Prospettive assistenziali, n. 68, ottobre - dicembre 1984

 

 

Notiziario dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

UNA PROPOSTA DI LEGGE INACCETTABILE

 

I lettori di Prospettive assistenziali ed i soci dell'ANFAA hanno potuto seguire, attraverso i diversi interventi pubblicati, il lungo e laborioso dibattito parlamentare che ha portato, nel mag­gio 1983, all'approvazione della legge n. 184: «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento del minori».

Non sono mancati momenti di vivace confronto e anche di scontro con i parlamentari delle com­missioni interessate; tuttavia il testo conclusivo - approvato all'unanimità da tutti i gruppi poli­tici della Camera e del Senato - è stato accolto anche dall'ANFAA e dall'ULCES come una note­vole conquista nel cammino per una migliore tutela dei diritti dei minori soli.

Il problema più urgente e impegnativo è ora quello dell'attuazione corretta della legge, per cui sono necessarie precise scelte politiche e sociali e un rinnovato impegno di tutti: magi­strati, amministratori, operatori, famiglie, ecc.

A questo fine aveva assicurato la propria colla­borazione anche l'on. Dino Felisetti, Presidente della Commissione Giustizia della Camera, al momento in cui è stata approvata la nuova norma­tiva, come risulta dall'intervento svolto al Con­vegno nazionale da noi organizzato nel novembre 1983 a Torino sul tema «L'attuazione della nuova legge sull'adozione e l'affidamento familiare - Proposte a confronto fra magistrati, amministra­tori di Regioni e di Enti locali, operatori e movi­menti di base».

Purtroppo l'on. Felisetti ha poi cambiato idea. Infatti con una «tempestività» incredibile, il 16 dicembre 1983, ha presentato alla Camera dei deputati la proposta di legge n. 1018 «Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983 n. 184 concernente la disciplina dell'adozione e dell'af­fidamento».

L'articolo 1 è diretto a consentire l'adozione anche a persone coniugate che hanno una diffe­renza di età superiore ai 40 anni previsti dalla nuova legge.

Perché era stato ridotto a 40 anni - giusta­mente - la differenza massima di età fra geni­tori e figli adottivi? Sia in considerazione dell'al­tissimo numero di domande di coppie idonee rispetto al numero dei minori adottabili, sia per assicurare le maggiori possibilità ai minori adot­tati di crescere con l'affetto dei loro genitori (non dei nonni, insomma!) per tutto l'arco evolutivo.

Le esperienze realizzate in passato hanno con­fermato che spesso esistono problemi di inseri­mento e accettazione, soprattutto nel periodo adolescenziale, quando c'è una differenza d'età elevata.

Vanno anche rifiutate le norme proposte anche in relazione all'adozione di minori stranieri: al­cuni ritengono che essendo questi destinati nel loro Paese a una vita grama ed emarginante, per la loro adozione potrebbero essere usati criteri più «elastici» anche per quanto riguarda l'età degli adottanti. Questa posizione esprime eviden­temente un atteggiamento discriminatorio nei confronti dei bambini stranieri.

L'art. 1 ipotizza anche l'adozione da parte di coniugi separati di fatto: ancora una volta va chiarito e ripetuto che non esiste un «diritto» delle coppie in crisi di utilizzare i bambini abban­donati a scopo «terapeutico» per cercare di ricucire matrimoni sfaldati. Questo non ha niente a che fare con il diritto del bambino solo a cre­scere in una famiglia completa ed accettante.

All'art. 2 si propone un'aggiunta probabilmente inutile, in quanto superabile con una corretta interpretazione della legge stessa.

Concludendo, va rilevato che appena l'ANFAA ha saputo dell'esistenza della proposta, ha invia­to il seguente telegramma all'on. Felisetti: «Vi­vamente preoccupato e contrariato per presenta­zione proposta modifiche legge 184 avvenuta sen­za consultazione organizzazioni interessate stop. Articolo 1 mina principio fondamentale diritto minori famiglia idonea e privilegia adulti igno­rando altissimo numero coppie con adeguati requisiti disponibili per adozione stop. Chiedesi incontro per ritiro proposta».

 

 

Testo integrale della proposta di legge

 

Art. 1

All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto in fine, il seguente comma: «L'ado­zione di un minore può essere fatta anche da uno solo dei coniugi, con il consenso dell'altro, ove uno dei due coniugi non possa adottare il minore per aver superato il limite di età di cui ai commi precedenti, od ove sia intervenuta se­parazione anche di fatto tra i coniugi».

 

Art. 2

Dopo l'articolo 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente: «Art. 76-bis - Per le procedure di adozione od affidamento, in corso di definizione o già definite ma ancora non ese­cutive all'entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di adozione od affidamento».

 

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