamento degli interventi assistenziali in atto e
ne riferiscono trimestralmente al comitato di gestione il quale adotta ogni
opportuna iniziativa.
Tale verifica viene
effettuata anche per accertare il permanere delle condizioni che hanno determinato
l'intervento assistenziale.
Art.
12
Cessazione prestazioni
assistenziali
Qualora vengano meno i motivi per i
quali gli interventi erano stati disposti, il comitato di gestione emette
provvedimento di cessazione della prestazione assistenziale
in atto.
Detto provvedimento è comunicato con
le stesse modalità di cui all'art. 10.
TITOLO III
PROCEDURE DI URGENZA PER I
PROVVEDIMENTI IMMEDIATI ED ECCEZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE REGIONALE 29/82
Art.
13
Indagine preliminare
L'ULSS, qualora si
verifichi che i cittadini per improvvise ed imprevedibili situazioni
contingenti, personali e familiari siano sprovvisti dei mezzi necessari al
soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita, attua i provvedimenti
immediati ed eccezionali di cui all'art. 18 legge regionale 29/82, adottando
le seguenti procedure di urgenza:
1) sopralluogo
immediato per la valutazione tempestiva, da parte dell'équipe socio-sanitaria
del distretto di base, della situazione socio-economica-familiare ambientale dei casi segnalati;
2) contemporanei collegamenti anche
telegrafici, da parte dell'équipe stessa, con l'Autorità amministrativa
(sindaco e/o assessori competenti) o se del casa giudiziaria
(Pretore, Giudice tutelare, Presidente del tribunale per i minorenni) nonché
con l'ufficio per la protezione dei minori (art. 22 legge regionale 29/82) per
promuovere e concordare gli interventi immediati ed eccezionali ritenuti più
idonei e comunque possibili.
Art.
14
Erogazione degli
interventi
Il presidente del comitato di
gestione adotta con immediatezza gli opportuni provvedimenti a norma
dell'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 su proposta dell'équipe socio-sanitaria di base.
L'équipe socio-sanitaria di base
interviene con l'erogazione di sussidi di assistenza
straordinaria non ricorrenti, o valendosi, se del caso, delle strutture ed
organismi assistenziali, preferibilmente, esistenti nel territorio
dell'Associazione dei Comuni di ......, ivi compresi, le Associazioni di
volontariato o singoli volontari.
In ogni caso è da ritenersi
prioritaria l'utilizzazione dei servizi di assistenza
domiciliare e di affidamento familiare di cui agli artt.
16 e 20 della legge regionale 29/82.
Art.
15
Ratifica
L'équipe socio-sanitaria di base, attuati
i provvedimenti di urgenza, ne perfeziona
l'istruttoria, inoltrando entro 5 gg. al comitato di
gestione, una relazione illustrativa contenente le motivazioni ed i
provvedimenti presidenziali adottati per la necessaria ratifica, a norma del
citato art. 21, quarto comma, legge regionale n. 65.
Art.
16
Superamento
dell'emergenza
Superato lo stato di
emergenza degli assistiti, l'équipe socio-sanitaria di base, si adopera
nei loro confronti con attività di sostegno psico-fisico-sociale,
al fine del loro reinserimento nelle normali condizioni di vita e di relazione
proponendo ulteriori interventi per rimuovere le cause delle situazioni di
disagio degli assistiti.
(1) La legge è stata
pubblicata sul n. 59 di Prospettive assistenziali.
www.fondazionepromozionesociale.it