Prospettive assistenziali, n. 68, ottobre - dicembre 1984
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO SANITARIO
NAZIONALE SUI RAPPORTI FRA SANITÀ E ASSISTENZA
Il Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'8
giugno, 1984
visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che
pone il problema della, individuazione delle attività di rilievo sanitario
connesse con quelle socio-assistenziali, ai fini dell'imputazione delle stesse
sul fondo sanitario nazionale;
rilevata l'esigenza di procedere all'esatta individuazione
di tali attività, anche ai fini della promozione di compartimenti omogenei da
parte delle regioni e delle province autonome;
vista la propria decisione di costituire un'apposita
Commissione per l'approfondimento del problema ai fini della individuazione di
criteri ed orientamenti per le conseguenti proposte al Governo;
udito il consigliere Elio Capodoglio che illustra il
documento elaborato dalla Commissione speciale;
riconosciuta l'opportunità di proporre al Governo l'adozione di
atti di indirizzo e coordinamento intesi ad assicurare uniformità di comportamento
da parte delle regioni e province autonome
propone
al
Governo l'adozione di specifici atti, ai sensi dell'art. 5 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, ai fini di una corretta ed uniforme applicazione
dell'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, sulla base dei criteri ed
orientamenti di seguito enunciati:
L'art. 30 della legge finanziaria 1984 affronta il
problema dell'individuazione delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali, ai fini dell'imputazione
delle stesse sul fondo sanitario nazionale, senza peraltro procedere alla loro
esatta individuazione.
Ai fini della corretta interpretazione della norma,
occorre anzitutto comprenderne, nella sua globalità,
la «ratio» ed esaminarla nel quadro della vigente normativa nazionale.
Dall'esame dell'articolo emergono alcune indicazioni:
- ferma restando la competenza
delle funzioni socio-assistenziali in capo alla Regione e agli Enti locali,
l'individuazione, per la prima volta,
delle UU.SS.LL. come
possibili soggetti gestori delle funzioni stesse,
- l'imputazione della spesa relativa
alle attività a rilievo sanitario connesse alle funzioni
socio-assistenziali sul F.S.N.;
- la conseguente, separata contabilità, da parte
delle UU.SS.LL., delle spese
relative a funzioni socio-assistenziali.
Appare peraltro chiaro come il legislatore, in relazione alle linee del sistema sanitario riformato e
alla sua attuazione concreta abbia valutato come un corretto approccio ai
problemi della salute comporti la correlazione con la soluzione di problemi
socio-assistenziali da cui discende la previsione, lasciata alla facoltà delle
Regioni e dei Comuni, di una gestione unitaria, con fondi distinti, in capo a
un solo soggetto, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse.
Atteso peraltro l'intreccio, in alcune situazioni,
delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali, la norma impone di individuare,
ai fini dell'imputazione della spesa sul fondo sanitario nazionale, le
attività socio-sanitarie.
Tale esigenza appare tanto più evidente nell'attuale
fase di carenza della correlativa riforma dell'assistenza,
che appare quanto mai indispensabile e urgente al fine di assicurare un
corretto assetto dei servizi socio-assistenziali, della loro articolazione,
della unitarietà e della continuità dei fondi necessari a garantirli.
Infatti frequentemente la carenza dei servizi
socio-assistenziali si ripercuote sui servizi sanitari che assumono,
impropriamente, nei loro riguardi, una funzione surrogatoria.
Per converso, alcune attività di natura socioassistenziale rappresentano il normale modo di espletamento
delle attività sanitarie, ovvero vengono utilizzate per perseguire obiettivi
sanitari di tutela diretta della salute del cittadino.
L'excursus normativo chiarisce come sempre il
legislatore, realisticamente, ha preso atto come alcuni interventi destinati a
garantire la salute, nell'accezione dell'O.M.S., significasse intervenire indifferentemente con attività
sociali o sanitarie, all'uopo prevedendo le relative risorse materiali o umane
(dalla legge 132/68 ai decreti delegati del 1969, dalla legge 833/78 al D.P.R.
761/79 che individua anche le figure socioassistenziali all'interno dei ruoli
sanitari).
È ben vero l'art. 50 della legge 833/78 individua l'utilizzazione del fondo per i compiti delle UU.SS.LL. ma i compiti delle UU.SS.LL. possono ricomprendere attività che vengono svolte anche con
personale e modalità socio-assistenziali.
Questo appare molto chiaro anche
normativamente nella tutela della salute mentale, dove sia prevenzione
che cura e riabilitazione sono obiettivi e attività del S.S.N.
D'altra parte, in prima stesura, la proposta di legge
finanziaria 1984 prevedeva, proprio nella sede di massimo rigore della spesa,
nella logica di una stretta delimitazione degli interventi, tra gli obiettivi
principali, oltre la tutela della salute mentale, quella della promozione della salute fisica e psichica nella popolazione
anziana, degli handicappati e dei tossicodipendenti, i cui interventi sono per
loro natura caratterizzati da una rilevante compenetrazione socio-assistenziale
e sanitaria.
A ciò vanno aggiunti gli
orientamenti emersi in alcune proposte di piano sanitario nazionale e le
indicazioni per i progetti obiettivo.
Normato il principio con l'art. 30 citato, si tratta ora di individuare, in concreto, le attività e,
conseguentemente, le spese delle attività a rilievo sanitario, rilevando come,
rispetto alle precedenti indicazioni emerse da proposte di piano sanitario
nazionale, è stata accolta quella che gravano sul F.S.N.
anche le spese a rilievo sociosanitario e non è stato posto alcun limite se
non di carattere interpretativo del rilievo sanitario delle attività.
Fatte queste premesse di fondo
e atteso che le Regioni nella scelta programmatica delle prestazioni e dei
servizi si muovono differentemente tra loro, appare necessario individuare le
attività come categoria di intervento e la spesa conseguente, tenendo conto
che:
- la distinzione, salvo i casi puramente assistenziali,
è una modalità organizzativa e funzionale alla previsione della spesa,
all'economia complessiva e all'attivazione delle risorse (infatti il campo
potrebbe essere allargato al massimo, partendo dal concetto di «salute», o
ristretto al massimo, individuando come punto di riferimento le sole cure
sanitarie classiche, prevalentemente fisiche);
- la legge 833/78 tutela la salute fisica e psichica
dei cittadini;
- occorre evitare che l'insufficienza di alcuni servizi comporti di fatto la surrogazione di
altri servizi.
Le attività a rilievo sanitario connesse
a funzioni socio-assistenziali sono quelle individuabili prioritariamente
nelle seguenti aree;
a) tutela della salute mentale;
b) tutela della procreazione responsabile, della salute
della donna, della maternità, dell'infanzia e
dell'età evolutiva;
c) tutela e promozione sociale dei soggetti non
autosufficienti;
d) prevenzione, assistenza e promozione sociale degli
handicappati;
e)
prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti.
In tutte queste aree alcune attività sono di natura
squisitamente sanitaria, anche per le modalità di
erogazione; altre, pur essendo sanitarie, adottano, per il raggiungimento del
fine, sanitario, personale e tipologie di intervento propri dei servizi
socio-assistenziali; altre ancora utilizzano attività soci o-assistenziali.
Sulle prime (es. ricovero in servizi ospedalieri) e sulle seconde (es.
comunità ospiti per trattamento di malati mentali) non dovrebbero essere
sollevati dubbi sulla natura sanitaria.
Sulle terze debbono essere
fatte alcune distinzioni.
Se le attività socio-assistenziali sono
un metodo di intervento per il raggiungimento della salute, ai tre livelli di
prevenzione e riabilitazione (più frequentemente) e cura (più raramente), le
stesse acquistano rilievo sanitario.
Se invece gli interventi hanno carattere di assistenza tesa a una prevenzione diffusa e a un
recupero di situazioni di marginalità, dipendenza, ecc., tipici dei servizi
socio-assistenziali, gli stessi non rientrano nelle attività a rilievo
sanitario.
Ad esempio: un corretto funzionamento di un servizio
residenziale tutelare (comunità alloggio, casa protetta), il reinserimento
lavorativo degli handicappati prevengono di fatto
danni alla salute mentale, che incidono poi sul servizio sanitario, ovvero
completano la riabilitazione dell'handicappato, ma non possono essere
considerati attività a rilievo sanitario ai fini dell'applicazione dell'art.
30.
Viceversa l'utilizzo di un servizio residenziale
tutelare come momento riabilitativo di un paziente trattato dall'équipe di salute
mentale che individua quell'intervento come
terapeutico è una attività a rilievo sanitario,
analogamente a quello di una comunità per tossicodipendenti in fase
terapeutica.
Conseguentemente la spesa non può che essere
totalmente socio-assistenziale nei primi esempi e totalmente sanitaria nel caso
degli ultimi esempi.
Il problema della corretta individuazione dell'imputazione
su uno dei due fondi assume particolare delicatezza non solo
agli effetti dell'incidenza della spesa sul fondo sanitario, ma anche nei
confronti dell'utente.
Infatti il servizio sanitario, con i limiti di tickets, é gratuito per il cittadino mentre il servizio
sociale non lo è, salvo i casi di bisogno.
Sotto questo aspetto si
potrebbe configurare un danno del cittadino o un danno dello Stato nel caso di
non corretta individuazione del sistema (socio-assistenziale o sanitario) cui
far riferimento.
È appena evidente che un cittadino assistito
(gratuitamente o a pagamento) dai servizi socioassistenziali
può aver bisogno anche di cure sanitarie: queste, ovviamente nei limiti e con
le modalità di qualunque altro cittadino, sono a carico del F.S.N. (guardia medica, farmaci, medico di base, équipe
distrettuale).
Analogamente un soggetto in carico ai servizi
sanitari può, per il suo stato di bisogno, aver
necessità anche di interventi socio-assistenziali; questi ultimi graveranno sul
fondo socio-assistenziale (assistenza economica, assistenza domiciliare di
tipo socio-assistenziale, ecc.).
Non può essere infatti
confusa l'integrazione socio-sanitaria per conseguire la pienezza della tutela
del cittadino con l'utilizzo di modalità e interventi socio-assistenziali a
rilevanza sanitaria, fermo restando che tale tutela deve trovare la sua piena
applicazione nei modi e nelle sedi appropriate.
In conclusione, ai fini dell'individuazione dell'imputazione
di spesa, appare evidente che occorre avere di mira
da una parte il fine diretto che
l'intervento vuole raggiungere, dall'altra la
condizione del soggetto, correlata alla natura del bisogno, cui l'intervento
è rivolto.
Ove il fine immediato e diretto sia la salute del
soggetto (sia a livello di prevenzione che di cura che di riabilitazione) la
spesa dell'intervento, comunque configurata, carica sul fondo sanitario.
Ove la finalità di intervento
tenda a risolvere problemi di vita del soggetto che hanno ovviamente anche una
ripercussione sulla salute (fine indiretto in questo caso), l'imputazione della
spesa avverrà sul fondo socio-assistenziale.
Questo criterio deve essere ovviamente riferito, non
solo per motivi oggettivi ma anche per la formulazione della disposizione, sia
alla spesa di parte corrente, sia alla spesa
finalizzata, sia alla spesa in conto capitale.
Infatti il problema ovviamente si riverbera anche sulla
predisposizione della rete strutturale necessaria a conseguire le finalità dei
progetti obiettivo dell'applicazione della legge 833/78 in generale.
Nel tentativo di chiarire meglio la
problematica, vengono qui di seguito evidenziate le attività a rilievo
sanitario connesse a quelle socioassistenziali emergenti nelle diverse aree.
Tutela della salute mentale
La legge 833/78 (art. 1) pone sullo stesso piano la
tutela della salute fisica e quella della salute
psichica, definendole «diritto dei cittadini e interesse della collettività» e
include (art. 2) la tutela della salute mentale fra gli obiettivi del S.S.N.
In coerenza con i principi e con gli obiettivi
stabiliti, la legge sanitaria colloca le attività relative alla prevenzione,
cura e riabilitazione in tema di salute mentale nell'ambito delle Unità sanitarie
locali e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute (art.
34).
Non si pongono dunque problemi interpretativi per
quanto riguarda la natura sanitaria delle attività
complessive dei servizi di salute mentale (S.S.M.).
Sono proprio queste attività peraltro che debbono essere identificate con le attività a rilievo
sanitario di cui all'art. 30, atteso che la loro rilevanza terapeutica, o
preventiva o riabilitativa, non può essere sostituita con altri interventi
prettamente e tradizionalmente biomedici e chemioterapici (farmaci, ricoveri ospedalieri).
L'intreccio tra sanitario e socio-assistenziale può derivare anche da un utilizzo elastico delle strutture
residenziali che devono essere organizzate in modo da fornire risposte sia ad
utenti del servizio socio-assistenziale sia ad utenti dei servizi di salute
mentale.
Strutture quali la comunità alloggio
e la casa protetta devono poter consentire momenti di risposta sanitaria
all'interno della residenzialità tutelare, il cui
dimensionamento in termini di posti deve corrispondere alle esigenze accertate
nei vari ambiti locali.
La conseguenza di questa impostazione
organizzativa per quanto riguarda la spesa è che per gli utenti del S.S.N. i
quali, per gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione, abbiano necessità
di risposte socio-assistenziali a rilievo sanitario, l'onere di spesa è carico
del F.S.N.
Area relativa al
progetto materno infantile
Gli interventi socio-assistenziali e sanitari appaiono
in quest'area strettamente
collegati nell'ambito di una risposta
globale, ma al tempo stesso, abbastanza promiscui.
Gli interventi socio-assistenziali (economici, di assistenza domiciliare, asili nido, comunità alloggio)
possono essere gestiti completamente nell'ambito del servizio
socio-assistenziale.
Un'analisi diversa deve essere fatta invece per
quanto riguarda il consultorio familiare: l'interdisciplinarietà
dell'attività e l'inscindibilità delle prestazioni, in questo caso, rispondono all'esigenza di dare una risposta di tutela
diretta della salute e pertanto a nulla rileva, ai fini del carico sul fondo,
che l'attività venga svolta promiscuamente da figure sanitarie e
socio-assistenziali.
Da questa impostazione
discende peraltro la necessità di una revisione dei flussi finanziari destinati
specificatamente alle attività consultoriali, ferma
restando la continuità del finanziamento delle attività socio-assistenziali
conseguenti.
Tutela e promozione sociale dei
soggetti, compresi gli anziani, non autosufficienti
Il tentativo di individuare tra le attività che
caratterizzano la tutela della popolazione non autosufficiente quelle a
prevalente valenza assistenziale appare estremamente
arduo proprio perché per loro natura molti interventi nei confronti di
un'ampia fascia di questa popolazione sono estremamente connessi e praticamente
inscindibili.
Alcuni interventi:
assistenza economica;
sistemazione alloggiativa;
comunità alloggio;
sono
senza alcun dubbio interventi solo ed esclusivamente assistenziali e gravano
sul bilancio socio-assistenziale.
Altri:
ricoveri ospedalieri;
visite mediche ambulatoriali e domiciliari;
prestazioni specialistiche;
riabilitazione;
fornitura di medicinali e protesi;
sono di
natura squisitamente sanitaria nella sua accezione più tradizionale e gravano,
come per qualunque altro cittadino, sul fondo sanitario nazionale.
Per altre prestazioni quali: assistenza domiciliare
e residenze tutelate (case protette o istituti di ricovero per anziani cronici
e non autosufficienti) si hanno sia prestazioni prevalentemente assistenziali, con un confine apparentemente netto con la
sanità, sia prestazioni sanitarie e sociali integrate.
Infatti è ormai noto che un appropriato intervento di
assistenza domiciliare o di ricovera in casa protetta può prevenire
l'aggravamento di una condizione di non salute, evitando o ritardando un
ricovero ospedaliero o permettendo una dimissione ospedaliera in termini di
tempo ottimali.
Nella casa protetta, prevista come residenza
socio-assistenziale e struttura parasanitaria, tendente
alla deospedalizzazione, gli interventi medici,
specialistici, infermieristici e riabilitativi necessari agli ospiti sono
garantiti dall'U.S.L. dove ha sede la struttura.
È così evidente che la prestazione tipicamente
medico-sanitaria (medico, medicine, riabilitazione, ecc.) grava sul fondo sanitario mentre il funzionamento della casa con la
garanzia di una efficiente assistenza tutelare ricade sul bilancio
assistenziale.
Considerato lo stretto intreccio della presenza
sanitaria e socio-assistenziale anche nelle strutture protette appare
necessario che, nel transitorio, sia per l'inadeguatezza dei servizi sanitari
sul territorio, che non possono farsi carico in maniera completa del problema,
sia perché storicamente il non autosufficiente è stato ricoverato e assistito
in ambito ospedaliero e paraospedaliero, la spesa relativa
al ricovero in casa protetta o struttura similare di persone non autosufficienti
carichi parzialmente (fino al massimo del 50%) sul fondo sanitario nazionale,
ai fini di determinare la correlativa riduzione della spesa ospedaliera.
Occorre comunque prevedere un rigoroso controllo
delle ammissioni degli ospiti da parte delle UU.SS.LL.
Prevenzione, assistenza e promozione
sociale degli handicappati
Alla luce degli obiettivi della legge 833/78, della
proposta di Piano sanitario nazionale e della legge finanziaria 1984 (art. 27,
4° comma), che prevede il fondo a destinazione vincolata per il finanziamento di attività relative a progetti obiettivo, non sussistono
dubbi sulla opportunità di far confluire sulla spesa sanitaria tutti gli interventi
preventivi nel settore dell'handicap, in attuazione di quanto previsto dal
Progetto di tutela materno-infantile.
Tale esigenza è particolarmente evidente nella fascia
dell'età evolutiva, dove appare indispensabile formulare piani di
riabilitazione che comprendono, necessariamente, interventi articolati e
complessivi.
Proprio la complessità degli interventi e il loro
intreccio sconsigliano una gestione separata di interventi
sanitari e socio-assistenziali che non garantirebbe la qualità e la continuità
degli interventi stessi, né la gestione del piano di riabilitazione, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 26 della legge 833/78. Sempre ai sensi
dell'art. 26 citato, devono intendersi a carico del Fondo sanitario nazionale
gli interventi riabilitativi, anche se protratti nel
tempo e in regime di degenza. Ed è proprio in
riferimento a tale intreccio tra servizi e presidi sanitari e socio-sanitari
che la legge 833/79 prevede l'istituzione dei distretti sanitari di base.
Diversa soluzione può essere
trovata per soggetti già stabilizzati in età adulta, sempreché non rientrino nella categoria dei soggetti non
autosufficienti di cui al punto precedente, per i quali nei vari piani
regionali sono stati allestiti, a carico del versante socio-assistenziale,
servizi diversi quali strutture diurne socio-formative, comunità alloggio,
corsi di formazione professionale, interventi per l'inserimento lavorativo.
Questo non esclude ovviamente la necessità di
prestazioni sanitarie specifiche che per i soggetti di cui trattasi assumono
particolare consistenza e conseguentemente l'assoluta esigenza che accanto
alle strutture socio-assistenziali siano presenti
servizi di riabilitazione e rieducazione funzionale opportunamente dimensionati
(a carico del F.S.N.), onde garantire il supporto
alle strutture stesse.
Prevenzione, cura e riabilitazione dei tossicodipendenti
Il problema è per certi versi
analogo a quello della tutela della salute mentale.
La necessità di un programma globale
di interventi per raggiungere la finalità terapeutica del superamento e della
liberazione dallo stato di tossicodipendenza è un principio ormai generalmente
acquisito e più volte ribadito dagli indirizzi nazionali nel settore.
Per assicurare un intervento globale
è necessario avvalersi di strumenti che non sono soltanto farmacologici
o sanitari in senso stretto, ma anche di altri strumenti: psicoterapia di appoggio,
ergoterapia, socioterapia, permanenza in comunità residenziali che, pur avendo
una caratterizzazione più ampiamente sociale, hanno comunque una rilevanza
terapeutica.
Nel programma individuale di cura e riabilitazione
di un tossicodipendente non è quindi possibile scindere gli aspetti
strettamente sociali da quelli strettamente sanitari, per cui
occorre considerare la finalità terapeutica del trattamento in modo globale e
complessivo.
In questa ottica anche
interventi quali la permanenza non solo in Centri crisi o Centri di pronta
accoglienza (per una prima risposta immediata alla situazione di sofferenza
fisica e di disagio psicologico del tossicodipendente), ma anche in Comunità
residenziali sono da considerarsi parte integrante del trattamento terapeutico.
Considerata la varietà delle risposte regionali al
problema, l'intervento terapeutico potrà pertanto o essere valutato nei confronti
di un determinato soggetto oppure nell'ambito dell'attività complessiva della
struttura ospitante.
Resta inteso che la permanenza in Comunità alloggio,
senza la presenza interna di operatori, ma con
l'appoggio esterno degli operatori dei competenti servizi territoriali, e la
frequenza di Centri di aggregazione e di incontro diurni, a fini sia preventivi
che risocializzanti, sono da intendersi interventi a
carattere sociale.
Anche per tale settore sussiste la necessità di una revisione dei flussi finanziari ad esso specificatamente
destinati, ferma restando la continuità del funzionamento delle attività socio-assistenziali
conseguenti.
Tutto ciò premesso appare opportuno prendere atto che
il citato articolo 30 della legge 730/83, per
l'esercizio delle prestazioni connesse alle attività socio-assistenziali, ha
sancito anche:
a) la possibilità per gli
enti locali (province, comuni, ecc.) e le regioni di avvalersi, in tutto o in
parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento;
b) l'obbligo conseguente per le UU.SS.LL.
di gestire sulla base di un'apposita delega, totale o
parziale, le predette prestazioni socio-assistenziali, che devono essere
individuate ed elencate, atteso che le stesse non possono essere finanziate
con il Fondo sanitario nazionale (parte corrente e in conto capitale), ma
devono trovare copertura finanziaria nelle apposite leggi istitutive;
c) la necessaria contabilizzazione
separata di dette prestazioni socio-assistenziali, in quanto, come già
suesposto, le stesse non possono gravare sul risultato d'esercizio della
gestione sanitaria dell'USL. Tali contabilità separate devono
essere disciplinate, peraltro, dalle regioni ai sensi dell'art. 50 (1° comma -
punto 5) della legge n. 833/78.
È opportuno, altresì, rammentare che, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 730/83, le Regioni e le
Province autonome possono assicurare anche prestazioni di assistenza
sanitaria aggiuntive a quelle previste dall'art. 5 della legge 29-2-1980, n. 33
e successive modificazioni, sempre che le stesse prestazioni siano:
- finanziate con economie del Fondo
sanitario nazionale o con quote del bilancio regionale;
- evidenziate in apposita
contabilità separata, anch'essa da disciplinarsi, ai sensi dell'art. 50 della
legge n. 833/78, dalle Regioni e Province autonome territorialmente
competenti.
In merito si osserva che la corretta applicazione dell'art. 30 della legge 730/83 richiederà una analisi
singola e specifica di tutte le leggi sociosanitarie che tenda ad individuare,
anche sulla base dei meccanismi e degli articoli finanziari di copertura delle stesse
leggi, le singole prestazioni ed i soggetti potenzialmente beneficiari; ciò al
fine di scindere dalle prestazioni sanitarie base di cui all'art. 5 della legge
n. 33/80 e successive modificazioni, quelle aggiuntive di cui all'art. 25 della
legge 730/83 e da queste ultime quelle sociali che possono essere delegate, in
tutto o in parte, alle UU.SS.LL., unitamente al
trasferimento della quota parte di finanziamento.
Finanziamento che, comunque,
deve garantire sia l'onere della prestazione erogata che quello afferente
l'utilizzazione del personale, delle strutture e dei mezzi della stessa USL
delegata all'esercizio della predetta prestazione.
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