Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984
TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE ALLE UNITA’ LOCALI
Pur essendo
necessaria, com'è ovvio, una legge nazionale sull'assistenza per una riforma
generale del settore, le Regioni hanno alcuni importanti spazi di intervento per realizzare la riorganizzazione, dei
servizi socio-assistenziali (cfr. le
leggi delle Regioni Umbria e Piemonte in Prospettive assistenziali n. 59 e
n. 60).
Altre
iniziative possono essere assunte dagli Enti locali.
Al riguardo
riportiamo la deliberazione della Amministrazione
provinciale di Bologna che trasferisce le funzioni socio-assistenziali alle
USSL n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.
Riportiamo
altresì l'accordo intervenuto fra la Amministrazione
provinciale di Torino, le Organizzazioni sindacali e il Coordinamento sanità e
assistenza fra i movimenti di base.
A causa della altissima specializzazione dell'intervento e del
limitato numero degli utenti, riteniamo che l'assistenza sociale (non quella sanitaria)
ai figli di ignoti e alle gestanti e madri aventi problemi concernenti il
riconoscimento o meno dei loro nati, dovrebbe essere affidata al massimo ad una
Unità locale per ogni provincia, con l'obbligo di intervenire nei confronti di
tutti gli utenti del territorio.
Con il
trasferimento delle funzioni assistenziali dalle Province alle Unità locali,
finalmente i cittadini avrebbero un solo ente a cui rivolgersi e cesserebbero
anche le attuali assurde categorizzazioni per cui, ad esempio, i minori nati nel matrimonio sono
attualmente assistiti da un ente diverso (e spesso con interventi differenti)
da quello competente per i nati fuori dal matrimonio.
I
DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA (1)
Il Consiglio,
Premesso che con atto consiliare n. 745 dell'8.6.1976
la Provincia di Bologna deliberò l'affidamento ai Consorzi socio-sanitari,
costituiti nel territorio provinciale, delle funzioni assistenziali
di competenza, sulla base di un disciplinare contenente i principi, gli standards e le procedure per l'esercizio degli interventi
decentrati;
Richiamato l'art. 38 della L.R.
3.1.1980 n. 1, recante norme sulla Associazione dei
Comuni, sull'ordinamento delle Unità sanitarie locali e sul coordinamento dei
servizi sanitari e sociali e in particolare il penultimo ed ultimo comma che recitano:
«Per l'esercizio delle funzioni di eventuali
competenze delle Province, tra le stesse, le Associazioni dei Comuni, le
Comunità montane e i Comuni singoli si realizzano, mediante convenzione,
opportune forme di collaborazione. Con la convenzione sono, tra l'altro,
disciplinati i rapporti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale»;
Dato atto che la Provincia di
Bologna, sulla base delle intese intercorse con gli organi rappresentativi
delle UU.SS.LL. al momento del loro insediamento, ha
mantenuto la gestione associata dei propri servizi sociali già decentrati ai
disciolti Consorzi socio-sanitari, provvedendo con apposita convenzione per
ciascun ambito territoriale;
Avuta presente la riserva, contenuta nelle deliberazioni
consiliari di approvazione di detta convenzione, di
procedere ad ulteriore decentramento delle funzioni provinciali nel settore,
in conformità allo spirito dell'art. 38 L.R. n. 1/80 citata;
Atteso che può ora addivenirsi
allo scioglimento di detta riserva e, contestualmente, sulla
scorta dell'esperienza maturata nel lungo periodo di gestione
decentrata ai Consorzi socio-sanitari prima e alle UU.SS.LL.
poi, provvedersi ad una definizione più organica e
puntuale delle modalità di gestione delle funzioni, anche alla luce della intervenuta
legislazione nel settore e delle direttive regionali per le singole branche di
intervento;
Precisato che, sui principi, indirizzi, obiettivi e
criteri contenuti nella proposta di convenzione affrontata e destinata a
sostituire in toto quella precedente, si è realizzata
l'opportuna consultazione;
Che la Commissione consiliare competente, ha espresso
unanime parere favorevole;
delibera
1) di approvare lo schema di convenzione per
l'esercizio delle funzioni assistenziali di competenza
della Provincia così come risulta dall'allegato formante parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2) di autorizzare il Presidente
della Provincia a procedere alla stipulazione delle conseguenti convenzioni, da
valere per ciascun ambito territoriale.
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DI . ... . .... PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA NELL'AREA
DELL'U.S.L. N. ......
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, penultimo e ultima comma, della legge regionale 3
gennaio 1980, n. 1, recante norme sull'Associazione dei Comuni,
sull'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali e sul coordinamento dei servizi
sanitari e sociali e con riferimento a quanto disposto al punto 6) del Decreto
del Presidente della Giunta regionale in data ....... n......... concernente
l'attivazione dell'U.S.L. di ....... n. ......., a termini del quale, fino
all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le funzioni
di assistenza sociale sono organizzate, ai sensi dell'art. 40 della citata
legge regionale n. 1/1980, nel servizio sanitario dell'Unità Sanitaria Locale
stessa, la Provincia di Bologna e l'Associazione dei Comuni di ...... convengono
e stipulano quanto segue ai fini dell'esercizio delle funzioni assistenziali di
competenza della Provincia di Bologna, da svolgersi mediante l'U.S.L. n.......
nell'ambito territoriale della medesima.
Art. 1 -
Funzioni assistenziali affidate all'Associazione dei
Comuni ....... da svolgersi tramite la competente USL
La Provincia di Bologna affida all'Associazione dei
Comuni di ...... l'esercizio, per sua conto e
limitatamente all'ambito territoriale di competenza, delle funzioni
provinciali in materia di assistenza alle sottoindicate
categorie:
a) minori illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono
e riconosciuti dalla sola madre povera, secondo le
disposizioni di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e relativo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 29 dicembre 1927, n. 2822;
b) ciechi e sordomuti poveri rieducabili ex art. 144,
lett. G) del T.U., della
legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
c) madri e minori già assistiti dalla disciolta O.N.M.I., ai sensi dell'art. 4, n.
1 del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316.
Gli interventi di cui al comma precedente saranno
svolti dall'Unità Sanitaria Locale n........ attraverso i suoi organi, servizi
e presidi e dovranno consentire, sotto il profilo gestionale e impregiudicata restando la titolarietà
delle funzioni, la massima integrazione possibile nell'ambito territoriale tra
le competenze istituzionali della Provincia, dei/l Comuni/e e della Regione in
materia di assistenza, una maggiore partecipazione di base e l'avvio del processo
di superamento dell'ancora sussistente categorizzazione
degli interventi e, infine, una più accentuata caratterizzazione sociale
dell'intera funzione assistenziale.
L'Associazione dei Comuni ......
accetta l'affidamento delle predette funzioni e si impegna ad esercitarle per
conto della Provincia di Bologna, a mezzo dell'Unità Sanitaria Locale n.
....... nel rispetto delle leggi vigenti per le specifiche materie e nei modi,
nelle forme, con i limiti e con gli obblighi specificati nei successivi articoli.
Art. 2 -
Principi
L'attuazione degli interventi assistenziali
di cui al precedente art. 1 deve ispirarsi ai seguenti principi, costituenti
punti fondamentali di riferimento per una prima riorganizzazione del settore,
che, pur nell'assolvimento degli obblighi di legge, si muova nella direzione
di un nuovo sistema assistenziale rivolto alla tutela e alla promozione sociale
del cittadino in condizioni di inferiorità:
a) funzione e contenuto sociale dell'Assistenza
pubblica, anch'essa considerata nei decisivi aspetti della prevenzione, della
socializzazione e del recupero ad una normale e dignitosa condizione
esistenziale intesa come diritto di ogni cittadino;
b) caratterizzazione antiemarginante ed antisegregante
degli interventi che devono quindi assumere contenuti e finalità antistituzionalizzanti e deistituzionalizzanti
per mirare al mantenimento e all'inserimento sociale del cittadino assistito;
c) concezione unitaria degli interventi in luogo
della settorializzazione e categorizzazione
che contraddistinguono attualmente l'intera area assistenziale.
Art. 3 - Criteri
e limiti
L'attività assistenziale
disciplinata dalla presente convenzione deve essere il più possibile unificata
e coordinata con gli interventi sociosanitari che l'U.S.L. svolge sulla base
delle competenze proprie o per conto dei/l Comuni/e e della Regione.
Il comportamento e le scelte dell'U.S.L. e dei suoi
servizi devono di norma conformarsi ai seguenti criteri e limiti validi per
l'intero territorio provinciale e per tutti i casi nei quali emerge il bisogno
d'assistenza:
1) gli interventi assistenziali
devono tendere a favorire una normale condizione esistenziale del cittadino in
difficoltà, mantenendolo- solitamente nel propria ambiente familiare e sociale
e operando il più possibile sulle potenzialità individuali e collettive;
2) le prestazioni assistenziali
devono realizzarsi innanzitutto attraverso il complesso dei servizi
socio-assistenziali, sanitari ed educativi del territorio, la cui integrazione
deve essere stimolata e coordinata per cogliere anche le esigenze più
specifiche degli assistiti; in questo complesso di servizi rientrano anche le
strutture territoriali finalizzate al mantenimento e all'inserimento sociale
degli assistiti, per le quali permane l'impegno promozionale e contributivo
della Provincia;
3) gli interventi assistenziali
devono rispondere ai bisogni specifici di ogni soggetto assistito, senza
isolare ogni singolo caso, ma riconducendolo alle varie collettività
interessate (famiglia, comunità, etc.) per fare emergere anche le problematiche
sociali sulle quali operare;
4) gli interventi assistenziali
debbono essere rivolti ai soggetti che si trovano nelle condizioni di assistibilità indicate dalle leggi che disciplinano le
aree assistenziali di cui al precedente art. 1 e per i quali si è accertata la
sussistenza della condizione di bisogno economico e sociale;
5) gli interventi assistenziali
non si esauriscono nelle provvidenze economiche che vanno considerate come
supporto dell'opera di recupero e di socializzazione e che, pertanto, vanno
sempre collegate con le prestazioni di servizio sociale;
6) l'assistenza economica va erogata secondo le
modalità indicate nella presente convenzione per ogni area di
assistenza.
Quanto sopra è specificato al fine di
consentire la massima uniformità possibile, nell'intero ambito provinciale,
degli interventi assistenziali. Tuttavia l'U.S.L. nello svolgimento
dell'attività affidatale, può introdurre quelle variazioni non sostanziali
necessarie a cogliere le peculiarità, le diversità e le caratteristiche delle
condizioni socio-economiche della propria zona.
TITOLO I
ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA, AI
MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA E ALLA MATERNITÀ
Art. 4 - Norma
generale
Sono compresi in questa area
assistenziale tutte le competenze e le attività che l'Amministrazione
provinciale svolge a favore della prima infanzia, dell'età evolutiva, della
maternità in base alle leggi vigenti e alla consuetudine derivata dalla
interpretazione e dalla applicazione estensiva e storica delle stesse norme.
È affidato all'Associazione dei Comuni ...... l'esercizio, a mezzo della competente U.S.L., delle funzioni assistenziali della Provincia nei
riguardi dei seguenti soggetti assistibili:
- cittadini minori non vedenti;
- cittadini minori affetti da sordomutismo;
- cittadini minori illegittimi;
- cittadini minori senza o con
insufficiente assistenza materiale, morale, educativa, da parte della
famiglia;
- cittadine gestanti e madri bisognose.
In questo settore, particolarmente, l'U.S.L. è
impegnata, nello svolgimento dell'attività affidatale, a realizzare gli
interventi assistenziali nel modo più unitario
possibile, attuando quelle forme organizzative che consentano, pur nel rispetto
delle normative vigenti, di corrispondere ai bisogni per fasce d'età ancor
prima che per categoria.
La legge regionale 10 giugno 1976,
n. 22 e le esperienze compiute in questo campo costituiscono i punti di
riferimento attuali per l'esercizio
delle attività affidate in forza della presente convenzione.
Art. 5 - Minori
ciechi e sordomuti rieducabili
La funzione assistenziale
che sarà svolta dalla U.S.L. è quella prevista dall'art. 144, lett. G), n. 3
del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.
Quest'assistenza viene erogata in
contenuti e in forme rapportati all'evoluzione sociale e alle più recenti
acquisizioni educativo-culturali in materia di
recupero e socializzazione dei minori interessati. Essa pertanto accentua i
connotati educativo-formativi, ed è sempre finalizzata
al miglioramento dell'autonomia funzionale e sociale del soggetto ed è diretta
a favorire la acquisizione di livelli culturali e
professionali rapportati alle condizioni soggettive.
Le prestazioni sono dovute
quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:
a) assenza assoluta della vista e dell'udito ovvero
presenza di un residuo funzionale tale da impedire la adozione
dei normali strumenti di apprendimento e quindi da richiedere supporti particolari;
b) condizioni economiche di bisogno che non
consentano di far fronte ai problemi ed alle difficoltà derivanti dalla
minorazione con le risorse proprie, familiari, previdenziali ovvero prestate
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Gli interventi assistenziali
sono rivolti principalmente a:
- creare le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico e per il raggiungimento di livelli di istruzione
superiore o per il conseguimento di una qualificazione professionale, utilizzando
le strutture normali e, tra queste, privilegiando quelle del territorio di
appartenenza;
- favorire l'insediamento lavorativo e sociale del
soggetto.
Tali interventi, ove non sussistano provvidenze di
competenza di altre istituzioni, si attuano
solitamente nelle seguenti forme:
1) supporti didattici scolastici;
2) sussidi strumentali particolari collegati a
specifiche esigenze individuali;
3) sussidi economici diretti e indiretti e prestazioni
di servizi;
4) ricoveri convittuali e semiconvittuali quando non sono percorribili gli
interventi assistenziali sopraddetti.
Le prestazioni di cui ai punti 1)
e 2) saranno contenute nel limite massimo annuo di L.
500.000. I sussidi di cui al punto 3) potranno essere erogati nelle misure
massime mensili determinate dall'U.S.L.
I servizi di cui avvalersi sono quelli delle strutture
che gli Enti locali hanno realizzato e organizzano per la popolazione in
generale.
Per gli eventuali ricoveri l'U.S.L.
deve acquisire la preventiva autorizzazione dalla Provincia presentando
motivata relazione.
Art. 6 - Minori
nati fuori dal matrimonio (esposti ed illegittimi)
La funzione assistenziale
affidata in gestione è quella prevista dall'art. 144 lett. G), n. 2 del T.U.
della legge comunale e provinciale, più ampiamente disciplinata dal R.D.
8.5.1927 n. 798 e del relativo regolamento 19.12.1927 n. 2822. Questa
assistenza viene erogata in contenuti e in forme
correlate con l'evoluzione sociale e con i più attuali principi assistenziali
che, rispetto alle fonti, si sono sensibilmente aggiornati in rapporto alle
mutate esigenze e alle moderne acquisizioni.
Pur garantendo le provvidenze e gli interventi
specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti, i servizi dell'U.S.L. si
muoveranno in modo tale da inserirli nel tessuto unitario dell'assistenza
locale e da omogeneizzarli con le altre prestazioni rivolte all'infanzia.
Pertanto, in luogo delle prestazioni economiche
generalizzate, l'attività assistenziale si espliciterà
primariamente nel garantire, in rapporto allo stato personale, la fruizione
dei servizi territoriali.
L'assistenza economica o altre provvidenze specifiche
necessarie sono da considerarsi a ciò aggiuntive.
I soggetti assistibili sono i seguenti:
1) minori abbandonati, figli di ignoti,
rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia;
2) minori per i quali sia richiesta la pubblica
assistenza, nati nei Comuni della provincia fuori dal
matrimonio e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;
3) minori nati fuori dal
matrimonio e riconosciuti dalla sola madre che provvede direttamente alla
prole e la cui condizione economica sia tale da non garantire alla stessa i
mezzi per una normale esistenza.
L'assistenza si realizza attraverso prestazioni di
servizi territoriali, provvidenze economiche e ricoveri e deve essere
finalizzata agli obiettivi di seguito riportati:
A) per i minori in istato di abbandono di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma
gli interventi assistenziali devono assumere carattere antistituzionale
e devono consentire, quale condizione di vita normale, l'inserimento stabile
dell'assistito in un nucleo familiare.
A questo fine vanno orientati gli interventi che si
riportano in quanto derivanti dall'esperienza provinciale:
- accoglimento di minori non superiori ai sei anni,
ove non intervenga l'immediata collocazione in ambito
familiare ai fini adottivi, presso l'apposito presidio istituito dalla
Provincia ai sensi della legge n. 798/1927 (PAPE I), nei limiti della capacità
ricettiva;
- affido educativo-assistenziale
o inserimento in gruppi famiglia o in strutture similari, nei limiti delle
disponibilità degli Enti locali singoli o associati, e collocazione
in servizi educativi territoriali per l'infanzia;
- contributi economici ordinari e straordinari. Anche i rapporti dei servizi dell'U.S.L. con le competenti
autorità giudiziarie devono essere ispirati al fine di conseguire l'inserimento
familiare.
B) Per i minori di cui al punto 3, cioè
riconosciuti dalla sola madre, gli interventi assistenziali sono di regola
finalizzati al mantenimento del minore nel proprio nucleo familiare, favorendo,
a tale proposito una normale ed autonoma condizione esistenziale al nucleo
stesso.
A questo fine sono orientate le forme assistenziali
che di seguito si riportano esemplificativamente in
quanto derivanti dall'esperienza provinciale:
- interventi d'appoggio dei servizi
assistenziali del territorio tendenti a conseguire una organizzazione
familiare autosufficiente;
- collocazione del minore
presso i servizi sociali per l'infanzia del territorio, in appoggio alla
famiglia;
- assistenza domiciliare;
- contributi economici ordinari e straordinari;
- affido educativo-assistenziale
o inserimento in strutture assistenziali aperte a
tempo pieno del territorio, nel rispetto della normativa vigente e ricorrendo
una condizione di non autosufficienza del nucleo familiare di appartenenza;
- ricovero del minore, con il consenso della madre,
in idoneo istituto del territorio provinciale, quando
le altre alternative si dimostrano impraticabili e quando ricorrono situazioni
di impedimento materiale della madre dovute a causa di forza maggiore.
Art. 7 -
Assistenza all'infanzia in istato di bisogno
materiale e morale
La funzione assistenziale
che sarà esercitata dall'U.S.L. è quella già svolta a favore dell'infanzia
dall'ex O.N.M.I. in base alle specifiche leggi vigenti (T.U. 24.12.1934 n. 2316
- R.D. 15.4.1926 n. 718 e successive modifiche ed integrazioni) e trasferita
alla Provincia ex art. 3 della legge n. 698 del 23.12.1975.
Tale assistenza va svolta in maniera integrata e
coordinata con le altre funzioni socio-sanitarie del territorio e delle
strutture pubbliche in esso organizzate e va concepita
come uno strumento per meglio realizzare le finalità fissate in materia dalla
legge regionale n. 22/1976.
Gli interventi assistenziali
debbono tendere ad aiutare i soggetti appartenenti a nuclei familiari
socialmente deboli per superare situazioni temporanee di particolare
difficoltà che incidono negativamente sullo sviluppo equilibrato degli stessi
soggetti.
Soggetti assistibili
Sono assistibili in questa categoria i soggetti
minorenni senza o con insufficiente assistenza materiale, morale ed educativa che si trovano nelle condizioni indicate dall'art.
4 del T.U. 24.12.1934 n. 2316 e dall'art. 122 del Regolamento 15.4.1926 n. 718
e che, tenuto conto delle modificate condizioni sociali, si riassumono
indicativamente nel seguente modo:
a) minori i cui genitori siano irreperibili, o impediti,
o incapaci di provvedere adeguatamente alla loro assistenza e senza ascendenti
diretti in grado di supplire a tale carenza;
b) minori in istato di
bisogno con genitori decaduti o sospesi dall'esercizio della potestà parentale;
c) minori i cui genitori siano separati o divorziati
e in condizioni socio-economiche tali da non essere in
grado di assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico dei figli;
d) minori appartenenti a nuclei familiari particolarmente
indigenti o comunque in situazioni tali da non essere
in grado di provvedere al normale sviluppo del bambino;
e) minori illegittimi ed esposti che, avendo superato
i limiti massimi di età per fruire dell'assistenza ai
sensi di legge (15 anni), necessitino, sempre in relazione all'interpretazione
estensiva ed attuale delle norme ed alle prassi già introdotte, di particolari
provvidenze, finalizzate ai seguenti scopi:
- proseguimento degli studi;
- acquisizione di una qualificazione professionale;
- completa autonomizzazione
dell'assistito.
Forme e misure degli interventi
Gli interventi assistenziali
sono di regola finalizzati al mantenimento dei minori stessi nel proprio
nucleo familiare, favorendo a tale proposito una normale ed autonoma condizione
esistenziale del nucleo stesso.
Deistituzionalizzazione
La Provincia si impegna a
promuovere e coordinare un programma di deistituzionalizzazione
dei minori presenti in istituto al momento della stipula della convenzione in
oggetto. L'U.S.L., a sua
volta, si impegna a procedere ad accurata verifica di tutte le situazioni di
istituzionalizzazione di minori del proprio territorio e a presentare alla
Provincia concrete proposte per ciascun caso ai fini della dimissione.
Ricovero in istituto
L'U.S.L. si impegna a
contenere al massimo il ricorso al ricovero in istituto verificando tutte le
possibili alternative atte a prevenirlo.
Per i soggetti assistibili indicati negli artt. 6 e 7, il ricovero in istituzioni, al di fuori di
quelli disposti dall'autorità giudiziaria, assume pertanto carattere di eccezionalità e può essere transitoriamente disposto
solo nel caso in cui non esistano soluzioni alternative. Qualora il ricovero adombri una possibile situazione di abbandono, dovrà farsi
luogo a tempestiva segnalazione al Tribunale per i minorenni.
I ricoveri possono avvenire solo in idonei istituti
per l'infanzia del territorio provinciale, ivi compresi, per esigenze del tutto
eccezionali e transitorie, i gruppi appartamento della Provincia, PAPE I e II
(per minori da 0 a 6 anni).
In situazioni del tutto particolari,
ivi comprese quelle in cui sia consigliabile l'allontanamento temporaneo del
minore, si può ricorrere ad istituti idonei al di fuori dell'ambito
territoriale provinciale. In questi casi i servizi competenti dovranno
verificare costantemente l'evolversi delle problematiche sia del minore che del nucleo familiare ai fini di una soluzione definitiva
non istituzionalizzante.
L'U.S.L.,
fermi restando gli adempimenti di spettanza dei Comuni ai sensi del D.P.R.
24.7. 1977, n. 616 2 dai Comuni stessi ad essa
attribuiti, attua inoltre gli interventi assistenziali di pertinenza
provinciale disposti dall'autorità giudiziaria competente, ovvero conseguenti
a provvedimenti emanati dalla medesima in sede civile anche su segnalazione
del Servizio Sociale.
Per i ricoveri disposti dall'autorità giudiziaria,
sempre nell'ambito della competenza civile, I'U.S.L.
si avvarrà dei citati gruppi appartamento PAPE I e II, nei limiti della
ricettività.
È fatto obbligo all'U.S.L. di trasmettere trimestralmente
al Tribunale per i minorenni e, per conoscenza, alla Provincia l'elenco
trimestrale dei ricoverati in istituto, ai sensi dell'articolo 314/5 C.C.
Misure degli interventi
Le prestazioni economiche di cui ai commi precedenti
possono essere erogate nell'ambito dei seguenti limiti massimi:
a) assistenza economica ordinaria: l'U.S.L. determina,
previa comunicazione alla Provincia, gli importi massimi mensili dei contributi
di durata rapportata al tempo necessario per raggiungere condizioni di
normalità e stabilità e comunque non superiori ad un
anno per minore assistito, sia nel caso di assistenza alla famiglia di appartenenza,
sia in caso di assistenza a nucleo affidatario
nonché la spesa massima per l'assistenza domiciliare da determinarsi in base
al costo medio orario di un operatore del servizio di assistenza all'infanzia
(ad esempio: educatore) e per un massimo predeterminata di ore;
b) assistenza economica straordinaria: i sussidi
finanziari una tantum di prima sistemazione autonoma o di supporto a fronte di
situazioni contingenti di particolare bisogno vanno contenuti entro un limite
massimo determinato dall'U.S.L.,
ma comunque non oltre L. 500.000;
c) rette di ricovero in istituto o di collocazione presso servizi sostitutivi del nucleo familiare
(gruppi famiglia, gruppi appartamento, comunità, etc.) con esclusione di altre
provvidenze economiche.
Quando si tratta di minori illegittimi girovaghi,
l'assistenza economica viene erogata sulla base dei
criteri sottoindicati e con le seguenti modalità:
1) l'assistenza economica domiciliare è diretta e viene erogata ai girovaghi con domicilio di soccorso
accertato nella Provincia di Bologna fino al compimento del 14° anno di età, in
cui viene maturato il domicilio di soccorso proprio;
2) tale assistenza, dal 14° anno di
età al 15°. spetta solo a quei minori che siano
nati nella Provincia di Bologna, con segnalazione delle altre situazioni alle
Province competenti;
3) l'erogazione, nella misura di L.
7.000 mensili, è subordinata all'accertamento delle condizioni economiche, nonché dell'eventuale dimora di fatto per almeno due anni
nella stessa località nei riguardi dei girovaghi al fine del domicilio di soccorso,
da effettuarsi con tutte le possibili e dettagliate ricerche.
Art. 8 -
Assistenza alla maternità bisognosa
La funzione assistenziale da
esercitarsi dall'U.S.L. è quella già erogata a favore della maternità dall'ex
O.N.M.I. in base alle specifiche leggi vigenti (T.U. 24.12.1934 n. 2316 e R.D.
15.4.1926 n. 718 e successive modifiche ed integrazioni) e trasferita alla
Provincia ex art. 3 della L. 698/75.
Sono assistibili in questa categoria le gestanti e le
madri cittadine che si trovano nelle condizioni di bisogno indicate
dagli artt. 4 del T.U. 24.12.1934 n.
2316 e 121 del Regolamento 15.4. 1926 n. 718.
Questa assistenza è finalizzata a consentire alla
gestante in situazione socialmente sfavorevole e di bisogno economico di poter
vivere il periodo della gravidanza in condizioni il più possibile normali e ad
aiutare la madre che si trova nella stessa situazione di bisogno, a raggiungere un'autonomia esistenziale allo scopo di eliminare
il rischio della separazione forzata dal figlio nella primissima infanzia.
L'assistenza si esplica di
norma nei seguenti interventi aggiuntivi rispetto a quanto già rientrante
nelle competenze della organizzazione socio-sanitaria del territorio, la quale
deve provvedere a rendere il più possibile integrato il complesso delle
prestazioni e dei servizi offerti:
a) interventi diretti a ricercare
per l'assistita una sistemazione abitativa ed a promuovere una condizione
esistenziale normale;
b) interventi di appoggio
per il conseguimento da parte dell'assistita di una sua autonomia economico-esistenziale (recupero dei rapporti con la
famiglia - ricerca di una occupazione - collocazione del bimbo in servizi
sociali del territorio - etc.);
c) collocazione
dell'assistita, in via del tutto eccezionale e non risultando praticabili gli
interventi di cui alla precedente lettera a), presso strutture pubbliche e
private riconosciute idonee per i singoli casi;
d) assistenza economica in rapporto alla soluzione
praticata.
Misura degli interventi
Le prestazioni economiche di cui al comma precedente
possono essere erogate nell'ambito dei seguenti limiti massimi:
a) per sistemazione abitativa autonoma: un contributo una tantum fino ad un massimo di L. 500.000;
b) per soggiorni presso gruppi-appartamento, in
comunità o case materne: pagamento delle rette richieste o quando trattasi di
strutture pubbliche autogestite: pagamento del costo
mensile pro-capite preventivamente determinato dall'ente
gestore, per un periodo massimo di 2 mesi antecedenti la data presunta del parto
e di nove mesi dopo il parto;
c) i contributi domiciliari mensili, non cumulabili
con le provvidenze sopra elencate, sono determinati dall'U.S.L.
TITOLO II
ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE
Art. 9 - Persone
non vedenti e sordomute rieducabili
È svolta dall'U.S.L. l'assistenza economica straordinaria
a persone adulte non vedenti o sordomute in condizioni di bisogno, per le
quali l'intervento si renda necessario e opportuno
sia per completare l'attività di educazione e formazione iniziata nell'età dell'infanzia
e dell'adolescenza, sia ai fini del conseguimento, indipendentemente da
precedenti interventi, di una qualificazione professionale funzionale alla
loro autonomia.
Le provvidenze economiche devono
essere limitate nel tempo, destinate a sostenere iniziative specifiche
adeguatamente motivate, quantitativamente misurate in rapporto alla condizione
del soggetto e alla soluzione praticata.
TITOLO III
NORME GENERALI
RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
Art. 10 - Deroga
ai limiti quantitativi
I limiti quantitativi dell'assistenza economica,
indicati per le varie aree assistenziali negli articoli
precedenti, possono essere derogati, in casi del tutto eccezionali e previa
autorizzazione dell'Amministrazione provinciale, alla quale dev'essere
tempestivamente inviata la proposta di assistenza adeguatamente motivata,
nell'intesa che, qualora entro 15 gg. dal ricevimento non intervenga esplicito
diniego, la medesima è da considerarsi accolta.
Art. 11 -
Adempimenti amministrativi
L'U.S.L.,
per ogni persona da assistere, si fa carico dello svolgimento degli adempimenti
amministrativi necessari per l'accertamento dei requisiti che, in base alle
leggi vigenti e così come indicato nei precedenti articoli, danno titolo all'assistenza.
In particolare l'U.S.L. dovrà procedere alla istruttoria occorrente per accertare le condizioni di
bisogno dei soggetti per i quali viene richiesta l'assistenza e, laddove è
stabilito dalle disposizioni vigenti, per appurare l'esistenza del domicilio
di soccorso.
Per ogni singolo caso deve essere mantenuta
aggiornata la documentazione probatoria dei presupposti e delle motivazioni
che giustificano gli interventi assistenziali posti in
essere, al fine anche degli eventuali successivi riscontri da parte dell'Amministrazione
provinciale e per il discarico dei fascicoli individuali alla conclusione del
rapporto convenzionale.
Tuttavia l'U.S.L. nello svolgimento delle funzioni
affidate perseguirà il massimo dello snellimento
delle procedure, onde rendere più efficace, tempestivo e risolutivo
l'intervento assistenziale nei confronti degli aventi diritto.
Annualmente l'U.S.L. rimetterà alla Provincia una
relazione di sintesi per illustrare l'andamento dell'attività assistenziale ad essa affidata in forza della presente convenzione,
evidenziando eventuali carenze, indicando correttivi e proponendo le
modificazioni necessarie ed evidenziando altresì, possibilmente, i raccordi
con gli altri interventi gestiti dall'U.S.L. in coerenza con i principi di
unitarietà ed integrazione dei servizi nel territorio.
Art. 12 - Casi
di dubbia competenza assistenziale
Nei casi dubbi e controversi l'U.S.L. si riferirà
tempestivamente all'Amministrazione provinciale, curando comunque
nel contempo l'espletamento puntuale e completo dell'istruttoria e disponendo
gli interventi necessari, salvo quelli comportanti erogazione di contributi
finanziari.
L'Amministrazione provinciale collaborerà alla
sollecita definizione di tali casi, fornendo alla U.S.L.
precisi indirizzi esplicativi di ordine tecnico-giuridico
e provvedendo inoltre alla periodica informazione circa la materia
assistenziale, anche con riguardo alle diverse competenze e alle varie
provvidenze assistenziali di emanazione di altri enti pubblici (Stato,
Regione, etc.).
Art. 13 - Assegnazione
dei fondi
All'inizio di ogni esercizio
la Giunta provinciale assegnerà a ciascuna U.S.L,
una dotazione finanziaria costituita dalle somme destinate alla copertura dei
costi degli interventi per ciascuna delle aree assistenziali in precedenza specificate
anticipando i fondi relativi mediante prelevamento provvisorio da apposito
stanziamento iscritto nelle spese per partite di giro (titolo IV) del Bilancio
di previsione annuale della Provincia.
Il recupero delle anticipazioni effettuate - che affluirà
ad apposito capitolo iscritto nel titolo IV delle
Entrate - sarà disposto dalla Provincia mediante operazione finanziaria
compensativa in occasione dei pagamenti che verranno eseguiti, con imputazione
ai rispettivi stanziamenti delle spese correnti, a fronte dei rendiconti
prodotti di cui al successivo art. 15.
L'ammontare di tale dotazione viene quantificato di anno in anno dalla Provincia in accordo con tutte le UU.SS.LL. sulla base dei
rispettivi carichi assistenziali e di parametri obiettivi concordemente
predeterminati, quali: la spesa storica, la popolazione in generale, quella
infantile, le condizioni economico-sociali delle diverse zone, etc.
L'U.S.L.,
che iscriverà in bilancio i fondi assegnati in conformità al combinato
disposto dall'art. 39 della legge regionale n. 1 del 3.1.1980 e degli artt. 112 e 113 della legge regionale n. 22 del 29.3.1980,
mantenendo la ripartizione indicata dalla Provincia, si impegna
a contenere le spese delle funzioni assistenziali affidatele entro il tetto
delle dotazioni annuali come sopra assegnate, che vanno utilizzate unicamente
per la copertura degli oneri conseguenti l'esercizio delle funzioni stesse.
Gli storni da una voce di spesa all'altra
dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione
provinciale sulla base di richieste argomentate e tenendo conto dei carichi
assistenziali e delle previsioni per l'intero esercizio.
L'U.S.L. curerà di verificare trimestralmente
l'andamento delle spese al fine di segnalare a tempo utile eventuali previsioni
che superino la dotazione assegnata per singola
funzione assistenziale, in modo di consentire alla Provincia di valutare se e
in che misura autorizzare le conseguenti variazioni da apportarsi da parte
dell'U.S.L. fermo restando l'ammontare della dotazione globale ad essa
attribuita.
Tale segnalazione, quantitativamente determinata,
dovrà comunque tassativamente pervenire entro il 30
settembre, al fine di consentire alla Provincia stessa di adottare le eventuali
variazioni di bilancio entro il perentorio termine prescritto dall'art. 14 del
D.P.R. n. 421/79.
Art. 14 -
Modalità di erogazione e di impegno dei fondi
Per ciascun esercizio finanziario la Giunta delibera
il riparto fra le UU.SS.LL. dei
fondi stanziati per ciascuna delle funzioni affidate sentite le UU.SS.LL. stesse.
Nelle more dell'approvazione del bilancio della
Provincia, ai fini delle anticipazioni si farà riferimento, quanto ai sussidi,
al fondo globale assegnato a ciascuna U.S.L.
nell'anno precedente e quanto alle rette alla spesa consolidata effettivamente
sostenuta al 31 dicembre.
Al fine di garantire la liquidità necessaria per far
fronte tempestivamente alle prestazioni assistenziali, entro il 15 dei mese di gennaio, aprile, luglio di ciascun anno la
Provincia verserà ad ogni U.S.L. acconti anticipati a scadenze trimestrali
corrispondenti ai 3/12 ciascuno del fondo di dotazione finanziario ad essa
assegnato. L'ultima rata verrà corrisposta entro il
15 ottobre sulla base di specifica e motivata richiesta, da presentarsi entro
il 30 settembre, corredata dalla dichiarazione, sottoscritta dal Presidente e
dal Segretario, con la quale l'U.S.L. attesterà che i fondi già assegnati sono
stati effettivamente impegnati nella loro totalità o nell'eventuale minore
misura, richiesta che dovrà altresì contenere l'indicazione dell'ammontare
della quota residua occorrente.
Nel caso in cui le somme erogate alla
U.S.L. risultino comunque superiori alle spese effettive dalla stessa
sostenute, in sede di rendicontazione e di discarico
finale dei fondi di cui al successivo art. 15, le eccedenze dovranno essere
restituite alla Provincia.
Art. 15 - Rendicontazione annuale e
discarico dei fondi
La Provincia, che conserva inalterata la piena titolarietà delle funzioni assistenziali,
provvede con deliberazione di Giunta all'approvazione della rendicontazione di seguito indicata, dando conseguente
discarico della corrispondente spesa rispetto alla dotazione assegnata per
ciascun esercizio finanziario secondo la suddivisione nei diversi capitoli.
Al Consiglio provinciale verrà
presentata, debitamente corredata della documentazione di ciascuna U.S.L., una esauriente relazione della Giunta
sull'andamento generale dell'assistenza, sul modo con cui è stata svolta e
sugli aspetti finanziari ad essa conseguenti.
A tal fine ciascuna U.S.L.
presenterà in ogni caso, entro il 31 gennaio successivo all'esercizio
precedente, il rendiconto analitico delle prestazioni economiche erogate,
unitamente alla sintesi di cui all'art. 11 ultimo comma.
La documentazione contabile dovrà essere predisposta
secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione provinciale, e comunque in modo tale da rendere evidente: la suddivisione
delle spese secondo i capitoli indicati in sede di assegnazione della dotazione
annuale; la specificazione delle somme che, in base alle leggi vigenti, l'U.S.L., per conto della Provincia di Bologna, anticipa a
carico di altri Enti tenuti o che l'U.S.L. rimborsa ad altri Enti che prestino
assistenza a cittadini con domicilio di soccorso in uno dei Comuni del proprio
territorio; l'entità delle rivalse effettuate per i ricoveri di cui ai
precedenti articoli.
Art. 16 -
Rapporti contabili con gli istituti di ricovero
Le rette per i ricoveri disposti dall'U.S.L. sulla
base dei principi in precedenza indicati, verranno
liquidate direttamente dall'U.S.L. stessa, la quale stabilirà gli opportuni
accordi con gli istituti interessati, sulla base dei criteri che verranno indicati
dalla Provincia.
Art. 17 - Spese
per servizi amministrativi
A ristoro delle spese generali connesse allo svolgimento
delle funzioni affidate, la Giunta, entra il 31.12, delibera l'assegnazione a ciascuna U.S.L. di una quota forfettaria
annua rapportata al carico assistenziale dell'esercizio precedente, da liquidarsi
successivamente alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 15.
Art. 18 - Competenze residue ed attività di
coordinamento e controllo della Provincia
Per le competenze assistenziali
affidate in gestione alle UU.SS.LL. l'Amministrazione provinciale in raccordo con le direttive
regionali in materia, esercita una funzione di coordinamento politico,
organizzativo ed amministrativo, al fine di conseguire il massimo equilibrio
possibile delle prestazioni nell'ambito provinciale e allo scopo di favorire la
massima integrazione ed omogeneità possibili fra competenze assistenziali e il
complessa degli interventi e dei servizi territoriali o comunque presenti in
ogni circoscrizione territoriale.
Per il coordinamento tecnico la
Provincia si riserva di effettuare periodici incontri con i responsabili e/o
altri operatori del servizio sociale, previa comunicazione alle rispettive UU.SS.LL.
L'Amministrazione provinciale, attraverso il proprio
assessorato competente, può altresì esercitare in qualsiasi momento una attività di controllo sullo svolgimento delle
competenze assistenziali affidate alle UU.SS.LL. al fine di accertare l'applicazione di quanto stabilito
nella presente convenzione, allo scopo di seguire l'andamento dell'attività
assistenziale anche in singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria
alle UU.SS.LL. perché
l'attività stessa sia svolta nel miglior modo possibile e per verificare il
regolare assolvimento delle competenze.
La Provincia, ove necessario, si farà cura di concordare
con le UU.SS.LL. le modalità
per lo svolgimento di particolari interventi assistenziali (ivi compresi quelli
comportanti rapporti con altri Enti ed Organismi), così come fornirà
indicazioni per la discipli-na degli aspetti amministrativi.
La Provincia si riserva altresì di fornire direttamente,
ad integrazione di quanto contenuto nella presente convenzione, indicazioni
programmatiche ed orientamenti tecnici.
TITOLO III
PERSONALE COMANDATO ALLE UU.SS.LL.
Art. 19 - Tipo e
modalità di comando
La Provincia, contestualmente all'adozione dell'atto
deliberativo di convenzionamento con ciascuna U.S.L., provvede, tramite apposita
deliberazione di Giunta, a comandare il personale addetto ai servizi e agli
interventi di carattere territoriale alle dipendenze funzionali dell'U.S.L. per
una durata analoga a quella della convenzione.
Tale comando funzionale - che avviene nel rispetto
della normativa di legge regolamentare e contrattuale disciplinante il rapporto
di lavoro dei dipendenti della Provincia - non
comporta rimborsi di' spesa da parte di ciascuna di quelle UU.SS.LL.
a cui il personale risulterà destinato.
Nel rispetto della professionalità individuale, il
predetto personale potrà essere utilizzato all'interno
dell'organizzazione territoriale dell'U.S.L. secondo le esigenze della stessa
fermo restando da parte dell'U.S.L. medesima l'obbligo di assolvere alle
funzioni convenzionate.
Art. 20 -
Competenze degli organi provinciali e delle UU.SS.LL.
Per il personale comandato dalla Provincia, agli organi
della U.S.L. competerà di adottare i provvedimenti in
ordine all'orario di lavoro, ai riposi, alle festività, ai congedi ordinari, ai
permessi, alle assenze, al lavoro straordinario, alle missioni, alle
trasferte, all'uso del mezzo proprio, alle sanzioni disciplinari non superiori
al richiamo scritto e a quanto inerente al rapporto funzionale di lavoro.
Di tali provvedimenti dovrà essere data tempestiva
comunicazione alla Provincia. Per lo stesso personale, agli organi
dell'Amministrazione provinciale restano tutte le competenze in materia di
carriera, di trattamento economico, giuridico, di sanzioni disciplinari
superiori al richiamo scritto, di congedi straordinari e di aspettative
a vario titolo.
TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 21 -
Garanzia dello svolgimento delle funzioni affidate
Ciascuna U.S.L. con i suoi organi statutari è garante
dell'esercizio delle competenze ad essa affidate sulla
base della presente convenzione.
L'Amministrazione provinciale garantisce da parte
sua, nei modi stabiliti in precedenza, il regolare flusso dei finanziamenti
occorrente a ciascuna U.S.L.
Art. 22 - Durata
della convenzione
La presente convenzione ha effetto dall'1.1.1982 al
31.12.1982. Essa si intende tacitamente rinnovata di
anno in anno se non interviene regolare disdetta da una delle parti contraenti
tre mesi prima della scadenza del termine.
Art. 23 - Conclusione anticipata del
rapporto convenzionale per volontà di uno degli Enti contraenti
Nel caso che in una U.S.L. intervengano
condizioni non risolvibili che ostacolino il regolare svolgimento delle
funzioni ad essa affidate, l'Amministrazione provinciale può concludere anticipatamente
la convenzione pattuita, riassumendo la gestione diretta delle proprie
competenze limitatamente agli assistiti di quel territorio e curando di
conseguenza la regolare definizione dei rapporti con la U.S.L. interessata.
Per converso, in caso di persistente inosservanza da
parte della Provincia dei termini di versamento delle quote da essa dovute secondo quanto previsto nel seguente atto, ogni
U.S.L. può unilateralmente recedere dalla convenzione anche prima della
scadenza, rimettendo alla Provincia l'assistenza e quanto altro ad essa connesso,
e con facoltà di ripetere assieme al rimborso dei crediti anche gli interessi
passivi eventualmente incontrati che vanno debitamente comprovati.
Art. 24 - Norma
generale
L'Amministrazione provinciale trasmetterà, quando
richiesta, ogni informazione utile in suo possesso sui singoli casi in
assistenza.
All'atto del passaggio degli assistiti a ciascuna
U.S.L. l'Amministrazione provinciale provvederà a trasmettere gli atti relativi alle posizioni
di
ciascun assistito ove non siano già in possesso della medesima U.S.L.
A ciascuna U.S.L limitatamente ai casi in assistenza e nello
scrupoloso rispetto di quanto stabilito dalla norma vigente in materia, è
consentita la consultazione della documentazione presente presso gli Uffici
della Provincia, onde pervenire ad una maggiore conoscenza di ogni singola
situazione assistenziale.
Art. 25
Alla conclusione del rapporto convenzionale ciascuna U.S.L. rimetterà alla Provincia, se da questa
ritenuto necessario, gli atti relativi alle posizioni di ciascun assistito.
In tutti i casi dovranno essere restituiti alla Amministrazione provinciale gli atti da questa
eventualmente trasmessi alla U.S.L. per il corretto esercizio delle attività
convenzionate.
Art. 26
La Giunta provinciale, previo parere della competente
Commissione consiliare dipartimentale, determina, ove occorre, di anno in anno, la variazione dei massimali per gli
interventi straordinari indicati nella presente convenzione.
II
ACCORDO FRA PROVINCIA DI TORINO, CGIL-CISL-UIL
E CSA (2)
Fra la Provincia di Torino, le OO.SS.
CGIL-CISL-UIL Aziendali dell'Ente, territoriali e confederali, e il
Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base, come concordato fin
dall'anno 1978, si conviene:
1. - Tutti i servizi assistenziali
provinciali, le scuole di formazione professionale (S.F.E.S.
- S.S.S.S.) - patrimonio immobiliare e mobiliare, le
piante organiche, i fondi di dotazione e il personale distaccato e comandato
nell'ambito dei servizi assistenziali: con il vincolo di destinazione ai
servizi trasferiti - saranno trasferiti ai Comuni o alle Comunità montane (se
coincidenti con le U.S.L.) o alle U.S.L., nei modi,
nei tempi e con le modalità relative alla tipologia del servizio e
dell'oggetto del trasferimento, da verificare e/o concordare con le OO.SS. e il C.S.A.
ai fini della integrazione nelle U.S.L. dei settori assistenza e sanità
previsto dalla legge regionale n. 20/82.
1.1 - Il personale degli uffici centrali della Ripartizione
Sicurezza sociale sarà parimenti trasferito (in termini quantitativi),
definito il piano che prevede le competenze residuali dell'Amministrazione
provinciale con criteri analoghi o quelli contenuti nel punto precedente e in
armonia con l'art. 10 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.
2. - In particolare, tutto il personale passerà dai
ruoli provinciali a quelli comunali con l'applicazione dell'art. 10 del D.P.R.
25.6.1983 n. 347, concordandone le modalità con le OO.SS., anche al fine di garantire l'acquisizione del profilo professionale
adeguato al personale sottoqualificato (concorsi ex
art. 20 del Regolamento concorsi e art. 43 del D.P.R. 347/83).
3. - Nella prima fase di attuazione
di quanto stabilito ai punti 1 e 2, viene trasferito il personale, in uno con
i relativi posti di organico, attualmente comandato o distaccato. Occorrerà
verificare la situazione delle addette all'assistenza di infanzia
e del personale distaccato al servizio tossicodipendenti.
4. - La fase di cui al punto 3 si concluderà
entro il 31 dicembre 1984. Il trasferimento di altri
servizi e uffici avverrà in parallelo con la loro riorganizzazione in zone
territoriali afferenti le U.S.L. L'Amministrazione provinciale si impegna a
redigere una deliberazione-tipo entro il 20 febbraio 1984 e ad una verifica
con le controparti sul processo di trasferimento entro il 31 maggio 1984.
5. - Il presente accordo è sottoposto all'approvazione
degli Enti (Comuni, Comunità montane e U.S.L.) interessati alla riorganizzazione dei servizi e degli Uffici di cui si
tratta.
(1) Deliberazioni del Consiglio
provinciale di Bologna del 14.12.1981.
(2) Accordo sottoscritto il 23 febbraio
1984.
www.fondazionepromozionesociale.it