Prospettive assistenziali, n. 67, luglio - settembre 1984

 

 

TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI DALLE PROVINCE ALLE UNITA’ LOCALI

 

 

Pur essendo necessaria, com'è ovvio, una leg­ge nazionale sull'assistenza per una riforma ge­nerale del settore, le Regioni hanno alcuni im­portanti spazi di intervento per realizzare la rior­ganizzazione, dei servizi socio-assistenziali (cfr. le leggi delle Regioni Umbria e Piemonte in Pro­spettive assistenziali n. 59 e n. 60).

Altre iniziative possono essere assunte dagli Enti locali.

Al riguardo riportiamo la deliberazione della Amministrazione provinciale di Bologna che tra­sferisce le funzioni socio-assistenziali alle USSL n. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

Riportiamo altresì l'accordo intervenuto fra la Amministrazione provinciale di Torino, le Orga­nizzazioni sindacali e il Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base.

A causa della altissima specializzazione dell'intervento e del limitato numero degli utenti, riteniamo che l'assistenza sociale (non quella sa­nitaria) ai figli di ignoti e alle gestanti e madri aventi problemi concernenti il riconoscimento o meno dei loro nati, dovrebbe essere affidata al massimo ad una Unità locale per ogni provincia, con l'obbligo di intervenire nei confronti di tutti gli utenti del territorio.

Con il trasferimento delle funzioni assisten­ziali dalle Province alle Unità locali, finalmente i cittadini avrebbero un solo ente a cui rivolgersi e cesserebbero anche le attuali assurde catego­rizzazioni per cui, ad esempio, i minori nati nel matrimonio sono attualmente assistiti da un ente diverso (e spesso con interventi differenti) da quello competente per i nati fuori dal matrimonio.

 

 

I

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA (1)

 

Il Consiglio,

Premesso che con atto consiliare n. 745 dell'8.6.1976 la Provincia di Bologna deliberò l'affi­damento ai Consorzi socio-sanitari, costituiti nel territorio provinciale, delle funzioni assistenziali di competenza, sulla base di un disciplinare con­tenente i principi, gli standards e le procedure per l'esercizio degli interventi decentrati;

Richiamato l'art. 38 della L.R. 3.1.1980 n. 1, recante norme sulla Associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle Unità sanitarie locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali e in particolare il penultimo ed ultimo comma che re­citano: «Per l'esercizio delle funzioni di even­tuali competenze delle Province, tra le stesse, le Associazioni dei Comuni, le Comunità montane e i Comuni singoli si realizzano, mediante con­venzione, opportune forme di collaborazione. Con la convenzione sono, tra l'altro, disciplinati i rap­porti patrimoniali ed economici e le modalità di impiego del personale provinciale»;

Dato atto che la Provincia di Bologna, sulla base delle intese intercorse con gli organi rap­presentativi delle UU.SS.LL. al momento del loro insediamento, ha mantenuto la gestione associa­ta dei propri servizi sociali già decentrati ai di­sciolti Consorzi socio-sanitari, provvedendo con apposita convenzione per ciascun ambito terri­toriale;

Avuta presente la riserva, contenuta nelle de­liberazioni consiliari di approvazione di detta con­venzione, di procedere ad ulteriore decentramen­to delle funzioni provinciali nel settore, in con­formità allo spirito dell'art. 38 L.R. n. 1/80 citata;

Atteso che può ora addivenirsi allo scioglimen­to di detta riserva e, contestualmente, sulla scor­ta dell'esperienza maturata nel lungo periodo di gestione decentrata ai Consorzi socio-sanitari pri­ma e alle UU.SS.LL. poi, provvedersi ad una defi­nizione più organica e puntuale delle modalità di gestione delle funzioni, anche alla luce della in­tervenuta legislazione nel settore e delle diretti­ve regionali per le singole branche di intervento;

Precisato che, sui principi, indirizzi, obiettivi e criteri contenuti nella proposta di convenzione affrontata e destinata a sostituire in toto quella precedente, si è realizzata l'opportuna consulta­zione;

Che la Commissione consiliare competente, ha espresso unanime parere favorevole;

delibera

1) di approvare lo schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni assistenziali di compe­tenza della Provincia così come risulta dall'alle­gato formante parte integrante e sostanziale del­la presente deliberazione;

2) di autorizzare il Presidente della Provincia a procedere alla stipulazione delle conseguenti convenzioni, da valere per ciascun ambito terri­toriale.

 

 

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DEI CO­MUNI NELL'AMBITO TERRITORIALE DI . ... . .... PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ASSISTEN­ZIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA NELL'AREA DELL'U.S.L. N. ......

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, penultimo e ultima comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, recante norme sull'Associazione dei Comuni, sull'ordinamento delle Unità Sanitarie Locali e sul coordinamento dei servizi sanitari e sociali e con riferimento a quanto disposto al pun­to 6) del Decreto del Presidente della Giunta re­gionale in data ....... n......... concernente l'attivazione dell'U.S.L. di ....... n. ......., a termini del quale, fino all'entrata in vigore della legge nazionale di riforma dell'assistenza, le fun­zioni di assistenza sociale sono organizzate, ai sensi dell'art. 40 della citata legge regionale n. 1/1980, nel servizio sanitario dell'Unità Sanita­ria Locale stessa, la Provincia di Bologna e l'As­sociazione dei Comuni di ...... convengono e stipulano quanto segue ai fini dell'esercizio delle funzioni assistenziali di competenza della Provin­cia di Bologna, da svolgersi mediante l'U.S.L. n....... nell'ambito territoriale della medesima.

 

Art. 1 - Funzioni assistenziali affidate all'Asso­ciazione dei Comuni ....... da svolgersi tramite la competente USL

La Provincia di Bologna affida all'Associazione dei Comuni di ...... l'esercizio, per sua conto e limitatamente all'ambito territoriale di competen­za, delle funzioni provinciali in materia di assi­stenza alle sottoindicate categorie:

a) minori illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono e riconosciuti dalla sola madre po­vera, secondo le disposizioni di cui al R.D.L. 8 maggio 1927, n. 798 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 29 dicembre 1927, n. 2822;

b) ciechi e sordomuti poveri rieducabili ex art. 144, lett. G) del T.U., della legge comunale e pro­vinciale 3 marzo 1934, n. 383;

c) madri e minori già assistiti dalla disciolta O.N.M.I., ai sensi dell'art. 4, n. 1 del R.D. 24 di­cembre 1934, n. 2316.

Gli interventi di cui al comma precedente sa­ranno svolti dall'Unità Sanitaria Locale n........ attraverso i suoi organi, servizi e presidi e do­vranno consentire, sotto il profilo gestionale e im­pregiudicata restando la titolarietà delle funzio­ni, la massima integrazione possibile nell'ambito territoriale tra le competenze istituzionali della Provincia, dei/l Comuni/e e della Regione in ma­teria di assistenza, una maggiore partecipazione di base e l'avvio del processo di superamento dell'ancora sussistente categorizzazione degli in­terventi e, infine, una più accentuata caratterizza­zione sociale dell'intera funzione assistenziale.

L'Associazione dei Comuni ...... accetta l'affi­damento delle predette funzioni e si impegna ad esercitarle per conto della Provincia di Bologna, a mezzo dell'Unità Sanitaria Locale n. ....... nel rispetto delle leggi vigenti per le specifiche mate­rie e nei modi, nelle forme, con i limiti e con gli obblighi specificati nei successivi articoli.

 

Art. 2 - Principi

L'attuazione degli interventi assistenziali di cui al precedente art. 1 deve ispirarsi ai seguenti principi, costituenti punti fondamentali di riferi­mento per una prima riorganizzazione del settore, che, pur nell'assolvimento degli obblighi di leg­ge, si muova nella direzione di un nuovo sistema assistenziale rivolto alla tutela e alla promozione sociale del cittadino in condizioni di inferiorità:

a) funzione e contenuto sociale dell'Assistenza pubblica, anch'essa considerata nei decisivi aspetti della prevenzione, della socializzazione e del recupero ad una normale e dignitosa condi­zione esistenziale intesa come diritto di ogni cit­tadino;

b) caratterizzazione antiemarginante ed anti­segregante degli interventi che devono quindi as­sumere contenuti e finalità antistituzionalizzanti e deistituzionalizzanti per mirare al mantenimento e all'inserimento sociale del cittadino assistito;

c) concezione unitaria degli interventi in luogo della settorializzazione e categorizzazione che contraddistinguono attualmente l'intera area as­sistenziale.

 

Art. 3 - Criteri e limiti

L'attività assistenziale disciplinata dalla pre­sente convenzione deve essere il più possibile unificata e coordinata con gli interventi socio­sanitari che l'U.S.L. svolge sulla base delle com­petenze proprie o per conto dei/l Comuni/e e della Regione.

Il comportamento e le scelte dell'U.S.L. e dei suoi servizi devono di norma conformarsi ai se­guenti criteri e limiti validi per l'intero territorio provinciale e per tutti i casi nei quali emerge il bisogno d'assistenza:

1) gli interventi assistenziali devono tendere a favorire una normale condizione esistenziale del cittadino in difficoltà, mantenendolo- solitamente nel propria ambiente familiare e sociale e ope­rando il più possibile sulle potenzialità individua­li e collettive;

2) le prestazioni assistenziali devono realiz­zarsi innanzitutto attraverso il complesso dei ser­vizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi del territorio, la cui integrazione deve essere stimo­lata e coordinata per cogliere anche le esigenze più specifiche degli assistiti; in questo comples­so di servizi rientrano anche le strutture terri­toriali finalizzate al mantenimento e all'inseri­mento sociale degli assistiti, per le quali perma­ne l'impegno promozionale e contributivo della Provincia;

3) gli interventi assistenziali devono rispondere ai bisogni specifici di ogni soggetto assistito, senza isolare ogni singolo caso, ma riconducen­dolo alle varie collettività interessate (famiglia, comunità, etc.) per fare emergere anche le pro­blematiche sociali sulle quali operare;

4) gli interventi assistenziali debbono essere rivolti ai soggetti che si trovano nelle condizioni di assistibilità indicate dalle leggi che discipli­nano le aree assistenziali di cui al precedente art. 1 e per i quali si è accertata la sussistenza della condizione di bisogno economico e sociale;

5) gli interventi assistenziali non si esaurisco­no nelle provvidenze economiche che vanno con­siderate come supporto dell'opera di recupero e di socializzazione e che, pertanto, vanno sempre collegate con le prestazioni di servizio sociale;

6) l'assistenza economica va erogata secondo le modalità indicate nella presente convenzione per ogni area di assistenza.

Quanto sopra è specificato al fine di consenti­re la massima uniformità possibile, nell'intero ambito provinciale, degli interventi assistenziali. Tuttavia l'U.S.L. nello svolgimento dell'attività af­fidatale, può introdurre quelle variazioni non so­stanziali necessarie a cogliere le peculiarità, le diversità e le caratteristiche delle condizioni so­cio-economiche della propria zona.

 

 

TITOLO I

ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA, AI MINORI IN ETÀ EVOLUTIVA E ALLA MATERNITÀ

 

Art. 4 - Norma generale

Sono compresi in questa area assistenziale tutte le competenze e le attività che l'Ammini­strazione provinciale svolge a favore della prima infanzia, dell'età evolutiva, della maternità in ba­se alle leggi vigenti e alla consuetudine derivata dalla interpretazione e dalla applicazione esten­siva e storica delle stesse norme.

È affidato all'Associazione dei Comuni ...... l'esercizio, a mezzo della competente U.S.L., del­le funzioni assistenziali della Provincia nei ri­guardi dei seguenti soggetti assistibili:

- cittadini minori non vedenti;

- cittadini minori affetti da sordomutismo;

- cittadini minori illegittimi;

- cittadini minori senza o con insufficiente assi­stenza materiale, morale, educativa, da parte della famiglia;

- cittadine gestanti e madri bisognose.

In questo settore, particolarmente, l'U.S.L. è impegnata, nello svolgimento dell'attività affida­tale, a realizzare gli interventi assistenziali nel modo più unitario possibile, attuando quelle for­me organizzative che consentano, pur nel rispet­to delle normative vigenti, di corrispondere ai bisogni per fasce d'età ancor prima che per ca­tegoria.

La legge regionale 10 giugno 1976, n. 22 e le esperienze compiute in questo campo costitui­scono i punti di riferimento attuali per l'esercizio delle attività affidate in forza della presente con­venzione.

 

Art. 5 - Minori ciechi e sordomuti rieducabili

La funzione assistenziale che sarà svolta dalla U.S.L. è quella prevista dall'art. 144, lett. G), n. 3 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 mar­zo 1934, n. 383.

Quest'assistenza viene erogata in contenuti e in forme rapportati all'evoluzione sociale e alle più recenti acquisizioni educativo-culturali in ma­teria di recupero e socializzazione dei minori in­teressati. Essa pertanto accentua i connotati edu­cativo-formativi, ed è sempre finalizzata al mi­glioramento dell'autonomia funzionale e sociale del soggetto ed è diretta a favorire la acquisi­zione di livelli culturali e professionali rapportati alle condizioni soggettive.

Le prestazioni sono dovute quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni:

a) assenza assoluta della vista e dell'udito ovvero presenza di un residuo funzionale tale da impedire la adozione dei normali strumenti di ap­prendimento e quindi da richiedere supporti par­ticolari;

b) condizioni economiche di bisogno che non consentano di far fronte ai problemi ed alle diffi­coltà derivanti dalla minorazione con le risorse proprie, familiari, previdenziali ovvero prestate dal Servizio Sanitario Nazionale.

Gli interventi assistenziali sono rivolti princi­palmente a:

- creare le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e per il raggiungimento di livelli di istruzione superiore o per il consegui­mento di una qualificazione professionale, utiliz­zando le strutture normali e, tra queste, privile­giando quelle del territorio di appartenenza;

- favorire l'insediamento lavorativo e sociale del soggetto.

Tali interventi, ove non sussistano provviden­ze di competenza di altre istituzioni, si attuano solitamente nelle seguenti forme:

1) supporti didattici scolastici;

2) sussidi strumentali particolari collegati a specifiche esigenze individuali;

3) sussidi economici diretti e indiretti e pre­stazioni di servizi;

4) ricoveri convittuali e semiconvittuali quan­do non sono percorribili gli interventi assisten­ziali sopraddetti.

Le prestazioni di cui ai punti 1) e 2) saranno contenute nel limite massimo annuo di L. 500.000. I sussidi di cui al punto 3) potranno essere erogati nelle misure massime mensili determina­te dall'U.S.L.

I servizi di cui avvalersi sono quelli delle strut­ture che gli Enti locali hanno realizzato e orga­nizzano per la popolazione in generale.

Per gli eventuali ricoveri l'U.S.L. deve acqui­sire la preventiva autorizzazione dalla Provincia presentando motivata relazione.

 

Art. 6 - Minori nati fuori dal matrimonio (esposti ed illegittimi)

La funzione assistenziale affidata in gestione è quella prevista dall'art. 144 lett. G), n. 2 del T.U. della legge comunale e provinciale, più ampia­mente disciplinata dal R.D. 8.5.1927 n. 798 e del relativo regolamento 19.12.1927 n. 2822. Questa assistenza viene erogata in contenuti e in forme correlate con l'evoluzione sociale e con i più at­tuali principi assistenziali che, rispetto alle fonti, si sono sensibilmente aggiornati in rapporto alle mutate esigenze e alle moderne acquisizioni.

Pur garantendo le provvidenze e gli interventi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti, i servizi dell'U.S.L. si muoveranno in modo tale da inserirli nel tessuto unitario dell'assistenza locale e da omogeneizzarli con le altre presta­zioni rivolte all'infanzia.

Pertanto, in luogo delle prestazioni economiche generalizzate, l'attività assistenziale si esplicite­rà primariamente nel garantire, in rapporto al­lo stato personale, la fruizione dei servizi terri­toriali.

L'assistenza economica o altre provvidenze specifiche necessarie sono da considerarsi a ciò aggiuntive.

I soggetti assistibili sono i seguenti:

1) minori abbandonati, figli di ignoti, rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia;

2) minori per i quali sia richiesta la pubblica assistenza, nati nei Comuni della provincia fuori dal matrimonio e denunciati allo stato civile come figli di ignoti;

3) minori nati fuori dal matrimonio e ricono­sciuti dalla sola madre che provvede direttamen­te alla prole e la cui condizione economica sia tale da non garantire alla stessa i mezzi per una normale esistenza.

L'assistenza si realizza attraverso prestazioni di servizi territoriali, provvidenze economiche e ricoveri e deve essere finalizzata agli obiettivi di seguito riportati:

A) per i minori in istato di abbandono di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma gli inter­venti assistenziali devono assumere carattere an­tistituzionale e devono consentire, quale condi­zione di vita normale, l'inserimento stabile dell'assistito in un nucleo familiare.

A questo fine vanno orientati gli interventi che si riportano in quanto derivanti dall'esperienza provinciale:

- accoglimento di minori non superiori ai sei anni, ove non intervenga l'immediata collocazio­ne in ambito familiare ai fini adottivi, presso l'apposito presidio istituito dalla Provincia ai sen­si della legge n. 798/1927 (PAPE I), nei limiti della capacità ricettiva;

- affido educativo-assistenziale o inserimento in gruppi famiglia o in strutture similari, nei limiti delle disponibilità degli Enti locali singoli o asso­ciati, e collocazione in servizi educativi territo­riali per l'infanzia;

- contributi economici ordinari e straordinari. Anche i rapporti dei servizi dell'U.S.L. con le competenti autorità giudiziarie devono essere ispirati al fine di conseguire l'inserimento fa­miliare.

B) Per i minori di cui al punto 3, cioè ricono­sciuti dalla sola madre, gli interventi assisten­ziali sono di regola finalizzati al mantenimento del minore nel proprio nucleo familiare, favo­rendo, a tale proposito una normale ed autonoma condizione esistenziale al nucleo stesso.

A questo fine sono orientate le forme assi­stenziali che di seguito si riportano esemplifica­tivamente in quanto derivanti dall'esperienza pro­vinciale:

- interventi d'appoggio dei servizi assisten­ziali del territorio tendenti a conseguire una or­ganizzazione familiare autosufficiente;

- collocazione del minore presso i servizi so­ciali per l'infanzia del territorio, in appoggio alla famiglia;

- assistenza domiciliare;

- contributi economici ordinari e straordinari;

- affido educativo-assistenziale o inserimento in strutture assistenziali aperte a tempo pieno del territorio, nel rispetto della normativa vigente e ricorrendo una condizione di non autosufficien­za del nucleo familiare di appartenenza;

- ricovero del minore, con il consenso della madre, in idoneo istituto del territorio provincia­le, quando le altre alternative si dimostrano im­praticabili e quando ricorrono situazioni di impe­dimento materiale della madre dovute a causa di forza maggiore.

 

Art. 7 - Assistenza all'infanzia in istato di biso­gno materiale e morale

La funzione assistenziale che sarà esercitata dall'U.S.L. è quella già svolta a favore dell'infan­zia dall'ex O.N.M.I. in base alle specifiche leggi vigenti (T.U. 24.12.1934 n. 2316 - R.D. 15.4.1926 n. 718 e successive modifiche ed integrazioni) e trasferita alla Provincia ex art. 3 della legge n. 698 del 23.12.1975.

Tale assistenza va svolta in maniera integrata e coordinata con le altre funzioni socio-sanitarie del territorio e delle strutture pubbliche in esso organizzate e va concepita come uno strumento per meglio realizzare le finalità fissate in mate­ria dalla legge regionale n. 22/1976.

Gli interventi assistenziali debbono tendere ad aiutare i soggetti appartenenti a nuclei familiari socialmente deboli per superare situazioni tem­poranee di particolare difficoltà che incidono ne­gativamente sullo sviluppo equilibrato degli stes­si soggetti.

 

Soggetti assistibili

Sono assistibili in questa categoria i soggetti minorenni senza o con insufficiente assistenza materiale, morale ed educativa che si trovano nel­le condizioni indicate dall'art. 4 del T.U. 24.12.1934 n. 2316 e dall'art. 122 del Regolamento 15.4.1926 n. 718 e che, tenuto conto delle modificate con­dizioni sociali, si riassumono indicativamente nel seguente modo:

a) minori i cui genitori siano irreperibili, o im­pediti, o incapaci di provvedere adeguatamente alla loro assistenza e senza ascendenti diretti in grado di supplire a tale carenza;

b) minori in istato di bisogno con genitori de­caduti o sospesi dall'esercizio della potestà pa­rentale;

c) minori i cui genitori siano separati o divor­ziati e in condizioni socio-economiche tali da non essere in grado di assicurare un equilibrato svi­luppo psico-fisico dei figli;

d) minori appartenenti a nuclei familiari par­ticolarmente indigenti o comunque in situazioni tali da non essere in grado di provvedere al nor­male sviluppo del bambino;

e) minori illegittimi ed esposti che, avendo su­perato i limiti massimi di età per fruire dell'assi­stenza ai sensi di legge (15 anni), necessitino, sempre in relazione all'interpretazione estensiva ed attuale delle norme ed alle prassi già intro­dotte, di particolari provvidenze, finalizzate ai seguenti scopi:

- proseguimento degli studi;

- acquisizione di una qualificazione profes­sionale;

- completa autonomizzazione dell'assistito.

 

Forme e misure degli interventi

Gli interventi assistenziali sono di regola fina­lizzati al mantenimento dei minori stessi nel pro­prio nucleo familiare, favorendo a tale proposito una normale ed autonoma condizione esistenziale del nucleo stesso.

 

Deistituzionalizzazione

La Provincia si impegna a promuovere e coordi­nare un programma di deistituzionalizzazione dei minori presenti in istituto al momento della stipu­la della convenzione in oggetto. L'U.S.L., a sua volta, si impegna a procedere ad accurata verifica di tutte le situazioni di istituzionalizzazione di minori del proprio territorio e a presentare alla Provincia concrete proposte per ciascun caso ai fini della dimissione.

 

Ricovero in istituto

L'U.S.L. si impegna a contenere al massimo il ricorso al ricovero in istituto verificando tutte le possibili alternative atte a prevenirlo.

Per i soggetti assistibili indicati negli artt. 6 e 7, il ricovero in istituzioni, al di fuori di quelli di­sposti dall'autorità giudiziaria, assume pertanto carattere di eccezionalità e può essere transito­riamente disposto solo nel caso in cui non esi­stano soluzioni alternative. Qualora il ricovero adombri una possibile situazione di abbandono, dovrà farsi luogo a tempestiva segnalazione al Tribunale per i minorenni.

I ricoveri possono avvenire solo in idonei isti­tuti per l'infanzia del territorio provinciale, ivi compresi, per esigenze del tutto eccezionali e transitorie, i gruppi appartamento della Provincia, PAPE I e II (per minori da 0 a 6 anni).

In situazioni del tutto particolari, ivi comprese quelle in cui sia consigliabile l'allontanamento temporaneo del minore, si può ricorrere ad isti­tuti idonei al di fuori dell'ambito territoriale pro­vinciale. In questi casi i servizi competenti do­vranno verificare costantemente l'evolversi delle problematiche sia del minore che del nucleo familiare ai fini di una soluzione definitiva non istituzionalizzante.

L'U.S.L., fermi restando gli adempimenti di spettanza dei Comuni ai sensi del D.P.R. 24.7. 1977, n. 616 2 dai Comuni stessi ad essa attribui­ti, attua inoltre gli interventi assistenziali di per­tinenza provinciale disposti dall'autorità giudizia­ria competente, ovvero conseguenti a provvedi­menti emanati dalla medesima in sede civile an­che su segnalazione del Servizio Sociale.

Per i ricoveri disposti dall'autorità giudizia­ria, sempre nell'ambito della competenza civile, I'U.S.L. si avvarrà dei citati gruppi appartamento PAPE I e II, nei limiti della ricettività.

È fatto obbligo all'U.S.L. di trasmettere trimestralmente al Tribunale per i minorenni e, per conoscenza, alla Provincia l'elenco trimestrale dei ricoverati in istituto, ai sensi dell'articolo 314/5 C.C.

 

Misure degli interventi

Le prestazioni economiche di cui ai commi precedenti possono essere erogate nell'ambito dei seguenti limiti massimi:

a) assistenza economica ordinaria: l'U.S.L. de­termina, previa comunicazione alla Provincia, gli importi massimi mensili dei contributi di durata rapportata al tempo necessario per raggiungere condizioni di normalità e stabilità e comunque non superiori ad un anno per minore assistito, sia nel caso di assistenza alla famiglia di appar­tenenza, sia in caso di assistenza a nucleo affi­datario nonché la spesa massima per l'assisten­za domiciliare da determinarsi in base al costo medio orario di un operatore del servizio di as­sistenza all'infanzia (ad esempio: educatore) e per un massimo predeterminata di ore;

b) assistenza economica straordinaria: i sus­sidi finanziari una tantum di prima sistemazione autonoma o di supporto a fronte di situazioni con­tingenti di particolare bisogno vanno contenuti entro un limite massimo determinato dall'U.S.L., ma comunque non oltre L. 500.000;

c) rette di ricovero in istituto o di collocazione presso servizi sostitutivi del nucleo familiare (gruppi famiglia, gruppi appartamento, comunità, etc.) con esclusione di altre provvidenze eco­nomiche.

Quando si tratta di minori illegittimi girova­ghi, l'assistenza economica viene erogata sulla base dei criteri sottoindicati e con le seguenti modalità:

1) l'assistenza economica domiciliare è diretta e viene erogata ai girovaghi con domicilio di soc­corso accertato nella Provincia di Bologna fino al compimento del 14° anno di età, in cui viene ma­turato il domicilio di soccorso proprio;

2) tale assistenza, dal 14° anno di età al 15°. spetta solo a quei minori che siano nati nella Provincia di Bologna, con segnalazione delle altre situazioni alle Province competenti;

3) l'erogazione, nella misura di L. 7.000 mensi­li, è subordinata all'accertamento delle condizioni economiche, nonché dell'eventuale dimora di fat­to per almeno due anni nella stessa località nei riguardi dei girovaghi al fine del domicilio di soc­corso, da effettuarsi con tutte le possibili e det­tagliate ricerche.

 

Art. 8 - Assistenza alla maternità bisognosa

La funzione assistenziale da esercitarsi dall'U.S.L. è quella già erogata a favore della mater­nità dall'ex O.N.M.I. in base alle specifiche leggi vigenti (T.U. 24.12.1934 n. 2316 e R.D. 15.4.1926 n. 718 e successive modifiche ed integrazioni) e trasferita alla Provincia ex art. 3 della L. 698/75.

Sono assistibili in questa categoria le gestanti e le madri cittadine che si trovano nelle condi­zioni di bisogno indicate dagli artt. 4 del T.U. 24.12.1934 n. 2316 e 121 del Regolamento 15.4. 1926 n. 718.

Questa assistenza è finalizzata a consentire alla gestante in situazione socialmente sfavore­vole e di bisogno economico di poter vivere il periodo della gravidanza in condizioni il più pos­sibile normali e ad aiutare la madre che si trova nella stessa situazione di bisogno, a raggiunge­re un'autonomia esistenziale allo scopo di eli­minare il rischio della separazione forzata dal figlio nella primissima infanzia.

L'assistenza si esplica di norma nei seguenti interventi aggiuntivi rispetto a quanto già rien­trante nelle competenze della organizzazione so­cio-sanitaria del territorio, la quale deve provve­dere a rendere il più possibile integrato il com­plesso delle prestazioni e dei servizi offerti:

a) interventi diretti a ricercare per l'assistita una sistemazione abitativa ed a promuovere una condizione esistenziale normale;

b) interventi di appoggio per il conseguimento da parte dell'assistita di una sua autonomia eco­nomico-esistenziale (recupero dei rapporti con la famiglia - ricerca di una occupazione - colloca­zione del bimbo in servizi sociali del territorio - etc.);

c) collocazione dell'assistita, in via del tutto eccezionale e non risultando praticabili gli inter­venti di cui alla precedente lettera a), presso strutture pubbliche e private riconosciute idonee per i singoli casi;

d) assistenza economica in rapporto alla solu­zione praticata.

 

Misura degli interventi

Le prestazioni economiche di cui al comma precedente possono essere erogate nell'ambito dei seguenti limiti massimi:

a) per sistemazione abitativa autonoma: un contributo una tantum fino ad un massimo di L. 500.000;

b) per soggiorni presso gruppi-appartamento, in comunità o case materne: pagamento delle rette richieste o quando trattasi di strutture pub­bliche autogestite: pagamento del costo mensi­le pro-capite preventivamente determinato dall'ente gestore, per un periodo massimo di 2 mesi antecedenti la data presunta del parto e di nove mesi dopo il parto;

c) i contributi domiciliari mensili, non cumu­labili con le provvidenze sopra elencate, sono determinati dall'U.S.L.

 

 

TITOLO II

ASSISTENZA ALLE PERSONE ADULTE

 

Art. 9 - Persone non vedenti e sordomute riedu­cabili

È svolta dall'U.S.L. l'assistenza economica stra­ordinaria a persone adulte non vedenti o sordo­mute in condizioni di bisogno, per le quali l'in­tervento si renda necessario e opportuno sia per completare l'attività di educazione e formazione iniziata nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, sia ai fini del conseguimento, indipendentemente da precedenti interventi, di una qualificazione pro­fessionale funzionale alla loro autonomia.

Le provvidenze economiche devono essere li­mitate nel tempo, destinate a sostenere inizia­tive specifiche adeguatamente motivate, quanti­tativamente misurate in rapporto alla condizione del soggetto e alla soluzione praticata.

 

 

TITOLO III

NORME GENERALI

RAPPORTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

 

Art. 10 - Deroga ai limiti quantitativi

I limiti quantitativi dell'assistenza economica, indicati per le varie aree assistenziali negli ar­ticoli precedenti, possono essere derogati, in ca­si del tutto eccezionali e previa autorizzazione dell'Amministrazione provinciale, alla quale de­v'essere tempestivamente inviata la proposta di assistenza adeguatamente motivata, nell'intesa che, qualora entro 15 gg. dal ricevimento non in­tervenga esplicito diniego, la medesima è da con­siderarsi accolta.

 

Art. 11 - Adempimenti amministrativi

L'U.S.L., per ogni persona da assistere, si fa carico dello svolgimento degli adempimenti am­ministrativi necessari per l'accertamento dei re­quisiti che, in base alle leggi vigenti e così come indicato nei precedenti articoli, danno titolo all'assistenza.

In particolare l'U.S.L. dovrà procedere alla istruttoria occorrente per accertare le condizioni di bisogno dei soggetti per i quali viene richiesta l'assistenza e, laddove è stabilito dalle disposi­zioni vigenti, per appurare l'esistenza del domi­cilio di soccorso.

Per ogni singolo caso deve essere mantenuta aggiornata la documentazione probatoria dei pre­supposti e delle motivazioni che giustificano gli interventi assistenziali posti in essere, al fine an­che degli eventuali successivi riscontri da parte dell'Amministrazione provinciale e per il discari­co dei fascicoli individuali alla conclusione del rapporto convenzionale.

Tuttavia l'U.S.L. nello svolgimento delle fun­zioni affidate perseguirà il massimo dello snelli­mento delle procedure, onde rendere più effica­ce, tempestivo e risolutivo l'intervento assisten­ziale nei confronti degli aventi diritto.

Annualmente l'U.S.L. rimetterà alla Provincia una relazione di sintesi per illustrare l'andamen­to dell'attività assistenziale ad essa affidata in forza della presente convenzione, evidenziando eventuali carenze, indicando correttivi e propo­nendo le modificazioni necessarie ed evidenzian­do altresì, possibilmente, i raccordi con gli altri interventi gestiti dall'U.S.L. in coerenza con i principi di unitarietà ed integrazione dei servizi nel territorio.

 

Art. 12 - Casi di dubbia competenza assistenziale

Nei casi dubbi e controversi l'U.S.L. si riferirà tempestivamente all'Amministrazione provincia­le, curando comunque nel contempo l'espleta­mento puntuale e completo dell'istruttoria e di­sponendo gli interventi necessari, salvo quelli comportanti erogazione di contributi finanziari.

L'Amministrazione provinciale collaborerà alla sollecita definizione di tali casi, fornendo alla U.S.L. precisi indirizzi esplicativi di ordine tec­nico-giuridico e provvedendo inoltre alla periodi­ca informazione circa la materia assistenziale, anche con riguardo alle diverse competenze e alle varie provvidenze assistenziali di emanazio­ne di altri enti pubblici (Stato, Regione, etc.).

 

Art. 13 - Assegnazione dei fondi

All'inizio di ogni esercizio la Giunta provincia­le assegnerà a ciascuna U.S.L, una dotazione finanziaria costituita dalle somme destinate alla copertura dei costi degli interventi per ciascuna delle aree assistenziali in precedenza specifi­cate anticipando i fondi relativi mediante prele­vamento provvisorio da apposito stanziamento iscritto nelle spese per partite di giro (titolo IV) del Bilancio di previsione annuale della Provincia.

Il recupero delle anticipazioni effettuate - che affluirà ad apposito capitolo iscritto nel titolo IV delle Entrate - sarà disposto dalla Provincia me­diante operazione finanziaria compensativa in oc­casione dei pagamenti che verranno eseguiti, con imputazione ai rispettivi stanziamenti delle spese correnti, a fronte dei rendiconti prodotti di cui al successivo art. 15.

L'ammontare di tale dotazione viene quantifi­cato di anno in anno dalla Provincia in accordo con tutte le UU.SS.LL. sulla base dei rispettivi carichi assistenziali e di parametri obiettivi con­cordemente predeterminati, quali: la spesa sto­rica, la popolazione in generale, quella infantile, le condizioni economico-sociali delle diverse zo­ne, etc.

L'U.S.L., che iscriverà in bilancio i fondi asse­gnati in conformità al combinato disposto dall'art. 39 della legge regionale n. 1 del 3.1.1980 e degli artt. 112 e 113 della legge regionale n. 22 del 29.3.1980, mantenendo la ripartizione indicata dalla Provincia, si impegna a contenere le spese delle funzioni assistenziali affidatele entro il tet­to delle dotazioni annuali come sopra assegnate, che vanno utilizzate unicamente per la copertura degli oneri conseguenti l'esercizio delle funzioni stesse.

Gli storni da una voce di spesa all'altra do­vranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione provinciale sulla base di ri­chieste argomentate e tenendo conto dei carichi assistenziali e delle previsioni per l'intero eser­cizio.

L'U.S.L. curerà di verificare trimestralmente l'andamento delle spese al fine di segnalare a tempo utile eventuali previsioni che superino la dotazione assegnata per singola funzione assi­stenziale, in modo di consentire alla Provincia di valutare se e in che misura autorizzare le conse­guenti variazioni da apportarsi da parte dell'U.S.L. fermo restando l'ammontare della dotazione glo­bale ad essa attribuita.

Tale segnalazione, quantitativamente determi­nata, dovrà comunque tassativamente pervenire entro il 30 settembre, al fine di consentire alla Provincia stessa di adottare le eventuali varia­zioni di bilancio entro il perentorio termine pre­scritto dall'art. 14 del D.P.R. n. 421/79.

 

Art. 14 - Modalità di erogazione e di impegno dei fondi

Per ciascun esercizio finanziario la Giunta de­libera il riparto fra le UU.SS.LL. dei fondi stanzia­ti per ciascuna delle funzioni affidate sentite le UU.SS.LL. stesse.

Nelle more dell'approvazione del bilancio della Provincia, ai fini delle anticipazioni si farà rife­rimento, quanto ai sussidi, al fondo globale asse­gnato a ciascuna U.S.L. nell'anno precedente e quanto alle rette alla spesa consolidata effettiva­mente sostenuta al 31 dicembre.

Al fine di garantire la liquidità necessaria per far fronte tempestivamente alle prestazioni assi­stenziali, entro il 15 dei mese di gennaio, aprile, luglio di ciascun anno la Provincia verserà ad ogni U.S.L. acconti anticipati a scadenze trime­strali corrispondenti ai 3/12 ciascuno del fondo di dotazione finanziario ad essa assegnato. L'ul­tima rata verrà corrisposta entro il 15 ottobre sul­la base di specifica e motivata richiesta, da pre­sentarsi entro il 30 settembre, corredata dalla di­chiarazione, sottoscritta dal Presidente e dal Se­gretario, con la quale l'U.S.L. attesterà che i fondi già assegnati sono stati effettivamente impegnati nella loro totalità o nell'eventuale minore misura, richiesta che dovrà altresì contenere l'indica­zione dell'ammontare della quota residua occor­rente.

Nel caso in cui le somme erogate alla U.S.L. risultino comunque superiori alle spese effettive dalla stessa sostenute, in sede di rendicontazio­ne e di discarico finale dei fondi di cui al succes­sivo art. 15, le eccedenze dovranno essere resti­tuite alla Provincia.

 

Art. 15 - Rendicontazione annuale e discarico dei fondi

La Provincia, che conserva inalterata la piena titolarietà delle funzioni assistenziali, provvede con deliberazione di Giunta all'approvazione del­la rendicontazione di seguito indicata, dando con­seguente discarico della corrispondente spesa ri­spetto alla dotazione assegnata per ciascun eser­cizio finanziario secondo la suddivisione nei di­versi capitoli.

Al Consiglio provinciale verrà presentata, debi­tamente corredata della documentazione di cia­scuna U.S.L., una esauriente relazione della Giun­ta sull'andamento generale dell'assistenza, sul modo con cui è stata svolta e sugli aspetti finan­ziari ad essa conseguenti.

A tal fine ciascuna U.S.L. presenterà in ogni caso, entro il 31 gennaio successivo all'esercizio precedente, il rendiconto analitico delle presta­zioni economiche erogate, unitamente alla sintesi di cui all'art. 11 ultimo comma.

La documentazione contabile dovrà essere pre­disposta secondo le indicazioni fornite dall'Am­ministrazione provinciale, e comunque in modo tale da rendere evidente: la suddivisione delle spese secondo i capitoli indicati in sede di asse­gnazione della dotazione annuale; la specifica­zione delle somme che, in base alle leggi vigen­ti, l'U.S.L., per conto della Provincia di Bologna, anticipa a carico di altri Enti tenuti o che l'U.S.L. rimborsa ad altri Enti che prestino assistenza a cittadini con domicilio di soccorso in uno dei Co­muni del proprio territorio; l'entità delle rivalse effettuate per i ricoveri di cui ai precedenti ar­ticoli.

 

Art. 16 - Rapporti contabili con gli istituti di ri­covero

Le rette per i ricoveri disposti dall'U.S.L. sulla base dei principi in precedenza indicati, verranno liquidate direttamente dall'U.S.L. stessa, la quale stabilirà gli opportuni accordi con gli istituti inte­ressati, sulla base dei criteri che verranno indi­cati dalla Provincia.

 

Art. 17 - Spese per servizi amministrativi

A ristoro delle spese generali connesse allo svolgimento delle funzioni affidate, la Giunta, en­tra il 31.12, delibera l'assegnazione a ciascuna U.S.L. di una quota forfettaria annua rapportata al carico assistenziale dell'esercizio precedente, da liquidarsi successivamente alla presentazione del rendiconto di cui all'art. 15.

 

Art. 18 - Competenze residue ed attività di coor­dinamento e controllo della Provincia

Per le competenze assistenziali affidate in ge­stione alle UU.SS.LL. l'Amministrazione provin­ciale in raccordo con le direttive regionali in ma­teria, esercita una funzione di coordinamento po­litico, organizzativo ed amministrativo, al fine di conseguire il massimo equilibrio possibile delle prestazioni nell'ambito provinciale e allo scopo di favorire la massima integrazione ed omogeneità possibili fra competenze assistenziali e il com­plessa degli interventi e dei servizi territoriali o comunque presenti in ogni circoscrizione terri­toriale.

Per il coordinamento tecnico la Provincia si riserva di effettuare periodici incontri con i re­sponsabili e/o altri operatori del servizio sociale, previa comunicazione alle rispettive UU.SS.LL.

L'Amministrazione provinciale, attraverso il proprio assessorato competente, può altresì eser­citare in qualsiasi momento una attività di con­trollo sullo svolgimento delle competenze assi­stenziali affidate alle UU.SS.LL. al fine di accer­tare l'applicazione di quanto stabilito nella pre­sente convenzione, allo scopo di seguire l'anda­mento dell'attività assistenziale anche in singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria alle UU.SS.LL. perché l'attività stessa sia svolta nel miglior modo possibile e per verificare il rego­lare assolvimento delle competenze.

La Provincia, ove necessario, si farà cura di concordare con le UU.SS.LL. le modalità per lo svolgimento di particolari interventi assistenziali (ivi compresi quelli comportanti rapporti con altri Enti ed Organismi), così come fornirà indicazioni per la discipli-na degli aspetti amministrativi.

La Provincia si riserva altresì di fornire diretta­mente, ad integrazione di quanto contenuto nella presente convenzione, indicazioni programmati­che ed orientamenti tecnici.

 

 

TITOLO III

PERSONALE COMANDATO ALLE UU.SS.LL.

 

Art. 19 - Tipo e modalità di comando

La Provincia, contestualmente all'adozione dell'atto deliberativo di convenzionamento con cia­scuna U.S.L., provvede, tramite apposita delibera­zione di Giunta, a comandare il personale addetto ai servizi e agli interventi di carattere territoriale alle dipendenze funzionali dell'U.S.L. per una du­rata analoga a quella della convenzione.

Tale comando funzionale - che avviene nel rispetto della normativa di legge regolamentare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della Provincia - non comporta rimborsi di' spesa da parte di ciascuna di quelle UU.SS.LL. a cui il personale risulterà destinato.

Nel rispetto della professionalità individuale, il predetto personale potrà essere utilizzato all'in­terno dell'organizzazione territoriale dell'U.S.L. secondo le esigenze della stessa fermo restando da parte dell'U.S.L. medesima l'obbligo di assol­vere alle funzioni convenzionate.

 

Art. 20 - Competenze degli organi provinciali e delle UU.SS.LL.

Per il personale comandato dalla Provincia, agli organi della U.S.L. competerà di adottare i prov­vedimenti in ordine all'orario di lavoro, ai riposi, alle festività, ai congedi ordinari, ai permessi, alle assenze, al lavoro straordinario, alle missio­ni, alle trasferte, all'uso del mezzo proprio, alle sanzioni disciplinari non superiori al richiamo scritto e a quanto inerente al rapporto funzionale di lavoro.

Di tali provvedimenti dovrà essere data tem­pestiva comunicazione alla Provincia. Per lo stes­so personale, agli organi dell'Amministrazione provinciale restano tutte le competenze in mate­ria di carriera, di trattamento economico, giuri­dico, di sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto, di congedi straordinari e di aspettative a vario titolo.

 

 

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 21 - Garanzia dello svolgimento delle funzio­ni affidate

Ciascuna U.S.L. con i suoi organi statutari è garante dell'esercizio delle competenze ad essa affidate sulla base della presente convenzione.

L'Amministrazione provinciale garantisce da parte sua, nei modi stabiliti in precedenza, il re­golare flusso dei finanziamenti occorrente a cia­scuna U.S.L.

 

Art. 22 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dall'1.1.1982 al 31.12.1982. Essa si intende tacitamente rinno­vata di anno in anno se non interviene regolare disdetta da una delle parti contraenti tre mesi pri­ma della scadenza del termine.

 

Art. 23 - Conclusione anticipata del rapporto con­venzionale per volontà di uno degli Enti con­traenti

Nel caso che in una U.S.L. intervengano condi­zioni non risolvibili che ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni ad essa affidate, l'Am­ministrazione provinciale può concludere antici­patamente la convenzione pattuita, riassumendo la gestione diretta delle proprie competenze li­mitatamente agli assistiti di quel territorio e cu­rando di conseguenza la regolare definizione dei rapporti con la U.S.L. interessata.

Per converso, in caso di persistente inosser­vanza da parte della Provincia dei termini di ver­samento delle quote da essa dovute secondo quanto previsto nel seguente atto, ogni U.S.L. può unilateralmente recedere dalla convenzione an­che prima della scadenza, rimettendo alla Pro­vincia l'assistenza e quanto altro ad essa connes­so, e con facoltà di ripetere assieme al rimborso dei crediti anche gli interessi passivi eventual­mente incontrati che vanno debitamente com­provati.

 

Art. 24 - Norma generale

L'Amministrazione provinciale trasmetterà, quando richiesta, ogni informazione utile in suo possesso sui singoli casi in assistenza.

All'atto del passaggio degli assistiti a ciascu­na U.S.L. l'Amministrazione provinciale provve­derà a trasmettere gli atti relativi alle posizioni

di ciascun assistito ove non siano già in possesso della medesima U.S.L.

A ciascuna U.S.L limitatamente ai casi in assi­stenza e nello scrupoloso rispetto di quanto sta­bilito dalla norma vigente in materia, è consen­tita la consultazione della documentazione pre­sente presso gli Uffici della Provincia, onde per­venire ad una maggiore conoscenza di ogni sin­gola situazione assistenziale.

 

Art. 25

Alla conclusione del rapporto convenzionale ciascuna U.S.L. rimetterà alla Provincia, se da questa ritenuto necessario, gli atti relativi alle posizioni di ciascun assistito.

In tutti i casi dovranno essere restituiti alla Amministrazione provinciale gli atti da questa eventualmente trasmessi alla U.S.L. per il cor­retto esercizio delle attività convenzionate.

 

Art. 26

La Giunta provinciale, previo parere della com­petente Commissione consiliare dipartimentale, determina, ove occorre, di anno in anno, la varia­zione dei massimali per gli interventi straordi­nari indicati nella presente convenzione.

 

 

II

ACCORDO FRA PROVINCIA DI TORINO, CGIL-CISL-UIL E CSA (2)

 

Fra la Provincia di Torino, le OO.SS. CGIL-CISL­-UIL Aziendali dell'Ente, territoriali e confederali, e il Coordinamento Sanità e Assistenza fra i mo­vimenti di base, come concordato fin dall'anno 1978, si conviene:

1. - Tutti i servizi assistenziali provinciali, le scuole di formazione professionale (S.F.E.S. - S.S.S.S.) - patrimonio immobiliare e mobiliare, le piante organiche, i fondi di dotazione e il per­sonale distaccato e comandato nell'ambito dei servizi assistenziali: con il vincolo di destinazio­ne ai servizi trasferiti - saranno trasferiti ai Comuni o alle Comunità montane (se coincidenti con le U.S.L.) o alle U.S.L., nei modi, nei tempi e con le modalità relative alla tipologia del servi­zio e dell'oggetto del trasferimento, da verifica­re e/o concordare con le OO.SS. e il C.S.A. ai fini della integrazione nelle U.S.L. dei settori as­sistenza e sanità previsto dalla legge regionale n. 20/82.

1.1 - Il personale degli uffici centrali della Ri­partizione Sicurezza sociale sarà parimenti tra­sferito (in termini quantitativi), definito il piano che prevede le competenze residuali dell'Ammi­nistrazione provinciale con criteri analoghi o quelli contenuti nel punto precedente e in armo­nia con l'art. 10 del D.P.R. 25.6.1983, n. 347.

2. - In particolare, tutto il personale passerà dai ruoli provinciali a quelli comunali con l'appli­cazione dell'art. 10 del D.P.R. 25.6.1983 n. 347, concordandone le modalità con le OO.SS., anche al fine di garantire l'acquisizione del profilo pro­fessionale adeguato al personale sottoqualificato (concorsi ex art. 20 del Regolamento concorsi e art. 43 del D.P.R. 347/83).

3. - Nella prima fase di attuazione di quanto stabilito ai punti 1 e 2, viene trasferito il perso­nale, in uno con i relativi posti di organico, attual­mente comandato o distaccato. Occorrerà verifi­care la situazione delle addette all'assistenza di infanzia e del personale distaccato al servizio tossicodipendenti.

4. - La fase di cui al punto 3 si concluderà entro il 31 dicembre 1984. Il trasferimento di altri ser­vizi e uffici avverrà in parallelo con la loro rior­ganizzazione in zone territoriali afferenti le U.S.L. L'Amministrazione provinciale si impegna a redi­gere una deliberazione-tipo entro il 20 febbraio 1984 e ad una verifica con le controparti sul pro­cesso di trasferimento entro il 31 maggio 1984.

5. - Il presente accordo è sottoposto all'appro­vazione degli Enti (Comuni, Comunità montane e U.S.L.) interessati alla riorganizzazione dei ser­vizi e degli Uffici di cui si tratta.

 

 

 

 

 

(1) Deliberazioni del Consiglio provinciale di Bologna del 14.12.1981.

(2) Accordo sottoscritto il 23 febbraio 1984.

 

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