Prospettive assistenziali, n. 69, gennaio - marzo 1985
LEGGE DELLA REGIONE PIEMONTE PER
Da anni il CSA (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di
base) di Torino sollecitava la Regione Piemonte ad approvare una legge per
l'eliminazione delle barriere architettoniche.
A tale scopo
erano stati organizzati cortei, volantinaggi ed effettuati interventi anche duri in occasione di convegni.
Inoltre il
CSA aveva predisposto una bozza di legge (Cfr. Prospettive assistenziali, n. 63, lugliosettembre 1983, pp. 52-53).
Finalmente
la legge sull'eliminazione delle barriere
architettoniche è stata varata, e si tratta di una buona legge.
Adesso
occorre che la Regione Piemonte non solo approvi
idonee norme regolamentari, ma affronti anche i temi già indicati nella citata
proposta del CSA:
a) disposizioni per la modifica dei regolamenti edilizi comunali in modo
da prevedere l'abolizione delle barriere architettoniche nelle nuove
edificazioni private (abitazioni, uffici, negozi, officine, ecc.) e, per quanto
possibile, nelle ristrutturazioni;
b) criteri
per l'assegnazione di una quota di alloggio ad
handicappati, anziani e altri casi sociali;
c)
previsione di comunità alloggi nelle nuove costruzioni e ristrutturazioni di
case, dell'edilizia economica e popolare;
d)
stanziamento di fondi per incentivare l'abolizione
delle barriere architettoniche.
TESTO
DELLA LEGGE REGIONALE (1)
Art 1 - Al fine di consentire l'accesso e l'agibilità anche da parte di persone con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti o temporanee, in tutti gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica da realizzarsi da parte degli Istituti Autonomi
per le Case Popolari e dei Comuni del Piemonte si dovranno adottare soluzioni
progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere architettoniche, così
come definite dal D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Le presenti norme, che si riferiscono alle nuove
costruzioni e, ove possibile, a quelle già esistenti nel caso che queste
ultime siano sottoposte a ristrutturazione, vengono
applicate alla totalità dell'edilizia pubblica residenziale.
Art. 2 - Nelle strutture esterne connesse agli edifici, in
applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, dovrà
essere prevista l'eliminazione delle barriere architettoniche
relative ai percorsi pedonali e ai parcheggi, nonché ai posti auto e alle
autorimesse singole. La previsione di aree
parcheggio, di posti auto e di autorimesse singole senza barriere
architettoniche di cui al precedente comma potrà essere limitata ad un'adeguata
percentuale, la quale non dovrà essere inferiore al 5%; in edifici con meno di
venti alloggi dovrà comunque essere predisposto almeno un posto auto o una
autorimessa singola senza barriere architettoniche.
Art. 3 -
All'interno degli edifici, al fine di permettere un
agevole accesso agli alloggi, le soluzioni progettuali che prevedono
l'eliminazione delle barriere architettoniche dovranno riferirsi, in
applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente
ai seguenti elementi: accessi al piano terra, porticati, atri, ripiani di arrivo ai diversi livelli, scale, rampe, corridoi e
passaggi, porte, pavimenti, ascensori e apparecchi elettrici di comando e di segnalazione.
Qualora all'interno degli edifici siano previste cantine,
soffitte, autorimesse singole o posti auto, questi dovranno essere accessibili
preferibilmente mediante percorso orizzontale e ascensore.
Art. 4 - Negli
alloggi le soluzioni progettuali che prevedono l'eliminazione delle barriere
architettoniche dovranno riferirsi, in applicazione
delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 del
D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, principalmente ai seguenti elementi: porte,
pavimenti, apparecchi elettrici di comando e segnalazione, nonché
ai locali igienici.
I locali igienici dovranno essere opportunamente dimensionati, e il posizionamento degli apparecchi
sanitari dovrà permettere l'avvicinamento ed il trasferimento della persona su
sedia a rotelle.
I locali igienici dovranno inoltre essere progettati
e realizzati in modo tale da consentire l'eventuale installazione di corrimano
orizzontali e verticali e di apparecchi elettrici di
segnalazione. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione
distributiva all'interno degli alloggi, in modo tale
da permettere l'agibilità in tutti i locali anche da parte di invalidi motori
su sedie a rotelle, tenendo conto dell'ingombro probabile dell'arredo.
Art. 5 - Agli
oneri derivati dall'applicazione della presente legge regionale si provvederà
con i capitoli di spesa del bilancio regionale di
previsione, per l'esercizio finanziario dell'anno 1984 e successivi, relativi
all'edilizia sovvenzionata.
Art. 6 - La
Giunta Regionale, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge,
predispone apposite norme tecniche di attuazione da
sottoporre al Consiglio Regionale per l'approvazione nei successivi 30 giorni.
Tali norme ai fini di recepire le esigenze specifiche
relative all'edilizia residenziale pubblica conterranno disposizioni ed
integrazioni anche in deroga al Regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384.
(1) Legge regionale 3 settembre 1984 n.
54 «Disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici di edilizia residenziale pubblica da
realizzarsi da parte degli istituti Autonomi per le Case Popolari e dei
Comuni».
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