Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984

 

 

REGIONE UMBRIA: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

 

 

Riportiamo integralmente, a scopo di documen­tazione, il testo della deliberazione della Giunta della Regione Umbria 18 ottobre 1983 n. 5734 «Schema tipo del regolamento di gestione dei servizi sociali delle Associazioni dei Comuni».

 

 

TESTO DELLA DELIBERAZIONE

 

La Giunta regionale

Visto l'art. 25, ultimo comma, della legge re­gionale 31 maggio 1982, n. 29, in virtù del quale, la Giunta regionale, sentita la competente com­missione consiliare, adotta uno schema tipo di regolamento di gestione dei servizi sociali delle Associazioni intercomunali;

Considerato che la competente commissione consiliare, pronunciandosi con provvedimento del 29 luglio 1983, n. 118, sullo schema di Rego­lamento predisposto dalla Giunta regionale con atto del 3 maggio 1983, n. 2393, ha espresso «pa­rere favorevole ... con le seguenti osservazioni: - individuare come soggetto istituzionale delle norme regolamentari, l'Associazione dei comuni e non l'ULSS; - relativamente ai Comitati pre­visti quali soggetti attivi del processo di parte­cipazione, si ritiene che il Regolamento debba prevedere più analiticamente eventuali modalità di composizione degli stessi ed in particolare i diritti e corrispondenti obblighi nei confronti di tali comitati da parte delle Amministrazioni».

Ritenuto di doversi adeguare al suddetto pa­rere;

All'unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

delibera:

- di adottare lo schema tipo di regolamento di gestione dei servizi sociali delle Associazioni in­tercomunali, allegato al presente atto delibera­tivo, del quale lo stesso costituisce parte inte­grante;

- di disporre che tale schema-tipo di regola­mento venga inviato alle Associazioni medesime a norma del citato ultimo comma dell'art. 25 del­la legge regionale n. 29 e che inoltre venga pub­blicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria;

- di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, a norma dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, in considera­zione dell'urgenza di consentire l'adozione del Regolamento da parte delle Associazioni dei co­muni, a norma del primo comma del citato art. 25.

 

Allegato

Schema-tipo di regolamento dei servizi sociali delle Associazioni dei comuni, in attuazione del­l'art. 25 della l.r. 31 maggio 1982, n. 29 (1)

 

TITOLO I

PARTECIPAZIONE SOCIALE

 

Art. 1

Forme e modalità

L'Associazione dei Comuni, nello svolgimento delle funzioni di cui alla l.r. del 31 maggio 1982, n. 29, e nell'organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, attua la più ampia partecipa­zione dei cittadini, delle forze sociali e degli utenti dei servizi stessi, secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 29, 31 e 32 dello sta­tuto dell'Associazione stessa.

 

Art. 2

Comitati locali di utenza dei servizi

L'Associazione dei Comuni favorisce inoltre l'attività dei comitati locali rappresentativi di tut­te le istanze dell'utenza dei servizi di tipo per­manente, di cui agli artt. 9 e 21 della legge re­gionale 31 maggio 1982, n. 29, al fine di rendere ancor più incisiva la partecipazione degli utenti all'organizzazione dei servizi.

I comitati locali di utenza dei servizi sono or­gani partecipativi, spontanei che possono sor­gere tra gli utenti di un servizio o di una strut­tura come ad esempio comitati di genitori di asili nido, scuole materne, comitati di ospiti di case di riposo, soggiorni di vacanza, mense collettive, comitati di utenti di centri di aggregazione socia­le, ecc.

I comitati locali di utenza dei servizi sono composti da:

- utenti dei servizi in modo continuativo e comunque da oltre un mese;

- organismi e comitati rappresentativi dell'u­tenza previsti dalla legge e/o dai regolamenti locali, per esempio scuole materne, centri di vita associativa;

- genitori o esercenti potestà genitoriale in caso di servizi rivolti a minori.

Per la validità delle riunioni del comitato locale di utenza dei servizi, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità delle sue determinazioni è ne­cessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il comitato locale di utenza dei servizi elegge nel proprio seno il presidente a maggioranza dei componenti.

Il comitato locale di utenza dei servizi è con­vocato dal presidente di sua iniziativa o a ini­ziativa di almeno un terzo dei propri membri.

L'U.L.S.S. a norma del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale del 31 maggio 1982, n. 29, con propria deliberazione, prende atto dell'avve­nuta costituzione dei comitati locali di utenza dei servizi, dandone comunicazione agli inte­ressati.

I comitati locali di utenza dei servizi hanno il compito di:

- verificare la rispondenza dei servizi agli ef­fettivi bisogni espressi dall'utenza;

- proporre modifiche per il miglioramento delle prestazioni.

L'U.L.S.S. entro 30 gg. della richiesta è tenuta a comunicare ai comitati locali di utenza dei ser­vizi le proprie decisioni con adeguate motiva­zioni.

 

Art. 3

Parere del comitato partecipativo di distretto

Il comitato partecipativo di distretto deve esse­re informato mensilmente, e comunque con perio­dicità preordinata, dai servizi sociali del distret­to di base, sulla tipologia dei bisogni individuali e collettivi affrontati, onde permettere una valu­tazione sull'andamento dei servizi e delle presta­zioni rese anche in vista delle risposte da dare non esclusivamente di tipo assistenziale. Esso esprime il proprio parere obbligatoriamente in caso di eventuali proposte di installazione di strutture a rilevanza collettiva.

 

Art. 4

Ufficio per la protezione dei minori

L'Ufficio per la protezione dei minori di cui all'art. 22 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29, il cui responsabile, per le particolari fun­zioni che svolge, viene eletto dall'Assemblea dei Comuni secondo le modalità dello stesso ar­ticolo, è tenuto a conoscere la condizione dei minori e dei cittadini a grave rischio di emar­ginazione, acquisendo tutte le informazioni che ritiene utili, nelle forme e nelle sedi più oppor­tune, in modo da promuovere gli interventi neces­sari, per eliminare le situazioni di disagio sociale accertato.

Per lo svolgimento di tali compiti, l'Ufficio per la protezione dei minori, tiene conto delle segna­lazioni che gli pervengono dai comitati parteci­pativi di distretto, dai distretti di base, oltre che dai cittadini.

Affinché gli organi di gestione delle Associa­zioni dei Comuni siano meglio informati sulla si­tuazione socio-assistenziale, nel territorio di com­petenza, l'Ufficio per la protezione dei minori presenta trimestralmente al comitato di gestione una relazione, contenente una analitica esposi­zione e valutazione delle iniziative prese e dei risultati conseguiti.

Il comitato di gestione è tenuto a discutere en­tro trenta giorni le relazioni di cui al comma pre­cedente e a far conoscere all'ufficio per la prote­zione dei minori le determinazioni adottate.

 

 

TITOLO II

PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE AI SERVIZI ASSISTENZIALI

 

Art. 5

Soggetti assistibili

Hanno diritto a fruire dei servizi socio-assisten­ziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e sulla base delle indica­zioni contenute nel Piano socio sanitario di cui all'art. 23 della legge regionale 29/82, tutti i cit­tadini in stato di bisogno, residenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni di ...... nonché gli apolidi ed i rifugiati, i soggetti a provvedi­mento dell'Autorità giudiziaria ed, in via d'urgen­za, gli stranieri e coloro che si trovano occasio­nalmente nel territorio dell'Associazione dei Co­muni di ......, per il tempo necessario al loro rientro nel luogo di provenienza.

 

Art. 6

Competenza e istruttoria

I procedimenti di ammissione ai servizi assi­stenziali e quelli di cessazione delle prestazioni sono eseguiti dall'équipe socio-sanitaria del di­stretto di base dell'Associazione dei Comuni di ......

Il procedimento di ammissione ai servizi assi­stenziali ha inizio su domanda di chi vi abbia in­teresse ovvero d'ufficio nei casi in cui i servizi sociali del distretto di base abbiano, comunque, notizia dell'esistenza di soggetti assistibili.

La domanda va indirizzata al presidente del co­mitato di gestione dell'ULSS, il quale ne dispone la trasmissione, per l'istruttoria, al responsabile del competente distretto di base.

Le domande e le rilevazioni di ufficio sono regi­strate, esaminate e poste in istruttoria secondo l'ordine cronologico, quale si desume dal timbro di entrata per le domande e dalla data di regi­strazione per le rilevazioni di ufficio.

Hanno precedenza nell'istruttoria i casi corri­spondenti a domande o segnalazioni dalle quali possano desumersi stati di grave bisogno di as­sistenza e tutela.

L'istruttoria ha lo scopo di individuare i sogget­ti assistibili e di verificare l'esistenza delle con­dizioni per la loro ammissione ai servizi assi­stenziali.

Gli accertamenti possono essere effettuati da­gli operatori sociali incaricati, tramite:

- colloquio in ufficio;

- visita domiciliare;

- esame documentazione richiesta (stato di famiglia - busta paga - fotocopia del libretto di pensione - tesserino di disoccupazione - certifi­cazioni sanitarie, specialistiche ecc.);

- informazioni di altri operatori di servizi all'interno ed all'esterno del distretto (scuola - attività di aggregazione sociale, tempo libero ecc.).

L'équipe socio-sanitaria del distretto, sulla ba­se degli accertamenti esperiti per la valutazione socio-economica del singolo o del nucleo familia­re, e tenuto conto dei parametri di riferimento stabiliti per l'attuazione dei servizi assistenziali, propone al comitato di gestione gli interventi ri­tenuti più idonei.

 

Art. 7

Parametri di riferimento

L'ULSS provvederà a definire i livelli delle pre­stazioni assistenziali, i livelli di reddito per gli in­terventi di assistenza economica, i livelli di ido­neità dei servizi e delle strutture residenziali, se­condo gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale in attuazione del Piano socio-sanitario e della leg­ge regionale 29/82.

 

Art. 8

Compartecipazione finanziaria

Può essere chiesto agli utenti ed alle persone tenute agli alimenti, il concorso al casto di de­terminate prestazioni in relazione alle loro con­dizioni economiche, tenuto conto dei parametri di riferimento nell'ambito del calcolo del minimo vitale di cui agli indirizzi contenuti nel Piano so­cio sanitario regionale.

In ogni caso deve essere garantita agli utenti dei servizi, la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

 

Art. 9

Decisione

Conclusa l'istruttoria, il comitato di gestione dell'Associazione dei Comuni di ......, ove ri­corrano i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento, emette provvedimento di ammissione alle prestazioni assistenziali, fissan­do i termini di decorrenza, durata e scadenza dell'efficacia dei provvedimenti stessi.

L'eventuale provvedimento di non ammissio­ne alle prestazioni assistenziali deve essere mo­tivato.

 

Art. 10

Comunicazione

Il provvedimento di ammissione o di non am­missione ai servizi assistenziali è comunicato dal presidente del comitato di gestione, per iscritto agli interessati.

Nella comunicazione il presidente fissa il ter­mine perentorio, comunque non inferiore a 30 gg., entro il quale possono essere presentate istanze di riesame del provvedimento.

Tali istanze seguiranno l'iter procedurale di cui agli articoli precedenti.

 

Art. 11

Verifiche e controlli

I distretti di base verificano sistematicamente l'andamento degli interventi assistenziali in atto e ne riferiscono trimestralmente al comitato di gestione il quale adotta ogni opportuna iniziativa.

Tale verifica viene effettuata anche per accer­tare il permanere delle condizioni che hanno de­terminato l'intervento assistenziale.

 

Art. 12

Cessazione prestazioni assistenziali

Qualora vengano meno i motivi per i quali gli interventi erano stati disposti, il comitato di ge­stione emette provvedimento di cessazione della prestazione assistenziale in atto.

Detto provvedimento è comunicato con le stes­se modalità di cui all'art. 10.

 

TITOLO III

PROCEDURE DI URGENZA PER I PROVVEDIMENTI IMMEDIATI ED ECCEZIONALI DI CUI ALL'ART. 18 LEGGE REGIONALE 29/82

 

Art. 13

Indagine preliminare

L'ULSS, qualora si verifichi che i cittadini per improvvise ed imprevedibili situazioni contingen­ti, personali e familiari siano sprovvisti dei mez­zi necessari al soddisfacimento dei bisogni fon­damentali di vita, attua i provvedimenti immedia­ti ed eccezionali di cui all'art. 18 legge regionale 29/82, adottando le seguenti procedure di ur­genza:

1) sopralluogo immediato per la valutazione tempestiva, da parte dell'équipe socio-sanitaria del distretto di base, della situazione socio-eco­nomica-familiare ambientale dei casi segnalati;

2) contemporanei collegamenti anche telegrafi­ci, da parte dell'équipe stessa, con l'Autorità am­ministrativa (sindaco e/o assessori competenti) o se del casa giudiziaria (Pretore, Giudice tutelare, Presidente del tribunale per i minorenni) nonché con l'ufficio per la protezione dei minori (art. 22 legge regionale 29/82) per promuovere e concordare gli interventi immediati ed eccezio­nali ritenuti più idonei e comunque possibili.

 

Art. 14

Erogazione degli interventi

Il presidente del comitato di gestione adotta con immediatezza gli opportuni provvedimenti a norma dell'articolo 21, quarto comma, della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 su proposta dell'équipe socio-sanitaria di base.

L'équipe socio-sanitaria di base interviene con l'erogazione di sussidi di assistenza straordinaria non ricorrenti, o valendosi, se del caso, delle strutture ed organismi assistenziali, preferibil­mente, esistenti nel territorio dell'Associazione dei Comuni di ......, ivi compresi, le Associa­zioni di volontariato o singoli volontari.

In ogni caso è da ritenersi prioritaria l'utilizza­zione dei servizi di assistenza domiciliare e di affidamento familiare di cui agli artt. 16 e 20 del­la legge regionale 29/82.

 

Art. 15

Ratifica

L'équipe socio-sanitaria di base, attuati i prov­vedimenti di urgenza, ne perfeziona l'istruttoria, inoltrando entro 5 gg. al comitato di gestione, una relazione illustrativa contenente le motivazioni ed i provvedimenti presidenziali adottati per la necessaria ratifica, a norma del citato art. 21, quarto comma, legge regionale n. 65.

 

Art. 16

Superamento dell'emergenza

Superato lo stato di emergenza degli assistiti, l'équipe socio-sanitaria di base, si adopera nei lo­ro confronti con attività di sostegno psico-fisico­-sociale, al fine del loro reinserimento nelle nor­mali condizioni di vita e di relazione proponendo ulteriori interventi per rimuovere le cause delle situazioni di disagio degli assistiti.

 

 

 

(1) La legge è stata pubblicata sul n. 59 di Prospettive assistenziali.

 

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