Prospettive assistenziali, n. 68, ottobre - dicembre 1984
Notiziario
dell'Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie
UNA PROPOSTA DI LEGGE INACCETTABILE
I lettori di Prospettive assistenziali ed i soci
dell'ANFAA hanno potuto seguire, attraverso i diversi interventi pubblicati, il
lungo e laborioso dibattito parlamentare che ha portato, nel maggio 1983,
all'approvazione della legge n. 184: «Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento del minori».
Non sono mancati momenti di vivace
confronto e anche di scontro con i parlamentari delle commissioni interessate;
tuttavia il testo conclusivo - approvato all'unanimità da tutti i gruppi politici
della Camera e del Senato - è stato accolto anche dall'ANFAA e dall'ULCES come una notevole conquista nel cammino per una migliore tutela
dei diritti dei minori soli.
Il problema più urgente e
impegnativo è ora quello dell'attuazione corretta della legge, per cui sono necessarie precise scelte politiche e sociali e
un rinnovato impegno di tutti: magistrati, amministratori, operatori,
famiglie, ecc.
A questo fine aveva assicurato la
propria collaborazione anche l'on. Dino Felisetti, Presidente della Commissione Giustizia della
Camera, al momento in cui è stata approvata la nuova
normativa, come risulta dall'intervento svolto al Convegno nazionale da noi
organizzato nel novembre 1983 a Torino sul tema «L'attuazione della nuova legge
sull'adozione e l'affidamento familiare - Proposte a confronto fra magistrati,
amministratori di Regioni e di Enti locali, operatori
e movimenti di base».
Purtroppo l'on.
Felisetti ha poi cambiato idea. Infatti
con una «tempestività» incredibile, il 16 dicembre 1983, ha presentato alla
Camera dei deputati la proposta di legge n. 1018 «Modifiche ed integrazioni
alla legge 4 maggio 1983 n. 184 concernente la disciplina
dell'adozione e dell'affidamento».
L'articolo 1 è diretto a consentire
l'adozione anche a persone coniugate che hanno una differenza di età superiore ai 40 anni previsti dalla nuova legge.
Perché era stato ridotto a 40 anni -
giustamente - la differenza massima di età fra genitori
e figli adottivi? Sia in considerazione dell'altissimo
numero di domande di coppie idonee rispetto al numero dei minori adottabili,
sia per assicurare le maggiori possibilità ai minori adottati di crescere con
l'affetto dei loro genitori (non dei nonni, insomma!) per tutto l'arco
evolutivo.
Le esperienze realizzate in passato
hanno confermato che spesso esistono problemi di inserimento
e accettazione, soprattutto nel periodo adolescenziale, quando c'è una
differenza d'età elevata.
Vanno anche rifiutate le norme
proposte anche in relazione all'adozione di minori
stranieri: alcuni ritengono che essendo questi destinati nel loro Paese a una
vita grama ed emarginante, per la loro adozione potrebbero essere usati criteri
più «elastici» anche per quanto riguarda l'età degli adottanti. Questa
posizione esprime evidentemente un atteggiamento discriminatorio nei confronti
dei bambini stranieri.
L'art. 1 ipotizza anche l'adozione
da parte di coniugi separati di fatto: ancora una
volta va chiarito e ripetuto che non esiste un «diritto» delle coppie in crisi
di utilizzare i bambini abbandonati a scopo «terapeutico» per cercare di
ricucire matrimoni sfaldati. Questo non ha niente a che fare con il diritto del
bambino solo a crescere in una famiglia completa ed accettante.
All'art. 2 si propone un'aggiunta
probabilmente inutile, in quanto superabile con una corretta interpretazione
della legge stessa.
Concludendo, va rilevato che appena l'ANFAA ha
saputo dell'esistenza della proposta, ha inviato il seguente telegramma all'on. Felisetti: «Vivamente preoccupato e contrariato per presentazione proposta modifiche legge 184 avvenuta senza
consultazione organizzazioni interessate stop. Articolo 1 mina principio fondamentale diritto minori famiglia idonea e privilegia
adulti ignorando altissimo numero coppie con adeguati requisiti disponibili
per adozione stop. Chiedesi incontro per ritiro proposta».
Testo integrale della
proposta di legge
Art.
1
All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
è aggiunto in fine, il seguente comma: «L'adozione di un minore può essere
fatta anche da uno solo dei coniugi, con il consenso dell'altro, ove uno dei
due coniugi non possa adottare il minore per aver superato il limite di età di cui ai commi precedenti, od ove sia intervenuta separazione
anche di fatto tra i coniugi».
Art.
2
Dopo l'articolo 76 della legge 4
maggio 1983, n. 184, è aggiunto il seguente: «Art.
76-bis - Per le procedure di adozione od affidamento,
in corso di definizione o già definite ma ancora non esecutive all'entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al momento
della presentazione della domanda di adozione od affidamento».
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